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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/08/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 7159/2021 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Azione di surroga dell'Assicuratore nei diritti dell'assicurato,
promossa dalla:
) (società di Parte_1
assicurazioni di diritto svizzero),
con l'avv. Federico Barazzetti, di Como
ATTRICE - CONTRO
C.F. e P.IV Controparte_1 P.IV_1
con l'avv. Pietro Nisi e la Prof. Avv. Anna Masutti, di Bologna
CONVENUTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'ATTRICE -
ut supra rappresentata, difesa e Controparte_2
domiciliata, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove, così precisa le proprie
1 CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e reietta, così
giudicare:
Nel merito:
- accertare e dichiarare:
- la responsabilità di (C.F. E P.IV ), in persona del Presidente del CP_1 P.IV_1
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Pove del Grappa
(VI), via Brenta n. 8, per i danni subiti dal sig. a causa e per effetto della perdita Parte_2
d'acqua verificatasi il giorno 16.02.2019 presso l'immobile sito in AR (CH), Sonnrain n. 49,
- il diritto di surroga di compagnia Controparte_2
assicuratrice del sig. in forza delle polizze di assicurazione “BaloiseCombi Parte_2
Gebäude” n. 70/3.194.925 del 2.11.2018 e “BaloiseCombi Haushalt” n. 70/3.194.928 del 2.11.2018,
nel diritto di credito risarcitorio del sig. nei confronti di quale Parte_2 CP_1
responsabile del sinistro occorso il 16.02.2019,
e per l'effetto,
condannare (C.F. E P.IV ), in persona del Presidente del Consiglio di CP_1 P.IV_1
Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Pove del Grappa (VI), via Brenta
n. 8, a risarcire rimborsando a quest'ultima Controparte_2
la somma erogata a titolo di indennità pari a € 1.257.240,00 (un milioneduecentocinquantasettemiladuecentoquaranta,00) corrispondente a CHF 1.354.155,85 (un milionetrecentocinquantaquattromilacentocinquantacinque,85) (secondo il tasso di cambio del
15.09.2020 - doc. 45), ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta all'esito della istruttoria esperita.
In ogni caso: rigettarsi tutte le domande ed eccezioni formulate dalla convenuta Controparte_1
In punto spese: con vittoria di spese e competenze di causa.
2 In via istruttoria
Richiesta di integrazione/chiarimenti TU ex art. 196 cpc
Si formula richiesta di convocazione a chiarimenti/integrazione riguardo a questioni emerse durante la consulenza tecnica d'ufficio in contraddittorio con i CTP. L'elaborato del TU contiene alcune affermazioni esulanti dal Quesito oltre che illogiche.
Il TU assume essere possibile che il manufatto sia giunto sul luogo dell'installazione non perfettamente integro, già danneggiato, anche solo parzialmente per eventuali urti, scossoni, durante la spedizione, il trasporto, l'immagazzinamento.
Tale assunto, tuttavia, oltre a esulare dal Quesito posto dal Giudice al TU, non trova corrispondenza nella realtà dei fatti, a nulla peraltro rilevando che il manufatto sia arrivato in laboratorio privo del pannello posteriore, giusto l'esteso lasso temporale intercorso rispetto all'evento dannoso, oltre che alla luce dell'evento dannoso stesso.
Tali anomale conclusioni del TU vanno pertanto depennate dalla Relazione.
In caso contrario, si chiede che il Giudice chiami a chiarimenti il C.T.U. in contraddittorio con i
CTP affinchè dichiari <se eventuali urti, scossoni durante la spedizione, il trasporto,
l'immagazzinamento a carico del miscelatore comparativo di cui al modello/versione successiva
“REG16_REV15” di già acquisito al fascicolo processuale avrebbero reso possibile CP_1
la rottura e la deformazione del predetto miscelatore, con conseguente malfunzionamento e perdita
d'acqua>>; e
deformazioni, movimenti o rotture sempre nella predetta versione comparativa del miscelatore>>,
all'uopo anche disponendo un supplemento di indagini peritali.
Si chiede C.T.U. sui danni non ammessa in corso di causa
Si chiede che venga ammessa C.T.U. per la quantificazione/conteggio dei correlativi conseguenti danni e spese sostenute, da integralmente rimborsarsi all'Esponente Compagnia Assicuratrice, e volta altresì ad accertare/confermare la sussistenza degli occorsi danni e le loro cause, quantificando
3 altresì i costi sostenuti per l'eliminazione dei danni accertati/occorsi sulla base della documentazione contabile, fotografica e video nonché della direttrice dei lavori versata in atti.
*
Si chiede Ammettere le istanze istruttorie come formulate a prova diretta nella memoria ex art. 183,
VI comma, n. 2 c.p.c. depositata in data 8.07.2022 e non ammesse in corso di causa come di seguito ritrascritte.
B PROVA PER TESTI.
Si chiede l'ammissione di prova testimoniale (in via rogatoriale ex artt. 204/203 cpc) sui seguenti capitoli di prova, con i testi rispettivamente indicati:
(In merito al manufatto difettoso)
1) “Vero che nell'anno 2018 il Sig. incaricava la società elvetica NI AG Parte_2
(corrente in Feldstrasse 2 - 5608 Stetten) d'eseguire un intervento di ristrutturazione dell'immobile
sito in Sonnrain 49 6340 AR (CH), ivi inclusa la sistemazione della stanza da bagno”;
2) “vero che in tale contesto NI AG acquistava per conto del Sig. presso Parte_2
l'importatrice RA AG <<miscelatore vasca a pavimento cea reg16>>per
l'installazione dello stesso nel succitato immobile, come da relativa bolla di consegna del 6.6.2018
di cui al Doc. 3 di Parte Attrice, che si rammostra al teste”;
3) “vero che la società elvetica RA AG aveva acquistato il miscelatore in oggetto dalla
Casa Produttrice italiana (corrente in Via Brenta 8, Pove del Grappa -VI -), come CP_1
da correlativa fattura 4086/A del 2017, di cui al Doc. 4 di Parte Attrice, che si rammostra al teste”;
4) “vero che in tale contesto NI AG impiantò il predetto miscelatore nella stanza da bagno
sita al terzo piano dell'immobile in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH)”;
Si indicano a testi:
- sui capitoli 1, 2 e 4, il Sig. attualmente domiciliato in Geeringstrasse 73 8049 Parte_2
Zurich (CH);
4 - sui capitoli 1, 2 e 4 la società NI AG, in persona del Rappresentante legale, corrente in
Feldstrasse 2 - 5608 Stetten (CH);
- sui capitoli 2, 3, la società RA AG, in persona del Rappresentante legale, corrente in 20
Alte Steinhauserstrasse - 6330 Cham (CH).
(Rispetto al rovinoso sinistro occorso)
5) “Vero che l'immobile sito in Sonnrain 49 – 6340 AR (CH) all'epoca del sinistro per cui è lite
era di nuova costruzione, con arredi e mobilia nuovi”.
5.1) “vero che in data 16.2.2019 presso l'immobile sito in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH) si
verificava una perdita/sversamento d'acqua dal predetto installato miscelatore a marchio
, diffondendosi dal terzo piano della casa anche a quelli inferiori, come da Docc. 5, 6, 51 CP_1
di Parte Attrice, che si rammostrano al teste”;
6) “vero che tale sversamento d'acqua danneggiava pareti, pavimenti, tappezzerie, finestre,
serrature, attrezzature elettroniche, nonché arredi e mobilia relativi all'immobile sito in Sonnrain
49 - 6340 AR (CH)”;
7) “vero che le fotografie di cui ai Docc. 6 e 51 di Parte Attrice, che si rammostrano al teste, che
ritraggono il montato miscelatore CEA perdente acqua presso l'immobile sito in Sonnrain 49 -
6340 AR (CH), sono state da Lei scattate in loco in data 16.2.2019”;
8) “vero che la riproduzione dei video di cui al Doc. 5 di Parte Attrice, che si rammostra al teste, è
stata da Lei realizzata presso l'immobile sito in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH) in data 16.2.2019”.
Si indicano a testi:
- sui capitoli 5, 6, 7 il Sig. - Direzione Ispettore Sinistri, presso , TE Controparte_2
Aeschengraben 21 - 4051 Basel (CH);
- sui capitoli 5, 6 e 8 il Sig. presso , Aeschengraben 21 -4051 Testimone_2 Controparte_2
Basel (CH);
- sui capitoli 5 e 6 il Sig. Parte_2
5 (Sull'intervento in loco dei Vigili del Fuoco di AR - CH - in data 16.2.2019)
9) “Vero che durante Vs sopralluogo del 16.2.2019 presso l'immobile sito in Sonnrain 49 -6340
AR (CH) riscontravate una perdita/sversamento d'acqua dal tubo del <
pavimento>> presente nella stanza da bagno sita al terzo piano dell'immobile, con discesa
dell'acqua lungo tre piani, come da Rapporto scritto di incidente dei Vigili del Fuoco di AR (Doc.
54), che si rammostra al teste”;
10) “vero che tale sversamento d'acqua dal terzo piano anche a quelli inferiori è derivato da un
difetto del tubo del predetto Miscelatore impiantato presso l'immobile in oggetto, come da Doc. 54,
che si rammostra al teste”;
11) “vero che tale perdita d'acqua danneggiava pareti, pavimenti, tappezzerie, finestre, serrature,
attrezzature elettroniche, arredi nonché la mobilia relativi all'immobile sito in Sonnrain 49 - 6340
AR (CH)”;
12) “vero che il Vs intervento è durato 24 ore coinvolgendo dieci persone in azione, con estrazione
dell'acqua presente su tre piani a mezzo aspirapolvere ad acqua, come da Doc. 54, che si
rammostra al teste”;
Si indica a teste:
- sui capitoli 9, 10, 11, 12, il Sig. Responsabile delle operazioni dei Vigili Parte_3
del Fuoco di AR (intervenuti in loco il 16.2.2019), presso il relativo Comando in Rigistraße 9,
6340 AR (CH).
(Sull'ulteriore conferma della proprietà dell'immobile in capo al sig. all'epoca Parte_2
del sinistro)
13) “Vero che alla data del 16.02.2019 l'immobile sito in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH) era di
proprietà del sig. nato il [...], come da Sua comunicazione e mail del Parte_2
5.5.2022 (doc. 50 Parte Attrice), che si rammostra al teste”.
Si indica a teste:
6 - sul capitolo 13, il Sig. Funzionario del Catasto - Ufficio Registri del competente Testimone_3
Cantone di Zugo (CH), presso il predetto Ufficio istituzionale.
(Sull'ulteriore conferma degli effettuati interventi riparativi ed esborsi per i danni cagionati dal
rovinoso sinistro)
14) “Vero che a seguito del predetto sversamento d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH) furono eseguiti interventi di
riparazione/sostituzione/sgombero/pulizia, come da documentazione di Parte Attrice prodotta sub
Docc. da 10 a 37, che si rammostrano al teste”;
15) “vero che per i citati interventi riparativi/sostitutivi nell'immobile sito in Sonnrain 49 -6340
AR (CH) sono state emesse e pagate le fatture prodotte da Parte Attrice sub Docc. da 10 a 37
(che si rammostrano al teste)”.
Si indicano a testi:
- sui capitoli 14 e 15, il Sig. nonché l'incaricata ad hoc Direzione Lavori in Parte_2
persona della Sig.a della società quali-bau GmbH, corrente in Rebbergstrasse 52 - Parte_4
5430 Wettingen (CH).
(Sulla conseguente necessitata locazione da parte dello di altra unità immobiliare) Pt_2
16) “Vero che nelle more dei lavori di ripristino della Sua abitazione sita in Sonnrain 49 -6340
AR (CH) danneggiata per il citato sversamento d'acqua, Lei ha preso in locazione l'unità
immobiliare di cui al Doc. 38 di Parte Attrice, che si rammostra al teste, andando colà ad abitare”;
17) “vero che per la locazione del detto immobile, sito in Zugo (CH), Bellevueweg 12b, della
Per_ Locatrice sig.ra è stato corrisposto a quest'ultima dalla Compagnia Parte_5
Assicuratrice un canone (comprensivo di spese accessori) di CHF Controparte_2
15'000.00 al mese per il periodo dal 20.02.2019 al 31.08.2019, per un totale di corrisposti CHF
90'000.00, come da Docc. 38 e 41 di Parte Attrice, che si rammostrano al teste”.
Si indicano a testi:
7 - sui capitoli 16 e 17, il Sig. nonché la summenzionata sig.ra Parte_2 CP_3
, presso l'immobile sito in Zugo (CH), Bellevueweg 12b.
[...]
(Sul miscelatore difettoso periziato da Pt_6
18) “Vero che la Perizia nr. 5'214'023'487 del 2019 redatta dal Vs Laboratorio Federale Svizzero
per la Scienza e la Tecnologia, reparto di assemblaggio e corrosione, di OR (Doc. 9 Pt_6
Parte Attrice, che si rammostra al teste) ha periziato il <<miscelatore vasca a pavimento cea reg16>
REG16>> con numero seriale <>, comparandolo altresì con altro miscelatore
nuovo di fabbrica CEA numero ZA44880”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 18, il Sig. Responsabile del , presso la stessa in Tes_4 Parte_7
Uberlandstrasse 129 - 8600 OR (CH).
(Sulle polizze prodotte in giudizio)
19) “Vero che il contenuto e le condizioni di cui ai Docc. 1, 2, 46, 47, 48, 49 di Parte Attrice, che si
rammostrano al teste, corrispondono agli accordi presi tra Lei e la Compagnia Assicuratrice
”. Controparte_2
Si indica a teste:
- sul capitolo 19, il Sig. Parte_2
(Sulle fatture prodotte agli atti, viste le relative pretestuose eccezioni mosse da controparte)
20) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui al Doc. 10 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 20, la società Delfosse AG Metallbau, in persona del Rappresentante Legale, corrente in Aegertenstrasse 11a, CH-5200 Brugg.
8 21) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui al Doc. 11 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 21, la società RC CH AG, in persona del Rappresentante Legale, corrente in Industriestrasse, 55 – 6302 Zug (CH).
22) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui al Doc. 12 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indicano a testi:
- sul capitolo 22, la società , in persona del Rappresentante Controparte_4
Legale, corrente in Zugerstrasse, 8 – 6340 AR (CH), nonché la società in persona del CP_5
Rappresentante Legale, corrente in Unterdorfstrasse, 67 – 8494 Bauma (CH).
23) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui al Doc. 13 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 23, la società elvetica NI AG, in persona del Rappresentante legale, corrente in
Feldstrasse 2 - 5608 Stetten.
24) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui al Doc. 14 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indicano a testi:
9 - sul capitolo 24, la società UE , in persona del Rappresentante legale, corrente in CP_6
Ernetschwilerstrasse 20 - 8737 Gommiswald (CH), nonché , in persona del Rappresentante CP_7
legale, corrente in Gewerbestrasse 7 – 6340 AR (CH).
25) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui ai Docc. 15, 17 e 58 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 25, la società Seipp Wohnen, in persona del Rappresentante legale, corrente in
Bismarkstrasse 35, D-79761 Waldshut (Germany); nonché la società , in Controparte_8
persona del legale rappresentante, con sede in 5610 Wohlen (Svizzera) Bretistrasse n. 8.
26) “Vero che la fattura emessa dalla Vs società di cui al Doc. 16 di Parte Attrice che si rammostra
al teste, relativa al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito in Sonnrain
49 - 6340 AR (CH), è stata pagata e corrisponde al rispettivo originale”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 26, la società Otis SA, in persona del Rappresentante legale, corrente in Route de
Moncor, 12, 1701 Fribourg (CH).
27) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui ai Docc. 17 e 25 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 27, la società , in persona del Rappresentante legale, corrente in Controparte_8
Breitistrasse 8, 5610 Wohlen (CH).
28) “Vero che la fattura emessa dalla Vs società di cui al Doc. 18 di Parte Attrice che si rammostra
al teste, relativa al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito in Sonnrain
10 Si indica a teste:
- sul capitolo 28, la società , in persona del Rappresentante legale, corrente Controparte_9
in Landstrasse, 71, 5412 Gebenstorf (CH).
29) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui al Doc. 19 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indicano a testi:
- sul capitolo 29, la società Tevag Interior AG, in persona del Rappresentante legale, corrente in
Zurcherstrasse 137 - 8852 Altendorf (CH), nonché , in persona del Rappresentante CP_10
legale, corrente in Branteweg 4 (CH) 5242 Lupfig.
30) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui ai Docc. 20 e 24 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 30, la società Schoop + Co. AG, in persona del Rappresentante legale, corrente in Im
Grund 15, 5405 Baden – Dattwil (CH).
31) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui al Doc. 21 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 31, la società Ehrat AG, in persona del Rappresentante legale, corrente in
Moosmattstrasse 30, 8953 Dietikon (CH).
32) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui al Doc. 22 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
11 Si indica a teste:
- sul capitolo 32, la società Trockentech AG, in persona del Rappresentante legale, corrente in
Backweid 3, 6340 AR (CH).
33) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui al Doc. 23 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indicano a testi:
- sul capitolo 33, la società , in persona del Rappresentante legale, corrente in Johannes – CP_11
Hirt – Strasse 31, 8804 Au-Wadenswil (CH), nonché , in persona Controparte_12
del Rappresentante legale, corrente in Unteraschstrasse 3, 5103 Moriken AG (CH).
34) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui ai Docc. 26, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 59,
60 di Parte Attrice che si rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il
16.2.2019 nell'immobile sito in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono
ai loro rispettivi originali”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 34, la società Apropo Service AG, in persona del Rappresentante legale, corrente in
Mettmenstetten 8932 CH.
35) “Vero che la fattura emessa dalla Vs società di cui al Doc. 27 di Parte Attrice che si rammostra
al teste, relativa al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito in Sonnrain
49 - 6340 AR (CH), è stata pagata e corrisponde al rispettivo originale”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 35, la società RA FH AG, in persona del Rappresentante legale, corrente in Hohistrasse 407 - 8048 Zurich (CH).
12 36) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui al Doc. 29 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indicano a testi:
- sul capitolo 36, la società , in persona del Rappresentante legale, corrente in Controparte_13
Landstrasse 15 – 5430 Wettingen (CH), nonché , in persona del Rappresentante legale, CP_14
corrente in Furtbachstrasse 14, 8107 Buchs (CH).
37) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui al Doc. 30 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 37, la società qb quali-bau GmbH, in persona del Rappresentante legale, corrente in
Rebbergstrasse 52 - 5430 Wettingen (CH).
38) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui al Docc. 32 e 36 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indicano a testi:
- sul capitolo 38, la società SERO GmbH, in persona del Rappresentante legale, corrente in Vorderi
Bode 6, 5452 Oberrohrdorf (CH); la società , in persona del Rappresentante Controparte_15
legale, corrente in Kollikerstrasse 55, 5745 Safenwil (CH); nonché la società Controparte_16
in persona del Rappresentante legale, corrente in Rutistrasse 6, 5400 Baden (CH).
[...]
39) “Vero che la fattura emessa dalla Vs società di cui al Doc. 35 di Parte Attrice che si rammostra
al teste, relativa al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito in Sonnrain
49 - 6340 AR (CH), è stata pagata e corrisponde al rispettivo originale”.
Si indica a teste:
13 - sul capitolo 39, la società Marti Waffen AG, in persona del Rappresentante legale, corrente in
Oberdorfstrasse 4 – 6340 AR (CH).
40) “Vero che la fattura emessa dalla Vs società di cui al Doc. 37 di Parte Attrice che si rammostra
al teste, relativa al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito in Sonnrain
49 - 6340 AR (CH), è stata pagata e corrisponde al rispettivo originale”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 40, la società Digitec Galaxus AG, in persona del Rappresentante legale, corrente in
Pfingstweidstrasse 60b, 8005 Zürich (CH).
41) “ Vero che la fattura emessa dalla Vs. società di cui al doc. 39 di parte attrice che si
rammostra al teste, relativa alla perizia del miscelatore difettoso a marca , è stata CP_1
pagata e corrisponde al rispettivo originale”.
- sul capitolo 41, Empa Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca, in persona del legale rappresentante, corrente in Dubendorf, Uberlandstrasse 123 (Svizzera)-
(Sull'integrale risarcimento dei danni derivanti dal sinistro da parte di in Controparte_2
favore di Persona_2
42) “Vero che per il sinistro del 16.02.2019, avvenuto nell'immobile di sua proprietà sito in AR,
Sonnrain n. 49, ha provveduto ad indennizzarla integralmente Controparte_2
corrispondendole l'importo complessivo di CHF 1.354.155,85 come da bonifici prodotti sub doc.
41 che si rammostrano al teste”.
- sul capitolo 41 il Sig. attualmente domiciliato in Geeringstrasse 73 8049 Parte_2
Zurich (CH).
*
Istanza istruttoria di ammissione alla prova contraria.
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove articolate dalla parte convenuta, chiede di CP_2
essere ammessa a prova contraria (diretta) oltre che con i testi e già TE Testimone_2
14 indicati e generalizzati nella memoria 183 VI co n. 2 anche con gli altri testi indicati nella memoria ex art. 183, VI c. n. 2 cpc dell'Esponente.
*
C. IN VIA SUBORDINATA. Istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Qualora i documenti prodotti con la presente memoria e con la memoria ex art. 183 VI co n. 1,
relativi alla intestazione in capo al sig. dell'immobile ove si è verificato il sinistro, Per_2
venissero contestati ex adverso, e qualora anche la testimonianza del funzionario dell'ufficio del registro fondiario venisse contestata o non ammessa, si chiede l'esibizione ex art. 210 c.p.c.:
all'Ufficio del registro fondiario di AR (Cantone Zugo – Svizzera)
- della documentazione (equivalente visura e/o estratto) attestante/confermativa della titolarità
dell'immobile sito in AR, Sonnrain n. 49 particella n. 4121, in capo al sig. alla Persona_2
data del 16.02.2019.
LA CONVENUTA:
Si richiamano le eccezioni, deduzioni e istanze svolte in atti e, rifiutato il contraddittorio in relazione a qualunque domanda nuova venisse esperita, si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e si insiste affinché l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, disattesa ogni contraria istanza, accolga le seguenti
CONCLUSIONI
In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o titolarità
attiva del rapporto giuridico controverso in capo a ON
, per tutte le ragioni illustrate in narrativa, e, per l'effetto, rigettare qualsivoglia
[...]
domanda nei confronti di Controparte_1
Nel merito: rigettare le domande tutte formulate dalla Sig.ra nei Parte_8
confronti del , in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_18
15 tempore in quanto infondate sia nell'an che nel quantum, e comunque non provate, per tutte le
ragioni esposte in narrativa.
In via di subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale,
della domanda avanzata da nei confronti di ON
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
contenere l'eventuale risarcimento riconosciuto all'attrice nei limiti di quanto risulti
specificamente allegato e provato in corso di causa.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove orali articolate nella memoria ex
art. 183, c. 6, n. 2), c.p.c. dell'11.07.2022 da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
Nel novembre 2017 forniva a RA AG, con sede in Luzernstrasse Controparte_1
79, 4950 Huttwil, Svizzera, il miscelatore modello “REG16_rev14”, come da fattura n. 4086/A di
cui al Doc. 2, pag. 9, che mi si rammostra?
Il miscelatore veniva consegnato a RA AG con le varie componenti smontate,
come da Doc. 3 che mi si rammostra?
Il miscelatore veniva consegnato a RA AG unitamente alla scheda tecnica di cui al
Doc. 3 che mi si rammostra?
eseguiva il montaggio delle varie componenti di cui era costituito il Controparte_1
miscelatore “REG16_rev14” presso l'abitazione del Sig. sita in AR (Canton Zugo, Pt_2
Svizzera)?
realizzava il miscelatore “REG16_rev14” fornito a RA AG nel Controparte_1
rispetto delle misure indicate ai Docc. 4 e 5 di parte convenuta che mi si rammostrano e in
conformità agli standard indicati nella scheda tecnica del prodotto di cui al Doc. 3 di parte
convenuta che mi si rammostra.
In data 4 giugno 2019, in qualità di perito incaricato da Controparte_19
trasmetteva al Dott. perito nominato da Basilese TE ON
16 Assicurazione SA, la comunicazione di cui al Doc. 8, p. 13, di parte convenuta che mi si rammostra,
chiedendo la documentazione completa relativa al sinistro lamentato dal Sig. Pt_2
1. Il Dott. quale perito incaricato da TE ON
, riscontrava tale comunicazione, trasmettendo la documentazione richiesta?
[...]
2. In data 20 gennaio 2022 si recava presso la sede legale di sita in Pove del Controparte_1
Grappa (VI), Via Brenta 8, per effettuare degli accertamenti tecnici su di un miscelatore
“REG16_rev14” della medesima tipologia di quello fornito da a RA AG Controparte_1
ed indicato nella fattura di cui al Doc. 2, pag. 9 di parte convenuta che mi si rammostra?
3. Nel corso degli accertamenti svolti in data 20 gennaio 2022 presso la sede legale di
il miscelatore ispezionato funzionava regolarmente, con una resistenza alla Controparte_1
pressione fino a 10 bar, come da fotografie di cui al Doc. 6 di parte convenuta che mi si
rammostrano?
Si indicano come testi – anche a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova avversi che
saranno ammessi dal Giudice – il Sig. , nel domicilio presso C.F. Testimone_5 Controparte_1
e P.IV con sede legale in 36020 Pove Del Grappa (VI), Via Brenta n. 8, sui capitoli P.IV_1
di prova da 1) a 5) e la Dott.ssa nel domicilio presso AL & BI Associati Testimone_6
S.r.l.s., 35013 Cittadella (PD) – Via 2 Giugno, 29, sui capitoli di prova da 6) a 9).
Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre ed argomentare, nonché di articolare mezzi
istruttori e depositare documenti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa, oltre a IV e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI.
Il facoltoso imprenditore tedesco volendo ristrutturare la propria lussuosa villa Parte_2
posta in AR (in Svizzera, nel Cantone Zugo), ne affidava l'incarico a tale società NI;
quest'ultima acquistava il 6 giugno 2018 un miscelatore per vasca da bagno presso tale
17 RA, che a sua volta se ne era rifornita, nel novembre 2017, presso la produttrice italiana
, avente sede in Veneto, a Pove del Grappa. CP_1
Come risulta dalla denunzia fatta dallo alla Compagnia Basler, con cui aveva in essere una Pt_2
polizza per risarcimento di danni provocati all'immobile, e anche alla mobilia, a seguito di svariati eventi, fra cui anche perdite di acqua, il giorno 16 febbraio 2019 una enorme fuoriuscita d'acqua, a partire proprio dal miscelatore, danneggiò gravemente l'immobile e gli arredi.
La Compagnia Basler, dopo aver commissionato uno studio sul miscelatore ad uno studio peritale svizzero, di nome , indennizzò lo per oltre 1,3 milioni di franchi svizzeri;
di Pt_6 Pt_2
seguito ha agito contro la (e da qui il presente giudizio) in surroga dei diritti CP_1
dell'assicurato, per vedersi rimborsare per l'appunto l'indennizzo pagato.
Si è costituita , contestando sotto vari profili le pretese della e CP_1 Parte_9
chiedendo il rigetto delle sue domande.
La causa è stata istruita mediante una TU, affidata dal Giudice ad una nota e stimata professionista, l'ing. mentre non è stata disposta alcuna fase di istruttoria orale, e ciò CP_20
nonostante la richiesta, in particolare, di parte attrice, che sollecitava l'ammissione di propri capitoli di prova.
Ritualmente, parte attrice ha continuato ad insistere, fino all'ultima precisazione delle conclusioni,
per un ripensamento del Giudice e per l'ammissione dei propri capitoli di prova orale.
2. LA DECISIONE.
2.1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
Nota dapprima il Giudicante che non sono da accogliere alcune eccezioni preliminari svolte dalla difesa di , in quanto smentite dalla produzione documentale presente in atti. CP_1
Si tratta essenzialmente delle eccezioni riguardanti: il corretto operare del meccanismo di surroga
(in riferimento ad una formale cessione di diritti dallo alla Compagnia), la corretta Pt_2
18 quantificazione del danno da risarcire (e risarcito), e l'attribuzione allo della qualifica di Pt_2
proprietario della casa.
A parte si colloca poi un'eccezione – comunque infondata – di litisconsorzio “incompleto”, secondo cui avrebbe dovuto evocare in causa anche altri soggetti, quali RA, NI, CP_2
l'installatore e il collaudatore del miscelatore.
In tal senso, però, non vi è alcun litisconsorzio necessario, né opportuno, in quanto era libera scelta dell'attrice evocare chi avesse voluto, secondo la sua prospettazione e le sue tesi: anche questo giudizio, infatti, non diverge in nulla rispetto a tutti gli altri, a proposito del funzionamento di quel basilare principio che attribuisce la “vittoria” di una causa alla parte che sia riuscita ad assolvere l'onere della prova riguardante, come sempre, “i fatti posti a fondamento della domanda”, secondo la narrativa e l'esposizione che la parte ne faccia (e che naturalmente risulti veritiera).
2.2. L'INDAGINE PERITALE
Ciò premesso, è del tutto opportuno muovere subito dall'esame degli esiti della relazione peritale svolta dall'ing. con una immediata annotazione: anche stavolta questa professionista, con CP_20
la competenza che le è riconosciuta in questo Foro, ha presentato un lavoro immune da vizi logici o di motivazione, chiaro, coerente, dettagliato, e frutto di una concatenazione logica ed argomentata di passaggi dall'esame dei dati “materiali” fino alle conclusioni, elaborate naturalmente attraverso le conoscenze derivate dai suoi studi di ingegneria.
Va peraltro anticipato che la relazione ha suscitato delle critiche da parte dell'attrice, da un lato, nel merito di certe conclusioni, e, dall'altro, per aver la TU preso la “libertà” di svolgere determinate considerazioni di tipo “deduttivo” rispetto agli elementi acquisiti.
Sul primo tipo di critiche si tornerà oltre.
Sul secondo tipo va osservato subito che la TU si è limitata soltanto a “suggerire” al lettore delle considerazioni di semplice natura logica;
formalmente, si può ben ignorarle, ma, come si dirà, esse
19 si basano su una logica così stringente che questo sottoscritto Giudicante le avrebbe a sua volta formulate spontaneamente.
Ciò chiarito, si vedano i passaggi fondamentali della perizia:
• la TU ha preso accordi con un laboratorio tecnico, per sottoporre a prova di funzionamento il miscelatore per cui è causa;
in comparazione è stato introdotto anche un secondo miscelatore;
• il miscelatore per cui è causa è giunto al laboratorio, a cura dell'attrice, in un imballo che non era quello originario;
aperto l'imballo, si è constatato che il miscelatore era privo della parete posteriore;
• il miscelatore di confronto, invece, è giunto al laboratorio, sempre a cura di parte attrice (nel medesimo imballo “anonimo”, di cartone), assemblato con la parete posteriore;
si tratta della versione più recente, prodotta dalla , dello stesso modello di miscelatore per cui è CP_1
causa;
• a tal proposito, le differenze fra i due modelli sono: nella seconda versione le strutture di supporto valvola e il morsetto fra i tubi rigidi sono in acciaio (nell'altra versione erano in plastica), ed è presente una barra di irrigidimento fra le valvole (assente nell'altra versione);
la distanza tra le valvole è di circa 116 mm nel modello contestato e circa 109 mm nella versione nuova;
tra i raccordi d'innesto dei tubi rigidi è di circa 126 mm nel modello contestato e circa 119 mm nella versione nuova (in una struttura rigidamente collegata, la distanza è significativa per compromettere il corretto inserimento dei tubi rigidi nel connettore e la garanzia della tenuta idraulica); inoltre la barra di irrigidimento presente solo nel secondo modello è idonea a mantenere in posizione i tubi rigidi vincolando le valvole ad una distanza fissa (determinata dalla piastra), a garanzia della tenuta idraulica1; • l'esame del miscelatore “contestato” ha posto in evidenza una frattura a carico del supporto del primo corpo valvola (verso il doccino) e un danneggiamento del morsetto a cavallo dei due tubi rigidi che collegano i due corpi valvola;
un disallineamento e un “fuori squadra” del secondo corpo valvola, e lo sfilamento dei tubi rigidi di collegamento tra i corpi valvola;
in particolare la guarnizione di tenuta (O-ring nero) è esposta, fuori sede e tale da non garantire pertanto la tenuta idraulica;
la perdita è risultata evidente in corrispondenza della giunzione tra tubo e connettore;
infine, poco rigido e stabile è apparso l'ancoraggio dei vari componenti al telaio e tra di loro, che ha verosimilmente causato l'allontanamento e il disallineamento dei corpi valvola e dei connettori;
• iniziata la prova di tenuta con il miscelatore in contestazione, collegando il manufatto al banco di prova e testando il miscelatore con diverse pressioni, da 0 bar a 3 bar, a rubinetti chiusi e a rubinetti aperti, con acqua sia calda sia fredda, si sono avuti i seguenti esiti:
• con rubinetto chiuso: già ad una pressione di 0,5 bar la perdita si è manifestata come gocciolamento localizzato in corrispondenza della guarnizione scoperta (O-ring nero) presso l'innesto del tubo posteriore della coppia di tubi rigidi che collegano le due valvole miscelatrici;
alla pressione di 1 bar sono evidenti gocciolamento copioso e spruzzi;
alla pressione di 2 bar la fuoriuscita d'acqua è copiosa ed evidente con una perdita di circa 2
litri/minuto; alla pressione di 3 bar la perdita misurata è di 2,8 litri/minuto;
• con rubinetto aperto: la perdita è stata (immediatamente) visibile e copiosa;
• per prassi, il miscelatore arriva presso il compratore con i componenti interni già inseriti e fissati (e con il pannello posteriore chiuso); spetta all'installatore poi aprire il pannello posteriore e collegare i flessibili alle prese d'acqua a pavimento;
constatazione di qualità superiore non implica “direttamente o necessariamente” che il prodotto della versione precedente debba essere etichettato per ciò solo come difettoso.
21 • le prove descritte hanno permesso di individuare la perdita principale in corrispondenza del tubo rigido di collegamento tra le due valvole miscelatrici, dove si è osservata la guarnizione
(O-ring nero) scoperta, indicativa del tubo sfilato dal connettore con conseguente perdita della tenuta idraulica;
questi tubi rigidi sono già assemblati nella colonna del manufatto e non sono direttamente interessati dalle operazioni di installazione;
• poiché la TU ha visionato un video (doc. 5) e delle fotografie (doc. 51), prodotti da CP_2
che raffigurano la condizione del miscelatore subito dopo il sinistro, in cui sono visibili i tubi rigidi di collegamento tra le valvole miscelatrici, ha notato come, anche in essi, fossero visibili le guarnizioni (O-ring neri) esposte, ad indicare che i tubi non erano inseriti correttamente nella sede del connettore (tuttavia non si può stabilire con certezza quando il miscelatore sia stato effettivamente installato presso la casa dello né il tempo Pt_2
trascorso tra tale installazione e la perdita d'acqua);
• inoltre non è possibile stabilire: in quali condizioni il miscelatore sia arrivato nelle mani dell'installatore (vi sono le sole evidenze documentali della data in cui RA lo comprò da – il 20 novembre 2017 – e della data in cui NI lo comprò da CP_1
RA – il 6 giugno 2018);
• e la questione temporale è rilevante, essendo ovviamente diverso il caso in cui il miscelatore fosse stato installato poco prima del sinistro, rispetto al caso in cui il miscelatore fosse stato in uso all'abitazione da settimane, proprio per la natura dei danneggiamenti riscontrati sul manufatto che hanno verosimilmente determinato lo sfilamento dei tubi rigidi con conseguente perdita della tenuta idraulica delle guarnizioni e quindi la fuoriuscita dell'acqua
(sono queste le considerazioni “logiche” cui si faceva prima riferimento, avendo fatto
notare parte attrice che esse non competevano alla TU;
questo può essere vero, ma la
“logica”, appunto, che sta dietro questo pensiero è davvero incontestabile);
22 • l'allontanamento delle valvole di miscelazione e lo sfilamento dei tubi rigidi di collegamento sono stati causati dalle fratture nei supporti di plastica del primo corpo valvola e del morsetto a cavallo dei tubi rigidi, e dalla poca rigidità e stabilità nell'ancoraggio dei vari componenti al telaio e tra di loro, con l'effetto di creare una deformazione della struttura interna pre-assemblata, con l'allontanamento e il disallineamento dei corpi valvola e dei tubi rigidi di collegamento;
• insomma, in mancanza di altri elementi più certi, si può ritenere o che (prima ipotesi) la perdita si sia verificata appena finita l'installazione, oppure che (seconda ipotesi) la perdita si sia verificata nei giorni, settimane o mesi successivi all'installazione2;
• nella prima ipotesi, si dovrà immaginare che il manufatto sia giunto in cantiere presso l'abitazione già danneggiato e che la perdita sia avvenuta allora immediatamente all'apertura del rubinetto centrale o della valvola di intercettazione dell'impianto;
• nella seconda ipotesi, sono possibili due scenari: a) che il miscelatore sia arrivato già parzialmente danneggiato in cantiere, e che la perdita non si sia palesata nell'immediatezza del montaggio, ma a distanza di un tempo relativamente lungo (evidentemente per la sollecitazione e il “concorso” di altre cause); e in questo tempo sarebbe utile sapere se il miscelatore sia stato utilizzato oppure no, prima che si verificasse la perdita;
b) che il miscelatore sia arrivato integro in cantiere, sia stato regolarmente utilizzato e che dopo un certo tempo si sia manifestata la perdita d'acqua che ha determinato il sinistro;
• nella prima ipotesi, non è noto se il miscelatore fu sottoposto al controllo di qualità presso lo stabilimento di produzione e non è chiaro in quale imballo sia arrivato presso la casa dello né come abbia eventualmente superato le prove di collaudo una volta installato, né Pt_2
(prima ancora) come abbia potuto superare un esame anche solo visivo dell'installatore; la perdita riscontrata di 2,8 litri al minuto è infatti particolarmente rilevante, e difficilmente può passare inosservata: si è visto infatti dalle prove che tale perdita si manifesta a pressione raccomandata di utilizzo (3 bar) a rubinetti chiusi;
e i danneggiamenti rilevati a carico dei componenti strutturali e la deformazione sono difficilmente compatibili con le normali operazioni di installazione e prove di funzionamento3;
• nel caso che si è definito “2a”, similmente, non ci sono informazioni relative ad un eventuale controllo qualità presso lo stabilimento di produzione e non è chiaro se il miscelatore fu testato e come, una volta installato, né in quale imballo arrivò a destinazione,
ed, ancora similmente, appare più probabile che l'eventuale danneggiamento parziale - che ha poi portato alla deformazione, che poi a sua volta ha determinato la perdita di tenuta idraulica e la fuoriuscita dell'acqua - non sia avvenuto durante le normali operazioni di installazione e prove di funzionamento, ma in seguito a eventi accidentali o traumatici,
eventualmente favoriti da un imballaggio non corretto o poco efficace, durante la spedizione, il trasporto, o l'immagazzinamento; è possibile, ad esempio, che, con l'uso, a causa di un danneggiamento parziale non rilevato in sede di installazione, sia intervenuta una progressiva deformazione della struttura che ha portato i tubi rigidi a sfilarsi determinando la fuoriuscita dell'acqua;
• il caso che si è definito “2b” appare invece alla TU “poco probabile”: la natura dei danneggiamenti e delle deformazioni osservate pare poco compatibile con un uso regolare e normale di un miscelatore che si suppone essere stato privo di difetti di fabbrica.
In conclusione della sua perizia, l'ing. segnala il disaccordo del CT di parte attrice sul CP_20
possibile rilievo che avrebbe assunto, nella vicenda, il “fattore tempo”, inteso come il tempo trascorso fra l'installazione del miscelatore e il sinistro: quel CTP ritiene il fattore irrilevante, poiché individua nella difettosità del prodotto (in sede di progettazione e/o costruzione) l'unica causa del sinistro;
la TU invece assume una posizione più cauta (lasciando al Tribunale ogni valutazione in merito) ma desidera chiarire alcuni punti del suo pensiero:
• è indubbio che il sistema di fissaggio dei supporti non fosse particolarmente robusto, il che può aver causato deformazioni e danni ai supporti;
• d'altro canto, è inverosimile che un installatore di media diligenza non si accorgesse di deformazioni e vizi, se fossero stati originari di fabbrica;
• è “verosimile”, allora, che un altro fattore, “intermedio”, sia intervenuto nel “percorso causale”: possibilmente qualche urto, scossone, evento accidentale o traumatico subito in qualche momento anteriore alla installazione (del resto nulla si sa del modo in cui il prodotto
è stato utilizzato, né alcunché si sa della frequenza del suo utilizzo, o di quale fu il momento iniziale del suo utilizzo ed in verità non si sa nemmeno se quando avvenne il sinistro la villa era già abitata).
2.3. LE VALUTAZIONI DEL TRIBUNALE
Dunque, la relazione della TU si compone di due parti: quella ricca di rilievi tecnici, e di dati e informazioni fattuali, e quella composta da deduzioni puramente logiche (che culmina con la prospettazione dei tre “possibili scenari”).
Si è già detto che parte attrice contesta quest'ultima, poiché “estranea” ai compiti del perito, e si è
già detto che, in ogni caso, il Giudice stesso avrebbe formulato – appunto, per logica – le medesime considerazioni.
Riassumendo:
• negli antefatti del sinistro, si sa solamente che il miscelatore fu comprato da NI, presso RA, nel giugno del 2018; nulla si sa di quando fu installato, di come e se fu collaudato dopo l'installazione, di quando avvenne il primo utilizzo da parte dello
25 di quante volte fu utilizzato fino al sinistro, che avvenne nel febbraio del 2019, e Pt_10
cioè ben otto mesi dopo l'acquisto da parte di NI;
nulla si conosce nemmeno dell'imballo originario,
• per inciso, l'esito dell'indagine peritale privata affidata da a tale , sul CP_2 Pt_6
miscelatore, appare a questo Giudice talmente superficiale ed inconsistente da essere del tutto trascurabile (in sostanza, questo Ente si è concentrato quasi esclusivamente sulle
differenze fra il miscelatore sottoposto a prova e il suo modello successivo e più robusto,
per arguire che “si deve supporre che i componenti del miscelatore [“protagonista” del
sinistro] non siano stati installati correttamente” [ma senza alcuna indagine specifica che
sostenga tale ipotesi], e concludere, quasi beffardamente per il committente che CP_2
ulteriori indagini sarebbero possibili solo con mezzi distruttivi, ammettendo di fatto di…
non aver svolto il lavoro ad essa commissionato5);
• di certo non assume alcun rilievo il fatto che , successivamente, abbia CP_1
“migliorato” il modello di miscelatore con una versione più “robusta”;
• è un “fatto” che la perdita dal miscelatore si è originata in corrispondenza del tubo rigido di collegamento tra le due valvole miscelatrici, dove a posteriori si è osservata la guarnizione
(O-ring nero) scoperta, indicativa del tubo sfilato dal connettore con conseguente perdita della tenuta idraulica;
è un “fatto” anche che le immagini del manufatto girate subito dopo il sinistro oppure le foto scattate subito dopo il sinistro mostrano la stessa situazione;
• il miscelatore, alla prova di laboratorio curata dalla TU, ed a rubinetto chiuso (cioè nella situazione più “sicura”) ha fatto registrare una perdita variabile fra un gocciolamento (alla pressione di 0,5 bar) fino ad una perdita di ben 2,8 litri/minuto (alla pressione di 3 bar, che è
addirittura quella raccomandata di utilizzo).
Eppure, è proprio questa – persino “eccessiva” – evidenza del difetto che fa nascere un interrogativo: se il prodotto era così difettato (cioè, in altre parole, se le immagini visionate avessero rappresentato lo stato in cui il miscelatore arrivò alla Villa), come è possibile che l'installatore e il collaudatore non l'abbiano rilevato?
Da qui le tre ipotesi fatte dalla TU, che questo Giudice recepisce e riproduce:
(1) Il prodotto era seriamente difettato fin dall'origine, così tanto da rischiare l'allagamento della casa fin dal suo primo utilizzo.
Questa è l'ipotesi che immagina il decorso di un tempo molto breve fra l'installazione del miscelatore ed il sinistro (persino se esso non fu mai utilizzato).
Essa presenta però una importante perplessità: è molto difficile credere che chi curò l'installazione del miscelatore non si sia avveduto di tale difettosità (rispetto alla quale la TU ha detto che
“difficilmente poteva passare inosservata”), se veramente sussistente al momento dell'apertura dell'imballo, né lo abbia fatto poi il collaudatore.
(2-A) Il prodotto era solo in parte danneggiato, nel senso che incorporava in sé un difetto di fabbrica per così dire “occulto”, “dormiente”, non destinato ad emergere subito ai primi utilizzi, ma solo se
“sollecitato” e “azionato” in un insieme di fattori causali concatenati, come qualche urto, scossone avvenuto in sede di trasporto, o persino il suo stesso prolungato utilizzo.
Questa ipotesi immagina la “somma” di due o più fattori causali: ad un difetto di fabbrica, non così
grave come nell'ipotesi precedente, si sarebbe aggiunta la sollecitazione di urti o scossoni subiti durante il trasporto;
il tutto avrebbe creato una situazione per così dire a formazione progressiva,
con un rischio potenziale ma non ancora attivato, il che spiegherebbe anche perché l'installatore ed il collaudatore non avrebbero notato alcunché di anomalo durante l'operazione di loro competenza.
27 In questo caso si deve supporre che i video e le foto del miscelatore dopo il sinistro non
rappresentavano la situazione in cui il miscelatore arrivò nella Villa.
(2-B) Il prodotto non era affatto danneggiato, ma è stato l'uso prolungato di esso ad aver cagionato la sua rottura e dunque l'allagamento.
Si tratta soprattutto di una ipotesi di scuola, formulata dall'ing. per scrupolo espositivo, CP_20
ma non creduta dalla stessa TU, la quale non coltiva l'opinione che un miscelatore, se privo di difetti di fabbrica, possa rompersi in tale grave modo solo per un suo utilizzo prolungato.
* * *
Ritiene il Giudice che l'ipotesi più probabile, rispetto alla causazione dell'evento, sia quella indicata con il numero “2A”; del resto, la prima ipotesi sembra da escludere in quanto inconciliabile con l'intervento di un installatore di media diligenza, e la terza va pure esclusa in quanto non sarebbe spiegabile un evento come quello accaduto in assenza totale di vizi.
E' plausibile, dunque, per riprendere le parole con cui si è descritta questa ipotesi, che ad un difetto di fabbrica, non così grave da essere evidente all'occhio dell'installatore, si sia aggiunta la sollecitazione di urti o scossoni subiti durante il trasporto;
il tutto avrebbe creato una situazione a formazione progressiva, con un rischio potenziale che si è attualizzato solo dopo qualche tempo,
vuoi forse per l'uso che si è fatto del miscelatore, vuoi per l'azione di quegli urti.
Si può attribuire ai predetti vizi una percentuale del 50% di causazione del sinistro, mentre l'altro
50% è da attribuire agli altri fattori, rimasti sconosciuti, ma certamente esistiti.
* * *
Si è detto che parte attrice contesta la TU anche nel merito, chiedendo di chiamare a chiarimenti l'ing. sul seguente punto: <se eventuali urti, scossoni durante la spedizione, il trasporto, CP_20
l'immagazzinamento a carico del miscelatore comparativo di cui al modello/versione successiva
“REG16_REV15” di già acquisito al fascicolo processuale avrebbero reso possibile CP_1
la rottura e la deformazione del predetto miscelatore, con conseguente malfunzionamento e perdita
28 d'acqua>>; e
deformazioni, movimenti o rotture sempre nella predetta versione comparativa del miscelatore>>.
La richiesta è tuttavia da respingere in quanto detta sperata integrazione nulla di utile aggiungerebbe al quadro di elementi rilevanti per la decisione.
Né migliore sorte merita la richiesta di ammettere i capitoli di prova formulati dalla parte attrice.
Infatti, gli unici elementi su cui sarebbe stato davvero interessante ottenere degli ulteriori dati di conoscenza sarebbero stati relativi a tutto ciò che accadde prima del sinistro (l'arrivo del miscelatore presso la Villa, l'installazione, il collaudo, il momento da cui la Villa fu abitata, l'inizio,
la frequenza e le modalità di uso del miscelatore); nessuno, però, dei capitoli proposti da parte attrice riguarda quella fase, sicché, giustamente, essi non sono stati ammessi.
PER QUESTI MOTIVI
1. accertata nella sola misura del 50% la responsabilità di (C.F. E P.IV CP_1
), per i danni subiti dal sig. a causa e per effetto della perdita P.IV_1 Parte_2
d'acqua verificatasi il giorno 16.02.2019 presso l'immobile sito in AR (CH), Sonnrain n.
49, la condanna a risarcire Controparte_2
rimborsando a quest'ultima la metà della somma erogata a titolo di indennità, vale a dire oppure il controvalore in 677.077,92 euro al momento di questa sentenza, Controparte_21
2. liquida le spese processuali di parte attrice in euro 5989 per la fase di studio, euro 3951 per la fase introduttiva, euro 17.594 per la fase istruttoria ed euro 10.417 per la fase decisoria, oltre ad euro 1713 per esborsi, IV e CPA e spese forfettarie 15%, e condanna parte convenuta a rimborsargliele nella misura della metà, compensate per l'altra metà,
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle due parti per metà ciascuna,
con obbligo degli opportuni conguagli.
Vicenza, 18 agosto 2025
Il Giudice Dott. Massimiliano De Giovanni
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
49 - 6340 AR (CH), è stata pagata e corrisponde al rispettivo originale”. 1 Qui la TU spiega chiaramente che la versione rinnovata è più robusta e di miglior qualità di quella precedente, ma aggiunge (in modo del tutto condivisibile, e peraltro sostenuto anche da una norma del Codice del Consumo) che tale
20 2 Qui peraltro il perito d'ufficio, sulla scia della parte precedente, continua a fare applicazione di logica (elementare), ed esprime pensieri dai quali è davvero difficile dissentire.
23 3 Qui la TU nota, ancora giustamente, che l'imballo originario, ormai perduto, avrebbe potuto mostrare all'osservatore i segni di eventuali urti, scossoni, o eventi accidentali o traumatici;
si tratta di un'altra lacuna del materiale probatorio.
24 4 Oppure “se” fu utilizzato, poiché in realtà non si sa neppure se l'immobile era già abitato al febbraio del 2019. 5 Il tutto, praticamente, in una sola facciata di scrittura, essendo le altre (poche) pagine occupate interamente da fotografie.
