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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/05/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 379/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 379/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Pennetta, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in San Donaci alla via Enrico Toti, 11 è elettivamente domiciliata parte opponente
CONTRO
in qualità di delegata alla gestione, recupero ed escussione dei Controparte_1 crediti per conto di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vitale, presso il cui studio in Salerno alla via Quaranta,
5 è elettivamente domiciliata parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 22.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1315/2019, notificato il 03.12.2019, con cui il Tribunale di Brindisi, su ricorso di in qualità di delegata alla gestione, recupero ed escussione dei Controparte_1 crediti per conto di dichiaratasi cessionaria del credito pari a € 19.892,83 Controparte_2 derivante dal contratto di finanziamento personale n. 5869365 del 02.07.2009 concesso da ha ingiunto a , quale debitore principale, in solido Controparte_3 Parte_1 con quale coobbligato, il pagamento della somma di € 19.892,83, oltre Controparte_4
Pag. 1 a 5 interessi di mora, nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 145,50 per esborsi e € 540,00 per compensi.
1.1 A fondamento dell'opposizione spiegata ha dedotto: Parte_1
− l'inesistenza del credito per aver pagato l'intero ammontare dovuto con cambiali del
07.01.2013 e del 09.01.2013;
− l'illegittimità del d.i. emesso per carenza di prova del credito;
− la nullità del contratto per assenza di firma della banca finanziatrice, per mancata Pa consegna di copia del contratto, per non per interessi usurari e Pt_3 anatocistici.
L'opponente ha concluso, quindi, dopo aver precisato che, nelle more del giudizio, il coniuge coobbligato è morto, chiedendo la revoca del d.i. opposto o, in via Controparte_4 subordinata, la riduzione dell'ammontare dovuto, vinte le spese di lite.
2. in qualità di delegata alla gestione, recupero ed escussione dei Controparte_1 crediti per conto di si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, la Controparte_2 concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto e, nel merito, il rigetto della stessa, con condanna alle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
L'opposta ha ricapitolato, anzitutto, le sorti del credito azionato in via monitoria.
Al riguardo, ha precisato di essere diventata titolare, a seguito di una serie di cessioni a catena, del credito derivante dal contratto n. 5869365 del 02.07.2009 con cui Controparte_3 ha concesso un prestito personale a non interamente ripagato dalla
[...] Parte_1 beneficiaria del finanziamento neppure per il tramite dei pagamenti effettuati dopo la comunicazione di decadenza del beneficio del termine.
L'opposta ha replicato, poi, alle censure di osservando che: Parte_1
− solo le cambiali del 07.01.2013 si riferiscono al rapporto oggetto di causa, mentre le altre del 09.01.2013 riguardano il contratto di prestito finalizzato n. 6259271 del 16.06.2010, e che comunque delle n. 120 cambiali rilasciate solo alcune sono state effettivamente pagate, così residuando l'esposizione debitoria indicata in sede monitoria;
− la sufficienza della prova scritta fornita ai fii dell'emissione del d.i.;
− l'infondatezza dell'eccezione di nullità contrattuale.
3. Ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, il Tribunale ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutività e ha assegnato i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Pag. 2 a 5 La causa è stata istruita, quindi, oltre che in via documentale, a mezzo CTU svolta dal dott.
. Per_1
Esaurita l'istruttoria, il Tribunale ha formulato, con ordinanza del 23.02.2023, la seguente proposta conciliativa:
“
1. L'opponente verserà a che rinuncerà al decreto ingiuntivo, la somma di € 15.000,00, Controparte_1 oltre gli interessi di mora al tasso convenzionale indicato nel ricorso contenuto nei limiti del tasso soglia dall'1.6.2017 al soddisfo;
2. Le spese di C.T.U. saranno a carico dell'opponente;
3. Le spese del presente giudizio saranno compensate per metà ponendosi l'altra metà, liquidata in € 1.500,00 oltre R.S.G., CAP ed IVA a carico dell'opponente”.
Fallito il tentativo di conciliazione, è stata fissata l'udienza di precisazione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate dei rispettivi atti difensivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
4. L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le considerazioni di seguito esposte.
Non colgono nel segno, infatti, le censure mosse dall'opponente.
4.1 In primo luogo, va precisato che non è causa di nullità formale né la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'istituto di credito, come chiarito dalla pronuncia delle
Sezioni unite del 16 gennaio 2018, n. 898 sui c.d. contratto monofirma, né la mancata consegna di copia del contratto, a norma dell'art. 117, comma 3, Tub.
4.2 In secondo luogo, va osservato che, ai fini dell'emissione del d.i., è sufficiente la prova scritta indicata dagli artt. 633 e ss c.p.c. e dall'art. 50 Tub, fermo restando il consueto riparto dell'onere probatorio secondo la veste sostanziale e non formale delle parti nel giudizio di opposizione a d.i.
Quindi, il creditore è tenuto a provare la fonte del credito, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento altrui, mentre il debitore è tenuto a dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi.
