Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A L E R M O SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 15811/2024 R.G.
All'udienza del 15.4.2025, innanzi al Giudice dr.ssa Liana Pernice, chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
, Controparte_1 sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. Massimo Vitale per la resistente, l'avv. Antonino Lo Re.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamando le conclusioni in atti e chiedono che la causa sia decisa. In particolare, l'avv. Lo Re chiede che in caso di accoglimento della domanda sia concesso un termine maggiore per il rilascio.
Dichiarano, poi, di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi, il Giudice, dopo avere dato lettura del verbale di udienza, si ritira in camera di consiglio riservando all'esito la decisione della causa, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ.,
dr.ssa Liana Pernice G.O.T.
Dalle ore 10.45 alle ore 13.15, viene sospesa la camera di consiglio.
dr.ssa Liana Pernice - G.O.T.
1
Il Giudice dr.ssa Liana Pernice G.O.T.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Liana Pernice, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15811 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione e decisa il 15.4.2025 ex art. 429 cod. proc. civ. e avente ad oggetto “locazione uso abitativo”
TRA
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Palermo, presso lo studio dell'avv. Massimo Vitale (domicilio digitale:
, che lo rappresenta e difende per procura ad litem in Email_1 atti
RICORRENTE
E
DI (cod. fisc. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Palermo presso lo studio dell'avv. Antonino Lo Re (domicilio digitale: che la rappresenta e difende per procura ad Email_2 litem in atti
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
Con atto di intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida notificato l'8.11.2024, il signor nel convenire in Parte_1 giudizio innanzi il Tribunale di Palermo la signora , esponeva: Controparte_2
.- che con contratto di locazione per uso abitativo dell'11.4.2022, reg. to il
12.4.2022 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Palermo 1 al n.
5877 serie 3T, per il canone annuo di €. 6.360,00 da corrispondersi in dodici rate mensili anticipate di pari importo (€. 530,00), il suo dante causa,
, ha concesso in locazione alla , Controparte_3 Controparte_1
2 l'immobile sito in Palermo via Inserra n. 9 piano 1, scala B interno dx, distinto in catasto al foglio di mappa 28, particella 967, sub. 10;
.- con rogito ricevuto dal notaio in data 30.7.2022 rep. N. 13533 racc. Per_1
n. 10468 aveva ricevuto in cessione dal la proprietà del Controparte_3 predetto immobile subentrando in tal modo anche nel contratto di locazione dell'11.4.2022 stipulato tra il cedente e la conduttrice;
.- che quest'ultima era morosa nel pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi agosto 2024 – ottobre 2024 (mesi tre) per complessivi €. 1.590.
E intimava, sulla base delle predette allegazioni, sfratto per morosità contestualmente citandola per la convalida, con condanna al rilascio dell'immobile, al pagamento dei canoni e alla rifusione delle spese.
Nel costituirsi in giudizio, con memoria difensiva del 6.12.2024, l'intimata si opponeva alla convalida, pur non contestando la sussistenza della morosità, dovuta a ragioni economiche e di salute.
Disposto, con ordinanza del 14.12.2024 ex art. 665 c.p.c. il rilascio dell'immobile per il 18.3.2025, era ad un tempo mutato il rito, ex art. 667 e
426 cod. proc. civ. con l'assegnazione di termine sia per l'integrazione degli atti sia per l'esperimento della mediazione ex d. lgs. n. 28/2010 e ss. mm.
Esperita in data 17.2.2025, con esito negativo, la mediazione, la causa era istruita con la documentazione offerta in comunicazione dalle parti. Indi, era rinviata per discussione all'udienza del 15.4.2025, e all'esito della camera di consiglio veniva decisa ex art. 429 cod. proc. civ.
2.- Merito della lite.
Giova premettere che mediante il deposito del contratto di locazione dell'11.4.2022 reg. to il 12.4.2022 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Territoriale di Palermo 1, al n. 5877 serie 3T (stipulato in origine tra CP_3
e ), il locatore ha provato, come
[...] Controparte_1 Parte_1 era suo onere, la fonte della obbligazione posta a fondamento della domanda e, ad un tempo, provato il fatto costitutivo della pretesa azionata.
Conseguentemente, gravava sulla conduttrice in applicazione dei comuni principi di riparto della prova ex art. 2679 cod. civ., provare l'avvenuto pagamento dei canoni. Giova in proposito evidenziare che “..in tema di prova di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza , limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
3 dall'avvenuto adempimento..” (cfr. Cass. civ. sez. un. 30.10.2001 n. 13533; conf. Cass. n. 826/2015). E' dunque “il creditore che agisce per il pagamento a dovere provare il titolo del suo diritto, ma non ha invece l'onere di provare anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.” (Cass. 27.9.2016 n. 18991).
Tale onere probatorio, tuttavia, non è stato assolto dalla resistente. Per completezza occorre poi evidenziare che al conduttore non è consentito in linea di principio astenersi dal versare il canone o di ridurlo, e ciò anche quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore
è legittima solo qualora venga a mancare completamente la controprestazione da parte del locatore (i) “..o anche in presenza di inesatto adempimento, purché essa appaia giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, in riferimento all'intero equilibrio del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede. L'art. 1460 cod. civ. prevede, invero, una forma di autotutela che attiene alla fase esecutiva e non genetica del rapporto, consentendo al conduttore, in presenza di un inadempimento del locatore, di sospendere la sua prestazione, nel rispetto del canone della buona fede soggettiva, senza la necessità di adire il giudice ai sensi dell'art. 1578 cod. civ., che offre al conduttore una tutela contro i vizi della cosa locata.” (ii)
[Così, Cass. n. 16890/2021; conf. Cass. n. 16917/2019). Tuttavia, nel caso di specie, non possono rinvenirsi i presupposti legittimanti la sospensione del canone di locazione che non sono nemmeno stati allegati (prima ancora che provati).
Per tutto quanto sopra, considerato il lungo periodo di morosità (3 mesi alla data della domanda cui sono da aggiungere i canoni maturatisi a far data dal mese di novembre
2024) e avuto riguardo a quanto previsto dagli artt. 5 L. n. 392/1978 e 1455 c.c., il conduttore va ritenuto inadempiente in modo grave e il contratto di locazione deve essere risolto ex art. 1453 cod. civ., con conferma della data di rilascio del 18.3.2025 fissata con l'ordinanza ex art. 655 c.p.c. del 14.12.2024.
La conduttrice va, inoltre, condannata a corrispondere al locatore i canoni di locazione indicati nell'atto di intimazione (mesi tre = €. 1.590), nonché quelli maturatisi a decorrere dal mese di novembre 2024 sino all'effettivo rilascio dell'immobile nella misura di €. 530,00 al mese contrattualmente pattuita, oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino all'effettivo soddisfo.
3.- Spese.
Le spese processuali, in esse comprese quella della mediazione, vanno poste in applicazione del principio della soccombenza a carico del resistente nella misura
4 liquidata in dispositivo. Non osta a tale ultima statuizione la circostanza che la resistente sia stata ammessa al gratuito patrocinio, posto che l'ammissione non comporta che siano a carico dello Stato [anche] le spese che l'assistito sia condannato a pagare alla parte vittoriosa a titolo di spese processuali (arg. Ex
Cass. Ord. 19.6.2012 n. 10053).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
.- risolve, ai sensi degli artt. 1453, 1455 cod. civ. e 5 Legge n. 392/1978, il contratto di locazione dell'11.4.2022, reg. to il 12.4.2022 presso l'Agenzia delle
Entrate Ufficio Territoriale di Palermo 1 al n. 5877 serie 3T, in origine tra e , avente ad oggetto l'immobile sito in Controparte_3 Controparte_1
Palermo via Inserra n. 9 piano 1, scala B interno dx, distinto in catasto al foglio di mappa 28, particella 967, sub. 10;
.- per l'effetto conferma la data del 18.3.2025 di rilascio dell'immobile disposta in favore di e a carico di stabilita con Parte_1 Controparte_1 ordinanza ex art. 655 c.p.c.;
.- condanna la resistente a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
per le causali di cui in motivazione, la somma di €. 1.590,00 oltre
[...]
i canoni maturati decorrere dal mese di novembre 2024 sino alla data di effettivo rilascio, nella misura di €. 530,00 al mese, e ancora gli interessi al saggio legale a decorrere dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino all'effettivo soddisfo;
.- condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida, avuto riguardo all'attività svolta e alle questioni fattuali e giuridiche non particolarmente complesse trattate in complessive €. 2.245,00 di cui €. 245,00 per esborsi, oltre spese generali, cpa e iva.
Palermo, li 15.4.2025.
dr.ssa Liana Pernice – G.O.T.
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