Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/03/2026, n. 4458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4458 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04458/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2023, proposto da Numismatica Scaligera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Pomari, Francesca Segna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AL IA in Roma, via Giovanni Paisiello 29;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro in carica;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona Rovigo e Vicenza, in persona del Soprintendente in carica;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della decisione notificata via pec in data 14.10.2022 con comunicazione del Dirigente del Servizio IV, dott. ssa -OMISSIS-, n. 0037319-P – 34.58.01/60.4/2021, con la quale il Direttore della Divisione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio IV° - Circolazione, del Ministero della Cultura, ha respinto il ricorso amministrativo, proposto da Numismatica Scaligera s.n.c. ex art. 69 del d. lgs. n. 42/2004, avverso il diniego di attestato di libera circolazione in ordine a n. 121 (119 n.d.r.) beni numismatici, imposto dall'Ufficio Esportazione di Verona della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota prot. n. 8140 del 25.3.2021 doc. 1);
- della nota prot. n. 8140 del 25.3.2021 dell'Ufficio Esportazione di Verona della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con la quale è stato imposto il diniego al rilascio dell'attestato di libera circolazione in relazione ai n. 121 (119 n.d.r.) beni numismatici in questione ed avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. A) e 13 del codice dei beni culturali (doc. 2);
- del preavviso di diniego di cui alla nota prot. n. 25167 in data 9.12.2020 dell'Ufficio Esportazione di Verona della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza (doc. 3);
- del verbale n. 41 relativo alla seduta del 12.5.2022 in esito alla quale il Comitato tecnico-scientifico per le Belle arti, sulla scorta del parere espresso dalla dott.ssa Marta -OMISSIS- ritenute valide le controdeduzioni al ricorso prodotte dalla dott.ssa -OMISSIS- riteneva che dovesse essere mantenuto il diniego all'esportazione (doc. 4);
- delle controdeduzioni al ricorso gerarchico prodotte dalla dott.ssa -OMISSIS- (doc. 5);
- di ogni altro atto, antecedente, susseguente e consequenziale appartenente al medesimo procedimento, anche se non conosciuto e segnatamente del parere espresso dalla dott.ssa Marta -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente con l’odierno ricorso chiede l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, ed in particolare del provvedimento, comunicato in data 14 ottobre 2022, con il quale il Direttore della Divisione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio IV° - Circolazione, del Ministero della Cultura, sulla scorta del parere espresso dal Comitato tecnico-scientifico per le belle arti, ha respinto il ricorso amministrativo proposto dalla stessa.
2. In punto di fatto, espone di aver presentato, nell’anno 2020, sette richieste per il rilascio dell’ALC, ovvero l’attestato di libera circolazione, relativo a complessive 138 monete.
3. A seguito dell'istruttoria, l'Ufficio Esportazione di Verona ha negato l'attestato per 119 esemplari, ravvisandone l'interesse culturale e avviando il procedimento di dichiarazione di tale interesse, ai sensi degli artt. 10 e 13 del d. lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004.
4. A seguito dell’inutile esperimento di apposito ricorso gerarchico la società istante ha gravato la determinazione di rigetto articolando i motivi di ricorso sotto distinti profili:
I. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e dei presupposti, contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà e travisamento dei fatti.
Si lamenta che il Comitati tecnico-scientifico per le Belle Arti, organo consultivo chiamato ad esprimersi sui ricorsi gerarchici, ha agito in maniera contraddittoria e incongruente, non annoverando al proprio interno un esperto numismatico né avendo chiesto un parere da parte di un esperto numismatico estraneo all’amministrazione.
II. Eccesso di potere per contraddittorietà, per carenza di istruttoria e di motivazione e per sviamento di potere.
Si deduce nel merito che le valutazioni di rarità espresse dalla dott.ssa -OMISSIS- rispetto al parere (inizialmente favorevole) della dott.ssa -OMISSIS- sarebbero carenti e arbitrarie.
5. Si è costituito il Ministero della Cultura, con apposita memoria per chiedere il rigetto del gravame proposto.
6. All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
7. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che seguono.
8. Preliminarmente occorre rilevare che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Verona, onde valutare l'istanza dell’odierna ricorrente, tesa ad ottenere il rilascio dell'attestato di libera circolazione (ALC) delle monete di interesse in questa sede, ha chiesto un parere alla dottoressa -OMISSIS--OMISSIS-, Conservatore dei Musei Civici di Verona - Responsabile collezione numismatica, la quale, nel fornire il chiesto parere, ha preliminarmente precisato che “si è tenuto quindi conto principalmente dell'elemento della rarità … non considerando però significative per le monete di età moderna le piccole varianti dei tipi e delle leggende quali le diverse forme di abbreviazione delle parole nelle leggende o dettagli che contraddistinguono una emissione” .
Sulla scorta di tali considerazioni la dottoressa -OMISSIS-, esaminate le monete (e non le foto come ha, invece, fatto in seguito la dottoressa -OMISSIS-) ha ritenuto che il suddetto attestato ALC potesse essere rilasciato per tutte le monete esaminate.
9. Sulla regolarità della procedura consultiva e il ruolo del Comitato tecnico-scientifico.
Parte ricorrente deduce l’illegittimità della decisione ministeriale poiché il Comitato tecnico-scientifico, dopo aver inizialmente ipotizzato l'acquisizione di un parere terzo estraneo all'amministrazione, ha assunto le proprie determinazioni, sulla scorta del parere della dott.ssa -OMISSIS-, funzionario interno.
10. Il Collegio osserva che la scelta di non procedere alla nomina di un esperto esterno non inficia la legittimità dell'atto adottato.
Come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, il Comitato ha esercitato la propria discrezionalità tecnica, ritenendo che gli elementi istruttori forniti dalla dott.ssa -OMISSIS- fossero sufficienti a integrare il quadro documentale posto alla base del provvedimento gravato.
11. La sussistenza di un "autovincolo" è esclusa dalla natura consultiva del Comitato, il quale può legittimamente modificare il proprio orientamento istruttorio qualora ritenga di aver acquisito elementi di valutazione idonei e sufficienti all’espressione del proprio parere.
A ciò si aggiunga che la partecipazione della dott.ssa -OMISSIS- alla seduta del 12 maggio 2022 risulta documentata e il suo parere deve considerarsi esercizio di un legittimo apporto tecnico da parte di un funzionario specializzato.
12. Sulla valutazione dell'interesse culturale e la "rarità" numismatica.
Il fulcro della controversia risiede nel contrasto tra le valutazioni della dott.ssa -OMISSIS- (favorevole alla libera circolazione) e quelle della dott.ssa -OMISSIS- (posta a base del diniego).
L'amministrazione ha chiarito che l'esame della dott.ssa -OMISSIS- è stato condotto con rigore scientifico, analizzando i singoli lotti mediante immagini ad alta risoluzione e confronti sistematici con i principali medaglieri italiani.
13. La tesi ricorrente, secondo cui le piccole varianti di conio sarebbero insignificanti per le monete di età moderna, non può essere accolta.
La scienza numismatica si fonda proprio sull'osservazione dei dettagli iconografici ed epigrafici, che determinano la rarità e il pregio storico-artistico dell'esemplare.
14. Pertanto, il procedimento di confronto con le collezioni pubbliche nazionali operato dall'amministrazione in ordine alla rarità del bene appare immune da vizi logici suscettibili di inficiare il provvedimento gravato.
Lo scopo della tutela del bene di interesse culturale è impedire il depauperamento del patrimonio culturale interno; con l’ovvia conseguenza che l'assenza di determinati esemplari nei medaglieri dello Stato giustifica il diniego all'esportazione, indipendentemente dalla loro frequenza sul mercato internazionale o nelle aste commerciali.
15. Sull'insindacabilità del merito tecnico.
Secondo consolidata giurisprudenza, il giudizio sull'interesse culturale di un bene è espressione di una discrezionalità tecnica ampia, sindacabile da giudice amministrativo solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Si tratta di “ un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecnico – scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell’arte e dell’architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità” ; così, Consiglio di Stato, sez. VI, 14 ottobre 2015, n. 4747 che aggiunge : “l’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela — da esercitarsi in rapporto al principio fondamentale dell’art. 9 Cost. — è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile. In altri termini, la valutazione in ordine all’esistenza di un interesse culturale (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) particolarmente importante, tale da giustificare l’imposizione del relativo vincolo (…)è prerogativa esclusiva dell’Amministrazione preposta alla gestione del vincolo e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l’inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta ” (cfr., in tale senso, la giurisprudenza consolidata ex plurimis , le sentenze n. 1000/2015, n. 3360/2014, n. 2019/2014 e n. 1557/2014).
Nel caso di specie, il Ministero ha fornito motivazioni puntuali attraverso schede tecnico-scientifiche che evidenziano i caratteri di pregio e qualità delle monete. Le deduzioni operate dalla ricorrente, pur supportate da pareri autorevoli, rappresentano mere valutazioni alternative che non riescono a scalfire la coerenza logica dell'accertamento compiuto dall'organo istituzionale preposto.
16. Non sussiste parimenti alcuno sviamento di potere nel fatto che l'amministrazione valuti l'acquisto coattivo per incrementare le collezioni pubbliche.
Tale finalità non è privatistica, ma persegue l'interesse pubblico alla completezza e alla fruibilità del patrimonio numismatico nazionale, come previsto dal codice dei beni culturali.
17. In conclusione, il ricorso deve essere respinto alla luce della correttezza complessiva dell’operato dell’amministrazione nella valutazione dell’interesse culturale operata.
18. Le spese possono essere eccezionalmente compensate in virtù della complessità e della particolarità della presente vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR TO, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | UR TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.