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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 793/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione specializzata in materia d'impresa
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. DOMENICO BONARETTI Presidente dott. LORENZO ORSENIGO Consigliere rel. dott.ssa ANNA FERRARI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 793/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: , elettivamente domiciliato a Viareggio, in Parte_1 C.F._1 via A. Saffi 3, presso lo studio dell'avv. Renzo Beccari (PEC:
che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Lorenzo Email_1
Lari (PEC: , come da procura in atti, Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata a Milano, in viale Regina Margherita 41, presso lo studio dell'avv. Michele Chianese (PEC: che la Email_3
rappresenta e difende come da procura in atti,
pagina 1 di 20 APPELLATA
E CONTRO
C.F./P.IVA: ), rappresentata dalla propria mandataria Controparte_2 P.IVA_2
a sua volta rappresentata da Controparte_3 Controparte_4
elettivamente domiciliata a Milano, Via Amedei 9, presso lo studio dell'avv. Carlo
[...]
Alberto Giovanardi (PEC: e dell'avv. Paola Figliodoni Email_4
(PEC: , che la rappresentano e difendono come da Email_5
procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione antitrust nazionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le causali tutte di cui alla parte motiva e contrariis reiectis,
1) in via pregiudiziale: ai sensi dell'art. 337 c.p.c., sospendere il presente giudizio fino all'esito del giudizio N.R.G. 4866/2021, pendente innanzi alla Corte Di Appello Di Napoli;
2) nel merito in accoglimento del proposto gravame:
a) in via preliminare: accertare l'inesistenza della titolarità del credito in capo alla società
[...]
, e per essa quale mandataria Parte_2 Controparte_4
per insussistenza di prova scritta della cessione, per mancanza di prova che il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, e per
l'effetto dichiarare la carenza di legittimazione e difetto di titolarità dell'appellata;
b) accertare e dichiarare la nullità della fideiussione (sub all.to 1 fascicolo di primo grado) per
€ 2.200.000,00 datata 29.7.05, a firma dell'attore sig. , quale cofideiussore Parte_1
della Bolsena S.r.l. insieme ai sigg. e , rilasciata in favore del Controparte_5 Controparte_6
Banco Popolare di Verona e Novara Soc. Coop. a r.l., nonché dichiarare la nullità anche delle fideiussioni datate 29.07.2004 e 17.10.2005 (allegati nn. 8 e 9 fascicolo di primo grado);
c) in forza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5714/2021 del 15-18.06.2021 emessa a favore di altro condebitore in solido ( ), accogliere l'eccezione ex art. 1306 c.c. e Controparte_6
pagina 2 di 20 dichiarare opponibile la predetta sentenza ai creditori ivi convenuti con conseguente dichiarazione dell'inesigibilità del credito.
In ogni caso, accertare la nullità della clausola n. 6 della cofideiussione 29.07.2005 per le ragioni esposte in atti e conseguentemente l'inesigibilità del relativo credito per la mancata proposizione delle istanze creditorie entro 6 mesi dalla intervenuta scadenza del credito garantito e per l'effetto dichiarare l' estinzione della fideiussione ai sensi degli artt. 1954 e
1955 c.c. dove per fatto del creditore non può avere effetto la surrogazione o il regresso in danno del fideiussore.
d) con vittoria di spese, compensi difensivi e spese generali di entrambi i giudizi, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Per Controparte_1
A) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare in ogni sua parte l'appello proposto da
con atto notificato il 17.3.2023 avverso la sentenza del Tribunale delle Parte_1
Imprese di Milano n. 972/2023, depositata il 7.2.2023 e notificata a mezzo pec il
17.2.2023;
B) Condannare al pagamento delle spese del grado di appello, con rimborso Parte_1
forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge.
Per Controparte_2
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE,
- respingere l'istanza di sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. del presente giudizio formulata dal sig. , per carenza dei relativi presupposti, per le ragioni dedotte nella Pt_1
comparsa di costituzione e risposta del 4 ottobre 2023 e nei successivi scritti difensivi dell'esponente;
NEL MERITO,
- respingere l'appello proposto dal sig. , per le ragioni in fatto e in diritto Parte_1
dedotte nella comparsa di costituzione e risposta del 4 ottobre 2023 e nei successivi scritti difensivi dell'esponente, oltre che per gli ulteriori motivi già accolti dalla sentenza impugnata e comunque riproposti con il presente atto, e, per l'effetto, confermare integralmente la
pagina 3 di 20 sentenza n. 972/2023, emessa dal Tribunale di Milano in data 2 febbraio 2023 nel giudizio
R.G. n. 31523/2019, pubblicata il successivo 7 febbraio 2023 e notificata il 17 febbraio 2023;
IN OGNI CASO,
- condannare il sig. alla rifusione in favore di delle spese e Parte_1 Controparte_2
competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15%;
Con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
927/2022, pubblicata in data 07.02.2023, con la quale, nell'ambito di una causa introdotta dallo stesso appellante contro e , al fine di far dichiarare la nullità di P_ CP
tre fideiussioni dallo stesso rilasciate come co-fideiussore (insieme ai Sig.ri e Controparte_5
) nell'interesse della è stato così deciso: Controparte_6 Parte_3
“1) in parziale accoglimento delle domande svolte dall'attore , dichiara la Parte_1
nullità meramente parziale delle tre clausole, meglio indicate in motivazione, di cui alle condizioni generali della fideiussione omnibus rilasciata in data 29.07.2005 dall'attore
[...]
insieme ai co-fideiussori e , a favore del Pt_1 Controparte_5 Controparte_6 [...]
(ora nell'interesse di Controparte_7 Controparte_1
Bolsena S.r.l., limitatamente all'articolo 6 della fideiussione medesima, per violazione della disciplina antitrust, accertata col provvedimento n.55/2005 della AN d'IT; respinge nel resto tutte le altre domande attoree;
2) condanna l'attore medesimo al pagamento, in favore dei due convenuti P_
e delle spese processuali, nella minor misura di tre quarti, frazione
[...] Controparte_2 liquidata, per ciascuno dei due convenuti, in € 6.325,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., compensato il residuo”.
Vicende processuali
1) Con atto di citazione regolarmente notificato il Sig. conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, e P_
, chiedendo: i) di accertare e dichiarare la nullità per violazione della normativa CP
antitrust della fideiussione dal medesimo rilasciata in data 29/07/2005 a favore di P_
, quale co-fideiussore, nell'interesse della nonché delle altre due
[...] Parte_5 fideiussioni sottoscritte il 29/07/2004 e il 17/10/2005 nell'interesse della suddetta società; ii) di accertare e dichiarare l'illegittimità di ogni attività svolta in forza della fideiussione del
29/07/2005 e, per l'effetto, di condannare le convenute al risarcimento del danno;
iii) di condannare le convenute alla cancellazione della segnalazione del Sig. in Centrale Pt_1
Rischi della AN d'IT.
2) Costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di P_
legittimazione passiva per aver ceduto il credito oggetto di causa a;
eccepiva CP inoltre la litispendenza con un giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze avente ad oggetto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso sulla base della fideiussione rilasciata in data 29/07/2005; contestava la tesi avversaria circa l'asserita nullità delle fideiussioni, deducendo, piuttosto, la nullità parziale dei contratti di fideiussione redatti secondo lo schema ABI.
3) Si costituiva in giudizio anche che eccepiva: il mancato assolvimento CP dell'onere probatorio relativo alla sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale;
la mancanza di prova dell'effetto pregiudizievole derivato all'attore dalla suddetta intesa e, infine,
pagina 5 di 20 l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza, eccependone la prescrizione quinquennale.
4) Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede:
- ha, innanzitutto, rigettato l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva di in quanto il giudizio aveva ad oggetto, oltre alla validità delle fideiussioni per P_
violazione della normativa antitrust, rispetto a cui era legittimato il cessionario, anche la pretesa risarcitoria, rispetto a cui era legittimato solo il cedente;
- ha, poi, rigettato l'eccezione di litispendenza per diversità di petitum tra i due giudizi ed a motivo della competenza funzionale del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa,
a conoscere della causa (a norma del combinato disposto dell'art. 3, primo comma, lett. c e 4, comma 1-ter, lett. a del D.Lgs.n.68/2003 e dell'art. 19 cpc, tenuto conto che la sede legale della convenuta era a Milano); Controparte_1
- ha, quindi, rigettato tutte le nuove domande proposte dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni - tra cui quella di opponibilità ex art. 1306 c.c. di una sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli (n. 5714/2021) nella separata causa promossa dal cofideiussore CP_6
, trattandosi di sentenza non ancora passata in giudicato ma anzi appellata - ad
[...] eccezione della domanda di nullità parziale, domanda che (in precedenza esclusa dall'attore ma poi espressamente riferita alla fideiussione del 29/07/2005) è stata ritenuta ammissibile, essendo stata prospettata con essa una questione di nullità negoziale che, come tale, era sempre soggetta al potere-dovere di rilievo officioso.
In definitiva, il Tribunale, con tale pronuncia:
- rigettava la domanda di nullità della fideiussione del 29/07/2004, osservando che ad essa non era applicabile il provvedimento della AN d'IT n. 55/2005, in quanto tale fideiussione, per la sua natura “specifica”, si collocava al di fuori del campo di indagine oggetto dell'istruttoria svolta dalla AN d'IT e del conseguente ambito di produzione di effetti del suddetto provvedimento;
inoltre l'attore non aveva svolto alcuna utile istanza istruttoria e nulla aveva allegato in ordine alla astratta configurabilità, all'epoca della stipula della suddetta fideiussione specifica (2004), di un'intesa anticoncorrenziale fra banche per l'utilizzo uniforme e generalizzato nelle fideiussioni specifiche delle tre clausole dello schema
ABI censurate dalla AN d'IT solo con riferimento alle fideiussioni omnibus;
pagina 6 di 20 - dichiarava la nullità parziale soltanto della fideiussione omnibus del 29/07/2005 e limitatamente all'art. 6, relativo alla rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c., che riproduceva l'articolo 6 dello schema ABI, per violazione dell'art. 2 L. n.287/1990.
- rilevava, peraltro, che la nullità parziale ex art.1419 c.c. – eccepita dall'attore esclusivamente con riferimento alla fideiussione omnibus del 29/07/2005 ed alla clausola n. 6 di rinuncia ai termini dell'art.1957 c.c. – non si riverberava in alcun modo sulla fideiussione nella sua interezza che, per il resto, rimaneva valida, né, tanto meno, si rifletteva sulla debenza ed esigibilità della somma ingiunta all'attore col decreto ingiuntivo opposto (la cui causa di opposizione pendeva avanti alla Corte di Appello di Firenze), dal momento che l'eccezione di decadenza della banca ex art. 1957 c.c. era stata tardivamente formulata dall'attore solo in sede di precisazione delle conclusioni;
- riteneva infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da con CP
riferimento alla domanda di risarcimento del danno ma rigettava, comunque, la domanda risarcitoria attorea sia per la mancanza di prova di un danno ingiusto risarcibile sia perché, considerata la persistente validità della fideiussione omnibus del 29/07/2005 – a fronte dell'inammissibilità dell'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c., tardivamente formulata – le azioni avviate dalla AN (ricorso per decreto ingiuntivo e azione revocatoria del fondo patrimoniale sfociata nella sentenza del Tribunale di Pistoia) risultavano essere legittime ed escludevano la configurabilità nella fattispecie di un danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
- riteneva, infine, legittima la segnalazione dell'attore alla Centrale Rischi della AN d'IT.
5) Contro tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 17 marzo 2023, ha proposto appello il Sig. che ha chiesto la riforma della sentenza impugnata adducendo Parte_1
cinque motivi di impugnazione con i quali ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui:
a) ha escluso, per errata applicazione degli artt. 1306 e 2939 c.c., la possibilità, per l'attore, di profittare degli effetti favorevoli derivanti dalla pronuncia del Tribunale di Napoli;
b) ha escluso la nullità della fideiussione del 29/07/2004 per mancata considerazione delle prove prodotte in giudizio (doc. 6 fasc. di primo grado);
c) non ha esteso gli effetti della nullità della fideiussione del 29/07/2005 anche all'altra fideiussione, pur essendo le stesse funzionalmente collegate;
pagina 7 di 20 d) non ha dichiarato nulle anche le clausole 2 e 8 della fideiussione del 29/07/2005;
e) non ha dichiarato nulla anche la fideiussione del 17/10/2005.
Sulla base di tali motivi, l'appellante ha chiesto:
- in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli, per la quale pendeva il giudizio di impugnazione davanti alla Corte d'Appello di Napoli;
- nel merito, l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.
6) Si sono costituiti in giudizio, con separate difese, e che, P_ CP contestando tutto quanto ex adverso dedotto, hanno chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione del giudizio e di tutte le altre domande avanzate da controparte, con conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
7) Preliminarmente va esaminata l'istanza di sospensione del presente processo ex art. 337 comma 2 c.p.c. richiesta dalla parte appellante fino all'esito del giudizio N.R.G. 4866/2021 attualmente pendente innanzi alla Corte Di Appello Di Napoli.
Tale istanza è stata svolta dall'appellante al dichiarato fine di poter profittare degli effetti favorevoli derivanti da una pronuncia del Tribunale di Napoli, ossia la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5714/2021 del 15 - 18.06.2021 che, emessa in un analogo giudizio introdotto dalla coobbligata sig.ra con riguardo alla co-fideiussione del 29.07.2005, ha Controparte_6 dichiarato la nullità parziale di detta fideiussione, in particolare della clausola di cui all'art. 6, ed ha statuito l' inesigibilità del relativo credito per la mancata proposizione delle istanze creditorie entro 6 mesi dall'intervenuta scadenza del credito garantito.
In particolare, l'appellante ha sottolineato che entrambi i giudizi riguardano l'accertamento della nullità della stessa fideiussione omnibus del 29.07.2005 rilasciata, fino all'ammontare di euro 2.200.000,00, dai signori , e , a favore di Parte_1 Controparte_5 Controparte_6
Bolsena S.r.l. a garanzia di crediti ceduti alla Controparte_2
L'appellante ha, quindi, chiarito che egli, “oltre ad impugnare la sentenza di primo grado in ordine alla erronea mancata applicazione al caso di specie dell'art. 1306 c.c…. nel rinnovare la richiesta di avvalersi e di voler opporre al creditore la sentenza del Tribunale di Napoli
pagina 8 di 20 anche in questa sede e grado di giudizio”, ha ritenuto opportuno proporre istanza di sospensione ex art. 337, c. 2, c.p.c. “per evitare un possibile contrasto di giudicati e scongiurare l'impossibilità di promuovere azione di surroga e/o regresso nei confronti del condebitore liberato ”. Controparte_6
Al riguardo, l'appellante ha anche fatto presente che la Corte d'Appello di Firenze ha sospeso ex art. 337 c.p.c. il giudizio di appello avente ad oggetto l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso sulla base della medesima fideiussione (cfr. doc. 3 fascicolo di appello) 2.
7.1) Ad avviso della Corte tale istanza di sospensione del processo non merita accoglimento.
Diversamente da quanto asserito dall'appellante, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio e quello pendente davanti alla Corte di Appello di Napoli che possa giustificare la sospensione del processo richiesta dall'appellante3.
Invero, al di fuori della domanda di nullità parziale della fideiussione del 29/07/2005, i due giudizi riguardano parti diverse e, presentando differenti domande ed eccezioni (si pensi, ad 2 Si rammenta che, a fronte del mancato adempimento della società Bolsena – dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca con sentenza in data 3.12.2012 – e dei garanti agli obblighi restitutori assunti nei confronti della CP_8 con il summenzionato contratto di mutuo (cfr. nota 1), aveva ottenuto, in data 20.06.2013, decreto P_ ingiuntivo n. 114/2013 (immediatamente esecutivo), con il quale il Tribunale di Pistoia, aveva ingiunto al sig. CP_
, in solido con la sig.ra e il sig. in forza della fideiussione, il pagamento in favore della Pt_1 CP_5 dell'importo di Euro 1.000.000,00 in linea capitale, oltre interessi e spese. In data 8 luglio 2013 la CP_8 CP_8 aveva notificato il Decreto Ingiuntivo ai fideiussori. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 18 settembre 2013, il sig. Pt_1 aveva convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Pistoia, la AN. CP_ Il Decreto Ingiuntivo veniva opposto anche dagli altri garanti, e con distinti atti di citazione. I tre CP_5 procedimenti instaurati separatamente dai fideiussori, in cui la si era ritualmente costituita, venivano CP_8 riuniti. Con sentenza n. 112 del 1.12.2016, il Tribunale di Pistoia rigettava l'opposizione proposta dal sig. (e Pt_1 dagli altri garanti), confermando il Decreto Ingiuntivo e condannando gli attori al pagamento delle spese di lite a favore della AN. Il sig. impugnava, avanti alla Corte di Appello di Firenze, la sentenza del Tribunale Pt_1 di Pistoia, chiedendone la riforma. Nel corso del giudizio, il sig. eccepiva anche la nullità della Pt_1 fideiussione anche per violazione della normativa antitrust. Il giudizio di appello promosso dal sig. Pt_1CP_ (rubricato r.g. 1050/2017) veniva riunito a quello instaurato dalla sig.ra (rubricato r.g. 1071/2017) ed è stato recentemente sospeso ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di impugnazione della sentenza n. 5714/2021 del 18 giugno 2021, resa dal Tribunale di Napoli, Sezione CP_ specializzata in materia di impresa, all'esito del giudizio R.G. n. 17666/2019 intrapreso dalla sig.ra per la declaratoria di nullità della medesima fideiussione per violazione della normativa antitrust. 3 Cfr. Cass., Sez. Un., 29 luglio 2021, n. 21763: “salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 c.p.c., comma 2”. Conforme Cass. 5 agosto 2022, n. 24347. pagina 9 di 20 esempio, al fatto che nella sentenza impugnata in questa sede è stato ritenuto che l'odierno appellante sig. avesse tardivamente proposto l'eccezione di decadenza della Parte_1
garanzia ex art. 1957 c.c., laddove il Tribunale di Napoli parrebbe aver deciso la causa, colà introdotta dalla sig.ra , proprio su tale eccezione ), hanno ad oggetto questioni Controparte_6
che non sono tra di loro in rapporto di pregiudizialità, sì da doversi escludere la necessità di sospendere il presente giudizio.
8) Va, quindi, richiamato che con il proprio primo motivo di appello l'appellante ha sostenuto che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere nuova e, quindi, tardiva la domanda di declaratoria di estinzione della fideiussione ex artt. 1954, 1955 e 1957 cod. civ., trattandosi di una domanda che, invece, conseguirebbe ad un'estensione del decisum della sentenza del
Tribunale di Napoli n. 5714/2021 emessa nei confronti della coobbligata . Controparte_6
Al riguardo, l'appellante ha sostenuto di aver prodotto in causa la sentenza emessa in data
15-18.06.21 dal Tribunale di Napoli n. 5714/20214 in occasione della prima difesa utile (dopo la pubblicazione di detta sentenza), ovvero con le note scritte depositate per l'udienza del
24.01.2022.
Alla luce di ciò, il signor ha inteso far valere, anche nel presente giudizio, l'effetto Pt_1
estintivo del rapporto obbligatorio di fideiussione come accertato dal Tribunale di Napoli per l'altro co-fideiussore , e, ciò, in base al principio generale dettato in tema di Controparte_6
obbligazioni soggettivamente complesse, per il quale i fatti favorevoli si comunicano ai co- obbligati, mentre i fatti sfavorevoli restano circoscritti alla sfera personale di ciascuno di essi.
Secondo la parte appellante, invero, il dettato dell'art. 1306 cod. civ. non richiederebbe il passaggio in giudicato della sentenza, la quale sarebbe dotata di propria autorità in quanto esplicativa di un'efficacia di accertamento al di fuori del processo, sebbene provvisoria.
8.1) Tale motivo di appello è infondato.
Al riguardo, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la disposizione di cui all'art. 1306, comma 2, cod. civ. presuppone l'esistenza di una sentenza passata in giudicato (cfr. ex multis Cass. 16 dicembre 2019, n. 33095, Cass. civ. n.
13458/2013, Cass. civ. n. 12515/2012). Inoltre, “affinché il giudicato esterno - per quanto rilevabile d'ufficio - possa far stato, in accoglimento della relativa eccezione, la certezza della sua formazione deve essere provata attraverso la produzione della sentenza, completa della motivazione, posta a fondamento dell'eccezione, e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art.124 disp. att. c.p.c., non potendone risultare la portata solo dal dispositivo” (Cass.n.2815/2017; in tema, anche
Cass.n.6868/2022).
Ciò chiarito, va osservato che, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, nel corso del giudizio di primo grado l'attore non aveva fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 5714/2021 del Tribunale di Napoli, non avendo prodotto il relativo certificato. D'altra parte, la suddetta sentenza, pacificamente, non è ancora passata in giudicato, in quanto avanti alla Corte di Appello di Napoli pendono gli appelli proposti dal e da , oggi riuniti in un'unica causa (n. 4866/2022), ancora non P_ CP_9
definita.
9) Con il proprio secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato “la mancata considerazione del provvedimento n. 55/2005 della AN d'IT sub doc. 6 fascicolo primo grado di giudizio, quale prova privilegiata dell'esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale con riferimento a tutte le fideiussioni specifiche e omnibus che si collocano nell'arco temporale (ottobre 2002-maggio 2005)”.
L'appellante ha, quindi, richiamato che “nel caso di specie si tratta di una fideiussione rilasciata il 29.07.2004, quindi nel suddetto arco temporale, a garanzia di un mutuo fondiario di euro 2.000.000,00 (cfr. sub doc. 8 fascicolo primo grado di giudizio), che riproduce testualmente le clausole contenute negli articoli 2, 6 e 8 (rispettivamente, clausola di reviviscenza, di rinuncia ai termini dell'art.1957 c.c. e di sopravvivenza della garanzia) dello schema ABI del 2003”; che, del resto, anche per le fideiussioni specifiche dovrebbe ritenersi sussistente la violazione della normativa antitrust, “laddove la concreta riproduzione delle clausole vietate nella fideiussione specifica concretizzi comunque quel comportamento ritenuto in violazione della normativa antitrust” (come ritenuto dal Tribunale di Roma, Sez.
Imprese XVII, 24 giugno 2022, n. 10206).
9.1) Anche tale motivo di appello deve ritenersi infondato.
Dal tenore letterale del provvedimento n. 55/2005, può evincersi chiaramente come, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa pagina 11 di 20 anticoncorrenziale compiuto dalla AN d'IT sia costituito dalle condizioni generali dello schema contrattuale della fideiussione omnibus, sì da doversi ritenere che solo rispetto ad un tal tipo di negozio fideiussorio possa invocarsi la natura di prova privilegiata della suddetta decisione dell'Autorità in modo da porla a fondamento della tutela richiesta (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 13846/2019).
Peraltro, per quanto la fideiussione rilasciate dall'odierno appellante il 29.07.2004 contenga, all'interno delle sue condizioni, le medesime clausole oggetto di censura da parte della AN
d'IT, tuttavia, è pacifico che tale garanzia personale debba essere ricondotta a fideiussioni specifiche e non già a fideiussioni omnibus.
Invero, la fideiussione in oggetto ha senza dubbio un ambito di applicazione circoscritto e limitato a rapporti già ben determinati, come si evince anche dal tenore letterale del contratto versato in atti, laddove si legge chiaramente “Vi comunico/comunichiamo di costituirmi/ci fidejussore/i di Bolsena s.r.l. […] e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo di euro 2.000.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta AN, derivanti da mutuo fondiario di Eur. 2.000.000,00» (cfr. doc. 15 - ). P_
È evidente che un negozio di tale tenore non rientri nello schema della fideiussione omnibus, connotantesi per essere una garanzia personale di natura obbligatoria che impone al fideiussore di garantire il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale.
Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, si tratta di “due schemi contrattuali differenti, che implicano un'esposizione altrettanto diversa del fideiussore: il patrimonio di quest'ultimo, nel primo caso, sarà esposto all'adempimento di un'unica obbligazione del debitore principale già determinata;
nel secondo caso, il margine di tutela diminuisce, posto che l'intero patrimonio del garante sarà esposto ad una serie non determinata né determinabile ex ante di rapporti costituiti e costituendi dal debitore garantito con la banca beneficiaria della garanzia (C. App. Milano, n. 3481/22)”.
Insomma, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, la natura specifica della fideiussione esclude che il garante possa avvalersi, quale prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale, del provvedimento n. 55/2005 della AN d'IT; quest'ultimo, invero, “fa esplicito ed univoco riferimento esclusivamente allo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, e non è automaticamente estensibile
pagina 12 di 20 alle fideiussioni specifiche attesa la diversa tipologia e finalità che connota e distingue le due figure di contratto di garanzia” ( ex multis: Corte Appello di Milano n. 922/2023; Corte Appello
Milano n. 3082/2022).
Su tale questione è di recente intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione la quale, facendo riferimento alla già citata sentenza a Sezioni Unite sulla nullità parziale delle fideiussioni omnibus redatte secondo il modello ABI (Cass. SS. UU. n. 41994/2021), ha affermato quanto segue: “Posto che la sentenza in questione ha sancito la nullità parziale delle fideiussioni omnibus limitatamente alle clausole già sanzionate dalla AN d'IT con il provvedimento n. 55/2005, enunciando il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, ne deriva, diversamente, che non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della AN d'IT n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità” (così Cass.
19/4/2024 n. 10689).
La natura specifica delle fideiussioni per cui è causa non può che ricondurre la presente controversia tra i giudizi cd. “stand alone”, nei quali l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle cd. “follow on actions” – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato.
Ne consegue che l'odierno appellante, per consentire a questa Corte una valutazione in ordine alla eccepita invalidità della fideiussione, non avrebbe dovuto affidarsi all'istruttoria compiuta dalla AN d'IT, bensì rappresentare un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale, allegando – e dimostrando – fatti in grado di evidenziare l'esistenza di una pagina 13 di 20 prassi contrattuale in auge presso gli istituti di credito e violativa dell'art. 2 della legge antitrust.
Nulla di tutto ciò è, evidentemente, accaduto nel caso di specie, con conseguente impossibilità per questa Corte di comminare l'invalidità parziale delle fideiussioni in questione che, pertanto, si rivelano perfettamente valide ed efficaci.
10) Il terzo, il quarto e il quinto motivo d'appello, essendo strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non ha esteso gli effetti della nullità della fideiussione del 29.07.2005 anche all'altra fideiussione omnibus, in quanto funzionalmente collegate.
L'appellante ha sottolineato che l'ultima (temporalmente) delle tre cofideiussioni – ovvero quella del 17.10.2005 – richiama quelle precedenti nel fissare il limite massimo ex art. 1938
c.c. dell'esposizione da parte dei tre garanti;
che, inoltre, le tre cofideiussioni appaiono concatenate anche dal punto di vista temporale e sono accumunate dal fatto di avere il medesimo testo contrattuale, comprensivo delle tre clausole frutto dell'intesa anticoncorrenziale posta in essere a monte, che ne determinerebbe la nullità integrale e, ciò, in considerazione del carattere essenziale di dette clausole alla stregua di una valutazione delle stesse da condursi ex ante.
Con il quarto motivo, l'appellante si è lamentato del fatto che il giudice di primo grado ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione del 29.07.2005 (sub doc. 1 fascicolo di primo grado) limitatamente alla clausola n. 6 (relativa alla rinuncia al termine di cui all' art. 1957 c.c.) mentre nulla ha stabilito in merito alle altre due clausole n. 2 e n. 8, anch'esse coincidenti con quelle presenti nel modello di fideiussione ABI e contrastanti con l'art. 2 comma 2 lettera a) della Legge 287 del 1990.
Con il quinto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui non ha provveduto alla declaratoria di nullità della fideiussione del 17/10/2005: conseguentemente ha chiesto alla Corte di accertare e dichiarare anche la nullità delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione del 17.10.2005.
Per l'appellante, il rapporto di “derivazione” tra l'intesa anticoncorrenziale e le fideiussioni sopra richiamate troverebbe riscontro probatorio non solo nella stessa conformità del testo, ma anche nella stretta contiguità temporale tra le condotte anticoncorrenziali accertate pagina 14 di 20 dall'ABI (08.07.2005, sub doc.
7 - fascicolo di primo grado) e le fideiussioni sopra richiamate
(del 29.07.05 e del 17.10.05).
10.1) Tali motivi di appello sono del tutto infondati, dovendosi ritenere corretta la motivazione svolta nella sentenza impugnata sulla questione dell'eccepita nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Sul punto, va, anzitutto, richiamato che è noto che l'ABI aveva predisposto uno schema negoziale tipo per la fideiussione omnibus rilasciata a garanzia di operazioni bancarie, schema che era stato comunicato alla AN d'IT, in qualità di (allora) Autorità Garante della Concorrenza per gli Istituti di Credito;
che la AN d'IT aveva avviato un'istruttoria per verificare se tale modello contrattuale fosse o meno compatibile con la normativa dettata a tutela della concorrenza;
che, all'esito, con il provvedimento n. 55 del 02/05/2005, l'istituto centrale aveva stabilito che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
E', inoltre, noto che sulla materia è intervenuta, a più riprese, anche la Corte di Cassazione la quale, fra l'altro, ha rilevato che la contrarietà alla normativa antitrust è stata riscontrata non in relazione all'intero testo contrattuale del modello di fideiussione ABI, bensì solo con riferimento alle tre clausole del modello di fideiussione sopra richiamate (clausole che attengono prettamente alla durata della garanzia, prevedendo la permanenza della stessa anche in presenza di vicende estintive o cause di invalidità riguardanti l'obbligazione principale garantita, ed anche a prescindere dai termini di cui all'art. 1957 c.c.); che, pertanto, pur ritenendo che la contrarietà dell'intesa “a monte” abbia a riverberarsi sulla validità del negozio “a valle”, tale invalidità riguarderebbe solo alcune clausole della fideiussione sottoscritta dall'appellante, sì da doversi conseguentemente applicare la norma di cui all'art. 1419 c.c., secondo cui la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità (Cass. 26/9/2019 n. 24044).
Va, poi, detto che su tale questione è da ultimo intervenuta anche la Cassazione a Sezioni
Unite per affermare che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2,
pagina 15 di 20 lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. SS.UU. n. 41994/2021).
