Ordinanza collegiale 14 febbraio 2022
Sentenza breve 15 marzo 2022
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 06/06/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 02045/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02362/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2362 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Centro Studi Superiori S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Manganiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Comunità Scuola Paolo VI Società Cooperativa Sociale, Istituto Facchetti Treviglio S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia U.0002851 del 26 novembre 2021, e relativa tabella allegata, avente ad oggetto “Piano di riparto delle risorse finanziarie destinate alle scuole paritarie per il contenimento del rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinati, conseguenti e/o comunque connessi al suddetto decreto, anche ove allo stato non conosciuti e nei confronti dei quali si spiega, sin d'ora, riserva di motivi aggiunti, fra cui: la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. U.0024618 dell'8 novembre 2021 e le comunicazioni a mezzo e-mail della Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 15 novembre 2021 e del 16 novembre 2021;
atti impugnati con il ricorso introduttivo, nonché
della nota del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. U.0000181 del 5 gennaio 2022 (doc. n. 9), trasmessa a mezzo “pec” alla ricorrente in data 5 gennaio 2022, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinati, conseguenti e/o comunque connessi alla predetta nota, anche ove allo stato non conosciuti;
atti impugnati con i motivi aggiunti presentati il 19.1.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 maggio 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Centro Studi Superiori S.r.l. è ente gestore nel Comune di Bergamo di alcune Scuole Paritarie Secondarie di primo e di secondo grado (una scuola secondaria di primo grado e nove scuole secondarie di secondo grado), rientranti nel sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62, ed attive nell’immobile di proprietà della medesima sito in Via Giovanni Battista Moroni.
L’art. 58, comma 5, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 (convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, entrata in vigore il 25 luglio 2021) ha previsto, “al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022”, un “Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi”, di cui 50 milioni di euro sono stati stanziati in favore delle “scuole primarie e secondarie paritarie”.
Il comma 5 dell’art. 58 cit. precisa inoltre che:
i) con decreto del Ministro dell'istruzione il contributo in favore delle “scuole primarie e secondarie paritarie” è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo;
ii) gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie dell’infanzia, primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021;
iii) che le risorse sono erogate “a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [ossia 24 agosto 2021], le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito internet: a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma; b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza; d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio”.
Viene stabilito, al comma 5-bis, che la mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la “revoca del contributo” di cui al medesimo comma 5.
Con d.m. 30 settembre 2021 n. 291, attuativo dell’art. 58, comma 5, d.l. n. 73/2021, si è ripartito tra gli Uffici scolastici regionali, in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie di ciascuna regione, sulla base dei dati presenti al sistema informativo del Ministero dell’istruzione, un contributo previsto “al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022”. All’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia è stato assegnato l’importo di € 14.299.589,00.
Nel predetto d.m. n. 291/2021 si è statuito che l’adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 58, comma 5, cit., avrebbe dovuto essere attestato “attraverso un’autodichiarazione da parte delle istituzioni scolastiche agli Uffici scolastici regionali, che effettueranno idonei controlli, anche a campione”.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con nota n. 24618 in data 8 novembre 2021 ha comunicato alle Scuole paritarie:
i) di aver avviato “… la rilevazione telematica delle informazioni necessarie per procedere all’assegnazione delle risorse …”;
ii) che con la stessa procedura sarebbero state raccolte anche le “autodichiarazioni delle scuole dell’infanzia” relative al rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 58, comma 5, cit.;
iii) che la “piattaforma” prevista per la raccolta delle autodichiarazioni, raggiungibile tramite il link http://www.formistruzione-lombardia.it, “aprirà il 9 novembre p.v. e chiuderà inderogabilmente alle ore 12.00 del 15 novembre”;
iv) “Non saranno accettate modalità di invio diverse da quelle indicate nella presente nota e non saranno previste proroghe”;
v) “Non potranno accedere ai contributi le istituzioni scolastiche che non avranno compilato il form di autodichiarazione entro la data sopra riportata”.
Il Centro Studi Superiori non è stato in grado, per un problema di natura tecnica, di accedere alla citata “piattaforma” entro le ore 12 del 15 novembre 2021.
Con mail del 15 novembre 2021 delle ore 14:44 la comunicava all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di non essere stata in grado, per un problema di natura tecnica, di accedere alla citata “piattaforma” entro le ore 12 del 15 novembre 2021, chiedendo di poter comunque inviare l’autodichiarazione. Nella stessa mail dava atto che “tutti gli allegati richiesti sono stati regolarmente pubblicati sul sito internet della nostra scuola”.
L’Ufficio con mail del 15 novembre 2021 rilevava che non erano “accettate modalità di invio” diverse e che eventuali problematiche avrebbero dovuto essere segnalate “prima della chiusura della rilevazione”.
La provvedeva comunque a trasmettere a mezzo pec del 15 novembre 2021 tutte le autodichiarazioni relative ai n. 10 istituti scolastici paritari dalla stessa gestiti, con relativi codici meccanografici, datate 15 novembre 2021, in cui si dichiara di aver adempiuto ai citati obblighi di pubblicazione.
In riscontro, l’Ufficio Scolastico, a mezzo e-mail del 16 novembre 2021, comunicava che non erano “accettate modalità di invio” diverse e che “la rilevazione in oggetto è chiusa”.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha adottato il decreto n. U.0002851 del 26 novembre 2021 avente ad oggetto il “Piano di riparto delle risorse finanziarie destinate alle scuole paritarie per il contenimento del rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, con cui ha assegnato alle “scuole paritarie” della Regione Lombardia le risorse stanziate nel “Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022”, con esclusione delle scuole gestite del Centro Studi Superiori.
Il Centro Studi Superiori ha impugnato il decreto del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 2851 del 26 novembre 2021, affidando il gravame a due motivi con i quali rileva l’illegittimità degli atti gravati poiché l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha introdotto nuove condizioni/obblighi “per procedere all’assegnazione” del contributo, fissando ristretti termini, non previsti dalla legge, per la presentazione delle autodichiarazioni e stabilendo tassative modalità di invio delle medesime, del pari non previste, in contrasto con tutte le disposizioni normative applicabili alla fattispecie.
I motivi di ricorso di ricorso sono così rubricati:
“1) Violazione dell’articolo 1 della legge n. 241/1990 - Violazione dei generali principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione (articolo 97 della Costituzione). Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità. Difetto assoluto dei presupposti - Irragionevolezza, abnormità – Sviamento di potere”.
“2) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 58 del decreto legge n. 73/2021, degli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. 30 settembre 2021 n. 291, dell’articolo 2 del decreto dipartimentale n. 1989 del 27 ottobre 2021 - Ulteriore violazione dei generali principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione (articolo 97 della Costituzione). Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità, della contraddittorietà e della carenza ed erroneità della motivazione. Difetto assoluto dei presupposti.”
Con un successivo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. U.0000181 del 5 gennaio 2022 con cui si dava riscontro ad una comunicazione del Ministero dell’Istruzione dell’8 dicembre 2021, emessa quest’ultima a seguito di una richiesta di chiarimenti che era stata avanzata dalla ricorrente.
Nel gravame, fondato su due motivi, si rileva come l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in violazione della disciplina di riferimento, ha dato evidenza:
- di aver avviato un proprio autonomo procedimento ai fini dell’“accesso” al contributo spettante per legge alle istituzioni scolastiche paritarie, asserendo di aver così proceduto “nell’ambito della sua discrezionalità amministrativa”;
- di aver previsto una modalità di raccolta delle autodichiarazioni di cui all’articolo 4, comma 2, del D.M. 291/2021 mediante una “piattaforma online” ritenendo, a detta di tale Ufficio, che “una diversa modalità di raccolta avrebbe reso estremamente farraginosa la procedura di acquisizione ed elaborazione delle autodichiarazioni”;
- di aver introdotto proprie condizioni/obblighi per l’“accesso” al contributo in questione, assegnando termini ristretti (dal 9 novembre al 15 novembre 2021), e ciò solo per “rendere possibile l’impegno contabile dei fondi entro la fine dell’esercizio finanziario 2021 e quindi l’erogazione degli importi …”.
Il Ministero dell’istruzione si è costituto in giudizio in resistenza. In rito ha eccepito il defetto di legittimazione ad agire del Centro Studi Superiori S.r.l. che si qualificata come “ente gestore” di una serie di scuole paritarie elencate nel ricorso e, quindi, quale portatore di un interesse collettivo suo proprio. Rileva che la ricorrente ha depositato in giudizio i decreti di riconoscimento delle scuole paritarie che però nulla comprovano rispetto alla propria legittimazione ad agire in quanto trattasi di documentazione risalente non idonea a giustificare una rappresentanza attuale e perché nell’oggetto sociale del Centro Studi Superiori S.r.l. non è prevista la rappresentanza processuale degli enti paritari per i quali è stata esercitata l’azione in questa sede. Ed ancora rileva che, trattandosi di una “associazione di categoria”, la ricorrente è legittimata a difendere gli interessi di categoria dei soggetti di cui ha la rappresentanza solo quando venga invocata la violazione di norme poste a tutela dell'intera categoria, e non anche quando si verta su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti invocata la violazione di norme poste a tutela dell'intera categoria; è evidente il conflitto di interesse tra i vari Istituti di cui “alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie e secondarie paritarie” posto che l’erogazione del contributo all’uno può ridurre gli importi da erogare agli altri.
