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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/09/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 10636/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
quale esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sul figlio minore , Persona_1
rappr. e dif. dall'avv. Giuseppina VISCONTI - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI,
Francesco CERTOMA' e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “ - ART. 445-BIS C.P.C.” Controparte_2
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 4 novembre 2024 la parte ricorrente – a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.
445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della indennità di frequenza
(revocata in sede amministrativa a seguito di visita di revisione del 27 luglio
2023) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento nella misura di CP_1 legge dei ratei maturati e maturandi, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali. In particolare,
1 Sentenza R.G. n° 10636/24 premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L' , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda.
Acquisiti chiarimenti da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS.
SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**********************
In ordine alla questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, attinente alla definizione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, alla individuazione del soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta), deve osservarsi che la presente controversia risulta instaurata dopo il 1° aprile 2007, ossia nella vigenza dell'art. 10 del D.
L. n° 203 del 30 settembre 2005 (conv. con modif. dalla L. 2 dicembre 2005 n°
248) e del D.P.C.M. 30 MARZO 2007, disposizioni che hanno comportato il trasferimento delle “residue funzioni” dal CP_3 Controparte_4 all' (con “subentro nei rapporti giuridici relativi alle funzioni .. trasferite”). CP_1
Si deve dunque opinare che solo l possa essere individuato quale titolare CP_1
(dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta, avuto altresì riguardo al disposto di cui all'art. 20 del D. L. 1° luglio 2009 n° 78 (conv. con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n° 102) apparendo, inoltre, vieppiù significativo il tenore dell'ultimo periodo del comma 6bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sì come inserito dal comma 5-bis dell'art. 20 testé citato), ai sensi del quale: “Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati
a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Controparte_5
2 Sentenza R.G. n° 10636/24 o del medesimo in solido con l' , all'onere delle spese legali, di consulenza CP_1 tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l' ”. CP_1
°°°°°°°°°°°°°°
Deve ancora rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale, comunque, dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
********************
Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da ., Controparte_6
17 MARZO 2014 N° 6084 e da 2019 N° 9876. Parte_2
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè, l'art. 149 disp. att. cpc. - e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda 26 NOVEMBRE 2019 N° Parte_2
3 Sentenza R.G. n° 10636/24 30860, secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc. (occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
****************************
Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc.) è comunque infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c., invero, è emerso che il soggetto
(minore), nel cui interesse è stata chiesta la prestazione de qua, non risulta affetto da infermità che lo rendano “minore con difficoltà persistenti a svolgere
4 Sentenza R.G. n° 10636/24 le funzioni proprie della sua età”, sicché non sussistono le condizioni sanitarie richieste dalla legge per la percezione della indennità di frequenza, ex art. 1, L.
n° 289/90.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. 9 GENNAIO Pt_2
2025 N° 529 e 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del quale: «Il Parte_2
Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma 4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del 2019)».
Risulta infatti essere stata garantita alle parti la possibilità di muovere
5 Sentenza R.G. n° 10636/24 critiche puntuali e dettagliate, così consentendo al giudice, in sede di trattazione della causa successiva al deposito della relazione definitiva, di disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente, non essendo peraltro state evidenziate contestazioni difensive diverse da quelle eventualmente già indirizzate al CTU e da questi già esaustivamente esaminate (cfr. CASS. SS.UU. 21 FEBBRAIO 2022 N° 5624).
Inoltre, a fronte delle osservazioni critiche formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio e nel prosieguo, le conclusioni del CTU non sono cambiate, essendo stato ribadito, nei chiarimenti resi nel corso dell'udienza del 3 aprile
2025 (essendo appena il caso di rimarcare, peraltro, la possibilità per il giudice di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio nominato nella precedente fase, sulla base di un principio affermato dalla SUPREMA CORTE finanche con riferimento al potere del giudice di appello rispetto al consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado: cfr. CASS. LAV. 10 GIUGNO 1998 N° 5777 e succ. conf.), che: «Confermo le conclusioni rese nell'elaborato peritale definitivo reso a conclusione del giudizio di ATP RG. 8870/2023. Da accertamenti e certificazioni mediche del paziente si evince che ha raggiunto un risultato che lo colloca al di sopra dei parametri medi. Nella valutazione eseguita sul minore relativa alle abilità di lettura, comprensione, scrittura e matematica ha raggiunto percentili al di sopra della fascia di prestazione, tranne nella prova scritta.
Quindi l'entità nosografica operante sul minore non è tale da risultare ostativa nello svolgimento delle attività; pertanto, non è invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3».
In particolare, deve ritenersi la condivisibilità della valutazione operata dal
C.T.U. sulla base della ponderata effettiva incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto.
°°°°°°°
Orbene, nell'acclarata carenza del requisito sanitario, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì, come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha
6 Sentenza R.G. n° 10636/24 formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., non è dovuto il rimborso. Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell' , che CP_1 deve farne anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422
e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
---------------------
Essendo stati considerati nella motivazione dati relativi alla salute della parte ricorrente, va adottata al riguardo la statuizione specificata in dispositivo, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. «CODICE DELLA PRIVACY»), sub art.
52 (relativo ai: «Dati identificativi degli interessati»), nella stesura successiva alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, di adeguamento dell'ordinamento nazionale al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del
PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO, del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018 (art. 99, comma 2, del regolamento).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso e dichiara non dovuto il rimborso delle spese e dei costi della lite;
dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri elementi identificativi della parte ricorrente, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n.
196 del 2003.
Taranto, 29 settembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 Sentenza R.G. n° 10636/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
quale esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sul figlio minore , Persona_1
rappr. e dif. dall'avv. Giuseppina VISCONTI - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI,
Francesco CERTOMA' e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “ - ART. 445-BIS C.P.C.” Controparte_2
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 4 novembre 2024 la parte ricorrente – a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.
445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della indennità di frequenza
(revocata in sede amministrativa a seguito di visita di revisione del 27 luglio
2023) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento nella misura di CP_1 legge dei ratei maturati e maturandi, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali. In particolare,
1 Sentenza R.G. n° 10636/24 premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L' , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda.
Acquisiti chiarimenti da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS.
SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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In ordine alla questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, attinente alla definizione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, alla individuazione del soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta), deve osservarsi che la presente controversia risulta instaurata dopo il 1° aprile 2007, ossia nella vigenza dell'art. 10 del D.
L. n° 203 del 30 settembre 2005 (conv. con modif. dalla L. 2 dicembre 2005 n°
248) e del D.P.C.M. 30 MARZO 2007, disposizioni che hanno comportato il trasferimento delle “residue funzioni” dal CP_3 Controparte_4 all' (con “subentro nei rapporti giuridici relativi alle funzioni .. trasferite”). CP_1
Si deve dunque opinare che solo l possa essere individuato quale titolare CP_1
(dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta, avuto altresì riguardo al disposto di cui all'art. 20 del D. L. 1° luglio 2009 n° 78 (conv. con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n° 102) apparendo, inoltre, vieppiù significativo il tenore dell'ultimo periodo del comma 6bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sì come inserito dal comma 5-bis dell'art. 20 testé citato), ai sensi del quale: “Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati
a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Controparte_5
2 Sentenza R.G. n° 10636/24 o del medesimo in solido con l' , all'onere delle spese legali, di consulenza CP_1 tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l' ”. CP_1
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Deve ancora rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale, comunque, dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
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Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da ., Controparte_6
17 MARZO 2014 N° 6084 e da 2019 N° 9876. Parte_2
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Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè, l'art. 149 disp. att. cpc. - e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda 26 NOVEMBRE 2019 N° Parte_2
3 Sentenza R.G. n° 10636/24 30860, secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc. (occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
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Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc.) è comunque infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c., invero, è emerso che il soggetto
(minore), nel cui interesse è stata chiesta la prestazione de qua, non risulta affetto da infermità che lo rendano “minore con difficoltà persistenti a svolgere
4 Sentenza R.G. n° 10636/24 le funzioni proprie della sua età”, sicché non sussistono le condizioni sanitarie richieste dalla legge per la percezione della indennità di frequenza, ex art. 1, L.
n° 289/90.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. 9 GENNAIO Pt_2
2025 N° 529 e 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del quale: «Il Parte_2
Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma 4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del 2019)».
Risulta infatti essere stata garantita alle parti la possibilità di muovere
5 Sentenza R.G. n° 10636/24 critiche puntuali e dettagliate, così consentendo al giudice, in sede di trattazione della causa successiva al deposito della relazione definitiva, di disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente, non essendo peraltro state evidenziate contestazioni difensive diverse da quelle eventualmente già indirizzate al CTU e da questi già esaustivamente esaminate (cfr. CASS. SS.UU. 21 FEBBRAIO 2022 N° 5624).
Inoltre, a fronte delle osservazioni critiche formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio e nel prosieguo, le conclusioni del CTU non sono cambiate, essendo stato ribadito, nei chiarimenti resi nel corso dell'udienza del 3 aprile
2025 (essendo appena il caso di rimarcare, peraltro, la possibilità per il giudice di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio nominato nella precedente fase, sulla base di un principio affermato dalla SUPREMA CORTE finanche con riferimento al potere del giudice di appello rispetto al consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado: cfr. CASS. LAV. 10 GIUGNO 1998 N° 5777 e succ. conf.), che: «Confermo le conclusioni rese nell'elaborato peritale definitivo reso a conclusione del giudizio di ATP RG. 8870/2023. Da accertamenti e certificazioni mediche del paziente si evince che ha raggiunto un risultato che lo colloca al di sopra dei parametri medi. Nella valutazione eseguita sul minore relativa alle abilità di lettura, comprensione, scrittura e matematica ha raggiunto percentili al di sopra della fascia di prestazione, tranne nella prova scritta.
Quindi l'entità nosografica operante sul minore non è tale da risultare ostativa nello svolgimento delle attività; pertanto, non è invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3».
In particolare, deve ritenersi la condivisibilità della valutazione operata dal
C.T.U. sulla base della ponderata effettiva incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto.
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Orbene, nell'acclarata carenza del requisito sanitario, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì, come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha
6 Sentenza R.G. n° 10636/24 formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., non è dovuto il rimborso. Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell' , che CP_1 deve farne anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422
e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
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Essendo stati considerati nella motivazione dati relativi alla salute della parte ricorrente, va adottata al riguardo la statuizione specificata in dispositivo, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. «CODICE DELLA PRIVACY»), sub art.
52 (relativo ai: «Dati identificativi degli interessati»), nella stesura successiva alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, di adeguamento dell'ordinamento nazionale al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del
PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO, del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018 (art. 99, comma 2, del regolamento).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso e dichiara non dovuto il rimborso delle spese e dei costi della lite;
dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri elementi identificativi della parte ricorrente, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n.
196 del 2003.
Taranto, 29 settembre 2025.
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7 Sentenza R.G. n° 10636/24