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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/02/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 8215/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Luca Magherini, elettivamente domiciliato in Prato, Via Parte_1
Armando Spadini n.31, presso lo studio del difensore,
- opponente - contro
, con il patrocinio dell'avv. Daniela Marcucci, elettivamente domiciliato in Firenze, CP_1
Corso n. 2, presso lo studio del difensore,
- opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, eccezione e deduzione reietta: - accogliere, per i motivi di cui in premessa, la presente opposizione ed accertare, in forza dell'indicata eccezione di compensazione, il controcredito dell'opponente per € 2.160,00 e, per l'effetto, dichiarare che l'esecutante, signora , ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti del signor nei Parte_2 Parte_1 limiti della somma di € 4.499,79, che l'opponente offre banco iudicis ed a titolo integralmente satisfattivo dell'intimazione opposta”.
Per parte opposta: “il Tribunale di Firenze, previo rigetto delle richieste tutte ex adverso avanzate, voglia: nel merito: rigettare, in quanto infondate per i motivi tutti svolti, le domande avversarie in opposizione all'atto di
pagina 1 di 5 precetto; in via istrut-toria occorrendo, ammettere le prove formulate con la memoria ex art. 171 ter cpc n. 2, in ogni caso: con vittoria di spese e competenze”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione, con contestuale Parte_1 richiesta di sospensione, avverso il precetto notificato da , con il quale gli è stato intimato il CP_1 pagamento di quanto stabilito nella sentenza di separazione del Tribunale di Firenze, n. 855/2024, pubblicata in data 13/03/2024.
L'opponente non ha contestato le somme dovute a titolo di rivalutazione dell'assegno stabilito, ma, in primo luogo, ha ribadito la legittimità della trattenuta di € 1.351,14, operata sull'assegno di marzo 2024 per il pagamento di utenze domestiche riferite all'anno 2022.
In secondo luogo, ha dedotto che le somme richieste sono state calcolate retroattivamente a partire dal
29/03/2022, e cioè dal momento della proposizione della domanda giudiziale, laddove la retroattività dell'obbligo di mantenimento avrebbe dovuto valere solo per l'ex coniuge e non anche per la figlia, dovendo per quest'ultima l'obbligo di mantenimento decorrere dalla cessazione della coabitazione con esso genitore onerato.
Infine, ha chiesto la compensazione del dovuto con quanto versato per il mantenimento della figlia, per un importo di euro 2.160,00, nel periodo intercorrente dal decreto presidenziale del 13/07/2022 al giorno in cui era cessata la coabitazione con la minore, e cioè al 18/08/2024, allorquando egli aveva cessato di abitare nell'ex fienile, dépendance dell'abitazione principale costituente la casa coniugale.
Ha offerto, pertanto, banco iudicis, la somma ritenuta effettivamente dovuta, pari ad euro 4.499,79.
Si è costituita , contestando la legittimità della decurtazione effettuata da controparte per il CP_1 pagamento delle bollette, non trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non avendone l'opponente fornito la prova.
Quanto all'assegno per il mantenimento della figlia, l'opposta ha dedotto che la decorrenza dello stesso dev'essere calcolata, in mancanza di diversa pronuncia nella sentenza, dalla data della proposizione della domanda, aggiungendo che, comunque, non vi era, all'epoca, alcuna perdurante coabitazione con la figlia del padre, che viveva in un'unità immobiliare distinta rispetto al corpo di fabbrica principale, dove la minore risiedeva con essa odierna opponente.
Ha poi aggiunto che la richiesta di compensazione di quanto versato alla figlia all'indomani del provvedimento presidenziale e sino al rilascio dell'ex fienile, è comunque da ritenersi inammissibile, essendo esclusa la ripetibilità delle somme corrisposte in eccedenza per debiti di natura alimentare.
La fase cautelare del giudizio si è conclusa con l'ordinanza del 10/11/2024, con la quale il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in quanto non dotata del necessario fumus di fondatezza e non essendo stato provato il periculum.
pagina 2 di 5 Quindi la causa, istruita solo mediante produzioni documentali, all'udienza del 19/02/2025 è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
In merito alla questione della retroattività dell'assegno di mantenimento, va in primo luogo richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “salvo che non venga stabilita una diversa decorrenza nel provvedimento definitivo, l'assegno di mantenimento in favore dei figli va corrisposto dalla data della domanda, poiché l'obbligo di mantenimento della prole prescinde dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile , sez. I , 02/08/2024 , n. 21785).
Il principio trova conferma negli arresti giurisprudenziali già richiamati nell'ordinanza cautelare, secondo cui:
“in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza” (ex plurimis, Cass. 20.06.2023, n.17570; Cass.
19.2.2015, n.3348, Cass.
3.11.2004 n.21087).
Nel caso di specie, la sentenza posta in esecuzione non pone limiti temporali in ordine al diritto della minore.
Non può nemmeno ritenersi una diversa decorrenza dell'obbligazione, in applicazione del principio, affermato sempre dalla Suprema Corte e richiamato dall'opponente, secondo cui “l'obbligo di versare l'assegno al genitore collocatario retroagisce al momento della domanda giudiziale, oppure – se successiva - dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto” (Cass. 8816/2020).
Nel caso di specie, invero, l'opponente, all'indomani dell'inizio della crisi coniugale e fino al 18/08/2022, ha abitato nella porzione immobiliare denominata “ex fienile”, di fronte al corpo di fabbrica dell'abitazione principale ove risiedevano madre e figlia.
Come si ricava, infatti, dall'atto di opposizione, nel periodo oggetto della domanda, il viveva Pt_1 nell'alloggio ricavato da un ex fienile, quindi, non nel corpo principale della ex casa coniugale dove risiedevano moglie e figlie, e, pertanto, occupava un'altra e distinta unità.
Nella stessa comparsa di costituzione depositata dall'odierno opponente nel giudizio di separazione, a pag. 21 si indicava l'ex fienile come fabbricato “di 4,5 vani catastali censito al foglio 24, part. 40, sub. 507”, affermandosi che “… si tratta, quindi, di due diversi corpi di fabbrica e di due distinte unità immobiliari, ancorché frontiste, una solo delle quali è la “casa coniugale” (doc. 14 e doc. 15 del fascicolo dell'opposta).
D'altro canto, lo stesso provvedimento presidenziale in data 13.7.2022, sempre nel giudizio di separazione, con il quale tanto il corpo principale di fabbrica quanto il fienile sono stati assegnati alla , genitore CP_1 collocatario della minore, contiene la valutazione circa il fatto che la contiguità dei due immobili potesse determinare “… ineludibili incontri tra le parti non conformi all'interesse della minore nell'attuale situazione di elevata conflittualità” (doc. 9 del fascicolo di parte attrice), il che induce a ritenere che, anche nel breve lasso di tempo intercorso tra la proposizione della domanda e il provvedimento presidenziale, non vi fosse convivenza tra i coniugi, considerata, appunto, l'elevata conflittualità esistente tra gli stessi.
pagina 3 di 5 Di conseguenza, anche la richiesta di ripetizione di quanto versato dal padre nel periodo che va dal 13/07/2022 fino al suo definitivo trasferimento dall'abitazione denominata “ex fienile” non appare fondata.
Le deduzioni dell'opponente sul punto sono, pertanto, infondate.
In merito, poi, agli importi relativi alle bollette della luce risalenti al 2022, il credito che oppone in Pt_1 compensazione è rimasto, all'esito del presente giudizio, non provato e, di conseguenza, non può essere portato in compensazione.
L'opponente, infatti, non ha documentato di aver effettuato il pagamento delle spese per l'utenza elettrica richiamate a fondamento dell'eccezione di compensazione, essendosi limitato a depositare le bollette a lui intestate e una mail del 15/03/2024 inviata dalla società relativa ad un piano di rientro per il CP_2 recupero € 2.780,40, congiuntamente alle copie delle disposizioni di bonifico – da marzo a ottobre 2024 – degli importi di cui al predetto piano.
È incontestato tra le parti che unica è l'utenza di energia elettrica che alimenta l'intero complesso immobiliare, di cui ha fruito anche il fino al 18 agosto 2022, giorno in cui ha rilasciato l'ex fienile, cessando la Pt_1 coabitazione familiare.
Risulta, inoltre, che, nel periodo compreso tra giugno ed ottobre 2022, la società elettrica ha emesso una serie di bollette per consumi, quali: a) la n.20222000066987 del 16.09.22 di € 131,86 relativa al periodo 1 – 31 agosto
2022; b) la n.20222000074702 del 17.10.2022 di € 1.668,12 relativa al periodo 1 luglio – 30 settembre 2022; c) la n.20222000085010 del 16.11.2022 di € 165,74 relativa al periodo 1 – 17 ottobre 2022 (doc.10 del fascicolo dell'opponente).
Le fotocopie dei bonifici che parte opponente ha prodotto non sono sufficienti a comprovare l'avvenuto pagamento, trattandosi di copie relative a disposizioni di bonifico, e non, invece, di documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti.
Al riguardo, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale: “Il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una "traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate” (Cassazione civile , sez. II , 21/03/2023 , n. 8046).
Al mancato assolvimento dell'onere probatorio, già richiamato nella motivazione dell'ordinanza cautelare, non è stato posto rimedio nel corso del giudizio di merito, dal momento che l'opponente, successivamente all'udienza del 23/10/2024, non ha prodotto nuovi elementi probatori in merito all'asserito pagamento delle bollette.
Si aggiunga, inoltre, che la bolletta n.20222000066897 di € 131,86 risulta essere stata pagata dalla stessa in data 11/10/2022, come emerge dal documento n. 11 del fascicolo nonché dall'estratto conto CP_1 Pt_1 allegato sub. all. 19 del fascicolo di parte opposta.
pagina 4 di 5 Talune bollette, infine, appaiono essere relative a conguagli, riguardando medesimi periodi (o, comunque, periodi “intersecati”), sicché non appare neppure predicabile il requisito della pronta liquidazione ai fini della compensazione.
Per tutte le esposte ragioni, l'eccezione di compensazione si appalesa infondata.
L'opposizione va, pertanto, respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo, in base allo scaglione di riferimento del valore in contestazione (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) previsto dal d.m. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna alla refusione, a favore di , delle spese di lite liquidate in € Parte_1 CP_1
6.600,00 per compenso, oltre 15% spese generali, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 23 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Pompei
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Andrea Taccari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 8215/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Luca Magherini, elettivamente domiciliato in Prato, Via Parte_1
Armando Spadini n.31, presso lo studio del difensore,
- opponente - contro
, con il patrocinio dell'avv. Daniela Marcucci, elettivamente domiciliato in Firenze, CP_1
Corso n. 2, presso lo studio del difensore,
- opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, eccezione e deduzione reietta: - accogliere, per i motivi di cui in premessa, la presente opposizione ed accertare, in forza dell'indicata eccezione di compensazione, il controcredito dell'opponente per € 2.160,00 e, per l'effetto, dichiarare che l'esecutante, signora , ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti del signor nei Parte_2 Parte_1 limiti della somma di € 4.499,79, che l'opponente offre banco iudicis ed a titolo integralmente satisfattivo dell'intimazione opposta”.
Per parte opposta: “il Tribunale di Firenze, previo rigetto delle richieste tutte ex adverso avanzate, voglia: nel merito: rigettare, in quanto infondate per i motivi tutti svolti, le domande avversarie in opposizione all'atto di
pagina 1 di 5 precetto; in via istrut-toria occorrendo, ammettere le prove formulate con la memoria ex art. 171 ter cpc n. 2, in ogni caso: con vittoria di spese e competenze”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione, con contestuale Parte_1 richiesta di sospensione, avverso il precetto notificato da , con il quale gli è stato intimato il CP_1 pagamento di quanto stabilito nella sentenza di separazione del Tribunale di Firenze, n. 855/2024, pubblicata in data 13/03/2024.
L'opponente non ha contestato le somme dovute a titolo di rivalutazione dell'assegno stabilito, ma, in primo luogo, ha ribadito la legittimità della trattenuta di € 1.351,14, operata sull'assegno di marzo 2024 per il pagamento di utenze domestiche riferite all'anno 2022.
In secondo luogo, ha dedotto che le somme richieste sono state calcolate retroattivamente a partire dal
29/03/2022, e cioè dal momento della proposizione della domanda giudiziale, laddove la retroattività dell'obbligo di mantenimento avrebbe dovuto valere solo per l'ex coniuge e non anche per la figlia, dovendo per quest'ultima l'obbligo di mantenimento decorrere dalla cessazione della coabitazione con esso genitore onerato.
