Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 11/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00191/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00304/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di IN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, nella loro qualità di eredi di-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Felice Maria Spirito, Sara Spirito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paola Perazzotti in IN, via Vincenzo Monti n.13;
contro
Comune di -OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.-OMISSIS-di demolizione per interventi eseguiti in variazioni
essenziali alla concessione edilizia n.-OMISSIS-, con contestuale ripristino dello stato
di progetto e dei luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità del provvedimento in epigrafe indicato con cui il Comune intimato, all’esito di un sopralluogo effettuato dalla Polizia locale e dai tecnici comunali nel maggio del 2009, ha ingiunto alla signora -OMISSIS- la demolizione delle seguenti opere abusive:
1) incremento volumetrico, dovuto alla chiusura di un portico, con la creazione di alcuni ambienti;
2) incremento volumetrico, dovuto all'allargamento delle dimensioni planimetriche del fabbricato ad entrambi i lati, rispetto alle dimensioni di mt.11,20 x 10,25 indicate nei grafici progettuali; le dimensioni del piano terra del fabbricato realizzato sono invece di mt.20,00 x 19,00;
3) incremento volumetrico, dovuto al posizionamento del piano seminterrato che non è completamente interrato a tre lati come da progetto, bensì fuoriesce rispetto alla linea di campagna per mt.1,00 su due lati e mt.1,50 su altri due lati;
4) variazione della destinazione d'uso del fabbricato, da uso agricolo ad uso residenziale.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Le opere sopra descritte - chiusura di un portico, con la creazione di alcuni ambienti: allargamento delle dimensioni del fabbricato, sostanzialmente raddoppiando le dimensioni del piano terra; diversa conformazione del piano seminterrato; variazione della destinazione d’uso del fabbricato, da agricolo a residenziale -, determinando un incremento di cubatura e un mutamento di destinazione d’uso del fabbricato (da agricolo a residenziale), sono state realizzate in "variazione essenziale" rispetto alla Concessione Edilizia n. -OMISSIS-, che aveva assentito la mera costruzione di un fabbricato ad uso deposito attrezzatture agricole, e richiedevano, pertanto, il previo rilascio del permesso di costruire ex art. 10 del D.P.R. 380/2001.
Poiché gli interventi realizzati hanno determinato la realizzazione di nuovi volumi e un mutamento di destinazione d’uso del fabbricato, configurandosi così l'abuso in termini di variazione essenziale rispetto al pregresso titolo edilizio, risulta corretta l’applicazione da parte del Comune della sanzione demolitoria (cfr art. 17 della L.R. 15/2008.e artt. 31 e 32 del D.P.R. 380/2001 che equiparano gli interventi con "Variazioni Essenziali" agli interventi in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, assoggettandoli alla sanzione demolitoria).
Alla luce delle suesposte considerazioni, rilevato che la ricorrente non risulta aver presentato l’istanza di sanatoria (accertamento di conformità) preannunciata nell’atto introduttivo del giudizio, il ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di IN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IN nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO