TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 899/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 899/2022
All'udienza del 16.1.25 ore 09.20 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv Pt_1
MILIANTI ILARIA ANNA MARIA . Per parte resistente è presente l'avv. QUARTA ROSSELLA
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 09.50 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 899/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MILIANTI ILARIA ANNA MARIA CP_1 ricorrente e
on il patrocinio dell'avv. Controparte_2
QUARTA ROSSELLA resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.10.22 la ricorrente Sig.ra rappresentava: CP_1
- che era affetta da gravi patologie quali isteroannessiectomia bilaterale, linfoadenectomia pelvica e lomboaortica, omentectomia e appendicectomia per adenok scarsamente differenziato bilaterale tubo ovarico angioinvasivo, trattato con successiva CHT e terapia di mantenimento con devacizumab terminata nel luglio 2019, lombosciatalgia sz per spondilodiscoartrosi lombare;
- che, in ragione delle patologie di cui era affetta, era stata riconosciuta dall'apposita Commissione Medica invalida civile con totale incapacità lavorativa e con necessità di assistenza negli atti della vita quotidiana e, a far data dal 15/1/2016, era pertanto titolare delle prestazioni assistenziali di invalidità civile: pensione e indennità di accompagnamento;
- che ha percepito le provvidenze assistenziali fino al mese di marzo 2020 quando, con nota datata
14/2/2020, l' comunicava l'avvenuto ricalcolo della pensione n.07063959 a decorrere dal gennaio CP_2
2017 dal quale era derivato un indebito di € 18.094,59;
- che, tramite il patronato , ha presentato, in data 11/9/2020 ricorso amministrativo richiamando la CP_3 giurisprudenza del S.C. in tema di indebito assistenziale, in risposta al quale l' con delibera del CP_2
17/12/2020, confermava la richiesta di restituzione;
1 - che non ha mai ricevuto la notifica di provvedimenti di sospensione e di revoca dell'indennità di accompagnamento da parte dell' e, anzi, solo a seguito della richiesta di restituzione da parte CP_2 dell' ha avuto contezza del verbale del 26/4/2017 e del suo esito. CP_2
In conclusione, parte ricorrente richiede di: 1) Riconoscere e dichiarare che l'indebito di € 18.094,59 contestato dall' sulla pensione di invalidità civile n.07063959 non è ripetibile;
2) Conseguentemente CP_2 riconoscere e dichiarare che non è tenuta a restituire l'importo di € 18.094,59 percepito a CP_1 titolo di indennità di accompagnamento dal 1/5/2017 al 31/3/2020; 3) Conseguentemente condannare l' alla restituzione delle somme, nel caso, nel frattempo trattenute sulla prestazione assistenziale del CP_2 ricorrente. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali.
L'ente si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso atteso che alla ricorrente era stata riconosciuta invalida civile con totale e permanente inabilità al 100% e con necessità di assistenza continua e dunque avente diritto all'indennità di accompagnamento, a far data dal 15.1.2016, ma, in seguito a visita di revisione effettuata in data 26.04.2017 presso la competente Commissione medica, la ricorrente si era visto revocato, per ragioni sanitarie, il diritto a percepire la prestazione in godimento. Parte resistente afferma che della ricostituzione è stata data comunicazione all'interessata in data 18.02.2020, recapitata regolarmente in data
05.03.2020, dopo aver notificato alla medesima, in data 05.05.2017, il verbale della visita di revisione con esito negativo. Tale comunicazione, come risulta dalla documentazione che si produce, veniva ritualmente recapitata in data 05.03.2020 alla ricorrente che, contrariamente a quanto riferito nel ricorso, era ed è a piena conoscenza delle ragioni della riliquidazione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
°°°°°°°°°°°°°°
Oggetto del giudizio riguarda l'indebita percezione delle provvidenze per sopravvenuta carenza dei requisiti sanitari, accertata a seguito di visita medica di controllo a cui aveva fatto seguito una richiesta di restituzione dell'indebito soltanto nel 2020; parte ricorrente rileva che al sopravvenuto difetto del requisito sanitario doveva seguire la sospensione della prestazione dalla data della visita medica e nei successivi 90 CP_ giorni la revoca, pertanto deduce l'illegittimità del comportamento dell' il quale ha disposto la sospensione dell'erogazione della prestazione a distanza di diversi anni dall'espletamento della visita di revisione.
In materia di indebito assistenziale la giurisprudenza ha ripetutamente affermato "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia»
2 (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38
Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui
«non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio
2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta
(Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (Cass. 4668/2021 e nello stesso senso Cass. 10642/2019, Cass.
28771/2019, Cass. 29419/2018). CP_ Nella specie, è pacifico in fatto che, a seguito dell'esito della visita di revisione, l' non ha ottemperato agli adempimenti previsti dall'art. 37, comma 8, l. 448/1998, ovverosia l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio e la revoca, entro i novanta giorni successivi, delle provvidenze economiche;
anzi ha continuato a erogare la prestazione per diversi anni. In tale quadro, l'erogazione dell'indennità non
è in alcun modo addebitabile al dolo del ricorrente e non è ravvisabile, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza già richiamata, alcuna violazione dei doveri di correttezza gravanti sull'assistito: doveri che nel rapporto obbligatorio sono configurabili nei limiti in cui l'adempimento possa avvenire senza apprezzabile sacrificio della parte (Cass. n. 17642 del 2012) e che nello specifico caso del rapporto assistenziale non possono estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggiore ragione in presenza di un espresso obbligo di sospendere e revocare tempestivamente le prestazioni a seguito dell'esito negativo di accertamenti disposti dall'ente medesimo. La mancata adozione di tali provvedimenti di sospensione e revoca, contenenti l'inequivoco accertamento del venire meno del requisito sanitario e le determinazioni conseguenti, e, anzi, il protrarsi ininterrotto per anni delle erogazioni, integrano una condotta idonea a ingenerare nella ricorrente un affidamento incolpevole sulla debenza delle somme versate, suscettibile di assumere rilievo nell'ambito di un'interpretazione della disciplina della ripetibilità dell'indebito assistenziale conforme ai principi costituzionali.
3 In conformità a tali principi si ritiene che, non ricorrendo pacificamente ipotesi di insussistenza a priori del diritto alla provvidenza (quale l'assenza del rapporto assistenziale o il ricovero in istituto di cura a carico dell'erario), l'assenza di dolo e l'affidamento incolpevole dell'assistito escludono la ripetibilità delle somme ricevute prima della comunicazione della revoca.
Ad ogni modo si precisa inoltre che dal verbale della visita del 2017 non è possibile ricavare in modo chiaro e inequivoco l'accertata insussistenza delle condizioni di erogazione del beneficio già riconosciuto, posto che la lettera di accompagnamento dell' non fa esplicito riferimento alla condizione di invalidità totale CP_2 della ricorrente e contiene espressioni idonee a ingenerare equivoco sulla permanenza del requisito sanitario: si legge infatti “Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno automaticamente al calcolo della prestazione a cui ha diritto”. Nel verbale sanitario non compare una specifica indicazione di invalidità ma solo l'esito:
“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa”. A ciò si aggiunga che l'invalidità in oggetto è soggetta a revisioni periodiche e il mantenimento ininterrotto per anni dell'erogazione economica porta a concludere per la sussistenza dell'elemento dell'affidamento -tutelabile in base ai principi sopra enunciati- circa la perdurante spettanza del beneficio, soprattutto se si considera che la stessa amministrazione non ha provveduto secondo le regole della L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo.
L'orientamento di cui sopra è stato, inoltre, ribadito recentemente in due sentenze della Corte di Appello di
Firenze, sez. Lavoro (sent. n. 624/2023 e 595/2024), dove viene affermato che “nel merito deve rammentarsi come sia consolidata nella giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass. 1446/2008)
l'affermazione secondo cui, nello specifico ambito dei benefici riconosciuti agli invalidi civili, la disciplina della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate vada ricercata nella normativa appositamente dettata per questa materia, che presenta tratti eccentrici rispetto a quella generale codicistica e che neppure coincide con le regole dettate per le pensioni o altri trattamenti previdenziali, che non possono essere perciò applicate analogicamente o estensivamente (un regime differenziato la cui legittimità è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale con l'ord. 448 del 2000). 14. Tali principi di settore si articolano in una complessa disciplina, nell'ambito della quale devono distinguersi vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali delle prestazioni assistenziali oppure di quelli sanitari, o ancora di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o infine a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 15. Pur nella diversità delle varie fattispecie, tuttavia, fin da Cass. n. 1446/2008 (v.
