Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 17/04/2025, n. 7685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7685 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07685/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12468/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12468 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN US RU, LA CA, RI HI, OL D'RA, ES IC, MO MP, AN PA, AU AT, LO GI, EL CA, RI RO, OV LL e MO IA Zabbara, rappresentati e difesi dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione, Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi Trieste, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi Roma Foro Italico, Università degli Studi di Enna Kore, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università Suor Orsola Benincasa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IL IO, TT LL, RI AM, EU AM, NA MU, TI OG, IC CI, AN PE, NI NI, NI ZZ, VI PO, IAcristina IA, MO UM, RM IA, IL Gitto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
degli elenchi degli ammessi alle prove scritte, come pubblicati dagli Atenei sui siti istituzionali ed aventi ad oggetto l’ammissione a sostenere le prove scritte per l'accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno VI ciclo, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti, in uno con tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e consequenziali;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 1 febbraio 2022 :
delle graduatorie definitive di merito successivamente pubblicate dai medesimi Atenei.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Ministero dell'Istruzione, dell’Università Suor Orsola Benincasa, dell’Università degli Studi Roma Tre, dell’Università degli Studi Trieste, dell’Università degli Studi Roma Tor Vergata, dell’Università degli Studi Roma Foro Italico, dell’Università degli Studi di Enna Kore, e dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con nota depositata in data 20 marzo 2025 i ricorrenti hanno evidenziato che « è venuto meno l’interesse a coltivare il giudizio », dichiarando la « sopravvenuta carenza di interesse » alla decisione del ricorso;
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto, infine, che – tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (apprezzabili al fine della compensazione delle spese anche ai sensi dell’espressa previsione di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a., applicabile anche ai casi di rinuncia irrituale) – sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
NI Bardino, Primo Referendario
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO