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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/10/2025, n. 3329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3329 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Quarta Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4566 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. in qualità Parte_2 C.F._2 di moglie del sig. , nata a [...] il [...] Parte_1 Controparte_1
C.F. e nato a [...] il [...] C.F. C.F._3 Parte_3
, entrambi in qualità di figli del sig. , tutti elettivamente C.F._4 Parte_1
domiciliati in Via Maragliano 102, Firenze, presso lo studio dell'avv. GIADA CACIAGLI dal quale sono rappresentati e difesi;
ATTORI
CONTRO
(C.F. , in persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_1
Generale e Legale rappresentante p.t.Ing. in forza del D.P.G.R.T. n. 169 del CP_3
11.10.2023, rappresentata e difesa dagli Avvocati Marzia Danesi ( e C.F._5
NA LE ( ),congiuntamente e disgiuntamente, ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso la sua sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1
e
(P. Iva Controparte_4
), in persona del Direttore Generale p.t. Dr.ssa , rappresentata P.IVA_2 Controparte_5
e difesa dagli Avv.ti Enrichetta Brandi (Cod. Fisc. ) e Alessandra C.F._7
ON (C.F. ) congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed C.F._8
elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente, in Firenze, Largo Brambilla 3
CONVENUTI avente per OGGETTO: Responsabilità medica. TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come segue:
- Parti attrici: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: nel merito: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione ed accertata la fondatezza della domanda (riepilogata nella esposizione contenuta nell'atto di ricorso), alla luce della C.T.U. Medico legale espletata nel precedente giudizio ex art. 696 cpc (Rg. 9948/2021-Trib.
Firenze), accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_2
(P.Iva/Cod. Fisc. con sede legale in Piazza Santa Maria
[...] P.IVA_1
Nuova, 1 - 50122 Firenze in persona del legale rappresentante pro tempore e della
(P.Iva/Cod. Fisc. con Controparte_6 P.IVA_2
sede legale in Largo Brambilla, 3 – 50134 Firenze in persona del legale rappresentante protempore, in relazione a tutti i danni subiti e subendi dal sig.
e dai suoi congiunti , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Pt_3
e per l'effetto condannare l' , in persona del
[...] Controparte_2 legale rappresentante p.t. e l' in Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t., nelle rispettive posizioni, ognuna per la propria quota di responsabilità, anche in solido tra loro, a risarcire i danni tutti subiti dai ricorrenti, a causa della grave menomazione subita dal , Parte_1 ed a ognuno per il proprio titolo – danni nessuno escluso: patrimoniale, non patrimoniale, biologico, morale, esistenziale e di qualsivoglia natura a prescindere dal nome iuris – ammontanti complessivamente ad € 2.573.164,07 (s. e. & o.) - sulla base dei criteri di liquidazione indicati nella Tabella di LA (ultima edizione anno 2024) per il danno non patrimoniale (quale danno biologico- dinamico relazionale e sofferenza soggettiva interiore) per il ricorrente Pt_1
con riconoscimento (in ragione delle motivazioni indicate) della
[...]
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personalizzazione ai livelli massimi, ricorrendone i presupposti e/o in quella somma che l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere di giustizia;
e sulla base dei criteri di liquidazione indicati nelle Tabelle “a punti” di LA (vigente al momento della decisione – ultima edizione anno 2024) od in subordine sulla base dei criteri di liquidazione indicati nelle Tabelle “a punti” di OM (vigente al momento della decisione – ultima edizione anno 2024) per il danno c.d. riflesso da grave lesione del rapporto parentale per i ricorrenti , e Parte_2 Controparte_1 Pt_3
con riconoscimento (in ragione delle motivazioni indicate) della
[...] personalizzazione ai livelli massimi per ciascun ricorrente, ricorrendone i presupposti, e/o in quella diversa misura che sarà stata ritenuta dovuta dall'Ill.mo
Giudicante e/o di giustizia per ogni ricorrente, anche in via equitativa per quelle componentistiche di danno non empiricamente dimostrabili, ma comunque ontologicamente esistenti e prevedibili nel caso di specie;
oltre, alla luce della
C.T.U. contabile espletata nel giudizio ex art. 281 decies c.p.c. (Rg. n. 4566/2023-
Trib. Firenze) al risarcimento del danno per la perdita della capacità lavorativa specifica del ricorrente;
del danno patrimoniale per l'assistenza alla Parte_1
persona del ricorrente vita natural durante, al risarcimento del Parte_1 danno da mancato reddito da lavoro dipendente per la ricorrente , Parte_2
oltre al pagamento di una somma di denaro per la modifica del veicolo tutto per le somme di cui in motivazione, o per la somma maggiore o minore che l'Ill.mo
Giudice dovesse ritenere di giustizia;
oltre al rimborso delle spese di CTU medico legale e di CTU contabile già sostenute o poste a carico dei ricorrenti, alle spese per i compensi dei consulenti di parte ricorrente anche per la partecipazione alle operazioni peritali sia medico-legali che contabili, e alle spese quali compensi professionali di avvocato per il procedimento di ATP.
Oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data dei fatti per cui
è causa al saldo. In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi di avvocato del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ed anche
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con vittoria di spese di lite e compensi di avvocato del giudizio di ATP introdotto con ricorso ex art. 696 bis cpc – RG. 9948/2021.
- La parte convenuta : Voglia l'Ill.mo Controparte_2
Tribunale Civile di Firenze adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione proposta, pronunciata ogni e più opportuna declaratoria da assumersi anche d'ufficio -in via preliminare, per quanto occorrer possa, si insiste nel richiedere il mutamento di Rito ex Art. 281 duodecies1 comma c.p.c. e fissare
l'Udienza di cui all'Art. 183 c.p.c. per l'instaurazione del Giudizio Ordinario.
Nel merito: respingere e rigettare, per le ragioni sopra esposte, tutte le domande così come proposte nei confronti dell' in quanto Controparte_2 infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. In denegata ipotesi di riconoscimento di una qualche responsabilità dell' , Controparte_2 si richiede: - che la condanna rimanga comunque circoscritta nell'ambito di quella somma percentuale già riconosciuta – in sede di Ricorso ex Art. 696 bis c.p.c. R.G.
n. 9948/2021 dalla CTU (o nella diversa, minore o maggiore) e quindi rigettando la domanda in solido proposta da Parte Ricorrente;
e che, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, Voglia procedere a liquidare detto risarcimento decurtando, in ogni caso, quanto già eventualmente percepito dal Signor Pt_1
a titolo di indennizzo assicurativo, nonché quanto eventualmente percepito
[...] dallo stesso a fronte delle varie indennità erogate da ciascuno degli Enti previdenziali richiamati in narrativa.
- La parte convenuta Controparte_6
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, IN TESI, rigettare la domanda formulata dai ricorrenti nei confronti dell' in quanto infondata e CP_7 non provata sia in punto di an che di quantum;
IN DENEGATA IPOTESI di accertamento di responsabilità di entrambe le strutture sanitarie, indicare e specificare la quota-parte risarcitoria di ogni azienda sanitaria da corrispondere
a favore dei ricorrenti senza obbligatorietà solidale, previa rideterminazione del
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danno differenziale imputato ad con diminuzione del quantum sulla base CP_7 delle contestazioni rese dalla stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Soddisfatta la condizione di procedibilità ex art. 163 c.3 n. 3bis c.p.c. avendo instaurato il procedimento giudiziario di ATP – Rg. 9948/2021 – i ricorrenti, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 27/03/2023, hanno evocato in giudizio i resistenti al fine di ottenere il risarcimento dei danni – patrimoniali e non - conseguenti ai trattamenti sanitari subiti da cui sarebbe – secondo la loro ricostruzione – conseguita la macrolesione Parte_1 di “tetraplegia incompleta livello C7 con alvo e vescica neurologica”.
In specie gli attori hanno esposto che in data 24/07/2017 il , colto Parte_1 da un improvviso dolore cervicale accompagnato da dei progressivi formicolii a tutti gli arti, si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze dove accedeva alle ore 13.17 con codice giallo. Veniva visitato più volte dal medico di turno e alle ore 15.08 veniva richiesta una consulenza neurologica la quale evidenziava una sofferenza midollare per cui suggeriva di eseguire una risonanza magnetica cervicale con mezzo di contrasto.
Quest'ultima individuava la presenza di un'ernia cervicale a livello C6-C7 con compressione midollare per cui alle ore 17.38 veniva trasferito al CTO di per Parte_1 CP_6 essere operato d'urgenza con la diagnosi di ipostenia improvvisa a livello arti inferiori e arti superiori in riscontro di ernia espulsa a livello di C6.
Alle ore 18.24 faceva ingresso al reparto di chirurgia della colonna presso l'
[...]
e alle ore 19.07 aveva inizio la procedura pre-operatorio Controparte_8 con inizio dell'intervento chirurgico alle ore 22.15 e fine alle 23.45.
All'esito del decorso post-operatorio e del progetto riabilitativo presso l'Unità spinale unipolare della stessa Azienda sanitaria di il veniva dimesso con CP_6 Parte_1 diagnosi di tetraplegia completa C7 da ernia espulsa C6/C7.
Gli attori, ritendendo che tale lesione sia addebitabile al comportamento negligente delle strutture convenute, evidenziano anche come queste gravissime menomazioni abbiano
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inciso sulla vita dello stesso, non più in grado di autogestirsi, e conseguentemente su tutto il nucleo familiare, costretto a stravolgere la propria vita quotidiana.
Pertanto gli stessi hanno agito in giudizio al fine di dichiarare la responsabilità medica di entrambi i nosocomi e, conseguentemente, condannarli, anche in solido tra loro, al risarcimento integrale dei danni procurati per un ammontare pari a euro 3.086.706,19.
Costituitisi in giudizio i convenuti hanno ribadito le proprie posizioni stragiudiziali. In particolare, l' nega la propria responsabilità contestando in toto Controparte_2 le risultanze peritali della CTU agli atti e disconoscendo qualsiasi colpa in capo ai propri sanitari, che, al contrario, hanno mostrato una condotta perita e diligente. I tempi diagnostici, infatti, risultano coerenti con i dati presenti in letteratura.
Allo stesso modo l' ritiene che alcuna colpa Controparte_4
possa essere imputata ai propri operatori in quanto il faceva accesso al Parte_1 proprio reparto di chirurgia della colonna in una condizione già irreversibilmente compromessa per cui l'intervento chirurgico non avrebbe comunque potuto avere esiti migliori.
E, in ogni caso, il ritardo nell'ingresso in sala operatoria del IE è dipeso dal tempo intercorso tra la richiesta di trasferimento effettuata dall' Controparte_9
e l'effettivo trasferimento.
[...]
All'udienza del 16.02.2024 si tentava la conciliazione tra le parti sul valore del danno non patrimoniale, mentre per il danno patrimoniale si incaricava il consulente dott.
Successivamente il giudice, all'udienza del 27.09.24, non avendo le parti Persona_1 trovato un accordo, rinviava per concedere termini a presentare memorie conclusionali ed eventuali repliche.
All'udienza del 21.11.2024, esaurita la discussione orale, il giudice si riservava per il deposito della sentenza nei termini di legge ex art. 281 sexies c.p.c., ma in seguito, con ordinanza del 16.12.2024, il giudice chiedeva chiarimenti ai ctu di parte nominati in sede di atp e all'udienza del 10.06.2024 si rinviava per la discussione con termine per il deposito delle note conclusive.
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All'udienza del 23.09.2025 le parti discutevano oralmente ed il giudice si riservava per il deposito della sentenza.
Orbene la presente vicenda ha ad oggetto la verifica di eventuali profili di responsabilità in capo alle aziende ospedaliere che hanno avuto in cura il Parte_1
dal momento in cui ha fatto accesso al PS. In particolare oggetto dell'analisi della presente controversia è verificare se vi sia stato un ritardo colpevole nella diagnosi e, successivamente, nell'intervento chirurgico che abbia cagionato i danni lamentati dai ricorrenti.
Per maggiore chiarezza espositiva è preferibile trattare separatamente le posizioni dei due convenuti seguendo l'ordine cronologico degli eventi, dapprima affrontando la questione circa la sussistenza di una responsabilità in capo agli stessi, e poi circa l'ammontare del danno.
San Controparte_10 Controparte_11
faceva accesso (come da cartella clinica agli atti) al PS Parte_1 dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze alle ore 12.32 lamentando dolore cervicale e formicolii a tutti e quattro gli arti senza segnalare recenti o attuali traumi. Alle ore 13.17 veniva visitato per la prima volta dal medico di turno che si limitava ad annotare quanto riferito dal IE: “riferisce parestesie e ipoestesia ai 4 arti e al tronco, non si apprezza tuttavia chiaro livello”. Poco dopo, alle 13.43, il nuovo medico di turno aggiornava la cartella clinica e contattava il neurologo di turno per avere una consulenza.
Nel frattempo le condizioni del si aggravavano progressivamente, così come Pt_1 emerge dalla cartella clinica (doc. 4 allegato al ricorso): alle ore 14.33 veniva annottata plegia arto inferiore sinistro, nonché una sensibilità dolorifica che decresce da sopra il livello dei capezzoli. Si sollecitava, pertanto, la consulenza neurologica.
Nell'attesa si inseriva un catetere vescicale data la presenza di ristagno urinario.
La consulenza arrivava solo alle 15.08 e all'esito si richiedeva con urgenza una risonanza magnetica con mezzo di contrasto data la necessaria definizione diagnostica in tempi rapidi per la presenza già di sofferenza midollare.
I fatti così descritti non permettono di contestare in alcun modo le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale in sede di Atp, che si riportano integralmente: tale
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sintomatologia, suggestiva di interessamento midollare, comporta notoriamente l'esigenza di un inquadramento clinico e diagnostico in tempi rapidi e, in caso di presenza di compressione mielica, l'immediata decompressione chirurgica in quanto, la qualità del risultato in tali condizioni, è direttamente correlata con la rapidità dell'intervento decompressivo. Infatti, la letteratura medico – scientifica è unanime nell'affermare che qualora un soggetto presenti dolore irradiato agli arti inferiori con coinvolgimenti neurologici estesi come la cosiddetta sindrome della causa equina, ossia deficit sacrale inferiore (disturbi vescicali e/o ano-rettali) associato a deficit motorio e/o sensitivo ad uno o entrambi gli arti inferiori, è necessario che
i medici tengano un elevato livello di attenzione. In particolare, la presenza di deficit neurologico progressivo, parestesie agli arti, incontinenza urinaria o fecale, deve essere considerata come emergenza, salvo dimostrazione contraria, e richiede un approfondimento diagnostico tempestivo con esecuzione di risonanza magnetica immediata”.
A ciò deve aggiungersi che la RM veniva eseguita solo alle 16.38 e i risultati, pervenuti un'ulteriore ora dopo, confermavano la gravità del quadro clinico: ipostenia improvvisa a livello arti inf. arti sup. in riscontro di ernia espulsa a livello di C6.
Considerato che dall'accesso al PS del al momento della diagnosi definitiva Pt_1
è trascorso un tempo di circa 5 ore e che, come dichiara il consulente, vista la sintomatologia del IE doveva essere valutato e diagnosticato nel tempo massimo di una/due ore dall'accesso al PS, pare evidente l'inadempimento in capo all'Ospedale dell'obbligazione assunta nei confronti del IE al momento della sua presa in carico.
Ai sensi dell'art. 7 c. 1 della L. n. 24/2017 c.d. la struttura sanitaria Parte_4 risponde ex artt. 1218 e 1229 c.c. dell'operato dei propri sanitari per i danni causati nell'esercizio della professione.
Ne deriva che in termini di onere probatorio il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili.
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Nel caso di specie, al netto della documentazione medica presente agli atti, pare evidente e ampiamente provata dal IE la sussistenza di un danno a suo carico: il fa accesso al PS con un dolore cervicale e un formicolio agli arti e all'esito Pt_1 dell'intervento chirurgico, nella notte dello stesso giorno, viene dimesso con una macrolesione consistente in una parziale paralisi del torso e di tutti e quattro gli arti, nonché nella perdita del controllo volontario di vescica e intestino.
Altrettanto provato risulta il nesso eziologico di tale danno essendo stato riscontrato un deficit strutturale e organizzativo del PS che ha determinato il ritardo nella diagnosi che avrebbe evitato la lesione nella sua consistenza definitiva.
Entrambi i consulenti in sede di ATP giungono alla conclusione, argomentata sulla base delle linee guida condivise dalla comunità medico – scientifica all'unanimità, che il tempo massimo per una diagnosi della patologia come quella sofferta dal è di due Pt_1 ore dalla manifestazione dei primi sintomi.
Se non si fosse verificato il ritardo diagnostico ciò avrebbe permesso un intervento chirurgico tempestivo;
a sua volta un intervento chirurgico tempestivo avrebbe permesso, che a sua volta - come affermano i consulenti – avrebbe consentito con assai elevata probabilità, se non certezza, una migliore prognosi rispetto a quanto veriricatosi.
A riguardo pare chiara e cristallina la ricostruzione offerta dal collegio peritale nella relazione integrativa: secondo la tempistica ideale, ovvero esigibile dall'AULSS Toscana
Centro, il consulto con il sarebbe avvenuto alcune ore prima, ovvero intorno alle CP_6
ore 14.15. Con tale tempistica di consulto il signor sarebbe arrivato al rima Pt_1 CP_6 delle 15.20, così che l'UO di Neurochirurgia avrebbe avuto due possibili opzioni, ambedue fattibili e corrette, nonché ben più favorevoli alla prognosi del signor di quanto Pt_1
invece accadde, potendo concludere che un agito sanitario tempestivo presso l'AULSS
Toscana Centro avrebbe quasi certamente consentito al signor di essere operato Pt_1
tempestivamente, presso il o diversa altra struttura chirurgica equivalente. CP_6
Seguendo, quindi, un ragionamento controfattuale si può ritenere fondato il nesso causale tra il ritardo diagnostico ed il danno procurato al IE.
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Non appaiono condivisibili le osservazioni dei ctp dell' secondo cui vi CP_2 sarebbe una impossibilità per il PS di eseguire nel caso concreto una diagnosi tempestiva.
Sostengono i ctp che essendo l' un p.s. di primo livello Controparte_9 esso è privo di un reparto di neurochirurgia e chirurgia toracica, nonché della strumentazione necessaria ad eseguire risonanze magnetiche di urgenza. Con la conseguenza che quando vi
è una urgenza simile la prassi è sfruttare la neurochirurgia di in quanto sede più CP_6
vicina, con il medico radiologo di guardia che inserisce il IE quanto prima tra un esame e l'altro.
Ma a ben guardare è proprio in questo che si sostanzia la colpa dell' CP_2
convenuta, la quale ha accettato il IE con sintomi evidentemente neurologici pur sapendo di non avere la strumentazione necessaria con ciò ritardando il suo trasferimento presso CP_6
Proprio per questo il difetto organizzativo della struttura sanitaria, non può considerarsi esimente della responsabilità. Il principio di solidarietà sociale cui si ispira l'intero istituto della responsabilità civile, impone, in un'ottica riparativa e non punitiva del danno, di allocare il costo economico sulla parte meglio attrezzata per sopportarlo.
Ciò vale a maggior ragione nell'ambito della responsabilità medica laddove le aziende sanitarie sono tenute ad adottare una organizzazione dei loro servizi tali da poter soddisfare le esigenze di cura – legate evidentemente al diritto fondamentale alla salute di cui all'art. 32
Cost- in modo efficiente ed effettivo .
Si comprende allora la massima giurisprudenziale della corte di legittimità secondo cui
“la mancanza di mezzi o di personale qualificato della struttura sanitaria, lungi dal costituire una esimente di responsabilità, può integrare una tipica ipotesi di inadempimento, dal momento che, per dare la prova liberatoria, la struttura deve dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, la quale non può evidentemente essere costituita da una colpevole deficienza organizzativa “ ( Cassazione Civile Sez. III n.11224 del 26 aprile 2024).
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Sicché è onere delle dirigenze aziendali elaborare linee guida organizzative adeguate alla concreta dotazione di personali e materiali tali da poter far fronte ad eventuali carenze di mezzi individuando i comportamenti specifici e tempestivi – anche in ragione delle patologie
– che i propri sanitari sono tenuti a compiere così da specificare il dovere di diligenza, prudenza e perizia.
In difetto di uno specifico atto organizzativo volto a sopperire una carenza strutturale
– come quella lamentata dalla Convenuta – non può ritenersi fornita alcuna prova CP_2 liberatoria: le difficoltà segnalate dalla parte convenuta rientrano nella Controparte_12 normale alea degli odierni PS di cui le scelte organizzative devono tenere conto, e non hanno quel carattere di eccezionalità ed imprevedibilità che l'esimente del caso fortuito richiede.
Per la stessa ratio il costo economico del danno non può gravare, in via di regresso, sui singoli medici che hanno operato in un simile contesto ove le carenze organizzative sono imputabili esclusivamente alla dirigenza.
Appurato infatti che la responsabilità della struttura nel caso di specie si fonda su un difetto organizzativo, a nulla rileva l'operato dei singoli sanitari succedutisi nel tempo in quanto la struttura sanitaria risponde, ex art. 1228 c.c., anche dei danni causati dai propri ausiliari/operatori, salvo dimostrare che la loro condotta abbia interrotto il nesso causale tra inadempimento della struttura e danno procurato al IE.
Si richiama la giurisprudenza che a riguardo è pacifica nel ritenere che il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante.
Questo perché se la struttura si avvale della “collaborazione” dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa
“in eligendo” degli ausiliari o “in vigilando” circa il loro operato, bensì nel rischio
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connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione, realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino
(Cass. civ. III sez. 11 novembre 2019, n. 28987).
In conclusione, considerato che il deficit strutturale dell' Controparte_9 non può ritenersi esimente della responsabilità della struttura quale causa di inadempimento non imputabile alla stessa, lo stesso dovrà rispondere ex art. 1218 c.c. dei danni procurati al e ai suoi familiari. Pt_1
Controparte_4
Il all'esito della consulenza neurochirurgica veniva trasferito di urgenza Pt_1 all'ospedale di con la diagnosi di ipostenia e ipoestesia improvvisa a livello arti CP_6
inferiori e superiori, in riscontro di ernia espulsa a livello di C6.
Faceva così ingresso presso il reparto di chirurgia della colonna alle ore 18.24 dove veniva ricoverato in regime di urgenza con diagnosi di ernia cervicale espulsa e si dava inizio alla procedura pre operatoria.
Alle 21.09 veniva portato in sala operatoria, gli veniva somministrata l'anestesia alle
21.30 e l'intervento chirurgico aveva inizio alle 22.15 con termine alle 23.45.
Preme sottolineare fin d'ora che il arrivava a in una condizione Pt_1 CP_6
fisica già compromessa e lo si evince con facilità dalla prima cartella clinica redatta: deficit stenico 3/5 flessione avambraccio su braccio bilaterale, 2/5 estensione avambraccio su braccio bilaterale, interossei bilaterale 2/5, abduzione quinto dito bilaterale 1/5; plegia arti inferiori;
livello di sensibilità T6 con anestesia tattile epicritica, ipoestesia sino a livello C6-
C7; catetere vescicale in sede e accenno di contrazione sfintere anale esterno al riflesso bulbocavernoso.
