Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO, Sezione Quinta Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Cinzia Ferreri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 15235 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore (avv. Emilio Amoroso); Parte_1
PARTE ATTRICE
e società con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore (avv.ti CP_1
Elda Maria Elisabetta Toscano e Pietro Orlando); società con socio unico, , in CP_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio l'attrice - premesso che, con contratto d'appalto in data 27 aprile 2020, l' aveva affidato alla l'esecuzione dei lavori di “Risanamento della CP_1 Parte_1
sovrastruttura stradale lungo la S.S. 194 in tratti saltuari dal KM 45+000 al KM 93+000 di competenza del centro C di Catania” e che la stazione appaltante non aveva adempiuto gli obblighi contrattuali, ha chiesto la risoluzione del contratto d'appalto, per inadempimento dell' e la CP_1
condanna della convenuta al pagamento dei lavori eseguiti dall'impresa e al risarcimento del danno ex. art. 1453 c.c..
L' costituitasi, ha contestato l'avversa pretesa, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata l'attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 11/11/2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1
Dal canto suo, la convenuta ha dedotto che la stazione appaltante non aveva corrisposto l'anticipazione contrattuale in quanto le lavorazioni non procedevano nel rispetto dei tempi contrattuali per colpa dell'impresa esecutrice e che non aveva potuto procedere all'emissione del primo SAL e al pagamento del corrispettivo in quanto, a seguito dei sopralluoghi effettuati in cantiere, erano stati riscontrati numerosi ammaloramenti della pavimentazione stradale realizzata dall'impresa esecutrice.
In punto di fatto, come emerge dalla documentazione in atti e dalla c.t.u., l'iter procedimentale seguito all'aggiudicazione dell'appalto si presenta scandito dai seguenti eventi:
- con lettera del 29 novembre 2019, l' ha comunicato all' di essere CP_1 Parte_2
risultata migliore offerente, indicando la documentazione che doveva essere presentata dall'aggiudicataria prima della stipula del contratto;
- in data 12 dicembre 2019, la ha provveduto all'inoltro della seguente documentazione: Parte_1
Cauzione definitiva e polizza di assicurazione per i danni subiti dalla stazione appaltante, dichiarazione di designazione del Direttore Tecnico dei lavori, dichiarazione sulla composizione societaria, indicazione del conto corrente bancario dedicato e Piano Operativo di Sicurezza. A riscontro di quanto ulteriormente espressamente richiesto con lettera del 20 febbraio 2020, in data 4 marzo 2020 ha trasmesso ulteriore documentazione (v. all. 1, 2 e 3 alla c.t.u.);
- in data 27 aprile 2020 è stato stipulato il contratto di appalto e con verbale del 16 giugno 2020,
è stata disposta la consegna dei lavori con termine per il completamento fissato al 31 agosto 2020
(giorni 76 di lavoro). Come emerge dal predetto verbale, l'inizio effettivo dei lavori era subordinato:
1) alla consegna, da parte dell'impresa appaltatrice, della denuncia agli Enti Previdenziali e delle integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza;
2) alla verifica di coerenza con il PSC e “a seguito della valutazione di idoneità da parte dello stesso CSE del documento… verrà convocata dallo stesso apposita riunione di coordinamento e cooperazione… a seguito della quale l'impresa potrà dar seguito all'esecuzione delle lavorazioni previste dal contratto sottoscritto”(v. all. 4 e 5 alla c.t.u.);
- in data 17 giugno 2021, l'impresa ha provveduto ad inoltrare il Piano Operativo di Parte_1
Sicurezza aggiornato secondo le misure COVID 19 ed in data 19 giugno 2020, allegando relative copie dei contratti, ha comunicato che la società avrebbe provveduto al noleggio Parte_3
delle attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei lavori, che presso le strutture di stoccaggio della stessa sarebbe stato conferito il materiale scarificato ed infine che avrebbe provveduto a fornire il conglomerato bituminoso necessario alla realizzazione delle opere (v. all. 6, 7, 8, 9 e 10 alla c.t.u.);
2 - con nota del 25 giugno 2020, la ha comunicato i dati identificativi del personale Parte_1
dipendente che sarebbe stato impiegato nei lavori e contestualmente ha trasmesso le copie di avvenuta denuncia di inizio attività, presso INPS, Inail e Cassa Edile competente per territorio e l'elenco mezzi, con relativi libretti di circolazione e dichiarazioni di conformità, che sarebbero stati adoperati in cantiere;
- infine, con PEC del 26 giugno 2020, la ha chiesto l'emissione di ordinanza di Parte_1
limitazione del traffico veicolare per l'esecuzione di lavori di scarifica della pavimentazione stradale (v. all. 11, 12, 13, 14 e 15 alla c.t.u.).
Quindi, alla data del 26 giugno 2020 l'impresa aveva posto in essere tutti gli Parte_1
adempimenti necessari per dare concretamente avvio all'esecuzione del contratto.
Tuttavia, affinché l'impresa potesse avviare effettivamente le lavorazioni era necessario che la stazione appaltante si esprimesse sulla idoneità del POS ed emettesse ordinanza di limitazione del traffico.
Ebbene, soltanto in data 21 luglio 2020 (a distanza di venticinque giorni dal ricevimento di tutta la documentazione) è stata emessa dall' di l'ordinanza di Controparte_3 CP_1
limitazione del traffico veicolare, senza la quale non sarebbe stato possibile dare effettivo inizio alle opere in progetto, e soltanto in data 22 luglio 2020 è stata dichiarata l'idoneità del piano operativo di sicurezza prodotto dall'impresa, idoneità imprescindibile per l'inizio dei lavori come espressamente stabilito anche dall'art. 14 del contratto di appalto (v. all. 17, 18, e 20 alla c.t.u.).
Sulla base della disamina della documentazione in atti, il ritardo nell'avvio delle lavorazioni non può essere imputato all'impresa appaltatrice, che alla data del 26 giugno 2020 aveva trasmesso tutta la documentazione a tal fine necessaria, ma va imputato alla stazione appaltante, la quale soltanto in data 22 luglio 2020 ha provveduto alla valutazione d'idoneità del piano operativo di sicurezza prodotto dall'impresa, idoneità imprescindibile per l'inizio dei lavori come espressamente stabilito dall'art. 14 del contratto di appalto e nel successivo verbale di consegna dei lavori, violando i principi di buona fede e correttezza che gravano in capo ad entrambe le parti nell'esecuzione del rapporto contrattuale.
Sulla sussistenza di un obbligo di cooperazione in capo al committente nella fase esecutiva dell'appalto è opportuno richiamare il pacifico orientamento della Suprema Corte, secondo cui
“nell'appalto di opere pubbliche, attesa la natura privatistica del contratto, è configurabile, in capo all'amministrazione committente, creditrice dell'opus, un dovere - discendente dall'espresso riferimento contenuto nell'art. 1206 c.c. e , più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto - di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto dall'appaltatore, necessarie affinché
3 quest'ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio” (Cass. n. 10052/2006;
Cass. n. 12698/2014; Cass. 25554/2018).
Pertanto, la stazione appaltante, omettendo di erogare all'appaltatore l'anticipazione sull'importo contrattuale, ha violato l'art.
6.4 del C.S.A. Norme Generali allegato al contratto di appalto, ai sensi del quale l'anticipazione doveva essere versata entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, senza che tale violazione trovasse sponda giustificativa in condotte inadempiente dell'impresa esecutrice.
Quanto al dedotto inadempimento della Stazione appaltante all'obbligo di emettere il primo SAL
e di provvedere al relativo pagamento, il c.t.u. ha evidenziato che tra il 28 luglio ed il 1° ottobre 2020,
l'impresa appaltatrice aveva eseguito opere per circa € 300.000,00 e che a quella data la Direzione
Lavori non aveva ancora sollevato contestazioni legate ad eventuali criticità o alla non conforme realizzazione delle opere.
In data 1° ottobre 2020, la ha chiesto l'emissione dello stato avanzamento dei lavori per Parte_1
il pagamento dell'eseguito e in data 09 ottobre 2020 l'impresa ha trasmesso la bozza del libretto misure relativo alle misurazioni effettuate in contraddittorio con la stazione appaltante. Quest'ultima in data 17 novembre 2020 ha richiesto all'impresa la trasmissione di documenti previsti per procedere all'emissione del S.A.L.. In pari data l'impresa ha trasmesso la documentazione richiesta.
Tuttavia, il primo S.A.L. non è stato mai emesso.
Da ciò deriva che deve ritenersi dimostrato che l'amministrazione appaltante sia stata inadempiente con riferimento alla contabilizzazione degli stati di avanzamento dei lavori e all'adempimento dell'obbligo di versamento del corrispettivo.
Infatti, ai sensi dell'art. 4 del contratto “Il pagamento verrà disposto in favore dell'impresa aggiudicataria in acconto al raggiungimento di euro 250.000,00 al netto di ogni trattenuta. I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte di CP_1
della fattura elettronica…”, pertanto, alla data del 30 settembre, non solo il committente avrebbe dovuto già corrispondere l'anticipo previsto, ma avrebbe dovuto predisporre il certificato di pagamento del primo S.A.L..
La scelta della società appaltatrice di sospendere i lavori appare, dunque, essere stata determinata dai ritardi, ben più gravi, della committente nella redazione del primo SAL e nella effettuazione del pagamento dell'acconto dovuto.
La convenuta deduce che non aveva potuto procedere all'emissione del primo SAL e al pagamento del corrispettivo in quanto, a seguito dei sopralluoghi effettuati in cantiere, erano stati riscontrati numerosi ammaloramenti della pavimentazione stradale realizzata dall'impresa esecutrice.
4 L'impresa, dal canto suo, contesta che gli ammaloramenti fossero imputabili ad una cattiva esecuzione de lavori o alla qualità delle miscele impiegate.
Quanto alla eccepita non corretta esecuzione dei lavori, emerge dalla documentazione in atti che in alcuni tratti di strada il manto stradale si era ammalorato, precisamente nel centro abitato del
Comune di Giarratana, in corrispondenza del Km 84+900 e nei tratti compresi tra il km 86+050 ed il km 86+250 e tra il km 84+600 ed il km 84+800.
Pertanto, la direzione lavori ha emesso gli ordini di servizio n. 3, 4, 5 e 7, con il quali ha ordinato all'Impresa Appaltatrice di ripristinare urgentemente il manto stradale ammalorato.
L'impresa appaltatrice, come appurato anche dal c.t.u., ha eseguito i lavori ordinati nei tratti di pavimentazione in cui gli ammalorati erano a essa imputabili.
Infine, con l'ordine di servizio n. 9, l' ha ordinato all'impresa di rifare tutti i lavori, CP_1
procedendo a “scarificare lo strato di usura per uno spessore di 3,00 cm, in tutti i tratti stradali oggetto dei lavori eseguiti” e quindi di “di procedere con la posa in opera di conglomerato bituminoso”.
Tale ordine di servizio si fonda sugli esiti delle prove di laboratorio sulle carote di conglomerati bituminosi per strati di usura della sovrastruttura stradale, che hanno riscontrato valori dei materiali non conformi alle previsioni contrattuali.
Segnatamente, le prove hanno evidenziato percentuali di vuoti molto elevate, non conformi a quelle indicate nel CSA (v. doc. 8 e 9 allegato alla comparsa di costituzione e doc. 6 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte convenuta).
Il c.t.u. ha appurato che gli ammaloramenti del manto stradale contestati dalla stazione appaltante con gli ordini di servizi erano in parte riconducibili a cedimenti strutturali del sottostrato e, quindi, non erano attribuibili all'impresa esecutrice ma alla stazione appaltante, precisando che a fronte dei 9.326,00 m di strada interessata dalle opere su di un totale di 15.650 m circa di progetto, vi erano dissesti visibili ad occhio nudo soltanto nei tratti indicati nella tabella 9e dell'allegato 9 e, pertanto, per una lunghezza complessiva di circa 900 m, pari a poco meno del 10% delle chilometriche interessate (v. risposta alle osservazioni alla relazione integrativa depositata il
27/12/2013).
Il c.t.u. ha, comunque, accertato che le prove di laboratorio effettuate da non in CP_1
contraddittorio e contestate dall'attrice, evidenziano criticità nella quasi totalità dei casi per il parametro “indice dei vuoti” ed in alcuni casi per il parametro “Contenuto di legante solubile”. Altri parametri quali il “fuso granulometrico” e la “Resistenza a trazione indiretta” rientrano nei parametri di CSA.
5 Ad ogni modo, nonostante la difformità dell'indice dei vuoti, come appurato dal c.t.u. “nessuna chiusura al traffico è stata disposta da per inagibilità delle opere eseguite dall'impresa e che nessuno CP_1 intervento di rifacimento è stato disposto da a mezzo di ditte terze. Inoltre, la strada è in uso da oltre tre CP_1 anni”.
In punto di diritto, ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra (Cass. n. 7649/2023).
In tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione (Cass.
n.26365/2013).
Nel caso in esame, occorre considerare che al momento dei rilievi del c.t.u., sebbene fossero trascorsi oltre tre anni dall'esecuzione dei lavori, non sono stati accertati ammaloramenti del manto stradale ulteriori rispetto a quelli verificatisi nel mese di novembre del 2020, per una lunghezza complessiva di circa 900 m, pari a poco meno del 10% delle chilometriche interessate (in parte riconducibili a cedimenti strutturali del sottostrato) sicché l'inadempimento dell'impresa appaltatrice non può essere considerato di gravità tale da paralizzarne la domanda di risoluzione per l'inadempimento imputabile all' Infatti, l'inadempimento della stazione appaltante, che non ha CP_1
emesso il primo SAL e pagato il corrispettivo dovuto, deve considerarsi prevalente rispetto all'inadempienza della attrice, tenuto conto che la difformità dei materiali, relativa ad un solo indice, non risulta avere inciso sulla resistenza e durata dell'opera.
6 Pertanto, in accoglimento della prima delle domande svolte dall'attrice, ricorrono i presupposti per pronunciare la risoluzione giudiziale del contratto per fatto imputabile alla convenuta.
2) Nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili.
Pertanto, entrambi i contraenti sono tenuti a restituire quanto eventualmente già ricevuto in esecuzione del contratto ex art. 2033 c.c. (Cass. n. 738/2007).
Con specifico riferimento al contratto di appalto, è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la risoluzione del contratto di appalto (che si caratterizza per la sua esecuzione prolungata) non si sottrae alla disciplina generale in tema di effetti della risoluzione prevista dall'art. 1458 c.c. (in relazione alla norma generale prevista dall'art. 1453 c.c.), con la conseguenza che l'efficacia della declaratoria di risoluzione del rapporto ha natura retroattiva, da cui deriva la necessità di ripristinare la situazione patrimoniale delle parti antecedente la conclusione del negozio (Cass.
20460/2023).
Qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, la restituzione deve avvenire per equivalente (Cass. 20460/2023).
In particolare, secondo l'orientamento della Suprema Corte, l'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite;
ne consegue che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum (Cass. n. 15705/2013;
Cass. n. 3455/2015).
Pertanto, in accoglimento della ulteriore domanda dell'attrice, la stazione appaltante va condannata al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti dall'impresa.
Il c.t.u. ha quantificato l'importo dei lavori eseguiti, applicando la penale per esito prove di laboratorio su strato usura, in € 268.217,29.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dal giorno della domanda (Cass. n. 6911/2018) sino all'effettivo soddisfo.
7 Non possono, invero, essere riconosciuti gli interessi nella misura prevista dal d.lgs. n. 231/2002 per il ritardo nell'adempimento delle transazioni commerciali, atteso che la condanna al pagamento del corrispettivo trova fondamento nel venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni e il conseguente obbligo restitutorio soggiace ai principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Inoltre, non va applicata la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
È noto che nei debiti di valuta, soggetti al principio nominalistico, la rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. (Cass. n. 14289/2018).
Nel caso in esame in difetto di allegazioni circa il maggior danno subito, il credito non può essere rivalutato.
3) Inoltre, in accoglimento della ulteriore domanda dell'attrice, la stazione appaltante va condannata a corrispondere il risarcimento dei danni sofferti, da individuarsi nelle spese inutilmente sostenute per l'esecuzione del contratto, da quantificarsi in €. 5.863,00, alla luce della documentazione in atti.
Va, altresì, riconosciuto all'attrice il danno da lucro cessante per il mancato guadagno derivante dall'esecuzione regolare del contratto. Sul punto, occorre considerare che, in caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'amministrazione appaltante, spetta all'appaltatore una somma pari al guadagno netto che avrebbe ricavato dall'esecuzione completa del contratto e, nel caso di esecuzione parziale, tale danno è pari all'importo residuo del contratto detratte le spese che, pur previste, non sono state sostenute proprio a causa dello scioglimento anticipato del rapporto.
La Suprema Corte ha chiarito che il risarcimento del danno da lucro cessante può essere legittimamente liquidato riconoscendo una percentuale di utile pari al dieci per cento del residuo corrispettivo, in corrispondenza al parametro di cui all'art. 345, 1. 20/03/1865, n. 2248, all. F.
Tale norma attribuiva all'Amministrazione la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Tale principio è stato ribadito dall'art. 122 del d.p.r.
554/1999, come pure dall'art.134 del d.lgs. n.163/2006, dall'art.109 del d.lgs. n.50/2016 ed ora dall'art.123 del d.lgs 36/2023.
La percentuale di utile pari al 10% del residuo corrispettivo, prevista nel caso di recesso dell'Amministrazione appaltante, dovesse essere, dunque, computata anche nella diversa ipotesi di responsabilità risarcitoria (Cass. n. 16152/2013).
8 In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 345 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all.F, ove stabilisce la percentuale del residuo corrispettivo dovuta all'impresa appaltatrice per il caso di esercizio da parte della committente della facoltà di recesso, regola i crediti pecuniari derivanti da detto atto legittimo dell'Amministrazione, e, pertanto, nella diversa ipotesi della responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione medesima per inadempimento, può essere utilizzato quale parametro per la determinazione del lucro cessante dell'appaltatore, ma non incide sulla natura di credito di valore del corrispondente diritto del danneggiato, implicante la computabilità, in sede di liquidazione, del sopravvenuto deprezzamento della moneta (Cass. n. 1114/1995, richiamata anche di recente da Cass.
n. 11361/2023 e da Cass. n. 27690/2023).
Ne consegue che alla parte attrice spetta a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante l'importo di € 37.341,52.
Va invece respinta la ulteriore richiesta attorea di risarcimento del danno curricolare, siccome non provato dall'impresa.
Tale pregiudizio doveva infatti essere puntualmente allegato e dimostrato, non potendo trovare accoglimento la domanda attorea diretta ad ottenerne una liquidazione in via equitativa (art. 1226
c.c.) nella misura di una percentuale astratta da applicare sul valore complessivo dell'appalto. La giurisprudenza, anche amministrativa, è infatti ormai attestata nel senso di ritenere necessaria la comprova specifica e circostanziata anche di tale profilo di danno, potendo l'equità operare solamente quale criterio di quantificazione di danni che la parte istante è comunque tenuta a dimostrare nell'an debeatur (cfr. ex multis: Cons. Stato n. 1607/2020; n. 5803/2019; n. 5283/2019; n. 2435/2019).
Il complessivo importo di € 43.204,50, dovuto a titolo di risarcimento, siccome debito di valore, deve essere rivalutato e sulla sorte capitale progressivamente rivalutata sono pure dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale al fine di liquidare il danno per il ritardato pagamento.
Per pacifica giurisprudenza, quando l'obbligazione risarcitoria deriva da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda (Cass. n. 9338/2009; Cass. n.
6545/2016).
Sulla base di tali criteri, la convenuta è tenuta a corrispondere all'attrice la somma di €
55.707,79, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
4) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo al D.M.
55/14 (e successive modificazioni) parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 260.001 a €
520.000) tenuto conto del valore effettivo della controversia.
9 Le spese della c.t.u., già liquidate, devono essere poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Quinta Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: risolve il contratto di appalto di opere pubbliche stipulato tra le parti in data 27 aprile 2020 per grave inadempimento della convenuta;
condanna al pagamento in favore di della somma di € 268.217,29, oltre CP_1 Parte_1
interessi legali dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo, nonché la somma di € 55.707,79, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna alla rifusione in favore di delle spese del giudizio, che si liquidano CP_1 Parte_1
in € 11.229,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
Pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico della convenuta soccombente.
Palermo, 25 febbraio 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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