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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/12/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, avente ad oggetto separazione consensuale, iscritto al n. 2080\2025
V.G. pendente tra nato a [...] il [...], Parte_1
codice fiscale , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1
dall'Avv. Silvia Andreani e IN TARTAGLIONE, nata a [...]
l'11/07/1978, codice fiscale , rappresentata e difesa, giusta C.F._2
procura in atti, dall'Avv. Elisabetta Borri;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
***
CONCLUSIONI: per entrambe le parti come all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i sig.ri e ZI ON hanno dedotto: i) di Parte_1
pagina 1 di 3 avere contratto matrimonio con rito civile in NA NA (MS) il 31/07/2016, iscritto al registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17 parte 2 serie C
- anno 2016; ii) l'unione è andata deteriorandosi, essendo ormai venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale tra i coniugi, i quali intendono addivenire alla separazione;
tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno richiesto che il Tribunale, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., voglia procedere alla pronuncia della separazione consensuale alle condizioni di cui in ricorso.
All'udienza di comparizione le parti sono comparse personalmente assistite dal rispettivo difensore ed hanno insistito per l'accoglimento delle originarie conclusioni.
Preso atto della regolare instaurazione del contradditorio, il Tribunale ritiene che la domanda di separazione risulti fondata: entrambi i coniugi hanno confermato fin dal ricorso la volontà di addivenire alla separazione ed escluso la possibilità di riconciliazione, stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e di ciò questo Tribunale non può che prendere atto, a fronte del disposto di cui all'art. 151 c.c..
Gli accordi di cui al ricorso appaiono conformi alla legge e all'ordine pubblico, di talché devono essere omologati. Il che vale anche per le pattuizioni inerenti il trasferimento e\o il riconoscimento della proprietà di beni, avendo la Cassazione chiarito che “le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, pagina 2 di 3 comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari (Cfr. Cass. civ. Sez. U., Sentenza n. 21761 del 29/07/2021).
Dal momento che, nel rassegnare le proprie conclusioni, le parti hanno domandato tanto la pronuncia della separazione, quanto quella di scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la decisione su quest'ultima domanda allorquando diverrà procedibile, in accordo al disposto dell'art. 473bis.49 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, non definitivamente statuendo:
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e ZI Parte_1
ON, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in NA NA (MS) il
31/07/2016, iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di NA NA al n. 17, parte 2, serie C, anno 2016;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
DISPONE rimettersi il fascicolo in istruttoria come da separata ordinanza;
Si comunichi.
Così deciso in Massa nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente Il Giudice est.
dott. Giulio Lino Maria Giuntoli dott. Ilario Ottobrino
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