TRIB
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/08/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1122 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1
, C.F. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Battista Di Vincenzo e
CF/p.iva , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Alessandro Di Girolamo e
, CF , Controparte_2 C.F._1
Parte resistente, CONTUMACE e
CF , Controparte_3 C.F._2
Parte resistente, CONTUMACE e
, C.F. Controparte_4 C.F._3
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Anna Berra e
, P.I. in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3 rappresentante Terzo chiamato in garanzia, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Giovani Immordino.
OGGETTO: Regresso Pt_1
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato l' ha adito questo Tribunale esponendo che: Pt_1
- il giorno 20.7.2022, il sig. , dipendente della Persona_1 CP_1 mentre si trovata alla guida di una gru semovente, senza essere in possesso della necessaria abilitazione speciale, “perdeva il controllo del predetto Mezzo, inadeguato alla guida in strada, ribaltandosi e decedendo sul colpo in conseguenza del violento trauma subito”. 1 - Che il procedimento penale nr. 2306/22 rg NR – 401/2023 GUP, aperto nei confronti dei sigg.ri e , si è concluso mediante Controparte_2 Controparte_3 patteggiamento (sent. n. 20 del 6.2.2024);
- Di aver corrisposto agli eredi superstiti del lavoratore le prestazioni collegate al decesso, per un importo complessivo di € 569.446,74. Chiede pertanto, in via di regresso, la condanna della società datrice di lavoro, nonché delle persone fisiche corresponsabili s.ri (amministratore della CP_2 società), (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e CP_4 P_
(preposto di fatto) al pagamento della somme suddetta.
Si è costituita in giudizio la società , la quale ha chiamato in garanzia la CP_1 compagnia di assicurazioni e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo la non prevedibilità della condotta del . ER
Anche il resistente (RSPP), allegando che il sinistro si è verificato presso “il CP_4 cantiere di via Ragusa, differente dal regolare luogo di lavoro e che, quindi era oggettivamente impossibile poter espletare le disposizioni in materia di sicurezza in modo sicuro e legale” e che lo stesso è scaturito da una iniziativa imprevedibile e
“abnorme” dello stesso lavoratore . Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso. ER
Sono invece rimasti contumaci i resistenti e . P_ CP_2
Chiamata a partecipare al giudizio, su richiesta della società datrice di lavoro, e costituitasi in causa, la compagnia di assicurazioni ha dedotto la non operatività della copertura assicurativa. In particolare, la compagnia sostiene che il contratto di assicurazione è stato stipulato per coprire gli infortuni occorsi nell'ambito dell'attività di “lavorazione ed estrazione del marmo”, mentre il sinistro si è verificato mentre il “si stava recando presso l'abitazione privata del sig. allo ER CP_2 scopo di svolgervi attività di giardinaggio a beneficio dello stesso”.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Prima di entrare nel merito della vicenda, giova operare talune premesse teoriche circa la distribuzione dell'onere della prova e la valenza della sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti dei convenuti e . P_ CP_2
Con riferimento alla posizione della società datrice di lavoro, va ricordato che viene in rilievo una responsabilità da inadempimento degli obblighi scaturiti dall'art. 2087 cc., quindi, l'onere della prova (circa l'esatto adempimento della prestazione a proprio carico) grava sul datore di lavoro. Con sentenza n. 10529 del 23 aprile 2008, la Corte di Cassazione ha infatti spiegato che "La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, sicché, al pari del lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di
2 aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile".
Per quanto poi attiene alla posizione dei resistenti e come chiarito CP_2 P_ dalla Corte di Cassazione, la sentenza di patteggiamento “contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare” (ex multis Cass. 26263/11). In sostanza, in presenza di una sentenza di patteggiamento, il giudice dell'azione di regresso deve procedere all'accertamento incidentale dell'esistenza di un fatto penalmente rilevante e deve considerare la sentenza di patteggiamento come un elemento di prova che attesta l'esistenza di una responsabilità penale del datore di lavoro. Del resto, hanno affermato le Sezioni Unite con sent. n. 17289/06: “La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova”. Pur senza poter desumere de plano, dalla sentenza ex art. 444 cpp., l'esistenza di un fatto penalmente rilevante, si può ritenere che tale pronuncia esprima un indizio grave e preciso che lascia tuttavia aperta la possibilità di una prova contraria da parte degli interessati. In altri termini, le Sezioni Unite, con la riferita sentenza, hanno ritenuto che dal patteggiamento scaturisca sostanzialmente una inversione dell'onere della prova tale per cui l' viene esonerato dal dover dimostrare l'esistenza del reato e le parti Pt_1 che hanno proceduto al patteggiamento possono dimostrare l'assenza di qualsivoglia responsabilità penale (in senso analogo si era già espressa Cass. 9358/05).
Ciò detto sul piano teorico, possono essere esaminate le concrete deduzioni attoree e la situazione risultante dalla documentazione versata in atti.
La ricostruzione dei fatti, secondo l' , può essere così riassunta: Pt_1
- Il giorno 20.7.22 il si è recato presso l'abitazione privata ER dell'amministratore della società datrice di lavoro ( ) per Controparte_2 consegnare lastre di marmo mediante un mezzo aziendale (dalle ricostruzioni, sembra si trattasse di un furgone Fiat Ducato).
- Presso il cantiere erano previsti pure “lavori edili e di giardinaggio nell'ambito delle quali dovevano essere allocate piante di grosso fusto” e “sembra che [il
] abbia collaborato ai lavori di piantumazione ponendosi alla guida ER del bobcat arrecando danni ad alcune tubazioni che si trovavano in situ”.
- Successivamente il si sarebbe recato presso la sede aziendale, ove ER erano presenti altri mezzi, fra le quali una gru semovente, tutti “lasciati incustoditi con le chiavi inserite nel quadro e le portiere aperte”, e si sarebbe
3 recato con tale mezzo, che poteva essere pilotato solo da personale munito di una “abilitazione speciale”, verso l'abitazione del , percorrendo la CP_2 strada pubblica (ossia, un tipo di strada per il quale il mezzo non era omologato, come confermato dal fatto che lo stesso non fosse munito di targa). Da una perizia espletata in seno al processo penale è emerso che il sinistro è avvenuto a causa della eccessiva pendenza della strada percorsa dal , il ER quale avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. In particolare, il lavoratore sarebbe stato sbalzato fuori dal mezzo (rovesciatosi per essere uscito dalla sede stradale) e il sarebbe rimasto schiacciato sotto l'autogrù. ER
Da tali premesse, l' desume le seguenti responsabilità: Pt_1
- Della per la violazione dell'art. 2087 cc., attesa la omessa CP_1 custodia del veicolo (autogrù) utilizzato dal . ER
- Del sig. , in veste di amministratore della società datrice di Controparte_2 lavoro: “per non avere valutati una corretta e specifica procedura di sicurezza nel deposito dei Mezzi in dotazione all'azienda … con specifiche indicazioni anche delle modalità di custodia”.
- Del sig. nella qualità di preposto di fatto e capo squadra: “per Controparte_3 non avere adempiuto ai propri obblighi di vigilanza sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori … delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, … con particolare riferimento all'uso dell'autogru da parte di personale non abilitato”.
- Dell'ing. , in veste di RSPP: “per non avere predisposto un Controparte_4 piano organizzativo di uso e custodia dei veicoli in dotazione all'azienda e quindi la relativa individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare”. In sostanza, le doglianze dell' sono per lo più incentrate sul fatto che il Pt_1
abbia avuto la possibilità di utilizzare un mezzo che, invece, non avrebbe ER potuto pilotare, ciò a causa della inadeguatezza delle misure di prevenzione degli infortuni che un datore di lavoro di media diligenza avrebbe dovuto invece impiegare.
Da tale premessa emerge l'inconsistenza della difesa del , il quale vorrebbe CP_4 andare esente da responsabilità per il fatto che il sinistro è avvenuto “fuori dalla fabbrica luogo di lavoro”. A monte, va detto che il RSPP è chiamato a elaborare un piano per la sicurezza contribuendo, a norma dell'art. 33 D.lgd. 81/08,
“all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro”, quindi, nessuna rilevanza ha il perimetro “geografico” della fabbrica, dovendo le misure di prevenzione essere calibrate sul modo di operare del datore di lavoro e, se questo implica lavorazioni al di fuori della sede aziendale, il piano per la sicurezza dovrà tenere conto anche di tale evenienza.
4 In ogni caso, il fulcro della censura mossa dall' concerne il fatto che nessuna Pt_1 misura di prevenzione era stata predisposta per la custodia dei mezzi parcheggiati presso l'azienda della società datrice di lavoro, i quali si trovavano a disposizione di chiunque, con le chiavi inserite nei rispettivi cruscotti. Ebbene: stando a questa prospettiva, dal momento che è certo che la violazione, così come appena delineata, si sia svolta all'interno della “fabbrica”, si deve ritenere che la legittimazione passiva del (in qualità di Responsabile del Servizio di CP_4
Prevenzione Protezione) sia fuori discussione. Ancor più errate sono le affermazioni spese dal nella parte in cui (a pag. 6 CP_4 della memoria) afferma che la domanda sarebbe inammissibile non essendo mai stato celebrato un procedimento penale nei suoi confronti;
afferma infatti il resistente che “non potrà certamente essere Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro a pronunciarsi su una sua inesistente responsabilità penale (!)”. Addirittura, il resistente ipotizza un difetto di giurisdizione del giudice adito. In realtà, fermo restando che certamente il giudice del lavoro non è chiamato a pronunciare una condanna penale, la cognizione incidentale di una eventuale condotta penalmente rilevante, finalizzata a pronunciare una condanna di matrice pecuniaria, rientra invece appieno nelle funzioni e nei poteri del giudice del lavoro.
In punto di fatto, poi, deve dirsi certamente dimostrato il fatto che l'autogrù utilizzata dal fosse lasciata nella disponibilità di chiunque, con le chiavi inserite nel ER cruscotto. Non solo tale circostanza non è mai stata contestata da alcuno dei resistenti, ma dalle risultanze istruttorie raccolte in sede penale, la stessa è stata pienamente confermata (cfr. dichiarazioni a SIT raccolte nel corso delle indagini penali, rese da , , , ). Per_2 Per_3 Persona_4 Persona_5
E' appena il caso di evidenziare che, come sottolineato dallo nel libretto di CP_6 uso e manutenzione del mezzo (autogrù SARD mod. D 120 PI) viene specificato, a pag. 14, che, al termine della lavorazione, è necessario “togliere le chiavi di accensione, … chiudere la macchina ogni volta che viene lasciata incustodita. Riportare le chiavi nel luogo previsto”. Si tratta quindi di una cautela che non solo è di immediata evidenza per una persona di media diligenza, a prescindere da una espressa precisazione (posto che il mezzo, per essere utilizzato, richiede di personale munito di apposita abilitazione), ma che in ogni caso è stata puntualizzata espressamente persino nel manuale di uso e manutenzione del veicolo. A maggior ragione si deve ritenere che il datore di lavoro e il RSPP avrebbero dovuto prevedere e prevenire l'utilizzazione del mezzo da parte di persone non qualificate.
L'omessa adozione della cautela appena evidenziata si è rivelata determinante, dal momento che il mezzo in questione presenta rilevanti peculiarità, ben sintetizzate dal Perito nominato dalla Procura di Trapani nel corso delle indagini, ing.
. Per_6
Si tratta cioè di un mezzo progettato per spostare carichi pesanti per brevissime distanze, con “movimenti lenti e controllati”, ovvero, con una velocità di appena 2 km/h. Per tali ragioni, le ruote sterzanti sono quelle posteriori, non quelle anteriori
5 (come avviene per la generalità dei veicoli). Ciò rende il mezzo decisamente sensibile alla sterzata, pertanto, il soggetto che lo utilizza deve essere esperto e bene informato circa il modo di guidarlo. Nel caso di specie, il mezzo stava percorrendo, su strada pubblica, senza che fosse a ciò adibito (come confermato dall'assenza della targa;
cfr. fascicolo fotografico) una distanza di alcuni chilometri, ossia particolarmente rilevante, tenuto conto della bassa velocità alla quale poteva marciare e delle peculiarità appena descritte. Quindi, è plausibile che il lo stesse conducendo a velocità relativamente elevata, ER per abbreviare la durata del viaggio;
il consulente della Procura ha infatti stimato una velocità di circa 20-22 km/h. La forte sensibilità alla sterzata, combinata con la velocità relativamente elevata e all'inesperienza del guidatore, hanno determinato il sinistro. Quindi, sarebbe stato assolutamente necessario custodire le chiavi di un mezzo tanto peculiare con maggiori cautele rispetto a quelle impiegate dal datore di lavoro.
Quanto precede consente di ridimensionare parecchio la rilevanza delle ulteriori questioni sollevate dai convenuti nelle rispettive memorie, circa il carattere aberrante e imprevedibile della condotta del lavoratore deceduto. In particolare, il espone la seguente ricostruzione dei fatti (cfr. memoria pp. CP_4
4 e ss): la mattina del 20.7.2022 il , insieme ad altro collega ( si ER Parte_2 era recato presso il cantiere con un mezzo (Doblò) per portare talune lastre di marmo. In quel momento, in loco, si trovava il giardiniere S. RA e si attendeva l'arrivo del vivaista ( per “scaricare le piante più grandi” mediante Tes_1 un mezzo (bobcat) messo a disposizione dal proprietario dell'immobile ( ). CP_2
Il , visto il ritardo del vivaista, avrebbe assunto dapprima l'iniziativa di ER spostare le piante col bobcat, senza riuscirvi e, anzi, causando un danno alle tubazioni situate in loco. Quindi, umiliato per l'accaduto, il avrebbe spontaneamente assunto altra ER iniziativa finalizzata a “riscattarsi” della precedente brutta figura, adottando un comportamento “abnorme ed improvvido”, consistito nel tornare in azienda a prendere l'autogrù per risolvere il problema. Sostiene il che l'autogrù si trovasse “in condizioni di disarmo”, e che quindi CP_4
“il per mettere in atto il proprio piano era costretto “con l'ingegno” a farsi ER rivelare ove fossero custodite le brache e le catene di sollevamento, elementi di un certo peso ed ingombro” (cfr. memoria p. 17 e s.). CP_4
Ebbene, come detto, queste considerazioni perdono la loro consistenza se si considera che, invece, l'autogrù era lasciata nella piena disposizione di chiunque, fatto non contestato e, comunque, riferito da pressoché tutti i dipendenti della società ascoltati dai carabinieri. A differenza di quanto sostenuto dal e dalla CP_4
Società datrice di lavoro nelle rispettive memorie, anche a voler ritenere che l'iniziativa di tornare a prendere la gru promanasse dallo stesso ed ER esulasse dai compiti affidatigli, era proprio per evitare un tale genere di condotte che le chiavi dell'autogrù avrebbero dovuto essere custodite in maniera più prudente. Lungi dal recidere il nesso di causalità, la condotta del altro non è che la ER
6 concretizzazione dei rischio specifico che il datore di lavoro e il RSPP dovevano prevenire e arginare (ovvero, l'utilizzazione di un mezzo assai peculiare, che richiedeva di apposita abilitazione, da parte di personale non idoneo). A ciò si aggiunga che è decisamente poco chiaro come sia stato possibile, se non per effetto di una evidente noncuranza, che un mezzo abbia potuto allontanarsi dall'azienda senza che nessuno potesse notarlo. Le deduzioni del , secondo CP_4 le quali il avrebbe addirittura dovuto “farsi rivelare ove fossero custodite le ER brache e le catene di sollevamento, elementi di un certo peso ed ingombro” (deduzioni non contestate) rendono ancor più palese l'assenza di controlli e cautele: se realmente il ha dovuto chiedere ad altri colleghi dove fossero le catene, e ER ha dovuto provvedere egli stesso a prelevarle e caricarle sul mezzo, nonostante il loro “peso ed ingombro”, vuol dire che vi erano tutte le evidenze del fatto che si doveva intervenire per impedirgli di assumere la guida di un mezzo che lo stesso non poteva condurre. Il fatto che, ciononostante, il abbia potuto comunque ER prelevare l'autogrù indisturbato è un'aggravante, non un'attenuante. Peraltro, neppure è chiaro in cosa si sarebbe tradotto l'ingegno riferito dal . CP_4
In altre parole, nella memoria si fa implicitamente riferimento a una condotta quasi fraudolenta del , senza però fornire una concreta dimostrazione del fatto ER che quest'ultimo avrebbe eluso i controlli programmati dal RSPP e messi in atto dal datore di lavoro. Insomma, né sul versante delle allegazioni, né su quello probatorio, il ha assolto all'onere di indicare le misure predisposte per evitare che CP_4
l'autogrù venisse condotta al di fuori dell'azienda (dal momento che, peraltro, il mezzo era sprovvisto di targa) e che venisse condotta da persone non abilitate.
