Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13693 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente do- Parte_1 miciliata presso lo studio dell'Avv. PORCARO VINCENZA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente domici- Controparte_1 liato presso lo studio dell'Avv. BONFIGLIO MARINA, che lo rappresenta e difende per man- dato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
22/01/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 02/11/2023, della sentenza non definitiva n.
4889/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano
Tribunale di Palermo sez. I civile
2. DOMANDA DI ADDEBITO
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento delle contrapposte domande di addebito proposte dalle parti, in assenza di alcun elemento istruttorio volto a comprovare le rispettive prospettate violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio.
Alla luce dell'ordinanza del 26/04/2024 che ha disatteso le istanze istruttorie formulate dalle parti sul punto con motivazione cui si rinvia integralmente, nessuna attività istruttoria risulta essere stata svolta per accertare la commissione, da parte di , di Controparte_1 una condotta oggettivamente contraria ai doveri nascenti dal matrimonio.
Analogamente, nessuna attività istruttoria è stata espletata per accertare la rilevanza cau- sale delle condotte addebitate a rispetto al verificarsi della crisi co- Parte_1 IU (domanda invero rinunciata nelle note di precisazione delle conclusioni da parte del resistente).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte le domande di addebito vanno rigettate.
3. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Tenuto conto del fatto che il figlio della coppia nato a [...] in Persona_1 data 28.05.2005, nelle more del presente giudizio, ha raggiunto la maggiore età, non va emessa alcuna statuizione sul suo affidamento e sul suo regime di incontri col padre.
Quanto, invece, all'altro figlio , nato a [...] in data [...], Persona_2 va evidenziato che secondo l'art. 337 ter, secondo comma, cod. civ., in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento o nullità del matrimonio, va valu- tata prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, tenuto conto del fatto che su entrambi incombe la responsabilità genitoriale la quale, ai sen- si dell'art. 317, secondo comma, cod. civ. non cessa a seguito degli eventi precedentemente citati.
L'affidamento esclusivo può esser adottato quindi, in via di eccezione, solo in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore (art. 337 quater c.c.) che lo giustifichino e che devono avere natura oggettiva, non potendo consistere in soggetti- ve difficoltà delle parti.
Nel caso di specie la parte ricorrente ha impropriamente fatto ricorso alla categoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale affiancandola alla richiesta di affido esclusivo, formulando la domanda in seno al ricorso per poi riproporla in comparsa conclusionale, senza tuttavia argomentare sulle condotte effettivamente violative della responsabilità geni- toriale con pregiudizio tale da compromettere il regolare svolgimento del processo formati-
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile vo e il sereno sviluppo della prole. Da qui, atteso che il provvedimento limitativo della pote- stà del genitore, pur motivandosi sulla base dei comportamenti posti in essere, è destinato soprattutto a svolgere una funzione preventiva tesa ad evitare l'ulteriore compimento di atti o effetti dannosi per il minore o a limitare le conseguenze già verificatesi di precedenti comportamenti, ritiene il collegio che non ricorrano i presupposti nel caso di specie nem- meno per giustificare l'affidamento esclusivo.
Dal lavoro effettuato dai servizi, infatti, come relazionato dal Consultorio a ottobre 2024
è risultato che
, la circostanza documentata della distanza geografica tra luogo di lavoro del re- CP_2 sistente e il luogo dove il minore vive ed intrattiene le sue più significative relazioni familia- ri e sociali impone per un verso di stabilire che quest'ultimo abbia la propria residenza pre- valente presso l'abitazione materna e, per altro verso, che quest'ultima abbia la facoltà di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni su que- stioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter, terzo comma, cod. civ.
Quanto al regime di frequentazione padre-figlio, appare opportuno seguire le indicazio- ni del Consultorio laddove suggeriscono il mantenimento dello Spazio Neutro (del Comune di Cinisi, stante il cambio di residenza del minore) quale luogo deputato a rinsaldare il le- game e garantire la relazione.
4. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Va preso atto della rinuncia alla domanda di assegnazione della casa coIU, nelle more alienata.
5. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che
[...]
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in Parte_1 proprio favore, nonché a titolo di concorso al mantenimento dei figli della coppia.
5.1.ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi- sta una differenza di reddito tra i coniugi.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddi- tuali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in fa- vore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi- nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
5.2. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, invece, si deve os- servare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse econo- miche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, conti- nuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istrui- re ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non ri- conducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispon- dere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professio- nale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accer- tate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Per completezza espositiva va poi richiamata la Cassazione laddove ha affermato che
«con la indennità di accompagnamento e le altre provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali, ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il caregiver) in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale, che persegue la uguaglianza sostanziale dei conso- ciati, tramite interventi positivi in favore dei soggetti svantaggiati, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona (artt. 2 e 3 Cost.). … In sintesi, la circostanza che un minore benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento non comporta il venir meno del dirit- to del genitore convivente a percepire il mantenimento da parte dell'altro genitore, in pro- porzione ai redditi di quest'ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze organizzazione dome- stica e di cura, educazione e istruzione del minore, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli art. 147 e 337 ter c.c.» (così Cass. Sez. 1,
n. 10423 del 2023): la circostanza che i figli dispongano di indennità a cagione delle pro- prie invalidità non esime i genitori dal dovere di contribuire al loro mantenimento, in pro- porzione alle rispettive sostanze.
Ciò premesso, nel caso di specie è incontestato che non svolga al- Parte_1 cuna attività lavorativa, come da certificazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate sulla mancata presentazione di dichiarazioni reddituali, e la stessa non appare dotata di capacità lavorativa specifica. Sebbene l'età (42 anni) le consentirebbe in astratto di reperire una oc- cupazione, tuttavia non può non considerarsi l'impegno assorbente della gestione dei figli, anche del maggiorenne alla luce della patologia che affligge entrambi.
La ricorrente, inoltre, ha lasciato la casa familiare in Villabate ma non ha documentato di sostenere la spesa per un canone di locazione.
A fronte di ciò, per quanto attiene alle condizioni economiche di , Controparte_1 egli ha dichiarato per l'anno di imposta 2023 un reddito lordo pari a € 29.522,20 (imposta netta € 4.680,24) e per l'anno di imposta 2022 pari a € 27.846,38 (imposta netta €
3.646,50). Sebbene sia venuto meno l'onere economico per il mutuo, egli ha documentato le spese per il canone di locazione per l'immobile in Bagheria, oltre a doversi ritenere impli- cite le spese per gli spostamenti verso il luogo di lavoro e verso il luogo di residenza dei figli.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio nonché le rispettive di- sponibilità economiche e capacità reddituali, è emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi.
Nel caso di specie, alla luce delle condizioni reddituali precedentemente indicate, delle esigenze di mantenimento dei figli, considerate in relazione al tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza dai coniugi, della capacità di lavoro concreta dei medesimi, della ac- certata sussistenza di una sperequazione tra le rispettive condizioni economiche, della dura- ta del matrimonio ed in considerazione, infine, delle esigenze di vita ordinarie di un minore dell'età dei figli della coppia e della fissazione del domicilio prevalente dei medesimi presso l'abitazione materna, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto da in favore di in complessivi € 500,00 Controparte_1 Parte_1 mensili, di cui € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia ed €
100,00 a titolo di mantenimento di , somma da versare entro il gior- Parte_1 no 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019.
6. ALTRE DOMANDE
Con riferimento all'ulteriore domanda, avente ad oggetto la richiesta di esibizione a cari- co della ricorrente della pensione, le indennità ed i sussidi percepiti per il figlio maggioren- ne e , va rilevato che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 Per_1 Per_2 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, sol- tanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così esclu- dendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33
e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di se- parazione, o in quella di divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di do- mande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla doman-
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile da di separazione (cf. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta avente ad oggetto una sorta di rendimento del conto da parte dell'altro genitore sulla gestione delle risorse economiche personali dei figli, da azionarsi in separata sede con le forme del rito ordinario.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale recipro- ca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'in- tegrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 4889/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
rigetta la domanda di addebito della separazione;
dispone l'affidamento condiviso del figlio , nato a Palermo in [...] Persona_2
27.12.2011, ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e facoltà di quest'ultima di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter, terzo comma, cod. civ.; dispone la regolamentazione degli incontri tra il minore e il padre presso i locali del Ser- vizio Spazio Neutro del Comune di Cinisi alla presenza di operatori specializzati secondo tempi e modalità stabilite da questi ultimi con onere di relazionale al Giudice Tutelare con cadenza semestrale;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
, la complessiva somma di euro 500,00 mensili, di cui euro 400,00 a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli della coppia ed euro 100,00 a titolo di mantenimento di , da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base Parte_1 annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da Controparte_1 sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; dichiara inammissibile la domanda formulata da , da azionarsi in Controparte_1 separata sede con le forme del rito ordinario;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
- 8 - Tribunale di Palermo sez. I civile Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 17/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 9 - Tribunale di Palermo sez. I civile