4 pure Cass. n. 11921/2015) il Giudice di legittimità ha ritenuto che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”. E su un tale principio si è fondata anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale, allorché pur affermando – con le ordinanze n. 264/2004
e n. 448/2000 – che non sussiste, come detto, un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto tuttavia che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). 16. Anzi, al riguardo, la Corte
Costituzionale ha evidenziato come il canone dell'art. 38 Cost. appresti al descritto principio di settore una garanzia costituzionale, in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). 17. In applicazione di tali principi, nel caso, che qui interessa, in cui venga meno il requisito sanitario delle prestazioni di invalidità civile, il Giudice di legittimità ha rilevato come la legge appresti una disciplina che si avvicina a quella dell'indebito previdenziale “nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento” erogate prima della visita di verifica (così Cass. 29419/2019). 18. Quanto invece al periodo successivo alla visita, l'art. 37 comma 8 della L. 448/1998 impone all' di disporre CP_2
l'immediata sospensione della provvidenza e di provvedere alla relativa revoca entro 90 giorni dalla visita di verifica. E la Corte Costituzionale (si tratta di Corte Cost. 448/2000) ha rilevato come una tale previsione, volta a evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, “possa protrarsi eccessivamente nel tempo” sia “diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38
Cost., comma 1”. Così che in maniera inequivocabile la decisione del Giudice delle leggi pone in relazione il termine breve assegnato all' per disporre la revoca delle prestazioni non più dovute con l'attitudine CP_2 della norma a soddisfare l'esigenza, costituzionalmente tutelata, di non gravare sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente (per questa osservazione espressamente Cass. 29419/2019)”. Ora facendo applicazione di tali principi nella specie, è un fatto che l' non abbia rispettato il disposto CP_2 dell'art. 37 comma 8 e abbia invece continuato a pagare l'indennità di accompagnamento per più anni, per poi richiedere all'assistita la restituzione di somme, “naturaliter già consumate” (secondo il linguaggio dei precedenti costituzionali sopra richiamati), in quanto destinate a far fronte a esigenze primarie di vita. Una
5 condotta, da un lato idonea a completamente vanificare la ratio della norma, diretta, come si è detto, a non pregiudicare la condizione di vita dei beneficiari delle prestazioni (oggetto di protezione costituzionale, come correttamente argomentato da Cass. 29419/2019), dall'altra, nella concreta situazione di fatto, senz'altro tale da ingenerare nella parte privata un ragionevole affidamento sulla legittimità (e quindi definitività) delle erogazioni. Un affidamento che non può dirsi escluso dalla circostanza che il verbale di visita fosse stato o meno notificato all'indirizzo di residenza dell'interessato. Ciò già in ragione del contenuto del verbale, che, come si è detto in narrativa, non faceva alcun riferimento all'indennità di accompagnamento e quindi alla sua revoca (che non spettava del resto alla commissione disporre). Deve quindi ritenersi, in adesione a precedenti di legittimità resi in casi analoghi al presente (Cass. n. 29419/2018;
Cass. n. 4668/2021), che il legittimo affidamento ingenerato nell'assistito dall'errore riferibile solo all' CP_2
e la natura della prestazione impongano di escludere la ripetibilità dell'indebito di cui è causa.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo, avendo riguardo alla limitata attività svolta e all'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non più ripetibile l'indebito di € 18.094,59 accertato da CP_ sulla pensione di invalidità civile n. 07063959 con conseguente restituzione delle somme già trattenute;
- Condanna l'ente alla rifusione delle spese in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario che liquida in euro 1865,00 oltre iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 16 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
6
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 899/2022
All'udienza del 16.1.25 ore 09.20 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv Pt_1