Con della sentenza della I^ Sezione n. 610/2022 veniva dichiarato il difetto di giurisdizione osservando che la situazione dedotta in giudizio - spettanza per legge di un contributo in favore di ciascun istituto scolastico paritario presente sul territorio nazionale – era corrispondente ad un diritto soggettivo e che i provvedimenti che l’amministrazione avrebbe dovuto assumere erano del tutto vincolati, avendo un contenuto pressoché “automatico”.
Il Consiglio di Stato, Sez. VII, con la sentenza n. 7824/2022 ha riformato la sentenza di primo grado n. 610/2022 riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la posizione dedotta in giudizio ha natura di interesse legittimo avendo l’Ufficio scolastico regionale ai fini dell’attribuzione del beneficio in questione “condotto un vero e proprio procedimento amministrativo all’interno del quale, nel dichiarato esercizio di poteri discrezionali, per poter concretamente elaborare il piano di riparto previsto dalla legge, ha dovuto necessariamente disciplinare le modalità ed i termini di presentazione delle autodichiarazioni da parte dei soggetti interessati …”.
A seguito della sentenza d’appello, la ricorrente ha ritualmente proseguito il giudizio in primo grado.
Nella successiva memoria difensiva il Ministero ha nuovamente ribadito le eccezioni di rito già formulate che sono state contestate dalla ricorrente.
All’udienza del 29.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, occorre esaminare l’eccezione di rito formulata dalla resistente.
L’eccezione non è fondata.
La legge 10 marzo 2000 n. 62 ha dettato le disposizioni “per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”, statuendo che “Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” (art. 1, comma 1).
Ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto legge 5 dicembre 2005 n. 250, “2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione … La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal 4 dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti … Le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato …”.
Con il d.m. n. 267/2007 si è quindi stabilito, all’art. 1, che “3. L’istanza di riconoscimento della parità è presentata dal soggetto gestore persona fisica o, nel caso di ente pubblico o privato, dal rappresentante legale. …”.
Il d.m. n. 83/2008 ha stabilito, all’art. 1, che “Le scuole paritarie possono essere gestite da persone fisiche da enti con o senza personalità giuridica, senza fini di lucro o con fini di lucro”. Il “gestore” è tenuto a garantire il funzionamento dell’istituto scolastico ed è responsabile della conduzione dell’istituzione scolastica nei confronti dell’amministrazione e degli utenti (art. 2).
Nella disciplina delle scuole paritarie, al soggetto gestore è quindi demandata dall’ordinamento la “gestione” e rappresentanza sostanziale degli istituti scolastici, sicché il singolo istituto non può stare in giudizio autonomamente.
Ne consegue che il riferimento alle “associazioni di categoria” non è pertinente per il gestore delle scuole paritarie la cui legittimazione ad operare in nome e per conto degli istituti scolastici di riferimento è prevista direttamente dall’ordinamento nei limiti ivi previsti. Né pertanto assume rilievo l’evocazione del “conflitto di interesse”. I fondi di cui trattasi sono stati riconosciuti, “al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno 6 scolastico 2021/2022”, alle scuole paritarie “… in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie di ciascuna regione …” (art. 1, comma 1, D.M. 291/2021). Detti fondi non sono stati stanziati in “concorrenza” fra i vari istituti, ossia nell’ambito di una procedura competitiva fra i medesimi. I medesimi fondi sono stati riconosciuti ed assegnati ex lege a tutti gli istituti del territorio nazionale, in relazione al rischio epidemiologico da COVID 19, attribuendo a ciascun istituto la rispettiva quota di competenza.
Nell’affrontare il merito della controversia, i due gravami possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta connessione.
La questione centrale della controversia consiste nell’accertamento della legittimità dell’operato dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia nella parte in cui ha incluso la ricorrente tra i beneficiari dei contributi previsti per il “Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022”.
Al riguardo è bene ricordare che l’art. 58, comma 5, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, ha stabilito le condizioni cui è subordinata l’erogazione dei fondi in favore delle scuole primarie, sancendo che le risorse sono erogate “a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [ossia il 24 agosto 2021], le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito internet: a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma; b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza; d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio”.
Inoltre, ha stabilito, al comma 5-bis, che la mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione comporta la “revoca del contributo” di cui al medesimo comma 5.
Tale disciplina trova conferma nel d.m. 30 settembre 2021 n. 291, attuativo dell’art. 58, comma 5, d.l. n. 73/2021, con cui i contributi sono stati ripartiti tra gli Uffici scolastici regionali, in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie di ciascuna regione, (all’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia è stato assegnato l’importo di € 14.299.589,00).
In particolare, l’art. 3 del d.m. n. 291/2021 stabilisce che i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali predispongono “un piano di riparto regionale delle suddette risorse in favore delle scuole paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021”.
Il successivo art. 4 del d.m. n. 291/2021 stabilisce inoltre, al comma 1, che i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali provvedono all’erogazione delle suddette risorse in favore delle scuole paritarie “a condizione che le stesse abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 58, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
Specifica quindi, al comma 2, che la sussistenza delle “condizioni” indicate in tale disposizione “viene attestata attraverso un’autodichiarazione da parte delle istituzioni scolastiche agli Uffici scolastici regionali, che effettueranno idonei controlli, anche a campione”.
Infine chiarisce, al comma 3, che la mancata osservanza degli obblighi “di cui al comma 1” comporta la revoca del contributo erogato.
È evidente che in base all’impianto normativo su esposto le istituzioni scolastiche al fine di godere dei contributi avrebbero dovuto pubblicare sul proprio sito internet i dati indicati nel comma 5 dell’art. 58 del d.l. n. 73/2021 e che, a pubblicazione avvenuta, avrebbero poi dovuto trasmettere agli Uffici scolastici regionali un’autodichiarazione volta ad attestare l’avvenuta tempestiva e completa pubblicazione dei dati richiesti in modo da poter poi predisporre il “piano di riparto regionale”.
L’autodichiarazione che le istituzioni scolastiche dovevano trasmettere agli Uffici scolastici non costituisce di per sé condizione di adempimento degli obblighi previsti per godere dei contributi, in quanto l’unica condizione stabilita per beneficiare dei contributi è la tempestiva e completa pubblicazione dei dati richiesti sul proprio sito internet.
L’autodichiarazione è in realtà richiesta al fine consentire agli Uffici scolastici regionali di effettuare “idonei controlli, anche a campione” in ordine all’avvenuta pubblicazione dei dati.
Ciò comporta che la mancata trasmissione dell’autodichiarazione non costituisce preclusione al riconoscimento del contributo laddove si sia comunque in presenza della pubblicazione tempestiva e puntuale dei dati.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia avrebbe quindi dovuto regolare, nell’ambito della propria discrezionalità, il procedimento di controllo delle autodichiarazioni attestanti l’avvenuta pubblicazione dei dati. Ed invece l’Ufficio con nota n. 24618 in data 8 novembre 2021, nel disciplinare predetto procedimento, ha innovato lo stesso procedimento di riconoscimento dei contributi.
In particolare, ha stabilito che non potranno godere dei benefici (“Non potranno accedere ai contributi”) gli istituti scolastici che non avessero tramesso l’autodichiarazione sull’attestazione delle condizioni previste per il beneficio unicamente tramite la “piattaforma” raggiungibile tramite il link http://www.formistruzione-lombardia.it che sarebbe risultata aperta dal “9 novembre p.v.” fino “inderogabilmente alle ore 12.00 del 15 novembre”. Ha per giunta escluso la possibilità di accettare “modalità di invio diverse”, senza prevede “proroghe” al termine per la trasmissione pur in presenza di obiettivi problemi tecnici collegati alla piattaforma che, in ipotesi, sarebbe stata sollecitata da un sovraccarico eccezionale di dati in considerazione della breve finestra temporale a disposizione degli istituti per il caricamento degli stessi.
In questo modo, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha sostituito la condizione prevista dal legislatore per ottenere il beneficio rappresentata dalla pubblicazione nei termini ivi indicati dei dati di cui al comma 5 dell’art. 58 del d.l. n. 73/2021 con il nuovo e più gravoso onere della trasmissione dell’autodichiarazione sull’attestazione dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione entro il termine di decadenza del 15 novembre 2022 non previsto dal legislatore.
L’errore commesso dall’Ufficio Scolastico Regionale consiste nell’aver collegato, al procedimento per la raccolta delle autodichiarazioni, la decadenza dal beneficio a causa del mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione delle stesse, poiché il beneficio non collegato per legge alla tempestiva trasmissione delle autodichiarazioni bensì alla tempestiva e puntuale pubblicazione dei dati.
Alla luce delle considerazioni su esposte, il ricorso è fondato e va pertanto accolto; per l’effetto va annullato il decreto del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia U.0002851 del 26 novembre 2021 e di conseguenza vanno caducati gli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia è tenuto a conformarsi in via esecutiva alla presente decisione, ri-esercitando il potere amministrativo emendato dai vizi di illegittimità ivi accertati, attivando le procedure amministrative necessarie per riconoscere in favore di parte ricorrente il contributo pretermesso.
La peculiarità dell’oggetto della controversia e l’esame delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto e integrato con motivi aggiunti, lo accoglie e per l’effetto annulla, per quanto di interesse della ricorrente, il decreto del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia U.0002851 del 26 novembre 2021.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Donatella Testini, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Tito Aru |
IL SEGRETARIO