Art. 366.
(Luogo di rimpatrio).
Il rimpatrio dell'arruolato si compie con il suo ritorno al porto di arruolamento.
Tuttavia, se l'arruolato ne fa richiesta e non vi e' aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno in altra localita' da lui indicata.
(Luogo di rimpatrio).
Il rimpatrio dell'arruolato si compie con il suo ritorno al porto di arruolamento.
Tuttavia, se l'arruolato ne fa richiesta e non vi e' aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno in altra localita' da lui indicata.