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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4346/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: Dott. Carmen ARCELLASCHI Presidente
Dott. Claudia BONOMI Giudice Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in
21/06/2024, assunto in decisione in data 07.01.2025 e vertente TRA
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'Avv. LAMANTIA GIOVANNA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti RICORRENTE
E
, nata a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
) rappresentata e difesa dell'Avv. ZANONI PAOLA, ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio - scioglimento del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza del 07.01.2025 ove le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“ si impegna a versare a titolo di assegno divorzile una tantum a la somma di euro Pt_1 CP_1
190.000,00 (centonovantamila,00) entro la data del 31.01.2025 con bonifico bancario a Fino al CP_1 versamento integrale di tale somma si impegna a continuare a versare il mantenimento a Pt_1 CP_1 previsto in sede di separazione. rinuncia alla previsione di cui alla clausola n. 7 dell'accordo separativo avente ad oggetto il CP_1 contributo abitativo a carico di per 5 anni a partire dal termine del diritto di abitazione. Pt_1 Resta salvo il diritto di abitazione istituito in favore di e nei termini indicati nell'atto, come da CP_1 atto notarile già allegato. Resta salva altresì la clausola n. 9 di cui all'accordo separativo relativo alla suddivisione alle spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile di ON Via XX Settembre 3. Le parti danno atto di avere adempiuto a tutte le restanti condizioni di cui all'accordo separativo relative all'immobile di Milano Viale Sarca 324/A. rinuncia a richiedere eventuali arretrati relativi a rivalutazione ISTAT dell'assegno di CP_1 mantenimento di cui all'accordo separativo. rinuncia a qualsiasi istanza relativa alla ripetizione di somme sostenute per l'attività della colf Pt_1 presso l'abitazione di Pt_2
Il mantenimento ordinario e straordinario di resta a carico integrale del padre. Per_1
Le parti rinunciano a tutte le restanti istanze non indicate nel presente accordo e insistono per la pronuncia di scioglimento del matrimonio con dichiarazione di equità dell'assegno una tantum stabilito dalle parti.
Spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale tramite accordo dei coniugi, autorizzato dalla Procura della Repubblica di ON in data 05.11.2019.
Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti, oltre che della figlia (01.07.2004) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. La determinazione dell'assegno stabilito come corresponsione una tantum ex art. 5, comma 8 L.
898/1970 viene ritenuto equo. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 21/06/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1 [...]
a ON (MB) in data 22.05.2004 (e trascritto nei registri di Stato Civile del Controparte_1 Comune di ON (MB) atto n. 54, parte II, serie C, anno 2004), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ON (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Il Collegio, valutato equo il quantum dell'assegno divorzile una tantum che si è impegnato a Pt_1 versare a dispone in conformità alle condizioni pattuite dalle parti ripotate in parte motiva e da CP_1 intendersi qui riportate e trascritte;
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in ON, nella camera di consiglio, in data 9 gennaio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: Dott. Carmen ARCELLASCHI Presidente
Dott. Claudia BONOMI Giudice Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in
21/06/2024, assunto in decisione in data 07.01.2025 e vertente TRA
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'Avv. LAMANTIA GIOVANNA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti RICORRENTE
E
, nata a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
) rappresentata e difesa dell'Avv. ZANONI PAOLA, ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio - scioglimento del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza del 07.01.2025 ove le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“ si impegna a versare a titolo di assegno divorzile una tantum a la somma di euro Pt_1 CP_1
190.000,00 (centonovantamila,00) entro la data del 31.01.2025 con bonifico bancario a Fino al CP_1 versamento integrale di tale somma si impegna a continuare a versare il mantenimento a Pt_1 CP_1 previsto in sede di separazione. rinuncia alla previsione di cui alla clausola n. 7 dell'accordo separativo avente ad oggetto il CP_1 contributo abitativo a carico di per 5 anni a partire dal termine del diritto di abitazione. Pt_1 Resta salvo il diritto di abitazione istituito in favore di e nei termini indicati nell'atto, come da CP_1 atto notarile già allegato. Resta salva altresì la clausola n. 9 di cui all'accordo separativo relativo alla suddivisione alle spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile di ON Via XX Settembre 3. Le parti danno atto di avere adempiuto a tutte le restanti condizioni di cui all'accordo separativo relative all'immobile di Milano Viale Sarca 324/A. rinuncia a richiedere eventuali arretrati relativi a rivalutazione ISTAT dell'assegno di CP_1 mantenimento di cui all'accordo separativo. rinuncia a qualsiasi istanza relativa alla ripetizione di somme sostenute per l'attività della colf Pt_1 presso l'abitazione di Pt_2
Il mantenimento ordinario e straordinario di resta a carico integrale del padre. Per_1
Le parti rinunciano a tutte le restanti istanze non indicate nel presente accordo e insistono per la pronuncia di scioglimento del matrimonio con dichiarazione di equità dell'assegno una tantum stabilito dalle parti.
Spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale tramite accordo dei coniugi, autorizzato dalla Procura della Repubblica di ON in data 05.11.2019.
Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti, oltre che della figlia (01.07.2004) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. La determinazione dell'assegno stabilito come corresponsione una tantum ex art. 5, comma 8 L.
898/1970 viene ritenuto equo. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 21/06/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1 [...]
a ON (MB) in data 22.05.2004 (e trascritto nei registri di Stato Civile del Controparte_1 Comune di ON (MB) atto n. 54, parte II, serie C, anno 2004), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ON (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Il Collegio, valutato equo il quantum dell'assegno divorzile una tantum che si è impegnato a Pt_1 versare a dispone in conformità alle condizioni pattuite dalle parti ripotate in parte motiva e da CP_1 intendersi qui riportate e trascritte;
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in ON, nella camera di consiglio, in data 9 gennaio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona