Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/2023, n. 11287
CASS
Sentenza 28 aprile 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, il 28 aprile 2023, con numero di registro generale 17076/2016. Le parti in causa erano un contribuente, in proprio e come amministratore di una società, e l'Agenzia delle Entrate. Il contribuente contestava la legittimità di due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia, sostenendo di avere la legittimazione a impugnare tali atti nonostante la sua dichiarazione di fallimento, in quanto i presupposti impositivi risalivano a periodi antecedenti al fallimento stesso.

Il giudice ha accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale avesse errato nel dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione. La Corte ha sottolineato che, in caso di inerzia del curatore fallimentare, il fallito conserva la legittimazione a impugnare gli atti impositivi, indipendentemente dalla consapevolezza o volontà del curatore. La decisione ha ribadito l'importanza del diritto di difesa del contribuente, evidenziando che l'inerzia del curatore non può essere interpretata come una valutazione ponderata, ma deve essere considerata come un elemento oggettivo che consente al fallito di agire in giudizio. La sentenza ha quindi cassato la decisione della Commissione Tributaria e rinviato la causa per un nuovo esame nel merito.

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Massime1

Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato; l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l'atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/2023, n. 11287
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11287
Data del deposito : 28 aprile 2023

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