TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 26/05/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Rovigo
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore dott. Nicola Del Vecchio - Giudice dott. Nicola Romanin - Giudice onorario ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 25 2025 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 SIVIERO LORENZA e dall'avv. TANIA BERGAMINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente nei confronti di
), contumace; Controparte_1 C.F._2 resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI Parte ricorrente
1) Confermarsi quanto stabilito dal Tribunale di Rovigo con decreto emesso il 30.09.2016 con riferimento all'affidamento condiviso di ed al collocamento del Persona_1 medesimo presso la madre e quindi affidarsi ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
2) a parziale modifica di quanto previsto dal Tribunale di Rovigo con decreto 30.09.2016, il padre terrà il figlio con sé, salvo diversi accordi e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e/o ludico-ricreativi di a weekend alternati, da sabato all'uscita Per_1 dalla scuola, ovvero alle ore 10:00 in caso di festività o di non frequenza scolastica al sabato, alla domenica sera alle 19:00, durante l'anno scolastico;
sette giorni consecutivi, durante le festività natalizie, comprendenti, ad anni alterni, Natale o Capodanno;
tre giorni, durante le festività pasquali, comprendenti ad anni alterni, Pasqua o Lunedì dell'Angelo; durante la pausa estiva dalla scuola, quindici giorni, anche non consecutivi, dovendosi i genitori accordarsi entro la fine di maggio di ogni anno;
3) porsi a carico di , a titolo di contributo nel mantenimento del figlio, Controparte_1
l'assegno di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla madre in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito della domanda, ferma restando la disciplina delle spese straordinarie come prevista dal decreto del Tribunale di Rovigo del 30.09.2016;
1 4) Stabilirsi che l'assegno unico venga erogato a favore della madre in quanto genitore collocatario. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite. Si chiede che venga ordinato ex art. 210 cpc a Unicredit Banca, Filiale di Rovigo, C.so Del Popolo n. 185, di esibire gli estratti conto di relativamente all'anno 2023. Controparte_1 Si chiede (artt. 337 ter, sesto comma c.c. e 473 bis 2 cpc) di disporre indagini di Polizia Tributaria sull'effettivo tenore di vita e ordinare il deposito dei conti correnti bancari e/o postali a lui intestati o cointestati o delegati.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 7-1-2025, ha proposto nei confronti di Parte_1 una domanda ex art. 473-bis.29 c.p.c., avente ad oggetto la modifica Controparte_1 della regolamentazione del diritto di visita paterno e del contributo dovuto dallo stesso per il mantenimento del figlio come disciplinati dal Tribunale di Rovigo con CP_1 Per_1 il decreto depositato il 25-10-2016 nel procedimento n. 583/2016 R.V.G.
La ricorrente ha premesso che il minore, nato il [...] dalla relazione affettiva da lei intrattenuta con il è affidato ad entrambi i genitori ed è tuttora collocato presso CP_1 di lei, affetta da una patologia che l'ha resa invalida al 46% e le impedisce di lavorare a tempo pieno La è infatti dipendente di con contratto Parte_1 Controparte_2
a tempo parziale (75%) e nel 2023 ha percepito una retribuzione annua netta pari a circa 15.600,00 euro. E' proprietaria dell'immobile in cui vive con il figlio, che frequenta la scuola media superiore.
Ha dedotto l'insufficienza del contributo mensile di 200,00 euro, posto a carico del CP_1 quando il figlio aveva 7 anni, e ha precisato di aver dovuto promuovere una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi per ottenere la corresponsione della rivalutazione monetaria. Ha inoltre allegato che le attuali esigenze del ragazzo, ormai in piena età adolescenziale, e l'esiguo ammontare della propria retribuzione rendono insufficiente l'assegno in questione, anche per il fatto che gli impegni scolastici e sportivi portano non di rado ad effettuare trasferte fuori sede, oltre ai consueti allenamenti, per cui la Per_1 permanenza del minore presso il padre è poco frequente.
In ordine alla condizione reddituale del resistente, la ha prodotto copia delle CU Parte_1 acquisite da Agenzia delle Entrate, dalle quali risulta che nell'anno d'imposta 2023 il ha percepito a titolo di retribuzione un reddito lordo complessivo di 15.267,60 CP_1 euro, ma – ha sostenuto la ricorrente – dalle dichiarazioni ISEE relative agli anni 2023 e 2024 emergerebbe un indicatore della situazione patrimoniale del convenuto nettamente superiore a quanto si evince dalle CU.
La ha domandato pertanto l'aumento a 400,00 euro del contributo dovuto dal Parte_1 ai sensi dell'art. 337-ter c.c. e l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico CP_1 e universale, come pure che sia disposta una diversa regolamentazione dei tempi e delle modalità di esercizio del diritto di visita paterno, in modo da contemperare le esigenze sportive e ricreative del ragazzo.
2 2. Con decreto depositato il 10-1-2025 la Presidente ha fissato l'udienza camerale del 4- 4-2025 per la comparizione personale delle parti, dando gli avvisi e le informazioni previsti dall'art.473-bis.14 c.p.c.
3. All'udienza sopra indicata, dichiarata la contumacia del convenuto, il collegio ha disposto l'acquisizione di documenti relativi alla situazione economico-patrimoniale del ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e ha fissato nuova udienza (con le modalità di cui CP_1 all'art. 127-ter c.p.c.) alla data del 9-5-2025, all'esito della quale ha disposto la comparizione delle parti per il giorno 22-5-2025 e si è poi riservato di decidere.
4. Le domande proposte dalla ricorrente sono fondate, sol che si consideri il fatto che la regolamentazione dell'esercizio di visita paterno e del mantenimento di Persona_1 che ha compiuto 16 anni, risalgono al decreto depositato dal Tribunale di Rovigo il 25-10- 2016, vale a dire a circa nove anni fa.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di affermare che l'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione, cosicché le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass. civ. sez. I n. 13664/2022).
Tanto premesso, il collegio rileva che dalla CU 2025 relativa all'anno d'imposta 2024, acquisita per il tramite di Agenzia delle Entrate, risulta che il ha percepito una CP_1 retribuzione annua netta pari a 16.804,00 euro, di poco superiore all'importo di 16.059,80 euro indicato nella CU della relativa al medesimo anno d'imposta. Parte_1
Non può peraltro tralasciarsi di considerare che la ricorrente ha dimostrato che il CP_1 svolge un'altra attività remunerativa, come nitidamente si evince anzitutto dalle immagini di biciclette elettriche e di batterie per biciclette, da lui pubblicate nel 2020 e 2021 sul canale social Facebook, e dalle didascalie ivi apposte: “Nuovo arrivo….”, “Addio…spero che il tuo nuovo proprietario ti tratti bene”; “Disinnesco bomba in corso in realtà è una comunissima batteria per bicicletta elettrica”, “Oggi riparo questa….”. Ma la prova dell'attività di commercio/riparazione di biciclette elettriche e di batterie svolta dal CP_1 risulta soprattutto dagli estratti del conto corrente da lui acceso presso Banca del Veneto Centrale: da ottobre 2023 a marzo 2025 il convenuto non ha mai effettuato prelievi in contanti, o acquisti di natura alimentare, limitando la movimentazione del conto prevalentemente a pagamenti eseguiti con l'utilizzo della piattaforma di pagamento da dispositivi mobili Alipay e dalla piattaforma globale e-commerce Aliexpress, con pluralità di operazioni nella stessa giornata. Si consideri, inoltre, che alcuni bonifici disposti a favore di tale recano la causale “materiale elettrico”. Controparte_3
Proprio in tema di determinazione della misura dell'obbligo di mantenimento, la suprema corte ha affermato che è ben possibile fondare la decisione sulla prova ex art. 2729 c.c., purché gli elementi di fatto siano dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzarli come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata al riguardo sia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e
3 rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (Cass. civ. sez. I, n. 10135/2025).
Ebbene, nel caso in esame, dagli elementi di fatto in precedenza esposti si desume una capacità reddituale del superiore a quella risultante dalla documentazione fiscale CP_1 acquisita, relativa unicamente al reddito da lavoro dipendente percepito dal convenuto, il cui patrimonio mobiliare dichiarato nell'ISEE ammonta a 53.638,00 euro (doc. 17), importo assai superiore a quello dichiarato agli stessi fini dalla ricorrente (13.757,00 euro: doc. 17 bis), che pure percepisce una retribuzione di poco inferiore.
È infatti evidente che il convenuto si dedica all'attività di assemblaggio, vendita e/o riparazione di biciclette elettriche e di batterie, dalla quale deve presumersi tragga entrate che si aggiungono a quelle che percepisce come lavoratore subordinato, data la continuità che caratterizza tale secondo lavoro e la pubblicità che lo stesso ha CP_1 dato ad esso sui social.
Va peraltro osservato che la percepisce l'intero importo dell'assegno unico e Parte_1 universale erogato dall'INPS per il figlio pari a circa 200,00 euro (cfr. verbale Per_1 dell'udienza 4-4-2025), per cui si ritiene congruo determinare in 400,00 euro l'importo che il è tenuto a corrisponderle ai sensi dell'art. 337-ter c.c., posto che la CP_1 rivalutazione monetaria dell'assegno iniziale di 200,00 euro determina un'attualizzazione del medesimo a 240,00 euro e l'aumento delle esigenze materiali del figli correlato Per_1 all'età è un fatto non seriamente contestabile.
D'altronde, la ricorrente ha documentato di essere affetta da “miastenia gravis oculare” (doc. 13), patologia che le rende insostenibile un'attività lavorativa a tempo pieno.
Quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso il padre, non è inutile rimarcare che il minore ha ormai raggiunto l'età di 16 anni, per cui si ritiene di rimettere al libero accordo dello stesso con il padre i tempi e le modalità di frequentazione tra i due, fermo restando il diritto del di vedere e tenere con sé il CP_1 figlio una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie e due settimane durante le vacanze scolastiche estive.
5. In forza della regola posta dall'art. 91 c.p.c., il convenuto è tenuto al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate - sulla base dei valori tariffari previsti dal D.M. 55/2015 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, senza fase decisionale – nella somma di 4.711,00 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n.25/2025 R.V.G., promosso da e da Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
a parziale modifica del decreto del Tribunale di Rovigo depositato il 25-10-2016 nel procedimento n. 583/2016 R.V.G.,
- dichiara tenuto a corrispondere a entro il giorno Controparte_1 Parte_1 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio e con Per_1
4 decorrenza dalla domanda giudiziale (7-1-2025), la somma di 400,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat Foi;
- dispone l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico e universale erogato dall'INPS a con facoltà della stessa di presentare Parte_1 autonomamente la relativa domanda, anche in difetto della sottoscrizione di
Controparte_1
- dispone che possa vedere e tenere con sé il figlio previo Controparte_1 Per_1 accordo con lo stesso e comunque non meno di una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie e di due settimane durante le vacanze scolastiche estive, in periodo da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di 4.711,00 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Rovigo, 22 maggio 205 la Presidente est.
Paola Di Francesco
5
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore dott. Nicola Del Vecchio - Giudice dott. Nicola Romanin - Giudice onorario ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 25 2025 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 SIVIERO LORENZA e dall'avv. TANIA BERGAMINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente nei confronti di
), contumace; Controparte_1 C.F._2 resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI Parte ricorrente
1) Confermarsi quanto stabilito dal Tribunale di Rovigo con decreto emesso il 30.09.2016 con riferimento all'affidamento condiviso di ed al collocamento del Persona_1 medesimo presso la madre e quindi affidarsi ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
2) a parziale modifica di quanto previsto dal Tribunale di Rovigo con decreto 30.09.2016, il padre terrà il figlio con sé, salvo diversi accordi e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e/o ludico-ricreativi di a weekend alternati, da sabato all'uscita Per_1 dalla scuola, ovvero alle ore 10:00 in caso di festività o di non frequenza scolastica al sabato, alla domenica sera alle 19:00, durante l'anno scolastico;
sette giorni consecutivi, durante le festività natalizie, comprendenti, ad anni alterni, Natale o Capodanno;
tre giorni, durante le festività pasquali, comprendenti ad anni alterni, Pasqua o Lunedì dell'Angelo; durante la pausa estiva dalla scuola, quindici giorni, anche non consecutivi, dovendosi i genitori accordarsi entro la fine di maggio di ogni anno;
3) porsi a carico di , a titolo di contributo nel mantenimento del figlio, Controparte_1
l'assegno di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla madre in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito della domanda, ferma restando la disciplina delle spese straordinarie come prevista dal decreto del Tribunale di Rovigo del 30.09.2016;
1 4) Stabilirsi che l'assegno unico venga erogato a favore della madre in quanto genitore collocatario. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite. Si chiede che venga ordinato ex art. 210 cpc a Unicredit Banca, Filiale di Rovigo, C.so Del Popolo n. 185, di esibire gli estratti conto di relativamente all'anno 2023. Controparte_1 Si chiede (artt. 337 ter, sesto comma c.c. e 473 bis 2 cpc) di disporre indagini di Polizia Tributaria sull'effettivo tenore di vita e ordinare il deposito dei conti correnti bancari e/o postali a lui intestati o cointestati o delegati.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 7-1-2025, ha proposto nei confronti di Parte_1 una domanda ex art. 473-bis.29 c.p.c., avente ad oggetto la modifica Controparte_1 della regolamentazione del diritto di visita paterno e del contributo dovuto dallo stesso per il mantenimento del figlio come disciplinati dal Tribunale di Rovigo con CP_1 Per_1 il decreto depositato il 25-10-2016 nel procedimento n. 583/2016 R.V.G.
La ricorrente ha premesso che il minore, nato il [...] dalla relazione affettiva da lei intrattenuta con il è affidato ad entrambi i genitori ed è tuttora collocato presso CP_1 di lei, affetta da una patologia che l'ha resa invalida al 46% e le impedisce di lavorare a tempo pieno La è infatti dipendente di con contratto Parte_1 Controparte_2
a tempo parziale (75%) e nel 2023 ha percepito una retribuzione annua netta pari a circa 15.600,00 euro. E' proprietaria dell'immobile in cui vive con il figlio, che frequenta la scuola media superiore.
Ha dedotto l'insufficienza del contributo mensile di 200,00 euro, posto a carico del CP_1 quando il figlio aveva 7 anni, e ha precisato di aver dovuto promuovere una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi per ottenere la corresponsione della rivalutazione monetaria. Ha inoltre allegato che le attuali esigenze del ragazzo, ormai in piena età adolescenziale, e l'esiguo ammontare della propria retribuzione rendono insufficiente l'assegno in questione, anche per il fatto che gli impegni scolastici e sportivi portano non di rado ad effettuare trasferte fuori sede, oltre ai consueti allenamenti, per cui la Per_1 permanenza del minore presso il padre è poco frequente.
In ordine alla condizione reddituale del resistente, la ha prodotto copia delle CU Parte_1 acquisite da Agenzia delle Entrate, dalle quali risulta che nell'anno d'imposta 2023 il ha percepito a titolo di retribuzione un reddito lordo complessivo di 15.267,60 CP_1 euro, ma – ha sostenuto la ricorrente – dalle dichiarazioni ISEE relative agli anni 2023 e 2024 emergerebbe un indicatore della situazione patrimoniale del convenuto nettamente superiore a quanto si evince dalle CU.
La ha domandato pertanto l'aumento a 400,00 euro del contributo dovuto dal Parte_1 ai sensi dell'art. 337-ter c.c. e l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico CP_1 e universale, come pure che sia disposta una diversa regolamentazione dei tempi e delle modalità di esercizio del diritto di visita paterno, in modo da contemperare le esigenze sportive e ricreative del ragazzo.
2 2. Con decreto depositato il 10-1-2025 la Presidente ha fissato l'udienza camerale del 4- 4-2025 per la comparizione personale delle parti, dando gli avvisi e le informazioni previsti dall'art.473-bis.14 c.p.c.
3. All'udienza sopra indicata, dichiarata la contumacia del convenuto, il collegio ha disposto l'acquisizione di documenti relativi alla situazione economico-patrimoniale del ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e ha fissato nuova udienza (con le modalità di cui CP_1 all'art. 127-ter c.p.c.) alla data del 9-5-2025, all'esito della quale ha disposto la comparizione delle parti per il giorno 22-5-2025 e si è poi riservato di decidere.
4. Le domande proposte dalla ricorrente sono fondate, sol che si consideri il fatto che la regolamentazione dell'esercizio di visita paterno e del mantenimento di Persona_1 che ha compiuto 16 anni, risalgono al decreto depositato dal Tribunale di Rovigo il 25-10- 2016, vale a dire a circa nove anni fa.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di affermare che l'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione, cosicché le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass. civ. sez. I n. 13664/2022).
Tanto premesso, il collegio rileva che dalla CU 2025 relativa all'anno d'imposta 2024, acquisita per il tramite di Agenzia delle Entrate, risulta che il ha percepito una CP_1 retribuzione annua netta pari a 16.804,00 euro, di poco superiore all'importo di 16.059,80 euro indicato nella CU della relativa al medesimo anno d'imposta. Parte_1
Non può peraltro tralasciarsi di considerare che la ricorrente ha dimostrato che il CP_1 svolge un'altra attività remunerativa, come nitidamente si evince anzitutto dalle immagini di biciclette elettriche e di batterie per biciclette, da lui pubblicate nel 2020 e 2021 sul canale social Facebook, e dalle didascalie ivi apposte: “Nuovo arrivo….”, “Addio…spero che il tuo nuovo proprietario ti tratti bene”; “Disinnesco bomba in corso in realtà è una comunissima batteria per bicicletta elettrica”, “Oggi riparo questa….”. Ma la prova dell'attività di commercio/riparazione di biciclette elettriche e di batterie svolta dal CP_1 risulta soprattutto dagli estratti del conto corrente da lui acceso presso Banca del Veneto Centrale: da ottobre 2023 a marzo 2025 il convenuto non ha mai effettuato prelievi in contanti, o acquisti di natura alimentare, limitando la movimentazione del conto prevalentemente a pagamenti eseguiti con l'utilizzo della piattaforma di pagamento da dispositivi mobili Alipay e dalla piattaforma globale e-commerce Aliexpress, con pluralità di operazioni nella stessa giornata. Si consideri, inoltre, che alcuni bonifici disposti a favore di tale recano la causale “materiale elettrico”. Controparte_3
Proprio in tema di determinazione della misura dell'obbligo di mantenimento, la suprema corte ha affermato che è ben possibile fondare la decisione sulla prova ex art. 2729 c.c., purché gli elementi di fatto siano dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzarli come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata al riguardo sia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e
3 rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (Cass. civ. sez. I, n. 10135/2025).
Ebbene, nel caso in esame, dagli elementi di fatto in precedenza esposti si desume una capacità reddituale del superiore a quella risultante dalla documentazione fiscale CP_1 acquisita, relativa unicamente al reddito da lavoro dipendente percepito dal convenuto, il cui patrimonio mobiliare dichiarato nell'ISEE ammonta a 53.638,00 euro (doc. 17), importo assai superiore a quello dichiarato agli stessi fini dalla ricorrente (13.757,00 euro: doc. 17 bis), che pure percepisce una retribuzione di poco inferiore.
È infatti evidente che il convenuto si dedica all'attività di assemblaggio, vendita e/o riparazione di biciclette elettriche e di batterie, dalla quale deve presumersi tragga entrate che si aggiungono a quelle che percepisce come lavoratore subordinato, data la continuità che caratterizza tale secondo lavoro e la pubblicità che lo stesso ha CP_1 dato ad esso sui social.
Va peraltro osservato che la percepisce l'intero importo dell'assegno unico e Parte_1 universale erogato dall'INPS per il figlio pari a circa 200,00 euro (cfr. verbale Per_1 dell'udienza 4-4-2025), per cui si ritiene congruo determinare in 400,00 euro l'importo che il è tenuto a corrisponderle ai sensi dell'art. 337-ter c.c., posto che la CP_1 rivalutazione monetaria dell'assegno iniziale di 200,00 euro determina un'attualizzazione del medesimo a 240,00 euro e l'aumento delle esigenze materiali del figli correlato Per_1 all'età è un fatto non seriamente contestabile.
D'altronde, la ricorrente ha documentato di essere affetta da “miastenia gravis oculare” (doc. 13), patologia che le rende insostenibile un'attività lavorativa a tempo pieno.
Quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso il padre, non è inutile rimarcare che il minore ha ormai raggiunto l'età di 16 anni, per cui si ritiene di rimettere al libero accordo dello stesso con il padre i tempi e le modalità di frequentazione tra i due, fermo restando il diritto del di vedere e tenere con sé il CP_1 figlio una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie e due settimane durante le vacanze scolastiche estive.
5. In forza della regola posta dall'art. 91 c.p.c., il convenuto è tenuto al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate - sulla base dei valori tariffari previsti dal D.M. 55/2015 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, senza fase decisionale – nella somma di 4.711,00 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n.25/2025 R.V.G., promosso da e da Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
a parziale modifica del decreto del Tribunale di Rovigo depositato il 25-10-2016 nel procedimento n. 583/2016 R.V.G.,
- dichiara tenuto a corrispondere a entro il giorno Controparte_1 Parte_1 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio e con Per_1
4 decorrenza dalla domanda giudiziale (7-1-2025), la somma di 400,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat Foi;
- dispone l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico e universale erogato dall'INPS a con facoltà della stessa di presentare Parte_1 autonomamente la relativa domanda, anche in difetto della sottoscrizione di
Controparte_1
- dispone che possa vedere e tenere con sé il figlio previo Controparte_1 Per_1 accordo con lo stesso e comunque non meno di una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie e di due settimane durante le vacanze scolastiche estive, in periodo da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di 4.711,00 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Rovigo, 22 maggio 205 la Presidente est.
Paola Di Francesco
5