Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/05/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 1080/2025
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1080/2025 promossa da: Parte 1 C.F. C.F. 1 con l'Avv. Magda Villani;
e
Controparte_1 C.F. C.F. 2 con l'Avv. Chiara Ridolfi;
, ,
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.03.2025 Parte 1 [...] zio hanno adito l'intestato Tribu CP 1
matrimonio da essi contratto a Livorno il 05/03/1992, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione sono nati due figli, il 29/07/2001 e Persona 2 il 01/05/2004, entrambi maggiorenni Persona 1 nale di Livorno ha pronunciato la nte indipendent separazione consensuale dei coniugi con decreto di omologa n. 13008/2014 del
19/09/2014 nel procedimento avente R.G. n. 2736/2014.
Con decreto del 07/04/2025 il Presidente relatore ha fissato per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.05.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale ha rimesso la causa in decisione.
Il ricorso, depositato in data 27.03.2025, è fondato e va accolto.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il
05/03/1992 tra Controparte_1 _, trascritto nei Parte 1 e registri dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno
1992 Parte 2 Serie A n. 43.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) revoca a carico del Pt 1 l'obbligo di concorso al mantenimento dei figli Per 2 e Persona 1 perché entrambi ad oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
2) in caso di sopravvenuta necessità (es. mancato rinnovo del contratto di lavoro), i genitori provvederanno direttamente nei loro confronti in proporzione alle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed economiche;
3) le parti dichiarano di essere entrambe autosufficienti dal punto di vista economico e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento l'una verso l'altra;
4) le parti dichiarano che la sottoscrizione del presente ricorso fa salvi e impregiudicati i rispettivi diritti di credito vantati dai ricorrenti l'uno nei confronti dell'altro per quanto concerne il periodo precedente alla sottoscrizione stessa;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 23.05.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra