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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/06/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4450/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 4450 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, tra:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Massimo Palisi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio in Padova, via Tommaseo, 52, giusta procura allegata telematicamente alla citazione
- attore - contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Maria Cristina Disconzi (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso il suo studio in Vicenza, via Rattazzi, 8 in virtù di mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 16.4.2024
- convenuta –
e
C.F. ), in p.l.r.p.t. e Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
- convenuti, contumaci -
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.5.2025 l'attore precisava le conclusioni riportandosi alle note conclusive del 12.5.2025 e, quindi:
pagina 1 di 13 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di condannare il medesimo in solido con CP_3 [...]
e della , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore: CP Controparte_4
a) al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attore per le voci indicate, e quantificati nell'ulteriore somma di € 16.856,95 o in quella maggiore o minore somma emersa dalle risultanze di giudizio, oltre interessi e rivalutazione;
b) al rimborso delle spese di CTU medico-legale pari ad Euro 1.268,80 (dott. ) da distrarsi, ai Per_1 sensi ed effetti dell'art. 93 c.p.c., a favore dello scrivente procuratore che Le ha anticipato;
c) alla rifusione di tutti gli oneri di causa (comprensivi anche quelle della negoziazione assistita), da distrarsi, ai sensi ed effetti dell'art. 93 c.p.c., a favore dello scrivente procuratore, dichiaratosi antistatario;
d) con condanna della al pagamento dell'ulteriore somma equitativamente Controparte_1 determinata ex officio ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a fronte dell'art. 4, comma 1, D.L. n.
132/2014 e 185 bis c.p.c.;”. precisava le conclusioni riportandosi alle note conclusive: CP
“In via preliminare: Revocarsi la dichiarazione di contumacia di . Controparte_5
Nel merito: Dato atto che, per i danni subiti nel sinistro stradale per cui è causa, a favore del sig.
, in forza della Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Parte_1
Diretto (C.A.R.D.), , compagnia assicuratrice per la RCA dell'attore, proprietaria Controparte_6 del veicolo Audi TT tg. DF067HA, ha liquidato l'importo di € 16.000,00, e tenuto conto dei danni patrimoniali accertati e non patrimoniali effettivamente residuati, rigettarsi ogni e qualsiasi ulteriore domanda ex adverso formulata nei confronti di , per i motivi di cui alla narrativa. Controparte_5
Nel merito, in via subordinata: Dato atto che, per i danni subiti nel sinistro stradale per cui è causa, a favore del sig. , in forza della Convenzione tra Assicuratori per il Parte_1
Risarcimento (C.A.R.D.), , compagnia assicuratrice per la RCA dell'attore, CP_7 Controparte_6 proprietaria del veicolo Audi TT tg. DF067HA, ha liquidato l'importo di € 16.000,00, ridursi le pretese attoree nei limiti dei danni accertati, per tutti i motivi di cui alla narrativa.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione del 3.9.2023 l'attore conveniva e lo di cui chiedeva la CP CP_2 CP_3
condanna in solido al risarcimento dei danni patiti per il sinistro occorso il 24.9.2022, deducendo che:
pagina 2 di 13 - quel giorno alla guida della Range Rover (tg. FF050NC), di proprietà di e CP_3 CP_2
assicurata con perdeva il controllo del mezzo, invadeva la corsia opposta e impattava contro CP
l'Audi TT (tg. DF067HA) di proprietà e condotta dal , assicurata con Parte_1 CP_6
- a seguito dell'impatto l'attore veniva portato al PS dell'Ospedale di Vicenza;
si sottoponeva a vari accertamenti specialistici, diagnostici e riabilitativi e quindi, stabilizzatisi i postumi, a valutazione medico legale;
- denunciava il sinistro a quantificando il risarcimento dei danni, ma la convenuta dichiarava CP di non volersi interessare alla questione;
risarciva il danno all'auto per € 5.000,00 e CP_6 corrispondeva € 16.000,00 per danno alla persona senza tuttavia giustificare le ragioni del versamento di tal ridotto importo.
In punto di diritto, l'attore deduceva la piena responsabilità dello per il sinistro. Allegando una CP_3 relazione medica di parte (ove si riportava che avesse subito un “politrauma con distorsione del rachide cervicale, una contusione-lussazione-distorsione alla spalla destra con lesione capsulo- legamentosa rappresentata da lesione di Hill-Sacks, rottura del labbro glenoideo (ALPSA lesion), lesione del tendine sovraspinoso, lesione del tendine sottoscapolare, rottura dei legamenti gleno- omerali medio e superiore, una contusione alla caviglia ed al piede di destra […]” con postumi stabilizzati consistenti in una “insufficienza vertebrale cervicale […]” con “dolore al collo, limitazione funzionale dei movimenti del capo, contrattura della muscolatura loco regionale ed aumentata sensibilità dolorosa ai cambiamenti meteorologici […]”. cfr. doc. 3 attoreo, pag. 11), invocando l'applicazione delle tabelle milanesi, chiedeva la condanna al ristoro dei danni patiti per il sinistro de quo, per complessivi € 117.991,18 al netto degli acconti, così distinti: (A) quanto ai danni non patrimoniali in € 65.665,82 così suddivisi: (i) per l'invalidità temporanea, € 5.569,20 per I.T. al 75% per 60 giorni, € 1.856,40 per I.T. parziale al 50% per 30 giorni, € 928,20 per I.T. parziale al 25% per 30 giorni;
(ii) € 51.749,00 per il danno permanente all'integrità fisica (ipotizzando una invalidità al 16%)
(iii) chiedeva applicarsi una personalizzazione al 10,75% sul danno all'integrità fisica, per altri €
5.563,02 per lo spavento al momento del sinistro, il dolore e sofferenze patite, il tipo di terapia, il
“grado di impedimento e/o rinuncia all'estrinsecazione delle normali attività quotidiane e/o sportive
e/o ludiche […]”, la lesione alla dignità personale in quanto vittima di reato (cfr. citazione, pag. 5)
(B) quanto ai danni patrimoniali: (i) € 3.367,00 per spese mediche;
(ii) € 100,00 per gli spostamenti per recarsi ai luoghi di cura;
(iii) € 2.791,36 per assistenza e rappresentanza stragiudiziale;
(ii) € 61.767,85 per la lesione alla capacità lavorativa specifica, indicata nella perizia di parte nel 20%.
Con decreto ex art. 171bis c.p.c. del 17.11.2023 veniva dichiarata la contumacia di e di CP
; rilevata la nullità della citazione nei confronti dello ex art. 164, co. 1 c.p.c. veniva CP_2 CP_3
pagina 3 di 13 fissata nuova udienza al 24.4.2024 disponendo la rinnovazione della citazione nei confronti di detto convenuto.
2. Nelle more, con comparsa del 22.11.2023 si costituiva contestando in punto quantum le CP
pretese attoree, deducendo in particolare che fosse esagerata la percentuale di invalidità permanente, pari, per il perito assicurativo, al 6/7%; contestava la sussistenza dei presupposti per la personalizzazione o per il ristoro del danno morale, della lesione alla capacità lavorativa specifica e di tutte le voci di danno patrimoniale azionate.
3. La contumacia di veniva revocata con decreto del 14.2.2024 e con decreto ex art. 171bis CP
c.p.c. del 26.2.2024 veniva dichiarata la contumacia anche dello Le parti depositavano le CP_3 memorie ex art. 171ter c.p.c. e all'udienza del 23.4.2024, non risultando ulteriori istanze, veniva disposta CTU medica, nominandosi a tal fine come consulente il Dott. che Persona_2
depositava la relazione il 24.7.2024. All'udienza dell'8.11.2024 la causa veniva rinviata per p.c. e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 20.5.2025, con termine per note conclusive fino al 12.5.2025, depositate dalle parti. All'udienza del 20.5.2025 le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e discutevano la causa, che veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
4. Quanto all'an, l'esclusiva responsabilità del convenuto contumace nella causazione del sinistro non è contestata dalla Compagnia costituita;
la dinamica e l'esclusiva responsabilità dello può poi CP_3
dirsi provata, quanto alla posizione di quest'ultimo, dal modulo CAI (doc. 1 attoreo) sottoscritto dal contumace, ove questi ha dichiarato “non ho visto i segnali di lavoro in corso e ho invaso la corsia opposta mi assumo il 100% della colpa”.
5. Si può individuare e quantificare il risarcimento del danno dovuto in conseguenza del sinistro.
Nelle note conclusive l'attore – adeguando le conclusioni - ha rivisto le pretese risarcitorie, all'esito della relazione di CTU, con riferimento sia al danno biologico permanente (di cui in conclusionale la ha chiesto il risarcimento, ipotizzando una percentuale dell'9%) e temporaneo (chiedendo, Parte_1 all'esito delle risultanze di CTU, il ristoro per periodi diversi rispetto a quelli indicati in citazione, cfr. note conclusive, pag. 13), chiedendo un aumento per il danno morale e per la personalizzazione, sia con riferimento al danno patrimoniale, non menzionando più l'originaria pretesa di ristoro della capacità lavorativa specifica.
5.1. Si partirà dall'esame del danno non patrimoniale.
Per la stima del danno biologico, è stata disposta una CTU affidata al Dott. che, all'esito delle Per_1
operazioni peritali, ha concluso che ha riportato per effetto del sinistro un “trauma distorsivo Parte_1
del rachide cervicale con lombalgia;
un trauma toracico;
una verosimile lussazione della spalla destra dominante (riscontro RM di distacco del cercine glenoideo antero-inferiore; lesione anche del
pagina 4 di 13 complesso legamentoso gleno-omerale inferiore) ed una contusione della caviglia/piede destri” (cfr.
CTU, pag. 17), per cui era immobilizzato con collare, mantenendolo per 15 giorni con successivo divezzamento e trattamento farmacologico. Dal 17.10.2022 veniva munito di tutore morbido per l'arto superiore destro, portato per 30 giorni. Doveva eseguire visite specialistiche e fisioterapie (cfr. pag. 12).
Quanto ai postumi stabilizzati il CTU li ha indicati nella “permanenza di impaccio funzionale antalgico del rachide cervicale, sostenuto da ipertono muscolare locale, con parziale spianamento residuo della fisiologica lordosi cervicale. Alla spalla destra, dominante, residua omalgia alle manovre su tutti i piani dello spazio, con deficit globale dell'articolarità ai gradi medio-ultimi su ogni piano, specie in elevazione ed abduzione, che necessitano di aiuto, pur minimo, per raggiungere il finecorsa del ROM
(range of movement). Test della cuffia dei rotatori debolmente positivi […] (CTU, pagg. 14-15)
Il CTU, con ragionamento pienamente condivisibile, all'esito dell'esame della documentazione medica e della visita dell'attore ha concluso che per effetto dell'incidente è seguito un “[…] danno biologico temporaneo di 50 giorni a parziale al 75% per riposo assoluto, immobilizzazione con collare e tutore;
25 giorni a parziale al 50%; 25 giorni a parziale al 25% per le visite specialistiche, il prosieguo delle cure mediche, le fisioterapie e quale ragionevole coda di stabilizzazione clinica […]”; quanto al permanente ha chiarito che è “[…] ammissibile il riconoscimento di un danno biologico permanente del 9%, in linea con le Tabelle di Legge ed i più accreditati barémes […]” cfr. pag. 18).
Quanto alla sofferenza menomazione correlata ha riferito che “[…] Il grado di sofferenza è stato di media entità per i primi 50 gg caratterizzati da immobilizzazione. Medio-lieve nel rimanente periodo di malattia e medio-lieve nei postumi. […]”, ritenendo pure “Proponibile la strategia risarcitoria dell'appesantimento del valore economico del punto percentuale di danno biologico permanente: dati i riflessi negativi delle menomazioni, specie di quelle relative alla spalla destra dominante, su di un lavoro pesante come quello di manutentore.” (CTU, pag. 19)
La relazione non ha formato oggetto di osservazioni da parte attrice. Il CTP della Compagnia ha invece rilevato che la percentuale del 9% sarebbe “oltremodo generosa”, così come la stima dell'IT. Le osservazioni – peraltro generiche – sono state riscontrate con motivazione argomentata e condivisibile dal CTU, che ha chiarito che “[…] sono state alla spalla medesima lesioni, anche acute, e permanenti ai tessuti nobili, che, nonostante il notevole recupero funzionale, vanno valorizzate nell'ambito del biologico: poiché potenzialmente foriere di disturbi algici ed artrosi precoce nel prossimo futuro. In tal senso lo scrivente CTU difende la propria quantificazione del danno biologico permanente. Così pure la durata del danno biologico temporaneo, che risulta adeguatamente certificato dalla documentazione specialistica riportata ed esaminata, fatto salvo per quanto già segnalato relativamente all'effettivo periodo di inabilità lavorativa parziale” (CTU, pag. 16).
pagina 5 di 13 Si condividono pertanto pienamente le conclusioni del CTU, frutto di analisi precise e argomentazioni chiare da cui non vi sono ragioni di discorstarsi.
Tanto premesso, essendo stato riscontrato un danno biologico di lieve entità, derivante da un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, per la quantificazione del danno biologico
(permanente e temporaneo) andranno applicati i criteri di cui all'art. 139 cod. ass. e delle tabelle adottate ex art. 139, co. 1 c.c., nella versione aggiornata dal d.m. 16/7/2024.
Il c.d. danno biologico subito dall'attore, alla luce delle conclusioni raggiunte dal CTU e dell'età del all'epoca del sinistro – 30 anni, essendo nato il [...] ed essendo il sinistro avvenuto il Parte_1
24.9.2022 – viene quindi di seguito liquidato.
5.1.1. Per quanto concerne l'invalidità temporanea, il CTU l'ha individuata in 50 giorni al 75%, 25 giorni al 50% e 25 al 25%. Dunque:
(i) per i 50 giorni di invalidità al 75%, spetteranno € 2.071,50
(ii) per i 25 giorni di invalidità al 50%, spetteranno € 690,50
(iii) per i 25 giorni di invalidità al 25%, spetteranno € 345,25
In definitiva, per i giorni di invalidità temporanea, si devono riconoscere complessivi € 3.107,25.
5.1.2 Per quanto riguarda l'invalidità permanente, il danno biologico va individuato nella misura del
9%. Considerata l'età dell'attore al momento del sinistro, applicando i parametri di legge, andranno riconosciuti € 17.648,20.
La somma di risarcimento per invalidità temporanea e permanente è quindi pari ad € 20.755,45 (€
3.107,25 + 17.648,20).
5.1.3 L'attore, pur unendo la richiesta a quella riguardante la personalizzazione, ha altresì chiesto il riconoscimento del danno morale (da ultimo, note conclusive, pagg. 8-9). Stanti i rilievi della convenuta va ricordato che il danno morale – distinto dal danno biologico – può essere riconosciuto
(cfr. Cass. SU, sent. n. 26972 dell'11/11/2008; Cort. Cost. 235/2004), valorizzando il disposto dell'art. 139, co. 3 cod. ass;
il danno morale non deve essere tuttavia riconosciuto in via automatica, ma è soggetto all'onere di allegazione e prova (cfr. Cass. Sez. III, sent. 339 del 13/1/2016).
La Compagnia ha sostenuto che non avrebbe provato/né tanto meno allegato elementi a Parte_1
supporto del riconoscimento del danno morale (note conclusive, pagg. 4-5). Tale impostazione non è condivisibile.
Uno degli elementi da cui è possibile presumere la sussistenza di un danno morale è la sofferenza della persona, nell'ambito del quale rientra anche il dolore provato per le lesioni subite a causa del sinistro – sofferenza menomazione correlata, con la specificazione per cui, quando le lesioni sono di lieve entità, si ritengono normalmente assorbite nel danno biologico tutte le conseguenze riscontrabili sul piano pagina 6 di 13 psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale, salvo prova contraria (cfr. in tal senso, Cass. Sez. III, ord. n. 6444 del 3/3/2023).
In merito a tale aspetto il CTU – con valutazione che pure non ha formato oggetto di osservazioni – ha riconosciuto che il grado di sofferenza durante i primi 50 giorni è stato medio, medio-lieve nel successivo periodo di malattia e a postumi stabilizzati.
Può poi desumersi un forte patema d'animo, dalla dinamica del sinistro (impatto con una vettura immessasi all'improvviso sulla corsia di marcia).
Considerati tali fattori, e l'intensità della sofferenza morale/menomazione correlata accertata dal CTU, pare dunque congruo riconoscere per il periodo di IT il danno morale nella misura del 10% - stante la maggiore intensità della sofferenza menomazione correlata in tale fase – e per il periodo di IP nella misura del 5%, stante la più ridotta intensità della sofferenza in detto periodo, dunque per € 310,72
(10% di 3.107,25) e € 882,41 (5% di 17.648,20). A ristoro del danno morale dovranno essere riconosciuti complessivi € 1.193,13 (310,72 + 882,41).
5.1.4. Può essere accolta la richiesta personalizzazione del danno biologico.
Va ricordato che la misura standard del risarcimento può essere incrementata dal Giudice solo in presenza di conseguenze anomale e peculiari (che è onere del danneggiato allegare e provare), rispetto alle conseguenze ordinarie di un sinistro (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. VI, ord. n. 5865 del
4/3/2021). Ad avviso della Suprema Corte, la personalizzazione può poi essere operata esclusivamente sulla componente del danno biologico (cfr. Cass. Sez. III, ord. n. 15733 del 17/5/2022). In questo contesto, è stato condivisibilmente affermato che il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e non incidente direttamente sulla facoltà di produrre reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'individuo, costituisce una posta di danno non patrimoniale (Cass. Sez.
III, sent. n. 17411 del 28/6/2019; Cass. Sez. VI Ord. n. 12572 del 22/5/2018). La “lesione della cenestesi lavorativa” può quindi essere un elemento che giustifica una personalizzazione del danno.
Quando il danno alla salute ricade nelle c.d. lesioni micropermanenti, la personalizzazione può essere operata con le modalità di cui all'art. 139, co. 3 cod. ass.
L'attore ha ricollegato la sua pretesa a vari fattori (cfr. citazione, pagg. 4-5), ossia (a) lo spavento al momento del sinistro/(b)il dolore e le sofferenze, (c) la durata delle cure, (d) il tipo di terapia (e) il grado di impedimento/rinuncia alle normali attività quotidiane sportive, ludiche (f) la lesione della dignità quale vittima di reato (g) la violazione dell'art. 148 c.d.a. e alla luce delle risultanze di CTU
(che ha escluso che la capacità lavorativa sia risultata incisa dal sinistro, che comunque avrebbe comportato una maggiore gravosità per l'attore) anche per la cenestesi.
pagina 7 di 13 I fattori a) e b) sono già stati valorizzati in sede di liquidazione del danno morale, quelli sub. c) e d) al più avrebbero potuto rilevare nella valorizzazione dell'IT (anche sotto il profilo morale) e in quella sede sono stati considerati, gli elementi sub. e) oltre che genericamente allegati non sono stati dimostrati dall'attore (che avrebbe dovuto provare di svolgere una data attività in misura superiore all'ordinario e che la stessa fu compromessa dal sinistro); la circostanza sub f) è delinata genericamente;
il fattore g) non rileva ai fini dell'eventuale personalizzazione, potendo al più la violazione della procedura ex art. 148 cod. ass. essere valorizzata ai sensi del comma 10 di detta disposizione.
Quanto alla cenestesi, ha provato di essere operaio, in origine montatore meccanico di Parte_1
automazioni robotiche, in corso di causa manutentore in pastificio.
Si è detto che il CTU ha ritenuto “Proponibile la strategia risarcitoria dell'appesantimento del valore economico del punto percentuale di danno biologico permanente: dati i riflessi negativi delle menomazioni, specie di quelle relative alla spalla destra dominante, su di un lavoro pesante come quello di manutentore”
Nelle note conclusive (pagg. 4) la Compagnia ha contrastato le conclusioni della CTU, assumendo non esservi prova del maggior affaticamento.
Il rilievo non è condivisibile: essendo pacifico e non contestato che il svolgesse l'attività di Parte_1
operaio prima del sinistro, il CTU ha correttamente rilevato che le problematiche alla spalla potrebbero avere riflessi negativi nel lavoro di tutto i giorni, stante la tipologia di attività. Può dunque dirsi che i postumi permanenti condizioneranno a vita il lavoro dell'attore, rendendolo più gravoso. Per tale ragione, considerata anche la giovane età dell'attore, pare congruo riconoscere la richiesta personalizzazione, nella misura del 10% del danno biologico permanente, per ulteriori € 1.764,82 (10% di 17.648,20).
5.2. Si esaminano quindi le richieste di risarcimento del danno patrimoniale.
5.2.1. Le risultanze della CTU in corso di causa hanno escluso che il sinistro abbia comportato una lesione di carattere permanente alla capacità lavorativa dell'attore e, pur essendo emersa una inabilità temporanea, non ha provato di aver subito delle riduzioni reddituali per effetto della stessa. Parte_1
La domanda – non reiterata nelle note conclusive, ma non rinunciata espressamente – dovrà essere rigettata.
5.2.2. Quanto alle richieste di rimborso delle spese mediche, la CTU ha ritenuto come documentate e congrue le spese richieste per € 2.037,00. Dovrà pertanto essere riconosciuto l'importo.
5.2.3. Pure può essere riconosciuto il rimborso delle spese per la perizia medica ante causam, per €
1.600,00 (doc. 11 attoreo, pag. 13 del file); pur essendo stata ampiamente ridimensionata la stima del pagina 8 di 13 perito del , detto dato ha comunque formato un elemento utile nella valutazione delle Parte_1
condizioni dell'attore.
5.2.4. Deve essere invece rigettata la richiesta di ristoro di € 100,00 per spese di viaggio per le visite mediche/ricoveri.
Trattandosi di voce di danno patrimoniale, sarebbe stato onere dell'attrice dimostrarla, potendo operarsi la liquidazione in via equitativa unicamente per l'impossibilità o estrema difficoltà di provare il danno nel suo ammontare (ex art. 1226 c.c.). Nel caso di specie, l'attore avrebbe potuto fornire prova delle spese, stante il numero ridotto di ricoveri/visite occorse, o comunque fornire elementi per procedere ad una liquidazione in via equitativa.
5.2.5. Quanto alle spese per l'assistenza stragiudiziale, la difesa attorea vi ricomprende sia le spese per l'assistenza stragiudiziale in senso stretto (documentate da fattura, doc. 11, pag. 14 del file), sia nei compensi per la negoziazione assistita (note conclusive, pag. 11).
5.2.5.1. Per quanto concerne le prime, come chiarito anche dalle Sezioni Unite (Cass.
SU, Sent. n. 16990 del 10/7/2017), le spese per l'assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Il rimborso può essere concesso a condizione che l'attività stragiudiziale abbia una qualche utilità – valutazione da operarsi ex ante, in base alle circostanze concrete del caso – e non può essere riconosciuto laddove l'attività sia stata “superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (cfr. Cass. S.U. Sent. n. 16990 del 10/7/2017; cfr. in tal senso, tra le altre Cass.
Sez. III, ord. n. 24481 del 4/11/2020 e Cass. Sez. III, sent. n. 37477 del 22/12/2022).
Nel caso di specie, l'attore non ha anzitutto provato l'esborso, essendosi limitato ad allegare un mero avviso di parcella inidoneo a provare il pagamento delle somme da parte di o quanto meno il Parte_1
sorgere di un debito verso il legale (cosa che potrebbe invece desumersi da una parcella o notula vera e propria).