La questione da analizzare è, infatti, se siano imputabili a come sostiene la CP_6
parte attrice, ulteriori ritardi che abbiano inciso sull'esito dell'intervento chirurgico. Se, cioè, possa ritenersi l'operato dei sanitari di una concausa nella causazione del danno e del CP_6
suo aggravamento o se, al contrario, la condizione del RO era ormai così compromessa
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al punto da interrompere qualunque nesso causale tra l'operato di e l'esito infausto CP_6 dell'operazione.
L'attore sostiene di essere arrivato a alle ore 18.24 con la promessa di essere CP_6 operato immediatamente al suo arrivo. In realtà l'intervento chirurgico aveva inizio effettivo solo alle 22.14, circa 4 ore dopo, e ciò avrebbe peggiorato drasticamente le condizioni neurologiche del IE incidendo sull'esito dell'operazione.
Le cause del ritardo, sempre secondo il , sono riconducibili a più fattori. Pt_1
In primo luogo la temporanea indisponibilità della sala operatoria, ancora impegnata da altro intervento chirurgico;
in secondo luogo la negligenza del medico chirurgo che doveva già essere pronto a lavarsi e vestirsi per iniziare l'intervento, dato che la decisione di un'operazione urgente proveniva proprio da una consultazione a distanza con il suo reparto di neurochirurgia;
infine si contesta la tempistica delle operazioni infermieristiche di acquisizione dei consensi che potevano essere svolte contemporaneamente alla preparazione del IE e dei sanitari che avrebbero operato.
Effettivamente, la condotta del così descritta, anche in sede di ATP è stata CP_6 ritenuta censurabile in quanto la buona organizzazione di una struttura si compone di comportamenti e strategie tra cui l'obbligo informativo dell'idoneità della struttura a fornire la prestazione richiesta. In altri termini, male ha fatto a dare l'autorizzazione al CP_6
trasferimento se poi non aveva sale operatorie disponibili per operare immediatamente come promesso.
Da parte sua la parte convenuta, in sede di giudizio di merito integrando la documentazione fornita in sede di atp, eccepisce che nella sala operatoria destinata al era in corso un intervento chirurgico che sarebbe dovuto durare 4 ore invece delle Pt_1
effettive 5,31 ore e, conseguentemente, la sala operatoria fu liberata alle 20 e resa disponibile alle 21 quale tempo fisiologico per la sterilizzazione di tutta la strumentazione, nonché svestizione e vestizione del personale sanitario. Sostiene, inoltre, che alcun ritardo possa essere imputato all'operato del in quanto rispettoso delle linee guida che ritengono CP_6
tempestivo l'intervento chirurgico entro le 24 ore dall'insorgenza della sintomatologia nel
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IE. E, ad ogni modo, lo stato di salute del era già ad uno stadio di gravità tale Pt_1 per cui l'intervento chirurgico, anche se eseguito un'ora prima, non avrebbe potuto eliminare il grave danno già in atto.
Pare questo, allora, l'elemento dirimente. Considerando tutti gli elementi addotti dalla parte attrice, se anche si fossero rispettati i tempi ritenuti corretti da quest'ultima, i sanitari di avrebbero potuto impedire l'evento? Avrebbero, cioè, potuto impedire con un CP_6
intervento chirurgico più celere, al netto dello stato di salute già compromesso, la diagnosi finale di tetraplegia incompleta?
A riguardo la relazione integrativa del collegio offre una conclusione, all'esito di un ragionamento logico e controfattuale difficilmente confutabile.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità di nella causazione del danno CP_6
deve guardarsi non tanto al momento dell'operazione chirurgica, quanto, ex ante, al momento in cui ha dato l'assenso al trasferimento da ovvero alle ore 17.15. In quel frangente CP_12
temporale, consultando il registro informatizzato di sala operatoria (presente agli atti), la sala destinata al era occupata e si sarebbe liberata a breve in quanto l'operazione in Pt_1 corso era programmata per una durata di 4 ore. Se non che, a causa di una complicazione, i tempi chirurgici si allungavano significativamente e vi era un ritardo di circa 1 ora e mezzo.
Tale fattore, però, non può ritenersi un difetto organizzativo della struttura, né tantomeno una colpa professionale in capo ai sanitari, alla luce anche delle coordinate ermeneutiche individuate in precedenza, quanto piuttosto una causa sopravvenuta di inadempimento del tutto imprevedibile che esclude, ex art. 1218 c.c., la responsabilità della struttura e dei suoi operatori.
Si condividono infatti le conclusioni dei periti sia nella parte in cui ritengono che nella contingenza di dover risolvere una complicanza intraoperatoria, in un intervento di artrodesi Par strumentata, già in corso sul signor , non può esigersi da parte della equipe chirurgica che si abbia la capacità di collocarsi nella prospettiva dei contemporanei accadimenti in corso fuori dalla sala operatoria. Sia nello scriminare la scelta di di autorizzare il CP_6
trasferimento in quanto, dato lo stretto margine temporale rimasto per operare il e Pt_1
14 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
i tempi comunque necessari per consultare la disponibilità di altre strutture idonee e poi trasferirlo, mantenere il IE presso la neurochirurgia in attesa di operarlo restava la decisione migliore in quel momento e l'unica praticabile.
A ciò deve aggiungersi che, seguendo un ragionamento controfattuale, se l'Ospedale di non avesse tardato nella diagnosi, avrebbe potuto fare scelte diverse e, CP_12 CP_6 sicuramente, migliori per il IE.
Nella relazione integrativa i periti individuano due possibili opzioni, ambedue fattibili
e corrette, nonché ben più favorevoli alla prognosi del signor Pt_1
a) PRIMA OPZIONE: non accettare e indurre AULS Toscana a vagliare Pt_1
altro percorso di trasferimento ( verso Siena, oppure verso Pisa). Questa opzione sarebbe stata corretta e prudente, dal momento che l'intervento del Par IE sarebbe durato, anche in assenza di complicanze, all'incirca quattro ore. Tale tempistica era di certo incompatibile con le esigenze di tempestività del signor . Pt_1
b) SECONDA OPZIONE: differire (più probabilmente annullare) l'intervento del Par IE , in previsione quel primo pomeriggio. Ciò sarebbe stato ancora Par possibile, dal momento che, alle 14.15, doveva ancora entrare nel blocco operatorio. Anche considerando i tempi di comunicazione dell'urgenza di
in arrivo all'equipe di sala operatoria, la sospensione dell'intervento Pt_1
KK sarebbe stata ancora fattibile. Si tenga presente che, in casi davvero urgenti
(e quello del signor lo era), è possibile finanche considerare il risveglio Pt_1 del IE (KK, in questo caso) appena indotto in anestesia (cosa che per lui era avvenuta pochi minuti prima, ovvero alle 14.40). Questa via, per quanto Par incresciosa per il signor era concretamente percorribile dato che, come abbiamo visto, alle 14.40 egli iniziava l'anestesia, alle 15.35 era preparato chirurgicamente, ed alle 15.50 aveva inizio l'intervento KK (inteso come fase di incisione).
15 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Si potrebbe aggiungere una terza possibile opzione, ovvero che, considerata la distanza tra i due nosocomi e la viabilità della città di Firenze, una diagnosi tempestiva da parte di avrebbe anticipato il trasferimento del a collocando tale fatto in CP_12 Pt_1 CP_6 un lasso temporale della giornata (dalle 14 alle 14.30) più favorevole alla viabilità.
Ciò avrebbe permesso al di fare accesso al reparto di chirurgia della colonna con Pt_1 molto anticipo rispetto a quanto è avvenuto e ai sanitari di di eseguire l'intervento CP_6
chirurgico nei tempi suggeriti dalle linee guida per garantire un esito fausto.
Può affermarsi allora che il ritardo diagnostico imputabile al PS di ha innescato il CP_12 decorso causale degli eventi e le scelte sanitarie di ne sono state solo una diretta e CP_6
inevitabile conseguenza.
A infatti, viene contestato solo di aver maturato un ulteriore ritardo nel percorso CP_6
terapeutico del e che tale ritardo ha inciso sull'aggravamento della condizione di Pt_1 salute del IE.
Dalle risultanze probatorie, però, emerge con evidenza come il ritardo ulteriore maturato da
è dipeso unicamente da una complicanza nell'intervento chirurgico del IE già CP_6 in sala operatoria e che tale fattore non poteva essere previsto al momento in cui è stato autorizzato il trasferimento del . Pt_1
Questa complicanza costituisce certamente una causa di forza maggiore che esime da ogni responsabilità. CP_6
Ciò posto – affermata l'integrale responsabilità dell' Controparte_2
nella causazione della macrolesione - si può passare all'esame dei singoli
[...] pregiudizi di cui il e i suoi prossimi congiunti hanno chiesto il risarcimento. Pt_1
Sul piano patrimoniale al deve riconoscersi il risarcimento della Parte_1
lesione alla capacità lavorativa specifica che si sostanzia nella diminuita capacità di lavoro, di carriera o di accesso al lavoro e quindi anche di guadagno, quale conseguenza diretta della diminuita integrità fisica.
In particolare, il ricorrente ha provato di essere stato titolare di una impresa individuale,
“Versamu di Rosano Pietro”, che si occupava della produzione di articoli in pelle. A seguito
16 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
delle menomazioni riportate, non potendo più svolgere l'attività di artigianato per la parziale paralisi che coinvolge anche gli arti superiori, è stato costretto a cessare l'attività il 31 dicembre del 2017 e l'impresa veniva definitivamente cancellata il 16/02/2018 (come risulta da visura della camera di commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze).
Tale decisione, tra l'altro, comportava la perdita del lavoro anche per la moglie ricorrente, che, operando nella stessa impresa del marito, perdeva Parte_2
totalmente il reddito da lavoratrice dipendente.
La stessa a sostegno delle proprie ragioni adduce il fatto di dover prestare assistenza quotidiana al marito rimasto invalido e che, per questo, non ha potuto, e non potrà anche in futuro, cercare una nuova occupazione lavorativa.
Effettivamente dalle cartelle cliniche in atti emerge come il , nonostante il Pt_1
percorso riabilitativo post-operatorio, non sia più stato autonomo nella gestione dei suoi bisogni fisiologici che richiedono un cateterismo per 4/5 volte al giorno, nonché una stimolazione anale per defecare.
Allo stesso tempo, a titolo di danno patrimoniale futuro, si chiede di liquidare al una cifra tale da coprire i costi per l'assunzione di una persona, dotata di Pt_1
competenze infermieristiche, che possa assisterlo nei fondamentali atti di vita quotidiana.
L'accoglimento di entrambe le istanze conduce, però, ad una overcompensation del danno effettivamente subito dalla delle due l'una: o l'assistenza continua ad essere Pt_2 fornita dalla moglie anche per il futuro, o viene assunta una persona che la possa sostituire da questo incombente.
A riguardo, infatti, la giurisprudenza è pacifica nel sostenere che il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce "de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato
(anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà
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ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato ( Cass. civ. Sez. III ord. del 28.03.2024, n. 8371).
Allo stesso tempo, però, la liquidazione alla vittima primaria di una somma di denaro per spese di assistenza futura rende teoricamente inconcepibile la necessità di assistenza da parte dei familiari e, di conseguenza, l'esistenza di un danno patrimoniale da forzosa rinuncia al lavoro a carico di questi ultimi.
Alla medesima conclusione è pervenuto anche il perito in sede di quantificazione del danno da perdita di capacità lavorativa specifica della Pt_2
N.B. Ai fini di una corretta quantificazione del danno patrimoniale, in ossequio al quesito di CTU, sarà comunque necessario coordinare i risultati dei calcoli riportati in questo capitolo relativo alla perdita di reddito del coniuge con quanto emergerà dal capitolo successivo in tema di costo per l'assistenza familiare, a al quale si rinvia, nel senso che ove venga riconosciuto un risarcimento a titolo di costo per l'assistenza familiare al Rosano vita natural durante, che non sia necessariamente prestata dal coniuge ma da un soggetto terzo,
a sommesso parere dello scrivente nessun indennizzo dovrebbe competere alla Sig.ra Pt_2
per la perdita del guadagno, dato che la stessa sarebbe libera di trovare una nuova
[...]
occupazione. Viceversa, laddove si riconoscesse l'indennizzo dovuto al coniuge per la perdita del guadagno, ove non avesse la possibilità di trovare un nuovo impiego in quanto impegnata
a prestare l'assistenza al marito, questo andrebbe dedotto dal costo per l'assistenza familiare, ove superiore, di cui si dirà nel capitolo successivo, altrimenti si verrebbe a configurare una duplicazione di importi a titolo di risarcimento patrimoniale.
Per queste ragioni pare equo risarcire il danno patrimoniale come segue:
- al , considerata l'età al momento del sinistro e i redditi d'impresa degli Pt_1
anni antecedenti, l'integrale risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica (€ 55.537,00) e il rimborso delle spese mediche sostenute (doc
45 € 1.130,00 ad esclusione di quelle per ctp che rientrano nelle spese di lite) e delle sole spese future di assistenza vita natural durante (€ 1.204.724,00);
18 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
- alla 'indennità per la perdita di guadagno fino ad oggi che, considerata la Pt_2
sua età al momento del sinistro e i redditi d'impresa degli anni antecedenti, ammonta ad € 162.510,00.
Inoltre, quale ulteriore voce di danno patrimoniale, deve liquidarsi al Parte_1
il rimborso delle spese che, a causa del suo stato di tetraplegico, ha dovuto sostenere per apportare al nuovo veicolo le modifiche necessarie in funzione della sua patologia. Il
ha infatti conseguito la patente di guida per disabili il 18.09.2018 e pertanto, come Pt_1 da preventivo agli atti, possono liquidarsi € 16.697,20
Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale occorre rilevare che il ritardo diagnostico oggetto della presente controversia ha cagionato in , come Parte_1 accertato dalla consulenza medicolegale, una condizione di macroleso, che gli impedisce di essere autonomo anche nelle più semplici attività, gli crea un forte disagio nel relazionarsi con gli altri e senso di vergogna nel venire visto in maniera diversa rispetto al passato, portandolo ancora di più ad isolarsi. Inevitabilmente, anche il rapporto con i figli è cambiato;
lo stravolgimento delle normali abitudini di vita ha inciso negativamente sulla integrità psichica del sig. il quale ha frequenti cambi di umore e spesso risulta depresso ed Pt_1 irritabile, con evidente condizionamento della serenità familiare. Va da sé che la grave condizione fisica del , avvenuta inoltre in modo così repentino ed assolutamente Pt_1 imprevedibile, abbia causato e stia tuttora causando nello stesso, oltre che all'intero nucleo familiare, una grave sofferenza interiore ed un notevole turbamento d'animo.
Tuttavia, prima di procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dal
, occorre premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno Pt_1 affermato il principio in forza del quale “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che
è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale
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sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale.” (cfr. Cass. Civ. Sez. U,
Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).
Conseguentemente la liquidazione del danno alla salute deve essere integrale - cioè rappresentare una effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dalla vittime in conseguenza dell'illecito – ma al contempo deve evitare duplicazioni, cioè liquidare più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi, ma sostanzialmente identici;
inoltre, deve anche evitare sperequazioni, cioè trattare in modo analogo casi dissimili;
oppure liquidare in modo diverso danni simili.
Di ciò il giudice deve necessariamente tenere conto nella scelta del metodo equitativo che intende adottare in concreto ex art. 1226 c.c. e pertanto per poter liquidare un danno non patrimoniale da lesione della salute, seguendo l'orientamento oggi prevalente della Suprema
Corte occorre fare riferimento al “metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona. Tale valore poi “può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27482 del
30/10/2018).
Ciò posto, in base alle risultanze della consulenza tecnica esperita nel corso del giudizio le conseguenze pregiudizievoli possono essere liquidate nel c.d. danno differenziale tra l'attuale stato di invalidità permanente riscontrato nella misura del 80% e quello che sarebbe residuato in caso di assenza di errore medico del 20%, il tutto da aumentarsi – a titolo di
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personalizzazione – nel massimo del 25% dato la particolare sofferenza che il soggetto prova ed ha provato per la sua condizione fisica.
Pertanto, tenuto conto che il al momento del fatto aveva anni 52, si stima equa Pt_1 quale ristoro del pregiudizio del danno non patrimoniale complessivamente considerato la somma di € 878.659, oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.
A tale danno va aggiunta la percentuale di danno differenziale da invalidità temporanea per 144 giorni (dalla data delle dimissioni da vvenuta il 31.07.2017 a quella della CP_6 dimissioni dall'unità Spinale che era avvenuta il 22.12.2017) oltre un differenziale per maggiori tempi di convalescenza di giorni 60 al 75%, 60 al 50%, e30 al 25% il tutto per un valore di € 26.047,50.
Il complessivo valore del danno non patrimoniale da riconoscere alla vittima primaria dell'illecito è pari ad € 904.706,50.
Infine, nessun dubbio sul riconoscimento in campo alla moglie e ai figli del risarcimento del danno riflesso da grave lesione del rapporto parentale.
E' affermazione ormai consolidata in giurisprudenza che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del danno parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (Cass. civ. Sez. III, 17.05.2023, n. 13540).
L'onere probatorio di tale danno, che deve essere integralmente risarcito ove ricorrano
i caratteri della serietà e della gravità della lesione, grava sul richiedente danneggiato ma la giurisprudenza è pacifica nel ritenere soddisfacente l'allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza (Cass. civ. Sez. III, 13.11.2020, n. 25843), poiché traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi
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e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass. civ. Sez. III, 03.04.2008, n. 8546).
Nel caso di specie il nucleo familiare, composto dal , dalla moglie Parte_1
e dai due figli, e , vive nella stessa Parte_2 Parte_3 CP_1
abitazione e a seguito delle lesioni subite dal padre si sono visti tutti costretti a mutare le proprie abitudini di vita.
La moglie lamenta, infatti, di non poter più condividere con il marito il letto coniugale in quanto lo stesso necessita di un letto singolo dotato di sbarre. Allo stesso modo il Pt_1 non è in grado di essere presente nella vita quotidiana dei figli come vorrebbe e questi, legati da un profondo affetto verso il padre, non possono più godere della spensieratezza propria della loro età sentendosi sempre in colpa laddove lascino la madre da sola ad accudire il padre anche se solo per poche ore.
Tali circostanze dimostrano come la condizione fisica del incida Pt_1
profondamente sui rapporti parentali dello stesso con i propri familiari che, pertanto, meritano di essere risarciti.
Tale danno deve quantificarsi seguendo le tabelle di OM del 2019 predisposte per la liquidazione del danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni e comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto.
I parametri da prendere in considerazione per il calcolo del risarcimento impongono di trattare separatamente le posizioni dei ricorrenti:
- per , in qualità di moglie, tenuto conto della sua età e di quella Parte_2
del , della composizione del nucleo familiare per cui vi sono tre familiari Pt_1 dediti all'assistenza e del riconosciuto diritto all'assistenza deve liquidarsi la somma complessiva di € 137.436.80
- per e in qualità di figli, tenuto Controparte_1 Parte_3
conto della loro età e di quella del padre, della composizione del nucleo familiare
22 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
per cui vi sono tre familiari dediti all'assistenza e del riconosciuto diritto all'assistenza deve liquidarsi la somma di € 63.979,20 ciascuno.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio del rapporto processuale attori Parte_6
seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico del convenuto
[...]
, avuto riguardo all'entità della causa, parametrandola Controparte_2
ai medi tariffari;
ed alle questioni trattate, liquidate in favore dell'attore in complessivi
€49.336,00, oltre esborsi documentati, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, oltre a spese per compenso di avvocato in sede di atp pari ad €
5916,00 (Dato che la parcella del legale in atti risulta inferiore ai medi tariffari) oltre spese generali nella misura prevista dalla legge iva e cpa come per legge.
Sussistono gravi e giustificate ragioni di compensazione parziale delle spese di lite tra i ricorrenti e Dato che dalla prima consulenza era emersa una responsabilità di CP_6
careggi che viene esclusa solo con la produzione del nuovo documento) fino alla fase istruttoria del giudizio di merito. Devono seguire invece le regole della soccombenza le spese successive ovverosia quelle relative alla fase decisoria del giudizio di merito e liquidate in favore della resistente secondo i medi tariffari in € 13.542,00 per onorari di avvocato CP_6 oltre spese generali nella misura prevista dalla legge iva e cpa come per legge.
Pone le spese ed onorari di C.T.U. svolta in sede di atp, nonché le spese ed onorari dei ctp di parte ricorrente in atti a carico di in solido, Controparte_13
nella misura del 50% nei rapporti interni.
Pone le spese ed onorari delle ctu svolte nel giudizio di merito (oltre onorari dei ctp di parte ricorrente e di parte integralmente a carico di CP_6 Controparte_2
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa
23 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
promossa da , , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Pt_3 contro e
[...] Controparte_2 [...]
Controparte_8
1. Accoglie nei limiti e per le ragioni di cui in parte narrativa le domande risarcitorie proposte da , , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 nei confronti di;
Parte_3 Controparte_2
2. per l'effetto condanna a risarcire le Controparte_2
seguenti somme:
a) in favore di a titolo di danno patrimoniale la complessiva Parte_1
somma di € 73.364.20 oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento;
b) in favore di a titolo di danno patrimoniale la complessiva Parte_1
somma di € 1.204.724,00 a titolo di danno futuro c) in favore di , €162.510,00 a titolo di danno patrimoniale Parte_2 oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento;
d) in favore di a titolo di danno non patrimoniale la somma di Parte_1
€ 904.706,50 oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento,
e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento e) in favore di a titolo di danno non patrimoniale la somma Parte_2
di €137.436,20 oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data
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dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento f) in favore di e €63.979,20 Controparte_1 Parte_3
ciascuno oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento;
3. Rigetta le domande risarcitorie proposte da , Parte_1 Pt_2
, e nei confronti di
[...] Controparte_1 Parte_3
per le motivazioni Controparte_8
di cui in parte narrativa;
4. condanna al pagamento delle spese Controparte_2
processuali in favore di , , Parte_1 Parte_2 [...]
e in solido, che quantifica in complessivi CP_1 Parte_3
€49.336,00 oltre esborsi documentati, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. condanna , , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_3 in solido, che Controparte_8
quantifica in complessivi € 13.542,00 oltre esborsi documentati, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6. Pone le spese ed onorari di C.T.U. svolta in sede di atp, nonché le spese ed onorari dei ctp di parte ricorrente(come documentate in atti) a carico di
[...]
in solido, nella misura del 50% nei rapporti interni. Controparte_13
7. Pone le spese ed onorari delle ctu medica e contabile svolte in sede di giudizio di merito (oltre onorari dei ctp di parte ricorrente e di parte integralmente a CP_6
carico di . Controparte_2
25 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 17/10/2025.
Alla stesura della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa CATERINA NICCHI magistrato ordinario in Tirocinio.
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
26
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4566 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. in qualità Parte_2 C.F._2 di moglie del sig. , nata a [...] il [...] Parte_1 Controparte_1
C.F. e nato a [...] il [...] C.F. C.F._3 Parte_3
, entrambi in qualità di figli del sig. , tutti elettivamente C.F._4 Parte_1
domiciliati in Via Maragliano 102, Firenze, presso lo studio dell'avv. GIADA CACIAGLI dal quale sono rappresentati e difesi;
ATTORI
CONTRO
(C.F. , in persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_1
Generale e Legale rappresentante p.t.Ing. in forza del D.P.G.R.T. n. 169 del CP_3
11.10.2023, rappresentata e difesa dagli Avvocati Marzia Danesi ( e C.F._5
NA LE ( ),congiuntamente e disgiuntamente, ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso la sua sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1
e
(P. Iva Controparte_4
), in persona del Direttore Generale p.t. Dr.ssa , rappresentata P.IVA_2 Controparte_5
e difesa dagli Avv.ti Enrichetta Brandi (Cod. Fisc. ) e Alessandra C.F._7
ON (C.F. ) congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed C.F._8
elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente, in Firenze, Largo Brambilla 3
CONVENUTI avente per OGGETTO: Responsabilità medica. TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come segue:
- Parti attrici: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: nel merito: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione ed accertata la fondatezza della domanda (riepilogata nella esposizione contenuta nell'atto di ricorso), alla luce della C.T.U. Medico legale espletata nel precedente giudizio ex art. 696 cpc (Rg. 9948/2021-Trib.
Firenze), accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_2
(P.Iva/Cod. Fisc. con sede legale in Piazza Santa Maria
[...] P.IVA_1
Nuova, 1 - 50122 Firenze in persona del legale rappresentante pro tempore e della
(P.Iva/Cod. Fisc. con Controparte_6 P.IVA_2
sede legale in Largo Brambilla, 3 – 50134 Firenze in persona del legale rappresentante protempore, in relazione a tutti i danni subiti e subendi dal sig.
e dai suoi congiunti , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Pt_3
e per l'effetto condannare l' , in persona del
[...] Controparte_2 legale rappresentante p.t. e l' in Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t., nelle rispettive posizioni, ognuna per la propria quota di responsabilità, anche in solido tra loro, a risarcire i danni tutti subiti dai ricorrenti, a causa della grave menomazione subita dal , Parte_1 ed a ognuno per il proprio titolo – danni nessuno escluso: patrimoniale, non patrimoniale, biologico, morale, esistenziale e di qualsivoglia natura a prescindere dal nome iuris – ammontanti complessivamente ad € 2.573.164,07 (s. e. & o.) - sulla base dei criteri di liquidazione indicati nella Tabella di LA (ultima edizione anno 2024) per il danno non patrimoniale (quale danno biologico- dinamico relazionale e sofferenza soggettiva interiore) per il ricorrente Pt_1
con riconoscimento (in ragione delle motivazioni indicate) della
[...]
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
personalizzazione ai livelli massimi, ricorrendone i presupposti e/o in quella somma che l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere di giustizia;
e sulla base dei criteri di liquidazione indicati nelle Tabelle “a punti” di LA (vigente al momento della decisione – ultima edizione anno 2024) od in subordine sulla base dei criteri di liquidazione indicati nelle Tabelle “a punti” di OM (vigente al momento della decisione – ultima edizione anno 2024) per il danno c.d. riflesso da grave lesione del rapporto parentale per i ricorrenti , e Parte_2 Controparte_1 Pt_3
con riconoscimento (in ragione delle motivazioni indicate) della
[...] personalizzazione ai livelli massimi per ciascun ricorrente, ricorrendone i presupposti, e/o in quella diversa misura che sarà stata ritenuta dovuta dall'Ill.mo
Giudicante e/o di giustizia per ogni ricorrente, anche in via equitativa per quelle componentistiche di danno non empiricamente dimostrabili, ma comunque ontologicamente esistenti e prevedibili nel caso di specie;
oltre, alla luce della
C.T.U. contabile espletata nel giudizio ex art. 281 decies c.p.c. (Rg. n. 4566/2023-
Trib. Firenze) al risarcimento del danno per la perdita della capacità lavorativa specifica del ricorrente;
del danno patrimoniale per l'assistenza alla Parte_1
persona del ricorrente vita natural durante, al risarcimento del Parte_1 danno da mancato reddito da lavoro dipendente per la ricorrente , Parte_2
oltre al pagamento di una somma di denaro per la modifica del veicolo tutto per le somme di cui in motivazione, o per la somma maggiore o minore che l'Ill.mo
Giudice dovesse ritenere di giustizia;
oltre al rimborso delle spese di CTU medico legale e di CTU contabile già sostenute o poste a carico dei ricorrenti, alle spese per i compensi dei consulenti di parte ricorrente anche per la partecipazione alle operazioni peritali sia medico-legali che contabili, e alle spese quali compensi professionali di avvocato per il procedimento di ATP.
Oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data dei fatti per cui
è causa al saldo. In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi di avvocato del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ed anche
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
con vittoria di spese di lite e compensi di avvocato del giudizio di ATP introdotto con ricorso ex art. 696 bis cpc – RG. 9948/2021.
- La parte convenuta : Voglia l'Ill.mo Controparte_2
Tribunale Civile di Firenze adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione proposta, pronunciata ogni e più opportuna declaratoria da assumersi anche d'ufficio -in via preliminare, per quanto occorrer possa, si insiste nel richiedere il mutamento di Rito ex Art. 281 duodecies1 comma c.p.c. e fissare
l'Udienza di cui all'Art. 183 c.p.c. per l'instaurazione del Giudizio Ordinario.
Nel merito: respingere e rigettare, per le ragioni sopra esposte, tutte le domande così come proposte nei confronti dell' in quanto Controparte_2 infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. In denegata ipotesi di riconoscimento di una qualche responsabilità dell' , Controparte_2 si richiede: - che la condanna rimanga comunque circoscritta nell'ambito di quella somma percentuale già riconosciuta – in sede di Ricorso ex Art. 696 bis c.p.c. R.G.
n. 9948/2021 dalla CTU (o nella diversa, minore o maggiore) e quindi rigettando la domanda in solido proposta da Parte Ricorrente;
e che, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, Voglia procedere a liquidare detto risarcimento decurtando, in ogni caso, quanto già eventualmente percepito dal Signor Pt_1
a titolo di indennizzo assicurativo, nonché quanto eventualmente percepito
[...] dallo stesso a fronte delle varie indennità erogate da ciascuno degli Enti previdenziali richiamati in narrativa.
- La parte convenuta Controparte_6
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, IN TESI, rigettare la domanda formulata dai ricorrenti nei confronti dell' in quanto infondata e CP_7 non provata sia in punto di an che di quantum;
IN DENEGATA IPOTESI di accertamento di responsabilità di entrambe le strutture sanitarie, indicare e specificare la quota-parte risarcitoria di ogni azienda sanitaria da corrispondere
a favore dei ricorrenti senza obbligatorietà solidale, previa rideterminazione del
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danno differenziale imputato ad con diminuzione del quantum sulla base CP_7 delle contestazioni rese dalla stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Soddisfatta la condizione di procedibilità ex art. 163 c.3 n. 3bis c.p.c. avendo instaurato il procedimento giudiziario di ATP – Rg. 9948/2021 – i ricorrenti, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 27/03/2023, hanno evocato in giudizio i resistenti al fine di ottenere il risarcimento dei danni – patrimoniali e non - conseguenti ai trattamenti sanitari subiti da cui sarebbe – secondo la loro ricostruzione – conseguita la macrolesione Parte_1 di “tetraplegia incompleta livello C7 con alvo e vescica neurologica”.
In specie gli attori hanno esposto che in data 24/07/2017 il , colto Parte_1 da un improvviso dolore cervicale accompagnato da dei progressivi formicolii a tutti gli arti, si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze dove accedeva alle ore 13.17 con codice giallo. Veniva visitato più volte dal medico di turno e alle ore 15.08 veniva richiesta una consulenza neurologica la quale evidenziava una sofferenza midollare per cui suggeriva di eseguire una risonanza magnetica cervicale con mezzo di contrasto.
Quest'ultima individuava la presenza di un'ernia cervicale a livello C6-C7 con compressione midollare per cui alle ore 17.38 veniva trasferito al CTO di per Parte_1 CP_6 essere operato d'urgenza con la diagnosi di ipostenia improvvisa a livello arti inferiori e arti superiori in riscontro di ernia espulsa a livello di C6.
Alle ore 18.24 faceva ingresso al reparto di chirurgia della colonna presso l'
[...]
e alle ore 19.07 aveva inizio la procedura pre-operatorio Controparte_8 con inizio dell'intervento chirurgico alle ore 22.15 e fine alle 23.45.
All'esito del decorso post-operatorio e del progetto riabilitativo presso l'Unità spinale unipolare della stessa Azienda sanitaria di il veniva dimesso con CP_6 Parte_1 diagnosi di tetraplegia completa C7 da ernia espulsa C6/C7.
Gli attori, ritendendo che tale lesione sia addebitabile al comportamento negligente delle strutture convenute, evidenziano anche come queste gravissime menomazioni abbiano
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inciso sulla vita dello stesso, non più in grado di autogestirsi, e conseguentemente su tutto il nucleo familiare, costretto a stravolgere la propria vita quotidiana.
Pertanto gli stessi hanno agito in giudizio al fine di dichiarare la responsabilità medica di entrambi i nosocomi e, conseguentemente, condannarli, anche in solido tra loro, al risarcimento integrale dei danni procurati per un ammontare pari a euro 3.086.706,19.
Costituitisi in giudizio i convenuti hanno ribadito le proprie posizioni stragiudiziali. In particolare, l' nega la propria responsabilità contestando in toto Controparte_2 le risultanze peritali della CTU agli atti e disconoscendo qualsiasi colpa in capo ai propri sanitari, che, al contrario, hanno mostrato una condotta perita e diligente. I tempi diagnostici, infatti, risultano coerenti con i dati presenti in letteratura.
Allo stesso modo l' ritiene che alcuna colpa Controparte_4
possa essere imputata ai propri operatori in quanto il faceva accesso al Parte_1 proprio reparto di chirurgia della colonna in una condizione già irreversibilmente compromessa per cui l'intervento chirurgico non avrebbe comunque potuto avere esiti migliori.
E, in ogni caso, il ritardo nell'ingresso in sala operatoria del IE è dipeso dal tempo intercorso tra la richiesta di trasferimento effettuata dall' Controparte_9
e l'effettivo trasferimento.
[...]
All'udienza del 16.02.2024 si tentava la conciliazione tra le parti sul valore del danno non patrimoniale, mentre per il danno patrimoniale si incaricava il consulente dott.
Successivamente il giudice, all'udienza del 27.09.24, non avendo le parti Persona_1 trovato un accordo, rinviava per concedere termini a presentare memorie conclusionali ed eventuali repliche.
All'udienza del 21.11.2024, esaurita la discussione orale, il giudice si riservava per il deposito della sentenza nei termini di legge ex art. 281 sexies c.p.c., ma in seguito, con ordinanza del 16.12.2024, il giudice chiedeva chiarimenti ai ctu di parte nominati in sede di atp e all'udienza del 10.06.2024 si rinviava per la discussione con termine per il deposito delle note conclusive.
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All'udienza del 23.09.2025 le parti discutevano oralmente ed il giudice si riservava per il deposito della sentenza.
Orbene la presente vicenda ha ad oggetto la verifica di eventuali profili di responsabilità in capo alle aziende ospedaliere che hanno avuto in cura il Parte_1
dal momento in cui ha fatto accesso al PS. In particolare oggetto dell'analisi della presente controversia è verificare se vi sia stato un ritardo colpevole nella diagnosi e, successivamente, nell'intervento chirurgico che abbia cagionato i danni lamentati dai ricorrenti.
Per maggiore chiarezza espositiva è preferibile trattare separatamente le posizioni dei due convenuti seguendo l'ordine cronologico degli eventi, dapprima affrontando la questione circa la sussistenza di una responsabilità in capo agli stessi, e poi circa l'ammontare del danno.
San Controparte_10 Controparte_11
faceva accesso (come da cartella clinica agli atti) al PS Parte_1 dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze alle ore 12.32 lamentando dolore cervicale e formicolii a tutti e quattro gli arti senza segnalare recenti o attuali traumi. Alle ore 13.17 veniva visitato per la prima volta dal medico di turno che si limitava ad annotare quanto riferito dal IE: “riferisce parestesie e ipoestesia ai 4 arti e al tronco, non si apprezza tuttavia chiaro livello”. Poco dopo, alle 13.43, il nuovo medico di turno aggiornava la cartella clinica e contattava il neurologo di turno per avere una consulenza.
Nel frattempo le condizioni del si aggravavano progressivamente, così come Pt_1 emerge dalla cartella clinica (doc. 4 allegato al ricorso): alle ore 14.33 veniva annottata plegia arto inferiore sinistro, nonché una sensibilità dolorifica che decresce da sopra il livello dei capezzoli. Si sollecitava, pertanto, la consulenza neurologica.
Nell'attesa si inseriva un catetere vescicale data la presenza di ristagno urinario.
La consulenza arrivava solo alle 15.08 e all'esito si richiedeva con urgenza una risonanza magnetica con mezzo di contrasto data la necessaria definizione diagnostica in tempi rapidi per la presenza già di sofferenza midollare.
I fatti così descritti non permettono di contestare in alcun modo le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale in sede di Atp, che si riportano integralmente: tale
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sintomatologia, suggestiva di interessamento midollare, comporta notoriamente l'esigenza di un inquadramento clinico e diagnostico in tempi rapidi e, in caso di presenza di compressione mielica, l'immediata decompressione chirurgica in quanto, la qualità del risultato in tali condizioni, è direttamente correlata con la rapidità dell'intervento decompressivo. Infatti, la letteratura medico – scientifica è unanime nell'affermare che qualora un soggetto presenti dolore irradiato agli arti inferiori con coinvolgimenti neurologici estesi come la cosiddetta sindrome della causa equina, ossia deficit sacrale inferiore (disturbi vescicali e/o ano-rettali) associato a deficit motorio e/o sensitivo ad uno o entrambi gli arti inferiori, è necessario che
i medici tengano un elevato livello di attenzione. In particolare, la presenza di deficit neurologico progressivo, parestesie agli arti, incontinenza urinaria o fecale, deve essere considerata come emergenza, salvo dimostrazione contraria, e richiede un approfondimento diagnostico tempestivo con esecuzione di risonanza magnetica immediata”.
A ciò deve aggiungersi che la RM veniva eseguita solo alle 16.38 e i risultati, pervenuti un'ulteriore ora dopo, confermavano la gravità del quadro clinico: ipostenia improvvisa a livello arti inf. arti sup. in riscontro di ernia espulsa a livello di C6.
Considerato che dall'accesso al PS del al momento della diagnosi definitiva Pt_1
è trascorso un tempo di circa 5 ore e che, come dichiara il consulente, vista la sintomatologia del IE doveva essere valutato e diagnosticato nel tempo massimo di una/due ore dall'accesso al PS, pare evidente l'inadempimento in capo all'Ospedale dell'obbligazione assunta nei confronti del IE al momento della sua presa in carico.
Ai sensi dell'art. 7 c. 1 della L. n. 24/2017 c.d. la struttura sanitaria Parte_4 risponde ex artt. 1218 e 1229 c.c. dell'operato dei propri sanitari per i danni causati nell'esercizio della professione.
Ne deriva che in termini di onere probatorio il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili.
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Nel caso di specie, al netto della documentazione medica presente agli atti, pare evidente e ampiamente provata dal IE la sussistenza di un danno a suo carico: il fa accesso al PS con un dolore cervicale e un formicolio agli arti e all'esito Pt_1 dell'intervento chirurgico, nella notte dello stesso giorno, viene dimesso con una macrolesione consistente in una parziale paralisi del torso e di tutti e quattro gli arti, nonché nella perdita del controllo volontario di vescica e intestino.
Altrettanto provato risulta il nesso eziologico di tale danno essendo stato riscontrato un deficit strutturale e organizzativo del PS che ha determinato il ritardo nella diagnosi che avrebbe evitato la lesione nella sua consistenza definitiva.
Entrambi i consulenti in sede di ATP giungono alla conclusione, argomentata sulla base delle linee guida condivise dalla comunità medico – scientifica all'unanimità, che il tempo massimo per una diagnosi della patologia come quella sofferta dal è di due Pt_1 ore dalla manifestazione dei primi sintomi.
Se non si fosse verificato il ritardo diagnostico ciò avrebbe permesso un intervento chirurgico tempestivo;
a sua volta un intervento chirurgico tempestivo avrebbe permesso, che a sua volta - come affermano i consulenti – avrebbe consentito con assai elevata probabilità, se non certezza, una migliore prognosi rispetto a quanto veriricatosi.
A riguardo pare chiara e cristallina la ricostruzione offerta dal collegio peritale nella relazione integrativa: secondo la tempistica ideale, ovvero esigibile dall'AULSS Toscana
Centro, il consulto con il sarebbe avvenuto alcune ore prima, ovvero intorno alle CP_6
ore 14.15. Con tale tempistica di consulto il signor sarebbe arrivato al rima Pt_1 CP_6 delle 15.20, così che l'UO di Neurochirurgia avrebbe avuto due possibili opzioni, ambedue fattibili e corrette, nonché ben più favorevoli alla prognosi del signor di quanto Pt_1
invece accadde, potendo concludere che un agito sanitario tempestivo presso l'AULSS
Toscana Centro avrebbe quasi certamente consentito al signor di essere operato Pt_1
tempestivamente, presso il o diversa altra struttura chirurgica equivalente. CP_6
Seguendo, quindi, un ragionamento controfattuale si può ritenere fondato il nesso causale tra il ritardo diagnostico ed il danno procurato al IE.
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Non appaiono condivisibili le osservazioni dei ctp dell' secondo cui vi CP_2 sarebbe una impossibilità per il PS di eseguire nel caso concreto una diagnosi tempestiva.
Sostengono i ctp che essendo l' un p.s. di primo livello Controparte_9 esso è privo di un reparto di neurochirurgia e chirurgia toracica, nonché della strumentazione necessaria ad eseguire risonanze magnetiche di urgenza. Con la conseguenza che quando vi
è una urgenza simile la prassi è sfruttare la neurochirurgia di in quanto sede più CP_6
vicina, con il medico radiologo di guardia che inserisce il IE quanto prima tra un esame e l'altro.
Ma a ben guardare è proprio in questo che si sostanzia la colpa dell' CP_2
convenuta, la quale ha accettato il IE con sintomi evidentemente neurologici pur sapendo di non avere la strumentazione necessaria con ciò ritardando il suo trasferimento presso CP_6
Proprio per questo il difetto organizzativo della struttura sanitaria, non può considerarsi esimente della responsabilità. Il principio di solidarietà sociale cui si ispira l'intero istituto della responsabilità civile, impone, in un'ottica riparativa e non punitiva del danno, di allocare il costo economico sulla parte meglio attrezzata per sopportarlo.
Ciò vale a maggior ragione nell'ambito della responsabilità medica laddove le aziende sanitarie sono tenute ad adottare una organizzazione dei loro servizi tali da poter soddisfare le esigenze di cura – legate evidentemente al diritto fondamentale alla salute di cui all'art. 32
Cost- in modo efficiente ed effettivo .
Si comprende allora la massima giurisprudenziale della corte di legittimità secondo cui
“la mancanza di mezzi o di personale qualificato della struttura sanitaria, lungi dal costituire una esimente di responsabilità, può integrare una tipica ipotesi di inadempimento, dal momento che, per dare la prova liberatoria, la struttura deve dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, la quale non può evidentemente essere costituita da una colpevole deficienza organizzativa “ ( Cassazione Civile Sez. III n.11224 del 26 aprile 2024).
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Sicché è onere delle dirigenze aziendali elaborare linee guida organizzative adeguate alla concreta dotazione di personali e materiali tali da poter far fronte ad eventuali carenze di mezzi individuando i comportamenti specifici e tempestivi – anche in ragione delle patologie
– che i propri sanitari sono tenuti a compiere così da specificare il dovere di diligenza, prudenza e perizia.
In difetto di uno specifico atto organizzativo volto a sopperire una carenza strutturale
– come quella lamentata dalla Convenuta – non può ritenersi fornita alcuna prova CP_2 liberatoria: le difficoltà segnalate dalla parte convenuta rientrano nella Controparte_12 normale alea degli odierni PS di cui le scelte organizzative devono tenere conto, e non hanno quel carattere di eccezionalità ed imprevedibilità che l'esimente del caso fortuito richiede.
Per la stessa ratio il costo economico del danno non può gravare, in via di regresso, sui singoli medici che hanno operato in un simile contesto ove le carenze organizzative sono imputabili esclusivamente alla dirigenza.
Appurato infatti che la responsabilità della struttura nel caso di specie si fonda su un difetto organizzativo, a nulla rileva l'operato dei singoli sanitari succedutisi nel tempo in quanto la struttura sanitaria risponde, ex art. 1228 c.c., anche dei danni causati dai propri ausiliari/operatori, salvo dimostrare che la loro condotta abbia interrotto il nesso causale tra inadempimento della struttura e danno procurato al IE.
Si richiama la giurisprudenza che a riguardo è pacifica nel ritenere che il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante.
Questo perché se la struttura si avvale della “collaborazione” dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa
“in eligendo” degli ausiliari o “in vigilando” circa il loro operato, bensì nel rischio
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connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione, realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino
(Cass. civ. III sez. 11 novembre 2019, n. 28987).
In conclusione, considerato che il deficit strutturale dell' Controparte_9 non può ritenersi esimente della responsabilità della struttura quale causa di inadempimento non imputabile alla stessa, lo stesso dovrà rispondere ex art. 1218 c.c. dei danni procurati al e ai suoi familiari. Pt_1
Controparte_4
Il all'esito della consulenza neurochirurgica veniva trasferito di urgenza Pt_1 all'ospedale di con la diagnosi di ipostenia e ipoestesia improvvisa a livello arti CP_6
inferiori e superiori, in riscontro di ernia espulsa a livello di C6.
Faceva così ingresso presso il reparto di chirurgia della colonna alle ore 18.24 dove veniva ricoverato in regime di urgenza con diagnosi di ernia cervicale espulsa e si dava inizio alla procedura pre operatoria.
Alle 21.09 veniva portato in sala operatoria, gli veniva somministrata l'anestesia alle
21.30 e l'intervento chirurgico aveva inizio alle 22.15 con termine alle 23.45.
Preme sottolineare fin d'ora che il arrivava a in una condizione Pt_1 CP_6
fisica già compromessa e lo si evince con facilità dalla prima cartella clinica redatta: deficit stenico 3/5 flessione avambraccio su braccio bilaterale, 2/5 estensione avambraccio su braccio bilaterale, interossei bilaterale 2/5, abduzione quinto dito bilaterale 1/5; plegia arti inferiori;
livello di sensibilità T6 con anestesia tattile epicritica, ipoestesia sino a livello C6-
C7; catetere vescicale in sede e accenno di contrazione sfintere anale esterno al riflesso bulbocavernoso.
La questione da analizzare è, infatti, se siano imputabili a come sostiene la CP_6
parte attrice, ulteriori ritardi che abbiano inciso sull'esito dell'intervento chirurgico. Se, cioè, possa ritenersi l'operato dei sanitari di una concausa nella causazione del danno e del CP_6
suo aggravamento o se, al contrario, la condizione del RO era ormai così compromessa
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al punto da interrompere qualunque nesso causale tra l'operato di e l'esito infausto CP_6 dell'operazione.
L'attore sostiene di essere arrivato a alle ore 18.24 con la promessa di essere CP_6 operato immediatamente al suo arrivo. In realtà l'intervento chirurgico aveva inizio effettivo solo alle 22.14, circa 4 ore dopo, e ciò avrebbe peggiorato drasticamente le condizioni neurologiche del IE incidendo sull'esito dell'operazione.
Le cause del ritardo, sempre secondo il , sono riconducibili a più fattori. Pt_1
In primo luogo la temporanea indisponibilità della sala operatoria, ancora impegnata da altro intervento chirurgico;
in secondo luogo la negligenza del medico chirurgo che doveva già essere pronto a lavarsi e vestirsi per iniziare l'intervento, dato che la decisione di un'operazione urgente proveniva proprio da una consultazione a distanza con il suo reparto di neurochirurgia;
infine si contesta la tempistica delle operazioni infermieristiche di acquisizione dei consensi che potevano essere svolte contemporaneamente alla preparazione del IE e dei sanitari che avrebbero operato.
Effettivamente, la condotta del così descritta, anche in sede di ATP è stata CP_6 ritenuta censurabile in quanto la buona organizzazione di una struttura si compone di comportamenti e strategie tra cui l'obbligo informativo dell'idoneità della struttura a fornire la prestazione richiesta. In altri termini, male ha fatto a dare l'autorizzazione al CP_6
trasferimento se poi non aveva sale operatorie disponibili per operare immediatamente come promesso.
Da parte sua la parte convenuta, in sede di giudizio di merito integrando la documentazione fornita in sede di atp, eccepisce che nella sala operatoria destinata al era in corso un intervento chirurgico che sarebbe dovuto durare 4 ore invece delle Pt_1
effettive 5,31 ore e, conseguentemente, la sala operatoria fu liberata alle 20 e resa disponibile alle 21 quale tempo fisiologico per la sterilizzazione di tutta la strumentazione, nonché svestizione e vestizione del personale sanitario. Sostiene, inoltre, che alcun ritardo possa essere imputato all'operato del in quanto rispettoso delle linee guida che ritengono CP_6
tempestivo l'intervento chirurgico entro le 24 ore dall'insorgenza della sintomatologia nel
13 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
IE. E, ad ogni modo, lo stato di salute del era già ad uno stadio di gravità tale Pt_1 per cui l'intervento chirurgico, anche se eseguito un'ora prima, non avrebbe potuto eliminare il grave danno già in atto.
Pare questo, allora, l'elemento dirimente. Considerando tutti gli elementi addotti dalla parte attrice, se anche si fossero rispettati i tempi ritenuti corretti da quest'ultima, i sanitari di avrebbero potuto impedire l'evento? Avrebbero, cioè, potuto impedire con un CP_6
intervento chirurgico più celere, al netto dello stato di salute già compromesso, la diagnosi finale di tetraplegia incompleta?
A riguardo la relazione integrativa del collegio offre una conclusione, all'esito di un ragionamento logico e controfattuale difficilmente confutabile.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità di nella causazione del danno CP_6
deve guardarsi non tanto al momento dell'operazione chirurgica, quanto, ex ante, al momento in cui ha dato l'assenso al trasferimento da ovvero alle ore 17.15. In quel frangente CP_12
temporale, consultando il registro informatizzato di sala operatoria (presente agli atti), la sala destinata al era occupata e si sarebbe liberata a breve in quanto l'operazione in Pt_1 corso era programmata per una durata di 4 ore. Se non che, a causa di una complicazione, i tempi chirurgici si allungavano significativamente e vi era un ritardo di circa 1 ora e mezzo.
Tale fattore, però, non può ritenersi un difetto organizzativo della struttura, né tantomeno una colpa professionale in capo ai sanitari, alla luce anche delle coordinate ermeneutiche individuate in precedenza, quanto piuttosto una causa sopravvenuta di inadempimento del tutto imprevedibile che esclude, ex art. 1218 c.c., la responsabilità della struttura e dei suoi operatori.
Si condividono infatti le conclusioni dei periti sia nella parte in cui ritengono che nella contingenza di dover risolvere una complicanza intraoperatoria, in un intervento di artrodesi Par strumentata, già in corso sul signor , non può esigersi da parte della equipe chirurgica che si abbia la capacità di collocarsi nella prospettiva dei contemporanei accadimenti in corso fuori dalla sala operatoria. Sia nello scriminare la scelta di di autorizzare il CP_6
trasferimento in quanto, dato lo stretto margine temporale rimasto per operare il e Pt_1
14 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
i tempi comunque necessari per consultare la disponibilità di altre strutture idonee e poi trasferirlo, mantenere il IE presso la neurochirurgia in attesa di operarlo restava la decisione migliore in quel momento e l'unica praticabile.
A ciò deve aggiungersi che, seguendo un ragionamento controfattuale, se l'Ospedale di non avesse tardato nella diagnosi, avrebbe potuto fare scelte diverse e, CP_12 CP_6 sicuramente, migliori per il IE.
Nella relazione integrativa i periti individuano due possibili opzioni, ambedue fattibili
e corrette, nonché ben più favorevoli alla prognosi del signor Pt_1
a) PRIMA OPZIONE: non accettare e indurre AULS Toscana a vagliare Pt_1
altro percorso di trasferimento ( verso Siena, oppure verso Pisa). Questa opzione sarebbe stata corretta e prudente, dal momento che l'intervento del Par IE sarebbe durato, anche in assenza di complicanze, all'incirca quattro ore. Tale tempistica era di certo incompatibile con le esigenze di tempestività del signor . Pt_1
b) SECONDA OPZIONE: differire (più probabilmente annullare) l'intervento del Par IE , in previsione quel primo pomeriggio. Ciò sarebbe stato ancora Par possibile, dal momento che, alle 14.15, doveva ancora entrare nel blocco operatorio. Anche considerando i tempi di comunicazione dell'urgenza di
in arrivo all'equipe di sala operatoria, la sospensione dell'intervento Pt_1
KK sarebbe stata ancora fattibile. Si tenga presente che, in casi davvero urgenti
(e quello del signor lo era), è possibile finanche considerare il risveglio Pt_1 del IE (KK, in questo caso) appena indotto in anestesia (cosa che per lui era avvenuta pochi minuti prima, ovvero alle 14.40). Questa via, per quanto Par incresciosa per il signor era concretamente percorribile dato che, come abbiamo visto, alle 14.40 egli iniziava l'anestesia, alle 15.35 era preparato chirurgicamente, ed alle 15.50 aveva inizio l'intervento KK (inteso come fase di incisione).
15 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Si potrebbe aggiungere una terza possibile opzione, ovvero che, considerata la distanza tra i due nosocomi e la viabilità della città di Firenze, una diagnosi tempestiva da parte di avrebbe anticipato il trasferimento del a collocando tale fatto in CP_12 Pt_1 CP_6 un lasso temporale della giornata (dalle 14 alle 14.30) più favorevole alla viabilità.
Ciò avrebbe permesso al di fare accesso al reparto di chirurgia della colonna con Pt_1 molto anticipo rispetto a quanto è avvenuto e ai sanitari di di eseguire l'intervento CP_6
chirurgico nei tempi suggeriti dalle linee guida per garantire un esito fausto.
Può affermarsi allora che il ritardo diagnostico imputabile al PS di ha innescato il CP_12 decorso causale degli eventi e le scelte sanitarie di ne sono state solo una diretta e CP_6
inevitabile conseguenza.
A infatti, viene contestato solo di aver maturato un ulteriore ritardo nel percorso CP_6
terapeutico del e che tale ritardo ha inciso sull'aggravamento della condizione di Pt_1 salute del IE.
Dalle risultanze probatorie, però, emerge con evidenza come il ritardo ulteriore maturato da
è dipeso unicamente da una complicanza nell'intervento chirurgico del IE già CP_6 in sala operatoria e che tale fattore non poteva essere previsto al momento in cui è stato autorizzato il trasferimento del . Pt_1
Questa complicanza costituisce certamente una causa di forza maggiore che esime da ogni responsabilità. CP_6
Ciò posto – affermata l'integrale responsabilità dell' Controparte_2
nella causazione della macrolesione - si può passare all'esame dei singoli
[...] pregiudizi di cui il e i suoi prossimi congiunti hanno chiesto il risarcimento. Pt_1
Sul piano patrimoniale al deve riconoscersi il risarcimento della Parte_1
lesione alla capacità lavorativa specifica che si sostanzia nella diminuita capacità di lavoro, di carriera o di accesso al lavoro e quindi anche di guadagno, quale conseguenza diretta della diminuita integrità fisica.
In particolare, il ricorrente ha provato di essere stato titolare di una impresa individuale,
“Versamu di Rosano Pietro”, che si occupava della produzione di articoli in pelle. A seguito
16 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
delle menomazioni riportate, non potendo più svolgere l'attività di artigianato per la parziale paralisi che coinvolge anche gli arti superiori, è stato costretto a cessare l'attività il 31 dicembre del 2017 e l'impresa veniva definitivamente cancellata il 16/02/2018 (come risulta da visura della camera di commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze).
Tale decisione, tra l'altro, comportava la perdita del lavoro anche per la moglie ricorrente, che, operando nella stessa impresa del marito, perdeva Parte_2
totalmente il reddito da lavoratrice dipendente.
La stessa a sostegno delle proprie ragioni adduce il fatto di dover prestare assistenza quotidiana al marito rimasto invalido e che, per questo, non ha potuto, e non potrà anche in futuro, cercare una nuova occupazione lavorativa.
Effettivamente dalle cartelle cliniche in atti emerge come il , nonostante il Pt_1
percorso riabilitativo post-operatorio, non sia più stato autonomo nella gestione dei suoi bisogni fisiologici che richiedono un cateterismo per 4/5 volte al giorno, nonché una stimolazione anale per defecare.
Allo stesso tempo, a titolo di danno patrimoniale futuro, si chiede di liquidare al una cifra tale da coprire i costi per l'assunzione di una persona, dotata di Pt_1
competenze infermieristiche, che possa assisterlo nei fondamentali atti di vita quotidiana.
L'accoglimento di entrambe le istanze conduce, però, ad una overcompensation del danno effettivamente subito dalla delle due l'una: o l'assistenza continua ad essere Pt_2 fornita dalla moglie anche per il futuro, o viene assunta una persona che la possa sostituire da questo incombente.
A riguardo, infatti, la giurisprudenza è pacifica nel sostenere che il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce "de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato
(anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà
17 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato ( Cass. civ. Sez. III ord. del 28.03.2024, n. 8371).
Allo stesso tempo, però, la liquidazione alla vittima primaria di una somma di denaro per spese di assistenza futura rende teoricamente inconcepibile la necessità di assistenza da parte dei familiari e, di conseguenza, l'esistenza di un danno patrimoniale da forzosa rinuncia al lavoro a carico di questi ultimi.
