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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/06/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 256/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 256 2021
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Milone Mario Parte_1 C.F._1
ATTORE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Sberna Rosalia CP_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 5 febbraio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 22 gennaio 2021 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto del 3 dicembre 2020 con cui ha intimato CP_1
l'esecuzione di una serie di opere sull'area oggetto della servitù di passaggio carrabile e pedonale costituita coattivamente giusta sentenza n. 708 del 26 luglio 2016 pronunciata dal
Tribunale di Termini Imerese, confermata dalla Corte di Appello con la sentenza n. 1317 del
24 giugno 2019, consistenti in: i) rimozione del materiale di scarto (frattaglie, erbacce, pedane di legno) collocato sul tragitto;
ii) sistemazione del pendio esistente, che rende difficoltoso e poco sicuro l'attraversamento carrabile ed il parcheggio dell'auto; iii) fissazione del cancello al muro;
iv) pulizia della siepe spinosa sul confine.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto che la sentenza sottesa al precetto non costituisce valido titolo esecutivo atteso che non contiene alcuna condanna all'adempimento degli obblighi intimati. Del pari, precisa l'attore, non costituisce titolo esecutivo neppure il
1 verbale sottoscritto dalle parti in data 8 luglio 2020, difettando dei requisiti formali di cui all'art. 474 cpc.
Inoltre, l'attore ha fatto valere la nullità del precetto a motivo della mancata allegazione e/o notificazione della sentenza, dell'assenza della formula esecutiva, dell'omessa indicazione della data della notifica della sentenza e della data dell'apposizione della formula esecutiva. CP_ Infine, l'attore ha argomentato per l'infondatezza delle doglianze del , evidenziando che: i) il percorso individuato dal ctu è stato reso carrabile e liberamente fruibile;
ii) il cancello, anche quando è posizionato in diagonale, non costituisce ostacolo all'esercizio della servitù;
iii) l'area adibita a parcheggio si trova nel medesimo stato di fatto accertato dal ctu nella relazione del 1 settembre 2014; iv) l'indennità ex art. 1053 cc è stata quantificata tenendo conto dello stato dei luoghi e non in vista di opere future, le quali, a tutto concedere, dovrebbero essere realizzate a cura e spese del proprietario del fondo dominante a norma dell'art. 1069 cc;
v) si è attenuto alla sentenza, avendo consegnato la servitù di passaggio carrabile così come costituita.
Sulla scorta di tali motivi l'attore ha chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità, l'inefficacia,
l'illegittimità del precetto e dell'eventuale esecuzione.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa di risposta tardivamente depositata
[...]
ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, essendo stata CP_1 proposta dopo 20 giorni dalla notifica del precetto.
Nel merito, il convenuto ha lamentato la difficoltà di esercitare il proprio diritto a causa delle condotte inadempienti dell'attore, il quale, violando la condanna implicita contenuta nella sentenza del Tribunale di Termini Imerese, confermata dalla Corte di Appello, non ha eliminato la pendenza esistente lungo il tragitto, ha abbandonato del materiale sull'area destinata alla servitù dopo l'accesso del ctu, non ha fissato il cancello al muro. CP_ Sulla scorta di tali motivi il ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
La causa, respinte le richieste istruttorie ed acquisita l'ordinanza del Ges del 25 marzo
2021 che ha dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione ex art. 612 cpc nelle more avviata dal CP_
, è stata posta in decisione all'udienza del 5 febbraio 2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
Preliminarmente, va osservato che l'ordinanza del Ges del 25 marzo 2021 non spiega alcuna efficacia vincolante nell'ambito della presente opposizione pre-esecutiva.
Pag. 2 di 9 Ciò in quanto, sebbene abbia esaminato e risolto le stesse questioni sollevate in citazione dall'attore, accertando la carenza di un valido titolo esecutivo, al provvedimento giurisdizionale non può essere attribuita la natura sostanziale di sentenza. Ed infatti, a ben vedere, siamo di fronte ad una decisione soltanto sommaria emanata dal Ges, su sollecitazione del , nell'esercizio del potere-dovere di verificare la sussistenza di un Parte_1 titolo esecutivo in capo al creditore procedente. Pertanto, l'ordinanza emessa corrisponde non ad una sentenza ma ad un vero e proprio atto esecutivo, conclusivo dell'esecuzione CP_ forzata avviata dal e suscettibile di impugnazione a mezzo dell'opposizione ex art. 617 cpc.
Si consideri, altresì, che il Ges ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, che costituisce una statuizione inidonea ad assumere la valenza del giudicato.
Sempre in via preliminare, si impone la necessità di operare la corretta qualificazione dell'opposizione proposta dal Parte_1
Sul punto, considerando il tenore dei motivi formulati, è possibile affermare che le contestazioni relative alla carenza di un titolo esecutivo munito dei requisiti di cui all'art. 474 cpc vanno certamente inquadrate nel disposto di cui all'art. 615 cpc. Pertanto, nessuna ragione di inammissibilità può scaturire dall'inosservanza del termine di 20 giorni dalla notifica del precetto.
Diversamente, le censure inerenti ai vizi di forma e contenuto del precetto nonché alla mancata notifica del titolo spedito in forma esecutiva costituiscono motivi di opposizione ex art. 617 cpc e vanno dichiarati inammissibili per tardività atteso che la citazione è stata notificata alla controparte il 22 gennaio 2021, oltre il termine di 20 giorni dalla notifica del precetto, avvenuta in data 30 dicembre 2020.
Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.
Giova ricordare, in diritto, che l'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare può essere intrapresa, per espressa previsione dell'art. 612 cpc, soltanto in forza di una sentenza di condanna.
La limitazione apposta dal dettato normativo al novero dei titoli azionabili per l'esecuzione in forma specifica, originariamente basata sull'esigenza di assicurare il controllo giurisdizionale sulla fungibilità e sulla coercibilità dell'obbligazione, è stata progressivamente
Pag. 3 di 9 superata dalla giurisprudenza di legittimità, dalla Corte Costituzionale nonché dagli interventi legislativi degli ultimi decenni.
Ed infatti, attualmente, viene attribuita rilevanza, nell'ottica dell'art. 612 cpc, anche a: i) provvedimenti giurisdizionali, diversi dalla sentenza, aventi contenuto condannatorio (cfr
Cass. 258/97); ii) verbali di conciliazione giudiziale (cfr sentenza 336/02 della Consulta); iii) verbali di mediazione (cfr art. 12 d.lgs 28/10). Resta controversa, invece, l'attitudine degli accordi di negoziazione assistita ex art. 5 d.l. 132/14 e dei titoli stragiudiziali menzionati nell'art. 474 cpc a fondare un'esecuzione forzata in forma specifica ex art. 612 cpc.
Soffermando l'attenzione sui provvedimenti giurisdizionali, va rimarcata la distinzione tra sentenze costitutive e sentenze di condanna.
Le sentenze costitutive sono quelle che producono un effetto costitutivo, obbligatorio o reale.
Le sentenze di condanna sono quelle che impongono l'adempimento di obblighi di dare, di fare, di non fare.
È noto che soltanto le sentenze di condanna costituiscono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 cpc ed a maggior ragione, dato il suo tenore letterale, dell'art. 612 cpc.
Le sentenze costitutive, invece, non necessitando del compimento di attività di attuazione, non hanno valenza esecutiva e subordinano alla previa formazione del giudicato l'esecutività dei capi condannatori legati all'effetto costitutivo da un nesso di sinallagmaticità.
Si è fatto strada, nel panorama interpretativo, il tema della configurabilità di una condanna implicita all'interno di una sentenza di natura costitutiva.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità appare prevalentemente attestata su una posizione rigida in quanto, muovendo dalla certezza del diritto, dal principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, dalla natura eccezionale delle disposizioni regolatrici dei titoli esecutivi, ha disatteso il tentativo di estrapolare da una pronuncia costitutiva o di accertamento regole di condotta non specificamente delineate.
In linea con l'orientamento citato si pongono: i) la sentenza 11339/91 della Cassazione, in cui è stato sostenuto che “Nella ipotesi di riforma in appello di sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, che abbia condannato il datore di lavoro al pagamento di somme in favore dei dipendenti, la sentenza assolutoria di riforma non costituisce di per sè titolo esecutivo per la restituzione di quanto versato in conseguenza della pronuncia riformata, occorrendo a tal fine un'apposita domanda”; ii) la
Pag. 4 di 9 sentenza 25941/23, in cui si legge “Nella pronuncia, di natura costitutiva, di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non è implicitamente inclusa una statuizione di condanna avente natura di titolo esecutivo per il rilascio forzoso del bene trasferito”; iii) la sentenza 9637/20, che ha affermato “La sentenza di mero accertamento di una servitù o della sua inesistenza non costituisce, in difetto di statuizioni di condanna, titolo esecutivo per richiedere al giudice dell'esecuzione misure idonee a far cessare impedimenti, turbative o molestie”.
Un caso a parte è il provvedimento, provvisorio o definitivo, di assegnazione della casa familiare, all'interno del quale è stata effettivamente ravvisata una condanna implicita al rilascio dell'immobile (cfr Cass. 1367/12).
La ragione risiede nel fatto che: i) il diritto di godimento attribuito al coniuge collocatario non può esistere senza l'allontanamento dell'altro coniuge;
ii) sull'assegnazione della casa familiare si innesta la finalità di tutelare l'habitat domestico dei minori, corrispondente ad un interesse superiore e generale che giustifica il superamento del rigore processuale.
Al di fuori del peculiare settore della crisi familiare torna, però, a riespandersi il principio del giusto processo civile, che è chiuso ad indirizzi tendenti a ricavare dalle sentenze, in via interpretativa ed a discrezione dell'interprete, delle condanne ad obblighi inespressi, non assistite da una richiesta di parte e non supportate da un accertamento probatorio dei fatti nel pieno rispetto del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio della controparte asseritamente obbligata.
In altri termini, è chiaro che all'attribuzione di un diritto si accompagna l'insorgenza di un generale dovere di neminem ledere a carico di tutti i consociati nonché, nei rapporti obbligatori, di prestazioni specifiche a carico di soggetti determinati.
Tuttavia, non si può pensare che il provvedimento che riconosce il diritto possa essere utilizzato come strumento esecutivo per ottenere l'adempimento degli obblighi ad esso correlati, necessari ad adeguare la realtà materiale alla situazione giuridica, in assenza di una domanda e di un preventivo accertamento giudiziale. Diversamente, verrebbe negato il concetto di stato di diritto nel suo significato più autentico e, in particolare, verrebbe disattesa la funzione del processo civile, che è quella, dapprima, di accertare la sussistenza del preteso obbligo nella sede di cognizione e, successivamente, quella di attuare l'obbligo così accertato nella sede esecutiva.
Pag. 5 di 9 Con particolare riguardo alla sentenza costitutiva di servitù coattiva di passaggio, deve escludersi l'attitudine ad esprimere una condanna implicita all'adempimento di obblighi di fare aventi ad oggetto la cessazione di eventuali turbative o molestie ovvero la realizzazione delle opere materiali strumentali alla concreta fruizione del diritto.
Al recepimento di una siffatta prospettiva ostano, innanzitutto, i principi generali sul giusto processo, sopra richiamati.
In secondo luogo, valga l'osservazione che diritto e possesso corrispondono a due posizioni soggettive distinte e separate, e l'una non presuppone l'altra per poter esistere sul piano giuridico.
Basti pensare: i) agli artt. 1168 cc e 1170 cc che tutelano il possesso anche se il possessore non è il titolare del diritto e, persino, contro il titolare del diritto;
ii) alla nuda proprietà, che segnala la netta frattura tra il diritto e la res; iii) al contratto di locazione, con cui il locatore conserva il diritto sulla cosa ma si priva della sua detenzione, trasferita al conduttore;
iv) all'art. 1079 cc che distingue nettamente tra domanda di accertamento del diritto e domanda volta a far cessare le molestie e ad ottenere la riduzione in pristino.
Se, allora, il possesso non è elemento essenziale al diritto deve escludersi che l'attribuzione del diritto possa contenere una condanna implicita a favore del titolare per reagire esecutivamente ad eventuali turbative.
Ciò è tanto più vero con riguardo alle opere funzionali al concreto esercizio della servitù, se si considera che: i) l'art. 1030 cc pone le c.d prestazioni accessorie a carico del proprietario del fondo dominante e non del proprietario del fondo servente;
ii) l'art. 1069 cc attribuisce al proprietario del fondo dominante l'onere di provvedere alle opere volte alla conservazione della servitù; iii) il proprietario del fondo servente è gravato solo da un obbligo di pati, oltre che da un generale dovere di neminem ledere, e non da obbligazioni specifiche di fare verso il proprietario del fondo dominante.
Dalle considerazioni svolte si ricava che il titolare di una servitù, costituita o costituenda, per rimuovere gli ostacoli frapposti all'esercizio del diritto, non può limitare il contenuto della domanda all'effetto costitutivo ma deve anche richiedere la condanna della controparte a tenere le condotte consequenziali. In mancanza, l'autorità giudiziaria non può riconoscere il bene della vita, né la sentenza è suscettibile di essere portata ad esecuzione.
Pag. 6 di 9 A diversa conclusione non può pervenirsi in virtù della pronuncia 1619/05 della CP_ Cassazione, citata dal nei propri scritti difensivi, atteso che, nel caso deciso dalla
Suprema Corte, la sentenza costitutiva di servitù coattiva di passaggio è stata ritenuta titolo esecutivo per l'immissione nel possesso ai sensi dell'art. 608 cpc e non per l'esecuzione di obblighi di fare ex art. 612 cpc.
Si aggiunga che detto orientamento è risalente e pare essere stato superato dai successivi pronunciamenti della Cassazione e, segnatamente, dalla sentenza 25941/23, in cui si legge
“
8. Non è convincente neanche l'argomentazione, addotta dalla Corte di merito, basata su una presunta esecutorietà che deriverebbe e sarebbe coessenziale alla funzione della decisione (in tema di servitù coattiva di passaggio Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1619 del 26/01/2005, Rv. 578798-01, secondo cui l'esigenza di esecuzione della sentenza deriva dalla stessa funzione che il titolo è destinato a svolgere). In primis, tale orientamento, se non altro nei termini assoluti sopra riportati, è certamente superato da Cass., Sez. U,
Sentenza n. 4059 del 22/02/2010, Rv. 611643-01 (…)”, nonché dalla sentenza 9637/20, che ha affermato “La sentenza di mero accertamento di una servitù o della sua inesistenza non costituisce, in difetto di statuizioni di condanna, titolo esecutivo per richiedere al giudice dell'esecuzione misure idonee a far cessare impedimenti, turbative o molestie”.
Tenendo a mente i suddetti principi, nel caso di specie va, innanzitutto, rilevato che la sentenza di primo grado, confermata e sostituita, in virtù dell'effetto devolutivo, dalla sentenza della Corte di Appello, contiene solo ed esclusivamente la dichiarazione di CP_ costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile a favore del fondo del , composto da un fabbricato distinto al NCEU del Comune di Cefalù al foglio 7, p.lla 693, e da un terreno catastalmente identificato al foglio 7, p.lla 116, ed a carico del fondo del
, da esercitarsi lungo il percorso già esistente ed indicato nella consulenza tecnica Parte_1 depositata in data 1 settembre 2014.
Non è dato rinvenire, nel dispositivo, alcuna condanna all'esecuzione delle opere elencate nell'atto di precetto e consistenti, sinteticamente, nell'eliminazione del pendio e nella rimozione di un insieme di ingombri che impediscono il passaggio in sicurezza.
Né, nella parte motiva delle due sentenze, vi è alcun riferimento ad ostacoli da eliminare o a pendenze da sistemare, corrispondenti alle doglianze fatte valere dal PI.
A riguardo, non corrisponde al vero che l'indennità di 41.400,00 (oltre euro 3.000,00 già corrisposti) sia stata stabilita in funzione di future opere da eseguirsi sul fondo del . Parte_1
Pag. 7 di 9 CP_ Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal , la quantificazione dell'indennità è avvenuta tenendo conto: i) del valore dell'area gravata dalla servitù; ii) del pregiudizio patrimoniale sofferto dal in termini di perdita della facoltà di usare un'area di 30 Parte_1 mq – utile per il parcheggio di due autovetture – e di deprezzamento dell'immobile; iii) del disagio provocato dal transito di mezzi e persone estranee.
Per di più, la necessità di procedere a dei lavori sull'area occupata pare essere stata espressamente esclusa atteso che la servitù è stata costituita su un percorso “già esistente” (cfr CP_ pag. 3, 7 della sentenza di primo grado), “da sempre” utilizzato dal per l'accesso al proprio fondo (cfr pag. 1 della sentenza di primo grado), che non abbisogna dell'effettuazione di
“alcun lavoro di scavo, movimento terra o altra attività” (cfr pag. 7 della sentenza di primo grado).
Neppure può convenirsi col PI che la declaratoria di costituzione della servitù sul percorso carrabile descritto dal ctu possa portare con sé la condanna all'eliminazione di qualsiasi fattore modificativo o impeditivo nelle more insorto.
Diversamente ragionando, alla sentenza verrebbe attribuito un significato ulteriore rispetto a quello che esprime direttamente e che è circoscritto, in coerenza col petitum della citazione originaria, al solo effetto costitutivo della servitù carrabile.
In sostanza, i provvedimenti giurisdizionali sottesi al precetto hanno inteso risolvere la controversia tra le parti in iure e non hanno affrontato le problematiche legate al concreto esercizio della servitù, che sono destinate, allora, a trovare un momento di analisi e di composizione non in sede esecutiva, tramite l'intermediazione della condanna implicita, ma nelle competenti sedi possessorie, petitorie, o risarcitorie.
A chiusura del ragionamento svolto, vale la pena precisare che, nel caso di specie, la sentenza costitutiva della servitù di passaggio non può neppure svolgere quella funzione di titolo per il rilascio espressamente ammessa dalla pronuncia 1619/05 della Cassazione. Ciò CP_ in quanto è pacifico che il sia stato già immesso nel possesso della servitù, che l'abbia esercitata e la eserciti attualmente sia pure con le difficoltà lamentate. Ne consegue che, essendovi già stata l'immissione in possesso, la condanna implicita al rilascio contenuta nella sentenza precettata, anche a volerla ritenere ammissibile, ha del tutto esaurito i propri effetti;
dall'altro lato, le residue doglianze circa impedimenti ed ostacoli vanno a collocarsi al di fuori dello spazio applicativo del provvedimento giudiziale e si prestano a costituire oggetto di una distinta e separata controversia possessoria o petitoria, non scrutinabile in questa sede per la
Pag. 8 di 9 mancanza di domanda riconvenzionale – da cui, peraltro, il convenuto è decaduto essendosi costituito in giudizio in data 5 maggio 2021, dopo la scadenza del termine di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione, spirato il 4 maggio 2021.
Sulla base di quanto esposto può certamente escludersi che il PI sia in possesso di un titolo esecutivo per agire con l'esecuzione forzata in forma specifica ex art. 612 cpc, tale non essendo la sentenza 1317/2019 della Corte di Appello, confermativa della sentenza 708/2016 del Tribunale di Termini Imerese, avente natura costitutiva e non condannatoria, né, tantomeno, il verbale del 8 luglio 2020, costituente una scrittura privata semplice.
L'opposizione, relativamente ai motivi ex art. 615 cpc, va pertanto accolta.
Le spese di lite, stante l'inammissibilità dei motivi di opposizione ex art. 617 cpc, vanno compensate per ¼ con condanna del convenuto a rifondere all'attore i restanti ¾.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata in CP_1 forma specifica ex art. 612 cpc sulla base della sentenza n. 1317 del 24 giugno 2019 della
Corte di Appello, confermativa della sentenza n. 708 del 26 luglio 2016 pronunciata dal
Tribunale di Termini Imerese, nonché del verbale di consegna del 8 luglio 2020;
DICHIARA l'inammissibilità dei motivi di opposizione ex art. 617 cpc;
COMPENSA per 1/4 le spese di lite, che si liquidano nell'intero in euro 5.264,00 (di cui euro
5.000,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta, e CONDANNA il convenuto al pagamento dei restanti ¾ in favore dell'attore, con distrazione verso il procuratore antistatario.
25/06/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 256 2021
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Milone Mario Parte_1 C.F._1
ATTORE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Sberna Rosalia CP_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 5 febbraio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 22 gennaio 2021 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto del 3 dicembre 2020 con cui ha intimato CP_1
l'esecuzione di una serie di opere sull'area oggetto della servitù di passaggio carrabile e pedonale costituita coattivamente giusta sentenza n. 708 del 26 luglio 2016 pronunciata dal
Tribunale di Termini Imerese, confermata dalla Corte di Appello con la sentenza n. 1317 del
24 giugno 2019, consistenti in: i) rimozione del materiale di scarto (frattaglie, erbacce, pedane di legno) collocato sul tragitto;
ii) sistemazione del pendio esistente, che rende difficoltoso e poco sicuro l'attraversamento carrabile ed il parcheggio dell'auto; iii) fissazione del cancello al muro;
iv) pulizia della siepe spinosa sul confine.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto che la sentenza sottesa al precetto non costituisce valido titolo esecutivo atteso che non contiene alcuna condanna all'adempimento degli obblighi intimati. Del pari, precisa l'attore, non costituisce titolo esecutivo neppure il
1 verbale sottoscritto dalle parti in data 8 luglio 2020, difettando dei requisiti formali di cui all'art. 474 cpc.
Inoltre, l'attore ha fatto valere la nullità del precetto a motivo della mancata allegazione e/o notificazione della sentenza, dell'assenza della formula esecutiva, dell'omessa indicazione della data della notifica della sentenza e della data dell'apposizione della formula esecutiva. CP_ Infine, l'attore ha argomentato per l'infondatezza delle doglianze del , evidenziando che: i) il percorso individuato dal ctu è stato reso carrabile e liberamente fruibile;
ii) il cancello, anche quando è posizionato in diagonale, non costituisce ostacolo all'esercizio della servitù;
iii) l'area adibita a parcheggio si trova nel medesimo stato di fatto accertato dal ctu nella relazione del 1 settembre 2014; iv) l'indennità ex art. 1053 cc è stata quantificata tenendo conto dello stato dei luoghi e non in vista di opere future, le quali, a tutto concedere, dovrebbero essere realizzate a cura e spese del proprietario del fondo dominante a norma dell'art. 1069 cc;
v) si è attenuto alla sentenza, avendo consegnato la servitù di passaggio carrabile così come costituita.
Sulla scorta di tali motivi l'attore ha chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità, l'inefficacia,
l'illegittimità del precetto e dell'eventuale esecuzione.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa di risposta tardivamente depositata
[...]
ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, essendo stata CP_1 proposta dopo 20 giorni dalla notifica del precetto.
Nel merito, il convenuto ha lamentato la difficoltà di esercitare il proprio diritto a causa delle condotte inadempienti dell'attore, il quale, violando la condanna implicita contenuta nella sentenza del Tribunale di Termini Imerese, confermata dalla Corte di Appello, non ha eliminato la pendenza esistente lungo il tragitto, ha abbandonato del materiale sull'area destinata alla servitù dopo l'accesso del ctu, non ha fissato il cancello al muro. CP_ Sulla scorta di tali motivi il ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
La causa, respinte le richieste istruttorie ed acquisita l'ordinanza del Ges del 25 marzo
2021 che ha dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione ex art. 612 cpc nelle more avviata dal CP_
, è stata posta in decisione all'udienza del 5 febbraio 2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
Preliminarmente, va osservato che l'ordinanza del Ges del 25 marzo 2021 non spiega alcuna efficacia vincolante nell'ambito della presente opposizione pre-esecutiva.
Pag. 2 di 9 Ciò in quanto, sebbene abbia esaminato e risolto le stesse questioni sollevate in citazione dall'attore, accertando la carenza di un valido titolo esecutivo, al provvedimento giurisdizionale non può essere attribuita la natura sostanziale di sentenza. Ed infatti, a ben vedere, siamo di fronte ad una decisione soltanto sommaria emanata dal Ges, su sollecitazione del , nell'esercizio del potere-dovere di verificare la sussistenza di un Parte_1 titolo esecutivo in capo al creditore procedente. Pertanto, l'ordinanza emessa corrisponde non ad una sentenza ma ad un vero e proprio atto esecutivo, conclusivo dell'esecuzione CP_ forzata avviata dal e suscettibile di impugnazione a mezzo dell'opposizione ex art. 617 cpc.
Si consideri, altresì, che il Ges ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, che costituisce una statuizione inidonea ad assumere la valenza del giudicato.
Sempre in via preliminare, si impone la necessità di operare la corretta qualificazione dell'opposizione proposta dal Parte_1
Sul punto, considerando il tenore dei motivi formulati, è possibile affermare che le contestazioni relative alla carenza di un titolo esecutivo munito dei requisiti di cui all'art. 474 cpc vanno certamente inquadrate nel disposto di cui all'art. 615 cpc. Pertanto, nessuna ragione di inammissibilità può scaturire dall'inosservanza del termine di 20 giorni dalla notifica del precetto.
Diversamente, le censure inerenti ai vizi di forma e contenuto del precetto nonché alla mancata notifica del titolo spedito in forma esecutiva costituiscono motivi di opposizione ex art. 617 cpc e vanno dichiarati inammissibili per tardività atteso che la citazione è stata notificata alla controparte il 22 gennaio 2021, oltre il termine di 20 giorni dalla notifica del precetto, avvenuta in data 30 dicembre 2020.
Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.
Giova ricordare, in diritto, che l'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare può essere intrapresa, per espressa previsione dell'art. 612 cpc, soltanto in forza di una sentenza di condanna.
La limitazione apposta dal dettato normativo al novero dei titoli azionabili per l'esecuzione in forma specifica, originariamente basata sull'esigenza di assicurare il controllo giurisdizionale sulla fungibilità e sulla coercibilità dell'obbligazione, è stata progressivamente
Pag. 3 di 9 superata dalla giurisprudenza di legittimità, dalla Corte Costituzionale nonché dagli interventi legislativi degli ultimi decenni.
Ed infatti, attualmente, viene attribuita rilevanza, nell'ottica dell'art. 612 cpc, anche a: i) provvedimenti giurisdizionali, diversi dalla sentenza, aventi contenuto condannatorio (cfr
Cass. 258/97); ii) verbali di conciliazione giudiziale (cfr sentenza 336/02 della Consulta); iii) verbali di mediazione (cfr art. 12 d.lgs 28/10). Resta controversa, invece, l'attitudine degli accordi di negoziazione assistita ex art. 5 d.l. 132/14 e dei titoli stragiudiziali menzionati nell'art. 474 cpc a fondare un'esecuzione forzata in forma specifica ex art. 612 cpc.
Soffermando l'attenzione sui provvedimenti giurisdizionali, va rimarcata la distinzione tra sentenze costitutive e sentenze di condanna.
Le sentenze costitutive sono quelle che producono un effetto costitutivo, obbligatorio o reale.
Le sentenze di condanna sono quelle che impongono l'adempimento di obblighi di dare, di fare, di non fare.
È noto che soltanto le sentenze di condanna costituiscono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 cpc ed a maggior ragione, dato il suo tenore letterale, dell'art. 612 cpc.
Le sentenze costitutive, invece, non necessitando del compimento di attività di attuazione, non hanno valenza esecutiva e subordinano alla previa formazione del giudicato l'esecutività dei capi condannatori legati all'effetto costitutivo da un nesso di sinallagmaticità.
Si è fatto strada, nel panorama interpretativo, il tema della configurabilità di una condanna implicita all'interno di una sentenza di natura costitutiva.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità appare prevalentemente attestata su una posizione rigida in quanto, muovendo dalla certezza del diritto, dal principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, dalla natura eccezionale delle disposizioni regolatrici dei titoli esecutivi, ha disatteso il tentativo di estrapolare da una pronuncia costitutiva o di accertamento regole di condotta non specificamente delineate.
In linea con l'orientamento citato si pongono: i) la sentenza 11339/91 della Cassazione, in cui è stato sostenuto che “Nella ipotesi di riforma in appello di sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, che abbia condannato il datore di lavoro al pagamento di somme in favore dei dipendenti, la sentenza assolutoria di riforma non costituisce di per sè titolo esecutivo per la restituzione di quanto versato in conseguenza della pronuncia riformata, occorrendo a tal fine un'apposita domanda”; ii) la
Pag. 4 di 9 sentenza 25941/23, in cui si legge “Nella pronuncia, di natura costitutiva, di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non è implicitamente inclusa una statuizione di condanna avente natura di titolo esecutivo per il rilascio forzoso del bene trasferito”; iii) la sentenza 9637/20, che ha affermato “La sentenza di mero accertamento di una servitù o della sua inesistenza non costituisce, in difetto di statuizioni di condanna, titolo esecutivo per richiedere al giudice dell'esecuzione misure idonee a far cessare impedimenti, turbative o molestie”.
Un caso a parte è il provvedimento, provvisorio o definitivo, di assegnazione della casa familiare, all'interno del quale è stata effettivamente ravvisata una condanna implicita al rilascio dell'immobile (cfr Cass. 1367/12).
La ragione risiede nel fatto che: i) il diritto di godimento attribuito al coniuge collocatario non può esistere senza l'allontanamento dell'altro coniuge;
ii) sull'assegnazione della casa familiare si innesta la finalità di tutelare l'habitat domestico dei minori, corrispondente ad un interesse superiore e generale che giustifica il superamento del rigore processuale.
Al di fuori del peculiare settore della crisi familiare torna, però, a riespandersi il principio del giusto processo civile, che è chiuso ad indirizzi tendenti a ricavare dalle sentenze, in via interpretativa ed a discrezione dell'interprete, delle condanne ad obblighi inespressi, non assistite da una richiesta di parte e non supportate da un accertamento probatorio dei fatti nel pieno rispetto del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio della controparte asseritamente obbligata.
In altri termini, è chiaro che all'attribuzione di un diritto si accompagna l'insorgenza di un generale dovere di neminem ledere a carico di tutti i consociati nonché, nei rapporti obbligatori, di prestazioni specifiche a carico di soggetti determinati.