Infine, ha chiesto la compensazione del dovuto con quanto versato per il mantenimento della figlia, per un importo di euro 2.160,00, nel periodo intercorrente dal decreto presidenziale del 13/07/2022 al giorno in cui era cessata la coabitazione con la minore, e cioè al 18/08/2024, allorquando egli aveva cessato di abitare nell'ex fienile, dépendance dell'abitazione principale costituente la casa coniugale.
Ha offerto, pertanto, banco iudicis, la somma ritenuta effettivamente dovuta, pari ad euro 4.499,79.
Si è costituita , contestando la legittimità della decurtazione effettuata da controparte per il CP_1 pagamento delle bollette, non trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non avendone l'opponente fornito la prova.
Quanto all'assegno per il mantenimento della figlia, l'opposta ha dedotto che la decorrenza dello stesso dev'essere calcolata, in mancanza di diversa pronuncia nella sentenza, dalla data della proposizione della domanda, aggiungendo che, comunque, non vi era, all'epoca, alcuna perdurante coabitazione con la figlia del padre, che viveva in un'unità immobiliare distinta rispetto al corpo di fabbrica principale, dove la minore risiedeva con essa odierna opponente.
Ha poi aggiunto che la richiesta di compensazione di quanto versato alla figlia all'indomani del provvedimento presidenziale e sino al rilascio dell'ex fienile, è comunque da ritenersi inammissibile, essendo esclusa la ripetibilità delle somme corrisposte in eccedenza per debiti di natura alimentare.
La fase cautelare del giudizio si è conclusa con l'ordinanza del 10/11/2024, con la quale il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in quanto non dotata del necessario fumus di fondatezza e non essendo stato provato il periculum.
pagina 2 di 5 Quindi la causa, istruita solo mediante produzioni documentali, all'udienza del 19/02/2025 è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
In merito alla questione della retroattività dell'assegno di mantenimento, va in primo luogo richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “salvo che non venga stabilita una diversa decorrenza nel provvedimento definitivo, l'assegno di mantenimento in favore dei figli va corrisposto dalla data della domanda, poiché l'obbligo di mantenimento della prole prescinde dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile , sez. I , 02/08/2024 , n. 21785).
Il principio trova conferma negli arresti giurisprudenziali già richiamati nell'ordinanza cautelare, secondo cui:
“in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza” (ex plurimis, Cass. 20.06.2023, n.17570; Cass.
19.2.2015, n.3348, Cass.
3.11.2004 n.21087).
Nel caso di specie, la sentenza posta in esecuzione non pone limiti temporali in ordine al diritto della minore.
Non può nemmeno ritenersi una diversa decorrenza dell'obbligazione, in applicazione del principio, affermato sempre dalla Suprema Corte e richiamato dall'opponente, secondo cui “l'obbligo di versare l'assegno al genitore collocatario retroagisce al momento della domanda giudiziale, oppure – se successiva - dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto” (Cass. 8816/2020).
Nel caso di specie, invero, l'opponente, all'indomani dell'inizio della crisi coniugale e fino al 18/08/2022, ha abitato nella porzione immobiliare denominata “ex fienile”, di fronte al corpo di fabbrica dell'abitazione principale ove risiedevano madre e figlia.
Come si ricava, infatti, dall'atto di opposizione, nel periodo oggetto della domanda, il viveva Pt_1 nell'alloggio ricavato da un ex fienile, quindi, non nel corpo principale della ex casa coniugale dove risiedevano moglie e figlie, e, pertanto, occupava un'altra e distinta unità.
Nella stessa comparsa di costituzione depositata dall'odierno opponente nel giudizio di separazione, a pag. 21 si indicava l'ex fienile come fabbricato “di 4,5 vani catastali censito al foglio 24, part. 40, sub. 507”, affermandosi che “… si tratta, quindi, di due diversi corpi di fabbrica e di due distinte unità immobiliari, ancorché frontiste, una solo delle quali è la “casa coniugale” (doc. 14 e doc. 15 del fascicolo dell'opposta).
D'altro canto, lo stesso provvedimento presidenziale in data 13.7.2022, sempre nel giudizio di separazione, con il quale tanto il corpo principale di fabbrica quanto il fienile sono stati assegnati alla , genitore CP_1 collocatario della minore, contiene la valutazione circa il fatto che la contiguità dei due immobili potesse determinare “… ineludibili incontri tra le parti non conformi all'interesse della minore nell'attuale situazione di elevata conflittualità” (doc. 9 del fascicolo di parte attrice), il che induce a ritenere che, anche nel breve lasso di tempo intercorso tra la proposizione della domanda e il provvedimento presidenziale, non vi fosse convivenza tra i coniugi, considerata, appunto, l'elevata conflittualità esistente tra gli stessi.
pagina 3 di 5 Di conseguenza, anche la richiesta di ripetizione di quanto versato dal padre nel periodo che va dal 13/07/2022 fino al suo definitivo trasferimento dall'abitazione denominata “ex fienile” non appare fondata.
Le deduzioni dell'opponente sul punto sono, pertanto, infondate.
In merito, poi, agli importi relativi alle bollette della luce risalenti al 2022, il credito che oppone in Pt_1 compensazione è rimasto, all'esito del presente giudizio, non provato e, di conseguenza, non può essere portato in compensazione.
L'opponente, infatti, non ha documentato di aver effettuato il pagamento delle spese per l'utenza elettrica richiamate a fondamento dell'eccezione di compensazione, essendosi limitato a depositare le bollette a lui intestate e una mail del 15/03/2024 inviata dalla società relativa ad un piano di rientro per il CP_2 recupero € 2.780,40, congiuntamente alle copie delle disposizioni di bonifico – da marzo a ottobre 2024 – degli importi di cui al predetto piano.
È incontestato tra le parti che unica è l'utenza di energia elettrica che alimenta l'intero complesso immobiliare, di cui ha fruito anche il fino al 18 agosto 2022, giorno in cui ha rilasciato l'ex fienile, cessando la Pt_1 coabitazione familiare.
Risulta, inoltre, che, nel periodo compreso tra giugno ed ottobre 2022, la società elettrica ha emesso una serie di bollette per consumi, quali: a) la n.20222000066987 del 16.09.22 di € 131,86 relativa al periodo 1 – 31 agosto
2022; b) la n.20222000074702 del 17.10.2022 di € 1.668,12 relativa al periodo 1 luglio – 30 settembre 2022; c) la n.20222000085010 del 16.11.2022 di € 165,74 relativa al periodo 1 – 17 ottobre 2022 (doc.10 del fascicolo dell'opponente).
Le fotocopie dei bonifici che parte opponente ha prodotto non sono sufficienti a comprovare l'avvenuto pagamento, trattandosi di copie relative a disposizioni di bonifico, e non, invece, di documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti.
Al riguardo, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale: “Il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una "traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate” (Cassazione civile , sez. II , 21/03/2023 , n. 8046).
Al mancato assolvimento dell'onere probatorio, già richiamato nella motivazione dell'ordinanza cautelare, non è stato posto rimedio nel corso del giudizio di merito, dal momento che l'opponente, successivamente all'udienza del 23/10/2024, non ha prodotto nuovi elementi probatori in merito all'asserito pagamento delle bollette.
Si aggiunga, inoltre, che la bolletta n.20222000066897 di € 131,86 risulta essere stata pagata dalla stessa in data 11/10/2022, come emerge dal documento n. 11 del fascicolo nonché dall'estratto conto CP_1 Pt_1 allegato sub. all. 19 del fascicolo di parte opposta.
pagina 4 di 5 Talune bollette, infine, appaiono essere relative a conguagli, riguardando medesimi periodi (o, comunque, periodi “intersecati”), sicché non appare neppure predicabile il requisito della pronta liquidazione ai fini della compensazione.
Per tutte le esposte ragioni, l'eccezione di compensazione si appalesa infondata.
L'opposizione va, pertanto, respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo, in base allo scaglione di riferimento del valore in contestazione (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) previsto dal d.m. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna alla refusione, a favore di , delle spese di lite liquidate in € Parte_1 CP_1
6.600,00 per compenso, oltre 15% spese generali, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 23 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Pompei
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Andrea Taccari
pagina 5 di 5