Alla medesima conclusione è pervenuto anche il perito in sede di quantificazione del danno da perdita di capacità lavorativa specifica della Pt_2
N.B. Ai fini di una corretta quantificazione del danno patrimoniale, in ossequio al quesito di CTU, sarà comunque necessario coordinare i risultati dei calcoli riportati in questo capitolo relativo alla perdita di reddito del coniuge con quanto emergerà dal capitolo successivo in tema di costo per l'assistenza familiare, a al quale si rinvia, nel senso che ove venga riconosciuto un risarcimento a titolo di costo per l'assistenza familiare al Rosano vita natural durante, che non sia necessariamente prestata dal coniuge ma da un soggetto terzo,
a sommesso parere dello scrivente nessun indennizzo dovrebbe competere alla Sig.ra Pt_2
per la perdita del guadagno, dato che la stessa sarebbe libera di trovare una nuova
[...]
occupazione. Viceversa, laddove si riconoscesse l'indennizzo dovuto al coniuge per la perdita del guadagno, ove non avesse la possibilità di trovare un nuovo impiego in quanto impegnata
a prestare l'assistenza al marito, questo andrebbe dedotto dal costo per l'assistenza familiare, ove superiore, di cui si dirà nel capitolo successivo, altrimenti si verrebbe a configurare una duplicazione di importi a titolo di risarcimento patrimoniale.
Per queste ragioni pare equo risarcire il danno patrimoniale come segue:
- al , considerata l'età al momento del sinistro e i redditi d'impresa degli Pt_1
anni antecedenti, l'integrale risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica (€ 55.537,00) e il rimborso delle spese mediche sostenute (doc
45 € 1.130,00 ad esclusione di quelle per ctp che rientrano nelle spese di lite) e delle sole spese future di assistenza vita natural durante (€ 1.204.724,00);
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- alla 'indennità per la perdita di guadagno fino ad oggi che, considerata la Pt_2
sua età al momento del sinistro e i redditi d'impresa degli anni antecedenti, ammonta ad € 162.510,00.
Inoltre, quale ulteriore voce di danno patrimoniale, deve liquidarsi al Parte_1
il rimborso delle spese che, a causa del suo stato di tetraplegico, ha dovuto sostenere per apportare al nuovo veicolo le modifiche necessarie in funzione della sua patologia. Il
ha infatti conseguito la patente di guida per disabili il 18.09.2018 e pertanto, come Pt_1 da preventivo agli atti, possono liquidarsi € 16.697,20
Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale occorre rilevare che il ritardo diagnostico oggetto della presente controversia ha cagionato in , come Parte_1 accertato dalla consulenza medicolegale, una condizione di macroleso, che gli impedisce di essere autonomo anche nelle più semplici attività, gli crea un forte disagio nel relazionarsi con gli altri e senso di vergogna nel venire visto in maniera diversa rispetto al passato, portandolo ancora di più ad isolarsi. Inevitabilmente, anche il rapporto con i figli è cambiato;
lo stravolgimento delle normali abitudini di vita ha inciso negativamente sulla integrità psichica del sig. il quale ha frequenti cambi di umore e spesso risulta depresso ed Pt_1 irritabile, con evidente condizionamento della serenità familiare. Va da sé che la grave condizione fisica del , avvenuta inoltre in modo così repentino ed assolutamente Pt_1 imprevedibile, abbia causato e stia tuttora causando nello stesso, oltre che all'intero nucleo familiare, una grave sofferenza interiore ed un notevole turbamento d'animo.
Tuttavia, prima di procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dal
, occorre premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno Pt_1 affermato il principio in forza del quale “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che
è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale
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sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale.” (cfr. Cass. Civ. Sez. U,
Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).
Conseguentemente la liquidazione del danno alla salute deve essere integrale - cioè rappresentare una effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dalla vittime in conseguenza dell'illecito – ma al contempo deve evitare duplicazioni, cioè liquidare più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi, ma sostanzialmente identici;
inoltre, deve anche evitare sperequazioni, cioè trattare in modo analogo casi dissimili;
oppure liquidare in modo diverso danni simili.
Di ciò il giudice deve necessariamente tenere conto nella scelta del metodo equitativo che intende adottare in concreto ex art. 1226 c.c. e pertanto per poter liquidare un danno non patrimoniale da lesione della salute, seguendo l'orientamento oggi prevalente della Suprema
Corte occorre fare riferimento al “metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona. Tale valore poi “può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27482 del
30/10/2018).
Ciò posto, in base alle risultanze della consulenza tecnica esperita nel corso del giudizio le conseguenze pregiudizievoli possono essere liquidate nel c.d. danno differenziale tra l'attuale stato di invalidità permanente riscontrato nella misura del 80% e quello che sarebbe residuato in caso di assenza di errore medico del 20%, il tutto da aumentarsi – a titolo di
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personalizzazione – nel massimo del 25% dato la particolare sofferenza che il soggetto prova ed ha provato per la sua condizione fisica.
Pertanto, tenuto conto che il al momento del fatto aveva anni 52, si stima equa Pt_1 quale ristoro del pregiudizio del danno non patrimoniale complessivamente considerato la somma di € 878.659, oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.
A tale danno va aggiunta la percentuale di danno differenziale da invalidità temporanea per 144 giorni (dalla data delle dimissioni da vvenuta il 31.07.2017 a quella della CP_6 dimissioni dall'unità Spinale che era avvenuta il 22.12.2017) oltre un differenziale per maggiori tempi di convalescenza di giorni 60 al 75%, 60 al 50%, e30 al 25% il tutto per un valore di € 26.047,50.
Il complessivo valore del danno non patrimoniale da riconoscere alla vittima primaria dell'illecito è pari ad € 904.706,50.
Infine, nessun dubbio sul riconoscimento in campo alla moglie e ai figli del risarcimento del danno riflesso da grave lesione del rapporto parentale.
E' affermazione ormai consolidata in giurisprudenza che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del danno parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (Cass. civ. Sez. III, 17.05.2023, n. 13540).
L'onere probatorio di tale danno, che deve essere integralmente risarcito ove ricorrano
i caratteri della serietà e della gravità della lesione, grava sul richiedente danneggiato ma la giurisprudenza è pacifica nel ritenere soddisfacente l'allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza (Cass. civ. Sez. III, 13.11.2020, n. 25843), poiché traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi
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e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass. civ. Sez. III, 03.04.2008, n. 8546).
Nel caso di specie il nucleo familiare, composto dal , dalla moglie Parte_1
e dai due figli, e , vive nella stessa Parte_2 Parte_3 CP_1
abitazione e a seguito delle lesioni subite dal padre si sono visti tutti costretti a mutare le proprie abitudini di vita.
La moglie lamenta, infatti, di non poter più condividere con il marito il letto coniugale in quanto lo stesso necessita di un letto singolo dotato di sbarre. Allo stesso modo il Pt_1 non è in grado di essere presente nella vita quotidiana dei figli come vorrebbe e questi, legati da un profondo affetto verso il padre, non possono più godere della spensieratezza propria della loro età sentendosi sempre in colpa laddove lascino la madre da sola ad accudire il padre anche se solo per poche ore.
Tali circostanze dimostrano come la condizione fisica del incida Pt_1
profondamente sui rapporti parentali dello stesso con i propri familiari che, pertanto, meritano di essere risarciti.
Tale danno deve quantificarsi seguendo le tabelle di OM del 2019 predisposte per la liquidazione del danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni e comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto.
I parametri da prendere in considerazione per il calcolo del risarcimento impongono di trattare separatamente le posizioni dei ricorrenti:
- per , in qualità di moglie, tenuto conto della sua età e di quella Parte_2
del , della composizione del nucleo familiare per cui vi sono tre familiari Pt_1 dediti all'assistenza e del riconosciuto diritto all'assistenza deve liquidarsi la somma complessiva di € 137.436.80
- per e in qualità di figli, tenuto Controparte_1 Parte_3
conto della loro età e di quella del padre, della composizione del nucleo familiare
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per cui vi sono tre familiari dediti all'assistenza e del riconosciuto diritto all'assistenza deve liquidarsi la somma di € 63.979,20 ciascuno.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio del rapporto processuale attori Parte_6
seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico del convenuto
[...]
, avuto riguardo all'entità della causa, parametrandola Controparte_2
ai medi tariffari;
ed alle questioni trattate, liquidate in favore dell'attore in complessivi
€49.336,00, oltre esborsi documentati, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, oltre a spese per compenso di avvocato in sede di atp pari ad €
5916,00 (Dato che la parcella del legale in atti risulta inferiore ai medi tariffari) oltre spese generali nella misura prevista dalla legge iva e cpa come per legge.
Sussistono gravi e giustificate ragioni di compensazione parziale delle spese di lite tra i ricorrenti e Dato che dalla prima consulenza era emersa una responsabilità di CP_6
careggi che viene esclusa solo con la produzione del nuovo documento) fino alla fase istruttoria del giudizio di merito. Devono seguire invece le regole della soccombenza le spese successive ovverosia quelle relative alla fase decisoria del giudizio di merito e liquidate in favore della resistente secondo i medi tariffari in € 13.542,00 per onorari di avvocato CP_6 oltre spese generali nella misura prevista dalla legge iva e cpa come per legge.
Pone le spese ed onorari di C.T.U. svolta in sede di atp, nonché le spese ed onorari dei ctp di parte ricorrente in atti a carico di in solido, Controparte_13
nella misura del 50% nei rapporti interni.
Pone le spese ed onorari delle ctu svolte nel giudizio di merito (oltre onorari dei ctp di parte ricorrente e di parte integralmente a carico di CP_6 Controparte_2
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa
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promossa da , , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Pt_3 contro e
[...] Controparte_2 [...]
Controparte_8
1. Accoglie nei limiti e per le ragioni di cui in parte narrativa le domande risarcitorie proposte da , , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 nei confronti di;
Parte_3 Controparte_2
2. per l'effetto condanna a risarcire le Controparte_2
seguenti somme:
a) in favore di a titolo di danno patrimoniale la complessiva Parte_1
somma di € 73.364.20 oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento;
b) in favore di a titolo di danno patrimoniale la complessiva Parte_1
somma di € 1.204.724,00 a titolo di danno futuro c) in favore di , €162.510,00 a titolo di danno patrimoniale Parte_2 oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento;
d) in favore di a titolo di danno non patrimoniale la somma di Parte_1
€ 904.706,50 oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento,
e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento e) in favore di a titolo di danno non patrimoniale la somma Parte_2
di €137.436,20 oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data
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dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento f) in favore di e €63.979,20 Controparte_1 Parte_3
ciascuno oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento;
3. Rigetta le domande risarcitorie proposte da , Parte_1 Pt_2
, e nei confronti di
[...] Controparte_1 Parte_3
per le motivazioni Controparte_8
di cui in parte narrativa;
4. condanna al pagamento delle spese Controparte_2
processuali in favore di , , Parte_1 Parte_2 [...]
e in solido, che quantifica in complessivi CP_1 Parte_3
€49.336,00 oltre esborsi documentati, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. condanna , , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_3 in solido, che Controparte_8
quantifica in complessivi € 13.542,00 oltre esborsi documentati, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6. Pone le spese ed onorari di C.T.U. svolta in sede di atp, nonché le spese ed onorari dei ctp di parte ricorrente(come documentate in atti) a carico di
[...]
in solido, nella misura del 50% nei rapporti interni. Controparte_13
7. Pone le spese ed onorari delle ctu medica e contabile svolte in sede di giudizio di merito (oltre onorari dei ctp di parte ricorrente e di parte integralmente a CP_6
carico di . Controparte_2
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Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 17/10/2025.
Alla stesura della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa CATERINA NICCHI magistrato ordinario in Tirocinio.
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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