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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5713 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Valeria Rosetti Presidente estensore
Dr.ssa Eva Scalfati giudice
Dr.ssa Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15106 /2022 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. ti BOLOGNINI OLIMPIA e DE NICOLO MARIA TERESA presso i quali elettivamente domicilia
Parte ricorrente
E
nata in data [...] a [...] C.F. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. ISTRINI MIRELLA presso la quale elettivamente domicilia
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/06/2022, la parte ricorrente chiedeva CP_1
pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Parte_1
Napoli il 18/02/1999 (atto n. 11, P.I, sez. I, anno1999), riferendo che dall'unione tra i predetti sono nati il 15/4/2005, il 31/8/2009 e il 17/7/2012. Per_1 Per_2 Per_3
I coniugi comparivano all'udienza del 12/12/2022, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale con successiva ordinanza del 17/12/2022, rideterminava il calendario di incontri;
disponeva che gli incontri fossero organizzati con l'intervento e l'assistenza dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
disponeva che gli incontri fossero adeguatamente monitorati a cura dei Servizi stessi per analizzare l'andamento dei rapporti tra i coniugi nella gestione dei figli, nonché tra il padre e i minori;
confermava condizioni della separazione per il resto e nominava il G.I.
Rimessa la causa innanzi al giudice istruttore, le parti chiedevano una sentenza parziale sullo status. Il Tribunale pronunciava il divorzio, con sentenza pubblicata in data 3/06/2023 e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per le determinazioni accessorie, con concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6, cpc.
Con ordinanza del 5/07/2023, il Giudice concedeva la decorrenza dei suddetti termini ex art. 183 dal
1/01/2024; invitava, nelle more, i coniugi divorziandi a seguire percorso di sostegno delle competenze genitoriali e delle relazioni familiari ed investiva i Servizi Sociali di Portici per la presa in carico del nucleo, inoltre, differiva l'udienza al 28/03/2024 per l'ammissione dei mezzi istruttori e per l'ascolto dei minori (31/08/2009) e (17/07/2012). Per_2 Per_3
Alla suddetta udienza del 28/03/2024 si procedeva all'ascolto dei minori e il giudice, con separata ordinanza, rigettava le richieste istruttorie di entrambe le parti e onerava i SS di riferire in ordine alla evoluzione della relazione tra il padre ed i minori, all'esito della liberalizzazione degli incontri.
Nelle more del giudizio, le parti chiedevano rinvii perché pendevano trattative di bonario componimento.
All'udienza del 23/01/2025, il Giudice - all'esito dell'ascolto delle parti e un sereno confronto in ordine alla necessità di individuare una modalità adeguata per favorire la relazione tra i minori e il padre - prendeva atto della dichiarata volontà dei genitori di concordare di cercare insieme una strada di riavvicinamento dei minori al padre concordando, anche, la ripresa dei rapporti tutti insieme. La signora dichiarava, altresì, di impegnarsi ad accompagnare moralmente e anche fisicamente CP_1
i minori nel percorso di riavvicinamento al padre;
le parti pertanto chiedevano, all'uopo, un rinvio e si impegnavano anche a rivolgersi all'ufficio di mediazione presente in Tribunale.
All'udienza del 10/04/2025, i difensori comparsi dichiaravano che i rapporti tra le parti erano più distesi, che i minori e avevano ripreso i rapporti col padre, grazie anche inizialmente Per_2 Per_3
alla presenza rassicurante della madre, che aveva facilitato la ripresa della relazione.
Dichiaravano congiuntamente di essere in avanzata fase di trattative di bonario componimento e chiedevano, pertanto, breve rinvio per depositare l'accordo.
All'udienza cartolare del 20/05/2025, con note di udienza, ritualmente depositate, i coniugi, rappresentavano la loro volontà di divorziare alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate che venivano depositate, in allegato alle note di udienza, dai difensori, i quali ne garantivano così la provenienza.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, senza i termini di cui all'art. 190 cpc, alla luce dell'espressa rinuncia e dell'accordo raggiunto.
Il Tribunale ha già pronunciato il divorzio e si deve solo pronunciare in ordine alle determinazioni accessorie.
I coniugi hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: disporre l'affido condiviso dei figli minori e con collocazione presso il Per_2 Per_3
domicilio materno assegna la casa coniugale di proprietà comune dei Sigg.ri ed alla Sig.ra Pt_1 CP_1
che continuerà ad abitarla con i figli , maggiorenne ma non economicamente CP_1 Per_1
autosufficiente nonchè e Per_2 Per_3 porre a carico del si obbliga la somma di €. 563,00 a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento dei tre figli, , e Detta somma dovrà essere corrisposta alla Per_1 Per_2 Per_3
, entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario. Tale importo sarà CP_1
annualmente aggiornato scorta degli indici ISTAT frattanto rilevati e pubblicati in GU.
ciascuno dei coniugi sarà tenuto a partecipare al 50% alle spese straordinarie così come individuate nel protocollo in uso al circondario, facendo presente che: per quelle per le quali non è prevista preventiva autorizzazione e concertazione, saranno anticipate dal genitore presso il quale il minore si trova al momento dell'acquisto, con obbligo per
l'altro di effettuarne il rimborso entro 3 giorni previa esibizione della relativa ricevuta;
per le straordinarie da concordarsi, il genitore che vorrà ottenere il rimborso dovrà
PREVENTIVAMENTE concordare sia in ordine alla spesa che alle modalità altrimenti saranno definitivamente poste a carico della parte che le ha anticipate senza possibilità di rimborso
I figli incontreranno il padre due pomeriggi alla settimana dalle ore 18.00 alle ore 21.00, nelle giornate preventivamente da comunicarsi alla entro la fine della settimana precedente CP_1
- Il padre ha facoltà di tenere con sé i figli per due fine settimana alternati al mese dalle ore 14.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica
- durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno con un genitore i giorni dal 24 al 26/12 compreso e con l'altro dal 30/12 all'1/1 compreso
- per quanto riguarda alle festività pasquali i figli trascorreranno, ad anni alterni, la Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro;
- durante le vacanze estive, i figli potranno restare con ciascun genitore per almeno 15 gg. consecutivi, in periodo da concordarsi entro il 31/5 di ciascun anno, con obbligo altresì per entrambi di comunicare all'altro la località e la struttura presso cui si recherà con i figli, nonché di fornire un recapito telefonico.
Le parti convengono che l'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascuno dei genitori come per legge.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, garantendo loro il diritto di mantenere un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori nel rispetto della bi- genitorialità e che già non erano emerse situazioni pregiudizievoli né in sede di ascolto né di accertamento dei SS, avendo registrato il Tribunale, durante la fase istruttoria, attenzione dei coniugi agli effettivi bisogni ed esigenze dei minori.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo le spese vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• Dichiara che lo scioglimento del matrimonio contratto tra e CP_1
già pronunciato con sentenza n° 5789/23 , sia regolato dalle condizioni Parte_1
accessorie in conformità agli accordi riportati in parte motiva;
• spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 23/05/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Valeria Rosetti Presidente estensore
Dr.ssa Eva Scalfati giudice
Dr.ssa Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15106 /2022 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. ti BOLOGNINI OLIMPIA e DE NICOLO MARIA TERESA presso i quali elettivamente domicilia
Parte ricorrente
E
nata in data [...] a [...] C.F. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. ISTRINI MIRELLA presso la quale elettivamente domicilia
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/06/2022, la parte ricorrente chiedeva CP_1
pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Parte_1
Napoli il 18/02/1999 (atto n. 11, P.I, sez. I, anno1999), riferendo che dall'unione tra i predetti sono nati il 15/4/2005, il 31/8/2009 e il 17/7/2012. Per_1 Per_2 Per_3
I coniugi comparivano all'udienza del 12/12/2022, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale con successiva ordinanza del 17/12/2022, rideterminava il calendario di incontri;
disponeva che gli incontri fossero organizzati con l'intervento e l'assistenza dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
disponeva che gli incontri fossero adeguatamente monitorati a cura dei Servizi stessi per analizzare l'andamento dei rapporti tra i coniugi nella gestione dei figli, nonché tra il padre e i minori;
confermava condizioni della separazione per il resto e nominava il G.I.
Rimessa la causa innanzi al giudice istruttore, le parti chiedevano una sentenza parziale sullo status. Il Tribunale pronunciava il divorzio, con sentenza pubblicata in data 3/06/2023 e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per le determinazioni accessorie, con concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6, cpc.
Con ordinanza del 5/07/2023, il Giudice concedeva la decorrenza dei suddetti termini ex art. 183 dal
1/01/2024; invitava, nelle more, i coniugi divorziandi a seguire percorso di sostegno delle competenze genitoriali e delle relazioni familiari ed investiva i Servizi Sociali di Portici per la presa in carico del nucleo, inoltre, differiva l'udienza al 28/03/2024 per l'ammissione dei mezzi istruttori e per l'ascolto dei minori (31/08/2009) e (17/07/2012). Per_2 Per_3
Alla suddetta udienza del 28/03/2024 si procedeva all'ascolto dei minori e il giudice, con separata ordinanza, rigettava le richieste istruttorie di entrambe le parti e onerava i SS di riferire in ordine alla evoluzione della relazione tra il padre ed i minori, all'esito della liberalizzazione degli incontri.
Nelle more del giudizio, le parti chiedevano rinvii perché pendevano trattative di bonario componimento.
All'udienza del 23/01/2025, il Giudice - all'esito dell'ascolto delle parti e un sereno confronto in ordine alla necessità di individuare una modalità adeguata per favorire la relazione tra i minori e il padre - prendeva atto della dichiarata volontà dei genitori di concordare di cercare insieme una strada di riavvicinamento dei minori al padre concordando, anche, la ripresa dei rapporti tutti insieme. La signora dichiarava, altresì, di impegnarsi ad accompagnare moralmente e anche fisicamente CP_1
i minori nel percorso di riavvicinamento al padre;
le parti pertanto chiedevano, all'uopo, un rinvio e si impegnavano anche a rivolgersi all'ufficio di mediazione presente in Tribunale.
All'udienza del 10/04/2025, i difensori comparsi dichiaravano che i rapporti tra le parti erano più distesi, che i minori e avevano ripreso i rapporti col padre, grazie anche inizialmente Per_2 Per_3
alla presenza rassicurante della madre, che aveva facilitato la ripresa della relazione.
Dichiaravano congiuntamente di essere in avanzata fase di trattative di bonario componimento e chiedevano, pertanto, breve rinvio per depositare l'accordo.
All'udienza cartolare del 20/05/2025, con note di udienza, ritualmente depositate, i coniugi, rappresentavano la loro volontà di divorziare alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate che venivano depositate, in allegato alle note di udienza, dai difensori, i quali ne garantivano così la provenienza.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, senza i termini di cui all'art. 190 cpc, alla luce dell'espressa rinuncia e dell'accordo raggiunto.
Il Tribunale ha già pronunciato il divorzio e si deve solo pronunciare in ordine alle determinazioni accessorie.
I coniugi hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: disporre l'affido condiviso dei figli minori e con collocazione presso il Per_2 Per_3
domicilio materno assegna la casa coniugale di proprietà comune dei Sigg.ri ed alla Sig.ra Pt_1 CP_1
che continuerà ad abitarla con i figli , maggiorenne ma non economicamente CP_1 Per_1
autosufficiente nonchè e Per_2 Per_3 porre a carico del si obbliga la somma di €. 563,00 a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento dei tre figli, , e Detta somma dovrà essere corrisposta alla Per_1 Per_2 Per_3
, entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario. Tale importo sarà CP_1
annualmente aggiornato scorta degli indici ISTAT frattanto rilevati e pubblicati in GU.
ciascuno dei coniugi sarà tenuto a partecipare al 50% alle spese straordinarie così come individuate nel protocollo in uso al circondario, facendo presente che: per quelle per le quali non è prevista preventiva autorizzazione e concertazione, saranno anticipate dal genitore presso il quale il minore si trova al momento dell'acquisto, con obbligo per
l'altro di effettuarne il rimborso entro 3 giorni previa esibizione della relativa ricevuta;
per le straordinarie da concordarsi, il genitore che vorrà ottenere il rimborso dovrà
PREVENTIVAMENTE concordare sia in ordine alla spesa che alle modalità altrimenti saranno definitivamente poste a carico della parte che le ha anticipate senza possibilità di rimborso
I figli incontreranno il padre due pomeriggi alla settimana dalle ore 18.00 alle ore 21.00, nelle giornate preventivamente da comunicarsi alla entro la fine della settimana precedente CP_1
- Il padre ha facoltà di tenere con sé i figli per due fine settimana alternati al mese dalle ore 14.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica
- durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno con un genitore i giorni dal 24 al 26/12 compreso e con l'altro dal 30/12 all'1/1 compreso
- per quanto riguarda alle festività pasquali i figli trascorreranno, ad anni alterni, la Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro;
- durante le vacanze estive, i figli potranno restare con ciascun genitore per almeno 15 gg. consecutivi, in periodo da concordarsi entro il 31/5 di ciascun anno, con obbligo altresì per entrambi di comunicare all'altro la località e la struttura presso cui si recherà con i figli, nonché di fornire un recapito telefonico.
Le parti convengono che l'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascuno dei genitori come per legge.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, garantendo loro il diritto di mantenere un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori nel rispetto della bi- genitorialità e che già non erano emerse situazioni pregiudizievoli né in sede di ascolto né di accertamento dei SS, avendo registrato il Tribunale, durante la fase istruttoria, attenzione dei coniugi agli effettivi bisogni ed esigenze dei minori.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo le spese vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• Dichiara che lo scioglimento del matrimonio contratto tra e CP_1
già pronunciato con sentenza n° 5789/23 , sia regolato dalle condizioni Parte_1
accessorie in conformità agli accordi riportati in parte motiva;
• spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 23/05/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti