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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 271 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 271 / 2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. , in proprio e quali eredi di , con il Parte_3 C.F._3 Persona_1 patrocinio dell'avv. Giuseppe La Spina, elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore, in Perugia, Via Baglioni, 36
APPELLANTI
Contro
(P. IVA ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Giovanni Tarantini e Paolo Sportoletti, elettivamente domiciliata presso lo studio dei procuratori, in Perugia, Via XIV Settembre, 69
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e quali eredi di , hanno proposto impugnazione avverso la
[...] Persona_1 sentenza n. 138/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, in data pagina 1 di 7 24.02.2023, pubblicata il 27.02.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 331/2015, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale dalle medesime avanzata avverso la convenuta , in ragione del decesso del Controparte_1 Sig. , occorso in data 19.11.2013, asseritamente ascrivibile all'omessa tempestiva Persona_1 diagnosi di patologia neoplastica a cura dei sanitari preposti presso l'Ospedale di Foligno nel febbraio 2010. Il Tribunale di Spoleto, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “-Rigetta la domanda per le ragioni esposte in parte motiva;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- Pone le spese di CTU liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di parte Attrice e parte Convenuta nella misura del 50% ciascuno”.
2. L'appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'erroneo rilievo d'ufficio del difetto di titolarità attiva del diritto azionato in giudizio e, nello specifico, dell'omessa prova della qualità di eredi del Sig. in capo alle attrici, nonostante Persona_1 queste abbiano agito iure proprio per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e, non già, iure hereditatis, in violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. nonché dell'obbligo di consentire il contraddittorio delle parti di cui all'art. 101 c.p.c.; dell'omesso accertamento della responsabilità dell' convenuta in ragione dell'omessa esecuzione Controparte_1 della programmata microlaringoscopia - che, laddove eseguita, avrebbe consentito di tempestivamente diagnosticare e trattare la patologia cancerosa in ragione della quale il Sig. è Persona_1 successivamente deceduto - e, conseguentemente, della responsabilità dell' convenuta Controparte_1 per il decesso del Sig. . Per_1
In data 14.11.2023 si è costituita l'appellata, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante.
3. Con ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del 02.04.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Pur dovendosi apportare talune correzioni all'apparato motivazionale della sentenza di primo grado, il primo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato. L'appellante si duole dell'erroneo rilievo d'ufficio del difetto di titolarità attiva del diritto azionato in giudizio e, peculiarmente, dell'omessa prova della qualità di eredi del Sig. in capo alle attrici, nonostante Persona_1 queste abbiano agito iure proprio per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e, non già, iure hereditatis, in violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. nonché dell'obbligo di consentire il contraddittorio delle parti di cui all'art. 101 c.p.c.
Ebbene, in primo luogo occorre evidenziare l'inoperatività del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., come inteso da parte appellante, allorquando il convenuto abbia omesso di proporre una mera difesa ed il giudice abbia correttamente rilevato d'ufficio il difetto di prova di un elemento costitutivo del diritto azionato in giudizio. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha, infatti, già chiarito che la deduzione della mancanza di un elemento costitutivo del diritto azionato in giudizio non configura un'eccezione in senso stretto, quanto una mera difesa, e che “Trattandosi di mera difesa, varranno le seguenti regole processuali: - (a) in linea di principio, per la formulazione di tale deduzione difensiva il codice di procedura civile non prevede alcuna specifica limitazione temporale;
[…] - (b2) il mero difetto di contestazione specifica, ove rilevante, non impone in ogni caso al giudice un vincolo assoluto (per così dire, di piena conformazione), obbligandolo a considerare definitivamente come provata (e quindi come positivamente accertata in giudizio) la legittimazione rappresentativa non contestata, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal
pagina 2 di 7 materiale probatorio raccolto;
- (c) allorché la mancanza del potere rappresentativo sia acquisita agli atti, di essa il giudice può tenere conto anche in assenza di una specifica deduzione della parte interessata, giacché la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Sez. 1^, 5 agosto 1948, n. 1390; Sez. 2^, 15 febbraio 2002, n. 2214; Sez. 3^, 28 giugno 2010, n. 15375)” (Cassazione civile sez. un., 03/06/2015, n. 11377). Con precipuo riguardo al difetto di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, Cassazione civile sez. un. -
16/02/2016, n. 2951, ha, in primo luogo, chiarito la distinzione fra difetto di legittimazione ad agire e difetto di titolarità dell'azione, per cui “La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta
a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede
l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo”. Da tanto consegue che il Giudice di prime cure ha correttamente inquadrato l'omessa prova del rapporto familiare assunto a fondamento della domanda di perdita del rapporto parentale da coloro che si sono prospettate come eredi e familiari del Sig. Persona_1 quale questione di merito attinente al difetto di titolarità del diritto fatto valere in giudizio rigettando la domanda nel merito. Nella medesima pronuncia le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “la titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda”; che “chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento”; che “la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte”; che “la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c., comma 2”, che “la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perché l'art. 345
c.p.c., comma 2, prevede il divieto di "nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio". Con riguardo alla “più complessa problematica relativa al principio di non contestazione”, la Suprema Corte ha chiarito che “il silenzio è cosa diversa dal riconoscimento (espresso, implicito o indiretto). La non contestazione pone problemi più delicati e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivile alla categoria dei fatti-diritto. In particolare, in queste materie, il semplice difetto di contestazione non
pagina 3 di 7 impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass., sez. un., 3 giugno 2015, n. 11377, anche per ulteriori richiami). Del resto, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.), "a fortiori" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione”. In sintesi, con riguardo al rilievo di difetto di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, la Corte di legittimità ha chiarito che “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”. Le Sezioni Unite hanno, dunque, a più riprese chiarito che il silenzio del convenuto riguardo ad un elemento costitutivo del diritto azionato in giudizio dall'attore non ha efficacia di prova legale e non impone al giudice di ritenere in ogni caso accertata la sussistenza di elemento costitutivo del diritto azionato in giudizio non (diversamente) provato dall'attore sol perché non contestato dal convenuto, restando rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale - trattandosi di questione involgente una mera difesa, non configurante eccezione in stretto e rilevabile in ogni stato e grado del processo -, può procedere al rilievo d'ufficio della questione. Le doglianze dell'appellante sul punto sono, dunque, infondate.
4.1 Fermo il corretto esercizio del potere di rilievo officioso del difetto di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio da parte attrice a fronte del silenzio serbato sul punto da parte convenuta, il Giudice di prime cure ha, nondimeno, omesso di stimolare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio, a norma dell'articolo 101, comma 2, c.p.c. L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'articolo 101, comma 2, c.p.c., infatti, riguarda le questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto – quale quella ricorrente nel singolo caso di specie -, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti (Cassazione civile sez. I - 05/09/2022, n. 26070). Il rilievo della questione d'ufficio avrebbe, peraltro, consentito alla parte interessata di spiegare un'attività probatoria in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie. Ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., infatti, l'obbligo di favorire il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio consente alle parti l'espletamento di attività probatoria anche oltre la scadenza degli ordinari termini istruttori. Come recentemente chiarito da Cassazione civile sez. III - 05/09/2023, n. 25849, l'obbligo del giudice di provocare il contraddittorio sulla questione nuova, rilevata d'ufficio, posta a fondamento della decisione implica la facoltà delle parti di "spiegare la conseguente attività probatoria", tale essendo
"l'unico possibile significato da attribuire al sintagma "memorie contenenti osservazioni sulle questioni", giacché "se il contenuto di tali memorie si dovesse limitare a un'attività assertiva", si "tornerebbe, in buona sostanza, alle sentenze della terza via", e ciò in quanto "quelle "osservazioni" non risulterebbero in alcun modo funzionali a coniugare il diritto di difesa delle parti con quelle pagina 4 di 7 esigenze di economia processuale che costituiscono, invece, la ratio dell'art. 101, comma 2, c.p.c."
(così, Cass. Sez. Un., sent. n. 26242 del 2014). Espressamente, inoltre, Cass. Sez. 2, sent. 30 settembre 2020, n. 20870, ha ribadito che "le parti possono spiegare una "attività probatoria" in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie" allorché il giudice abbia proceduto al rilievo di questione d'ufficio. Il rilievo di questione d'ufficio sulla quale il Giudice fondi la propria decisione comporta, dunque, che il giudice la indichi alle parti e consenta lo svolgimento del contraddittorio tra le stesse, finalizzato al compimento non solo dell'attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria (Cassazione civile, sez. III - 05/09/2023, n. 25849). In altri termini, l'obbligo di sollecitare il contraddittorio delle parti su questione rilevata ex officio non è fine a se stesso, ma è preordinato a consentire alle parti l'espletamento di attività assertiva ed istruttoria, anche oltre gli ordinari termini istruttori, ricadendosi altrimenti nelle cd. sentenze della terza via. Nel caso di specie, trattandosi di questione mista, di fatto e di diritto, rilevata ex officio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., il Giudice di prime cure avrebbe, dunque, dovuto indicarla alle parti e consentire lo svolgimento del contraddittorio tra le stesse, finalizzato al compimento non solo dell'attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie.
4.2 Da tanto consegue, pure, che l'appellante avrebbe ben potuto allegare produzione documentale all'atto di citazione in appello al fine di comprovare il dedotto rapporto parentale, trattandosi di allegazione documentale diretta a supplire l'omesso espletamento di siffatta attività, assertiva e probatoria, non debitamente consentita dal Giudice del primo grado, in violazione del disposto di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., e, pertanto, non previamente prodotta per causa non imputabile alla parte, a norma dell'art. 345 c.p.c. Nondimeno, pur essendosi meramente limitate ad asserire che “le istanti, quali rispettivamente figlie e moglie, sono eredi di ” nell'atto introduttivo del primo Persona_1 grado di giudizio omettendo qualsivoglia allegazione documentale sul punto e nonostante il Giudice di prime cure abbia rigettato la domanda proposta proprio in forza dell'omessa prova della titolarità soggettiva della posizione vantata in giudizio, anche nell'atto di citazione in appello le medesime istanti si sono limitate a dolersi dell'erroneità della statuizione del Giudice di prime cure per violazione del principio di non contestazione e dell'obbligo di sollevare il contraddittorio delle parti sulla questione nuova rilevata ex officio, reiteratamente omettendo qualsivoglia allegazione documentale diretta a comprovare la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. Né sulla Corte incombeva alcun obbligo ex art. 101, comma 2, c.p.c., avendo il Giudice di prime cure fondato la propria decisione proprio sulla questione rilevata ex officio e le parti ampiamente contraddetto sulla questione, oggetto di motivo d'impugnazione e suscettibile di essere provata, oltre gli ordinari termini istruttori, mediante allegazione documentale unitamente all'atto di citazione in appello ex artt. 101, comma 2 e 345 c.p.c. L'omessa provocazione del contraddittorio fra le parti circa la questione nuova rilevata d'ufficio nel giudizio di primo grado è stata, pertanto, superata dall'ampio contraddittorio svoltosi nel presente grado di giudizio, nonostante neppure beneficiando della remissione in termini di cui al combinato disposto degli artt. 101, comma 2, e 345 c.p.c. le appellanti abbiano provato l'asserita qualità di moglie e figlie del Sig. . Persona_1
4.3 Peraltro, benché le attrici abbiano reiteratamente rassegnato le proprie conclusioni domandando risarcimento di tutti i danni sofferti iure hereditatis e iure proprio ed abbiano al medesimo titolo introdotto il giudizio di appello, la domanda proposta in parte motiva è sempre in ogni caso limitata al solo risarcimento del danno sofferto iure proprio in conseguenza della perdita del rapporto parentale con il Sig. . Da tanto consegue un alleggerimento degli oneri probatori incombenti Persona_1 su parte attrice, tenuta a comprovare la sussistenza del dedotto rapporto parentale anche mediante produzione di certificato di stato di famiglia e, non già, mediante produzione degli atti dello stato civile che attestano il rapporto di parentela con il de cuius, come previsto dall'art. 565 c.c. Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure – che ha erroneamente richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia successoria, a mente del quale pagina 5 di 7 “la prova di qualità di erede nella successione legittima deve essere data attraverso gli atti dello stato civile che attestano il rapporto di parentela con il de cuius, come previsto dall' art. 565 cod. civ.” (Cassazione civile, sez. II, 12/07/2024, n. 19254), benché tale orientamento si fondi espressamente sull'art. 565 c.c., e non sia pertinente al caso di specie, nel quale le attrici hanno agito non già, iure hereditatis, quanto iure proprio, domandando il solo risarcimento del danno personalmente sofferto in conseguenza del fatto illecito dell' – le attrici avrebbero potuto limitarsi a produrre Parte_4 certificato di stato di famiglia ovvero ulteriore documentazione idonea a comprovare la sussistenza del rapporto familiare dedotto a fondamento della domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
4.4 Conclusivamente, dunque, vertendosi in materia di azione di risarcimento del danno iure proprio e, non già, iure hereditatis, le attrici avrebbero potuto godere di oneri probatori alleggeriti rispetto a quelli previsti dall'art. 565 c.c. comprovando la sussistenza del dedotto rapporto familiare con il Sig. Per_1 quale elemento costitutivo della posizione soggettiva vantata in giudizio mediante
[...] allegazione di certificato di stato di famiglia ovvero di ulteriore documentazione idonea e, tuttavia, non hanno assolto all'onus probandi su di esse incombente nel primo grado di giudizio, omettendo qualsivoglia allegazione documentale sul punto;
correttamente, il Giudice di prime cure, dinanzi al silenzio serbato da parte convenuta, nell'esercizio del potere di valutazione discrezionale delle prove ex art. 116 c.p.c., ha rilevato la questione d'ufficio ex art. 115, c.p.c., in quanto involgente il difetto della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, eventualmente oggetto di mera difesa e, dunque, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento;
erroneamente, il Giudice di prime cure ha omesso di sollecitare il contraddittorio delle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c. con ciò consentendo la facoltà di spiegare attività probatoria anche in deroga agli ordinari termini istruttori del giudizio di primo grado;
l'omessa provocazione del contraddittorio fra le parti circa la questione nuova rilevata d'ufficio nel giudizio di primo grado è stata superata dall'ampio contraddittorio svoltosi nel presente grado di giudizio;
parte appellante avrebbe ben potuto supplire l'omesso espletamento di siffatta attività, assertiva e probatoria, non debitamente consentita dal Giudice del primo grado, in violazione del disposto di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., mediante allegazione documentale all'atto di citazione in appello diretta a comprovare l'asserito rapporto parentale, da ritenersi non previamente prodotta per causa non imputabile alla parte, a norma dell'art. 345 c.p.c., e, dunque, pienamente ammissibile;
nondimeno, neppure in tal sede parte appellante ha adempiuto ai propri oneri probatori, con ciò decadendo dalla facoltà di cui al combinato disposto degli artt. 101, comma 2, c.p.c. e 345
c.p.c. La domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale deve essere, pertanto, rigettata in ragione dell'omessa prova del rapporto familiare intercorrente fra le Sig.re , Parte_1
, ed il Sig. . Parte_2 Parte_3 Persona_1
5. Il rigetto del primo motivo d'impugnazione è assorbente delle ulteriori doglianze di parte appellante. Il difetto di prova della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio e della qualità di familiari del paziente in capo alle istanti inibisce, infatti, a monte, ogni ulteriore valutazione circa la sussistenza del nesso di causalità materiale fra il decesso del Sig. e l'operato dei Persona_1 sanitari preposti presso l' ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto Parte_4 parentale a valle.
6. Conclusivamente, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori minimi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, in ragione dell'esigua complessità della lite e del rigetto della domanda in forza di questione preliminare.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
pagina 6 di 7 1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, n. 138/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, in data 24.02.2023, pubblicata il 27.02.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 331/2015;
2. Condanna , e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle spese di lite in favore , che si liquidano nella Controparte_1 somma di € 9.256,00, oltre accessori di legge;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di
, e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 271 / 2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. , in proprio e quali eredi di , con il Parte_3 C.F._3 Persona_1 patrocinio dell'avv. Giuseppe La Spina, elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore, in Perugia, Via Baglioni, 36
APPELLANTI
Contro
(P. IVA ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Giovanni Tarantini e Paolo Sportoletti, elettivamente domiciliata presso lo studio dei procuratori, in Perugia, Via XIV Settembre, 69
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e quali eredi di , hanno proposto impugnazione avverso la
[...] Persona_1 sentenza n. 138/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, in data pagina 1 di 7 24.02.2023, pubblicata il 27.02.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 331/2015, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale dalle medesime avanzata avverso la convenuta , in ragione del decesso del Controparte_1 Sig. , occorso in data 19.11.2013, asseritamente ascrivibile all'omessa tempestiva Persona_1 diagnosi di patologia neoplastica a cura dei sanitari preposti presso l'Ospedale di Foligno nel febbraio 2010. Il Tribunale di Spoleto, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “-Rigetta la domanda per le ragioni esposte in parte motiva;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- Pone le spese di CTU liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di parte Attrice e parte Convenuta nella misura del 50% ciascuno”.
2. L'appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'erroneo rilievo d'ufficio del difetto di titolarità attiva del diritto azionato in giudizio e, nello specifico, dell'omessa prova della qualità di eredi del Sig. in capo alle attrici, nonostante Persona_1 queste abbiano agito iure proprio per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e, non già, iure hereditatis, in violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. nonché dell'obbligo di consentire il contraddittorio delle parti di cui all'art. 101 c.p.c.; dell'omesso accertamento della responsabilità dell' convenuta in ragione dell'omessa esecuzione Controparte_1 della programmata microlaringoscopia - che, laddove eseguita, avrebbe consentito di tempestivamente diagnosticare e trattare la patologia cancerosa in ragione della quale il Sig. è Persona_1 successivamente deceduto - e, conseguentemente, della responsabilità dell' convenuta Controparte_1 per il decesso del Sig. . Per_1
In data 14.11.2023 si è costituita l'appellata, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante.
3. Con ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del 02.04.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Pur dovendosi apportare talune correzioni all'apparato motivazionale della sentenza di primo grado, il primo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato. L'appellante si duole dell'erroneo rilievo d'ufficio del difetto di titolarità attiva del diritto azionato in giudizio e, peculiarmente, dell'omessa prova della qualità di eredi del Sig. in capo alle attrici, nonostante Persona_1 queste abbiano agito iure proprio per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e, non già, iure hereditatis, in violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. nonché dell'obbligo di consentire il contraddittorio delle parti di cui all'art. 101 c.p.c.
Ebbene, in primo luogo occorre evidenziare l'inoperatività del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., come inteso da parte appellante, allorquando il convenuto abbia omesso di proporre una mera difesa ed il giudice abbia correttamente rilevato d'ufficio il difetto di prova di un elemento costitutivo del diritto azionato in giudizio. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha, infatti, già chiarito che la deduzione della mancanza di un elemento costitutivo del diritto azionato in giudizio non configura un'eccezione in senso stretto, quanto una mera difesa, e che “Trattandosi di mera difesa, varranno le seguenti regole processuali: - (a) in linea di principio, per la formulazione di tale deduzione difensiva il codice di procedura civile non prevede alcuna specifica limitazione temporale;
[…] - (b2) il mero difetto di contestazione specifica, ove rilevante, non impone in ogni caso al giudice un vincolo assoluto (per così dire, di piena conformazione), obbligandolo a considerare definitivamente come provata (e quindi come positivamente accertata in giudizio) la legittimazione rappresentativa non contestata, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal
pagina 2 di 7 materiale probatorio raccolto;
- (c) allorché la mancanza del potere rappresentativo sia acquisita agli atti, di essa il giudice può tenere conto anche in assenza di una specifica deduzione della parte interessata, giacché la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Sez. 1^, 5 agosto 1948, n. 1390; Sez. 2^, 15 febbraio 2002, n. 2214; Sez. 3^, 28 giugno 2010, n. 15375)” (Cassazione civile sez. un., 03/06/2015, n. 11377). Con precipuo riguardo al difetto di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, Cassazione civile sez. un. -
16/02/2016, n. 2951, ha, in primo luogo, chiarito la distinzione fra difetto di legittimazione ad agire e difetto di titolarità dell'azione, per cui “La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta
a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede
l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo”. Da tanto consegue che il Giudice di prime cure ha correttamente inquadrato l'omessa prova del rapporto familiare assunto a fondamento della domanda di perdita del rapporto parentale da coloro che si sono prospettate come eredi e familiari del Sig. Persona_1 quale questione di merito attinente al difetto di titolarità del diritto fatto valere in giudizio rigettando la domanda nel merito. Nella medesima pronuncia le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “la titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda”; che “chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento”; che “la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte”; che “la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c., comma 2”, che “la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perché l'art. 345
c.p.c., comma 2, prevede il divieto di "nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio". Con riguardo alla “più complessa problematica relativa al principio di non contestazione”, la Suprema Corte ha chiarito che “il silenzio è cosa diversa dal riconoscimento (espresso, implicito o indiretto). La non contestazione pone problemi più delicati e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivile alla categoria dei fatti-diritto. In particolare, in queste materie, il semplice difetto di contestazione non
pagina 3 di 7 impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass., sez. un., 3 giugno 2015, n. 11377, anche per ulteriori richiami). Del resto, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.), "a fortiori" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione”. In sintesi, con riguardo al rilievo di difetto di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, la Corte di legittimità ha chiarito che “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”. Le Sezioni Unite hanno, dunque, a più riprese chiarito che il silenzio del convenuto riguardo ad un elemento costitutivo del diritto azionato in giudizio dall'attore non ha efficacia di prova legale e non impone al giudice di ritenere in ogni caso accertata la sussistenza di elemento costitutivo del diritto azionato in giudizio non (diversamente) provato dall'attore sol perché non contestato dal convenuto, restando rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale - trattandosi di questione involgente una mera difesa, non configurante eccezione in stretto e rilevabile in ogni stato e grado del processo -, può procedere al rilievo d'ufficio della questione. Le doglianze dell'appellante sul punto sono, dunque, infondate.
4.1 Fermo il corretto esercizio del potere di rilievo officioso del difetto di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio da parte attrice a fronte del silenzio serbato sul punto da parte convenuta, il Giudice di prime cure ha, nondimeno, omesso di stimolare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio, a norma dell'articolo 101, comma 2, c.p.c. L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'articolo 101, comma 2, c.p.c., infatti, riguarda le questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto – quale quella ricorrente nel singolo caso di specie -, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti (Cassazione civile sez. I - 05/09/2022, n. 26070). Il rilievo della questione d'ufficio avrebbe, peraltro, consentito alla parte interessata di spiegare un'attività probatoria in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie. Ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., infatti, l'obbligo di favorire il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio consente alle parti l'espletamento di attività probatoria anche oltre la scadenza degli ordinari termini istruttori. Come recentemente chiarito da Cassazione civile sez. III - 05/09/2023, n. 25849, l'obbligo del giudice di provocare il contraddittorio sulla questione nuova, rilevata d'ufficio, posta a fondamento della decisione implica la facoltà delle parti di "spiegare la conseguente attività probatoria", tale essendo
"l'unico possibile significato da attribuire al sintagma "memorie contenenti osservazioni sulle questioni", giacché "se il contenuto di tali memorie si dovesse limitare a un'attività assertiva", si "tornerebbe, in buona sostanza, alle sentenze della terza via", e ciò in quanto "quelle "osservazioni" non risulterebbero in alcun modo funzionali a coniugare il diritto di difesa delle parti con quelle pagina 4 di 7 esigenze di economia processuale che costituiscono, invece, la ratio dell'art. 101, comma 2, c.p.c."
(così, Cass. Sez. Un., sent. n. 26242 del 2014). Espressamente, inoltre, Cass. Sez. 2, sent. 30 settembre 2020, n. 20870, ha ribadito che "le parti possono spiegare una "attività probatoria" in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie" allorché il giudice abbia proceduto al rilievo di questione d'ufficio. Il rilievo di questione d'ufficio sulla quale il Giudice fondi la propria decisione comporta, dunque, che il giudice la indichi alle parti e consenta lo svolgimento del contraddittorio tra le stesse, finalizzato al compimento non solo dell'attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria (Cassazione civile, sez. III - 05/09/2023, n. 25849). In altri termini, l'obbligo di sollecitare il contraddittorio delle parti su questione rilevata ex officio non è fine a se stesso, ma è preordinato a consentire alle parti l'espletamento di attività assertiva ed istruttoria, anche oltre gli ordinari termini istruttori, ricadendosi altrimenti nelle cd. sentenze della terza via. Nel caso di specie, trattandosi di questione mista, di fatto e di diritto, rilevata ex officio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., il Giudice di prime cure avrebbe, dunque, dovuto indicarla alle parti e consentire lo svolgimento del contraddittorio tra le stesse, finalizzato al compimento non solo dell'attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie.
4.2 Da tanto consegue, pure, che l'appellante avrebbe ben potuto allegare produzione documentale all'atto di citazione in appello al fine di comprovare il dedotto rapporto parentale, trattandosi di allegazione documentale diretta a supplire l'omesso espletamento di siffatta attività, assertiva e probatoria, non debitamente consentita dal Giudice del primo grado, in violazione del disposto di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., e, pertanto, non previamente prodotta per causa non imputabile alla parte, a norma dell'art. 345 c.p.c. Nondimeno, pur essendosi meramente limitate ad asserire che “le istanti, quali rispettivamente figlie e moglie, sono eredi di ” nell'atto introduttivo del primo Persona_1 grado di giudizio omettendo qualsivoglia allegazione documentale sul punto e nonostante il Giudice di prime cure abbia rigettato la domanda proposta proprio in forza dell'omessa prova della titolarità soggettiva della posizione vantata in giudizio, anche nell'atto di citazione in appello le medesime istanti si sono limitate a dolersi dell'erroneità della statuizione del Giudice di prime cure per violazione del principio di non contestazione e dell'obbligo di sollevare il contraddittorio delle parti sulla questione nuova rilevata ex officio, reiteratamente omettendo qualsivoglia allegazione documentale diretta a comprovare la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. Né sulla Corte incombeva alcun obbligo ex art. 101, comma 2, c.p.c., avendo il Giudice di prime cure fondato la propria decisione proprio sulla questione rilevata ex officio e le parti ampiamente contraddetto sulla questione, oggetto di motivo d'impugnazione e suscettibile di essere provata, oltre gli ordinari termini istruttori, mediante allegazione documentale unitamente all'atto di citazione in appello ex artt. 101, comma 2 e 345 c.p.c. L'omessa provocazione del contraddittorio fra le parti circa la questione nuova rilevata d'ufficio nel giudizio di primo grado è stata, pertanto, superata dall'ampio contraddittorio svoltosi nel presente grado di giudizio, nonostante neppure beneficiando della remissione in termini di cui al combinato disposto degli artt. 101, comma 2, e 345 c.p.c. le appellanti abbiano provato l'asserita qualità di moglie e figlie del Sig. . Persona_1
4.3 Peraltro, benché le attrici abbiano reiteratamente rassegnato le proprie conclusioni domandando risarcimento di tutti i danni sofferti iure hereditatis e iure proprio ed abbiano al medesimo titolo introdotto il giudizio di appello, la domanda proposta in parte motiva è sempre in ogni caso limitata al solo risarcimento del danno sofferto iure proprio in conseguenza della perdita del rapporto parentale con il Sig. . Da tanto consegue un alleggerimento degli oneri probatori incombenti Persona_1 su parte attrice, tenuta a comprovare la sussistenza del dedotto rapporto parentale anche mediante produzione di certificato di stato di famiglia e, non già, mediante produzione degli atti dello stato civile che attestano il rapporto di parentela con il de cuius, come previsto dall'art. 565 c.c. Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure – che ha erroneamente richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia successoria, a mente del quale pagina 5 di 7 “la prova di qualità di erede nella successione legittima deve essere data attraverso gli atti dello stato civile che attestano il rapporto di parentela con il de cuius, come previsto dall' art. 565 cod. civ.” (Cassazione civile, sez. II, 12/07/2024, n. 19254), benché tale orientamento si fondi espressamente sull'art. 565 c.c., e non sia pertinente al caso di specie, nel quale le attrici hanno agito non già, iure hereditatis, quanto iure proprio, domandando il solo risarcimento del danno personalmente sofferto in conseguenza del fatto illecito dell' – le attrici avrebbero potuto limitarsi a produrre Parte_4 certificato di stato di famiglia ovvero ulteriore documentazione idonea a comprovare la sussistenza del rapporto familiare dedotto a fondamento della domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
4.4 Conclusivamente, dunque, vertendosi in materia di azione di risarcimento del danno iure proprio e, non già, iure hereditatis, le attrici avrebbero potuto godere di oneri probatori alleggeriti rispetto a quelli previsti dall'art. 565 c.c. comprovando la sussistenza del dedotto rapporto familiare con il Sig. Per_1 quale elemento costitutivo della posizione soggettiva vantata in giudizio mediante
[...] allegazione di certificato di stato di famiglia ovvero di ulteriore documentazione idonea e, tuttavia, non hanno assolto all'onus probandi su di esse incombente nel primo grado di giudizio, omettendo qualsivoglia allegazione documentale sul punto;
correttamente, il Giudice di prime cure, dinanzi al silenzio serbato da parte convenuta, nell'esercizio del potere di valutazione discrezionale delle prove ex art. 116 c.p.c., ha rilevato la questione d'ufficio ex art. 115, c.p.c., in quanto involgente il difetto della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, eventualmente oggetto di mera difesa e, dunque, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento;
erroneamente, il Giudice di prime cure ha omesso di sollecitare il contraddittorio delle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c. con ciò consentendo la facoltà di spiegare attività probatoria anche in deroga agli ordinari termini istruttori del giudizio di primo grado;
l'omessa provocazione del contraddittorio fra le parti circa la questione nuova rilevata d'ufficio nel giudizio di primo grado è stata superata dall'ampio contraddittorio svoltosi nel presente grado di giudizio;
parte appellante avrebbe ben potuto supplire l'omesso espletamento di siffatta attività, assertiva e probatoria, non debitamente consentita dal Giudice del primo grado, in violazione del disposto di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., mediante allegazione documentale all'atto di citazione in appello diretta a comprovare l'asserito rapporto parentale, da ritenersi non previamente prodotta per causa non imputabile alla parte, a norma dell'art. 345 c.p.c., e, dunque, pienamente ammissibile;
nondimeno, neppure in tal sede parte appellante ha adempiuto ai propri oneri probatori, con ciò decadendo dalla facoltà di cui al combinato disposto degli artt. 101, comma 2, c.p.c. e 345
c.p.c. La domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale deve essere, pertanto, rigettata in ragione dell'omessa prova del rapporto familiare intercorrente fra le Sig.re , Parte_1
, ed il Sig. . Parte_2 Parte_3 Persona_1
5. Il rigetto del primo motivo d'impugnazione è assorbente delle ulteriori doglianze di parte appellante. Il difetto di prova della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio e della qualità di familiari del paziente in capo alle istanti inibisce, infatti, a monte, ogni ulteriore valutazione circa la sussistenza del nesso di causalità materiale fra il decesso del Sig. e l'operato dei Persona_1 sanitari preposti presso l' ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto Parte_4 parentale a valle.
6. Conclusivamente, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori minimi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, in ragione dell'esigua complessità della lite e del rigetto della domanda in forza di questione preliminare.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
pagina 6 di 7 1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, n. 138/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, in data 24.02.2023, pubblicata il 27.02.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 331/2015;
2. Condanna , e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle spese di lite in favore , che si liquidano nella Controparte_1 somma di € 9.256,00, oltre accessori di legge;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di
, e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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