Articolo 17 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Articolo 21Articolo 23
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Art. 17. 1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, chi e' nato in Italia o e' stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1 e 2, o dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027)) .
2. Resta fermo quanto disposto dall' articolo 219 della legge 19
maggio 1975, n. 151 . (2) (3)


---------------- AGGIORNAMENTO (2) La legge 22 dicembre 1994, n. 736 ha disposto che "il termine di
due anni, previsto dal presente art. 17, e' prorogato fino al 15 agosto 1995".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 , ha disposto (con l'art. 2, comma
195) che "Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , gia' prorogato con legge 22 dicembre 1994, n. 736 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997".
Entrata in vigore il 24 maggio 2025
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