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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/10/2025, n. 3818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3818 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 3373/2025, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi e sciogli- mento del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza dell'08/10/2025
TRA
), rappresentata e di- Parte_1 C.F._1
fesa da Avv. LORUSSO ANGELA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
MINISTERO presso questo Tribunale CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata la parte ricorrente ha concluso come da
1 verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – allega d'aver contratto matri- Parte_1
monio civile in Torre a Mare (BA) in data 08/07/2003 con
[...]
, unione dalla quale non sono nati i figli. Controparte_3
Lamenta che la convivenza con suo marito è divenuta intollerabile ed è cessata da tempo e, pertanto, chiede la pronuncia di separa- zione personale con vittoria di spese di lite e la prosecuzione del giudizio per la declaratoria di scioglimento del matrimonio ex art
473-bis. 49 c.p.c. (ricorso depositato il 17/03/2025).
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si
è costituito in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, il Presi- dente, sentito il coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, fatte precisare le conclusioni, ha rimesso la causa al collegio per la decisione, non necessitando la stessa di istruttoria.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla
2 condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. tra le altre;
Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del
14/02/2007; più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del
30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni della parte ricorrente, confermate all'udienza presidenziale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che andranno liqui- date all'esito della definizione del giudizio ex art 473-bis.49 c.p.c.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che
3 rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 17/03/2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_2
, nata in [...] in data [...], e
[...] [...]
, nato in [...] in data [...] (matrimo- CP_1
nio contratto in BARI – quartiere Torre a Mare in data
08/07/2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Co- mune di BARI al n. 1, parte I, anno 2003);
2. SPESE all'esito della definizione del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 21/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 3373/2025, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi e sciogli- mento del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza dell'08/10/2025
TRA
), rappresentata e di- Parte_1 C.F._1
fesa da Avv. LORUSSO ANGELA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
MINISTERO presso questo Tribunale CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata la parte ricorrente ha concluso come da
1 verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – allega d'aver contratto matri- Parte_1
monio civile in Torre a Mare (BA) in data 08/07/2003 con
[...]
, unione dalla quale non sono nati i figli. Controparte_3
Lamenta che la convivenza con suo marito è divenuta intollerabile ed è cessata da tempo e, pertanto, chiede la pronuncia di separa- zione personale con vittoria di spese di lite e la prosecuzione del giudizio per la declaratoria di scioglimento del matrimonio ex art
473-bis. 49 c.p.c. (ricorso depositato il 17/03/2025).
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si
è costituito in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, il Presi- dente, sentito il coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, fatte precisare le conclusioni, ha rimesso la causa al collegio per la decisione, non necessitando la stessa di istruttoria.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla
2 condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. tra le altre;
Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del
14/02/2007; più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del
30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni della parte ricorrente, confermate all'udienza presidenziale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che andranno liqui- date all'esito della definizione del giudizio ex art 473-bis.49 c.p.c.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che
3 rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 17/03/2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_2
, nata in [...] in data [...], e
[...] [...]
, nato in [...] in data [...] (matrimo- CP_1
nio contratto in BARI – quartiere Torre a Mare in data
08/07/2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Co- mune di BARI al n. 1, parte I, anno 2003);
2. SPESE all'esito della definizione del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 21/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4