Quanto alle fideiussioni sottoscritte dall'odierno appellante in data 29/07/2005 e 17/10/2005, va, anzitutto, rilevato che l'odierno appellante, nel corso del giudizio di primo grado, dopo aver invocato la nullità totale delle fideiussioni da esso rilasciate per violazione della normativa antitrust, ha, poi, in sede di precisazione delle conclusioni, formulato per la prima volta domanda di nullità parziale, e, ciò, peraltro, con esclusivo riferimento alla fideiussione del 29/07/2005 ed alla clausola n. 6 ivi contenuta (cfr. note scritte depositate in data
24/01/2022 nel procedimento di primo grado).
In altri termini, il sig. non ha chiesto la declaratoria di nullità parziale della Pt_1
fideiussione del 29/07/2005 con riferimento alle ulteriori clausole n. 2 e n. 8 presenti nel testo, né ha chiesto la declaratoria di nullità parziale della fideiussione del 17/10/2005.
Per tale ragione, deve ritenersi corretto il rilievo svolto dal giudice di primo grado, secondo cui: “la nullità parziale ex art.1419 c.c. - eccepita dall'attore esclusivamente con riferimento alla fideiussione omnibus del 29/07/2005 ed alla clausola n.6 di rinuncia ai termini dell'art.1957 c.c. non si riverbera in alcun modo sulla fideiussione nella sua interezza, che per il resto rimane valida, né, tanto meno, si riflette sulla debenza ed esigibilità della somma ingiunta all'attore col decreto ingiuntivo opposto (la cui causa di opposizione pende avanti alla
Corte di Appello di Firenze), dal momento che l'eccezione di decadenza della banca ex art.
1957 c.c. è stata tardivamente formulata dall'attore solo in sede di precisazione delle conclusioni (v. foglio di precisazione conclusioni per l'udienza del 26/01/2022, depositato il
21/01/2022), ben oltre l'udienza di trattazione di cui all'art.183, comma 5, c.p.c. ed anche oltre il termine ultimo di cui all'art.183, comma 6, n.1 c.p.c., per cui l'eccezione in questione risulta inammissibile nel presente giudizio.” (cfr. pag. 10 sentenza di primo grado).
In ogni caso, la nullità della clausola n. 6, con cui è stata prevista la deroga alla disciplina prevista dall'art. 1957 c.c., non sarebbe, comunque, tale da determinare alcuna liberazione del garante dall'impegno fideiussorio, e, ciò, per la presenza della clausola di pagamento a pagina 16 di 20 prima richiesta e per la conseguente idoneità della lettera stragiudiziale inviata dalla banca (e contenente la richiesta di pagamento) al fine di evitare la decadenza dalla garanzia.
È, invero, risulta che nel contratto fideiussorio in esame sia presente una clausola di pagamento a prima richiesta: trattasi della clausola n. 7 della lettera di fideiussione che prevede che “il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla AN, a semplice richiesta scritta, anche in caso d'opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, clausola questa che non è stata incisa dal provvedimento antitrust sopra richiamato.
Ebbene, secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, già più volte condiviso da questa Corte (ad es.: C. Appello Milano 30/3/2022 n. 1062; C. Appello
Milano 24/1/2023 n. 220), in presenza di una clausola “a prima richiesta”, deve ritenersi sufficiente, al fine di evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, non essendo necessario che, entro il termine suddetto, sia proposta una domanda giudiziale.
La Suprema Corte ha, invero, da tempo chiarito che la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore a semplice richiesta o entro un tempo predeterminato può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass.
n. 7345/95 in motivazione), azione che d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali” (Cass. 29/10/2008 n.
13078); che, insomma, la presenza di una clausola c.d. “a prima richiesta”, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c. (la cui reviviscenza, nel caso, è la normale conseguenza della nullità del patto di deroga), determina non già l'elusione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma soltanto il venir meno dell'obbligo di esperire, in quello stesso termine, un'azione giudiziale (come richiesto dalla tradizionale esegesi della norma), dovendosi ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento … atteso che, diversamente
pagina 17 di 20 interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. 26/9/2017 n. 22346).
Ciò richiamato, quanto alla fattispecie in esame, va, quindi, rilevato che, con la medesima lettera in data 11/6/2010, con la quale venivano comunicati dalla banca sia la decadenza dal beneficio del termine in relazione ai due contratti di mutuo sia il recesso dal contratto di conto corrente, veniva richiesto l'immediato pagamento del residuo credito vantato dalla banca per tali rapporti non solo alla debitrice principale Bolsena s.r.l. ma anche ai tre garanti (cfr. comunicazione dell'11 giugno 2010 sub doc. 28 ). P_
Deve, pertanto, ritenersi infondata l'eccezione di intervenuta liberazione dalla garanzia fideiussoria sollevata dalla parte appellante ex art. 1957 c.c.
11) Infine, va rilevato che l'appellante, soltanto nelle note scritte di precisazione delle conclusioni del 4.10.2024, ha introdotto una nuova domanda con la quale ha chiesto, in via preliminare, di accertare l'inesistenza della titolarità del credito in capo alla società CP
per insussistenza di prova scritta della cessione e per mancanza di prova che il credito
[...]
sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco.
11.1) Tale nuova eccezione deve ritenersi inammissibile prima ancora che infondata;
sotto il primo profilo, va detto che trattasi di un'eccezione mai in precedenza svolta dall'appellante, neppure con l'atto di citazione in appello, dì da doversi ritenere detta eccezione tardivamente proposta e, dunque, inammissibile ex art. 345 c.p.c.; sotto il secondo profilo, va solo evidenziato che la parte appellata ha fornito prova della titolarità dei diritti di CP credito nei confronti dell'odierno appellante in forza della cessione dei crediti pro soluto effettuata in suo favore, regolarmente pubblicata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e art. 58 del T.U.B., sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ITna n. 65 del 7 giugno 2018, Parte II n. 65 (All. sub E fasc. I grado); che, comunque, ogni questione sulla titolarità dei crediti in capo alla cessionaria CP
pare superata dal semplice fatto che al presente giudizio ha pacificamente partecipato anche l'originaria creditrice che nulla hai eccepito circa l'avvenuta cessione dei crediti in P_
favore di . CP
Peraltro, va anche evidenziato che non si comprende nemmeno come l'appellante possa aver ritenuto di sollevare una tale eccezione, ove si consideri che la parte appellata CP
pagina 18 di 20 partecipa al presente giudizio semplicemente per essere stata convenuta nel giudizio di primo grado dall'odierno appellante;
che, inoltre, lo stesso appellante, nel proprio atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, aveva diffusamente argomentato “sulla legittimazione passiva di entrambi i convenuti” rispetto alle domande di accertamento dallo stesso svolte in causa, soffermandosi, in poarticolare, sulla legittimazione passiva della convenuta CP
, proprio nella sua qualità di cessionaria del credito.
[...]
12) Per le considerazioni svolte va respinto l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannato a Parte_1
rimborsare alle parti appellate e le spese di lite relative Controparte_1 Controparte_2
al presente grado, come liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. n.
147/2022, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa (per causa di valore indeterminabile e complessità media) e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questa sede.
Con riguardo a e l'identità delle posizioni, l'unicità delle Controparte_1 Controparte_2
difese e la mancanza di contrasto tra cedente e cessionaria giustificano, secondo questa
Corte, il riconoscimento di un unico importo, a valere per entrambe dette parti (Cass. nn.
17393/17 e 17215/15).
La Corte, inoltre, ritiene di dover disporre a carico dell'appellante, soccombente, la condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
La manifesta inconsistenza giuridica e palese infondatezza delle censure svolte in sede di gravame (peraltro caratterizzate, da un lato, dalla mera riproposizione delle questioni sottoposte al vaglio del giudice di primo grado senza una puntuale critica della motivazione resa nella sentenza impugnata, da un altro lato, dall'introduzione di nuove domande) consentono, ad avviso della Corte, di fondare la suddetta condanna, in linea con i principi enunciati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. 22405/2018).
Conseguentemente, l'appellante va condannato al pagamento in favore delle Parte_1
parti appellate di una somma che appare equo determinare in una misura pari alla metà dell'ammontare di quanto liquidato a titolo di spese di lite.
pagina 19 di 20 Infine, sussistono, per parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano - sezione specializzata in materia di impresa n. 972/2023, pubblicata in data 07/02/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante sig. a rimborsare alle parti appellate Parte_1 P_
e le spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in euro
[...] Controparte_2
8.470,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, di un Parte_1 ulteriore importo, pari alla metà di quanto liquidato a titolo di spese di lite, ai sensi dell'art. 96 co 3 c.p.c.;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5/12/2024.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Invero, va premesso che:
- in data 28.7.2004, Bolsena s.r.l. – società di costruzioni – aveva stipulato col Banco Popolare di Verona e Novara scarl un contratto di mutuo fondiario di € 2 milioni;
il 29.7.2004 i soci della Bolsena s.r.l., sig.ri
[...]
, e , avevano rilasciato la fideiussione n. 788179 garantendo il Banco Pt_1 Controparte_5 Controparte_6 Popolare di Verona e Novara BPVN scarl per l'adempimento delle obbligazioni assunte da Bolsena sino alla concorrenza di € 2 milioni;
- in aggiunta alla fideiussione specifica rilasciata a garanzia delle obbligazioni nascenti dal mutuo, in data 29.7.2005, , e , quali soci di Bolsena s.r.l., avevano rilasciato Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 un'ulteriore fideiussione in favore di BPVN fino alla concorrenza di euro 2.200.000,00, “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta derivanti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o CP_8 che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato”;
- con atto del 9.9.2005, Bolsena s.r.l., in persona degli amm.ri Sartini, , stipulava con Parte_4 BPVN – Filiale di Chiesina Uzzanese un secondo contratto di mutuo ipotecario per l'importo di € 1,9 milioni;
CP_
- in data 17.10.2005, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla mutuataria, i soci , e Pt_1 CP_5 rilasciavano in favore del la fideiussione n. 792176 per € 2,2 milioni. P_ pagina 4 di 20 4 Trattasi, appunto, della sentenza del Tribunale delle Imprese di Napoli che ha dichiarato, nei confronti del co- fideiussore , la nullità parziale della co-fideiussione 29.07.2005 (rilasciata a favore di Bolsena Controparte_6 S.r.l. ed a garanzia di , sottoscritta congiuntamente dai GN , e P_ Parte_1 Controparte_6
), oggetto del presente giudizio, statuendo l'inesigibilità del relativo credito per la mancata Controparte_5 proposizione delle istanze creditorie entro 6 mesi dalla intervenuta scadenza del credito garantito. pagina 10 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione specializzata in materia d'impresa
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. DOMENICO BONARETTI Presidente dott. LORENZO ORSENIGO Consigliere rel. dott.ssa ANNA FERRARI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 793/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: , elettivamente domiciliato a Viareggio, in Parte_1 C.F._1 via A. Saffi 3, presso lo studio dell'avv. Renzo Beccari (PEC:
che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Lorenzo Email_1
Lari (PEC: , come da procura in atti, Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata a Milano, in viale Regina Margherita 41, presso lo studio dell'avv. Michele Chianese (PEC: che la Email_3
rappresenta e difende come da procura in atti,
pagina 1 di 20 APPELLATA
E CONTRO
C.F./P.IVA: ), rappresentata dalla propria mandataria Controparte_2 P.IVA_2
a sua volta rappresentata da Controparte_3 Controparte_4
elettivamente domiciliata a Milano, Via Amedei 9, presso lo studio dell'avv. Carlo
[...]