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 7159/2021 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Azione di surroga dell'Assicuratore nei diritti dell'assicurato,
promossa dalla:
) (società di Parte_1
assicurazioni di diritto svizzero),
con l'avv. Federico Barazzetti, di Como
ATTRICE - CONTRO
C.F. e P.IV Controparte_1 P.IV_1
con l'avv. Pietro Nisi e la Prof. Avv. Anna Masutti, di Bologna
CONVENUTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'ATTRICE -
ut supra rappresentata, difesa e Controparte_2
domiciliata, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove, così precisa le proprie
1 CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e reietta, così
giudicare:
Nel merito:
- accertare e dichiarare:
- la responsabilità di (C.F. E P.IV ), in persona del Presidente del CP_1 P.IV_1
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Pove del Grappa
(VI), via Brenta n. 8, per i danni subiti dal sig. a causa e per effetto della perdita Parte_2
d'acqua verificatasi il giorno 16.02.2019 presso l'immobile sito in AR (CH), Sonnrain n. 49,
- il diritto di surroga di compagnia Controparte_2
assicuratrice del sig. in forza delle polizze di assicurazione “BaloiseCombi Parte_2
Gebäude” n. 70/3.194.925 del 2.11.2018 e “BaloiseCombi Haushalt” n. 70/3.194.928 del 2.11.2018,
nel diritto di credito risarcitorio del sig. nei confronti di quale Parte_2 CP_1
responsabile del sinistro occorso il 16.02.2019,
e per l'effetto,
condannare (C.F. E P.IV ), in persona del Presidente del Consiglio di CP_1 P.IV_1
Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Pove del Grappa (VI), via Brenta
n. 8, a risarcire rimborsando a quest'ultima Controparte_2
la somma erogata a titolo di indennità pari a € 1.257.240,00 (un milioneduecentocinquantasettemiladuecentoquaranta,00) corrispondente a CHF 1.354.155,85 (un milionetrecentocinquantaquattromilacentocinquantacinque,85) (secondo il tasso di cambio del
15.09.2020 - doc. 45), ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta all'esito della istruttoria esperita.
In ogni caso: rigettarsi tutte le domande ed eccezioni formulate dalla convenuta Controparte_1
In punto spese: con vittoria di spese e competenze di causa.
2 In via istruttoria
Richiesta di integrazione/chiarimenti TU ex art. 196 cpc
Si formula richiesta di convocazione a chiarimenti/integrazione riguardo a questioni emerse durante la consulenza tecnica d'ufficio in contraddittorio con i CTP. L'elaborato del TU contiene alcune affermazioni esulanti dal Quesito oltre che illogiche.
Il TU assume essere possibile che il manufatto sia giunto sul luogo dell'installazione non perfettamente integro, già danneggiato, anche solo parzialmente per eventuali urti, scossoni, durante la spedizione, il trasporto, l'immagazzinamento.
Tale assunto, tuttavia, oltre a esulare dal Quesito posto dal Giudice al TU, non trova corrispondenza nella realtà dei fatti, a nulla peraltro rilevando che il manufatto sia arrivato in laboratorio privo del pannello posteriore, giusto l'esteso lasso temporale intercorso rispetto all'evento dannoso, oltre che alla luce dell'evento dannoso stesso.
Tali anomale conclusioni del TU vanno pertanto depennate dalla Relazione.
In caso contrario, si chiede che il Giudice chiami a chiarimenti il C.T.U. in contraddittorio con i
CTP affinchè dichiari <se eventuali urti, scossoni durante la spedizione, il trasporto,
l'immagazzinamento a carico del miscelatore comparativo di cui al modello/versione successiva
“REG16_REV15” di già acquisito al fascicolo processuale avrebbero reso possibile CP_1
la rottura e la deformazione del predetto miscelatore, con conseguente malfunzionamento e perdita
d'acqua>>; e
deformazioni, movimenti o rotture sempre nella predetta versione comparativa del miscelatore>>,
all'uopo anche disponendo un supplemento di indagini peritali.
Si chiede C.T.U. sui danni non ammessa in corso di causa
Si chiede che venga ammessa C.T.U. per la quantificazione/conteggio dei correlativi conseguenti danni e spese sostenute, da integralmente rimborsarsi all'Esponente Compagnia Assicuratrice, e volta altresì ad accertare/confermare la sussistenza degli occorsi danni e le loro cause, quantificando
3 altresì i costi sostenuti per l'eliminazione dei danni accertati/occorsi sulla base della documentazione contabile, fotografica e video nonché della direttrice dei lavori versata in atti.
*
Si chiede Ammettere le istanze istruttorie come formulate a prova diretta nella memoria ex art. 183,
VI comma, n. 2 c.p.c. depositata in data 8.07.2022 e non ammesse in corso di causa come di seguito ritrascritte.
B PROVA PER TESTI.
Si chiede l'ammissione di prova testimoniale (in via rogatoriale ex artt. 204/203 cpc) sui seguenti capitoli di prova, con i testi rispettivamente indicati:
(In merito al manufatto difettoso)
1) “Vero che nell'anno 2018 il Sig. incaricava la società elvetica NI AG Parte_2
(corrente in Feldstrasse 2 - 5608 Stetten) d'eseguire un intervento di ristrutturazione dell'immobile
sito in Sonnrain 49 6340 AR (CH), ivi inclusa la sistemazione della stanza da bagno”;
2) “vero che in tale contesto NI AG acquistava per conto del Sig. presso Parte_2
l'importatrice RA AG <<miscelatore vasca a pavimento cea reg16>>per
l'installazione dello stesso nel succitato immobile, come da relativa bolla di consegna del 6.6.2018
di cui al Doc. 3 di Parte Attrice, che si rammostra al teste”;
3) “vero che la società elvetica RA AG aveva acquistato il miscelatore in oggetto dalla
Casa Produttrice italiana (corrente in Via Brenta 8, Pove del Grappa -VI -), come CP_1
da correlativa fattura 4086/A del 2017, di cui al Doc. 4 di Parte Attrice, che si rammostra al teste”;
4) “vero che in tale contesto NI AG impiantò il predetto miscelatore nella stanza da bagno
sita al terzo piano dell'immobile in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH)”;
Si indicano a testi:
- sui capitoli 1, 2 e 4, il Sig. attualmente domiciliato in Geeringstrasse 73 8049 Parte_2
Zurich (CH);
4 - sui capitoli 1, 2 e 4 la società NI AG, in persona del Rappresentante legale, corrente in
Feldstrasse 2 - 5608 Stetten (CH);
- sui capitoli 2, 3, la società RA AG, in persona del Rappresentante legale, corrente in 20
Alte Steinhauserstrasse - 6330 Cham (CH).
(Rispetto al rovinoso sinistro occorso)
5) “Vero che l'immobile sito in Sonnrain 49 – 6340 AR (CH) all'epoca del sinistro per cui è lite
era di nuova costruzione, con arredi e mobilia nuovi”.
5.1) “vero che in data 16.2.2019 presso l'immobile sito in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH) si
verificava una perdita/sversamento d'acqua dal predetto installato miscelatore a marchio
, diffondendosi dal terzo piano della casa anche a quelli inferiori, come da Docc. 5, 6, 51 CP_1
di Parte Attrice, che si rammostrano al teste”;
6) “vero che tale sversamento d'acqua danneggiava pareti, pavimenti, tappezzerie, finestre,
serrature, attrezzature elettroniche, nonché arredi e mobilia relativi all'immobile sito in Sonnrain
49 - 6340 AR (CH)”;
7) “vero che le fotografie di cui ai Docc. 6 e 51 di Parte Attrice, che si rammostrano al teste, che
ritraggono il montato miscelatore CEA perdente acqua presso l'immobile sito in Sonnrain 49 -
6340 AR (CH), sono state da Lei scattate in loco in data 16.2.2019”;
8) “vero che la riproduzione dei video di cui al Doc. 5 di Parte Attrice, che si rammostra al teste, è
stata da Lei realizzata presso l'immobile sito in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH) in data 16.2.2019”.
Si indicano a testi:
- sui capitoli 5, 6, 7 il Sig. - Direzione Ispettore Sinistri, presso , TE Controparte_2
Aeschengraben 21 - 4051 Basel (CH);
- sui capitoli 5, 6 e 8 il Sig. presso , Aeschengraben 21 -4051 Testimone_2 Controparte_2
Basel (CH);
- sui capitoli 5 e 6 il Sig. Parte_2
5 (Sull'intervento in loco dei Vigili del Fuoco di AR - CH - in data 16.2.2019)
9) “Vero che durante Vs sopralluogo del 16.2.2019 presso l'immobile sito in Sonnrain 49 -6340
AR (CH) riscontravate una perdita/sversamento d'acqua dal tubo del <
pavimento>> presente nella stanza da bagno sita al terzo piano dell'immobile, con discesa
dell'acqua lungo tre piani, come da Rapporto scritto di incidente dei Vigili del Fuoco di AR (Doc.
54), che si rammostra al teste”;
10) “vero che tale sversamento d'acqua dal terzo piano anche a quelli inferiori è derivato da un
difetto del tubo del predetto Miscelatore impiantato presso l'immobile in oggetto, come da Doc. 54,
che si rammostra al teste”;
11) “vero che tale perdita d'acqua danneggiava pareti, pavimenti, tappezzerie, finestre, serrature,
attrezzature elettroniche, arredi nonché la mobilia relativi all'immobile sito in Sonnrain 49 - 6340
AR (CH)”;
12) “vero che il Vs intervento è durato 24 ore coinvolgendo dieci persone in azione, con estrazione
dell'acqua presente su tre piani a mezzo aspirapolvere ad acqua, come da Doc. 54, che si
rammostra al teste”;
Si indica a teste:
- sui capitoli 9, 10, 11, 12, il Sig. Responsabile delle operazioni dei Vigili Parte_3
del Fuoco di AR (intervenuti in loco il 16.2.2019), presso il relativo Comando in Rigistraße 9,
6340 AR (CH).
(Sull'ulteriore conferma della proprietà dell'immobile in capo al sig. all'epoca Parte_2
del sinistro)
13) “Vero che alla data del 16.02.2019 l'immobile sito in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH) era di
proprietà del sig. nato il [...], come da Sua comunicazione e mail del Parte_2
5.5.2022 (doc. 50 Parte Attrice), che si rammostra al teste”.
Si indica a teste:
6 - sul capitolo 13, il Sig. Funzionario del Catasto - Ufficio Registri del competente Testimone_3
Cantone di Zugo (CH), presso il predetto Ufficio istituzionale.
(Sull'ulteriore conferma degli effettuati interventi riparativi ed esborsi per i danni cagionati dal
rovinoso sinistro)
14) “Vero che a seguito del predetto sversamento d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH) furono eseguiti interventi di
riparazione/sostituzione/sgombero/pulizia, come da documentazione di Parte Attrice prodotta sub
Docc. da 10 a 37, che si rammostrano al teste”;
15) “vero che per i citati interventi riparativi/sostitutivi nell'immobile sito in Sonnrain 49 -6340
AR (CH) sono state emesse e pagate le fatture prodotte da Parte Attrice sub Docc. da 10 a 37
(che si rammostrano al teste)”.
Si indicano a testi:
- sui capitoli 14 e 15, il Sig. nonché l'incaricata ad hoc Direzione Lavori in Parte_2
persona della Sig.a della società quali-bau GmbH, corrente in Rebbergstrasse 52 - Parte_4
5430 Wettingen (CH).
(Sulla conseguente necessitata locazione da parte dello di altra unità immobiliare) Pt_2
16) “Vero che nelle more dei lavori di ripristino della Sua abitazione sita in Sonnrain 49 -6340
AR (CH) danneggiata per il citato sversamento d'acqua, Lei ha preso in locazione l'unità
immobiliare di cui al Doc. 38 di Parte Attrice, che si rammostra al teste, andando colà ad abitare”;
17) “vero che per la locazione del detto immobile, sito in Zugo (CH), Bellevueweg 12b, della
Per_ Locatrice sig.ra è stato corrisposto a quest'ultima dalla Compagnia Parte_5
Assicuratrice un canone (comprensivo di spese accessori) di CHF Controparte_2
15'000.00 al mese per il periodo dal 20.02.2019 al 31.08.2019, per un totale di corrisposti CHF
90'000.00, come da Docc. 38 e 41 di Parte Attrice, che si rammostrano al teste”.
Si indicano a testi:
7 - sui capitoli 16 e 17, il Sig. nonché la summenzionata sig.ra Parte_2 CP_3
, presso l'immobile sito in Zugo (CH), Bellevueweg 12b.
[...]
(Sul miscelatore difettoso periziato da Pt_6
18) “Vero che la Perizia nr. 5'214'023'487 del 2019 redatta dal Vs Laboratorio Federale Svizzero
per la Scienza e la Tecnologia, reparto di assemblaggio e corrosione, di OR (Doc. 9 Pt_6
Parte Attrice, che si rammostra al teste) ha periziato il <<miscelatore vasca a pavimento cea reg16>
REG16>> con numero seriale <
nuovo di fabbrica CEA numero ZA44880”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 18, il Sig. Responsabile del , presso la stessa in Tes_4 Parte_7
Uberlandstrasse 129 - 8600 OR (CH).
(Sulle polizze prodotte in giudizio)
19) “Vero che il contenuto e le condizioni di cui ai Docc. 1, 2, 46, 47, 48, 49 di Parte Attrice, che si
rammostrano al teste, corrispondono agli accordi presi tra Lei e la Compagnia Assicuratrice
”. Controparte_2
Si indica a teste:
- sul capitolo 19, il Sig. Parte_2
(Sulle fatture prodotte agli atti, viste le relative pretestuose eccezioni mosse da controparte)
20) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui al Doc. 10 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 20, la società Delfosse AG Metallbau, in persona del Rappresentante Legale, corrente in Aegertenstrasse 11a, CH-5200 Brugg.
8 21) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui al Doc. 11 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 21, la società RC CH AG, in persona del Rappresentante Legale, corrente in Industriestrasse, 55 – 6302 Zug (CH).
22) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui al Doc. 12 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indicano a testi:
- sul capitolo 22, la società , in persona del Rappresentante Controparte_4
Legale, corrente in Zugerstrasse, 8 – 6340 AR (CH), nonché la società in persona del CP_5
Rappresentante Legale, corrente in Unterdorfstrasse, 67 – 8494 Bauma (CH).
23) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui al Doc. 13 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 23, la società elvetica NI AG, in persona del Rappresentante legale, corrente in
Feldstrasse 2 - 5608 Stetten.
24) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui al Doc. 14 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indicano a testi:
9 - sul capitolo 24, la società UE , in persona del Rappresentante legale, corrente in CP_6
Ernetschwilerstrasse 20 - 8737 Gommiswald (CH), nonché , in persona del Rappresentante CP_7
legale, corrente in Gewerbestrasse 7 – 6340 AR (CH).
25) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui ai Docc. 15, 17 e 58 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 25, la società Seipp Wohnen, in persona del Rappresentante legale, corrente in
Bismarkstrasse 35, D-79761 Waldshut (Germany); nonché la società , in Controparte_8
persona del legale rappresentante, con sede in 5610 Wohlen (Svizzera) Bretistrasse n. 8.
26) “Vero che la fattura emessa dalla Vs società di cui al Doc. 16 di Parte Attrice che si rammostra
al teste, relativa al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito in Sonnrain
49 - 6340 AR (CH), è stata pagata e corrisponde al rispettivo originale”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 26, la società Otis SA, in persona del Rappresentante legale, corrente in Route de
Moncor, 12, 1701 Fribourg (CH).
27) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui ai Docc. 17 e 25 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 27, la società , in persona del Rappresentante legale, corrente in Controparte_8
Breitistrasse 8, 5610 Wohlen (CH).
28) “Vero che la fattura emessa dalla Vs società di cui al Doc. 18 di Parte Attrice che si rammostra
al teste, relativa al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito in Sonnrain
10 Si indica a teste:
- sul capitolo 28, la società , in persona del Rappresentante legale, corrente Controparte_9
in Landstrasse, 71, 5412 Gebenstorf (CH).
29) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui al Doc. 19 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indicano a testi:
- sul capitolo 29, la società Tevag Interior AG, in persona del Rappresentante legale, corrente in
Zurcherstrasse 137 - 8852 Altendorf (CH), nonché , in persona del Rappresentante CP_10
legale, corrente in Branteweg 4 (CH) 5242 Lupfig.
30) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui ai Docc. 20 e 24 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 30, la società Schoop + Co. AG, in persona del Rappresentante legale, corrente in Im
Grund 15, 5405 Baden – Dattwil (CH).
31) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui al Doc. 21 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 31, la società Ehrat AG, in persona del Rappresentante legale, corrente in
Moosmattstrasse 30, 8953 Dietikon (CH).
32) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui al Doc. 22 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
11 Si indica a teste:
- sul capitolo 32, la società Trockentech AG, in persona del Rappresentante legale, corrente in
Backweid 3, 6340 AR (CH).
33) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui al Doc. 23 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indicano a testi:
- sul capitolo 33, la società , in persona del Rappresentante legale, corrente in Johannes – CP_11
Hirt – Strasse 31, 8804 Au-Wadenswil (CH), nonché , in persona Controparte_12
del Rappresentante legale, corrente in Unteraschstrasse 3, 5103 Moriken AG (CH).
34) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui ai Docc. 26, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 59,
60 di Parte Attrice che si rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il
16.2.2019 nell'immobile sito in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono
ai loro rispettivi originali”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 34, la società Apropo Service AG, in persona del Rappresentante legale, corrente in
Mettmenstetten 8932 CH.
35) “Vero che la fattura emessa dalla Vs società di cui al Doc. 27 di Parte Attrice che si rammostra
al teste, relativa al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito in Sonnrain
49 - 6340 AR (CH), è stata pagata e corrisponde al rispettivo originale”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 35, la società RA FH AG, in persona del Rappresentante legale, corrente in Hohistrasse 407 - 8048 Zurich (CH).
12 36) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui al Doc. 29 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indicano a testi:
- sul capitolo 36, la società , in persona del Rappresentante legale, corrente in Controparte_13
Landstrasse 15 – 5430 Wettingen (CH), nonché , in persona del Rappresentante legale, CP_14
corrente in Furtbachstrasse 14, 8107 Buchs (CH).
37) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui al Doc. 30 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 37, la società qb quali-bau GmbH, in persona del Rappresentante legale, corrente in
Rebbergstrasse 52 - 5430 Wettingen (CH).
38) “Vero che le fatture emesse dalla Vs società di cui al Docc. 32 e 36 di Parte Attrice che si
rammostrano al teste, relative al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito
in Sonnrain 49 - 6340 AR (CH), sono state pagate e corrispondono ai loro rispettivi originali”.
Si indicano a testi:
- sul capitolo 38, la società SERO GmbH, in persona del Rappresentante legale, corrente in Vorderi
Bode 6, 5452 Oberrohrdorf (CH); la società , in persona del Rappresentante Controparte_15
legale, corrente in Kollikerstrasse 55, 5745 Safenwil (CH); nonché la società Controparte_16
in persona del Rappresentante legale, corrente in Rutistrasse 6, 5400 Baden (CH).
[...]
39) “Vero che la fattura emessa dalla Vs società di cui al Doc. 35 di Parte Attrice che si rammostra
al teste, relativa al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito in Sonnrain
49 - 6340 AR (CH), è stata pagata e corrisponde al rispettivo originale”.
Si indica a teste:
13 - sul capitolo 39, la società Marti Waffen AG, in persona del Rappresentante legale, corrente in
Oberdorfstrasse 4 – 6340 AR (CH).
40) “Vero che la fattura emessa dalla Vs società di cui al Doc. 37 di Parte Attrice che si rammostra
al teste, relativa al danno da perdita d'acqua occorso il 16.2.2019 nell'immobile sito in Sonnrain
49 - 6340 AR (CH), è stata pagata e corrisponde al rispettivo originale”.
Si indica a teste:
- sul capitolo 40, la società Digitec Galaxus AG, in persona del Rappresentante legale, corrente in
Pfingstweidstrasse 60b, 8005 Zürich (CH).
41) “ Vero che la fattura emessa dalla Vs. società di cui al doc. 39 di parte attrice che si
rammostra al teste, relativa alla perizia del miscelatore difettoso a marca , è stata CP_1
pagata e corrisponde al rispettivo originale”.
- sul capitolo 41, Empa Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca, in persona del legale rappresentante, corrente in Dubendorf, Uberlandstrasse 123 (Svizzera)-
(Sull'integrale risarcimento dei danni derivanti dal sinistro da parte di in Controparte_2
favore di Persona_2
42) “Vero che per il sinistro del 16.02.2019, avvenuto nell'immobile di sua proprietà sito in AR,
Sonnrain n. 49, ha provveduto ad indennizzarla integralmente Controparte_2
corrispondendole l'importo complessivo di CHF 1.354.155,85 come da bonifici prodotti sub doc.
41 che si rammostrano al teste”.
- sul capitolo 41 il Sig. attualmente domiciliato in Geeringstrasse 73 8049 Parte_2
Zurich (CH).
*
Istanza istruttoria di ammissione alla prova contraria.
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove articolate dalla parte convenuta, chiede di CP_2
essere ammessa a prova contraria (diretta) oltre che con i testi e già TE Testimone_2
14 indicati e generalizzati nella memoria 183 VI co n. 2 anche con gli altri testi indicati nella memoria ex art. 183, VI c. n. 2 cpc dell'Esponente.
*
C. IN VIA SUBORDINATA. Istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Qualora i documenti prodotti con la presente memoria e con la memoria ex art. 183 VI co n. 1,
relativi alla intestazione in capo al sig. dell'immobile ove si è verificato il sinistro, Per_2
venissero contestati ex adverso, e qualora anche la testimonianza del funzionario dell'ufficio del registro fondiario venisse contestata o non ammessa, si chiede l'esibizione ex art. 210 c.p.c.:
all'Ufficio del registro fondiario di AR (Cantone Zugo – Svizzera)
- della documentazione (equivalente visura e/o estratto) attestante/confermativa della titolarità
dell'immobile sito in AR, Sonnrain n. 49 particella n. 4121, in capo al sig. alla Persona_2
data del 16.02.2019.
LA CONVENUTA:
Si richiamano le eccezioni, deduzioni e istanze svolte in atti e, rifiutato il contraddittorio in relazione a qualunque domanda nuova venisse esperita, si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e si insiste affinché l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, disattesa ogni contraria istanza, accolga le seguenti
CONCLUSIONI
In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o titolarità
attiva del rapporto giuridico controverso in capo a ON
, per tutte le ragioni illustrate in narrativa, e, per l'effetto, rigettare qualsivoglia
[...]
domanda nei confronti di Controparte_1
Nel merito: rigettare le domande tutte formulate dalla Sig.ra nei Parte_8
confronti del , in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_18
15 tempore in quanto infondate sia nell'an che nel quantum, e comunque non provate, per tutte le
ragioni esposte in narrativa.
In via di subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale,
della domanda avanzata da nei confronti di ON
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
contenere l'eventuale risarcimento riconosciuto all'attrice nei limiti di quanto risulti
specificamente allegato e provato in corso di causa.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove orali articolate nella memoria ex
art. 183, c. 6, n. 2), c.p.c. dell'11.07.2022 da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
Nel novembre 2017 forniva a RA AG, con sede in Luzernstrasse Controparte_1
79, 4950 Huttwil, Svizzera, il miscelatore modello “REG16_rev14”, come da fattura n. 4086/A di
cui al Doc. 2, pag. 9, che mi si rammostra?
Il miscelatore veniva consegnato a RA AG con le varie componenti smontate,
come da Doc. 3 che mi si rammostra?
Il miscelatore veniva consegnato a RA AG unitamente alla scheda tecnica di cui al
Doc. 3 che mi si rammostra?
eseguiva il montaggio delle varie componenti di cui era costituito il Controparte_1
miscelatore “REG16_rev14” presso l'abitazione del Sig. sita in AR (Canton Zugo, Pt_2
Svizzera)?
realizzava il miscelatore “REG16_rev14” fornito a RA AG nel Controparte_1
rispetto delle misure indicate ai Docc. 4 e 5 di parte convenuta che mi si rammostrano e in
conformità agli standard indicati nella scheda tecnica del prodotto di cui al Doc. 3 di parte
convenuta che mi si rammostra.
In data 4 giugno 2019, in qualità di perito incaricato da Controparte_19
trasmetteva al Dott. perito nominato da Basilese TE ON
16 Assicurazione SA, la comunicazione di cui al Doc. 8, p. 13, di parte convenuta che mi si rammostra,
chiedendo la documentazione completa relativa al sinistro lamentato dal Sig. Pt_2
1. Il Dott. quale perito incaricato da TE ON
, riscontrava tale comunicazione, trasmettendo la documentazione richiesta?
[...]
2. In data 20 gennaio 2022 si recava presso la sede legale di sita in Pove del Controparte_1
Grappa (VI), Via Brenta 8, per effettuare degli accertamenti tecnici su di un miscelatore
“REG16_rev14” della medesima tipologia di quello fornito da a RA AG Controparte_1
ed indicato nella fattura di cui al Doc. 2, pag. 9 di parte convenuta che mi si rammostra?
3. Nel corso degli accertamenti svolti in data 20 gennaio 2022 presso la sede legale di
il miscelatore ispezionato funzionava regolarmente, con una resistenza alla Controparte_1
pressione fino a 10 bar, come da fotografie di cui al Doc. 6 di parte convenuta che mi si
rammostrano?
Si indicano come testi – anche a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova avversi che
saranno ammessi dal Giudice – il Sig. , nel domicilio presso C.F. Testimone_5 Controparte_1
e P.IV con sede legale in 36020 Pove Del Grappa (VI), Via Brenta n. 8, sui capitoli P.IV_1
di prova da 1) a 5) e la Dott.ssa nel domicilio presso AL & BI Associati Testimone_6
S.r.l.s., 35013 Cittadella (PD) – Via 2 Giugno, 29, sui capitoli di prova da 6) a 9).
Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre ed argomentare, nonché di articolare mezzi
istruttori e depositare documenti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa, oltre a IV e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI.
Il facoltoso imprenditore tedesco volendo ristrutturare la propria lussuosa villa Parte_2
posta in AR (in Svizzera, nel Cantone Zugo), ne affidava l'incarico a tale società NI;
quest'ultima acquistava il 6 giugno 2018 un miscelatore per vasca da bagno presso tale
17 RA, che a sua volta se ne era rifornita, nel novembre 2017, presso la produttrice italiana
, avente sede in Veneto, a Pove del Grappa. CP_1
Come risulta dalla denunzia fatta dallo alla Compagnia Basler, con cui aveva in essere una Pt_2
polizza per risarcimento di danni provocati all'immobile, e anche alla mobilia, a seguito di svariati eventi, fra cui anche perdite di acqua, il giorno 16 febbraio 2019 una enorme fuoriuscita d'acqua, a partire proprio dal miscelatore, danneggiò gravemente l'immobile e gli arredi.
La Compagnia Basler, dopo aver commissionato uno studio sul miscelatore ad uno studio peritale svizzero, di nome , indennizzò lo per oltre 1,3 milioni di franchi svizzeri;
di Pt_6 Pt_2
seguito ha agito contro la (e da qui il presente giudizio) in surroga dei diritti CP_1
dell'assicurato, per vedersi rimborsare per l'appunto l'indennizzo pagato.
Si è costituita , contestando sotto vari profili le pretese della e CP_1 Parte_9
chiedendo il rigetto delle sue domande.
La causa è stata istruita mediante una TU, affidata dal Giudice ad una nota e stimata professionista, l'ing. mentre non è stata disposta alcuna fase di istruttoria orale, e ciò CP_20
nonostante la richiesta, in particolare, di parte attrice, che sollecitava l'ammissione di propri capitoli di prova.
Ritualmente, parte attrice ha continuato ad insistere, fino all'ultima precisazione delle conclusioni,
per un ripensamento del Giudice e per l'ammissione dei propri capitoli di prova orale.
2. LA DECISIONE.
2.1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
Nota dapprima il Giudicante che non sono da accogliere alcune eccezioni preliminari svolte dalla difesa di , in quanto smentite dalla produzione documentale presente in atti. CP_1
Si tratta essenzialmente delle eccezioni riguardanti: il corretto operare del meccanismo di surroga
(in riferimento ad una formale cessione di diritti dallo alla Compagnia), la corretta Pt_2
18 quantificazione del danno da risarcire (e risarcito), e l'attribuzione allo della qualifica di Pt_2
proprietario della casa.
A parte si colloca poi un'eccezione – comunque infondata – di litisconsorzio “incompleto”, secondo cui avrebbe dovuto evocare in causa anche altri soggetti, quali RA, NI, CP_2
l'installatore e il collaudatore del miscelatore.
In tal senso, però, non vi è alcun litisconsorzio necessario, né opportuno, in quanto era libera scelta dell'attrice evocare chi avesse voluto, secondo la sua prospettazione e le sue tesi: anche questo giudizio, infatti, non diverge in nulla rispetto a tutti gli altri, a proposito del funzionamento di quel basilare principio che attribuisce la “vittoria” di una causa alla parte che sia riuscita ad assolvere l'onere della prova riguardante, come sempre, “i fatti posti a fondamento della domanda”, secondo la narrativa e l'esposizione che la parte ne faccia (e che naturalmente risulti veritiera).
2.2. L'INDAGINE PERITALE
Ciò premesso, è del tutto opportuno muovere subito dall'esame degli esiti della relazione peritale svolta dall'ing. con una immediata annotazione: anche stavolta questa professionista, con CP_20
la competenza che le è riconosciuta in questo Foro, ha presentato un lavoro immune da vizi logici o di motivazione, chiaro, coerente, dettagliato, e frutto di una concatenazione logica ed argomentata di passaggi dall'esame dei dati “materiali” fino alle conclusioni, elaborate naturalmente attraverso le conoscenze derivate dai suoi studi di ingegneria.
Va peraltro anticipato che la relazione ha suscitato delle critiche da parte dell'attrice, da un lato, nel merito di certe conclusioni, e, dall'altro, per aver la TU preso la “libertà” di svolgere determinate considerazioni di tipo “deduttivo” rispetto agli elementi acquisiti.
Sul primo tipo di critiche si tornerà oltre.
Sul secondo tipo va osservato subito che la TU si è limitata soltanto a “suggerire” al lettore delle considerazioni di semplice natura logica;
formalmente, si può ben ignorarle, ma, come si dirà, esse
19 si basano su una logica così stringente che questo sottoscritto Giudicante le avrebbe a sua volta formulate spontaneamente.
Ciò chiarito, si vedano i passaggi fondamentali della perizia:
• la TU ha preso accordi con un laboratorio tecnico, per sottoporre a prova di funzionamento il miscelatore per cui è causa;
in comparazione è stato introdotto anche un secondo miscelatore;
• il miscelatore per cui è causa è giunto al laboratorio, a cura dell'attrice, in un imballo che non era quello originario;
aperto l'imballo, si è constatato che il miscelatore era privo della parete posteriore;
• il miscelatore di confronto, invece, è giunto al laboratorio, sempre a cura di parte attrice (nel medesimo imballo “anonimo”, di cartone), assemblato con la parete posteriore;
si tratta della versione più recente, prodotta dalla , dello stesso modello di miscelatore per cui è CP_1
causa;
• a tal proposito, le differenze fra i due modelli sono: nella seconda versione le strutture di supporto valvola e il morsetto fra i tubi rigidi sono in acciaio (nell'altra versione erano in plastica), ed è presente una barra di irrigidimento fra le valvole (assente nell'altra versione);
la distanza tra le valvole è di circa 116 mm nel modello contestato e circa 109 mm nella versione nuova;
tra i raccordi d'innesto dei tubi rigidi è di circa 126 mm nel modello contestato e circa 119 mm nella versione nuova (in una struttura rigidamente collegata, la distanza è significativa per compromettere il corretto inserimento dei tubi rigidi nel connettore e la garanzia della tenuta idraulica); inoltre la barra di irrigidimento presente solo nel secondo modello è idonea a mantenere in posizione i tubi rigidi vincolando le valvole ad una distanza fissa (determinata dalla piastra), a garanzia della tenuta idraulica1; • l'esame del miscelatore “contestato” ha posto in evidenza una frattura a carico del supporto del primo corpo valvola (verso il doccino) e un danneggiamento del morsetto a cavallo dei due tubi rigidi che collegano i due corpi valvola;
un disallineamento e un “fuori squadra” del secondo corpo valvola, e lo sfilamento dei tubi rigidi di collegamento tra i corpi valvola;
in particolare la guarnizione di tenuta (O-ring nero) è esposta, fuori sede e tale da non garantire pertanto la tenuta idraulica;
la perdita è risultata evidente in corrispondenza della giunzione tra tubo e connettore;
infine, poco rigido e stabile è apparso l'ancoraggio dei vari componenti al telaio e tra di loro, che ha verosimilmente causato l'allontanamento e il disallineamento dei corpi valvola e dei connettori;
• iniziata la prova di tenuta con il miscelatore in contestazione, collegando il manufatto al banco di prova e testando il miscelatore con diverse pressioni, da 0 bar a 3 bar, a rubinetti chiusi e a rubinetti aperti, con acqua sia calda sia fredda, si sono avuti i seguenti esiti:
• con rubinetto chiuso: già ad una pressione di 0,5 bar la perdita si è manifestata come gocciolamento localizzato in corrispondenza della guarnizione scoperta (O-ring nero) presso l'innesto del tubo posteriore della coppia di tubi rigidi che collegano le due valvole miscelatrici;
alla pressione di 1 bar sono evidenti gocciolamento copioso e spruzzi;
alla pressione di 2 bar la fuoriuscita d'acqua è copiosa ed evidente con una perdita di circa 2
litri/minuto; alla pressione di 3 bar la perdita misurata è di 2,8 litri/minuto;
• con rubinetto aperto: la perdita è stata (immediatamente) visibile e copiosa;
• per prassi, il miscelatore arriva presso il compratore con i componenti interni già inseriti e fissati (e con il pannello posteriore chiuso); spetta all'installatore poi aprire il pannello posteriore e collegare i flessibili alle prese d'acqua a pavimento;
constatazione di qualità superiore non implica “direttamente o necessariamente” che il prodotto della versione precedente debba essere etichettato per ciò solo come difettoso.
21 • le prove descritte hanno permesso di individuare la perdita principale in corrispondenza del tubo rigido di collegamento tra le due valvole miscelatrici, dove si è osservata la guarnizione
(O-ring nero) scoperta, indicativa del tubo sfilato dal connettore con conseguente perdita della tenuta idraulica;
questi tubi rigidi sono già assemblati nella colonna del manufatto e non sono direttamente interessati dalle operazioni di installazione;
• poiché la TU ha visionato un video (doc. 5) e delle fotografie (doc. 51), prodotti da CP_2
che raffigurano la condizione del miscelatore subito dopo il sinistro, in cui sono visibili i tubi rigidi di collegamento tra le valvole miscelatrici, ha notato come, anche in essi, fossero visibili le guarnizioni (O-ring neri) esposte, ad indicare che i tubi non erano inseriti correttamente nella sede del connettore (tuttavia non si può stabilire con certezza quando il miscelatore sia stato effettivamente installato presso la casa dello né il tempo Pt_2
trascorso tra tale installazione e la perdita d'acqua);
• inoltre non è possibile stabilire: in quali condizioni il miscelatore sia arrivato nelle mani dell'installatore (vi sono le sole evidenze documentali della data in cui RA lo comprò da – il 20 novembre 2017 – e della data in cui NI lo comprò da CP_1
RA – il 6 giugno 2018);
• e la questione temporale è rilevante, essendo ovviamente diverso il caso in cui il miscelatore fosse stato installato poco prima del sinistro, rispetto al caso in cui il miscelatore fosse stato in uso all'abitazione da settimane, proprio per la natura dei danneggiamenti riscontrati sul manufatto che hanno verosimilmente determinato lo sfilamento dei tubi rigidi con conseguente perdita della tenuta idraulica delle guarnizioni e quindi la fuoriuscita dell'acqua
(sono queste le considerazioni “logiche” cui si faceva prima riferimento, avendo fatto
notare parte attrice che esse non competevano alla TU;
questo può essere vero, ma la
“logica”, appunto, che sta dietro questo pensiero è davvero incontestabile);
22 • l'allontanamento delle valvole di miscelazione e lo sfilamento dei tubi rigidi di collegamento sono stati causati dalle fratture nei supporti di plastica del primo corpo valvola e del morsetto a cavallo dei tubi rigidi, e dalla poca rigidità e stabilità nell'ancoraggio dei vari componenti al telaio e tra di loro, con l'effetto di creare una deformazione della struttura interna pre-assemblata, con l'allontanamento e il disallineamento dei corpi valvola e dei tubi rigidi di collegamento;
• insomma, in mancanza di altri elementi più certi, si può ritenere o che (prima ipotesi) la perdita si sia verificata appena finita l'installazione, oppure che (seconda ipotesi) la perdita si sia verificata nei giorni, settimane o mesi successivi all'installazione2;
• nella prima ipotesi, si dovrà immaginare che il manufatto sia giunto in cantiere presso l'abitazione già danneggiato e che la perdita sia avvenuta allora immediatamente all'apertura del rubinetto centrale o della valvola di intercettazione dell'impianto;
• nella seconda ipotesi, sono possibili due scenari: a) che il miscelatore sia arrivato già parzialmente danneggiato in cantiere, e che la perdita non si sia palesata nell'immediatezza del montaggio, ma a distanza di un tempo relativamente lungo (evidentemente per la sollecitazione e il “concorso” di altre cause); e in questo tempo sarebbe utile sapere se il miscelatore sia stato utilizzato oppure no, prima che si verificasse la perdita;
b) che il miscelatore sia arrivato integro in cantiere, sia stato regolarmente utilizzato e che dopo un certo tempo si sia manifestata la perdita d'acqua che ha determinato il sinistro;
• nella prima ipotesi, non è noto se il miscelatore fu sottoposto al controllo di qualità presso lo stabilimento di produzione e non è chiaro in quale imballo sia arrivato presso la casa dello né come abbia eventualmente superato le prove di collaudo una volta installato, né Pt_2
(prima ancora) come abbia potuto superare un esame anche solo visivo dell'installatore; la perdita riscontrata di 2,8 litri al minuto è infatti particolarmente rilevante, e difficilmente può passare inosservata: si è visto infatti dalle prove che tale perdita si manifesta a pressione raccomandata di utilizzo (3 bar) a rubinetti chiusi;
e i danneggiamenti rilevati a carico dei componenti strutturali e la deformazione sono difficilmente compatibili con le normali operazioni di installazione e prove di funzionamento3;
• nel caso che si è definito “2a”, similmente, non ci sono informazioni relative ad un eventuale controllo qualità presso lo stabilimento di produzione e non è chiaro se il miscelatore fu testato e come, una volta installato, né in quale imballo arrivò a destinazione,
ed, ancora similmente, appare più probabile che l'eventuale danneggiamento parziale - che ha poi portato alla deformazione, che poi a sua volta ha determinato la perdita di tenuta idraulica e la fuoriuscita dell'acqua - non sia avvenuto durante le normali operazioni di installazione e prove di funzionamento, ma in seguito a eventi accidentali o traumatici,
eventualmente favoriti da un imballaggio non corretto o poco efficace, durante la spedizione, il trasporto, o l'immagazzinamento; è possibile, ad esempio, che, con l'uso, a causa di un danneggiamento parziale non rilevato in sede di installazione, sia intervenuta una progressiva deformazione della struttura che ha portato i tubi rigidi a sfilarsi determinando la fuoriuscita dell'acqua;
• il caso che si è definito “2b” appare invece alla TU “poco probabile”: la natura dei danneggiamenti e delle deformazioni osservate pare poco compatibile con un uso regolare e normale di un miscelatore che si suppone essere stato privo di difetti di fabbrica.
In conclusione della sua perizia, l'ing. segnala il disaccordo del CT di parte attrice sul CP_20
possibile rilievo che avrebbe assunto, nella vicenda, il “fattore tempo”, inteso come il tempo trascorso fra l'installazione del miscelatore e il sinistro: quel CTP ritiene il fattore irrilevante, poiché individua nella difettosità del prodotto (in sede di progettazione e/o costruzione) l'unica causa del sinistro;
la TU invece assume una posizione più cauta (lasciando al Tribunale ogni valutazione in merito) ma desidera chiarire alcuni punti del suo pensiero:
• è indubbio che il sistema di fissaggio dei supporti non fosse particolarmente robusto, il che può aver causato deformazioni e danni ai supporti;
• d'altro canto, è inverosimile che un installatore di media diligenza non si accorgesse di deformazioni e vizi, se fossero stati originari di fabbrica;
• è “verosimile”, allora, che un altro fattore, “intermedio”, sia intervenuto nel “percorso causale”: possibilmente qualche urto, scossone, evento accidentale o traumatico subito in qualche momento anteriore alla installazione (del resto nulla si sa del modo in cui il prodotto
è stato utilizzato, né alcunché si sa della frequenza del suo utilizzo, o di quale fu il momento iniziale del suo utilizzo ed in verità non si sa nemmeno se quando avvenne il sinistro la villa era già abitata).
2.3. LE VALUTAZIONI DEL TRIBUNALE
Dunque, la relazione della TU si compone di due parti: quella ricca di rilievi tecnici, e di dati e informazioni fattuali, e quella composta da deduzioni puramente logiche (che culmina con la prospettazione dei tre “possibili scenari”).
Si è già detto che parte attrice contesta quest'ultima, poiché “estranea” ai compiti del perito, e si è
già detto che, in ogni caso, il Giudice stesso avrebbe formulato – appunto, per logica – le medesime considerazioni.
Riassumendo:
• negli antefatti del sinistro, si sa solamente che il miscelatore fu comprato da NI, presso RA, nel giugno del 2018; nulla si sa di quando fu installato, di come e se fu collaudato dopo l'installazione, di quando avvenne il primo utilizzo da parte dello
25 di quante volte fu utilizzato fino al sinistro, che avvenne nel febbraio del 2019, e Pt_10
cioè ben otto mesi dopo l'acquisto da parte di NI;
nulla si conosce nemmeno dell'imballo originario,
• per inciso, l'esito dell'indagine peritale privata affidata da a tale , sul CP_2 Pt_6
miscelatore, appare a questo Giudice talmente superficiale ed inconsistente da essere del tutto trascurabile (in sostanza, questo Ente si è concentrato quasi esclusivamente sulle
differenze fra il miscelatore sottoposto a prova e il suo modello successivo e più robusto,
per arguire che “si deve supporre che i componenti del miscelatore [“protagonista” del
sinistro] non siano stati installati correttamente” [ma senza alcuna indagine specifica che
sostenga tale ipotesi], e concludere, quasi beffardamente per il committente che CP_2
ulteriori indagini sarebbero possibili solo con mezzi distruttivi, ammettendo di fatto di…
non aver svolto il lavoro ad essa commissionato5);
• di certo non assume alcun rilievo il fatto che , successivamente, abbia CP_1
“migliorato” il modello di miscelatore con una versione più “robusta”;
• è un “fatto” che la perdita dal miscelatore si è originata in corrispondenza del tubo rigido di collegamento tra le due valvole miscelatrici, dove a posteriori si è osservata la guarnizione
(O-ring nero) scoperta, indicativa del tubo sfilato dal connettore con conseguente perdita della tenuta idraulica;
è un “fatto” anche che le immagini del manufatto girate subito dopo il sinistro oppure le foto scattate subito dopo il sinistro mostrano la stessa situazione;
• il miscelatore, alla prova di laboratorio curata dalla TU, ed a rubinetto chiuso (cioè nella situazione più “sicura”) ha fatto registrare una perdita variabile fra un gocciolamento (alla pressione di 0,5 bar) fino ad una perdita di ben 2,8 litri/minuto (alla pressione di 3 bar, che è
addirittura quella raccomandata di utilizzo).
Eppure, è proprio questa – persino “eccessiva” – evidenza del difetto che fa nascere un interrogativo: se il prodotto era così difettato (cioè, in altre parole, se le immagini visionate avessero rappresentato lo stato in cui il miscelatore arrivò alla Villa), come è possibile che l'installatore e il collaudatore non l'abbiano rilevato?
Da qui le tre ipotesi fatte dalla TU, che questo Giudice recepisce e riproduce:
(1) Il prodotto era seriamente difettato fin dall'origine, così tanto da rischiare l'allagamento della casa fin dal suo primo utilizzo.
Questa è l'ipotesi che immagina il decorso di un tempo molto breve fra l'installazione del miscelatore ed il sinistro (persino se esso non fu mai utilizzato).
Essa presenta però una importante perplessità: è molto difficile credere che chi curò l'installazione del miscelatore non si sia avveduto di tale difettosità (rispetto alla quale la TU ha detto che
“difficilmente poteva passare inosservata”), se veramente sussistente al momento dell'apertura dell'imballo, né lo abbia fatto poi il collaudatore.
(2-A) Il prodotto era solo in parte danneggiato, nel senso che incorporava in sé un difetto di fabbrica per così dire “occulto”, “dormiente”, non destinato ad emergere subito ai primi utilizzi, ma solo se
“sollecitato” e “azionato” in un insieme di fattori causali concatenati, come qualche urto, scossone avvenuto in sede di trasporto, o persino il suo stesso prolungato utilizzo.
Questa ipotesi immagina la “somma” di due o più fattori causali: ad un difetto di fabbrica, non così
grave come nell'ipotesi precedente, si sarebbe aggiunta la sollecitazione di urti o scossoni subiti durante il trasporto;
il tutto avrebbe creato una situazione per così dire a formazione progressiva,
con un rischio potenziale ma non ancora attivato, il che spiegherebbe anche perché l'installatore ed il collaudatore non avrebbero notato alcunché di anomalo durante l'operazione di loro competenza.
27 In questo caso si deve supporre che i video e le foto del miscelatore dopo il sinistro non
rappresentavano la situazione in cui il miscelatore arrivò nella Villa.
(2-B) Il prodotto non era affatto danneggiato, ma è stato l'uso prolungato di esso ad aver cagionato la sua rottura e dunque l'allagamento.
Si tratta soprattutto di una ipotesi di scuola, formulata dall'ing. per scrupolo espositivo, CP_20
ma non creduta dalla stessa TU, la quale non coltiva l'opinione che un miscelatore, se privo di difetti di fabbrica, possa rompersi in tale grave modo solo per un suo utilizzo prolungato.
* * *
Ritiene il Giudice che l'ipotesi più probabile, rispetto alla causazione dell'evento, sia quella indicata con il numero “2A”; del resto, la prima ipotesi sembra da escludere in quanto inconciliabile con l'intervento di un installatore di media diligenza, e la terza va pure esclusa in quanto non sarebbe spiegabile un evento come quello accaduto in assenza totale di vizi.
E' plausibile, dunque, per riprendere le parole con cui si è descritta questa ipotesi, che ad un difetto di fabbrica, non così grave da essere evidente all'occhio dell'installatore, si sia aggiunta la sollecitazione di urti o scossoni subiti durante il trasporto;
il tutto avrebbe creato una situazione a formazione progressiva, con un rischio potenziale che si è attualizzato solo dopo qualche tempo,
vuoi forse per l'uso che si è fatto del miscelatore, vuoi per l'azione di quegli urti.
Si può attribuire ai predetti vizi una percentuale del 50% di causazione del sinistro, mentre l'altro
50% è da attribuire agli altri fattori, rimasti sconosciuti, ma certamente esistiti.
* * *
Si è detto che parte attrice contesta la TU anche nel merito, chiedendo di chiamare a chiarimenti l'ing. sul seguente punto: <se eventuali urti, scossoni durante la spedizione, il trasporto, CP_20
l'immagazzinamento a carico del miscelatore comparativo di cui al modello/versione successiva
“REG16_REV15” di già acquisito al fascicolo processuale avrebbero reso possibile CP_1
la rottura e la deformazione del predetto miscelatore, con conseguente malfunzionamento e perdita
28 d'acqua>>; e
deformazioni, movimenti o rotture sempre nella predetta versione comparativa del miscelatore>>.
La richiesta è tuttavia da respingere in quanto detta sperata integrazione nulla di utile aggiungerebbe al quadro di elementi rilevanti per la decisione.
Né migliore sorte merita la richiesta di ammettere i capitoli di prova formulati dalla parte attrice.
Infatti, gli unici elementi su cui sarebbe stato davvero interessante ottenere degli ulteriori dati di conoscenza sarebbero stati relativi a tutto ciò che accadde prima del sinistro (l'arrivo del miscelatore presso la Villa, l'installazione, il collaudo, il momento da cui la Villa fu abitata, l'inizio,
la frequenza e le modalità di uso del miscelatore); nessuno, però, dei capitoli proposti da parte attrice riguarda quella fase, sicché, giustamente, essi non sono stati ammessi.
PER QUESTI MOTIVI
1. accertata nella sola misura del 50% la responsabilità di (C.F. E P.IV CP_1
), per i danni subiti dal sig. a causa e per effetto della perdita P.IV_1 Parte_2
d'acqua verificatasi il giorno 16.02.2019 presso l'immobile sito in AR (CH), Sonnrain n.
49, la condanna a risarcire Controparte_2
rimborsando a quest'ultima la metà della somma erogata a titolo di indennità, vale a dire oppure il controvalore in 677.077,92 euro al momento di questa sentenza, Controparte_21
2. liquida le spese processuali di parte attrice in euro 5989 per la fase di studio, euro 3951 per la fase introduttiva, euro 17.594 per la fase istruttoria ed euro 10.417 per la fase decisoria, oltre ad euro 1713 per esborsi, IV e CPA e spese forfettarie 15%, e condanna parte convenuta a rimborsargliele nella misura della metà, compensate per l'altra metà,
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle due parti per metà ciascuna,
con obbligo degli opportuni conguagli.
Vicenza, 18 agosto 2025
Il Giudice Dott. Massimiliano De Giovanni
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
49 - 6340 AR (CH), è stata pagata e corrisponde al rispettivo originale”. 1 Qui la TU spiega chiaramente che la versione rinnovata è più robusta e di miglior qualità di quella precedente, ma aggiunge (in modo del tutto condivisibile, e peraltro sostenuto anche da una norma del Codice del Consumo) che tale
20 2 Qui peraltro il perito d'ufficio, sulla scia della parte precedente, continua a fare applicazione di logica (elementare), ed esprime pensieri dai quali è davvero difficile dissentire.
23 3 Qui la TU nota, ancora giustamente, che l'imballo originario, ormai perduto, avrebbe potuto mostrare all'osservatore i segni di eventuali urti, scossoni, o eventi accidentali o traumatici;
si tratta di un'altra lacuna del materiale probatorio.
24 4 Oppure “se” fu utilizzato, poiché in realtà non si sa neppure se l'immobile era già abitato al febbraio del 2019. 5 Il tutto, praticamente, in una sola facciata di scrittura, essendo le altre (poche) pagine occupate interamente da fotografie.
26