Tuttavia, non si può pensare che il provvedimento che riconosce il diritto possa essere utilizzato come strumento esecutivo per ottenere l'adempimento degli obblighi ad esso correlati, necessari ad adeguare la realtà materiale alla situazione giuridica, in assenza di una domanda e di un preventivo accertamento giudiziale. Diversamente, verrebbe negato il concetto di stato di diritto nel suo significato più autentico e, in particolare, verrebbe disattesa la funzione del processo civile, che è quella, dapprima, di accertare la sussistenza del preteso obbligo nella sede di cognizione e, successivamente, quella di attuare l'obbligo così accertato nella sede esecutiva.
Pag. 5 di 9 Con particolare riguardo alla sentenza costitutiva di servitù coattiva di passaggio, deve escludersi l'attitudine ad esprimere una condanna implicita all'adempimento di obblighi di fare aventi ad oggetto la cessazione di eventuali turbative o molestie ovvero la realizzazione delle opere materiali strumentali alla concreta fruizione del diritto.
Al recepimento di una siffatta prospettiva ostano, innanzitutto, i principi generali sul giusto processo, sopra richiamati.
In secondo luogo, valga l'osservazione che diritto e possesso corrispondono a due posizioni soggettive distinte e separate, e l'una non presuppone l'altra per poter esistere sul piano giuridico.
Basti pensare: i) agli artt. 1168 cc e 1170 cc che tutelano il possesso anche se il possessore non è il titolare del diritto e, persino, contro il titolare del diritto;
ii) alla nuda proprietà, che segnala la netta frattura tra il diritto e la res; iii) al contratto di locazione, con cui il locatore conserva il diritto sulla cosa ma si priva della sua detenzione, trasferita al conduttore;
iv) all'art. 1079 cc che distingue nettamente tra domanda di accertamento del diritto e domanda volta a far cessare le molestie e ad ottenere la riduzione in pristino.
Se, allora, il possesso non è elemento essenziale al diritto deve escludersi che l'attribuzione del diritto possa contenere una condanna implicita a favore del titolare per reagire esecutivamente ad eventuali turbative.
Ciò è tanto più vero con riguardo alle opere funzionali al concreto esercizio della servitù, se si considera che: i) l'art. 1030 cc pone le c.d prestazioni accessorie a carico del proprietario del fondo dominante e non del proprietario del fondo servente;
ii) l'art. 1069 cc attribuisce al proprietario del fondo dominante l'onere di provvedere alle opere volte alla conservazione della servitù; iii) il proprietario del fondo servente è gravato solo da un obbligo di pati, oltre che da un generale dovere di neminem ledere, e non da obbligazioni specifiche di fare verso il proprietario del fondo dominante.
Dalle considerazioni svolte si ricava che il titolare di una servitù, costituita o costituenda, per rimuovere gli ostacoli frapposti all'esercizio del diritto, non può limitare il contenuto della domanda all'effetto costitutivo ma deve anche richiedere la condanna della controparte a tenere le condotte consequenziali. In mancanza, l'autorità giudiziaria non può riconoscere il bene della vita, né la sentenza è suscettibile di essere portata ad esecuzione.
Pag. 6 di 9 A diversa conclusione non può pervenirsi in virtù della pronuncia 1619/05 della CP_ Cassazione, citata dal nei propri scritti difensivi, atteso che, nel caso deciso dalla
Suprema Corte, la sentenza costitutiva di servitù coattiva di passaggio è stata ritenuta titolo esecutivo per l'immissione nel possesso ai sensi dell'art. 608 cpc e non per l'esecuzione di obblighi di fare ex art. 612 cpc.
Si aggiunga che detto orientamento è risalente e pare essere stato superato dai successivi pronunciamenti della Cassazione e, segnatamente, dalla sentenza 25941/23, in cui si legge
“
8. Non è convincente neanche l'argomentazione, addotta dalla Corte di merito, basata su una presunta esecutorietà che deriverebbe e sarebbe coessenziale alla funzione della decisione (in tema di servitù coattiva di passaggio Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1619 del 26/01/2005, Rv. 578798-01, secondo cui l'esigenza di esecuzione della sentenza deriva dalla stessa funzione che il titolo è destinato a svolgere). In primis, tale orientamento, se non altro nei termini assoluti sopra riportati, è certamente superato da Cass., Sez. U,
Sentenza n. 4059 del 22/02/2010, Rv. 611643-01 (…)”, nonché dalla sentenza 9637/20, che ha affermato “La sentenza di mero accertamento di una servitù o della sua inesistenza non costituisce, in difetto di statuizioni di condanna, titolo esecutivo per richiedere al giudice dell'esecuzione misure idonee a far cessare impedimenti, turbative o molestie”.
Tenendo a mente i suddetti principi, nel caso di specie va, innanzitutto, rilevato che la sentenza di primo grado, confermata e sostituita, in virtù dell'effetto devolutivo, dalla sentenza della Corte di Appello, contiene solo ed esclusivamente la dichiarazione di CP_ costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile a favore del fondo del , composto da un fabbricato distinto al NCEU del Comune di Cefalù al foglio 7, p.lla 693, e da un terreno catastalmente identificato al foglio 7, p.lla 116, ed a carico del fondo del
, da esercitarsi lungo il percorso già esistente ed indicato nella consulenza tecnica Parte_1 depositata in data 1 settembre 2014.
Non è dato rinvenire, nel dispositivo, alcuna condanna all'esecuzione delle opere elencate nell'atto di precetto e consistenti, sinteticamente, nell'eliminazione del pendio e nella rimozione di un insieme di ingombri che impediscono il passaggio in sicurezza.
Né, nella parte motiva delle due sentenze, vi è alcun riferimento ad ostacoli da eliminare o a pendenze da sistemare, corrispondenti alle doglianze fatte valere dal PI.
A riguardo, non corrisponde al vero che l'indennità di 41.400,00 (oltre euro 3.000,00 già corrisposti) sia stata stabilita in funzione di future opere da eseguirsi sul fondo del . Parte_1
Pag. 7 di 9 CP_ Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal , la quantificazione dell'indennità è avvenuta tenendo conto: i) del valore dell'area gravata dalla servitù; ii) del pregiudizio patrimoniale sofferto dal in termini di perdita della facoltà di usare un'area di 30 Parte_1 mq – utile per il parcheggio di due autovetture – e di deprezzamento dell'immobile; iii) del disagio provocato dal transito di mezzi e persone estranee.
Per di più, la necessità di procedere a dei lavori sull'area occupata pare essere stata espressamente esclusa atteso che la servitù è stata costituita su un percorso “già esistente” (cfr CP_ pag. 3, 7 della sentenza di primo grado), “da sempre” utilizzato dal per l'accesso al proprio fondo (cfr pag. 1 della sentenza di primo grado), che non abbisogna dell'effettuazione di
“alcun lavoro di scavo, movimento terra o altra attività” (cfr pag. 7 della sentenza di primo grado).
Neppure può convenirsi col PI che la declaratoria di costituzione della servitù sul percorso carrabile descritto dal ctu possa portare con sé la condanna all'eliminazione di qualsiasi fattore modificativo o impeditivo nelle more insorto.
Diversamente ragionando, alla sentenza verrebbe attribuito un significato ulteriore rispetto a quello che esprime direttamente e che è circoscritto, in coerenza col petitum della citazione originaria, al solo effetto costitutivo della servitù carrabile.
In sostanza, i provvedimenti giurisdizionali sottesi al precetto hanno inteso risolvere la controversia tra le parti in iure e non hanno affrontato le problematiche legate al concreto esercizio della servitù, che sono destinate, allora, a trovare un momento di analisi e di composizione non in sede esecutiva, tramite l'intermediazione della condanna implicita, ma nelle competenti sedi possessorie, petitorie, o risarcitorie.
A chiusura del ragionamento svolto, vale la pena precisare che, nel caso di specie, la sentenza costitutiva della servitù di passaggio non può neppure svolgere quella funzione di titolo per il rilascio espressamente ammessa dalla pronuncia 1619/05 della Cassazione. Ciò CP_ in quanto è pacifico che il sia stato già immesso nel possesso della servitù, che l'abbia esercitata e la eserciti attualmente sia pure con le difficoltà lamentate. Ne consegue che, essendovi già stata l'immissione in possesso, la condanna implicita al rilascio contenuta nella sentenza precettata, anche a volerla ritenere ammissibile, ha del tutto esaurito i propri effetti;
dall'altro lato, le residue doglianze circa impedimenti ed ostacoli vanno a collocarsi al di fuori dello spazio applicativo del provvedimento giudiziale e si prestano a costituire oggetto di una distinta e separata controversia possessoria o petitoria, non scrutinabile in questa sede per la
Pag. 8 di 9 mancanza di domanda riconvenzionale – da cui, peraltro, il convenuto è decaduto essendosi costituito in giudizio in data 5 maggio 2021, dopo la scadenza del termine di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione, spirato il 4 maggio 2021.
Sulla base di quanto esposto può certamente escludersi che il PI sia in possesso di un titolo esecutivo per agire con l'esecuzione forzata in forma specifica ex art. 612 cpc, tale non essendo la sentenza 1317/2019 della Corte di Appello, confermativa della sentenza 708/2016 del Tribunale di Termini Imerese, avente natura costitutiva e non condannatoria, né, tantomeno, il verbale del 8 luglio 2020, costituente una scrittura privata semplice.
L'opposizione, relativamente ai motivi ex art. 615 cpc, va pertanto accolta.
Le spese di lite, stante l'inammissibilità dei motivi di opposizione ex art. 617 cpc, vanno compensate per ¼ con condanna del convenuto a rifondere all'attore i restanti ¾.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata in CP_1 forma specifica ex art. 612 cpc sulla base della sentenza n. 1317 del 24 giugno 2019 della
Corte di Appello, confermativa della sentenza n. 708 del 26 luglio 2016 pronunciata dal
Tribunale di Termini Imerese, nonché del verbale di consegna del 8 luglio 2020;
DICHIARA l'inammissibilità dei motivi di opposizione ex art. 617 cpc;
COMPENSA per 1/4 le spese di lite, che si liquidano nell'intero in euro 5.264,00 (di cui euro
5.000,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta, e CONDANNA il convenuto al pagamento dei restanti ¾ in favore dell'attore, con distrazione verso il procuratore antistatario.
25/06/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
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