TAR Milano, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 1956
TAR
Ordinanza cautelare 20 gennaio 2025
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Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o erronea applicazione art. 2 c.3 D.L. 122/1993 ed art. 6 l. n. 401 del 1989. Eccesso di potere.

    La condotta del ricorrente, consistente in insulti discriminatori e azioni violente verso appartenenti alla comunità ebraica, è stata ritenuta idonea a integrare i presupposti oggettivi e soggettivi per l'emissione del DASPO. La gravità del comportamento supporta il giudizio prognostico di pericolosità.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Insussistenza di pericolosità sociale in capo al ricorrente. Violazione del principio di proporzionalità.

    La durata di 5 anni del DASPO è obbligatoria per legge in caso di sussistenza dei requisiti applicativi. Tale durata non è irragionevole data la gravità delle fattispecie contemplate e la possibilità di rimodulazione in melius in caso di provvedimenti assolutorii. Il divieto è circoscritto ai luoghi e ai mezzi impiegati dai tifosi per raggiungere lo stadio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 1956
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1956
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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