Art. 3.
Gli ispettori durano in carica tre anni e potranno essere confermati. Anche prima della scadenza dei tre anni essi potranno essere dispensati dall'ufficio, ove non vi attendano con diligenza e la loro opera non si dimostri giovevole agli interessi dell'Amministrazione.
Gli ispettori durano in carica tre anni e potranno essere confermati. Anche prima della scadenza dei tre anni essi potranno essere dispensati dall'ufficio, ove non vi attendano con diligenza e la loro opera non si dimostri giovevole agli interessi dell'Amministrazione.