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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 16/12/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 716/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale Ordinario di Vasto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al nr. 716/2025 R.G.V.G. promosso da: Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e
[...] C.F._1 Pt_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambi
[...] C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. D'Ardes Michele, presso il cui studio con sede ad Atessa (CH) al Corso Vittorio Emanuele n. 105/107, sono elettivamente domiciliati;
ricorrenti
OGGETTO: DOMANDA CUMULATIVA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE
DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI [omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati e con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Di comune accordo, l'istante
[...]
che risulta essere ancora residente in [...]T (doc. n. Parte_1
21), si è già trasferito altrove, e precisamente in Casalbordino (CH) alla Via Osimo, presso l'abitazione dei propri genitori, nel mentre l'istante , anch'essa ancora residente in [...]
Rocco n. 120/T (doc. n. 22), è andata a vivere in altra abitazione sita in Vasto (CH) alla Via Nirico n.
17, posta al piano sottostante rispetto all'immobile dei propri genitori. 3) Le parti hanno già provveduto a dividere tutti i propri effetti personali nonché a risolvere qualsiasi ulteriore aspetto patrimoniale tra esse esistente. 4) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente, così come in effetti rinunciano, a qualsiasi richiesta di assegno di mantenimento e/o divorzile, l'uno verso l'altro, essendo entrambi autosufficienti e dotati di redditi propri. 5) Gli stessi coniugi dichiarano di non aver nessuna pretesa da avanzare l'uno nei confronti dell'altro, per qualsiasi titolo e/o ragione. 6) I separandi si concedono, già da ora, nulla-osta al rilascio dei rispettivi passaporti con l'estero”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25.08.2025, i coniugi, premesso di aver contratto matrimonio concordatario a Vasto il 23.05.2009 e che dalla loro unione non sono nati figli, hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare, innanzitutto, la separazione personale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
2. L'udienza di prima comparizione delle parti è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale con nota del 20.10.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la congiunta domanda delle parti sul punto. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione personale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato,
e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. 7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza:
dichiara la separazione dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Vasto il 23.05.2009, trascritto al n. 26, parte II, serie A, dell'anno 2009 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Vasto;
omologa l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
Così è deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale Ordinario di Vasto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al nr. 716/2025 R.G.V.G. promosso da: Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e
[...] C.F._1 Pt_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambi
[...] C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. D'Ardes Michele, presso il cui studio con sede ad Atessa (CH) al Corso Vittorio Emanuele n. 105/107, sono elettivamente domiciliati;
ricorrenti
OGGETTO: DOMANDA CUMULATIVA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE
DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI [omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati e con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Di comune accordo, l'istante
[...]
che risulta essere ancora residente in [...]T (doc. n. Parte_1
21), si è già trasferito altrove, e precisamente in Casalbordino (CH) alla Via Osimo, presso l'abitazione dei propri genitori, nel mentre l'istante , anch'essa ancora residente in [...]
Rocco n. 120/T (doc. n. 22), è andata a vivere in altra abitazione sita in Vasto (CH) alla Via Nirico n.
17, posta al piano sottostante rispetto all'immobile dei propri genitori. 3) Le parti hanno già provveduto a dividere tutti i propri effetti personali nonché a risolvere qualsiasi ulteriore aspetto patrimoniale tra esse esistente. 4) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente, così come in effetti rinunciano, a qualsiasi richiesta di assegno di mantenimento e/o divorzile, l'uno verso l'altro, essendo entrambi autosufficienti e dotati di redditi propri. 5) Gli stessi coniugi dichiarano di non aver nessuna pretesa da avanzare l'uno nei confronti dell'altro, per qualsiasi titolo e/o ragione. 6) I separandi si concedono, già da ora, nulla-osta al rilascio dei rispettivi passaporti con l'estero”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25.08.2025, i coniugi, premesso di aver contratto matrimonio concordatario a Vasto il 23.05.2009 e che dalla loro unione non sono nati figli, hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare, innanzitutto, la separazione personale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
2. L'udienza di prima comparizione delle parti è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale con nota del 20.10.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la congiunta domanda delle parti sul punto. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione personale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato,
e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. 7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza:
dichiara la separazione dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Vasto il 23.05.2009, trascritto al n. 26, parte II, serie A, dell'anno 2009 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Vasto;
omologa l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
Così è deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi