Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 25/11/2025, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03352/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01684/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1684 del 2025, proposto da
US AU AQ, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvano Martella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Patti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Pracanica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- degli atti adottati nella seduta del Consiglio Comunale del 27 giugno 2025 e, in particolare:
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Patti n. 67 del 27 giugno 2025, avente ad oggetto: "Interrogazioni scritte art. 37 del Regolamento Comunale - c.d. 'Question Time'";
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Patti n. 68 del 27 giugno 2025, avente ad oggetto: "Lettura ed Approvazione verbali seduta Consiglio 10 giugno 2025";
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Patti n. 69 del 27 giugno 2025, avente ad oggetto: "Art. 175, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - Ratifica variazione al Bilancio adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 85 dell'12/06/2025";
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Patti n. 70 del 27 giugno 2025, avente ad oggetto: "TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2025";
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la convocazione del Consiglio Comunale prot. n. 31040 del 23 giugno 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Patti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa PP ND OT e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, l'odierno deducente, nella qualità di consigliere comunale del Comune di Patti, ha impugnato le deliberazioni del Consiglio Comunale di Patti nn. 67, 68, 69 e 70, adottate nella seduta del 27 giugno 2025, in tesi, non regolarmente convocata in quanto, in violazione dell’art. 8, ultimo comma, del “ Regolamento del consiglio e delle Commissioni consiliari ”, l'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie era stato consegnato ai consiglieri solo quattro giorni liberi prima (e non cinque), con vizio insanabile della costituzione dell'organo collegiale.
Avverso gli atti impugnati, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 8, ultimo comma, del regolamento del consiglio comunale. illegittimità derivata di tutti gli atti adottati nella seduta del 27 giugno 2025 per vizio di costituzione dell'organo, eccesso di potere e violazione dello " ius ad officium ".
2. Il Comune intimato si è costituito in data 8 ottobre 2025 e, con successiva memoria del 16 ottobre 2025, ha fatto presente che il consiglio comunale ha adottato le indicate deliberazioni di convalida di tutte le deliberazioni impugnate con il ricorso in esame.
3. Con memoria ex art. 73 c.p.a., parte ricorrente ha sostenuto che l’adozione delle deliberazioni di convalida costituirebbe il riconoscimento della fondatezza del vizio denunciato in sede giurisdizionale; conseguentemente, ha chiesto che venga dichiarata la soccombenza virtuale del comune, con conseguente sua condanna alle spese in favore del ricorrente. Ha comunque sostenuto che la convalida non sia idonea a sanare il vizio di costituzione dell’organo, chiedendo di annullare (e/o confermare l’illegittimità e/o l’avvenuto annullamento) delle deliberazioni impugnate; in ogni caso, ha chiesto di accertare la soccombenza virtuale del comune, con le statuizioni conseguenziali.
4. Con memoria di replica, il Comune, da una parte, ha ritenuto l’irrilevanza delle deduzioni avverso le deliberazioni di convalida dato che il ricorrente ha accettato che esse producessero il loro effetto tipico, decidendo di non impugnarle, sicché la pretesa di annullamento degli atti originari sarebbe divenuta priva di qualsiasi utilità concreta; dall’altra, ha in ogni caso sostenuto la convalidabilità di dette deliberazioni, anche per vizi di convocazione dell’organo, così come chiarito dal Ministero dell'Interno, Dipartimento degli affari interni e territoriali, con parere del 09 luglio 2014 e dal T.A.R. Lazio, Sez. Latina, con sentenza n. 566 del 2007.
L’ente ha, quindi, chiesto che venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione di spese di lite.
5. Con memoria di replica, il ricorrente ha ribadito la richiesta di soccombenza virtuale del comune, ritenendo sussistenti i relativi presupposti.
6. Alla pubblica udienza del 18 novembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha insistito sulla condanna del Comune alle spese e il ricorso è stato posto in decisione.
7. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, l'atto di convalida ha natura di atto di secondo grado (atto di autotutela), che si innesta sul provvedimento illegittimo rimuovendone i vizi e operandone in tal modo una sanatoria, al fine di conservarne gli effetti, con la conseguenza che, se esso interviene su un provvedimento amministrativo impugnato in sede giurisdizionale, ciò determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Liguria, Genova, I, 29 maggio 2013, n. 850; TAR Campania, Napoli, VII, 19 maggio 2010, n. 7036: T.A.R. Marche, Ancona, sez. II, 4 settembre 2023, n. 532).
Non può, invece, il Collegio pronunciarsi sulla contestazione di parte ricorrente circa legittimità degli atti di convalida in questione, in assenza di loro rituale impugnazione da parte del deducente.
7.1. Insistendo parte ricorrente sull’accertamento della soccombenza virtuale, va dato atto dell’illegittimità delle deliberazioni originarie, che la stessa amministrazione ha ritenuto di convalidare in corso di giudizio, e ciò per violazione dell’art. 8 del regolamento comunale e delle regole sui termini minimi di convocazione del consiglio comunale, posti a presidio del diritto di ogni consigliere di partecipare coscientemente e proficuamente ai lavori
del consiglio comunale ( ius ad officium ).
8. Il Collegio ritiene, tuttavia, che, avuto riguardo al comportamento dell’Amministrazione che è intervenuta, in corso di giudizio, in via di autotutela (con atti di convalida) sulle deliberazioni in questione e in ragione della natura degli interessi sottesi alla controversia in esame, le spese, in via d’eccezione, possono essere compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi, ad eccezione del contributo unificato, che è posto a carico dell’amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate, salvo il contributo unificato, che viene posto a carico dell’amministrazione intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NE NN RO, Presidente
PP ND OT, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP ND OT | NE NN RO |
IL SEGRETARIO