MILIANTI ILARIA ANNA MARIA . Per parte resistente è presente l'avv. QUARTA ROSSELLA
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 09.50 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 899/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MILIANTI ILARIA ANNA MARIA CP_1 ricorrente e
on il patrocinio dell'avv. Controparte_2
QUARTA ROSSELLA resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.10.22 la ricorrente Sig.ra rappresentava: CP_1
- che era affetta da gravi patologie quali isteroannessiectomia bilaterale, linfoadenectomia pelvica e lomboaortica, omentectomia e appendicectomia per adenok scarsamente differenziato bilaterale tubo ovarico angioinvasivo, trattato con successiva CHT e terapia di mantenimento con devacizumab terminata nel luglio 2019, lombosciatalgia sz per spondilodiscoartrosi lombare;
- che, in ragione delle patologie di cui era affetta, era stata riconosciuta dall'apposita Commissione Medica invalida civile con totale incapacità lavorativa e con necessità di assistenza negli atti della vita quotidiana e, a far data dal 15/1/2016, era pertanto titolare delle prestazioni assistenziali di invalidità civile: pensione e indennità di accompagnamento;
- che ha percepito le provvidenze assistenziali fino al mese di marzo 2020 quando, con nota datata
14/2/2020, l' comunicava l'avvenuto ricalcolo della pensione n.07063959 a decorrere dal gennaio CP_2
2017 dal quale era derivato un indebito di € 18.094,59;
- che, tramite il patronato , ha presentato, in data 11/9/2020 ricorso amministrativo richiamando la CP_3 giurisprudenza del S.C. in tema di indebito assistenziale, in risposta al quale l' con delibera del CP_2
17/12/2020, confermava la richiesta di restituzione;
1 - che non ha mai ricevuto la notifica di provvedimenti di sospensione e di revoca dell'indennità di accompagnamento da parte dell' e, anzi, solo a seguito della richiesta di restituzione da parte CP_2 dell' ha avuto contezza del verbale del 26/4/2017 e del suo esito. CP_2
In conclusione, parte ricorrente richiede di: 1) Riconoscere e dichiarare che l'indebito di € 18.094,59 contestato dall' sulla pensione di invalidità civile n.07063959 non è ripetibile;
2) Conseguentemente CP_2 riconoscere e dichiarare che non è tenuta a restituire l'importo di € 18.094,59 percepito a CP_1 titolo di indennità di accompagnamento dal 1/5/2017 al 31/3/2020; 3) Conseguentemente condannare l' alla restituzione delle somme, nel caso, nel frattempo trattenute sulla prestazione assistenziale del CP_2 ricorrente. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali.
L'ente si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso atteso che alla ricorrente era stata riconosciuta invalida civile con totale e permanente inabilità al 100% e con necessità di assistenza continua e dunque avente diritto all'indennità di accompagnamento, a far data dal 15.1.2016, ma, in seguito a visita di revisione effettuata in data 26.04.2017 presso la competente Commissione medica, la ricorrente si era visto revocato, per ragioni sanitarie, il diritto a percepire la prestazione in godimento. Parte resistente afferma che della ricostituzione è stata data comunicazione all'interessata in data 18.02.2020, recapitata regolarmente in data
05.03.2020, dopo aver notificato alla medesima, in data 05.05.2017, il verbale della visita di revisione con esito negativo. Tale comunicazione, come risulta dalla documentazione che si produce, veniva ritualmente recapitata in data 05.03.2020 alla ricorrente che, contrariamente a quanto riferito nel ricorso, era ed è a piena conoscenza delle ragioni della riliquidazione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
°°°°°°°°°°°°°°
Oggetto del giudizio riguarda l'indebita percezione delle provvidenze per sopravvenuta carenza dei requisiti sanitari, accertata a seguito di visita medica di controllo a cui aveva fatto seguito una richiesta di restituzione dell'indebito soltanto nel 2020; parte ricorrente rileva che al sopravvenuto difetto del requisito sanitario doveva seguire la sospensione della prestazione dalla data della visita medica e nei successivi 90 CP_ giorni la revoca, pertanto deduce l'illegittimità del comportamento dell' il quale ha disposto la sospensione dell'erogazione della prestazione a distanza di diversi anni dall'espletamento della visita di revisione.
In materia di indebito assistenziale la giurisprudenza ha ripetutamente affermato "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia»
2 (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38
Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui
«non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio
2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta
(Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (Cass. 4668/2021 e nello stesso senso Cass. 10642/2019, Cass.
28771/2019, Cass. 29419/2018). CP_ Nella specie, è pacifico in fatto che, a seguito dell'esito della visita di revisione, l' non ha ottemperato agli adempimenti previsti dall'art. 37, comma 8, l. 448/1998, ovverosia l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio e la revoca, entro i novanta giorni successivi, delle provvidenze economiche;
anzi ha continuato a erogare la prestazione per diversi anni. In tale quadro, l'erogazione dell'indennità non
è in alcun modo addebitabile al dolo del ricorrente e non è ravvisabile, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza già richiamata, alcuna violazione dei doveri di correttezza gravanti sull'assistito: doveri che nel rapporto obbligatorio sono configurabili nei limiti in cui l'adempimento possa avvenire senza apprezzabile sacrificio della parte (Cass. n. 17642 del 2012) e che nello specifico caso del rapporto assistenziale non possono estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggiore ragione in presenza di un espresso obbligo di sospendere e revocare tempestivamente le prestazioni a seguito dell'esito negativo di accertamenti disposti dall'ente medesimo. La mancata adozione di tali provvedimenti di sospensione e revoca, contenenti l'inequivoco accertamento del venire meno del requisito sanitario e le determinazioni conseguenti, e, anzi, il protrarsi ininterrotto per anni delle erogazioni, integrano una condotta idonea a ingenerare nella ricorrente un affidamento incolpevole sulla debenza delle somme versate, suscettibile di assumere rilievo nell'ambito di un'interpretazione della disciplina della ripetibilità dell'indebito assistenziale conforme ai principi costituzionali.
3 In conformità a tali principi si ritiene che, non ricorrendo pacificamente ipotesi di insussistenza a priori del diritto alla provvidenza (quale l'assenza del rapporto assistenziale o il ricovero in istituto di cura a carico dell'erario), l'assenza di dolo e l'affidamento incolpevole dell'assistito escludono la ripetibilità delle somme ricevute prima della comunicazione della revoca.
Ad ogni modo si precisa inoltre che dal verbale della visita del 2017 non è possibile ricavare in modo chiaro e inequivoco l'accertata insussistenza delle condizioni di erogazione del beneficio già riconosciuto, posto che la lettera di accompagnamento dell' non fa esplicito riferimento alla condizione di invalidità totale CP_2 della ricorrente e contiene espressioni idonee a ingenerare equivoco sulla permanenza del requisito sanitario: si legge infatti “Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno automaticamente al calcolo della prestazione a cui ha diritto”. Nel verbale sanitario non compare una specifica indicazione di invalidità ma solo l'esito:
“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa”. A ciò si aggiunga che l'invalidità in oggetto è soggetta a revisioni periodiche e il mantenimento ininterrotto per anni dell'erogazione economica porta a concludere per la sussistenza dell'elemento dell'affidamento -tutelabile in base ai principi sopra enunciati- circa la perdurante spettanza del beneficio, soprattutto se si considera che la stessa amministrazione non ha provveduto secondo le regole della L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo.
L'orientamento di cui sopra è stato, inoltre, ribadito recentemente in due sentenze della Corte di Appello di
Firenze, sez. Lavoro (sent. n. 624/2023 e 595/2024), dove viene affermato che “nel merito deve rammentarsi come sia consolidata nella giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass. 1446/2008)
l'affermazione secondo cui, nello specifico ambito dei benefici riconosciuti agli invalidi civili, la disciplina della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate vada ricercata nella normativa appositamente dettata per questa materia, che presenta tratti eccentrici rispetto a quella generale codicistica e che neppure coincide con le regole dettate per le pensioni o altri trattamenti previdenziali, che non possono essere perciò applicate analogicamente o estensivamente (un regime differenziato la cui legittimità è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale con l'ord. 448 del 2000). 14. Tali principi di settore si articolano in una complessa disciplina, nell'ambito della quale devono distinguersi vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali delle prestazioni assistenziali oppure di quelli sanitari, o ancora di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o infine a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 15. Pur nella diversità delle varie fattispecie, tuttavia, fin da Cass. n. 1446/2008 (v.
4 pure Cass. n. 11921/2015) il Giudice di legittimità ha ritenuto che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”. E su un tale principio si è fondata anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale, allorché pur affermando – con le ordinanze n. 264/2004
e n. 448/2000 – che non sussiste, come detto, un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto tuttavia che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). 16. Anzi, al riguardo, la Corte
Costituzionale ha evidenziato come il canone dell'art. 38 Cost. appresti al descritto principio di settore una garanzia costituzionale, in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). 17. In applicazione di tali principi, nel caso, che qui interessa, in cui venga meno il requisito sanitario delle prestazioni di invalidità civile, il Giudice di legittimità ha rilevato come la legge appresti una disciplina che si avvicina a quella dell'indebito previdenziale “nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento” erogate prima della visita di verifica (così Cass. 29419/2019). 18. Quanto invece al periodo successivo alla visita, l'art. 37 comma 8 della L. 448/1998 impone all' di disporre CP_2
l'immediata sospensione della provvidenza e di provvedere alla relativa revoca entro 90 giorni dalla visita di verifica. E la Corte Costituzionale (si tratta di Corte Cost. 448/2000) ha rilevato come una tale previsione, volta a evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, “possa protrarsi eccessivamente nel tempo” sia “diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38
Cost., comma 1”. Così che in maniera inequivocabile la decisione del Giudice delle leggi pone in relazione il termine breve assegnato all' per disporre la revoca delle prestazioni non più dovute con l'attitudine CP_2 della norma a soddisfare l'esigenza, costituzionalmente tutelata, di non gravare sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente (per questa osservazione espressamente Cass. 29419/2019)”. Ora facendo applicazione di tali principi nella specie, è un fatto che l' non abbia rispettato il disposto CP_2 dell'art. 37 comma 8 e abbia invece continuato a pagare l'indennità di accompagnamento per più anni, per poi richiedere all'assistita la restituzione di somme, “naturaliter già consumate” (secondo il linguaggio dei precedenti costituzionali sopra richiamati), in quanto destinate a far fronte a esigenze primarie di vita. Una
5 condotta, da un lato idonea a completamente vanificare la ratio della norma, diretta, come si è detto, a non pregiudicare la condizione di vita dei beneficiari delle prestazioni (oggetto di protezione costituzionale, come correttamente argomentato da Cass. 29419/2019), dall'altra, nella concreta situazione di fatto, senz'altro tale da ingenerare nella parte privata un ragionevole affidamento sulla legittimità (e quindi definitività) delle erogazioni. Un affidamento che non può dirsi escluso dalla circostanza che il verbale di visita fosse stato o meno notificato all'indirizzo di residenza dell'interessato. Ciò già in ragione del contenuto del verbale, che, come si è detto in narrativa, non faceva alcun riferimento all'indennità di accompagnamento e quindi alla sua revoca (che non spettava del resto alla commissione disporre). Deve quindi ritenersi, in adesione a precedenti di legittimità resi in casi analoghi al presente (Cass. n. 29419/2018;
Cass. n. 4668/2021), che il legittimo affidamento ingenerato nell'assistito dall'errore riferibile solo all' CP_2
e la natura della prestazione impongano di escludere la ripetibilità dell'indebito di cui è causa.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo, avendo riguardo alla limitata attività svolta e all'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non più ripetibile l'indebito di € 18.094,59 accertato da CP_ sulla pensione di invalidità civile n. 07063959 con conseguente restituzione delle somme già trattenute;
- Condanna l'ente alla rifusione delle spese in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario che liquida in euro 1865,00 oltre iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 16 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
6