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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/11/2024, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1369/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2024, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1369 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. D'ONOFRIO NICOLA, con domicilio eletto TA RE 43 PALMA CAMPANIA
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal funzionario delegato ex art. 417bis c.p.c. dott. BURGELLO FRANCESCO, con domicilio eletto in VIA MANNELLI 113 FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: parte ricorrente si riporta al proprio ricorso introduttivo e alla documentazione versata in atti. Non si oppone alla richiesta di riunione dei giudizi avanzata da controparte. Impugna l'eccezione di incompetenza, formulata ex adverso, atteso che – ex art. 413 c.p.c. – giudice competente può, alternativamente, essere anche quello nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente della P.A. era addetto. Ne consegue la competenza dell'adito Tribunale di Firenze, rientrando l'Istituto di Castelfiorentino nella propria circoscrizione. Il funzionario delegato, per il , ha così concluso: dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di CP_1 Firenze a conoscere delle domande ex adverso proposte, essendo diversamente competente il Tribunale di Nola- Sezione Lavoro, per essere ancora dipendente del convenuto, in servizio attualmente e, Parte_1 CP_1 al momento della proposizione del ricorso, in istituto scolastico del Comune di Ottaviano (NA); sempre in via preliminare, di disporre la riunione per connessione con il procedimento n.r.g.1363/2024, pendenti innanzi a questo Tribunale;
nel merito, si rimette a giustizia, anche in ordine alle spese di lite.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 19/04/2024 ha convenuto Parte_1 in giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e dichiarato il Controparte_2 proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il al pagamento in suo favore della somma di € 500,00 per il Controparte_2 servizio prestato a tempo determinato in forza di contratto individuale di lavoro a tempo determinato per un posto NORMALE e per l'insegnamento di A012 – DISCIPLINE LETTERARIE, su Cattedra Interno, con decorrenza 2.10.2020 e cessazione 31.8.2021, per n. 18 ore settimanali di lezioni, presso l'Istituto ISISS Federigo Enriques di Castelfiorentino, stipulato in data 2.10.2020.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
2. - Il ha eccepito in limine l'incompetenza Controparte_3 territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di Nola in funzione di G.d.L.. Invero, la ricorrente al momento della proposizione del ricorso prestava già servizio con contratto a tempo determinato in scuole della Provincia di PO ed in particolare, presso la Scuola di Primo Grado - Scotellaro S. Gennaro Ottaviano – Ottaviano mentre l'ultimo servizio censito sul sistema informativo del CP_1 convenuto in provincia di Firenze è quello relativo all'anno scolastico 2021/2022.
Nel merito non ha contestato in astratto la fondatezza della domanda, rimettendosi a giustizia anche in ordine alle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
3. - Ai sensi del quinto comma dell'art. 413, c.p.c., “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.
Sul punto, rammentando la natura inderogabile della competenza territoriale, vale osservare che, alla stregua dei principi rassegnati da Cass. 29961/2023, riguardo alla condizione della sussistenza di un rapporto in essere ovvero della permanenza all'interno del sistema delle docenze scolastiche, ai fini dell'attribuzione della cd Carta del Docente ( capo 2 del dispositivo Cass. cit. ), e non essendo la ricorrente più iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di Firenze per
___________________________________________________________________ 2
N. 1369/2024 Pt_2
Tribunale di Firenze
aver trasferito la sua posizione nelle graduatorie della Provincia di PO ( v. stato matricolare versato in atti), non può non rilevare, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il criterio di individuazione del foro esclusivo previsto dall'art. 413 c.p.c., comma 5, secondo la sede dell'ufficio di adibizione della insegnante. Questo criterio viene in causa appunto nel caso in cui il lavoratore sia addetto alla stessa al momento della proposizione del giudizio, oppure vi prestasse la sua opera all'epoca della cessazione del rapporto.
Quindi, la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, restando pertanto esclusa la rilevanza del luogo dove la ricorrente prestava attività negli anni cui la presente controversia si riferisce non rilevando dove abbia lavorato negli anni per cui si discute, salvo che il rapporto con la pubblica amministrazione non sia più in essere, per cui vale il principio della seconda parte della disposizione che ancora la competenza al luogo dove il dipendente era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Se ne ricava che, ad avviso del Tribunale, idoneo a radicare la competenza è il luogo dove il lavoratore presta servizio al momento del deposito del ricorso, in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo, radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio;
ne deriva che il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui si trova la sede di effettivo servizio del dipendente ( ex arg. Cass. 6458/2018 e succ. Cass. 506/2019).
4. - Alla luce di tali elementi, occorre dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in ordine alla domanda proposta dalla predetta, per essere competente il Tribunale di Nola, in funzione di G.d.l., presso cui il procedimento dovrà essere riassunto nei termini di legge.
5. - In punto di spese, attesa la natura della decisione in rito, suscettibile di dubbi interpretativi, si ritiene sussistere altre analoghe gravi ragioni – come richiamate da Corte cost. 77/2018 - per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, GdL, essendo competente il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro. Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Firenze, il 22/11/2024
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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N. 1369/2024 R.G.S.L.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2024, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1369 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. D'ONOFRIO NICOLA, con domicilio eletto TA RE 43 PALMA CAMPANIA
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal funzionario delegato ex art. 417bis c.p.c. dott. BURGELLO FRANCESCO, con domicilio eletto in VIA MANNELLI 113 FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: parte ricorrente si riporta al proprio ricorso introduttivo e alla documentazione versata in atti. Non si oppone alla richiesta di riunione dei giudizi avanzata da controparte. Impugna l'eccezione di incompetenza, formulata ex adverso, atteso che – ex art. 413 c.p.c. – giudice competente può, alternativamente, essere anche quello nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente della P.A. era addetto. Ne consegue la competenza dell'adito Tribunale di Firenze, rientrando l'Istituto di Castelfiorentino nella propria circoscrizione. Il funzionario delegato, per il , ha così concluso: dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di CP_1 Firenze a conoscere delle domande ex adverso proposte, essendo diversamente competente il Tribunale di Nola- Sezione Lavoro, per essere ancora dipendente del convenuto, in servizio attualmente e, Parte_1 CP_1 al momento della proposizione del ricorso, in istituto scolastico del Comune di Ottaviano (NA); sempre in via preliminare, di disporre la riunione per connessione con il procedimento n.r.g.1363/2024, pendenti innanzi a questo Tribunale;
nel merito, si rimette a giustizia, anche in ordine alle spese di lite.
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 19/04/2024 ha convenuto Parte_1 in giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e dichiarato il Controparte_2 proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il al pagamento in suo favore della somma di € 500,00 per il Controparte_2 servizio prestato a tempo determinato in forza di contratto individuale di lavoro a tempo determinato per un posto NORMALE e per l'insegnamento di A012 – DISCIPLINE LETTERARIE, su Cattedra Interno, con decorrenza 2.10.2020 e cessazione 31.8.2021, per n. 18 ore settimanali di lezioni, presso l'Istituto ISISS Federigo Enriques di Castelfiorentino, stipulato in data 2.10.2020.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
2. - Il ha eccepito in limine l'incompetenza Controparte_3 territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di Nola in funzione di G.d.L.. Invero, la ricorrente al momento della proposizione del ricorso prestava già servizio con contratto a tempo determinato in scuole della Provincia di PO ed in particolare, presso la Scuola di Primo Grado - Scotellaro S. Gennaro Ottaviano – Ottaviano mentre l'ultimo servizio censito sul sistema informativo del CP_1 convenuto in provincia di Firenze è quello relativo all'anno scolastico 2021/2022.
Nel merito non ha contestato in astratto la fondatezza della domanda, rimettendosi a giustizia anche in ordine alle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
3. - Ai sensi del quinto comma dell'art. 413, c.p.c., “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.
Sul punto, rammentando la natura inderogabile della competenza territoriale, vale osservare che, alla stregua dei principi rassegnati da Cass. 29961/2023, riguardo alla condizione della sussistenza di un rapporto in essere ovvero della permanenza all'interno del sistema delle docenze scolastiche, ai fini dell'attribuzione della cd Carta del Docente ( capo 2 del dispositivo Cass. cit. ), e non essendo la ricorrente più iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di Firenze per
___________________________________________________________________ 2
N. 1369/2024 Pt_2
Tribunale di Firenze
aver trasferito la sua posizione nelle graduatorie della Provincia di PO ( v. stato matricolare versato in atti), non può non rilevare, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il criterio di individuazione del foro esclusivo previsto dall'art. 413 c.p.c., comma 5, secondo la sede dell'ufficio di adibizione della insegnante. Questo criterio viene in causa appunto nel caso in cui il lavoratore sia addetto alla stessa al momento della proposizione del giudizio, oppure vi prestasse la sua opera all'epoca della cessazione del rapporto.
Quindi, la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, restando pertanto esclusa la rilevanza del luogo dove la ricorrente prestava attività negli anni cui la presente controversia si riferisce non rilevando dove abbia lavorato negli anni per cui si discute, salvo che il rapporto con la pubblica amministrazione non sia più in essere, per cui vale il principio della seconda parte della disposizione che ancora la competenza al luogo dove il dipendente era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Se ne ricava che, ad avviso del Tribunale, idoneo a radicare la competenza è il luogo dove il lavoratore presta servizio al momento del deposito del ricorso, in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo, radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio;
ne deriva che il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui si trova la sede di effettivo servizio del dipendente ( ex arg. Cass. 6458/2018 e succ. Cass. 506/2019).
4. - Alla luce di tali elementi, occorre dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in ordine alla domanda proposta dalla predetta, per essere competente il Tribunale di Nola, in funzione di G.d.l., presso cui il procedimento dovrà essere riassunto nei termini di legge.
5. - In punto di spese, attesa la natura della decisione in rito, suscettibile di dubbi interpretativi, si ritiene sussistere altre analoghe gravi ragioni – come richiamate da Corte cost. 77/2018 - per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, GdL, essendo competente il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro. Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Firenze, il 22/11/2024
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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N. 1369/2024 R.G.S.L.