Quanto precede è sufficiente a far ravvisare (incidentalmente) una responsabilità penale di matrice colposa e omissiva, in capo a tutti i soggetti resistenti, gravati da un obbligo di prevenzione e tutela delle condizioni di lavoro del dipendente . ER
Venendo al profilo inerente alla quantificazione del danno, non si può non tenere conto dell'apporto dato dallo stesso al sinistro. In particolare, il fatto che ER quest'ultimo non avesse indossato la cintura di sicurezza (obbligo che grava su ogni conducente di veicoli, quindi, anche in capo al conducente di una autogrù) ha certamente influito sulla dinamica del sinistro. Come chiarito dal perito della procura ing. , il decesso non è avvenuto a Per_6 causa della forza dell'impatto (posto che la velocità di marcia era assai bassa, circa 20-22 km/h), bensì per il fatto che, uscita dalla sede stradale, l'autogrù si è ribaltata e il è stato sbalzato dall'abitacolo finendo sotto il mezzo mentre questo ER cadeva da un dislivello di circa 2,5 metri. Ebbene: laddove il avesse indossato la cintura di sicurezza, vi sarebbe stata ER una certa probabilità (quantificabile in via equitativa nella misura del 50%) che lo stesso sarebbe riuscito a restare dentro l'abitacolo e, quindi, non sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo.
7 In sostanza, in presenza di un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno, quantificabile nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 1127 cc., il danno risarcibile va decurtato in pari misura.
Venendo in ultimo alla posizione della compagnia di assicurazioni, va detto che, effettivamente, dalla polizza prodotta in atti emerge che il rischio assicurato era così descritto: “industria per la lavorazione e l'estrazione del marmo con uso di esplosivi”. Il sinistro occorso al non rientra in tale perimetro, dal momento che lo ER stesso aveva già consegnato le lastre di marmo che avrebbe dovuto trasportare presso il luogo di lavorazione (utilizzando il mezzo fiat Doblò) e, in ordine ai fatti successivi, dai contorni decisamente poco chiari, non vi è prova che questi riguardassero effettivamente le ulteriori fasi di lavorazione delle lastre di marmo appena consegnate. Sussiste infatti una certa fumosità, anche nelle allegazioni della società datrice di lavoro, circa le ragioni per le quali il stesse tornando presso l'abitazione ER del con l'autogrù. CP_2
In particolare, non è chiaro quali mansioni (diverse da quelle di giardinaggio presso l'abitazione dell'amministratore della società) avrebbe dovuto svolgere il ER presso l'azienda (le sue mansioni, giova ricordarlo, erano quelle di imballare le casse di materiale già pronto, come riferito dalla società datrice di lavoro), né è comprensibile la ragione per la quale il lavoratore si sia potuto assentare, senza neppure informare il caposquadra dal luogo di lavoro e tornare, per ragioni P_ imprecisate, presso il cantiere ove aveva già concluso le operazioni di trasporto delle lastre. Anche a voler ritenere che l'ordine al di aiutare il giardiniere RA ER
e il vivaista nei lavori di piantumazione non fosse stato impartito dal Tes_1
né dal di certo, in assenza di precise deduzioni da parte del datore CP_2 P_ di lavoro circa le mansioni che il stava espletando al momento ER dell'incidente, si deve escludere che queste avessero qualcosa a che fare con la lavorazione e con l'estrazione del marmo. Quindi, la domanda di manleva va rigettata.
In conclusione, previo accertamento incidentale della penale responsabilità (colposa e omissiva) in capo alle parti resistenti, va parzialmente accolta la domanda di regresso avanzata nei loro confronti dall' . Pt_1
Conseguentemente, le parti resistenti vanno condannate, in solido, a rifondere all' una somma pari al 50% dell'importo corrisposto da quest'ultimo agli eredi Pt_1 del sig. , oltre accessori. ER
Va invece rigettata la domanda di manleva articolata dalla nei CP_1 confronti della compagnia di assicurazioni.
Le spese di lite vanno compensate nella misura dei 3/4 in ragione della fondatezza solo parziale della domanda. La quota residua segue la soccombenza e viene liquidata secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 520.000 ed €
8 1.000.000) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Condanna i resistenti , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, in solido, al pagamento, in favore dell'INAIL, della Controparte_4 somma di € 284.723,37, oltre accessori;
- Rigetta la domanda di manleva spiegata dalla nei Controparte_1 confronti del terzo chiamato;
- Compensa le spese di lite nella misura dei 3/4 e pone a carico delle parti resistenti, in solido la quota residua, che liquida in complessivi € 6.000,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 26.8.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1
, C.F. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Battista Di Vincenzo e
CF/p.iva , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Alessandro Di Girolamo e
, CF , Controparte_2 C.F._1
Parte resistente, CONTUMACE e
CF , Controparte_3 C.F._2
Parte resistente, CONTUMACE e
, C.F. Controparte_4 C.F._3
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Anna Berra e
, P.I. in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3 rappresentante Terzo chiamato in garanzia, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Giovani Immordino.
OGGETTO: Regresso Pt_1
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato l' ha adito questo Tribunale esponendo che: Pt_1
- il giorno 20.7.2022, il sig. , dipendente della Persona_1 CP_1 mentre si trovata alla guida di una gru semovente, senza essere in possesso della necessaria abilitazione speciale, “perdeva il controllo del predetto Mezzo, inadeguato alla guida in strada, ribaltandosi e decedendo sul colpo in conseguenza del violento trauma subito”. 1 - Che il procedimento penale nr. 2306/22 rg NR – 401/2023 GUP, aperto nei confronti dei sigg.ri e , si è concluso mediante Controparte_2 Controparte_3 patteggiamento (sent. n. 20 del 6.2.2024);
- Di aver corrisposto agli eredi superstiti del lavoratore le prestazioni collegate al decesso, per un importo complessivo di € 569.446,74. Chiede pertanto, in via di regresso, la condanna della società datrice di lavoro, nonché delle persone fisiche corresponsabili s.ri (amministratore della CP_2 società), (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e CP_4 P_
(preposto di fatto) al pagamento della somme suddetta.
Si è costituita in giudizio la società , la quale ha chiamato in garanzia la CP_1 compagnia di assicurazioni e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo la non prevedibilità della condotta del . ER
Anche il resistente (RSPP), allegando che il sinistro si è verificato presso “il CP_4 cantiere di via Ragusa, differente dal regolare luogo di lavoro e che, quindi era oggettivamente impossibile poter espletare le disposizioni in materia di sicurezza in modo sicuro e legale” e che lo stesso è scaturito da una iniziativa imprevedibile e
“abnorme” dello stesso lavoratore . Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso. ER
Sono invece rimasti contumaci i resistenti e . P_ CP_2
Chiamata a partecipare al giudizio, su richiesta della società datrice di lavoro, e costituitasi in causa, la compagnia di assicurazioni ha dedotto la non operatività della copertura assicurativa. In particolare, la compagnia sostiene che il contratto di assicurazione è stato stipulato per coprire gli infortuni occorsi nell'ambito dell'attività di “lavorazione ed estrazione del marmo”, mentre il sinistro si è verificato mentre il “si stava recando presso l'abitazione privata del sig. allo ER CP_2 scopo di svolgervi attività di giardinaggio a beneficio dello stesso”.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Prima di entrare nel merito della vicenda, giova operare talune premesse teoriche circa la distribuzione dell'onere della prova e la valenza della sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti dei convenuti e . P_ CP_2
Con riferimento alla posizione della società datrice di lavoro, va ricordato che viene in rilievo una responsabilità da inadempimento degli obblighi scaturiti dall'art. 2087 cc., quindi, l'onere della prova (circa l'esatto adempimento della prestazione a proprio carico) grava sul datore di lavoro. Con sentenza n. 10529 del 23 aprile 2008, la Corte di Cassazione ha infatti spiegato che "La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, sicché, al pari del lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di
2 aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile".
Per quanto poi attiene alla posizione dei resistenti e come chiarito CP_2 P_ dalla Corte di Cassazione, la sentenza di patteggiamento “contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare” (ex multis Cass. 26263/11). In sostanza, in presenza di una sentenza di patteggiamento, il giudice dell'azione di regresso deve procedere all'accertamento incidentale dell'esistenza di un fatto penalmente rilevante e deve considerare la sentenza di patteggiamento come un elemento di prova che attesta l'esistenza di una responsabilità penale del datore di lavoro. Del resto, hanno affermato le Sezioni Unite con sent. n. 17289/06: “La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova”. Pur senza poter desumere de plano, dalla sentenza ex art. 444 cpp., l'esistenza di un fatto penalmente rilevante, si può ritenere che tale pronuncia esprima un indizio grave e preciso che lascia tuttavia aperta la possibilità di una prova contraria da parte degli interessati. In altri termini, le Sezioni Unite, con la riferita sentenza, hanno ritenuto che dal patteggiamento scaturisca sostanzialmente una inversione dell'onere della prova tale per cui l' viene esonerato dal dover dimostrare l'esistenza del reato e le parti Pt_1 che hanno proceduto al patteggiamento possono dimostrare l'assenza di qualsivoglia responsabilità penale (in senso analogo si era già espressa Cass. 9358/05).
Ciò detto sul piano teorico, possono essere esaminate le concrete deduzioni attoree e la situazione risultante dalla documentazione versata in atti.
La ricostruzione dei fatti, secondo l' , può essere così riassunta: Pt_1
- Il giorno 20.7.22 il si è recato presso l'abitazione privata ER dell'amministratore della società datrice di lavoro ( ) per Controparte_2 consegnare lastre di marmo mediante un mezzo aziendale (dalle ricostruzioni, sembra si trattasse di un furgone Fiat Ducato).
- Presso il cantiere erano previsti pure “lavori edili e di giardinaggio nell'ambito delle quali dovevano essere allocate piante di grosso fusto” e “sembra che [il
] abbia collaborato ai lavori di piantumazione ponendosi alla guida ER del bobcat arrecando danni ad alcune tubazioni che si trovavano in situ”.
- Successivamente il si sarebbe recato presso la sede aziendale, ove ER erano presenti altri mezzi, fra le quali una gru semovente, tutti “lasciati incustoditi con le chiavi inserite nel quadro e le portiere aperte”, e si sarebbe
3 recato con tale mezzo, che poteva essere pilotato solo da personale munito di una “abilitazione speciale”, verso l'abitazione del , percorrendo la CP_2 strada pubblica (ossia, un tipo di strada per il quale il mezzo non era omologato, come confermato dal fatto che lo stesso non fosse munito di targa). Da una perizia espletata in seno al processo penale è emerso che il sinistro è avvenuto a causa della eccessiva pendenza della strada percorsa dal , il ER quale avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. In particolare, il lavoratore sarebbe stato sbalzato fuori dal mezzo (rovesciatosi per essere uscito dalla sede stradale) e il sarebbe rimasto schiacciato sotto l'autogrù. ER
Da tali premesse, l' desume le seguenti responsabilità: Pt_1
- Della per la violazione dell'art. 2087 cc., attesa la omessa CP_1 custodia del veicolo (autogrù) utilizzato dal . ER
- Del sig. , in veste di amministratore della società datrice di Controparte_2 lavoro: “per non avere valutati una corretta e specifica procedura di sicurezza nel deposito dei Mezzi in dotazione all'azienda … con specifiche indicazioni anche delle modalità di custodia”.
- Del sig. nella qualità di preposto di fatto e capo squadra: “per Controparte_3 non avere adempiuto ai propri obblighi di vigilanza sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori … delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, … con particolare riferimento all'uso dell'autogru da parte di personale non abilitato”.
- Dell'ing. , in veste di RSPP: “per non avere predisposto un Controparte_4 piano organizzativo di uso e custodia dei veicoli in dotazione all'azienda e quindi la relativa individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare”. In sostanza, le doglianze dell' sono per lo più incentrate sul fatto che il Pt_1
abbia avuto la possibilità di utilizzare un mezzo che, invece, non avrebbe ER potuto pilotare, ciò a causa della inadeguatezza delle misure di prevenzione degli infortuni che un datore di lavoro di media diligenza avrebbe dovuto invece impiegare.
Da tale premessa emerge l'inconsistenza della difesa del , il quale vorrebbe CP_4 andare esente da responsabilità per il fatto che il sinistro è avvenuto “fuori dalla fabbrica luogo di lavoro”. A monte, va detto che il RSPP è chiamato a elaborare un piano per la sicurezza contribuendo, a norma dell'art. 33 D.lgd. 81/08,
“all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro”, quindi, nessuna rilevanza ha il perimetro “geografico” della fabbrica, dovendo le misure di prevenzione essere calibrate sul modo di operare del datore di lavoro e, se questo implica lavorazioni al di fuori della sede aziendale, il piano per la sicurezza dovrà tenere conto anche di tale evenienza.
4 In ogni caso, il fulcro della censura mossa dall' concerne il fatto che nessuna Pt_1 misura di prevenzione era stata predisposta per la custodia dei mezzi parcheggiati presso l'azienda della società datrice di lavoro, i quali si trovavano a disposizione di chiunque, con le chiavi inserite nei rispettivi cruscotti. Ebbene: stando a questa prospettiva, dal momento che è certo che la violazione, così come appena delineata, si sia svolta all'interno della “fabbrica”, si deve ritenere che la legittimazione passiva del (in qualità di Responsabile del Servizio di CP_4
Prevenzione Protezione) sia fuori discussione. Ancor più errate sono le affermazioni spese dal nella parte in cui (a pag. 6 CP_4 della memoria) afferma che la domanda sarebbe inammissibile non essendo mai stato celebrato un procedimento penale nei suoi confronti;
afferma infatti il resistente che “non potrà certamente essere Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro a pronunciarsi su una sua inesistente responsabilità penale (!)”. Addirittura, il resistente ipotizza un difetto di giurisdizione del giudice adito. In realtà, fermo restando che certamente il giudice del lavoro non è chiamato a pronunciare una condanna penale, la cognizione incidentale di una eventuale condotta penalmente rilevante, finalizzata a pronunciare una condanna di matrice pecuniaria, rientra invece appieno nelle funzioni e nei poteri del giudice del lavoro.
In punto di fatto, poi, deve dirsi certamente dimostrato il fatto che l'autogrù utilizzata dal fosse lasciata nella disponibilità di chiunque, con le chiavi inserite nel ER cruscotto. Non solo tale circostanza non è mai stata contestata da alcuno dei resistenti, ma dalle risultanze istruttorie raccolte in sede penale, la stessa è stata pienamente confermata (cfr. dichiarazioni a SIT raccolte nel corso delle indagini penali, rese da , , , ). Per_2 Per_3 Persona_4 Persona_5
E' appena il caso di evidenziare che, come sottolineato dallo nel libretto di CP_6 uso e manutenzione del mezzo (autogrù SARD mod. D 120 PI) viene specificato, a pag. 14, che, al termine della lavorazione, è necessario “togliere le chiavi di accensione, … chiudere la macchina ogni volta che viene lasciata incustodita. Riportare le chiavi nel luogo previsto”. Si tratta quindi di una cautela che non solo è di immediata evidenza per una persona di media diligenza, a prescindere da una espressa precisazione (posto che il mezzo, per essere utilizzato, richiede di personale munito di apposita abilitazione), ma che in ogni caso è stata puntualizzata espressamente persino nel manuale di uso e manutenzione del veicolo. A maggior ragione si deve ritenere che il datore di lavoro e il RSPP avrebbero dovuto prevedere e prevenire l'utilizzazione del mezzo da parte di persone non qualificate.
L'omessa adozione della cautela appena evidenziata si è rivelata determinante, dal momento che il mezzo in questione presenta rilevanti peculiarità, ben sintetizzate dal Perito nominato dalla Procura di Trapani nel corso delle indagini, ing.
. Per_6
Si tratta cioè di un mezzo progettato per spostare carichi pesanti per brevissime distanze, con “movimenti lenti e controllati”, ovvero, con una velocità di appena 2 km/h. Per tali ragioni, le ruote sterzanti sono quelle posteriori, non quelle anteriori
5 (come avviene per la generalità dei veicoli). Ciò rende il mezzo decisamente sensibile alla sterzata, pertanto, il soggetto che lo utilizza deve essere esperto e bene informato circa il modo di guidarlo. Nel caso di specie, il mezzo stava percorrendo, su strada pubblica, senza che fosse a ciò adibito (come confermato dall'assenza della targa;
cfr. fascicolo fotografico) una distanza di alcuni chilometri, ossia particolarmente rilevante, tenuto conto della bassa velocità alla quale poteva marciare e delle peculiarità appena descritte. Quindi, è plausibile che il lo stesse conducendo a velocità relativamente elevata, ER per abbreviare la durata del viaggio;
il consulente della Procura ha infatti stimato una velocità di circa 20-22 km/h. La forte sensibilità alla sterzata, combinata con la velocità relativamente elevata e all'inesperienza del guidatore, hanno determinato il sinistro. Quindi, sarebbe stato assolutamente necessario custodire le chiavi di un mezzo tanto peculiare con maggiori cautele rispetto a quelle impiegate dal datore di lavoro.
Quanto precede consente di ridimensionare parecchio la rilevanza delle ulteriori questioni sollevate dai convenuti nelle rispettive memorie, circa il carattere aberrante e imprevedibile della condotta del lavoratore deceduto. In particolare, il espone la seguente ricostruzione dei fatti (cfr. memoria pp. CP_4
4 e ss): la mattina del 20.7.2022 il , insieme ad altro collega ( si ER Parte_2 era recato presso il cantiere con un mezzo (Doblò) per portare talune lastre di marmo. In quel momento, in loco, si trovava il giardiniere S. RA e si attendeva l'arrivo del vivaista ( per “scaricare le piante più grandi” mediante Tes_1 un mezzo (bobcat) messo a disposizione dal proprietario dell'immobile ( ). CP_2
Il , visto il ritardo del vivaista, avrebbe assunto dapprima l'iniziativa di ER spostare le piante col bobcat, senza riuscirvi e, anzi, causando un danno alle tubazioni situate in loco. Quindi, umiliato per l'accaduto, il avrebbe spontaneamente assunto altra ER iniziativa finalizzata a “riscattarsi” della precedente brutta figura, adottando un comportamento “abnorme ed improvvido”, consistito nel tornare in azienda a prendere l'autogrù per risolvere il problema. Sostiene il che l'autogrù si trovasse “in condizioni di disarmo”, e che quindi CP_4
“il per mettere in atto il proprio piano era costretto “con l'ingegno” a farsi ER rivelare ove fossero custodite le brache e le catene di sollevamento, elementi di un certo peso ed ingombro” (cfr. memoria p. 17 e s.). CP_4
Ebbene, come detto, queste considerazioni perdono la loro consistenza se si considera che, invece, l'autogrù era lasciata nella piena disposizione di chiunque, fatto non contestato e, comunque, riferito da pressoché tutti i dipendenti della società ascoltati dai carabinieri. A differenza di quanto sostenuto dal e dalla CP_4
Società datrice di lavoro nelle rispettive memorie, anche a voler ritenere che l'iniziativa di tornare a prendere la gru promanasse dallo stesso ed ER esulasse dai compiti affidatigli, era proprio per evitare un tale genere di condotte che le chiavi dell'autogrù avrebbero dovuto essere custodite in maniera più prudente. Lungi dal recidere il nesso di causalità, la condotta del altro non è che la ER
6 concretizzazione dei rischio specifico che il datore di lavoro e il RSPP dovevano prevenire e arginare (ovvero, l'utilizzazione di un mezzo assai peculiare, che richiedeva di apposita abilitazione, da parte di personale non idoneo). A ciò si aggiunga che è decisamente poco chiaro come sia stato possibile, se non per effetto di una evidente noncuranza, che un mezzo abbia potuto allontanarsi dall'azienda senza che nessuno potesse notarlo. Le deduzioni del , secondo CP_4 le quali il avrebbe addirittura dovuto “farsi rivelare ove fossero custodite le ER brache e le catene di sollevamento, elementi di un certo peso ed ingombro” (deduzioni non contestate) rendono ancor più palese l'assenza di controlli e cautele: se realmente il ha dovuto chiedere ad altri colleghi dove fossero le catene, e ER ha dovuto provvedere egli stesso a prelevarle e caricarle sul mezzo, nonostante il loro “peso ed ingombro”, vuol dire che vi erano tutte le evidenze del fatto che si doveva intervenire per impedirgli di assumere la guida di un mezzo che lo stesso non poteva condurre. Il fatto che, ciononostante, il abbia potuto comunque ER prelevare l'autogrù indisturbato è un'aggravante, non un'attenuante. Peraltro, neppure è chiaro in cosa si sarebbe tradotto l'ingegno riferito dal . CP_4
In altre parole, nella memoria si fa implicitamente riferimento a una condotta quasi fraudolenta del , senza però fornire una concreta dimostrazione del fatto ER che quest'ultimo avrebbe eluso i controlli programmati dal RSPP e messi in atto dal datore di lavoro. Insomma, né sul versante delle allegazioni, né su quello probatorio, il ha assolto all'onere di indicare le misure predisposte per evitare che CP_4
l'autogrù venisse condotta al di fuori dell'azienda (dal momento che, peraltro, il mezzo era sprovvisto di targa) e che venisse condotta da persone non abilitate.
Quanto precede è sufficiente a far ravvisare (incidentalmente) una responsabilità penale di matrice colposa e omissiva, in capo a tutti i soggetti resistenti, gravati da un obbligo di prevenzione e tutela delle condizioni di lavoro del dipendente . ER
Venendo al profilo inerente alla quantificazione del danno, non si può non tenere conto dell'apporto dato dallo stesso al sinistro. In particolare, il fatto che ER quest'ultimo non avesse indossato la cintura di sicurezza (obbligo che grava su ogni conducente di veicoli, quindi, anche in capo al conducente di una autogrù) ha certamente influito sulla dinamica del sinistro. Come chiarito dal perito della procura ing. , il decesso non è avvenuto a Per_6 causa della forza dell'impatto (posto che la velocità di marcia era assai bassa, circa 20-22 km/h), bensì per il fatto che, uscita dalla sede stradale, l'autogrù si è ribaltata e il è stato sbalzato dall'abitacolo finendo sotto il mezzo mentre questo ER cadeva da un dislivello di circa 2,5 metri. Ebbene: laddove il avesse indossato la cintura di sicurezza, vi sarebbe stata ER una certa probabilità (quantificabile in via equitativa nella misura del 50%) che lo stesso sarebbe riuscito a restare dentro l'abitacolo e, quindi, non sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo.
7 In sostanza, in presenza di un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno, quantificabile nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 1127 cc., il danno risarcibile va decurtato in pari misura.
Venendo in ultimo alla posizione della compagnia di assicurazioni, va detto che, effettivamente, dalla polizza prodotta in atti emerge che il rischio assicurato era così descritto: “industria per la lavorazione e l'estrazione del marmo con uso di esplosivi”. Il sinistro occorso al non rientra in tale perimetro, dal momento che lo ER stesso aveva già consegnato le lastre di marmo che avrebbe dovuto trasportare presso il luogo di lavorazione (utilizzando il mezzo fiat Doblò) e, in ordine ai fatti successivi, dai contorni decisamente poco chiari, non vi è prova che questi riguardassero effettivamente le ulteriori fasi di lavorazione delle lastre di marmo appena consegnate. Sussiste infatti una certa fumosità, anche nelle allegazioni della società datrice di lavoro, circa le ragioni per le quali il stesse tornando presso l'abitazione ER del con l'autogrù. CP_2
In particolare, non è chiaro quali mansioni (diverse da quelle di giardinaggio presso l'abitazione dell'amministratore della società) avrebbe dovuto svolgere il ER presso l'azienda (le sue mansioni, giova ricordarlo, erano quelle di imballare le casse di materiale già pronto, come riferito dalla società datrice di lavoro), né è comprensibile la ragione per la quale il lavoratore si sia potuto assentare, senza neppure informare il caposquadra dal luogo di lavoro e tornare, per ragioni P_ imprecisate, presso il cantiere ove aveva già concluso le operazioni di trasporto delle lastre. Anche a voler ritenere che l'ordine al di aiutare il giardiniere RA ER
e il vivaista nei lavori di piantumazione non fosse stato impartito dal Tes_1
né dal di certo, in assenza di precise deduzioni da parte del datore CP_2 P_ di lavoro circa le mansioni che il stava espletando al momento ER dell'incidente, si deve escludere che queste avessero qualcosa a che fare con la lavorazione e con l'estrazione del marmo. Quindi, la domanda di manleva va rigettata.
In conclusione, previo accertamento incidentale della penale responsabilità (colposa e omissiva) in capo alle parti resistenti, va parzialmente accolta la domanda di regresso avanzata nei loro confronti dall' . Pt_1
Conseguentemente, le parti resistenti vanno condannate, in solido, a rifondere all' una somma pari al 50% dell'importo corrisposto da quest'ultimo agli eredi Pt_1 del sig. , oltre accessori. ER
Va invece rigettata la domanda di manleva articolata dalla nei CP_1 confronti della compagnia di assicurazioni.
Le spese di lite vanno compensate nella misura dei 3/4 in ragione della fondatezza solo parziale della domanda. La quota residua segue la soccombenza e viene liquidata secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 520.000 ed €
8 1.000.000) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Condanna i resistenti , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, in solido, al pagamento, in favore dell'INAIL, della Controparte_4 somma di € 284.723,37, oltre accessori;
- Rigetta la domanda di manleva spiegata dalla nei Controparte_1 confronti del terzo chiamato;
- Compensa le spese di lite nella misura dei 3/4 e pone a carico delle parti resistenti, in solido la quota residua, che liquida in complessivi € 6.000,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 26.8.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
9