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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/06/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 939/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 939/2025 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. TOMMASO CORUCCI C.F._2
e
(c.f. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._3 dell'avv. TOMAASO CORUCCI
RICORRENTI
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
Premessa l'obbligazione posta a carico del signor di Parte_3 corresponsione di un contributo al mantenimento in favore dei figli e Pt_1
disposta in ragione della pronuncia di separazione emessa Parte_2 tra il signor e la signora (Decreto di Parte_3 CP_1
Omologa n. cronol. 13539/2006 (depositato in data 20.11.2006 - procedimento n.
2844/2006), rilevata l'inadempienza nel corso degli anni nonché i procedimenti, anche di natura esecutiva, conseguentemente attivati dai figli al fine di ottenere dal padre quanto loro spettante a titolo di mantenimento, anche
1 successivamente alla morte della madre, e riscontrato, da ultimo, il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di entrambi i figli del signor , con ricorso congiunto depositato in data 18/3/2025 ai Parte_3 sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori , e Parte_1 Parte_2
chiedevano che al Tribunale di “[…] - accertare e dichiarare Parte_3 che i signori e sono economicamente indipendenti e che non Pt_1 Parte_2 sussistono più ragioni di credito dei medesimi nei confronti del signor
[...]
- disporre la revoca dell'assegno di mantenimento previsto a carico del Parte_3 signor in favore dei signori e;
ordinare la Parte_3 Pt_1 Parte_2 cessazione della trattenuta operata dall'INPS sulla pensione di reversibilità del signor in favore dei signori e in forza dell'ordinanza di Parte_3 Pt_1 Parte_2 assegnazione emessa in data 18/01/2016 dal Tribunale di Livorno Giudice Dott.ssa
Roberta Vicari nel procedimento RG. 37/2016; - ordinare la cessazione della trattenuta operata dall'INPS sulla pensione di reversibilità del signor in favore dei Parte_3 signori e in forza del provvedimento emesso in data 14/07/2016 Pt_1 Parte_2 dal Tribunale di Livorno Giudice Dott. Vincenzo Martorano nel procedimento RG.
863/2016.”
Il Tribunale, dato atto di quanto allegato dalle parti col ricorso congiuntamente presentato, ritiene di poter statuire come in dispositivo senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e degli interessi espressi dalle parti oltre che della documentazione anche reddituale depositata in atti.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Preso atto di quanto in motivazione il Tribunale così statuisce:
- prende atto che i signori e sono economicamente Pt_1 Parte_2 indipendenti e che non sussistono più ragioni di credito dei medesimi nei confronti del signor;
Parte_3
- dispone la revoca dell'assegno di mantenimento previsto a carico del signor in favore dei signori e;
Parte_3 Pt_1 Parte_2
- ordina la cessazione della trattenuta operata dall'INPS sulla pensione di reversibilità del signor in favore dei signori e Parte_3 Pt_1 Pt_2
2 in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 18/01/2016 Parte_3 dal Tribunale di Livorno Giudice Dott.ssa Roberta Vicari nel procedimento
RG. 37/2016;
- ordinare la cessazione della trattenuta operata dall'INPS sulla pensione di reversibilità del signor in favore dei signori e Parte_3 Pt_1 [...]
in forza del provvedimento emesso in data 14/07/2016 dal Tribunale Parte_2 di Livorno Giudice Dott. Vincenzo Martorano nel procedimento RG. 863/2016;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 29.5.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 939/2025 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. TOMMASO CORUCCI C.F._2
e
(c.f. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._3 dell'avv. TOMAASO CORUCCI
RICORRENTI
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
Premessa l'obbligazione posta a carico del signor di Parte_3 corresponsione di un contributo al mantenimento in favore dei figli e Pt_1
disposta in ragione della pronuncia di separazione emessa Parte_2 tra il signor e la signora (Decreto di Parte_3 CP_1
Omologa n. cronol. 13539/2006 (depositato in data 20.11.2006 - procedimento n.
2844/2006), rilevata l'inadempienza nel corso degli anni nonché i procedimenti, anche di natura esecutiva, conseguentemente attivati dai figli al fine di ottenere dal padre quanto loro spettante a titolo di mantenimento, anche
1 successivamente alla morte della madre, e riscontrato, da ultimo, il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di entrambi i figli del signor , con ricorso congiunto depositato in data 18/3/2025 ai Parte_3 sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori , e Parte_1 Parte_2
chiedevano che al Tribunale di “[…] - accertare e dichiarare Parte_3 che i signori e sono economicamente indipendenti e che non Pt_1 Parte_2 sussistono più ragioni di credito dei medesimi nei confronti del signor
[...]
- disporre la revoca dell'assegno di mantenimento previsto a carico del Parte_3 signor in favore dei signori e;
ordinare la Parte_3 Pt_1 Parte_2 cessazione della trattenuta operata dall'INPS sulla pensione di reversibilità del signor in favore dei signori e in forza dell'ordinanza di Parte_3 Pt_1 Parte_2 assegnazione emessa in data 18/01/2016 dal Tribunale di Livorno Giudice Dott.ssa
Roberta Vicari nel procedimento RG. 37/2016; - ordinare la cessazione della trattenuta operata dall'INPS sulla pensione di reversibilità del signor in favore dei Parte_3 signori e in forza del provvedimento emesso in data 14/07/2016 Pt_1 Parte_2 dal Tribunale di Livorno Giudice Dott. Vincenzo Martorano nel procedimento RG.
863/2016.”
Il Tribunale, dato atto di quanto allegato dalle parti col ricorso congiuntamente presentato, ritiene di poter statuire come in dispositivo senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e degli interessi espressi dalle parti oltre che della documentazione anche reddituale depositata in atti.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Preso atto di quanto in motivazione il Tribunale così statuisce:
- prende atto che i signori e sono economicamente Pt_1 Parte_2 indipendenti e che non sussistono più ragioni di credito dei medesimi nei confronti del signor;
Parte_3
- dispone la revoca dell'assegno di mantenimento previsto a carico del signor in favore dei signori e;
Parte_3 Pt_1 Parte_2
- ordina la cessazione della trattenuta operata dall'INPS sulla pensione di reversibilità del signor in favore dei signori e Parte_3 Pt_1 Pt_2
2 in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 18/01/2016 Parte_3 dal Tribunale di Livorno Giudice Dott.ssa Roberta Vicari nel procedimento
RG. 37/2016;
- ordinare la cessazione della trattenuta operata dall'INPS sulla pensione di reversibilità del signor in favore dei signori e Parte_3 Pt_1 [...]
in forza del provvedimento emesso in data 14/07/2016 dal Tribunale Parte_2 di Livorno Giudice Dott. Vincenzo Martorano nel procedimento RG. 863/2016;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 29.5.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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