TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/11/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, all'esito della discussione, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 311 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Wanda Riccio (C.F. ), C.F._1 per procura in calce al ricorso;
- ricorrente nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Tropeano (C.F.
, per procura allegata alla comparsa di costituzione;
C.F._2
- resistente nonché
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
UR ER, per procura allegata alla comparsa di costituzione;
- resistente
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 10 novembre
2025, sostituita ex art. 127- ter c.p.c. dal deposito di note scritte. 1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.281- decies c.p.c., notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza a mezzo p.e.c. in data 11.02.2025, la società ha citato Parte_1 in giudizio la e rassegnando le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: “[…]1) Dichiarare il sig. responsabile del sinistro di cui alla Controparte_2 premessa. 2) Condannare in conseguenza la in persona del l.r.p.t. al Controparte_1 pagamento, in favore dell'istante della somma di € 30.378,00 o a quella risultante dalla CTU tecnica che sin da ora si richiede, oltre accessori dal fatto al soddisfo. 3) Condannare la Controparte_1
in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese compensi di giudizio”.
[...]
In fatto la ricorrente ha premesso che, in data 06.04.2024 alle ore 11.30 circa, in
Catanzaro su Viale Brutium all'altezza del numero civico 24, si verificava un sinistro stradale tra la vettura ER Levante Trofeo tg.GL667WB, di proprietà della
[...]
condotta in locazione finanziaria dalla e guidata da CP_3 Parte_1
e la vettura Skoda Fabia tg.EJ303SL di proprietà di il CP_4 Controparte_2 conducente della Skoda, nell'effettuare una manovra di inversione di marcia a U avrebbe omesso di concedere la precedenza al veicolo antagonista, cagionando il sinistro.
La vettura in seguito all'occorso, avrebbe subito danni materiali quantificati CP_5 dalla controparte in € 30.378,00, come da fattura allegata in atti, di cui la ricorrente chiede oggi il risarcimento.
Si è costituita la S.p.A. (già , Controparte_1 Controparte_6 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto ed eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto l'unico soggetto legittimato a richiedere il pagamento dei lamentati danni al veicolo
[...]
tg. GL667WB sarebbe il proprietario del veicolo, ossia la CP_7 CP_3
l'improponibilità della domanda in ragione del divieto di cumulo tra risarcimento
[...] ed indennizzo, avendo la società ricorrente già percepito un indennizzo per il medesimo sinistr.
Nel merito, la convenuta ha dedotto l'infondatezza della domanda di CP_1 risarcimento giacché nel rapporto della Polizia locale, intervenuta sul luogo del sinistro, viene descritta una dinamica da cui si ricava un chiaro addebito di responsabilità in capo al conducente della vettura ER tg.GL667WB, , poiché “[…] non si CP_4
2 era attenuto a quanto disposto dall'art. 141/3°-8° del CDS, poiché, nell'attraversare il suddetto centro abitato, non aveva moderato particolarmente la sua velocità, tale da costituire pericolo per la circolazione”. Ha chiesto quindi di accogliere le eccezioni preliminari sollevate, nel merito, il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Si è costituito anche proprietario e conducente dell'altro veicolo Controparte_2 coinvolto nel sinistro, Skoda Fabia tg EJ303SL, il quale ha contestato gli assunti della ricorrente, in particolare, ha osservato che la “manovra” da lui effettuata sia consistita nella ripartenza della per imboccare la propria corsia di marcia, dopo aver CP_8 azionato regolarmente l'indicatore di direzione, accertandosi della strada libera dal transito di altri autoveicoli in prossimità, non essendo infatti prevedibile che in pochi attimi potesse sopraggiungere, a velocità elevata, la condotta dal , che CP_5 CP_4
è andava ad impattare sulla fiancata sinistra della Pertanto, ha evidenziato che la CP_8
colpa esclusiva nel sinistro de quo è da imputarsi al conducente della o, in via CP_5 subordinata, la sussistenza di concorso di colpa ex art. 2054 c.c., chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, dichiarare il concorso di colpa nella causazione del sinistro di cui al presente giudizio, con attribuzione di percentuale di maggiore responsabilità in capo al ricorrente, riducendo pertanto il risarcimento richiesto all'effettivo danno subito e nella misura proporzionale accertata, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, le parti sono comparse all'udienza dell'8/5/2025 e, su richiesta della ricorrente, sono stati assegnati termini per note ex art. 281- duodecies comma 4 c.p.c..
All'esito, ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante la produzione documentale in atti, è stata fissata l'udienza del 10/11/2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., che si è tenuta mediante deposito di note scritte.
*** *** *** *** ***
Preliminarmente merita di essere affrontata l'eccezione, sollevata dalla convenuta della carenza di legittimazione attiva della ricorrente, in Controparte_1 quanto al momento del sinistro l'autovettura tg. GL667WB Controparte_7 era di proprietà della e condotta in locazione finanziaria dalla Controparte_3
Parte_1
Per giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, la domanda di risarcimento del danno riportato da un veicolo in conseguenza di un sinistro stradale può essere
3 proposta anche dal soggetto non proprietario che, per circostanze contingenti, si trovi nella detenzione del bene danneggiato, a condizione che fornisca la dimostrazione di poter risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. A tale scopo non è sufficiente la prova dell'esistenza d'un titolo che obblighi il detentore a tener indenne il proprietario del veicolo, ma è anche necessario provare che in base a quel titolo l'obbligazione è stata adempiuta, sì che il proprietario non possa pretendere d'essere ancora risarcito dal terzo danneggiante, come nel caso in cui il detentore abbia effettivamente erogato l'importo necessario per la riparazione del veicolo (cfr. Cass. n. 15458/2011 e, di recente, Cass. n. 8635/2024).
In allegato alla memoria depositata in data 21/5/2025, la ricorrente ha depositato la seguente documentazione:
1. Contratto di Locazione Finanziaria n. 7001100736; 2.
Bonifico di Euro 1.830,00 del 09.10.2024 da a Meccaniche Parte_1
Veloci S.r.l.; 3. Ricevuta di Euro 10.000,00 sottoscritta da Meccaniche Veloci S.r.l. datata 19.12.2024; 4. Copia di numero due effetti cambiari da Euro 10.000,00 cadauno rilasciati da a Meccaniche Veloci S.r.l.; 5. Bonifico di Euro Parte_1
17.000,00 del 12.02.2025 da a Meccaniche Veloci S.r.l.; 6. Parte_1
Bonifico di Euro 1.548,00 del 26.03.2025 da a Meccaniche Parte_1
Veloci S.r.l.;7. Pec del 20.03.2025 dell'Avv. Agostino D'Auria a Meccaniche Veloci
S.r.l.; 8. E-mail del 27.02.2025 della Nobis S.p.A. all'Avv. Wanda Riccio.
Sulla scorta della documentazione sopra riportata deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva della ricorrente a proporre domanda di risarcimento del danno a seguito dell'incidente per cui è causa.
Sempre in via preliminare, in ordine all'eccezione relativa al divieto di cumulo tra risarcimento del danno e indennizzo, sollevata dalla Inoltre, la ricorrente, nella CP_1 suddetta memoria ex art. 281- duodecies, ha precisato che il pagamento dell'indennizzo di
Euro 19.427,22 da parte della Nobis, assicuratore con polizza kasko della vettura
è avvenuto in data 07.03.2025, mentre il presente giudizio è stato iscritto a CP_5 ruolo in data 23.01.2025 e il ricorso è stato notificato alla Unipol il giorno 11.02.2025.
Pertanto, ha concluso nei seguenti termini: “alla quantificazione del danno di Euro 30.378,00 va detratto l'importo di Euro 19.427,22 versato dalla Nobis residuando l'importo di Euro
4 10.950,78 a carico del responsabile civile e per esso della ai sensi dell'art. 149 D.Lgs CP_1
209/2005”.
Ora, in materia di cumulo tra indennizzo pagato dall'assicuratore e risarcimento del danno, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, si ritiene che nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito (cfr. Cass. SU n. 12565/2018
e, in senso conforme, di recente, Cass. n. 33900/2023 e Cass. n.3429/2025).
Ora, per quanto riguarda i pagamenti effettuati dalla ricorrente alla Parte_2
carrozzeria che ha riparato i danni subiti dalla si ritiene provato
[...] CP_5 solamente l'esborso di € 10.000 come risultante dalla dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della (v. doc.
3. Ricevuta di Euro 10.000,00 Parte_2 sottoscritta da Meccaniche Veloci S.r.l. datata 19.12.2024).
Per quanto riguarda gli ulteriori pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, si fa presente che la semplice disposizione di bonifico impartita dal "solvens" non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del "solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme (cfr. Cass. n.
8046/2023).
In particolare, la Suprema Corte nella citata pronuncia n. 8046 del 21 marzo 2023, precisa che “E' invece indubbio che la parte che agisca per la restituzione di una somma che assume di aver pagato è gravata – tra l'altro - dell'onere di dimostrare l'effettività del versamento con mezzi idonei. Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria
5 banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso (Cass. 149/2003), dovendo soggiungersi che tale disposizione – ove non immediatamente eseguibile – è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine. Il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una
"traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del
"solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate (Cass.
10632/1996; Cass. 27520/2008; Cass. 15359/2019).”.
Ne consegue che, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale sopra riportato e pienamente condiviso, non possa ritenersi provato il pagamento delle somme menzionate negli ordini di bonifico di € 17.000,00 del 12.02.2025 e di € 1.548,00 del
26.03.2025 da Meccaniche Veloci S.r.l. (v. docc. nn. 4 e 5 Parte_3 memoria 21/5/2025 ricorrente).
Non si reputa, inoltre, sufficiente a ritenere il contrario la circostanza che sulla disposizione di bonifico risulta la dicitura “non revocabile” in quanto la revoca della disposizione non è l'unica ragione di un eventuale mancato trasferimento delle somme, si pensi, ad esempio, alla mancanza di fondi.
Del resto, la ha prodotto la cambiale di € 10.000 con scadenza al 13/3/2025 e CP_1 quella di € 3.000 con scadenza al 13/4/2025 emesse dalla ricorrente in favore della protestate per mancanza di disposizioni di pagamento (v. doc. all. Parte_2 memorie 9/6/2025 . CP_1
Facendo applicazione, quindi, dei principi giurisprudenziali già enunciati in materia di divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento del danno, essendo pacifico che la ricorrente abbia percepito dalla a titolo di Controparte_9 indennizzo per l'incidente in questione, l'importo di € 19.427,22, alcun importo residua quale risarcimento del danno in capo al terzo autore del fatto illecito e, quindi, alla
Controparte_1
In conclusione, si respinge la domanda di risarcimento del danno promossa dalla
. Parte_1
Le spese di lite seguono invece la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, così provvede:
1. respinge la domanda di risarcimento del danno promossa dalla Parte_1
[...]
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e di che si liquidano in € 5.077,00 oltre rimborso CP_2 Controparte_1 spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, per ciascuna parte.
Catanzaro, lì 10 novembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Song DAMIANI
7
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, all'esito della discussione, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 311 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Wanda Riccio (C.F. ), C.F._1 per procura in calce al ricorso;
- ricorrente nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Tropeano (C.F.
, per procura allegata alla comparsa di costituzione;
C.F._2
- resistente nonché
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
UR ER, per procura allegata alla comparsa di costituzione;
- resistente
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 10 novembre
2025, sostituita ex art. 127- ter c.p.c. dal deposito di note scritte. 1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.281- decies c.p.c., notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza a mezzo p.e.c. in data 11.02.2025, la società ha citato Parte_1 in giudizio la e rassegnando le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: “[…]1) Dichiarare il sig. responsabile del sinistro di cui alla Controparte_2 premessa. 2) Condannare in conseguenza la in persona del l.r.p.t. al Controparte_1 pagamento, in favore dell'istante della somma di € 30.378,00 o a quella risultante dalla CTU tecnica che sin da ora si richiede, oltre accessori dal fatto al soddisfo. 3) Condannare la Controparte_1
in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese compensi di giudizio”.
[...]
In fatto la ricorrente ha premesso che, in data 06.04.2024 alle ore 11.30 circa, in
Catanzaro su Viale Brutium all'altezza del numero civico 24, si verificava un sinistro stradale tra la vettura ER Levante Trofeo tg.GL667WB, di proprietà della
[...]
condotta in locazione finanziaria dalla e guidata da CP_3 Parte_1
e la vettura Skoda Fabia tg.EJ303SL di proprietà di il CP_4 Controparte_2 conducente della Skoda, nell'effettuare una manovra di inversione di marcia a U avrebbe omesso di concedere la precedenza al veicolo antagonista, cagionando il sinistro.
La vettura in seguito all'occorso, avrebbe subito danni materiali quantificati CP_5 dalla controparte in € 30.378,00, come da fattura allegata in atti, di cui la ricorrente chiede oggi il risarcimento.
Si è costituita la S.p.A. (già , Controparte_1 Controparte_6 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto ed eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto l'unico soggetto legittimato a richiedere il pagamento dei lamentati danni al veicolo
[...]
tg. GL667WB sarebbe il proprietario del veicolo, ossia la CP_7 CP_3
l'improponibilità della domanda in ragione del divieto di cumulo tra risarcimento
[...] ed indennizzo, avendo la società ricorrente già percepito un indennizzo per il medesimo sinistr.
Nel merito, la convenuta ha dedotto l'infondatezza della domanda di CP_1 risarcimento giacché nel rapporto della Polizia locale, intervenuta sul luogo del sinistro, viene descritta una dinamica da cui si ricava un chiaro addebito di responsabilità in capo al conducente della vettura ER tg.GL667WB, , poiché “[…] non si CP_4
2 era attenuto a quanto disposto dall'art. 141/3°-8° del CDS, poiché, nell'attraversare il suddetto centro abitato, non aveva moderato particolarmente la sua velocità, tale da costituire pericolo per la circolazione”. Ha chiesto quindi di accogliere le eccezioni preliminari sollevate, nel merito, il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Si è costituito anche proprietario e conducente dell'altro veicolo Controparte_2 coinvolto nel sinistro, Skoda Fabia tg EJ303SL, il quale ha contestato gli assunti della ricorrente, in particolare, ha osservato che la “manovra” da lui effettuata sia consistita nella ripartenza della per imboccare la propria corsia di marcia, dopo aver CP_8 azionato regolarmente l'indicatore di direzione, accertandosi della strada libera dal transito di altri autoveicoli in prossimità, non essendo infatti prevedibile che in pochi attimi potesse sopraggiungere, a velocità elevata, la condotta dal , che CP_5 CP_4
è andava ad impattare sulla fiancata sinistra della Pertanto, ha evidenziato che la CP_8
colpa esclusiva nel sinistro de quo è da imputarsi al conducente della o, in via CP_5 subordinata, la sussistenza di concorso di colpa ex art. 2054 c.c., chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, dichiarare il concorso di colpa nella causazione del sinistro di cui al presente giudizio, con attribuzione di percentuale di maggiore responsabilità in capo al ricorrente, riducendo pertanto il risarcimento richiesto all'effettivo danno subito e nella misura proporzionale accertata, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, le parti sono comparse all'udienza dell'8/5/2025 e, su richiesta della ricorrente, sono stati assegnati termini per note ex art. 281- duodecies comma 4 c.p.c..
All'esito, ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante la produzione documentale in atti, è stata fissata l'udienza del 10/11/2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., che si è tenuta mediante deposito di note scritte.
*** *** *** *** ***
Preliminarmente merita di essere affrontata l'eccezione, sollevata dalla convenuta della carenza di legittimazione attiva della ricorrente, in Controparte_1 quanto al momento del sinistro l'autovettura tg. GL667WB Controparte_7 era di proprietà della e condotta in locazione finanziaria dalla Controparte_3
Parte_1
Per giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, la domanda di risarcimento del danno riportato da un veicolo in conseguenza di un sinistro stradale può essere
3 proposta anche dal soggetto non proprietario che, per circostanze contingenti, si trovi nella detenzione del bene danneggiato, a condizione che fornisca la dimostrazione di poter risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. A tale scopo non è sufficiente la prova dell'esistenza d'un titolo che obblighi il detentore a tener indenne il proprietario del veicolo, ma è anche necessario provare che in base a quel titolo l'obbligazione è stata adempiuta, sì che il proprietario non possa pretendere d'essere ancora risarcito dal terzo danneggiante, come nel caso in cui il detentore abbia effettivamente erogato l'importo necessario per la riparazione del veicolo (cfr. Cass. n. 15458/2011 e, di recente, Cass. n. 8635/2024).
In allegato alla memoria depositata in data 21/5/2025, la ricorrente ha depositato la seguente documentazione:
1. Contratto di Locazione Finanziaria n. 7001100736; 2.
Bonifico di Euro 1.830,00 del 09.10.2024 da a Meccaniche Parte_1
Veloci S.r.l.; 3. Ricevuta di Euro 10.000,00 sottoscritta da Meccaniche Veloci S.r.l. datata 19.12.2024; 4. Copia di numero due effetti cambiari da Euro 10.000,00 cadauno rilasciati da a Meccaniche Veloci S.r.l.; 5. Bonifico di Euro Parte_1
17.000,00 del 12.02.2025 da a Meccaniche Veloci S.r.l.; 6. Parte_1
Bonifico di Euro 1.548,00 del 26.03.2025 da a Meccaniche Parte_1
Veloci S.r.l.;7. Pec del 20.03.2025 dell'Avv. Agostino D'Auria a Meccaniche Veloci
S.r.l.; 8. E-mail del 27.02.2025 della Nobis S.p.A. all'Avv. Wanda Riccio.
Sulla scorta della documentazione sopra riportata deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva della ricorrente a proporre domanda di risarcimento del danno a seguito dell'incidente per cui è causa.
Sempre in via preliminare, in ordine all'eccezione relativa al divieto di cumulo tra risarcimento del danno e indennizzo, sollevata dalla Inoltre, la ricorrente, nella CP_1 suddetta memoria ex art. 281- duodecies, ha precisato che il pagamento dell'indennizzo di
Euro 19.427,22 da parte della Nobis, assicuratore con polizza kasko della vettura
è avvenuto in data 07.03.2025, mentre il presente giudizio è stato iscritto a CP_5 ruolo in data 23.01.2025 e il ricorso è stato notificato alla Unipol il giorno 11.02.2025.
Pertanto, ha concluso nei seguenti termini: “alla quantificazione del danno di Euro 30.378,00 va detratto l'importo di Euro 19.427,22 versato dalla Nobis residuando l'importo di Euro
4 10.950,78 a carico del responsabile civile e per esso della ai sensi dell'art. 149 D.Lgs CP_1
209/2005”.
Ora, in materia di cumulo tra indennizzo pagato dall'assicuratore e risarcimento del danno, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, si ritiene che nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito (cfr. Cass. SU n. 12565/2018
e, in senso conforme, di recente, Cass. n. 33900/2023 e Cass. n.3429/2025).
Ora, per quanto riguarda i pagamenti effettuati dalla ricorrente alla Parte_2
carrozzeria che ha riparato i danni subiti dalla si ritiene provato
[...] CP_5 solamente l'esborso di € 10.000 come risultante dalla dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della (v. doc.
3. Ricevuta di Euro 10.000,00 Parte_2 sottoscritta da Meccaniche Veloci S.r.l. datata 19.12.2024).
Per quanto riguarda gli ulteriori pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, si fa presente che la semplice disposizione di bonifico impartita dal "solvens" non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del "solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme (cfr. Cass. n.
8046/2023).
In particolare, la Suprema Corte nella citata pronuncia n. 8046 del 21 marzo 2023, precisa che “E' invece indubbio che la parte che agisca per la restituzione di una somma che assume di aver pagato è gravata – tra l'altro - dell'onere di dimostrare l'effettività del versamento con mezzi idonei. Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria
5 banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso (Cass. 149/2003), dovendo soggiungersi che tale disposizione – ove non immediatamente eseguibile – è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine. Il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una
"traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del
"solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate (Cass.
10632/1996; Cass. 27520/2008; Cass. 15359/2019).”.
Ne consegue che, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale sopra riportato e pienamente condiviso, non possa ritenersi provato il pagamento delle somme menzionate negli ordini di bonifico di € 17.000,00 del 12.02.2025 e di € 1.548,00 del
26.03.2025 da Meccaniche Veloci S.r.l. (v. docc. nn. 4 e 5 Parte_3 memoria 21/5/2025 ricorrente).
Non si reputa, inoltre, sufficiente a ritenere il contrario la circostanza che sulla disposizione di bonifico risulta la dicitura “non revocabile” in quanto la revoca della disposizione non è l'unica ragione di un eventuale mancato trasferimento delle somme, si pensi, ad esempio, alla mancanza di fondi.
Del resto, la ha prodotto la cambiale di € 10.000 con scadenza al 13/3/2025 e CP_1 quella di € 3.000 con scadenza al 13/4/2025 emesse dalla ricorrente in favore della protestate per mancanza di disposizioni di pagamento (v. doc. all. Parte_2 memorie 9/6/2025 . CP_1
Facendo applicazione, quindi, dei principi giurisprudenziali già enunciati in materia di divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento del danno, essendo pacifico che la ricorrente abbia percepito dalla a titolo di Controparte_9 indennizzo per l'incidente in questione, l'importo di € 19.427,22, alcun importo residua quale risarcimento del danno in capo al terzo autore del fatto illecito e, quindi, alla
Controparte_1
In conclusione, si respinge la domanda di risarcimento del danno promossa dalla
. Parte_1
Le spese di lite seguono invece la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, così provvede:
1. respinge la domanda di risarcimento del danno promossa dalla Parte_1
[...]
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e di che si liquidano in € 5.077,00 oltre rimborso CP_2 Controparte_1 spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, per ciascuna parte.
Catanzaro, lì 10 novembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Song DAMIANI
7