Alberto Giovanardi (PEC: e dell'avv. Paola Figliodoni Email_4
(PEC: , che la rappresentano e difendono come da Email_5
procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione antitrust nazionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le causali tutte di cui alla parte motiva e contrariis reiectis,
1) in via pregiudiziale: ai sensi dell'art. 337 c.p.c., sospendere il presente giudizio fino all'esito del giudizio N.R.G. 4866/2021, pendente innanzi alla Corte Di Appello Di Napoli;
2) nel merito in accoglimento del proposto gravame:
a) in via preliminare: accertare l'inesistenza della titolarità del credito in capo alla società
[...]
, e per essa quale mandataria Parte_2 Controparte_4
per insussistenza di prova scritta della cessione, per mancanza di prova che il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, e per
l'effetto dichiarare la carenza di legittimazione e difetto di titolarità dell'appellata;
b) accertare e dichiarare la nullità della fideiussione (sub all.to 1 fascicolo di primo grado) per
€ 2.200.000,00 datata 29.7.05, a firma dell'attore sig. , quale cofideiussore Parte_1
della Bolsena S.r.l. insieme ai sigg. e , rilasciata in favore del Controparte_5 Controparte_6
Banco Popolare di Verona e Novara Soc. Coop. a r.l., nonché dichiarare la nullità anche delle fideiussioni datate 29.07.2004 e 17.10.2005 (allegati nn. 8 e 9 fascicolo di primo grado);
c) in forza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5714/2021 del 15-18.06.2021 emessa a favore di altro condebitore in solido ( ), accogliere l'eccezione ex art. 1306 c.c. e Controparte_6
pagina 2 di 20 dichiarare opponibile la predetta sentenza ai creditori ivi convenuti con conseguente dichiarazione dell'inesigibilità del credito.
In ogni caso, accertare la nullità della clausola n. 6 della cofideiussione 29.07.2005 per le ragioni esposte in atti e conseguentemente l'inesigibilità del relativo credito per la mancata proposizione delle istanze creditorie entro 6 mesi dalla intervenuta scadenza del credito garantito e per l'effetto dichiarare l' estinzione della fideiussione ai sensi degli artt. 1954 e
1955 c.c. dove per fatto del creditore non può avere effetto la surrogazione o il regresso in danno del fideiussore.
d) con vittoria di spese, compensi difensivi e spese generali di entrambi i giudizi, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Per Controparte_1
A) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare in ogni sua parte l'appello proposto da
con atto notificato il 17.3.2023 avverso la sentenza del Tribunale delle Parte_1
Imprese di Milano n. 972/2023, depositata il 7.2.2023 e notificata a mezzo pec il
17.2.2023;
B) Condannare al pagamento delle spese del grado di appello, con rimborso Parte_1
forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge.
Per Controparte_2
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE,
- respingere l'istanza di sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. del presente giudizio formulata dal sig. , per carenza dei relativi presupposti, per le ragioni dedotte nella Pt_1
comparsa di costituzione e risposta del 4 ottobre 2023 e nei successivi scritti difensivi dell'esponente;
NEL MERITO,
- respingere l'appello proposto dal sig. , per le ragioni in fatto e in diritto Parte_1
dedotte nella comparsa di costituzione e risposta del 4 ottobre 2023 e nei successivi scritti difensivi dell'esponente, oltre che per gli ulteriori motivi già accolti dalla sentenza impugnata e comunque riproposti con il presente atto, e, per l'effetto, confermare integralmente la
pagina 3 di 20 sentenza n. 972/2023, emessa dal Tribunale di Milano in data 2 febbraio 2023 nel giudizio
R.G. n. 31523/2019, pubblicata il successivo 7 febbraio 2023 e notificata il 17 febbraio 2023;
IN OGNI CASO,
- condannare il sig. alla rifusione in favore di delle spese e Parte_1 Controparte_2
competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15%;
Con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
927/2022, pubblicata in data 07.02.2023, con la quale, nell'ambito di una causa introdotta dallo stesso appellante contro e , al fine di far dichiarare la nullità di P_ CP
tre fideiussioni dallo stesso rilasciate come co-fideiussore (insieme ai Sig.ri e Controparte_5
) nell'interesse della è stato così deciso: Controparte_6 Parte_3
“1) in parziale accoglimento delle domande svolte dall'attore , dichiara la Parte_1
nullità meramente parziale delle tre clausole, meglio indicate in motivazione, di cui alle condizioni generali della fideiussione omnibus rilasciata in data 29.07.2005 dall'attore
[...]
insieme ai co-fideiussori e , a favore del Pt_1 Controparte_5 Controparte_6 [...]
(ora nell'interesse di Controparte_7 Controparte_1
Bolsena S.r.l., limitatamente all'articolo 6 della fideiussione medesima, per violazione della disciplina antitrust, accertata col provvedimento n.55/2005 della AN d'IT; respinge nel resto tutte le altre domande attoree;
2) condanna l'attore medesimo al pagamento, in favore dei due convenuti P_
e delle spese processuali, nella minor misura di tre quarti, frazione
[...] Controparte_2 liquidata, per ciascuno dei due convenuti, in € 6.325,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., compensato il residuo”.
Vicende processuali
1) Con atto di citazione regolarmente notificato il Sig. conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, e P_
, chiedendo: i) di accertare e dichiarare la nullità per violazione della normativa CP
antitrust della fideiussione dal medesimo rilasciata in data 29/07/2005 a favore di P_
, quale co-fideiussore, nell'interesse della nonché delle altre due
[...] Parte_5 fideiussioni sottoscritte il 29/07/2004 e il 17/10/2005 nell'interesse della suddetta società; ii) di accertare e dichiarare l'illegittimità di ogni attività svolta in forza della fideiussione del
29/07/2005 e, per l'effetto, di condannare le convenute al risarcimento del danno;
iii) di condannare le convenute alla cancellazione della segnalazione del Sig. in Centrale Pt_1
Rischi della AN d'IT.
2) Costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di P_
legittimazione passiva per aver ceduto il credito oggetto di causa a;
eccepiva CP inoltre la litispendenza con un giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze avente ad oggetto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso sulla base della fideiussione rilasciata in data 29/07/2005; contestava la tesi avversaria circa l'asserita nullità delle fideiussioni, deducendo, piuttosto, la nullità parziale dei contratti di fideiussione redatti secondo lo schema ABI.
3) Si costituiva in giudizio anche che eccepiva: il mancato assolvimento CP dell'onere probatorio relativo alla sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale;
la mancanza di prova dell'effetto pregiudizievole derivato all'attore dalla suddetta intesa e, infine,
pagina 5 di 20 l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza, eccependone la prescrizione quinquennale.
4) Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede:
- ha, innanzitutto, rigettato l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva di in quanto il giudizio aveva ad oggetto, oltre alla validità delle fideiussioni per P_
violazione della normativa antitrust, rispetto a cui era legittimato il cessionario, anche la pretesa risarcitoria, rispetto a cui era legittimato solo il cedente;
- ha, poi, rigettato l'eccezione di litispendenza per diversità di petitum tra i due giudizi ed a motivo della competenza funzionale del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa,
a conoscere della causa (a norma del combinato disposto dell'art. 3, primo comma, lett. c e 4, comma 1-ter, lett. a del D.Lgs.n.68/2003 e dell'art. 19 cpc, tenuto conto che la sede legale della convenuta era a Milano); Controparte_1
- ha, quindi, rigettato tutte le nuove domande proposte dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni - tra cui quella di opponibilità ex art. 1306 c.c. di una sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli (n. 5714/2021) nella separata causa promossa dal cofideiussore CP_6
, trattandosi di sentenza non ancora passata in giudicato ma anzi appellata - ad
[...] eccezione della domanda di nullità parziale, domanda che (in precedenza esclusa dall'attore ma poi espressamente riferita alla fideiussione del 29/07/2005) è stata ritenuta ammissibile, essendo stata prospettata con essa una questione di nullità negoziale che, come tale, era sempre soggetta al potere-dovere di rilievo officioso.
In definitiva, il Tribunale, con tale pronuncia:
- rigettava la domanda di nullità della fideiussione del 29/07/2004, osservando che ad essa non era applicabile il provvedimento della AN d'IT n. 55/2005, in quanto tale fideiussione, per la sua natura “specifica”, si collocava al di fuori del campo di indagine oggetto dell'istruttoria svolta dalla AN d'IT e del conseguente ambito di produzione di effetti del suddetto provvedimento;
inoltre l'attore non aveva svolto alcuna utile istanza istruttoria e nulla aveva allegato in ordine alla astratta configurabilità, all'epoca della stipula della suddetta fideiussione specifica (2004), di un'intesa anticoncorrenziale fra banche per l'utilizzo uniforme e generalizzato nelle fideiussioni specifiche delle tre clausole dello schema
ABI censurate dalla AN d'IT solo con riferimento alle fideiussioni omnibus;
pagina 6 di 20 - dichiarava la nullità parziale soltanto della fideiussione omnibus del 29/07/2005 e limitatamente all'art. 6, relativo alla rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c., che riproduceva l'articolo 6 dello schema ABI, per violazione dell'art. 2 L. n.287/1990.
- rilevava, peraltro, che la nullità parziale ex art.1419 c.c. – eccepita dall'attore esclusivamente con riferimento alla fideiussione omnibus del 29/07/2005 ed alla clausola n. 6 di rinuncia ai termini dell'art.1957 c.c. – non si riverberava in alcun modo sulla fideiussione nella sua interezza che, per il resto, rimaneva valida, né, tanto meno, si rifletteva sulla debenza ed esigibilità della somma ingiunta all'attore col decreto ingiuntivo opposto (la cui causa di opposizione pendeva avanti alla Corte di Appello di Firenze), dal momento che l'eccezione di decadenza della banca ex art. 1957 c.c. era stata tardivamente formulata dall'attore solo in sede di precisazione delle conclusioni;
- riteneva infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da con CP
riferimento alla domanda di risarcimento del danno ma rigettava, comunque, la domanda risarcitoria attorea sia per la mancanza di prova di un danno ingiusto risarcibile sia perché, considerata la persistente validità della fideiussione omnibus del 29/07/2005 – a fronte dell'inammissibilità dell'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c., tardivamente formulata – le azioni avviate dalla AN (ricorso per decreto ingiuntivo e azione revocatoria del fondo patrimoniale sfociata nella sentenza del Tribunale di Pistoia) risultavano essere legittime ed escludevano la configurabilità nella fattispecie di un danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
- riteneva, infine, legittima la segnalazione dell'attore alla Centrale Rischi della AN d'IT.
5) Contro tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 17 marzo 2023, ha proposto appello il Sig. che ha chiesto la riforma della sentenza impugnata adducendo Parte_1
cinque motivi di impugnazione con i quali ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui:
a) ha escluso, per errata applicazione degli artt. 1306 e 2939 c.c., la possibilità, per l'attore, di profittare degli effetti favorevoli derivanti dalla pronuncia del Tribunale di Napoli;
b) ha escluso la nullità della fideiussione del 29/07/2004 per mancata considerazione delle prove prodotte in giudizio (doc. 6 fasc. di primo grado);
c) non ha esteso gli effetti della nullità della fideiussione del 29/07/2005 anche all'altra fideiussione, pur essendo le stesse funzionalmente collegate;
pagina 7 di 20 d) non ha dichiarato nulle anche le clausole 2 e 8 della fideiussione del 29/07/2005;
e) non ha dichiarato nulla anche la fideiussione del 17/10/2005.
Sulla base di tali motivi, l'appellante ha chiesto:
- in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli, per la quale pendeva il giudizio di impugnazione davanti alla Corte d'Appello di Napoli;
- nel merito, l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.
6) Si sono costituiti in giudizio, con separate difese, e che, P_ CP contestando tutto quanto ex adverso dedotto, hanno chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione del giudizio e di tutte le altre domande avanzate da controparte, con conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
7) Preliminarmente va esaminata l'istanza di sospensione del presente processo ex art. 337 comma 2 c.p.c. richiesta dalla parte appellante fino all'esito del giudizio N.R.G. 4866/2021 attualmente pendente innanzi alla Corte Di Appello Di Napoli.
Tale istanza è stata svolta dall'appellante al dichiarato fine di poter profittare degli effetti favorevoli derivanti da una pronuncia del Tribunale di Napoli, ossia la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5714/2021 del 15 - 18.06.2021 che, emessa in un analogo giudizio introdotto dalla coobbligata sig.ra con riguardo alla co-fideiussione del 29.07.2005, ha Controparte_6 dichiarato la nullità parziale di detta fideiussione, in particolare della clausola di cui all'art. 6, ed ha statuito l' inesigibilità del relativo credito per la mancata proposizione delle istanze creditorie entro 6 mesi dall'intervenuta scadenza del credito garantito.
In particolare, l'appellante ha sottolineato che entrambi i giudizi riguardano l'accertamento della nullità della stessa fideiussione omnibus del 29.07.2005 rilasciata, fino all'ammontare di euro 2.200.000,00, dai signori , e , a favore di Parte_1 Controparte_5 Controparte_6
Bolsena S.r.l. a garanzia di crediti ceduti alla Controparte_2
L'appellante ha, quindi, chiarito che egli, “oltre ad impugnare la sentenza di primo grado in ordine alla erronea mancata applicazione al caso di specie dell'art. 1306 c.c…. nel rinnovare la richiesta di avvalersi e di voler opporre al creditore la sentenza del Tribunale di Napoli
pagina 8 di 20 anche in questa sede e grado di giudizio”, ha ritenuto opportuno proporre istanza di sospensione ex art. 337, c. 2, c.p.c. “per evitare un possibile contrasto di giudicati e scongiurare l'impossibilità di promuovere azione di surroga e/o regresso nei confronti del condebitore liberato ”. Controparte_6
Al riguardo, l'appellante ha anche fatto presente che la Corte d'Appello di Firenze ha sospeso ex art. 337 c.p.c. il giudizio di appello avente ad oggetto l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso sulla base della medesima fideiussione (cfr. doc. 3 fascicolo di appello) 2.
7.1) Ad avviso della Corte tale istanza di sospensione del processo non merita accoglimento.
Diversamente da quanto asserito dall'appellante, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio e quello pendente davanti alla Corte di Appello di Napoli che possa giustificare la sospensione del processo richiesta dall'appellante3.
Invero, al di fuori della domanda di nullità parziale della fideiussione del 29/07/2005, i due giudizi riguardano parti diverse e, presentando differenti domande ed eccezioni (si pensi, ad 2 Si rammenta che, a fronte del mancato adempimento della società Bolsena – dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca con sentenza in data 3.12.2012 – e dei garanti agli obblighi restitutori assunti nei confronti della CP_8 con il summenzionato contratto di mutuo (cfr. nota 1), aveva ottenuto, in data 20.06.2013, decreto P_ ingiuntivo n. 114/2013 (immediatamente esecutivo), con il quale il Tribunale di Pistoia, aveva ingiunto al sig. CP_
, in solido con la sig.ra e il sig. in forza della fideiussione, il pagamento in favore della Pt_1 CP_5 dell'importo di Euro 1.000.000,00 in linea capitale, oltre interessi e spese. In data 8 luglio 2013 la CP_8 CP_8 aveva notificato il Decreto Ingiuntivo ai fideiussori. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 18 settembre 2013, il sig. Pt_1 aveva convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Pistoia, la AN. CP_ Il Decreto Ingiuntivo veniva opposto anche dagli altri garanti, e con distinti atti di citazione. I tre CP_5 procedimenti instaurati separatamente dai fideiussori, in cui la si era ritualmente costituita, venivano CP_8 riuniti. Con sentenza n. 112 del 1.12.2016, il Tribunale di Pistoia rigettava l'opposizione proposta dal sig. (e Pt_1 dagli altri garanti), confermando il Decreto Ingiuntivo e condannando gli attori al pagamento delle spese di lite a favore della AN. Il sig. impugnava, avanti alla Corte di Appello di Firenze, la sentenza del Tribunale Pt_1 di Pistoia, chiedendone la riforma. Nel corso del giudizio, il sig. eccepiva anche la nullità della Pt_1 fideiussione anche per violazione della normativa antitrust. Il giudizio di appello promosso dal sig. Pt_1CP_ (rubricato r.g. 1050/2017) veniva riunito a quello instaurato dalla sig.ra (rubricato r.g. 1071/2017) ed è stato recentemente sospeso ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di impugnazione della sentenza n. 5714/2021 del 18 giugno 2021, resa dal Tribunale di Napoli, Sezione CP_ specializzata in materia di impresa, all'esito del giudizio R.G. n. 17666/2019 intrapreso dalla sig.ra per la declaratoria di nullità della medesima fideiussione per violazione della normativa antitrust. 3 Cfr. Cass., Sez. Un., 29 luglio 2021, n. 21763: “salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 c.p.c., comma 2”. Conforme Cass. 5 agosto 2022, n. 24347. pagina 9 di 20 esempio, al fatto che nella sentenza impugnata in questa sede è stato ritenuto che l'odierno appellante sig. avesse tardivamente proposto l'eccezione di decadenza della Parte_1
garanzia ex art. 1957 c.c., laddove il Tribunale di Napoli parrebbe aver deciso la causa, colà introdotta dalla sig.ra , proprio su tale eccezione ), hanno ad oggetto questioni Controparte_6
che non sono tra di loro in rapporto di pregiudizialità, sì da doversi escludere la necessità di sospendere il presente giudizio.
8) Va, quindi, richiamato che con il proprio primo motivo di appello l'appellante ha sostenuto che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere nuova e, quindi, tardiva la domanda di declaratoria di estinzione della fideiussione ex artt. 1954, 1955 e 1957 cod. civ., trattandosi di una domanda che, invece, conseguirebbe ad un'estensione del decisum della sentenza del
Tribunale di Napoli n. 5714/2021 emessa nei confronti della coobbligata . Controparte_6
Al riguardo, l'appellante ha sostenuto di aver prodotto in causa la sentenza emessa in data
15-18.06.21 dal Tribunale di Napoli n. 5714/20214 in occasione della prima difesa utile (dopo la pubblicazione di detta sentenza), ovvero con le note scritte depositate per l'udienza del
24.01.2022.
Alla luce di ciò, il signor ha inteso far valere, anche nel presente giudizio, l'effetto Pt_1
estintivo del rapporto obbligatorio di fideiussione come accertato dal Tribunale di Napoli per l'altro co-fideiussore , e, ciò, in base al principio generale dettato in tema di Controparte_6
obbligazioni soggettivamente complesse, per il quale i fatti favorevoli si comunicano ai co- obbligati, mentre i fatti sfavorevoli restano circoscritti alla sfera personale di ciascuno di essi.
Secondo la parte appellante, invero, il dettato dell'art. 1306 cod. civ. non richiederebbe il passaggio in giudicato della sentenza, la quale sarebbe dotata di propria autorità in quanto esplicativa di un'efficacia di accertamento al di fuori del processo, sebbene provvisoria.
8.1) Tale motivo di appello è infondato.
Al riguardo, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la disposizione di cui all'art. 1306, comma 2, cod. civ. presuppone l'esistenza di una sentenza passata in giudicato (cfr. ex multis Cass. 16 dicembre 2019, n. 33095, Cass. civ. n.
13458/2013, Cass. civ. n. 12515/2012). Inoltre, “affinché il giudicato esterno - per quanto rilevabile d'ufficio - possa far stato, in accoglimento della relativa eccezione, la certezza della sua formazione deve essere provata attraverso la produzione della sentenza, completa della motivazione, posta a fondamento dell'eccezione, e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art.124 disp. att. c.p.c., non potendone risultare la portata solo dal dispositivo” (Cass.n.2815/2017; in tema, anche
Cass.n.6868/2022).
Ciò chiarito, va osservato che, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, nel corso del giudizio di primo grado l'attore non aveva fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 5714/2021 del Tribunale di Napoli, non avendo prodotto il relativo certificato. D'altra parte, la suddetta sentenza, pacificamente, non è ancora passata in giudicato, in quanto avanti alla Corte di Appello di Napoli pendono gli appelli proposti dal e da , oggi riuniti in un'unica causa (n. 4866/2022), ancora non P_ CP_9
definita.
9) Con il proprio secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato “la mancata considerazione del provvedimento n. 55/2005 della AN d'IT sub doc. 6 fascicolo primo grado di giudizio, quale prova privilegiata dell'esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale con riferimento a tutte le fideiussioni specifiche e omnibus che si collocano nell'arco temporale (ottobre 2002-maggio 2005)”.
L'appellante ha, quindi, richiamato che “nel caso di specie si tratta di una fideiussione rilasciata il 29.07.2004, quindi nel suddetto arco temporale, a garanzia di un mutuo fondiario di euro 2.000.000,00 (cfr. sub doc. 8 fascicolo primo grado di giudizio), che riproduce testualmente le clausole contenute negli articoli 2, 6 e 8 (rispettivamente, clausola di reviviscenza, di rinuncia ai termini dell'art.1957 c.c. e di sopravvivenza della garanzia) dello schema ABI del 2003”; che, del resto, anche per le fideiussioni specifiche dovrebbe ritenersi sussistente la violazione della normativa antitrust, “laddove la concreta riproduzione delle clausole vietate nella fideiussione specifica concretizzi comunque quel comportamento ritenuto in violazione della normativa antitrust” (come ritenuto dal Tribunale di Roma, Sez.
Imprese XVII, 24 giugno 2022, n. 10206).
9.1) Anche tale motivo di appello deve ritenersi infondato.
Dal tenore letterale del provvedimento n. 55/2005, può evincersi chiaramente come, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa pagina 11 di 20 anticoncorrenziale compiuto dalla AN d'IT sia costituito dalle condizioni generali dello schema contrattuale della fideiussione omnibus, sì da doversi ritenere che solo rispetto ad un tal tipo di negozio fideiussorio possa invocarsi la natura di prova privilegiata della suddetta decisione dell'Autorità in modo da porla a fondamento della tutela richiesta (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 13846/2019).
Peraltro, per quanto la fideiussione rilasciate dall'odierno appellante il 29.07.2004 contenga, all'interno delle sue condizioni, le medesime clausole oggetto di censura da parte della AN
d'IT, tuttavia, è pacifico che tale garanzia personale debba essere ricondotta a fideiussioni specifiche e non già a fideiussioni omnibus.
Invero, la fideiussione in oggetto ha senza dubbio un ambito di applicazione circoscritto e limitato a rapporti già ben determinati, come si evince anche dal tenore letterale del contratto versato in atti, laddove si legge chiaramente “Vi comunico/comunichiamo di costituirmi/ci fidejussore/i di Bolsena s.r.l. […] e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo di euro 2.000.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta AN, derivanti da mutuo fondiario di Eur. 2.000.000,00» (cfr. doc. 15 - ). P_
È evidente che un negozio di tale tenore non rientri nello schema della fideiussione omnibus, connotantesi per essere una garanzia personale di natura obbligatoria che impone al fideiussore di garantire il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale.
Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, si tratta di “due schemi contrattuali differenti, che implicano un'esposizione altrettanto diversa del fideiussore: il patrimonio di quest'ultimo, nel primo caso, sarà esposto all'adempimento di un'unica obbligazione del debitore principale già determinata;
nel secondo caso, il margine di tutela diminuisce, posto che l'intero patrimonio del garante sarà esposto ad una serie non determinata né determinabile ex ante di rapporti costituiti e costituendi dal debitore garantito con la banca beneficiaria della garanzia (C. App. Milano, n. 3481/22)”.
Insomma, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, la natura specifica della fideiussione esclude che il garante possa avvalersi, quale prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale, del provvedimento n. 55/2005 della AN d'IT; quest'ultimo, invero, “fa esplicito ed univoco riferimento esclusivamente allo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, e non è automaticamente estensibile
pagina 12 di 20 alle fideiussioni specifiche attesa la diversa tipologia e finalità che connota e distingue le due figure di contratto di garanzia” ( ex multis: Corte Appello di Milano n. 922/2023; Corte Appello
Milano n. 3082/2022).
Su tale questione è di recente intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione la quale, facendo riferimento alla già citata sentenza a Sezioni Unite sulla nullità parziale delle fideiussioni omnibus redatte secondo il modello ABI (Cass. SS. UU. n. 41994/2021), ha affermato quanto segue: “Posto che la sentenza in questione ha sancito la nullità parziale delle fideiussioni omnibus limitatamente alle clausole già sanzionate dalla AN d'IT con il provvedimento n. 55/2005, enunciando il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, ne deriva, diversamente, che non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della AN d'IT n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità” (così Cass.
19/4/2024 n. 10689).
La natura specifica delle fideiussioni per cui è causa non può che ricondurre la presente controversia tra i giudizi cd. “stand alone”, nei quali l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle cd. “follow on actions” – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato.
Ne consegue che l'odierno appellante, per consentire a questa Corte una valutazione in ordine alla eccepita invalidità della fideiussione, non avrebbe dovuto affidarsi all'istruttoria compiuta dalla AN d'IT, bensì rappresentare un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale, allegando – e dimostrando – fatti in grado di evidenziare l'esistenza di una pagina 13 di 20 prassi contrattuale in auge presso gli istituti di credito e violativa dell'art. 2 della legge antitrust.
Nulla di tutto ciò è, evidentemente, accaduto nel caso di specie, con conseguente impossibilità per questa Corte di comminare l'invalidità parziale delle fideiussioni in questione che, pertanto, si rivelano perfettamente valide ed efficaci.
10) Il terzo, il quarto e il quinto motivo d'appello, essendo strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non ha esteso gli effetti della nullità della fideiussione del 29.07.2005 anche all'altra fideiussione omnibus, in quanto funzionalmente collegate.
L'appellante ha sottolineato che l'ultima (temporalmente) delle tre cofideiussioni – ovvero quella del 17.10.2005 – richiama quelle precedenti nel fissare il limite massimo ex art. 1938
c.c. dell'esposizione da parte dei tre garanti;
che, inoltre, le tre cofideiussioni appaiono concatenate anche dal punto di vista temporale e sono accumunate dal fatto di avere il medesimo testo contrattuale, comprensivo delle tre clausole frutto dell'intesa anticoncorrenziale posta in essere a monte, che ne determinerebbe la nullità integrale e, ciò, in considerazione del carattere essenziale di dette clausole alla stregua di una valutazione delle stesse da condursi ex ante.
Con il quarto motivo, l'appellante si è lamentato del fatto che il giudice di primo grado ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione del 29.07.2005 (sub doc. 1 fascicolo di primo grado) limitatamente alla clausola n. 6 (relativa alla rinuncia al termine di cui all' art. 1957 c.c.) mentre nulla ha stabilito in merito alle altre due clausole n. 2 e n. 8, anch'esse coincidenti con quelle presenti nel modello di fideiussione ABI e contrastanti con l'art. 2 comma 2 lettera a) della Legge 287 del 1990.
Con il quinto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui non ha provveduto alla declaratoria di nullità della fideiussione del 17/10/2005: conseguentemente ha chiesto alla Corte di accertare e dichiarare anche la nullità delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione del 17.10.2005.
Per l'appellante, il rapporto di “derivazione” tra l'intesa anticoncorrenziale e le fideiussioni sopra richiamate troverebbe riscontro probatorio non solo nella stessa conformità del testo, ma anche nella stretta contiguità temporale tra le condotte anticoncorrenziali accertate pagina 14 di 20 dall'ABI (08.07.2005, sub doc.
7 - fascicolo di primo grado) e le fideiussioni sopra richiamate
(del 29.07.05 e del 17.10.05).
10.1) Tali motivi di appello sono del tutto infondati, dovendosi ritenere corretta la motivazione svolta nella sentenza impugnata sulla questione dell'eccepita nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Sul punto, va, anzitutto, richiamato che è noto che l'ABI aveva predisposto uno schema negoziale tipo per la fideiussione omnibus rilasciata a garanzia di operazioni bancarie, schema che era stato comunicato alla AN d'IT, in qualità di (allora) Autorità Garante della Concorrenza per gli Istituti di Credito;
che la AN d'IT aveva avviato un'istruttoria per verificare se tale modello contrattuale fosse o meno compatibile con la normativa dettata a tutela della concorrenza;
che, all'esito, con il provvedimento n. 55 del 02/05/2005, l'istituto centrale aveva stabilito che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
E', inoltre, noto che sulla materia è intervenuta, a più riprese, anche la Corte di Cassazione la quale, fra l'altro, ha rilevato che la contrarietà alla normativa antitrust è stata riscontrata non in relazione all'intero testo contrattuale del modello di fideiussione ABI, bensì solo con riferimento alle tre clausole del modello di fideiussione sopra richiamate (clausole che attengono prettamente alla durata della garanzia, prevedendo la permanenza della stessa anche in presenza di vicende estintive o cause di invalidità riguardanti l'obbligazione principale garantita, ed anche a prescindere dai termini di cui all'art. 1957 c.c.); che, pertanto, pur ritenendo che la contrarietà dell'intesa “a monte” abbia a riverberarsi sulla validità del negozio “a valle”, tale invalidità riguarderebbe solo alcune clausole della fideiussione sottoscritta dall'appellante, sì da doversi conseguentemente applicare la norma di cui all'art. 1419 c.c., secondo cui la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità (Cass. 26/9/2019 n. 24044).
Va, poi, detto che su tale questione è da ultimo intervenuta anche la Cassazione a Sezioni
Unite per affermare che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2,
pagina 15 di 20 lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. SS.UU. n. 41994/2021).
Quanto alle fideiussioni sottoscritte dall'odierno appellante in data 29/07/2005 e 17/10/2005, va, anzitutto, rilevato che l'odierno appellante, nel corso del giudizio di primo grado, dopo aver invocato la nullità totale delle fideiussioni da esso rilasciate per violazione della normativa antitrust, ha, poi, in sede di precisazione delle conclusioni, formulato per la prima volta domanda di nullità parziale, e, ciò, peraltro, con esclusivo riferimento alla fideiussione del 29/07/2005 ed alla clausola n. 6 ivi contenuta (cfr. note scritte depositate in data
24/01/2022 nel procedimento di primo grado).
In altri termini, il sig. non ha chiesto la declaratoria di nullità parziale della Pt_1
fideiussione del 29/07/2005 con riferimento alle ulteriori clausole n. 2 e n. 8 presenti nel testo, né ha chiesto la declaratoria di nullità parziale della fideiussione del 17/10/2005.
Per tale ragione, deve ritenersi corretto il rilievo svolto dal giudice di primo grado, secondo cui: “la nullità parziale ex art.1419 c.c. - eccepita dall'attore esclusivamente con riferimento alla fideiussione omnibus del 29/07/2005 ed alla clausola n.6 di rinuncia ai termini dell'art.1957 c.c. non si riverbera in alcun modo sulla fideiussione nella sua interezza, che per il resto rimane valida, né, tanto meno, si riflette sulla debenza ed esigibilità della somma ingiunta all'attore col decreto ingiuntivo opposto (la cui causa di opposizione pende avanti alla
Corte di Appello di Firenze), dal momento che l'eccezione di decadenza della banca ex art.
1957 c.c. è stata tardivamente formulata dall'attore solo in sede di precisazione delle conclusioni (v. foglio di precisazione conclusioni per l'udienza del 26/01/2022, depositato il
21/01/2022), ben oltre l'udienza di trattazione di cui all'art.183, comma 5, c.p.c. ed anche oltre il termine ultimo di cui all'art.183, comma 6, n.1 c.p.c., per cui l'eccezione in questione risulta inammissibile nel presente giudizio.” (cfr. pag. 10 sentenza di primo grado).
In ogni caso, la nullità della clausola n. 6, con cui è stata prevista la deroga alla disciplina prevista dall'art. 1957 c.c., non sarebbe, comunque, tale da determinare alcuna liberazione del garante dall'impegno fideiussorio, e, ciò, per la presenza della clausola di pagamento a pagina 16 di 20 prima richiesta e per la conseguente idoneità della lettera stragiudiziale inviata dalla banca (e contenente la richiesta di pagamento) al fine di evitare la decadenza dalla garanzia.
È, invero, risulta che nel contratto fideiussorio in esame sia presente una clausola di pagamento a prima richiesta: trattasi della clausola n. 7 della lettera di fideiussione che prevede che “il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla AN, a semplice richiesta scritta, anche in caso d'opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, clausola questa che non è stata incisa dal provvedimento antitrust sopra richiamato.
Ebbene, secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, già più volte condiviso da questa Corte (ad es.: C. Appello Milano 30/3/2022 n. 1062; C. Appello
Milano 24/1/2023 n. 220), in presenza di una clausola “a prima richiesta”, deve ritenersi sufficiente, al fine di evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, non essendo necessario che, entro il termine suddetto, sia proposta una domanda giudiziale.
La Suprema Corte ha, invero, da tempo chiarito che la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore a semplice richiesta o entro un tempo predeterminato può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass.
n. 7345/95 in motivazione), azione che d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali” (Cass. 29/10/2008 n.
13078); che, insomma, la presenza di una clausola c.d. “a prima richiesta”, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c. (la cui reviviscenza, nel caso, è la normale conseguenza della nullità del patto di deroga), determina non già l'elusione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma soltanto il venir meno dell'obbligo di esperire, in quello stesso termine, un'azione giudiziale (come richiesto dalla tradizionale esegesi della norma), dovendosi ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento … atteso che, diversamente
pagina 17 di 20 interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. 26/9/2017 n. 22346).
Ciò richiamato, quanto alla fattispecie in esame, va, quindi, rilevato che, con la medesima lettera in data 11/6/2010, con la quale venivano comunicati dalla banca sia la decadenza dal beneficio del termine in relazione ai due contratti di mutuo sia il recesso dal contratto di conto corrente, veniva richiesto l'immediato pagamento del residuo credito vantato dalla banca per tali rapporti non solo alla debitrice principale Bolsena s.r.l. ma anche ai tre garanti (cfr. comunicazione dell'11 giugno 2010 sub doc. 28 ). P_
Deve, pertanto, ritenersi infondata l'eccezione di intervenuta liberazione dalla garanzia fideiussoria sollevata dalla parte appellante ex art. 1957 c.c.
11) Infine, va rilevato che l'appellante, soltanto nelle note scritte di precisazione delle conclusioni del 4.10.2024, ha introdotto una nuova domanda con la quale ha chiesto, in via preliminare, di accertare l'inesistenza della titolarità del credito in capo alla società CP
per insussistenza di prova scritta della cessione e per mancanza di prova che il credito
[...]
sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco.
11.1) Tale nuova eccezione deve ritenersi inammissibile prima ancora che infondata;
sotto il primo profilo, va detto che trattasi di un'eccezione mai in precedenza svolta dall'appellante, neppure con l'atto di citazione in appello, dì da doversi ritenere detta eccezione tardivamente proposta e, dunque, inammissibile ex art. 345 c.p.c.; sotto il secondo profilo, va solo evidenziato che la parte appellata ha fornito prova della titolarità dei diritti di CP credito nei confronti dell'odierno appellante in forza della cessione dei crediti pro soluto effettuata in suo favore, regolarmente pubblicata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e art. 58 del T.U.B., sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ITna n. 65 del 7 giugno 2018, Parte II n. 65 (All. sub E fasc. I grado); che, comunque, ogni questione sulla titolarità dei crediti in capo alla cessionaria CP
pare superata dal semplice fatto che al presente giudizio ha pacificamente partecipato anche l'originaria creditrice che nulla hai eccepito circa l'avvenuta cessione dei crediti in P_
favore di . CP
Peraltro, va anche evidenziato che non si comprende nemmeno come l'appellante possa aver ritenuto di sollevare una tale eccezione, ove si consideri che la parte appellata CP
pagina 18 di 20 partecipa al presente giudizio semplicemente per essere stata convenuta nel giudizio di primo grado dall'odierno appellante;
che, inoltre, lo stesso appellante, nel proprio atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, aveva diffusamente argomentato “sulla legittimazione passiva di entrambi i convenuti” rispetto alle domande di accertamento dallo stesso svolte in causa, soffermandosi, in poarticolare, sulla legittimazione passiva della convenuta CP
, proprio nella sua qualità di cessionaria del credito.
[...]
12) Per le considerazioni svolte va respinto l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannato a Parte_1
rimborsare alle parti appellate e le spese di lite relative Controparte_1 Controparte_2
al presente grado, come liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. n.
147/2022, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa (per causa di valore indeterminabile e complessità media) e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questa sede.
Con riguardo a e l'identità delle posizioni, l'unicità delle Controparte_1 Controparte_2
difese e la mancanza di contrasto tra cedente e cessionaria giustificano, secondo questa
Corte, il riconoscimento di un unico importo, a valere per entrambe dette parti (Cass. nn.
17393/17 e 17215/15).
La Corte, inoltre, ritiene di dover disporre a carico dell'appellante, soccombente, la condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
La manifesta inconsistenza giuridica e palese infondatezza delle censure svolte in sede di gravame (peraltro caratterizzate, da un lato, dalla mera riproposizione delle questioni sottoposte al vaglio del giudice di primo grado senza una puntuale critica della motivazione resa nella sentenza impugnata, da un altro lato, dall'introduzione di nuove domande) consentono, ad avviso della Corte, di fondare la suddetta condanna, in linea con i principi enunciati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. 22405/2018).
Conseguentemente, l'appellante va condannato al pagamento in favore delle Parte_1
parti appellate di una somma che appare equo determinare in una misura pari alla metà dell'ammontare di quanto liquidato a titolo di spese di lite.
pagina 19 di 20 Infine, sussistono, per parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano - sezione specializzata in materia di impresa n. 972/2023, pubblicata in data 07/02/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante sig. a rimborsare alle parti appellate Parte_1 P_
e le spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in euro
[...] Controparte_2
8.470,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, di un Parte_1 ulteriore importo, pari alla metà di quanto liquidato a titolo di spese di lite, ai sensi dell'art. 96 co 3 c.p.c.;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5/12/2024.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Invero, va premesso che:
- in data 28.7.2004, Bolsena s.r.l. – società di costruzioni – aveva stipulato col Banco Popolare di Verona e Novara scarl un contratto di mutuo fondiario di € 2 milioni;
il 29.7.2004 i soci della Bolsena s.r.l., sig.ri
[...]
, e , avevano rilasciato la fideiussione n. 788179 garantendo il Banco Pt_1 Controparte_5 Controparte_6 Popolare di Verona e Novara BPVN scarl per l'adempimento delle obbligazioni assunte da Bolsena sino alla concorrenza di € 2 milioni;
- in aggiunta alla fideiussione specifica rilasciata a garanzia delle obbligazioni nascenti dal mutuo, in data 29.7.2005, , e , quali soci di Bolsena s.r.l., avevano rilasciato Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 un'ulteriore fideiussione in favore di BPVN fino alla concorrenza di euro 2.200.000,00, “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta derivanti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o CP_8 che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato”;
- con atto del 9.9.2005, Bolsena s.r.l., in persona degli amm.ri Sartini, , stipulava con Parte_4 BPVN – Filiale di Chiesina Uzzanese un secondo contratto di mutuo ipotecario per l'importo di € 1,9 milioni;
CP_
- in data 17.10.2005, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla mutuataria, i soci , e Pt_1 CP_5 rilasciavano in favore del la fideiussione n. 792176 per € 2,2 milioni. P_ pagina 4 di 20 4 Trattasi, appunto, della sentenza del Tribunale delle Imprese di Napoli che ha dichiarato, nei confronti del co- fideiussore , la nullità parziale della co-fideiussione 29.07.2005 (rilasciata a favore di Bolsena Controparte_6 S.r.l. ed a garanzia di , sottoscritta congiuntamente dai GN , e P_ Parte_1 Controparte_6
), oggetto del presente giudizio, statuendo l'inesigibilità del relativo credito per la mancata Controparte_5 proposizione delle istanze creditorie entro 6 mesi dalla intervenuta scadenza del credito garantito. pagina 10 di 20