A prescindere da ciò, l'attività stragiudiziale si è esaurita nel mero invio di due lettere di messa in mora, la prima del tutto generica, salvo che per i danni al veicolo (cfr. doc. 4); nella seconda (doc. 5) veniva invece articolata una richiesta del tutto sproporzionata, perché comprensiva della richiesta di ristoro della capacità lavorativa specifica, che, oltre ad essere stata smentita dalle verifiche svolte in corso di causa, veniva delineata del tutto genericamente senza neanche indicarsi la professione dell'attore, non essendo dunque la comunicazione utile a risolvere particolari questioni di natura tecnica e risultando conseguentemente superflua (anche in base ad una valutazione ex ante) ad una più pronta definizione pagina 9 di 13 del contenzioso.
La relativa domanda dovrà essere rigettata.
5.2.5.2. Quanto alle spese per la fase di negoziazione assistita, richieste dal legale, va osservato che parte della giurisprudenza di merito (ad es. Trib. Roma sez. V, 12 aprile 2023, sent. n. 5828), assimila i compensi per le c.d. adr (mediazione, negoziazione obbligatoria) a delle spese stragiudiziali, ritenendo pertanto che esse debbano essere considerate delle richieste di danno emergente, in linea con i principi espressi da Cass. S.U. sent. n. 16990 del 10/7/2017 (e dagli ulteriori precedenti di legittimità, tra cui quelli indicati in precedenza).
In realtà, va evidenziato che le Sezioni Unite (e la giurisprudenza di legittimità che, anche in via tralatizia, le ha richiamate) paiono riferirsi a ipotesi di spese stragiudiziali in senso stretto (e, quindi, richieste di rimborso per gli esborsi sostenuti verso società di consulenza legale;
perizie ante causam) – da un esame della parte motiva, il precedente del 2017 si riferisce ad un procedimento antecedente all'introduzione del d.lgs. 28/2010 e, in generale, della mediazione e negoziazione, quali condizioni di procedibilità.
La mediazione e negoziazione assistita, laddove costituiscano condizione di procedibilità sono sì un'attività stragiudiziale, ma connessa ad un procedimento che deve essere esperito a condizione di improcedibilità del giudizio. In questo contesto, sono assimilabili a delle spese di lite (Cass. Sez. II, ord. n. 32306 del 21/11/2023, in punto di spese di mediazione) sicché esse vanno liquidate (a prescindere dalla prova del relativo esborso, applicandosi in subordine i parametri legali), in tale sede.
Le spese di negoziazione – obbligatoria nel caso di specie – verranno liquidate unitamente alle spese di lite.
5.3. Conclusivamente, il danno, patrimoniale e non, subito dal in occasione e come Parte_1
conseguenza del sinistro per cui è causa ammonta, ad € 27.350,40 (€ 3.107,25 per I.T.; € 17.648,20 per danno biologico permanente;
€ 1.193,13 a ristoro del danno morale;
€ 1.764,82, per personalizzazione;
€ 2.037,00 ed € 1.600,00 a ristoro del danno patrimoniale – spese mediche, perizia ante causam).
5.4. Sono stati richiesti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del fatto. Quanto alla domanda diretta all'applicazione della rivalutazione, l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce debito di valore da liquidarsi tenendo conto dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore di una somma che equivalga al danno suo tempo subito.
In merito alla quantificazione degli interessi, la questione deve dunque essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del
17.2.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente pagina 10 di 13 monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, il tasso di interesse pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.
Nel caso di specie occorre poi tenere conto della circostanza che , compagnia assicurativa CP_6
dell'attore, ha pacificamente corrisposto a , a ristoro di parte dei danni azionati in questa sede, Parte_1
complessivi € 16.000,00 il 10.7.2023 (doc. 9 attoreo); le somme venivano trattenute dall'attrice quale acconto. L'importo andrà quindi decurtato da quanto dovuto a . Parte_1
L'acconto andrà scomputato considerato il fatto che il creditore: I) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare il denaro dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale dovutogli;
II) solo dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua. Conseguentemente, come chiarito dalla suprema Corte, “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.” (Cass. Sez. III, n. 16027 del 18/5/2022; tra le varie pagina 11 di 13 conformi Cass. Sez. III, Sent. n. 9950 del 20/04/2017).
Tanto premesso, la somma oggi liquidata a a ristoro dei danni, per € 27.350,40 devalutata a Parte_1
far data dal luglio 2024 (adozione del decreto sulla base del quale è stato oggi liquidato il predetto importo) all'epoca del sinistro – 24.9.2022 – è pari ad € 25.875,50.
L'acconto di € 16.000,00 (versato il 10.7.2023) devalutato al sinistro ammonta ad € 15.296,37.
L'importo derivante dalla detrazione dell'acconto devalutato dalla somma capitale devalutata è pari ad
€ 10.579,13 (€ 25.875,50– 15.296,37).
Gli interessi maturati sull'intero capitale (€ 25.875,50), rivalutato fino al pagamento dell'acconto sono pari ad € 799,00.
Detratto l'acconto e computando la rivalutazione e gli interessi sul capitale al netto della detrazione dell'acconto (€ 10.579,13), la somma di capitale rivalutato anno per anno e interessi maturati sul capitale via via rivalutato, a far data dal 24.9.2022, è pari ad oggi a complessivi € 12.359,12, a cui vanno aggiunti gli € 799,00 di interessi maturati prima dell'acconto: la somma spettante all'attore comprensiva di rivalutazione, interessi e al netto dell'acconto è quindi oggi pari ad € 13.158,12 (€
12.359,12+ 799,00).
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, su detta somma dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi legali.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in considerazione della somma riconosciuta all'attrice in quello tra € 5.201,00 ad € 26.000,00 – e, precisamente: € 919,00 per la fase di studio della controversia,
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale, per complessivi € 5.077,00 oltre accessori.
Non sussistono i presupposti per un aumento (o per la condanna ex art. 96 c.p.c.) per la mancata partecipazione dei convenuti alla negoziazione, ex art. 4, co. 1 d.l. 132/2014, perché la mancata partecipazione, in ragione della sproporzione della domanda risarcitoria attorea, non pare significativa sotto il profilo causale sulla necessità di promuovere il giudizio e sulle relative spese.
All'attore dovranno essere altresì rimborsati gli esborsi, per € 3.231,40: € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca, 25,40 per spese di notifica, € 1.220,00 per rimborso spese di CTU, anticipate dal difensore attoreo (doc. 15), € 1.200,00 per rimborso spese di CTP (il doc. 14).
Le spese di lite andranno versate in favore dell'Avv. Massimo Palisi, dichiaratosi distrattario.
pagina 12 di 13 Devono essere altresì riconosciuti i compensi per la negoziazione assistita, secondo i valori minimi previsti per il predetto scaglione e solamente per la fase di attivazione (avendo l'attore provato che la convenuta non aderì all'invito), per € 221,00 per compensi, oltre accessori sui compensi. Anche le spese per la negoziazione andranno versate in favore dell'Avv. Palisi, distrattario.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna Controparte_1
e in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_2 CP_3 Parte_1 della somma di € 13.158,12, per le causali indicate in narrativa, somma già rivalutata,
[...]
oltre interessi al saggio ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo;
(ii) rigetta per il resto le domande svolte da parte attrice verso i convenuti;
(iii) condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rimborso delle spese di lite per il giudizio in favore dell'Avv. Massimo Palisi, procuratore dichiaratosi antistatario di liquidate in € 5.077,00 per compensi ed € 3.231,40 Parte_1
per esborsi, oltre accessori come per legge sui compensi e al rimborso delle spese per la negoziazione assistita, sempre in favore dell'Avv. Massimo Palisi, pari ad € 221,00 per compensi;
(iv) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Vicenza, 12 giugno 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 4450 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, tra:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Massimo Palisi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio in Padova, via Tommaseo, 52, giusta procura allegata telematicamente alla citazione
- attore - contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Maria Cristina Disconzi (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso il suo studio in Vicenza, via Rattazzi, 8 in virtù di mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 16.4.2024
- convenuta –
e
C.F. ), in p.l.r.p.t. e Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
- convenuti, contumaci -
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.5.2025 l'attore precisava le conclusioni riportandosi alle note conclusive del 12.5.2025 e, quindi:
pagina 1 di 13 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di condannare il medesimo in solido con CP_3 [...]
e della , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore: CP Controparte_4
a) al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attore per le voci indicate, e quantificati nell'ulteriore somma di € 16.856,95 o in quella maggiore o minore somma emersa dalle risultanze di giudizio, oltre interessi e rivalutazione;
b) al rimborso delle spese di CTU medico-legale pari ad Euro 1.268,80 (dott. ) da distrarsi, ai Per_1 sensi ed effetti dell'art. 93 c.p.c., a favore dello scrivente procuratore che Le ha anticipato;
c) alla rifusione di tutti gli oneri di causa (comprensivi anche quelle della negoziazione assistita), da distrarsi, ai sensi ed effetti dell'art. 93 c.p.c., a favore dello scrivente procuratore, dichiaratosi antistatario;
d) con condanna della al pagamento dell'ulteriore somma equitativamente Controparte_1 determinata ex officio ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a fronte dell'art. 4, comma 1, D.L. n.
132/2014 e 185 bis c.p.c.;”. precisava le conclusioni riportandosi alle note conclusive: CP
“In via preliminare: Revocarsi la dichiarazione di contumacia di . Controparte_5
Nel merito: Dato atto che, per i danni subiti nel sinistro stradale per cui è causa, a favore del sig.
, in forza della Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Parte_1
Diretto (C.A.R.D.), , compagnia assicuratrice per la RCA dell'attore, proprietaria Controparte_6 del veicolo Audi TT tg. DF067HA, ha liquidato l'importo di € 16.000,00, e tenuto conto dei danni patrimoniali accertati e non patrimoniali effettivamente residuati, rigettarsi ogni e qualsiasi ulteriore domanda ex adverso formulata nei confronti di , per i motivi di cui alla narrativa. Controparte_5
Nel merito, in via subordinata: Dato atto che, per i danni subiti nel sinistro stradale per cui è causa, a favore del sig. , in forza della Convenzione tra Assicuratori per il Parte_1
Risarcimento (C.A.R.D.), , compagnia assicuratrice per la RCA dell'attore, CP_7 Controparte_6 proprietaria del veicolo Audi TT tg. DF067HA, ha liquidato l'importo di € 16.000,00, ridursi le pretese attoree nei limiti dei danni accertati, per tutti i motivi di cui alla narrativa.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione del 3.9.2023 l'attore conveniva e lo di cui chiedeva la CP CP_2 CP_3
condanna in solido al risarcimento dei danni patiti per il sinistro occorso il 24.9.2022, deducendo che:
pagina 2 di 13 - quel giorno alla guida della Range Rover (tg. FF050NC), di proprietà di e CP_3 CP_2
assicurata con perdeva il controllo del mezzo, invadeva la corsia opposta e impattava contro CP
l'Audi TT (tg. DF067HA) di proprietà e condotta dal , assicurata con Parte_1 CP_6
- a seguito dell'impatto l'attore veniva portato al PS dell'Ospedale di Vicenza;
si sottoponeva a vari accertamenti specialistici, diagnostici e riabilitativi e quindi, stabilizzatisi i postumi, a valutazione medico legale;
- denunciava il sinistro a quantificando il risarcimento dei danni, ma la convenuta dichiarava CP di non volersi interessare alla questione;
risarciva il danno all'auto per € 5.000,00 e CP_6 corrispondeva € 16.000,00 per danno alla persona senza tuttavia giustificare le ragioni del versamento di tal ridotto importo.
In punto di diritto, l'attore deduceva la piena responsabilità dello per il sinistro. Allegando una CP_3 relazione medica di parte (ove si riportava che avesse subito un “politrauma con distorsione del rachide cervicale, una contusione-lussazione-distorsione alla spalla destra con lesione capsulo- legamentosa rappresentata da lesione di Hill-Sacks, rottura del labbro glenoideo (ALPSA lesion), lesione del tendine sovraspinoso, lesione del tendine sottoscapolare, rottura dei legamenti gleno- omerali medio e superiore, una contusione alla caviglia ed al piede di destra […]” con postumi stabilizzati consistenti in una “insufficienza vertebrale cervicale […]” con “dolore al collo, limitazione funzionale dei movimenti del capo, contrattura della muscolatura loco regionale ed aumentata sensibilità dolorosa ai cambiamenti meteorologici […]”. cfr. doc. 3 attoreo, pag. 11), invocando l'applicazione delle tabelle milanesi, chiedeva la condanna al ristoro dei danni patiti per il sinistro de quo, per complessivi € 117.991,18 al netto degli acconti, così distinti: (A) quanto ai danni non patrimoniali in € 65.665,82 così suddivisi: (i) per l'invalidità temporanea, € 5.569,20 per I.T. al 75% per 60 giorni, € 1.856,40 per I.T. parziale al 50% per 30 giorni, € 928,20 per I.T. parziale al 25% per 30 giorni;
(ii) € 51.749,00 per il danno permanente all'integrità fisica (ipotizzando una invalidità al 16%)
(iii) chiedeva applicarsi una personalizzazione al 10,75% sul danno all'integrità fisica, per altri €
5.563,02 per lo spavento al momento del sinistro, il dolore e sofferenze patite, il tipo di terapia, il
“grado di impedimento e/o rinuncia all'estrinsecazione delle normali attività quotidiane e/o sportive
e/o ludiche […]”, la lesione alla dignità personale in quanto vittima di reato (cfr. citazione, pag. 5)
(B) quanto ai danni patrimoniali: (i) € 3.367,00 per spese mediche;
(ii) € 100,00 per gli spostamenti per recarsi ai luoghi di cura;
(iii) € 2.791,36 per assistenza e rappresentanza stragiudiziale;
(ii) € 61.767,85 per la lesione alla capacità lavorativa specifica, indicata nella perizia di parte nel 20%.
Con decreto ex art. 171bis c.p.c. del 17.11.2023 veniva dichiarata la contumacia di e di CP
; rilevata la nullità della citazione nei confronti dello ex art. 164, co. 1 c.p.c. veniva CP_2 CP_3
pagina 3 di 13 fissata nuova udienza al 24.4.2024 disponendo la rinnovazione della citazione nei confronti di detto convenuto.
2. Nelle more, con comparsa del 22.11.2023 si costituiva contestando in punto quantum le CP
pretese attoree, deducendo in particolare che fosse esagerata la percentuale di invalidità permanente, pari, per il perito assicurativo, al 6/7%; contestava la sussistenza dei presupposti per la personalizzazione o per il ristoro del danno morale, della lesione alla capacità lavorativa specifica e di tutte le voci di danno patrimoniale azionate.
3. La contumacia di veniva revocata con decreto del 14.2.2024 e con decreto ex art. 171bis CP
c.p.c. del 26.2.2024 veniva dichiarata la contumacia anche dello Le parti depositavano le CP_3 memorie ex art. 171ter c.p.c. e all'udienza del 23.4.2024, non risultando ulteriori istanze, veniva disposta CTU medica, nominandosi a tal fine come consulente il Dott. che Persona_2
depositava la relazione il 24.7.2024. All'udienza dell'8.11.2024 la causa veniva rinviata per p.c. e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 20.5.2025, con termine per note conclusive fino al 12.5.2025, depositate dalle parti. All'udienza del 20.5.2025 le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e discutevano la causa, che veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
4. Quanto all'an, l'esclusiva responsabilità del convenuto contumace nella causazione del sinistro non è contestata dalla Compagnia costituita;
la dinamica e l'esclusiva responsabilità dello può poi CP_3
dirsi provata, quanto alla posizione di quest'ultimo, dal modulo CAI (doc. 1 attoreo) sottoscritto dal contumace, ove questi ha dichiarato “non ho visto i segnali di lavoro in corso e ho invaso la corsia opposta mi assumo il 100% della colpa”.
5. Si può individuare e quantificare il risarcimento del danno dovuto in conseguenza del sinistro.
Nelle note conclusive l'attore – adeguando le conclusioni - ha rivisto le pretese risarcitorie, all'esito della relazione di CTU, con riferimento sia al danno biologico permanente (di cui in conclusionale la ha chiesto il risarcimento, ipotizzando una percentuale dell'9%) e temporaneo (chiedendo, Parte_1 all'esito delle risultanze di CTU, il ristoro per periodi diversi rispetto a quelli indicati in citazione, cfr. note conclusive, pag. 13), chiedendo un aumento per il danno morale e per la personalizzazione, sia con riferimento al danno patrimoniale, non menzionando più l'originaria pretesa di ristoro della capacità lavorativa specifica.
5.1. Si partirà dall'esame del danno non patrimoniale.
Per la stima del danno biologico, è stata disposta una CTU affidata al Dott. che, all'esito delle Per_1
operazioni peritali, ha concluso che ha riportato per effetto del sinistro un “trauma distorsivo Parte_1
del rachide cervicale con lombalgia;
un trauma toracico;
una verosimile lussazione della spalla destra dominante (riscontro RM di distacco del cercine glenoideo antero-inferiore; lesione anche del
pagina 4 di 13 complesso legamentoso gleno-omerale inferiore) ed una contusione della caviglia/piede destri” (cfr.
CTU, pag. 17), per cui era immobilizzato con collare, mantenendolo per 15 giorni con successivo divezzamento e trattamento farmacologico. Dal 17.10.2022 veniva munito di tutore morbido per l'arto superiore destro, portato per 30 giorni. Doveva eseguire visite specialistiche e fisioterapie (cfr. pag. 12).
Quanto ai postumi stabilizzati il CTU li ha indicati nella “permanenza di impaccio funzionale antalgico del rachide cervicale, sostenuto da ipertono muscolare locale, con parziale spianamento residuo della fisiologica lordosi cervicale. Alla spalla destra, dominante, residua omalgia alle manovre su tutti i piani dello spazio, con deficit globale dell'articolarità ai gradi medio-ultimi su ogni piano, specie in elevazione ed abduzione, che necessitano di aiuto, pur minimo, per raggiungere il finecorsa del ROM
(range of movement). Test della cuffia dei rotatori debolmente positivi […] (CTU, pagg. 14-15)
Il CTU, con ragionamento pienamente condivisibile, all'esito dell'esame della documentazione medica e della visita dell'attore ha concluso che per effetto dell'incidente è seguito un “[…] danno biologico temporaneo di 50 giorni a parziale al 75% per riposo assoluto, immobilizzazione con collare e tutore;
25 giorni a parziale al 50%; 25 giorni a parziale al 25% per le visite specialistiche, il prosieguo delle cure mediche, le fisioterapie e quale ragionevole coda di stabilizzazione clinica […]”; quanto al permanente ha chiarito che è “[…] ammissibile il riconoscimento di un danno biologico permanente del 9%, in linea con le Tabelle di Legge ed i più accreditati barémes […]” cfr. pag. 18).
Quanto alla sofferenza menomazione correlata ha riferito che “[…] Il grado di sofferenza è stato di media entità per i primi 50 gg caratterizzati da immobilizzazione. Medio-lieve nel rimanente periodo di malattia e medio-lieve nei postumi. […]”, ritenendo pure “Proponibile la strategia risarcitoria dell'appesantimento del valore economico del punto percentuale di danno biologico permanente: dati i riflessi negativi delle menomazioni, specie di quelle relative alla spalla destra dominante, su di un lavoro pesante come quello di manutentore.” (CTU, pag. 19)
La relazione non ha formato oggetto di osservazioni da parte attrice. Il CTP della Compagnia ha invece rilevato che la percentuale del 9% sarebbe “oltremodo generosa”, così come la stima dell'IT. Le osservazioni – peraltro generiche – sono state riscontrate con motivazione argomentata e condivisibile dal CTU, che ha chiarito che “[…] sono state alla spalla medesima lesioni, anche acute, e permanenti ai tessuti nobili, che, nonostante il notevole recupero funzionale, vanno valorizzate nell'ambito del biologico: poiché potenzialmente foriere di disturbi algici ed artrosi precoce nel prossimo futuro. In tal senso lo scrivente CTU difende la propria quantificazione del danno biologico permanente. Così pure la durata del danno biologico temporaneo, che risulta adeguatamente certificato dalla documentazione specialistica riportata ed esaminata, fatto salvo per quanto già segnalato relativamente all'effettivo periodo di inabilità lavorativa parziale” (CTU, pag. 16).
pagina 5 di 13 Si condividono pertanto pienamente le conclusioni del CTU, frutto di analisi precise e argomentazioni chiare da cui non vi sono ragioni di discorstarsi.
Tanto premesso, essendo stato riscontrato un danno biologico di lieve entità, derivante da un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, per la quantificazione del danno biologico
(permanente e temporaneo) andranno applicati i criteri di cui all'art. 139 cod. ass. e delle tabelle adottate ex art. 139, co. 1 c.c., nella versione aggiornata dal d.m. 16/7/2024.
Il c.d. danno biologico subito dall'attore, alla luce delle conclusioni raggiunte dal CTU e dell'età del all'epoca del sinistro – 30 anni, essendo nato il [...] ed essendo il sinistro avvenuto il Parte_1
24.9.2022 – viene quindi di seguito liquidato.
5.1.1. Per quanto concerne l'invalidità temporanea, il CTU l'ha individuata in 50 giorni al 75%, 25 giorni al 50% e 25 al 25%. Dunque:
(i) per i 50 giorni di invalidità al 75%, spetteranno € 2.071,50
(ii) per i 25 giorni di invalidità al 50%, spetteranno € 690,50
(iii) per i 25 giorni di invalidità al 25%, spetteranno € 345,25
In definitiva, per i giorni di invalidità temporanea, si devono riconoscere complessivi € 3.107,25.
5.1.2 Per quanto riguarda l'invalidità permanente, il danno biologico va individuato nella misura del
9%. Considerata l'età dell'attore al momento del sinistro, applicando i parametri di legge, andranno riconosciuti € 17.648,20.
La somma di risarcimento per invalidità temporanea e permanente è quindi pari ad € 20.755,45 (€
3.107,25 + 17.648,20).
5.1.3 L'attore, pur unendo la richiesta a quella riguardante la personalizzazione, ha altresì chiesto il riconoscimento del danno morale (da ultimo, note conclusive, pagg. 8-9). Stanti i rilievi della convenuta va ricordato che il danno morale – distinto dal danno biologico – può essere riconosciuto
(cfr. Cass. SU, sent. n. 26972 dell'11/11/2008; Cort. Cost. 235/2004), valorizzando il disposto dell'art. 139, co. 3 cod. ass;
il danno morale non deve essere tuttavia riconosciuto in via automatica, ma è soggetto all'onere di allegazione e prova (cfr. Cass. Sez. III, sent. 339 del 13/1/2016).
La Compagnia ha sostenuto che non avrebbe provato/né tanto meno allegato elementi a Parte_1
supporto del riconoscimento del danno morale (note conclusive, pagg. 4-5). Tale impostazione non è condivisibile.
Uno degli elementi da cui è possibile presumere la sussistenza di un danno morale è la sofferenza della persona, nell'ambito del quale rientra anche il dolore provato per le lesioni subite a causa del sinistro – sofferenza menomazione correlata, con la specificazione per cui, quando le lesioni sono di lieve entità, si ritengono normalmente assorbite nel danno biologico tutte le conseguenze riscontrabili sul piano pagina 6 di 13 psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale, salvo prova contraria (cfr. in tal senso, Cass. Sez. III, ord. n. 6444 del 3/3/2023).
In merito a tale aspetto il CTU – con valutazione che pure non ha formato oggetto di osservazioni – ha riconosciuto che il grado di sofferenza durante i primi 50 giorni è stato medio, medio-lieve nel successivo periodo di malattia e a postumi stabilizzati.
Può poi desumersi un forte patema d'animo, dalla dinamica del sinistro (impatto con una vettura immessasi all'improvviso sulla corsia di marcia).
Considerati tali fattori, e l'intensità della sofferenza morale/menomazione correlata accertata dal CTU, pare dunque congruo riconoscere per il periodo di IT il danno morale nella misura del 10% - stante la maggiore intensità della sofferenza menomazione correlata in tale fase – e per il periodo di IP nella misura del 5%, stante la più ridotta intensità della sofferenza in detto periodo, dunque per € 310,72
(10% di 3.107,25) e € 882,41 (5% di 17.648,20). A ristoro del danno morale dovranno essere riconosciuti complessivi € 1.193,13 (310,72 + 882,41).
5.1.4. Può essere accolta la richiesta personalizzazione del danno biologico.
Va ricordato che la misura standard del risarcimento può essere incrementata dal Giudice solo in presenza di conseguenze anomale e peculiari (che è onere del danneggiato allegare e provare), rispetto alle conseguenze ordinarie di un sinistro (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. VI, ord. n. 5865 del
4/3/2021). Ad avviso della Suprema Corte, la personalizzazione può poi essere operata esclusivamente sulla componente del danno biologico (cfr. Cass. Sez. III, ord. n. 15733 del 17/5/2022). In questo contesto, è stato condivisibilmente affermato che il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e non incidente direttamente sulla facoltà di produrre reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'individuo, costituisce una posta di danno non patrimoniale (Cass. Sez.
III, sent. n. 17411 del 28/6/2019; Cass. Sez. VI Ord. n. 12572 del 22/5/2018). La “lesione della cenestesi lavorativa” può quindi essere un elemento che giustifica una personalizzazione del danno.
Quando il danno alla salute ricade nelle c.d. lesioni micropermanenti, la personalizzazione può essere operata con le modalità di cui all'art. 139, co. 3 cod. ass.
L'attore ha ricollegato la sua pretesa a vari fattori (cfr. citazione, pagg. 4-5), ossia (a) lo spavento al momento del sinistro/(b)il dolore e le sofferenze, (c) la durata delle cure, (d) il tipo di terapia (e) il grado di impedimento/rinuncia alle normali attività quotidiane sportive, ludiche (f) la lesione della dignità quale vittima di reato (g) la violazione dell'art. 148 c.d.a. e alla luce delle risultanze di CTU
(che ha escluso che la capacità lavorativa sia risultata incisa dal sinistro, che comunque avrebbe comportato una maggiore gravosità per l'attore) anche per la cenestesi.
pagina 7 di 13 I fattori a) e b) sono già stati valorizzati in sede di liquidazione del danno morale, quelli sub. c) e d) al più avrebbero potuto rilevare nella valorizzazione dell'IT (anche sotto il profilo morale) e in quella sede sono stati considerati, gli elementi sub. e) oltre che genericamente allegati non sono stati dimostrati dall'attore (che avrebbe dovuto provare di svolgere una data attività in misura superiore all'ordinario e che la stessa fu compromessa dal sinistro); la circostanza sub f) è delinata genericamente;
il fattore g) non rileva ai fini dell'eventuale personalizzazione, potendo al più la violazione della procedura ex art. 148 cod. ass. essere valorizzata ai sensi del comma 10 di detta disposizione.
Quanto alla cenestesi, ha provato di essere operaio, in origine montatore meccanico di Parte_1
automazioni robotiche, in corso di causa manutentore in pastificio.
Si è detto che il CTU ha ritenuto “Proponibile la strategia risarcitoria dell'appesantimento del valore economico del punto percentuale di danno biologico permanente: dati i riflessi negativi delle menomazioni, specie di quelle relative alla spalla destra dominante, su di un lavoro pesante come quello di manutentore”
Nelle note conclusive (pagg. 4) la Compagnia ha contrastato le conclusioni della CTU, assumendo non esservi prova del maggior affaticamento.
Il rilievo non è condivisibile: essendo pacifico e non contestato che il svolgesse l'attività di Parte_1
operaio prima del sinistro, il CTU ha correttamente rilevato che le problematiche alla spalla potrebbero avere riflessi negativi nel lavoro di tutto i giorni, stante la tipologia di attività. Può dunque dirsi che i postumi permanenti condizioneranno a vita il lavoro dell'attore, rendendolo più gravoso. Per tale ragione, considerata anche la giovane età dell'attore, pare congruo riconoscere la richiesta personalizzazione, nella misura del 10% del danno biologico permanente, per ulteriori € 1.764,82 (10% di 17.648,20).
5.2. Si esaminano quindi le richieste di risarcimento del danno patrimoniale.
5.2.1. Le risultanze della CTU in corso di causa hanno escluso che il sinistro abbia comportato una lesione di carattere permanente alla capacità lavorativa dell'attore e, pur essendo emersa una inabilità temporanea, non ha provato di aver subito delle riduzioni reddituali per effetto della stessa. Parte_1
La domanda – non reiterata nelle note conclusive, ma non rinunciata espressamente – dovrà essere rigettata.
5.2.2. Quanto alle richieste di rimborso delle spese mediche, la CTU ha ritenuto come documentate e congrue le spese richieste per € 2.037,00. Dovrà pertanto essere riconosciuto l'importo.
5.2.3. Pure può essere riconosciuto il rimborso delle spese per la perizia medica ante causam, per €
1.600,00 (doc. 11 attoreo, pag. 13 del file); pur essendo stata ampiamente ridimensionata la stima del pagina 8 di 13 perito del , detto dato ha comunque formato un elemento utile nella valutazione delle Parte_1
condizioni dell'attore.
5.2.4. Deve essere invece rigettata la richiesta di ristoro di € 100,00 per spese di viaggio per le visite mediche/ricoveri.
Trattandosi di voce di danno patrimoniale, sarebbe stato onere dell'attrice dimostrarla, potendo operarsi la liquidazione in via equitativa unicamente per l'impossibilità o estrema difficoltà di provare il danno nel suo ammontare (ex art. 1226 c.c.). Nel caso di specie, l'attore avrebbe potuto fornire prova delle spese, stante il numero ridotto di ricoveri/visite occorse, o comunque fornire elementi per procedere ad una liquidazione in via equitativa.
5.2.5. Quanto alle spese per l'assistenza stragiudiziale, la difesa attorea vi ricomprende sia le spese per l'assistenza stragiudiziale in senso stretto (documentate da fattura, doc. 11, pag. 14 del file), sia nei compensi per la negoziazione assistita (note conclusive, pag. 11).
5.2.5.1. Per quanto concerne le prime, come chiarito anche dalle Sezioni Unite (Cass.
SU, Sent. n. 16990 del 10/7/2017), le spese per l'assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Il rimborso può essere concesso a condizione che l'attività stragiudiziale abbia una qualche utilità – valutazione da operarsi ex ante, in base alle circostanze concrete del caso – e non può essere riconosciuto laddove l'attività sia stata “superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (cfr. Cass. S.U. Sent. n. 16990 del 10/7/2017; cfr. in tal senso, tra le altre Cass.
Sez. III, ord. n. 24481 del 4/11/2020 e Cass. Sez. III, sent. n. 37477 del 22/12/2022).
Nel caso di specie, l'attore non ha anzitutto provato l'esborso, essendosi limitato ad allegare un mero avviso di parcella inidoneo a provare il pagamento delle somme da parte di o quanto meno il Parte_1
sorgere di un debito verso il legale (cosa che potrebbe invece desumersi da una parcella o notula vera e propria).
A prescindere da ciò, l'attività stragiudiziale si è esaurita nel mero invio di due lettere di messa in mora, la prima del tutto generica, salvo che per i danni al veicolo (cfr. doc. 4); nella seconda (doc. 5) veniva invece articolata una richiesta del tutto sproporzionata, perché comprensiva della richiesta di ristoro della capacità lavorativa specifica, che, oltre ad essere stata smentita dalle verifiche svolte in corso di causa, veniva delineata del tutto genericamente senza neanche indicarsi la professione dell'attore, non essendo dunque la comunicazione utile a risolvere particolari questioni di natura tecnica e risultando conseguentemente superflua (anche in base ad una valutazione ex ante) ad una più pronta definizione pagina 9 di 13 del contenzioso.
La relativa domanda dovrà essere rigettata.
5.2.5.2. Quanto alle spese per la fase di negoziazione assistita, richieste dal legale, va osservato che parte della giurisprudenza di merito (ad es. Trib. Roma sez. V, 12 aprile 2023, sent. n. 5828), assimila i compensi per le c.d. adr (mediazione, negoziazione obbligatoria) a delle spese stragiudiziali, ritenendo pertanto che esse debbano essere considerate delle richieste di danno emergente, in linea con i principi espressi da Cass. S.U. sent. n. 16990 del 10/7/2017 (e dagli ulteriori precedenti di legittimità, tra cui quelli indicati in precedenza).
In realtà, va evidenziato che le Sezioni Unite (e la giurisprudenza di legittimità che, anche in via tralatizia, le ha richiamate) paiono riferirsi a ipotesi di spese stragiudiziali in senso stretto (e, quindi, richieste di rimborso per gli esborsi sostenuti verso società di consulenza legale;
perizie ante causam) – da un esame della parte motiva, il precedente del 2017 si riferisce ad un procedimento antecedente all'introduzione del d.lgs. 28/2010 e, in generale, della mediazione e negoziazione, quali condizioni di procedibilità.
La mediazione e negoziazione assistita, laddove costituiscano condizione di procedibilità sono sì un'attività stragiudiziale, ma connessa ad un procedimento che deve essere esperito a condizione di improcedibilità del giudizio. In questo contesto, sono assimilabili a delle spese di lite (Cass. Sez. II, ord. n. 32306 del 21/11/2023, in punto di spese di mediazione) sicché esse vanno liquidate (a prescindere dalla prova del relativo esborso, applicandosi in subordine i parametri legali), in tale sede.
Le spese di negoziazione – obbligatoria nel caso di specie – verranno liquidate unitamente alle spese di lite.
5.3. Conclusivamente, il danno, patrimoniale e non, subito dal in occasione e come Parte_1
conseguenza del sinistro per cui è causa ammonta, ad € 27.350,40 (€ 3.107,25 per I.T.; € 17.648,20 per danno biologico permanente;
€ 1.193,13 a ristoro del danno morale;
€ 1.764,82, per personalizzazione;
€ 2.037,00 ed € 1.600,00 a ristoro del danno patrimoniale – spese mediche, perizia ante causam).
5.4. Sono stati richiesti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del fatto. Quanto alla domanda diretta all'applicazione della rivalutazione, l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce debito di valore da liquidarsi tenendo conto dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore di una somma che equivalga al danno suo tempo subito.
In merito alla quantificazione degli interessi, la questione deve dunque essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del
17.2.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente pagina 10 di 13 monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, il tasso di interesse pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.
Nel caso di specie occorre poi tenere conto della circostanza che , compagnia assicurativa CP_6
dell'attore, ha pacificamente corrisposto a , a ristoro di parte dei danni azionati in questa sede, Parte_1
complessivi € 16.000,00 il 10.7.2023 (doc. 9 attoreo); le somme venivano trattenute dall'attrice quale acconto. L'importo andrà quindi decurtato da quanto dovuto a . Parte_1
L'acconto andrà scomputato considerato il fatto che il creditore: I) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare il denaro dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale dovutogli;
II) solo dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua. Conseguentemente, come chiarito dalla suprema Corte, “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.” (Cass. Sez. III, n. 16027 del 18/5/2022; tra le varie pagina 11 di 13 conformi Cass. Sez. III, Sent. n. 9950 del 20/04/2017).
Tanto premesso, la somma oggi liquidata a a ristoro dei danni, per € 27.350,40 devalutata a Parte_1
far data dal luglio 2024 (adozione del decreto sulla base del quale è stato oggi liquidato il predetto importo) all'epoca del sinistro – 24.9.2022 – è pari ad € 25.875,50.
L'acconto di € 16.000,00 (versato il 10.7.2023) devalutato al sinistro ammonta ad € 15.296,37.
L'importo derivante dalla detrazione dell'acconto devalutato dalla somma capitale devalutata è pari ad
€ 10.579,13 (€ 25.875,50– 15.296,37).
Gli interessi maturati sull'intero capitale (€ 25.875,50), rivalutato fino al pagamento dell'acconto sono pari ad € 799,00.
Detratto l'acconto e computando la rivalutazione e gli interessi sul capitale al netto della detrazione dell'acconto (€ 10.579,13), la somma di capitale rivalutato anno per anno e interessi maturati sul capitale via via rivalutato, a far data dal 24.9.2022, è pari ad oggi a complessivi € 12.359,12, a cui vanno aggiunti gli € 799,00 di interessi maturati prima dell'acconto: la somma spettante all'attore comprensiva di rivalutazione, interessi e al netto dell'acconto è quindi oggi pari ad € 13.158,12 (€
12.359,12+ 799,00).
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, su detta somma dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi legali.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in considerazione della somma riconosciuta all'attrice in quello tra € 5.201,00 ad € 26.000,00 – e, precisamente: € 919,00 per la fase di studio della controversia,
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale, per complessivi € 5.077,00 oltre accessori.
Non sussistono i presupposti per un aumento (o per la condanna ex art. 96 c.p.c.) per la mancata partecipazione dei convenuti alla negoziazione, ex art. 4, co. 1 d.l. 132/2014, perché la mancata partecipazione, in ragione della sproporzione della domanda risarcitoria attorea, non pare significativa sotto il profilo causale sulla necessità di promuovere il giudizio e sulle relative spese.
All'attore dovranno essere altresì rimborsati gli esborsi, per € 3.231,40: € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca, 25,40 per spese di notifica, € 1.220,00 per rimborso spese di CTU, anticipate dal difensore attoreo (doc. 15), € 1.200,00 per rimborso spese di CTP (il doc. 14).
Le spese di lite andranno versate in favore dell'Avv. Massimo Palisi, dichiaratosi distrattario.
pagina 12 di 13 Devono essere altresì riconosciuti i compensi per la negoziazione assistita, secondo i valori minimi previsti per il predetto scaglione e solamente per la fase di attivazione (avendo l'attore provato che la convenuta non aderì all'invito), per € 221,00 per compensi, oltre accessori sui compensi. Anche le spese per la negoziazione andranno versate in favore dell'Avv. Palisi, distrattario.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna Controparte_1
e in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_2 CP_3 Parte_1 della somma di € 13.158,12, per le causali indicate in narrativa, somma già rivalutata,
[...]
oltre interessi al saggio ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo;
(ii) rigetta per il resto le domande svolte da parte attrice verso i convenuti;
(iii) condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rimborso delle spese di lite per il giudizio in favore dell'Avv. Massimo Palisi, procuratore dichiaratosi antistatario di liquidate in € 5.077,00 per compensi ed € 3.231,40 Parte_1
per esborsi, oltre accessori come per legge sui compensi e al rimborso delle spese per la negoziazione assistita, sempre in favore dell'Avv. Massimo Palisi, pari ad € 221,00 per compensi;
(iv) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Vicenza, 12 giugno 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
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