Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 03/04/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI Trieste
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
dott. Arturo Picciotto Presidente
dott. Daniele Venier Consigliere
dott. Alberto Valle Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con ricorso depositato in data 21.11.2024
da
, C.F. , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. rappresentati e difesi dall'avv.to Carla Panizzi del Foro di C.F._2
Pordenone, e presso il suo studio in Pordenone elettivamente domiciliati, giusta mandati allegati al ricorso ricorrenti
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di
Trieste
Conclusioni dei ricorrenti:
- Dichiararsi l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Diocesano di Concordia-Pordenone, prot. n. 63/8/2018, di data 1.6.2018, con la quale è stata
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Pordenone il 7.11.66. - Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA (PN) di effettuare le trascrizioni ed annotazioni di legge nell'atto di matrimonio nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, parte II, serie A, numero 3.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
chiede l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento nella Repubblica Italiana della sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico
Motivi della Decisione
1.Con sentenza pronunciata in data 1.6.2018 il Tribunale Ecclesiastico Diocesano di
Concordia-Pordenone dichiarava la nullità del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno 2 maggio 1993 a LA (Pordenone) tra e Parte_1 Parte_2
per 'esclusione della sua unità e della fedeltà coniugale da parte dell'uomo'. In data 15/7/2024
il Tribunale della Segnatura Apostolica muniva la sentenza del decreto di esecutività.
Con ricorso congiunto depositato in data 21.11.2024 e Parte_1 Parte_2
ritenuto ricorrerne i presupposti, hanno chiesto dichiararsi l'efficacia della sentenza
[...]
emessa dalla giurisdizione ecclesiastica nell'ordinamento italiano disponendosi gli adempimenti conseguenti.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
2. Sussistono i requisiti per l'accoglimento del ricorso, atteso che:
i) la domanda proposta congiuntamente dagli ex coniugi dispensa in questa sede da ulteriori incombenti di rito, non necessari ai fini del contraddittorio e dell'esercizio del diritto di difesa;
2 ii) la sentenza che ha dichiarato la nullità del matrimonio - celebrato con il rito concordatario
(art. 8, primo comma, L. 25.3.1985, n. 121) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1993, parte 2, serie A, numero 3, del Comune di LA - è esistente ed autentica,
è stata pronunciata dal giudice ecclesiastico competente ed è munita del decreto di esecutività,
apposto in data 15/7/2024 dall'organo giurisdizionale a ciò deputato;
iii) le parti sono state ritualmente evocate nel procedimento avanti al giudice ecclesiastico e vi hanno ritualmente rassegnato le proprie istanze. E' stato così salvaguardato il diritto di difesa negli aspetti e requisiti essenziali garantiti dall'ordinamento dello Stato, diritto che non è
compromesso dalla mera diversità di regolamentazione del procedimento avanti la giurisdizione ecclesiastica;
né del resto lesioni del diritto di difesa sono state concretamente lamentate dalle parti, che hanno proposto il presente ricorso in forma congiunta;
iv) non consta l'esistenza di una sentenza passata in giudicato emessa nell'ordinamento giudiziario italiano che sia contrastante con la sentenza ecclesiastica, né la pendenza innanzi a giudice italiano di un giudizio con identità di parti ed oggetto, precedentemente instaurato;
v) la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Al riguardo occorre rilevare che il matrimonio è stato celebrato nel 1993 e la domanda di nullità è stata presentata nel 2018; che il matrimonio è stato dichiarato nullo per esclusione dell'unità del vincolo e della fedeltà coniugale da parte del , condotte incompatibili con i doveri Parte_1
derivanti dal matrimonio anche per l'ordinamento dello Stato. Vale ai fini del matrimonio religioso il divieto imposto in sentenza ad di contrarre nuove nozze Parte_1
senza l'autorizzazione del competente Ordinario.
3. Va pertanto dichiarata l'efficacia della sentenza e vanno ordinati gli adempimenti conseguenti. Nulla per le spese del giudizio.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, definitivamente decidendo nella causa intestata, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) riconosce efficacia nell'ordinamento italiano alla sentenza pronunciata in data 1.6.2018
dal Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Concordia-Pordenone, prot. n. 63/8/2018 e dichiarata esecutiva dal Tribunale della Segnatura Apostolica in data 15.7.2024, che ha dichiarato nullo il matrimonio celebrato il giorno 2 maggio 1993 a LA (Pordenone)
tra i sig.ri , nato il [...] a [...] e nata Parte_1 Parte_2
il 7.11.1966 a Pordenone;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA di provvedere alle trascrizioni ed annotazioni conseguenti alla pronuncia.
Trieste, 1 aprile 2024
Il Presidente
Arturo Picciotto
Il consigliere estensore
Alberto Valle
Corte D'Appello di Trieste 2024 190
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