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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 4719/2024
Riunito in Camera di ConIGlio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. PIEROBON REGINA
e
, Controparte_1
con l'avv. TERZI FRANCESCA ROMANA
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse,
1 e successivamente - ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 713/2024 pubblicata in data 2/10/2024 e passata in giudicato in pari data.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza 3/04/2025 ex art. 127 ter c.p.c., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 26/09/2024, data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/07/2009 tra i coniugi da nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], trascritto al n. 12, Parte II
[...]
Serie A, Anno 2009, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Altivole alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2 2) La casa coniugale sita in Paese (TV), Via Div. Folgore n. 5 int. 1, in comproprietà tra i coniugi, verrà assegnata alla IG.ra , che continuerà ad abitarla insieme ai figli e , con CP_1 Per_1 Per_2
conseguente ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso - Agenzia del
Territorio - Ufficio Provinciale di Treviso - Servizio di Pubblicità Immobiliare, con esonero da ogni responsabilità a riguardo, di trascrivere il relativo diritto derivante dal provvedimento di assegnazione sul predetto immobile, così catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Paese (TV):
• Sez. Urb.: D – Foglio: 6 – Particella: 1395 – Subalterno 5 – Rendita: euro 477,72 – Categoria: A/2 –
Classe: 2; Consistenza: vani 5,0.
• Sez. Urb.: D – Foglio: 6 – Particella: 1395 – Subalterno 10 – Rendita: euro 57,74 – Categoria: C/6 –
Classe: 3; Consistenza: 26 mq.
Ogni relativa spesa di iscrizione e cancellazione sarà a carico esclusivo della IG.ra . Il IG. CP_1
ha già lasciato la casa coniugale in data 09/05/2024. Parte_1
3) I figli entrambi ancora minorenni e non economicamente autosufficienti, saranno Per_1 Per_2
affidati in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
4) Il padre terrà con sé i figli secondo il seguente calendario:
- un week-end ogni due settimane, dal venerdì sera (prima di cena a ore 19:00) alla domenica sera
(prima di cena, a ore 19:00);
- il martedì sera e il giovedì sera, da prima di cena a ore 19:00 a dopo cena a ore 21:30, nella settimana con il week-end di competenza materna;
- il mercoledì sera, da prima di cena a ore 19:00 a dopo cena a ore 21:30, nella settimana con il week-end di competenza paterna.
5) Ciascun genitore, inoltre, terrà con sé i figli nei seguenti periodi:
- metà delle vacanze scolastiche natalizie (da intendersi dall'ultimo giorno di scuola sino al giorno di ripresa delle lezioni), per un periodo comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
3 - metà delle vacanze pasquali;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- i restanti giorni festivi (2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, ecc.) saranno alternati tra i genitori.
In caso di disaccordo sui periodi di vacanza, il padre avrà priorità di scelta negli anni pari e la madre in quelli dispari.
6) Il IG. , a partire dal mese di maggio 2024, contribuirà al mantenimento ordinario dei figli, Parte_1
versando alla IG.ra la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio). L'assegno verrà CP_1
versato, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese e il suddetto importo sarà soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
7) Le spese straordinarie da sostenersi in favore di e , così come individuate dal Per_1 Per_2
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, da intendersi qui richiamato, verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il relativo rimborso al genitore che ha sostenuto la spesa verrà effettuato entro 15 gg dalla consegna della documentazione attestante la spesa al genitore tenuto al rimborso.
8) L'assegno unico universale, o qualunque diverso emolumento, anche diversamente denominato, che andrà nel tempo a sostituire e/o integrare lo stesso per disposizione di legge, verrà richiesto e incassato da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
9) Le parti prestano sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
10) Le parti concordano che fra 5 anni (nel corso dell'anno 2029) la casa coniugale, così come identificata al doc. 3 e al punto 3) delle premesse, previo risanamento degli abusi edilizi presenti la cui spesa dovrà essere suddivisa al 50% tra i comproprietari IGnor e IGnora Parte_1
, verrà posta in vendita secondo le seguenti modalità: ciascuna di esse incaricherà un Controparte_1
4 proprio tecnico/agente immobiliare che stimerà il bene e l'immobile verrà posto in vendita al prezzo di stima migliore fra i due. Le parti si riconoscono reciprocamente diritto di prelazione sull'acquisto della casa e, nell'ipotesi in cui entrambi dovessero manifestare tale interesse, avrà diritto all'acquisto chi offrirà il prezzo più alto. Il ricavato della vendita sarà suddiviso al 50% fra le parti, secondo le rispettive quote di proprietà.
11) Il mutuo cointestato, in essere presso la sarà pagato congiuntamente da entrambe Controparte_2
le parti, nella misura del 50% ciascuna. Le relative provviste saranno versate da ciascuna parte sul conto corrente identificato dal codice Iban IT 21 M 02008 61960 000101584378 in essere presso il medesimo istituto di credito, che continuerà a essere tenuto aperto sino all'estinzione del mutuo e le cui spese saranno suddivise a metà tra le parti.
12) I coniugi dichiarano di aver risolto ogni pendenza in essere tra loro (con esclusione dei rapporti relativi alla casa coniugale ancora in essere, che si protrarranno finché perdurerà la loro comproprietà sulla stessa e che saranno regolati secondo le condizioni sopra riportate) e di essere entrambi economicamente autosufficienti, non abbisognando di alcun contributo al mantenimento.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conIGlio
Treviso, 03/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa Marina Righi Dott. Deli Luca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 4719/2024
Riunito in Camera di ConIGlio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. PIEROBON REGINA
e
, Controparte_1
con l'avv. TERZI FRANCESCA ROMANA
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse,
1 e successivamente - ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 713/2024 pubblicata in data 2/10/2024 e passata in giudicato in pari data.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza 3/04/2025 ex art. 127 ter c.p.c., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 26/09/2024, data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/07/2009 tra i coniugi da nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], trascritto al n. 12, Parte II
[...]
Serie A, Anno 2009, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Altivole alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2 2) La casa coniugale sita in Paese (TV), Via Div. Folgore n. 5 int. 1, in comproprietà tra i coniugi, verrà assegnata alla IG.ra , che continuerà ad abitarla insieme ai figli e , con CP_1 Per_1 Per_2
conseguente ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso - Agenzia del
Territorio - Ufficio Provinciale di Treviso - Servizio di Pubblicità Immobiliare, con esonero da ogni responsabilità a riguardo, di trascrivere il relativo diritto derivante dal provvedimento di assegnazione sul predetto immobile, così catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Paese (TV):
• Sez. Urb.: D – Foglio: 6 – Particella: 1395 – Subalterno 5 – Rendita: euro 477,72 – Categoria: A/2 –
Classe: 2; Consistenza: vani 5,0.
• Sez. Urb.: D – Foglio: 6 – Particella: 1395 – Subalterno 10 – Rendita: euro 57,74 – Categoria: C/6 –
Classe: 3; Consistenza: 26 mq.
Ogni relativa spesa di iscrizione e cancellazione sarà a carico esclusivo della IG.ra . Il IG. CP_1
ha già lasciato la casa coniugale in data 09/05/2024. Parte_1
3) I figli entrambi ancora minorenni e non economicamente autosufficienti, saranno Per_1 Per_2
affidati in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
4) Il padre terrà con sé i figli secondo il seguente calendario:
- un week-end ogni due settimane, dal venerdì sera (prima di cena a ore 19:00) alla domenica sera
(prima di cena, a ore 19:00);
- il martedì sera e il giovedì sera, da prima di cena a ore 19:00 a dopo cena a ore 21:30, nella settimana con il week-end di competenza materna;
- il mercoledì sera, da prima di cena a ore 19:00 a dopo cena a ore 21:30, nella settimana con il week-end di competenza paterna.
5) Ciascun genitore, inoltre, terrà con sé i figli nei seguenti periodi:
- metà delle vacanze scolastiche natalizie (da intendersi dall'ultimo giorno di scuola sino al giorno di ripresa delle lezioni), per un periodo comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
3 - metà delle vacanze pasquali;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- i restanti giorni festivi (2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, ecc.) saranno alternati tra i genitori.
In caso di disaccordo sui periodi di vacanza, il padre avrà priorità di scelta negli anni pari e la madre in quelli dispari.
6) Il IG. , a partire dal mese di maggio 2024, contribuirà al mantenimento ordinario dei figli, Parte_1
versando alla IG.ra la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio). L'assegno verrà CP_1
versato, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese e il suddetto importo sarà soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
7) Le spese straordinarie da sostenersi in favore di e , così come individuate dal Per_1 Per_2
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, da intendersi qui richiamato, verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il relativo rimborso al genitore che ha sostenuto la spesa verrà effettuato entro 15 gg dalla consegna della documentazione attestante la spesa al genitore tenuto al rimborso.
8) L'assegno unico universale, o qualunque diverso emolumento, anche diversamente denominato, che andrà nel tempo a sostituire e/o integrare lo stesso per disposizione di legge, verrà richiesto e incassato da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
9) Le parti prestano sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
10) Le parti concordano che fra 5 anni (nel corso dell'anno 2029) la casa coniugale, così come identificata al doc. 3 e al punto 3) delle premesse, previo risanamento degli abusi edilizi presenti la cui spesa dovrà essere suddivisa al 50% tra i comproprietari IGnor e IGnora Parte_1
, verrà posta in vendita secondo le seguenti modalità: ciascuna di esse incaricherà un Controparte_1
4 proprio tecnico/agente immobiliare che stimerà il bene e l'immobile verrà posto in vendita al prezzo di stima migliore fra i due. Le parti si riconoscono reciprocamente diritto di prelazione sull'acquisto della casa e, nell'ipotesi in cui entrambi dovessero manifestare tale interesse, avrà diritto all'acquisto chi offrirà il prezzo più alto. Il ricavato della vendita sarà suddiviso al 50% fra le parti, secondo le rispettive quote di proprietà.
11) Il mutuo cointestato, in essere presso la sarà pagato congiuntamente da entrambe Controparte_2
le parti, nella misura del 50% ciascuna. Le relative provviste saranno versate da ciascuna parte sul conto corrente identificato dal codice Iban IT 21 M 02008 61960 000101584378 in essere presso il medesimo istituto di credito, che continuerà a essere tenuto aperto sino all'estinzione del mutuo e le cui spese saranno suddivise a metà tra le parti.
12) I coniugi dichiarano di aver risolto ogni pendenza in essere tra loro (con esclusione dei rapporti relativi alla casa coniugale ancora in essere, che si protrarranno finché perdurerà la loro comproprietà sulla stessa e che saranno regolati secondo le condizioni sopra riportate) e di essere entrambi economicamente autosufficienti, non abbisognando di alcun contributo al mantenimento.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conIGlio
Treviso, 03/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa Marina Righi Dott. Deli Luca
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