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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 599/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità
ha pronunciato la seguente professionale
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 599/2022 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 23/10/2024, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Di Gangi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia alla via Aldo Moro n. 13, giusta delega allegata alla citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
, Controparte_1 pagina 1 di 14 già con sede in Controparte_2 CP_2
in persona del direttore generale dott.
[...] Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Sommer del foro di Brescia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia Piazza Vittoria n. 11,
giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 1052/2022 emessa dal Tribunale di
Brescia pubblicata in data 22.04.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Ogni contraria istanza deduzione od eccezione disattesa, in totale riforma dell'appellata sentenza, voglia la Corte di Appello adita
In via istruttoria: ordinare, ex artt. 210 c.p.c., all' convenuta appellata, CP_1
l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione attinente alla vicenda per cui
è causa, ed in particolare le perizie eseguite sulla persona dell'attore nonché i pareri e le consulenze mediche acquisiti e gli atti istruttori e deliberativi formati.
Ciò per le ragioni più volte esposte nel corso del giudizio di primo grado e sintetizzate nel corpo della memoria istruttoria ivi depositata da questo concludente il 7.06.2017 ed in attuazione del diritto di accesso agli atti sancito dall'art. 12 L. 24/2017 richiedere all' qui convenuta, in forza CP_1
dell'art. 213 cpc, informazioni scritte in ordine alla fase istruttoria del sinistro,
con riguardo all'esito degli accertamenti amministrativi in ordine alla pagina 2 di 14 riconducibilità del danno lamentato alle cure somministrate in più riprese all'attore. Anche questo per le ragioni più volte esposte nel corso del giudizio di primo grado e sintetizzate nel corpo della memoria istruttoria ivi depositata da questo concludente il 07.06.2017.
In forza del dettato dell'art. 12, quarto comma, secondo periodo, legge n. 24
dell'8 marzo 2017, disporre che l' convenuta depositi la CP_1
documentazione attinente ai fatti dedotti in causa. Questo confidando nell'emanazione della normativa secondaria attuativa dell'art. 12, quarto comma,
secondo periodo, legge n. 24 dell'8 marzo 2017, che renda possibile l'esercizio del diritto di accesso agli atti dalla norma primaria sancito.
In via istruttoria, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio acquisita in primo grado, in via gradata come segue:
In principalità disporre nuova consulenza tecnica affidata ad altro perito che,
previ tutti gli accertamenti anche strumentali del caso (compresi anoscopia,
risonanza in ponzonamento o defecorm e/o ecografia transettale) accerti le cause e l'entità del danno biologico permanete e transitorio patito da a Parte_1
seguito dei fatti per cui è giudizio, nonché le cure e le terapie cui lo stesso si è
sottoposto e si dovrà in futuro sottoporre, determinandone altresì il loro costo e le loro conseguenze.
In subordine disporre supplemento di perizia con l'esecuzione di risonanza in ponzonamento o defecorm e/o ecografia transettale.
In estremo subordine chiamare il già designato consulente a chiarimenti pagina 3 di 14 sull'omissione.
Si designa fin d'ora quale CTP di questa parte conchiudente il prof. dott.
(con studio presso Policlinico San Marco di Istituti Ospedalieri Persona_1
Bergamaschi s.r.l. Osio Sotto (BG) Corso Europa 7.
In via istruttoria, quanto alle prove orali offerte:
Ammettere prova orale, anche delegata stante la residenza dei testi indicati, sui seguenti capitoli: … omissis …
Per parte appellata:
Voglia la Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza:
- per i motivi esposti in narrativa, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348
bis cpc.
- in ogni caso, rigettare l'appello proposto da , perché infondato in Parte_1
fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente la sentenza n. 1052/2022 del Tribunale di Brescia.
Spese di lite interamente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 14.07.2015, nato in [...] il Parte_1
25.12.1970 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia l
[...]
esponendo che il deducente, imprenditore Controparte_2
in forma associata e socio di maggioranza di in data Controparte_4
7.07.2011, in presenza di disturbi da prolasso rettale, si era sottoposto ad esame rectosigmoidcolonscopico presso l'Ospedale di Manerbio, da cui era emersa la pagina 4 di 14 presenza di gavoccioli emorroidali congesti con diagnosi di “emorroidi di
secondo grado”; che in data 27.02.2012 era stato ricoverato preso lo stesso ospedale per fistola anale e sottoposto ad anoscopia e a divulsione anale;
che in data 9.03.2012 era stato ricoverato presso il reparto di chirurgia dello stesso ospedale per prolasso emorroidario emorragico e sottoposto ad intervento chirurgico di prolassectomia secondo e dimesso in data 13.03.2012, ma Per_2
in data 18.03.2012 si era presentato al Pronto soccorso lamentando algie acute e nello stesso giorno era stata eseguita un'esplorazione rettale;
che in data
22.03.2012 si era sottoposto a visita all'Ospedale di Seriate per dolore anale persistente e il giorno seguente era stato ivi ricoverato e quindi dimesso in data
24.03.2012 a seguito di esplorazione rettale e applicazione di pomata.
Aggiungeva che in data 19.04.2022 era stato sottoposto a visita da parte del dott.
, chirurgo presso la Clinica Castelli di Bergamo a cui era seguita Persona_3
altra visita in data 10.05.2012; in data 26.05.2012 gli era stato prescritto l'uso della pomata Dilatan Plus e che, tuttavia, a seguito della visita del 10.05.2012
aveva constatato la comparsa di incontinenza fecale a carattere ingravescente;
che dunque aveva deciso di consultare il dott. presso l'ambulatorio S. Per_4
Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio in date 20.10.2012 e 12.02.2013 che aveva prescritto ginnastica pelvica che tuttavia non aveva sortito alcun esito;
che in data 12.11.2013 era stato visitato dal dott. che aveva concluso per la Per_5
presenza di una ridotta funzionalità sfinteriale in contrazione volontaria.
Alla luce di queste premesse, l'attore evidenziava di aver denunciato il sinistro pagina 5 di 14 ed iniziato il procedimento di mediazione nel cui ambito era stata redatta una consulenza medica non vincolante con esito a suo favore, ma senza sortire esito;
che in data 14.01.2015 si era sottoposto a nuova visita presso l'Azienda
Ospedaliera Bolognini di Seriate e il prof. aveva redatto un'altra Persona_1
perizia medico legale aggiornata in cui era stato concluso che l'intervento eseguito in data 9.03.2012 a Manerbio era l'unica causa delle conseguenze cliniche e sintomatologiche lamentate da . Parte_1
Con riguardo ai postumi, l'attore allegava la necessità di indossare un pannolone in via continuativa, l'impossibilità di nuotare, attività svolta regolarmente in epoca precedente per via dell'ernia; la seria compromissione delle relazioni e difficoltà a relazionarsi con imprenditore, i suoi dipendenti e un forte imbarazzo nell'approcciarsi alla coniuge.
Si costituiva che resisteva ed Controparte_2
eccepiva che mai era stata lamentata incontinenza dal paziente, ma solo algia.
La causa veniva interrotta in quanto all' Controparte_2
era subentrata e, a seguito
[...] Controparte_1
di riassunzione, la nuova convenuta chiedeva l'autorizzazione CP_1
alla chiamata in giudizio della compagnia di assicurazione Controparte_5
in forza di polizza RC n. ITOMM1301445.
[...]
Autorizzata la chiamata, eccepiva in via preliminare Controparte_5
la tardività e l'inammissibilità della sua chiamata e resisteva nel merito.
Istruita la lite con consulenza tecnica affidata al dott. il Persona_6
pagina 6 di 14 Tribunale adito, sulla scorta della relazione peritale, rigettava le domande attoree con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite;
accertava che in effetti la compagnia di assicurazione era stata chiamata tardivamente dopo la riassunzione del processo, ma compensava tra dette parti le spese di lite.
A supporto della sua decisione, il Tribunale osservava che dalla relazione peritale era emerso che la decisione di intervenire in via chirurgica era stata corretta e che la scelta dell'intervento di era stata appropriata e Per_2
raccomandata dalle linee guida per il trattamento chirurgico del prolasso emorroidario e che non esisteva alcun nesso causale tra l'incontinenza fecale lamentata dall'attore e l'intervento chirurgico.
proponeva appello a cui resisteva Parte_1 Controparte_1
.
[...]
La causa era rinviata all'udienza del 23.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico e complesso motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza del Tribunale laddove, seguendo le risultanze della consulenza, ha ritenuto corretta la scelta della tecnica operatoria compiuta su soggetto reduce da un documentato prolasso emorroidario emorragico e quindi portatore di caratteristiche che avrebbero consigliato di procedere con il metodo tradizionale.
A detta di parte appellante, il prolasso aveva reso palese il deficit di sensibilità
pagina 7 di 14 rettale e il rischio del verificarsi dell'evento e dunque erano necessari accertamenti clinici preoperatori e l'esecuzione dell'intervento con altra tecnica,
più antica, ma con minor rischio di produzione del danno.
Lamenta che il primo giudice ha disatteso l'istanza finalizzata all'esecuzione di altro accertamento ovvero risonanza in ponzonamento o defercorm per presunta tardività della richiesta e da ultimo censura l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui negli ultimi sei anni decorsi dal febbraio 2015 al settembre 2021
l'attore non aveva avuto la necessità di ricorrere a consulenze mediche. Deduce
la necessità di riaprire l'istruttoria mediante la rinnovazione delle indagini peritali e l'assunzione delle prove orali tese a dimostrare il radicale cambiamento dello stile di vita.
Il motivo è nel suo complesso infondato anche perché in gran parte fondato sulle argomentazioni del consulente di parte sulle quali il consulente tecnico d'ufficio ha assunto specifica posizione.
Il dott. dopo aver disposto nuovi accertamenti strumentali Persona_6
(nuova manometria ano-rettale e EMG del pavimento pelvico) e descritto con dovizia di particolari l'iter clinico di premesse considerazioni Parte_1
medico legali in punto continenza fecale, procedeva a rispondere al quesito posto dal giudice istruttore.
Pacifico in atti che in data 9.03.2012 l'attore, affetto da prolasso muco-
emorroidario sanguinante, veniva ricoverato presso il reparto di chirurgia generale dell'Ospedale Civile di Manerbio e sottoposto ad intervento chirurgico pagina 8 di 14 di prolassectomia secondo Longo con suturatrice meccanica circolare PPH03;
intervento tuttavia complicato da importante sintomatologia algica che necessitava di un triplice ricovero ospedaliero e di adeguata terapia medica.
Circa l'opportunità di impiegare detta metodica, il consulente esponeva che vi erano in astratto due tipologie di interventi: quella più tradizionale risalente al
1937 (intervento di Milligan – Morgan) e l'intervento di ideato nel 1993 Per_2
dal dott. che consiste nella resezione che si esegue con una sola Persona_7
suturatrice meccanica circolare della mucosa del retto prolassato. Aggiungeva
che dal 2007 questa metodica era raccomandata dalle linee guida per il trattamento chirurgico del prolasso emorroidario.
Dalle indagini eseguite sul paziente (EMG del pavimento pelvico espletata il
30.04.2018 e manometria ano- rettale del 25.07.2018), era emerso che gli sfinteri anali interni ed esterni (muscoli responsabili per il tono di base e le pressioni in contrazione) erano integri;
che vi era scarsa attività volontaria del muscolo sfintere esterno dell'ano; che era normale la pressione massima di contrazione sfinteriale;
che era assente la contrazione sfinteriale a seguito di comando, ma presente a seguito di stimolazione e che il riflesso inibitorio retto-anale era presente.
Alla luce di questo quadro clinico, il c.t.u. evidenziava che in letteratura l'incontinenza fecale dovuta ad errori chirurgici in corso di intervento di Per_2
è conseguente nella quasi totalità dei casi a lesioni degli sfinteri anali, che, di contro, nella fattispecie, erano integri e funzionanti, mentre era presente un pagina 9 di 14 deficit della sensibilità del retto che determinava, con ogni probabilità, la causa dell'incontinenza dell'attore.
Per quanto rileva in questa sede, il c.t.u. escludeva che detto deficit della sensibilità rettale poteva essere posto in nesso causale con errori di tecnica chirurgica e che non erano ravvisabili elementi di imperizia e/o imprudenza e/o negligenza del personale sanitario nell'esecuzione dell'intervento di prolassectomia sec. espletato in data 9.03.2012 presso il reparto di Per_2
Chirurgia dell'Ospedale di Manerbio.
Il consulente replicava poi alle osservazioni del consulente attoreo prof. Per_1
che aveva ipotizzato un errore nell'intervento da attribuire “all'esecuzione della
borsa di tabacco inferiormente alla linea pettinata” o “ad un'anastomosi
eseguita troppo a ridosso della linea pettinata con intrappolamento di fibre
muscolari lisce dello sfintere anale interno nella rima di sutura meccanica”
confermando che dette ipotesi erano da escludere alla luce degli accertamenti strumentali eseguiti da cui non era emerso alcun deficit dello sfintere anale interno. Concludeva pertanto che il deficit di sensibilità non era attribuibile alla tecnica operatoria e che detto deficit era verosimilmente presente anche in epoca anteriore all'intervento.
Ritiene il collegio che le considerazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio siano sorrette da adeguata motivazione, spiegate con dovizia di particolari e chiarezza e immuni da vizi logici nel loro percorso argomentativo.
Il dott. ha anche risposto alle osservazioni del consulente attoreo in Per_6
pagina 10 di 14 modo puntuale e il motivo di gravame si limita a riprodurre la tesi del consulente di parte senza alcun nuovo apporto scientifico e senza un apparato critico argomentativo tale da confutare le risultanze dell'elaborato peritale.
In altri termini, è stato bene spiegato il motivo per cui, a detta del consulente,
l'intervento chirurgico eseguito in data 9.03.2012 non poteva essere considerato la causa dell'incontinenza fecale lamentata dall'originario attore, atteso che non esisteva alcun deficit dello sfintere anale interno, e che l'incontinenza, con tutta probabilità, esisteva anche prima dell'intervento. A detta considerazione avente base scientifica, non è stata contrapposta una spiegazione alternativa, ma solo la supposizione di un intervento (imperito) eseguito troppo a ridosso della linea pettinata con intrappolamento di fibre muscolare: tuttavia, detta evenienza non solo non è stata riscontrata nel caso concreto, ma è tale da comportare, se riscontrata, solo una incontinenza anale minore, nella maggior parte dei casi transitoria e dunque patologia molto più lieve rispetto a quella lamentata da Pt_1
Orbene, in diritto, si deve partire dal presupposto che nel caso concreto si verte in tema di responsabilità contrattuale. Infatti, cfr. ad es. Cass. 29.03.2022 n.
10050 secondo cui “La responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del
2017, deve qualificarsi in termini di responsabilità contrattuale, sicché - ove sia
dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per la lesione del diritto alla
salute - è onere del danneggiato provare secondo il criterio del più probabile
che non, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o
l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre, ove il
pagina 11 di 14 danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta al medico dimostrare
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (avendo
eseguito la prestazione professionale in modo diligente), provando che l'inesatto
adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed
inevitabile con l'ordinaria diligenza”.
Va ulteriormente precisato che, all'interno della responsabilità medica, che si configura come un sottosistema all'interno della responsabilità contrattuale, si delinea un duplice ciclo causale: uno relativo all'evento dannoso, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere. Il danneggiato è tenuto a provare il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l'evento lesivo, in quanto fattispecie costitutiva della responsabilità; è onere, invece, della struttura sanitaria e/o del medico provare la causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione, in quanto fattispecie estintiva della responsabilità. Tale ultimo ciclo causale acquista rilievo solo qualora sia dimostrato il nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'evento dannoso. Ne consegue che l'incertezza in merito alla causa del danno va a gravare, da un punto di vista probatorio, su parte attrice;
l'incertezza relativa alla possibilità di adempiere è a carico del convenuto. Tale configurazione del doppio ciclo causale trova origine nel fatto che, se all'interno della responsabilità contrattuale, intesa come sistema generale, la causalità materiale non è separabile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato, nella responsabilità
medica il danno evento ha come presupposto il diritto alla salute, e non (solo)
pagina 12 di 14 l'interesse all'adempimento della prestazione professionale.
Alla luce di questi parametri, posto che nel caso concreto, neppure secondo il criterio del più probabile che non, non è stata provata una correlazione causale tra l'evento dannoso lamentato dall'originario attore e la condotta dei sanitari che lo ebbero ad operare in data 9.03.2012, la domanda attorea va disattesa.
Né si può ritenere condivisibile l'assunto di una presunta incompletezza della relazione per non aver disposto il consulente ulteriori accertamenti, ossia la risonanza in ponzonamento o defecorm: a parte il dato che detta richiesta è
avvenuta pochi giorni della precisazione delle conclusioni, il consulente, nel contraddittorio tra le parti, ha disposto gli accertamenti strumentali che riteneva opportuni per rispondere al quesito e nessuno dei consulenti di parte ha mai evidenziato l'incompletezza o l'inadeguatezza di quanto richiesto, né è mai stato precisato in che termini e in quale misura questa nuova indagine dovrebbe portare ad esiti diversi rispetto a quelli già raggiunti.
La sentenza gravata va pertanto confermata.
L'appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminato a bassa complessità.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pagina 13 di 14 pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1052/2022 emessa dal Tribunale di Brescia in data 22.04.2022, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 6.946 per compenso (di cui € 2.058
per la fase di studio della controversia, € 1.418 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.470 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29.01.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 14 di 14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità
ha pronunciato la seguente professionale
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 599/2022 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 23/10/2024, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Di Gangi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia alla via Aldo Moro n. 13, giusta delega allegata alla citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
, Controparte_1 pagina 1 di 14 già con sede in Controparte_2 CP_2
in persona del direttore generale dott.
[...] Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Sommer del foro di Brescia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia Piazza Vittoria n. 11,
giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 1052/2022 emessa dal Tribunale di
Brescia pubblicata in data 22.04.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Ogni contraria istanza deduzione od eccezione disattesa, in totale riforma dell'appellata sentenza, voglia la Corte di Appello adita
In via istruttoria: ordinare, ex artt. 210 c.p.c., all' convenuta appellata, CP_1
l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione attinente alla vicenda per cui
è causa, ed in particolare le perizie eseguite sulla persona dell'attore nonché i pareri e le consulenze mediche acquisiti e gli atti istruttori e deliberativi formati.
Ciò per le ragioni più volte esposte nel corso del giudizio di primo grado e sintetizzate nel corpo della memoria istruttoria ivi depositata da questo concludente il 7.06.2017 ed in attuazione del diritto di accesso agli atti sancito dall'art. 12 L. 24/2017 richiedere all' qui convenuta, in forza CP_1
dell'art. 213 cpc, informazioni scritte in ordine alla fase istruttoria del sinistro,
con riguardo all'esito degli accertamenti amministrativi in ordine alla pagina 2 di 14 riconducibilità del danno lamentato alle cure somministrate in più riprese all'attore. Anche questo per le ragioni più volte esposte nel corso del giudizio di primo grado e sintetizzate nel corpo della memoria istruttoria ivi depositata da questo concludente il 07.06.2017.
In forza del dettato dell'art. 12, quarto comma, secondo periodo, legge n. 24
dell'8 marzo 2017, disporre che l' convenuta depositi la CP_1
documentazione attinente ai fatti dedotti in causa. Questo confidando nell'emanazione della normativa secondaria attuativa dell'art. 12, quarto comma,
secondo periodo, legge n. 24 dell'8 marzo 2017, che renda possibile l'esercizio del diritto di accesso agli atti dalla norma primaria sancito.
In via istruttoria, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio acquisita in primo grado, in via gradata come segue:
In principalità disporre nuova consulenza tecnica affidata ad altro perito che,
previ tutti gli accertamenti anche strumentali del caso (compresi anoscopia,
risonanza in ponzonamento o defecorm e/o ecografia transettale) accerti le cause e l'entità del danno biologico permanete e transitorio patito da a Parte_1
seguito dei fatti per cui è giudizio, nonché le cure e le terapie cui lo stesso si è
sottoposto e si dovrà in futuro sottoporre, determinandone altresì il loro costo e le loro conseguenze.
In subordine disporre supplemento di perizia con l'esecuzione di risonanza in ponzonamento o defecorm e/o ecografia transettale.
In estremo subordine chiamare il già designato consulente a chiarimenti pagina 3 di 14 sull'omissione.
Si designa fin d'ora quale CTP di questa parte conchiudente il prof. dott.
(con studio presso Policlinico San Marco di Istituti Ospedalieri Persona_1
Bergamaschi s.r.l. Osio Sotto (BG) Corso Europa 7.
In via istruttoria, quanto alle prove orali offerte:
Ammettere prova orale, anche delegata stante la residenza dei testi indicati, sui seguenti capitoli: … omissis …
Per parte appellata:
Voglia la Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza:
- per i motivi esposti in narrativa, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348
bis cpc.
- in ogni caso, rigettare l'appello proposto da , perché infondato in Parte_1
fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente la sentenza n. 1052/2022 del Tribunale di Brescia.
Spese di lite interamente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 14.07.2015, nato in [...] il Parte_1
25.12.1970 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia l
[...]
esponendo che il deducente, imprenditore Controparte_2
in forma associata e socio di maggioranza di in data Controparte_4
7.07.2011, in presenza di disturbi da prolasso rettale, si era sottoposto ad esame rectosigmoidcolonscopico presso l'Ospedale di Manerbio, da cui era emersa la pagina 4 di 14 presenza di gavoccioli emorroidali congesti con diagnosi di “emorroidi di
secondo grado”; che in data 27.02.2012 era stato ricoverato preso lo stesso ospedale per fistola anale e sottoposto ad anoscopia e a divulsione anale;
che in data 9.03.2012 era stato ricoverato presso il reparto di chirurgia dello stesso ospedale per prolasso emorroidario emorragico e sottoposto ad intervento chirurgico di prolassectomia secondo e dimesso in data 13.03.2012, ma Per_2
in data 18.03.2012 si era presentato al Pronto soccorso lamentando algie acute e nello stesso giorno era stata eseguita un'esplorazione rettale;
che in data
22.03.2012 si era sottoposto a visita all'Ospedale di Seriate per dolore anale persistente e il giorno seguente era stato ivi ricoverato e quindi dimesso in data
24.03.2012 a seguito di esplorazione rettale e applicazione di pomata.
Aggiungeva che in data 19.04.2022 era stato sottoposto a visita da parte del dott.
, chirurgo presso la Clinica Castelli di Bergamo a cui era seguita Persona_3
altra visita in data 10.05.2012; in data 26.05.2012 gli era stato prescritto l'uso della pomata Dilatan Plus e che, tuttavia, a seguito della visita del 10.05.2012
aveva constatato la comparsa di incontinenza fecale a carattere ingravescente;
che dunque aveva deciso di consultare il dott. presso l'ambulatorio S. Per_4
Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio in date 20.10.2012 e 12.02.2013 che aveva prescritto ginnastica pelvica che tuttavia non aveva sortito alcun esito;
che in data 12.11.2013 era stato visitato dal dott. che aveva concluso per la Per_5
presenza di una ridotta funzionalità sfinteriale in contrazione volontaria.
Alla luce di queste premesse, l'attore evidenziava di aver denunciato il sinistro pagina 5 di 14 ed iniziato il procedimento di mediazione nel cui ambito era stata redatta una consulenza medica non vincolante con esito a suo favore, ma senza sortire esito;
che in data 14.01.2015 si era sottoposto a nuova visita presso l'Azienda
Ospedaliera Bolognini di Seriate e il prof. aveva redatto un'altra Persona_1
perizia medico legale aggiornata in cui era stato concluso che l'intervento eseguito in data 9.03.2012 a Manerbio era l'unica causa delle conseguenze cliniche e sintomatologiche lamentate da . Parte_1
Con riguardo ai postumi, l'attore allegava la necessità di indossare un pannolone in via continuativa, l'impossibilità di nuotare, attività svolta regolarmente in epoca precedente per via dell'ernia; la seria compromissione delle relazioni e difficoltà a relazionarsi con imprenditore, i suoi dipendenti e un forte imbarazzo nell'approcciarsi alla coniuge.
Si costituiva che resisteva ed Controparte_2
eccepiva che mai era stata lamentata incontinenza dal paziente, ma solo algia.
La causa veniva interrotta in quanto all' Controparte_2
era subentrata e, a seguito
[...] Controparte_1
di riassunzione, la nuova convenuta chiedeva l'autorizzazione CP_1
alla chiamata in giudizio della compagnia di assicurazione Controparte_5
in forza di polizza RC n. ITOMM1301445.
[...]
Autorizzata la chiamata, eccepiva in via preliminare Controparte_5
la tardività e l'inammissibilità della sua chiamata e resisteva nel merito.
Istruita la lite con consulenza tecnica affidata al dott. il Persona_6
pagina 6 di 14 Tribunale adito, sulla scorta della relazione peritale, rigettava le domande attoree con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite;
accertava che in effetti la compagnia di assicurazione era stata chiamata tardivamente dopo la riassunzione del processo, ma compensava tra dette parti le spese di lite.
A supporto della sua decisione, il Tribunale osservava che dalla relazione peritale era emerso che la decisione di intervenire in via chirurgica era stata corretta e che la scelta dell'intervento di era stata appropriata e Per_2
raccomandata dalle linee guida per il trattamento chirurgico del prolasso emorroidario e che non esisteva alcun nesso causale tra l'incontinenza fecale lamentata dall'attore e l'intervento chirurgico.
proponeva appello a cui resisteva Parte_1 Controparte_1
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La causa era rinviata all'udienza del 23.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico e complesso motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza del Tribunale laddove, seguendo le risultanze della consulenza, ha ritenuto corretta la scelta della tecnica operatoria compiuta su soggetto reduce da un documentato prolasso emorroidario emorragico e quindi portatore di caratteristiche che avrebbero consigliato di procedere con il metodo tradizionale.
A detta di parte appellante, il prolasso aveva reso palese il deficit di sensibilità
pagina 7 di 14 rettale e il rischio del verificarsi dell'evento e dunque erano necessari accertamenti clinici preoperatori e l'esecuzione dell'intervento con altra tecnica,
più antica, ma con minor rischio di produzione del danno.
Lamenta che il primo giudice ha disatteso l'istanza finalizzata all'esecuzione di altro accertamento ovvero risonanza in ponzonamento o defercorm per presunta tardività della richiesta e da ultimo censura l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui negli ultimi sei anni decorsi dal febbraio 2015 al settembre 2021
l'attore non aveva avuto la necessità di ricorrere a consulenze mediche. Deduce
la necessità di riaprire l'istruttoria mediante la rinnovazione delle indagini peritali e l'assunzione delle prove orali tese a dimostrare il radicale cambiamento dello stile di vita.
Il motivo è nel suo complesso infondato anche perché in gran parte fondato sulle argomentazioni del consulente di parte sulle quali il consulente tecnico d'ufficio ha assunto specifica posizione.
Il dott. dopo aver disposto nuovi accertamenti strumentali Persona_6
(nuova manometria ano-rettale e EMG del pavimento pelvico) e descritto con dovizia di particolari l'iter clinico di premesse considerazioni Parte_1
medico legali in punto continenza fecale, procedeva a rispondere al quesito posto dal giudice istruttore.
Pacifico in atti che in data 9.03.2012 l'attore, affetto da prolasso muco-
emorroidario sanguinante, veniva ricoverato presso il reparto di chirurgia generale dell'Ospedale Civile di Manerbio e sottoposto ad intervento chirurgico pagina 8 di 14 di prolassectomia secondo Longo con suturatrice meccanica circolare PPH03;
intervento tuttavia complicato da importante sintomatologia algica che necessitava di un triplice ricovero ospedaliero e di adeguata terapia medica.
Circa l'opportunità di impiegare detta metodica, il consulente esponeva che vi erano in astratto due tipologie di interventi: quella più tradizionale risalente al
1937 (intervento di Milligan – Morgan) e l'intervento di ideato nel 1993 Per_2
dal dott. che consiste nella resezione che si esegue con una sola Persona_7
suturatrice meccanica circolare della mucosa del retto prolassato. Aggiungeva
che dal 2007 questa metodica era raccomandata dalle linee guida per il trattamento chirurgico del prolasso emorroidario.
Dalle indagini eseguite sul paziente (EMG del pavimento pelvico espletata il
30.04.2018 e manometria ano- rettale del 25.07.2018), era emerso che gli sfinteri anali interni ed esterni (muscoli responsabili per il tono di base e le pressioni in contrazione) erano integri;
che vi era scarsa attività volontaria del muscolo sfintere esterno dell'ano; che era normale la pressione massima di contrazione sfinteriale;
che era assente la contrazione sfinteriale a seguito di comando, ma presente a seguito di stimolazione e che il riflesso inibitorio retto-anale era presente.
Alla luce di questo quadro clinico, il c.t.u. evidenziava che in letteratura l'incontinenza fecale dovuta ad errori chirurgici in corso di intervento di Per_2
è conseguente nella quasi totalità dei casi a lesioni degli sfinteri anali, che, di contro, nella fattispecie, erano integri e funzionanti, mentre era presente un pagina 9 di 14 deficit della sensibilità del retto che determinava, con ogni probabilità, la causa dell'incontinenza dell'attore.
Per quanto rileva in questa sede, il c.t.u. escludeva che detto deficit della sensibilità rettale poteva essere posto in nesso causale con errori di tecnica chirurgica e che non erano ravvisabili elementi di imperizia e/o imprudenza e/o negligenza del personale sanitario nell'esecuzione dell'intervento di prolassectomia sec. espletato in data 9.03.2012 presso il reparto di Per_2
Chirurgia dell'Ospedale di Manerbio.
Il consulente replicava poi alle osservazioni del consulente attoreo prof. Per_1
che aveva ipotizzato un errore nell'intervento da attribuire “all'esecuzione della
borsa di tabacco inferiormente alla linea pettinata” o “ad un'anastomosi
eseguita troppo a ridosso della linea pettinata con intrappolamento di fibre
muscolari lisce dello sfintere anale interno nella rima di sutura meccanica”
confermando che dette ipotesi erano da escludere alla luce degli accertamenti strumentali eseguiti da cui non era emerso alcun deficit dello sfintere anale interno. Concludeva pertanto che il deficit di sensibilità non era attribuibile alla tecnica operatoria e che detto deficit era verosimilmente presente anche in epoca anteriore all'intervento.
Ritiene il collegio che le considerazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio siano sorrette da adeguata motivazione, spiegate con dovizia di particolari e chiarezza e immuni da vizi logici nel loro percorso argomentativo.
Il dott. ha anche risposto alle osservazioni del consulente attoreo in Per_6
pagina 10 di 14 modo puntuale e il motivo di gravame si limita a riprodurre la tesi del consulente di parte senza alcun nuovo apporto scientifico e senza un apparato critico argomentativo tale da confutare le risultanze dell'elaborato peritale.
In altri termini, è stato bene spiegato il motivo per cui, a detta del consulente,
l'intervento chirurgico eseguito in data 9.03.2012 non poteva essere considerato la causa dell'incontinenza fecale lamentata dall'originario attore, atteso che non esisteva alcun deficit dello sfintere anale interno, e che l'incontinenza, con tutta probabilità, esisteva anche prima dell'intervento. A detta considerazione avente base scientifica, non è stata contrapposta una spiegazione alternativa, ma solo la supposizione di un intervento (imperito) eseguito troppo a ridosso della linea pettinata con intrappolamento di fibre muscolare: tuttavia, detta evenienza non solo non è stata riscontrata nel caso concreto, ma è tale da comportare, se riscontrata, solo una incontinenza anale minore, nella maggior parte dei casi transitoria e dunque patologia molto più lieve rispetto a quella lamentata da Pt_1
Orbene, in diritto, si deve partire dal presupposto che nel caso concreto si verte in tema di responsabilità contrattuale. Infatti, cfr. ad es. Cass. 29.03.2022 n.
10050 secondo cui “La responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del
2017, deve qualificarsi in termini di responsabilità contrattuale, sicché - ove sia
dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per la lesione del diritto alla
salute - è onere del danneggiato provare secondo il criterio del più probabile
che non, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o
l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre, ove il
pagina 11 di 14 danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta al medico dimostrare
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (avendo
eseguito la prestazione professionale in modo diligente), provando che l'inesatto
adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed
inevitabile con l'ordinaria diligenza”.
Va ulteriormente precisato che, all'interno della responsabilità medica, che si configura come un sottosistema all'interno della responsabilità contrattuale, si delinea un duplice ciclo causale: uno relativo all'evento dannoso, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere. Il danneggiato è tenuto a provare il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l'evento lesivo, in quanto fattispecie costitutiva della responsabilità; è onere, invece, della struttura sanitaria e/o del medico provare la causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione, in quanto fattispecie estintiva della responsabilità. Tale ultimo ciclo causale acquista rilievo solo qualora sia dimostrato il nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'evento dannoso. Ne consegue che l'incertezza in merito alla causa del danno va a gravare, da un punto di vista probatorio, su parte attrice;
l'incertezza relativa alla possibilità di adempiere è a carico del convenuto. Tale configurazione del doppio ciclo causale trova origine nel fatto che, se all'interno della responsabilità contrattuale, intesa come sistema generale, la causalità materiale non è separabile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato, nella responsabilità
medica il danno evento ha come presupposto il diritto alla salute, e non (solo)
pagina 12 di 14 l'interesse all'adempimento della prestazione professionale.
Alla luce di questi parametri, posto che nel caso concreto, neppure secondo il criterio del più probabile che non, non è stata provata una correlazione causale tra l'evento dannoso lamentato dall'originario attore e la condotta dei sanitari che lo ebbero ad operare in data 9.03.2012, la domanda attorea va disattesa.
Né si può ritenere condivisibile l'assunto di una presunta incompletezza della relazione per non aver disposto il consulente ulteriori accertamenti, ossia la risonanza in ponzonamento o defecorm: a parte il dato che detta richiesta è
avvenuta pochi giorni della precisazione delle conclusioni, il consulente, nel contraddittorio tra le parti, ha disposto gli accertamenti strumentali che riteneva opportuni per rispondere al quesito e nessuno dei consulenti di parte ha mai evidenziato l'incompletezza o l'inadeguatezza di quanto richiesto, né è mai stato precisato in che termini e in quale misura questa nuova indagine dovrebbe portare ad esiti diversi rispetto a quelli già raggiunti.
La sentenza gravata va pertanto confermata.
L'appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminato a bassa complessità.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pagina 13 di 14 pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1052/2022 emessa dal Tribunale di Brescia in data 22.04.2022, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 6.946 per compenso (di cui € 2.058
per la fase di studio della controversia, € 1.418 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.470 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29.01.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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