Articolo 19 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 18Articolo 20
Versione
20 maggio 1975
Art. 19.
Il secondo , terzo e quarto comma dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , sono sostituiti dai seguenti:
"La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
Questi ultimi sono ripartiti come segue:
30 punti per l'esame clinico;
10 punti per la prima prova pratica;
10 punti per la seconda prova pratica.
I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:
a) titoli di carriera: punti 30;
b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;
c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10.
Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore sanitario.
L'idoneita' relativa alla disciplina e' valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame".
Entrata in vigore il 20 maggio 1975