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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/06/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Unica Civile
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Luigia Fiorenza – GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 1275 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Lo Martire, Parte_1
- ricorrente –
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Giacomo Cervellera,
- resistente -
OGGETTO: divorzio.
Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 15.4.2025, il cui verbale deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto. Con l'intervento del P.M. mediante apposizione del visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.4.2022 ha esposto che: 1) aveva Parte_1 contratto matrimonio il 17.12.2004 con 2) dalla Controparte_1 loro unione nascevano i figli (2005) e (2008); 3) con convenzione Per_1 Per_2 di negoziazione assistita del 3.4.2019 sottoscritta dal Procuratore della
Repubblica in data 16.4.2019 gli stessi coniugi si separavano consensualmente;
4) gli stessi avevano continuato a vivere separatamente e, dunque, permaneva l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale.
Tutto ciò esposto, pertanto, la ha chiesto che fosse dichiarata la Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e che fossero confermate le condizioni della separazione relativamente all'affidamento dei figli e all'assegnazione della casa coniugale, prevedendosi a carico del resistente un assegno di complessivi euro 500,00 quale contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'AU.
Il resistente si è costituito in giudizio, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e chiedendo la conferma delle condizioni di separazione relativamente al mantenimento diretto dei figli in considerazione della prevista collocazione paritaria degli stessi presso i genitori.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale ha confermato l'assegnazione della casa coniugale alla ha fissato a carico del Pt_1 [...] un assegno di mantenimento per i figli di euro 150,00 ciascuno, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie, ed ha attribuito alla ricorrente l'assegno unico relativo ai figli.
Con sentenza non definitiva n.1500/2023 il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio e disposto per il prosieguo.
Per quanto concerne l'affidamento dei figli, va rilevato che è ormai Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente;
quanto alla figlia minore
, va certamente confermato l'affido condiviso a entrambi i genitori con Per_2 collocazione ordinaria presso la madre.
Pag. 2 di 4 Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta quest'ultima lo vorrà, compatibilmente con le sue esigenze e i suoi impegni scolastici e salvo preavviso da comunicare al genitore collocatario;
in mancanza di accordo, il diritto di visita potrà essere esercitato secondo le modalità concordate dalle parti in sede di separazione.
Va poi confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, con la quale coabitano i figli.
Quanto agli aspetti economici, si osserva che non è sopravvenuta nessuna significativa modifica rispetto alla situazione esistente al momento dell'adozione dell'ordinanza presidenziale.
Il gestisce un locale pub. Come si evince dalle dichiarazioni dei CP_1 redditi del 2023 e del 2024, i redditi d'impresa rimangono modesti, pur avendo registrato un aumento rispetto a quelli dichiarati negli anni 2021 e 2022 allorquando l'attività d'impresa risultava in perdita e senza utili.
Il lieve miglioramento reddituale viene però compensato dall'esborso della rata di mutuo che il resistente ha contratto nel 2022 per l'acquisto dell'immobile in cui svolge la sua attività lavorativa.
La resistente lavora come dipendente ed ha dichiarato, nel 2021, redditi annui pari ad euro 25.715,00 e, nel 2022, pari ad euro 26.453,00.
La espletata istruttoria ha acclarato che i figli trascorrono gran parte del loro tempo presso l'abitazione materna. Il figlio ha dichiarato di pranzare con Per_1 il padre tre giorni a settimana e di fare rientro presso l'abitazione materna subito dopo il pranzo;
ha precisato di non pernottare mai presso il padre e di trascorrere le vacanze estive, per quindici giorni, presso casa della nonna materna e, per altri quindici giorni, presso l'abitazione della nonna paterna. Ha, infine, riferito che
, invece, pranza con il padre in media una sola volta a settimana. Per_2
Pertanto, alla luce degli elementi sopra indicati, tenuto conto che nessuna significativa variazione reddituale è intervenuta in epoca successiva all'adozione dell'ordinanza presidenziale e che i figli trascorrono il loro tempo prevalentemente con la madre, si reputa congruo confermare a carico del resistente l'obbligo di versare, entro il 5 di ogni mese, la somma di complessivi
Pag. 3 di 4 euro 300,00 mensili, quale contributo al mantenimento dei figli (euro 150,00 ciascuno), con decorrenza da luglio 2022 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dispone che l'assegno unico relativo ai figli sia percepito interamente dalla ricorrente.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'oggetto e dell'esito del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1275/2022 R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore , che Per_2 vivrà prevalentemente presso la madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta quest'ultima lo vorrà, compatibilmente con le sue esigenze e i suoi impegni scolastici e salvo preavviso da comunicare al genitore collocatario;
in mancanza di accordo, il diritto di visita potrà essere esercitato secondo le modalità concordate dalle parti in sede di separazione.
2) assegna la casa coniugale alla ricorrente, che la occupa unitamente ai figli;
3) pone a carico di l'obbligo di versare, entro il 5 Controparte_1 di ogni mese ed aggiornamento secondo gli indici ISTAT su base annuale, un assegno mensile di euro 300,00 quale contributo al mantenimento dei figli (euro
150,00 ciascuno), con decorrenza da luglio 2022;
4) pone a carico del resistente l'obbligo di pagare, in ragione della metà, le spese straordinarie necessarie per i figli;
5) dispone che l'assegno unico relativo ai figli sia percepito interamente dalla
Pt_1
6) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Brindisi, il 10.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
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