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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7093/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, assistita e difesa dall'Avv. Donatella DADDIO, come Parte_1 C.F._1
da procura in atti;
e
), assistito e difeso dall'Avv. Federica GHISLENI, Parte_2 C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: congiuntamente, come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno congiuntamente richiesto la parziale modifica delle condizioni assunte da questo
Tribunale nel giudizio R.G. n. 753/2014 con provvedimento del 18 luglio 2014 alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata riferita dal Giudice relatore in camera di consiglio.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto possa trovare integrale accoglimento, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico e risultando adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
L'ascolto della minore, vista la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni assunte da questo Tribunale nel giudizio R.G. n. 753/2014 con provvedimento del 18 luglio
2014, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. conferma per il resto;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, assistita e difesa dall'Avv. Donatella DADDIO, come Parte_1 C.F._1
da procura in atti;
e
), assistito e difeso dall'Avv. Federica GHISLENI, Parte_2 C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: congiuntamente, come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno congiuntamente richiesto la parziale modifica delle condizioni assunte da questo
Tribunale nel giudizio R.G. n. 753/2014 con provvedimento del 18 luglio 2014 alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata riferita dal Giudice relatore in camera di consiglio.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto possa trovare integrale accoglimento, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico e risultando adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
L'ascolto della minore, vista la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni assunte da questo Tribunale nel giudizio R.G. n. 753/2014 con provvedimento del 18 luglio
2014, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. conferma per il resto;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo