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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n.9595 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato il [...] a [...] Parte_1
Orleans, USA, per sé nonché per conto della propria figlia minorenne sig.ra , nata il 22 giugno Persona_1
2011 a New Orleans, USA, tutti residenti in 2741 General Pershing Street, New Orleans, Louisiana 70115, U.S.A.,
, nato il [...] a [...] Parte_2
Orleans, USA, residente in 2741 General Pershing Street, New Orleans, Louisiana 70115, U.S.A.,
elettivamente domiciliati presso l'Avv. Luca Ruggeri, rappresentante e difensore d'intesa con l'Abogado Simona Guerra,
– ricorrente -
, non rappresentato né difeso Controparte_1
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario – OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 27.7.2024, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo quanto segue: in data 18.12.1882 nasceva nel comune di San Giovanni
Gemini (Agrigento) il sig. , convolato a Parte_3 nozze con la sig.ra , ed emigrato negli Stati Persona_2
Uniti d'America, dove ha trascorso tutto il resto della sua vita (all.to 1,2,3,4: certificato nascita, assenza certificato matrimonio, naturalizzazione, morte ). Parte_3
Da tale unione matrimoniale nasceva a Hudson, New
Jersey, in data 22.12.1921, il sig. , poi Parte_4 convolato a nozze, in data 30.12.1944, con la sig.ra
(in all.to 5,6,7: certificato nascita, Controparte_2 matrimonio, morte ). Parte_4
Dall'anzidetta unione matrimoniale nasceva, in data
10.10.1950 a Hudson, New Jersey, la figlia sig.ra
[...]
, poi convolata a nozze in data 15.02.1970 Persona_3 con il sig. , successivamente divorziata in Persona_4 data 27.03.1981, e convolata in seconde nozze in data
22.04.1989 con il sig. (all.ti 8,9,10,11: Persona_5 certificato nascita, primo matrimonio, divorzio, secondo matrimonio ). Persona_3
Dalla prima unione matrimoniale della sig.ra Persona_3
nasceva il figlio sig. , nato
[...] Parte_1
a New Orleans il 20.11.1971, poi convolato a nozze in data
01.09.2011 con la sig.ra (all.ti 12 e 13: Parte_5 certificato nascita e matrimonio . Parte_1
Dal matrimonio del sig. nascevano Parte_1 due figli: il sig. , nato a [...] Parte_2
Orleans, il 22.04.2006 (all.to 14: certificato nascita Pt_2
2 ); la sig.ra , nata a [...] Parte_2 Persona_1
Orleans, Usa, il 22.06.2011 (all.to 15: nascita Persona_1
.
[...]
Il convenuto, pur regolarmente citato, non si CP_1 costituiva.
Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie ratione temporis).
Nel caso in esame, risulta in atti che l'avo comune dei ricorrenti, , che si assume in ricorso essere Parte_3 colui dal quale gli odierni ricorrenti discenderebbero il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, si naturalizzò cittadino statunitense il 10 maggio 1924, rinunciando espressamente alla cittadinanza italiana (all.3 al ricorso), quando il figlio aveva due anni, essendo Pt_4 nato il 10.1921.
Il più recente orientamento della Suprema Corte ha rilevato che la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto la cittadinanza avendo spontaneamente acquistato la
3 cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza ed il figlio di questi, perduta la cittadinanza per effetto della scelta genitoriale, non abbia esercitato il diritto di riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore età, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori (ed a maggior ragione ai nascituri) di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n.
17161, Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454).
Conseguentemente, nel caso in esame, si è quindi arrestata la catena genealogica necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Deve osservarsi che tanto il codice civile del 1865 (artt. 11 e
6) quanto la successiva legge n. 555/1912 (artt. 12, 3 e 9) si pongono il problema di questo effetto trascinante sulla posizione di chi al momento della perdita della cittadinanza del genitore non aveva capacità di agire e prevedono un meccanismo per rispettare il diritto di autodeterminazione, consentendo al figlio di cittadino italiano che avesse così perduto la cittadinanza, di recuperarla una volta divenuto maggiorenne, a determinate condizioni, opzione della quale tuttavia non risulta che abbia ritenuto di CP_3 avvalersi, non avendo fatto richiesta di riacquistare la cittadinanza italiana entro l'anno dal compimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 12 legge n. 555 del 1912,
(applicabile ratione temporis) e non ricorrendo le altre condizioni previste dall'art. 9 della stessa legge.
Inapplicabile, sempre secondo il predetto orientamento giurisprudenziale, è anche l'art. 17 della legge n. 91 del
1992, secondo cui “chi ha perduto la cittadinanza italiana in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983 n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro
4 due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”; tale disposizione non si riferisce a chi – come il ricorrente – non si trovava nella condizione di avere perduto la cittadinanza italiana che, in realtà, mai ha avuto perché mai trasmessagli dai diretti ascendenti.
Sulla base di tali elementi, ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, stante l'esito e l'opzione di contumacia di parte resistente, restano a carico dei ricorrenti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
- Rigetta il ricorso
- Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti
Così deciso in Palermo, il 26 maggio 2025
Il Giudice
Roberto Lanza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n.9595 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato il [...] a [...] Parte_1
Orleans, USA, per sé nonché per conto della propria figlia minorenne sig.ra , nata il 22 giugno Persona_1
2011 a New Orleans, USA, tutti residenti in 2741 General Pershing Street, New Orleans, Louisiana 70115, U.S.A.,
, nato il [...] a [...] Parte_2
Orleans, USA, residente in 2741 General Pershing Street, New Orleans, Louisiana 70115, U.S.A.,
elettivamente domiciliati presso l'Avv. Luca Ruggeri, rappresentante e difensore d'intesa con l'Abogado Simona Guerra,
– ricorrente -
, non rappresentato né difeso Controparte_1
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario – OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 27.7.2024, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo quanto segue: in data 18.12.1882 nasceva nel comune di San Giovanni
Gemini (Agrigento) il sig. , convolato a Parte_3 nozze con la sig.ra , ed emigrato negli Stati Persona_2
Uniti d'America, dove ha trascorso tutto il resto della sua vita (all.to 1,2,3,4: certificato nascita, assenza certificato matrimonio, naturalizzazione, morte ). Parte_3
Da tale unione matrimoniale nasceva a Hudson, New
Jersey, in data 22.12.1921, il sig. , poi Parte_4 convolato a nozze, in data 30.12.1944, con la sig.ra
(in all.to 5,6,7: certificato nascita, Controparte_2 matrimonio, morte ). Parte_4
Dall'anzidetta unione matrimoniale nasceva, in data
10.10.1950 a Hudson, New Jersey, la figlia sig.ra
[...]
, poi convolata a nozze in data 15.02.1970 Persona_3 con il sig. , successivamente divorziata in Persona_4 data 27.03.1981, e convolata in seconde nozze in data
22.04.1989 con il sig. (all.ti 8,9,10,11: Persona_5 certificato nascita, primo matrimonio, divorzio, secondo matrimonio ). Persona_3
Dalla prima unione matrimoniale della sig.ra Persona_3
nasceva il figlio sig. , nato
[...] Parte_1
a New Orleans il 20.11.1971, poi convolato a nozze in data
01.09.2011 con la sig.ra (all.ti 12 e 13: Parte_5 certificato nascita e matrimonio . Parte_1
Dal matrimonio del sig. nascevano Parte_1 due figli: il sig. , nato a [...] Parte_2
Orleans, il 22.04.2006 (all.to 14: certificato nascita Pt_2
2 ); la sig.ra , nata a [...] Parte_2 Persona_1
Orleans, Usa, il 22.06.2011 (all.to 15: nascita Persona_1
.
[...]
Il convenuto, pur regolarmente citato, non si CP_1 costituiva.
Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie ratione temporis).
Nel caso in esame, risulta in atti che l'avo comune dei ricorrenti, , che si assume in ricorso essere Parte_3 colui dal quale gli odierni ricorrenti discenderebbero il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, si naturalizzò cittadino statunitense il 10 maggio 1924, rinunciando espressamente alla cittadinanza italiana (all.3 al ricorso), quando il figlio aveva due anni, essendo Pt_4 nato il 10.1921.
Il più recente orientamento della Suprema Corte ha rilevato che la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto la cittadinanza avendo spontaneamente acquistato la
3 cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza ed il figlio di questi, perduta la cittadinanza per effetto della scelta genitoriale, non abbia esercitato il diritto di riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore età, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori (ed a maggior ragione ai nascituri) di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n.
17161, Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454).
Conseguentemente, nel caso in esame, si è quindi arrestata la catena genealogica necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Deve osservarsi che tanto il codice civile del 1865 (artt. 11 e
6) quanto la successiva legge n. 555/1912 (artt. 12, 3 e 9) si pongono il problema di questo effetto trascinante sulla posizione di chi al momento della perdita della cittadinanza del genitore non aveva capacità di agire e prevedono un meccanismo per rispettare il diritto di autodeterminazione, consentendo al figlio di cittadino italiano che avesse così perduto la cittadinanza, di recuperarla una volta divenuto maggiorenne, a determinate condizioni, opzione della quale tuttavia non risulta che abbia ritenuto di CP_3 avvalersi, non avendo fatto richiesta di riacquistare la cittadinanza italiana entro l'anno dal compimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 12 legge n. 555 del 1912,
(applicabile ratione temporis) e non ricorrendo le altre condizioni previste dall'art. 9 della stessa legge.
Inapplicabile, sempre secondo il predetto orientamento giurisprudenziale, è anche l'art. 17 della legge n. 91 del
1992, secondo cui “chi ha perduto la cittadinanza italiana in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983 n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro
4 due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”; tale disposizione non si riferisce a chi – come il ricorrente – non si trovava nella condizione di avere perduto la cittadinanza italiana che, in realtà, mai ha avuto perché mai trasmessagli dai diretti ascendenti.
Sulla base di tali elementi, ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, stante l'esito e l'opzione di contumacia di parte resistente, restano a carico dei ricorrenti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
- Rigetta il ricorso
- Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti
Così deciso in Palermo, il 26 maggio 2025
Il Giudice
Roberto Lanza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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