A tal proposito, va rilevato che l'opposta ha dato prova dell'esistenza e consistenza del credito azionato, mentre l'opponente non ha dimostrato di aver adempiuto integralmente l'obbligazione restitutoria nascente dal contratto di prestito personale n. 5869365 del 02.07.2009: infatti, le
Pag. 3 a 5 cambiali del 09.01.2013 riguardano il diverso contratto di prestito finalizzato n. 6259271 del
16.06.2010, estraneo al presente giudizio, e, in ogni causa, le cambiali del 07.01.2013, riferite al rapporto oggetto di causa, non sono state pagate in modo completo, atteso che risultano n. 71 cambiali di € 278,00 non pagate per un debito residuo di 19.738,00 (€ 278 * 71), come riepilogato dal CTU nello specchietto a pag. 33-35 dell'elaborato peritale.
4.3 In terzo luogo, va esclusa l'applicazione di interessi usurari o anatocistici, a tal fine condividendo le conclusioni raggiunte dal CTU.
Quest'ultimo ha dato atto, in modo logico, argomentato e adeguatamente supportato dal punto di vista tecnico, che il contratto di prestito personale n. 5869365 del 02.07.2009 prevedeva un tasso fisso con un ISC adeguatamente indicato, che sia i tassi compensativi che quelli moratori erano sotto-soglia tenuto conto del tasso-soglia temporalmente vigente per la categoria dei prestiti personali, che non vi era alcun fenomeno anatocistico e che, infine, la somma richiesta in pagamento dal creditore in via monitoria teneva già conto dei pagamenti effettuati dall'opponente anche dopo la scadenza del termine.
4.4 Alla stregua di tali considerazioni l'opposizione va, quindi, rigettata con conferma del d.i. opposto.
5. Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente soccombente, ex art. 91
c.p.c., al pagamento delle spese di lite.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa, e con riduzione del 50% del compenso previsto per la fase decisoria in ragione dell'attività modesta e ripetitiva svolta al riguardo.
5.1 Si deve escludere, peraltro, la sussistenza di una responsabilità processuale dell'opponente per difetto dei presupposti di legge previsti dall'art. 96 c.p.c.
5.2 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico di parte opponente soccombente le spese della CTU svolta dal dott. già liquidate in corso di causa. Per_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1315/2019 che, ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c., acquista efficacia esecutiva;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
in qualità di delegata alla gestione, recupero ed escussione dei crediti per conto
[...]
Pag. 4 a 5 di che liquida in € 4.226,50 a titolo di onorario, oltre rimborso Controparte_2 forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta dal dott. Parte_1
già liquidate in corso di causa. Per_1
Brindisi, 22.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 379/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Pennetta, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in San Donaci alla via Enrico Toti, 11 è elettivamente domiciliata parte opponente
CONTRO
in qualità di delegata alla gestione, recupero ed escussione dei Controparte_1 crediti per conto di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vitale, presso il cui studio in Salerno alla via Quaranta,
5 è elettivamente domiciliata parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 22.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1315/2019, notificato il 03.12.2019, con cui il Tribunale di Brindisi, su ricorso di in qualità di delegata alla gestione, recupero ed escussione dei Controparte_1 crediti per conto di dichiaratasi cessionaria del credito pari a € 19.892,83 Controparte_2 derivante dal contratto di finanziamento personale n. 5869365 del 02.07.2009 concesso da ha ingiunto a , quale debitore principale, in solido Controparte_3 Parte_1 con quale coobbligato, il pagamento della somma di € 19.892,83, oltre Controparte_4
Pag. 1 a 5 interessi di mora, nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 145,50 per esborsi e € 540,00 per compensi.
1.1 A fondamento dell'opposizione spiegata ha dedotto: Parte_1
− l'inesistenza del credito per aver pagato l'intero ammontare dovuto con cambiali del
07.01.2013 e del 09.01.2013;
− l'illegittimità del d.i. emesso per carenza di prova del credito;
− la nullità del contratto per assenza di firma della banca finanziatrice, per mancata Pa consegna di copia del contratto, per non per interessi usurari e Pt_3 anatocistici.
L'opponente ha concluso, quindi, dopo aver precisato che, nelle more del giudizio, il coniuge coobbligato è morto, chiedendo la revoca del d.i. opposto o, in via Controparte_4 subordinata, la riduzione dell'ammontare dovuto, vinte le spese di lite.
2. in qualità di delegata alla gestione, recupero ed escussione dei Controparte_1 crediti per conto di si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, la Controparte_2 concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto e, nel merito, il rigetto della stessa, con condanna alle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
L'opposta ha ricapitolato, anzitutto, le sorti del credito azionato in via monitoria.
Al riguardo, ha precisato di essere diventata titolare, a seguito di una serie di cessioni a catena, del credito derivante dal contratto n. 5869365 del 02.07.2009 con cui Controparte_3 ha concesso un prestito personale a non interamente ripagato dalla
[...] Parte_1 beneficiaria del finanziamento neppure per il tramite dei pagamenti effettuati dopo la comunicazione di decadenza del beneficio del termine.
L'opposta ha replicato, poi, alle censure di osservando che: Parte_1
− solo le cambiali del 07.01.2013 si riferiscono al rapporto oggetto di causa, mentre le altre del 09.01.2013 riguardano il contratto di prestito finalizzato n. 6259271 del 16.06.2010, e che comunque delle n. 120 cambiali rilasciate solo alcune sono state effettivamente pagate, così residuando l'esposizione debitoria indicata in sede monitoria;
− la sufficienza della prova scritta fornita ai fii dell'emissione del d.i.;
− l'infondatezza dell'eccezione di nullità contrattuale.
3. Ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, il Tribunale ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutività e ha assegnato i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Pag. 2 a 5 La causa è stata istruita, quindi, oltre che in via documentale, a mezzo CTU svolta dal dott.
. Per_1
Esaurita l'istruttoria, il Tribunale ha formulato, con ordinanza del 23.02.2023, la seguente proposta conciliativa:
“
1. L'opponente verserà a che rinuncerà al decreto ingiuntivo, la somma di € 15.000,00, Controparte_1 oltre gli interessi di mora al tasso convenzionale indicato nel ricorso contenuto nei limiti del tasso soglia dall'1.6.2017 al soddisfo;
2. Le spese di C.T.U. saranno a carico dell'opponente;
3. Le spese del presente giudizio saranno compensate per metà ponendosi l'altra metà, liquidata in € 1.500,00 oltre R.S.G., CAP ed IVA a carico dell'opponente”.
Fallito il tentativo di conciliazione, è stata fissata l'udienza di precisazione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate dei rispettivi atti difensivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
4. L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le considerazioni di seguito esposte.
Non colgono nel segno, infatti, le censure mosse dall'opponente.
4.1 In primo luogo, va precisato che non è causa di nullità formale né la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'istituto di credito, come chiarito dalla pronuncia delle
Sezioni unite del 16 gennaio 2018, n. 898 sui c.d. contratto monofirma, né la mancata consegna di copia del contratto, a norma dell'art. 117, comma 3, Tub.
4.2 In secondo luogo, va osservato che, ai fini dell'emissione del d.i., è sufficiente la prova scritta indicata dagli artt. 633 e ss c.p.c. e dall'art. 50 Tub, fermo restando il consueto riparto dell'onere probatorio secondo la veste sostanziale e non formale delle parti nel giudizio di opposizione a d.i.
Quindi, il creditore è tenuto a provare la fonte del credito, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento altrui, mentre il debitore è tenuto a dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi.
A tal proposito, va rilevato che l'opposta ha dato prova dell'esistenza e consistenza del credito azionato, mentre l'opponente non ha dimostrato di aver adempiuto integralmente l'obbligazione restitutoria nascente dal contratto di prestito personale n. 5869365 del 02.07.2009: infatti, le
Pag. 3 a 5 cambiali del 09.01.2013 riguardano il diverso contratto di prestito finalizzato n. 6259271 del
16.06.2010, estraneo al presente giudizio, e, in ogni causa, le cambiali del 07.01.2013, riferite al rapporto oggetto di causa, non sono state pagate in modo completo, atteso che risultano n. 71 cambiali di € 278,00 non pagate per un debito residuo di 19.738,00 (€ 278 * 71), come riepilogato dal CTU nello specchietto a pag. 33-35 dell'elaborato peritale.
4.3 In terzo luogo, va esclusa l'applicazione di interessi usurari o anatocistici, a tal fine condividendo le conclusioni raggiunte dal CTU.
Quest'ultimo ha dato atto, in modo logico, argomentato e adeguatamente supportato dal punto di vista tecnico, che il contratto di prestito personale n. 5869365 del 02.07.2009 prevedeva un tasso fisso con un ISC adeguatamente indicato, che sia i tassi compensativi che quelli moratori erano sotto-soglia tenuto conto del tasso-soglia temporalmente vigente per la categoria dei prestiti personali, che non vi era alcun fenomeno anatocistico e che, infine, la somma richiesta in pagamento dal creditore in via monitoria teneva già conto dei pagamenti effettuati dall'opponente anche dopo la scadenza del termine.
4.4 Alla stregua di tali considerazioni l'opposizione va, quindi, rigettata con conferma del d.i. opposto.
5. Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente soccombente, ex art. 91
c.p.c., al pagamento delle spese di lite.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa, e con riduzione del 50% del compenso previsto per la fase decisoria in ragione dell'attività modesta e ripetitiva svolta al riguardo.
5.1 Si deve escludere, peraltro, la sussistenza di una responsabilità processuale dell'opponente per difetto dei presupposti di legge previsti dall'art. 96 c.p.c.
5.2 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico di parte opponente soccombente le spese della CTU svolta dal dott. già liquidate in corso di causa. Per_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1315/2019 che, ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c., acquista efficacia esecutiva;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
in qualità di delegata alla gestione, recupero ed escussione dei crediti per conto
[...]
Pag. 4 a 5 di che liquida in € 4.226,50 a titolo di onorario, oltre rimborso Controparte_2 forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta dal dott. Parte_1
già liquidate in corso di causa. Per_1
Brindisi, 22.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
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