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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/04/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3311/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Veronica Milone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 3311/2022 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615 comma 2 c.p.c. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ivi residente Parte_1 C.F._1
nella Via S. Agnese n. 38, elettivamente domiciliato in Siracusa, in via Necropoli Grotticelle n. 30, presso lo studio dell'avv. Demezia Valeriano, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- opponente -
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Città Giardino- Melilli (SR), nella via Rimini n. 9 ed elettivamente domiciliata a Siracusa, Viale
Teracati n. 75, presso lo studio dell'Avv. Ornella Ambrogio, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- opposta -
All'udienza cartolare del 24/09/2024, sulle note scritte depositate telematicamente dalle parti, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato ha radicato il giudizio di merito avente ad oggetto Parte_1
l'opposizione al pignoramento presso terzi promosso dalla moglie separata, , per il Controparte_1
mancato pagamento dell'assegno di mantenimento della stessa ( per € 200 al mese) e del figlio Per_1
( per € 150 al mese) stabilito con il decreto di omologazione della separazione consensuale n.
399/2004, emesso da questo Tribunale il 28/10/2004, nel complessivo importo precettato di
€21.300,00. Ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria azionata esecutivamente deducendo che per espressa previsione delle condizioni della separazione omologata l'obbligo al mantenimento della moglie con il versamento dell'assegno mensile di € 200 doveva cessare al momento in cui la stessa avrebbe trovato un'occupazione lavorativa;
che tale evenienza si era verificata avendo la una CP_1
stabile occupazione lavorativa;
che il figlio era anch'esso autonomo economicamente Per_1
prestando attività lavorativa presso un bar di Catania;
che pende tra le parti un procedimento presso questo tribunale per la modifica delle condizioni della separazione;
che egli ha sempre provveduto a versare quanto dovuto alla moglie.
Ha chiesto quindi l'annullamento del provvedimento con cui il G.E. ha assegnato le somme pignorate dichiarando che nulla è dovuto alla ed in subordine il ricalcolo del dovuto. CP_1
Si è costituita la contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare la ha eccepito che l'azione esecutiva è stata proposta in attuazione del titolo CP_1
esecutivo costituito dal decreto di omologazione pienamente valido ed efficace e che in ogni caso le contestazioni mosse dall'opponente sono prive di riscontro.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata rimessa all'udienza del 24.9.2024 in esito alla quale è stata assunta in decisione con i termini di rito.
xxx
Dall'atto di pignoramento presso terzi prodotto si evince che la pretesa fatta valere dalla CP_1
attiene agli importi maturati a titolo di mantenimento della stessa e del figlio in forza Per_1
del decreto di omologazione della separazione tra coniugi sopra indicato.
Tanto precisato deve rilevarsi,preliminarmente, che in assenza di modificazioni del titolo esecutivo lo stesso conserva la sua piena efficacia cosicchè legittimamente la ha CP_1
azionato la sua pretesa creditoria essendo ancora immodificate le condizioni di cui al decreto di omologazione azionato in executivis.
Secondariamente, nessuna prova ha offerto il debitore opponente in ordine al preteso adempimento delle obbligazioni a suo carico derivanti dal decreto di omologazione summenzionato.
Infine, a fronte della perdurante efficacia delle condizioni suddette che –si ribadisce- sono ancora pienamente vigenti e non modificate da provvedimenti giudiziali successivi, del tutto irrilevante in questa sede è l'asserita – e comunque indimostrata- autonomia lavorativa della
CP_1
Né può rilevare che la stessa, secondo quanto irritualmente allegato nella comparsa conclusionale, sia stata assunta nel 2023 non fosse altro perché si tratta, in ogni caso, di circostanza successiva al precetto ed al pignoramento opposto.
Parimenti irrilevante è la dedotta autonomia economica del figlio atteso che l'obbligo Per_1
del suo mantenimento previsto in sede di separazione non è stato revocato.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Segue alla soccombenza la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi secondo dispositivo, in base al DM 55/14 e succ. agg., tenuto conto del valore della causa ed esclusa la fase istrutt./tratt. per mancanza di attività defensionale, nei valori orientati ai minimi dello scaglione tabellare di riferimento, attesa la semplicità dell'attività defensionale richiesta dal caso.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente decidendo, così dispone: rigetta l'opposizione; condanna al pagamento in favore della Sig.ra delle spese del Parte_1 Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi € 1.700,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Siracusa, il 31/03/2025
Il Giudice Unico dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Veronica Milone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 3311/2022 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615 comma 2 c.p.c. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ivi residente Parte_1 C.F._1
nella Via S. Agnese n. 38, elettivamente domiciliato in Siracusa, in via Necropoli Grotticelle n. 30, presso lo studio dell'avv. Demezia Valeriano, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- opponente -
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Città Giardino- Melilli (SR), nella via Rimini n. 9 ed elettivamente domiciliata a Siracusa, Viale
Teracati n. 75, presso lo studio dell'Avv. Ornella Ambrogio, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- opposta -
All'udienza cartolare del 24/09/2024, sulle note scritte depositate telematicamente dalle parti, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato ha radicato il giudizio di merito avente ad oggetto Parte_1
l'opposizione al pignoramento presso terzi promosso dalla moglie separata, , per il Controparte_1
mancato pagamento dell'assegno di mantenimento della stessa ( per € 200 al mese) e del figlio Per_1
( per € 150 al mese) stabilito con il decreto di omologazione della separazione consensuale n.
399/2004, emesso da questo Tribunale il 28/10/2004, nel complessivo importo precettato di
€21.300,00. Ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria azionata esecutivamente deducendo che per espressa previsione delle condizioni della separazione omologata l'obbligo al mantenimento della moglie con il versamento dell'assegno mensile di € 200 doveva cessare al momento in cui la stessa avrebbe trovato un'occupazione lavorativa;
che tale evenienza si era verificata avendo la una CP_1
stabile occupazione lavorativa;
che il figlio era anch'esso autonomo economicamente Per_1
prestando attività lavorativa presso un bar di Catania;
che pende tra le parti un procedimento presso questo tribunale per la modifica delle condizioni della separazione;
che egli ha sempre provveduto a versare quanto dovuto alla moglie.
Ha chiesto quindi l'annullamento del provvedimento con cui il G.E. ha assegnato le somme pignorate dichiarando che nulla è dovuto alla ed in subordine il ricalcolo del dovuto. CP_1
Si è costituita la contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare la ha eccepito che l'azione esecutiva è stata proposta in attuazione del titolo CP_1
esecutivo costituito dal decreto di omologazione pienamente valido ed efficace e che in ogni caso le contestazioni mosse dall'opponente sono prive di riscontro.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata rimessa all'udienza del 24.9.2024 in esito alla quale è stata assunta in decisione con i termini di rito.
xxx
Dall'atto di pignoramento presso terzi prodotto si evince che la pretesa fatta valere dalla CP_1
attiene agli importi maturati a titolo di mantenimento della stessa e del figlio in forza Per_1
del decreto di omologazione della separazione tra coniugi sopra indicato.
Tanto precisato deve rilevarsi,preliminarmente, che in assenza di modificazioni del titolo esecutivo lo stesso conserva la sua piena efficacia cosicchè legittimamente la ha CP_1
azionato la sua pretesa creditoria essendo ancora immodificate le condizioni di cui al decreto di omologazione azionato in executivis.
Secondariamente, nessuna prova ha offerto il debitore opponente in ordine al preteso adempimento delle obbligazioni a suo carico derivanti dal decreto di omologazione summenzionato.
Infine, a fronte della perdurante efficacia delle condizioni suddette che –si ribadisce- sono ancora pienamente vigenti e non modificate da provvedimenti giudiziali successivi, del tutto irrilevante in questa sede è l'asserita – e comunque indimostrata- autonomia lavorativa della
CP_1
Né può rilevare che la stessa, secondo quanto irritualmente allegato nella comparsa conclusionale, sia stata assunta nel 2023 non fosse altro perché si tratta, in ogni caso, di circostanza successiva al precetto ed al pignoramento opposto.
Parimenti irrilevante è la dedotta autonomia economica del figlio atteso che l'obbligo Per_1
del suo mantenimento previsto in sede di separazione non è stato revocato.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Segue alla soccombenza la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi secondo dispositivo, in base al DM 55/14 e succ. agg., tenuto conto del valore della causa ed esclusa la fase istrutt./tratt. per mancanza di attività defensionale, nei valori orientati ai minimi dello scaglione tabellare di riferimento, attesa la semplicità dell'attività defensionale richiesta dal caso.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente decidendo, così dispone: rigetta l'opposizione; condanna al pagamento in favore della Sig.ra delle spese del Parte_1 Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi € 1.700,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Siracusa, il 31/03/2025
Il Giudice Unico dott.ssa Veronica Milone