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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/06/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 339/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 339/2022 promossa da:
Parte_1 rappr. dall'avv. Genovali Carla
- Ricorrente -
contro
CP_1 rappr. dall'avv. Silvia Nannizzi
-Convenuta -
Oggetto: rendita superstiti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.04.2022 la sig.ra adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro affinché: “accertato, previa ammissione di CTU tecnica e medico-legale da eseguirsi sulla documentazione medica prodotta, che il Signor era affetto da BPCO, contratta nell'esercizio ed a causa Parte_2 dell'attività lavorativa svolta, che lo aveva reso permanentemente inabile al lavoro con postumi nella misura del 45% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
accertato, inoltre, che il decesso del Signor è stato causato Pt_2
o quantomeno concausato dalla predetta malattia da cui egli era affetto, dichiari il diritto della Signora a Parte_1 percepire l'indennizzo sotto forma di rendita o in capitale che sarebbe spettato al coniuge, nella misura di legge, ai sensi del D.
Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda al decesso, nonché la rendita ai superstiti nella misura spettante, con decorrenza dalla data del decesso, nonché l'assegno funerario una tantum ex art. 85 DPR 1124/1965, o in subordine denegato lo speciale assegno continuativo mensile, e conseguentemente condanni l' , in persona del suo legale CP_1
1 rappresentante pro tempore, a corrisponderle i relativi importi, nella misura di legge, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo.
Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario……
Chiede ammettersi prova per testi sui capitoli da 1 a 7 indicando i Signori legale rappresentante della Controparte_2 legale rappresentante ditta legale rappresentante CTU tecnica e medico-legale nominando CP_3 Controparte_4 sin d'ora quale CTP la Dott.ssa ” Persona_1
La ricorrente vedova del sig. , rappresenta che il decesso del marito è avvenuto in data Parte_2
06.06.2018 per enfisema, ipertensione polmonare, scompenso cardiaco, cachessia.
Rappresenta, altresì, che il de cuius aveva svolto dal 1952 al 1990 attività lavorativa in qualità di cavatore, presso varie ditte, per l'estrazione di marmo bianco, arabescato e bardiglio (senza l'utilizzo di DPI in quanto all'epoca non erano obbligatori) e rappresenta, in particolare, che in data 29.06.2017 questi aveva presentato domanda all' per il riconoscimento di malattia professionale BPCO. Domanda che CP_1 veniva respinta in data 08/11/2017, e per la quale veniva presentato ricorso il 09/01/2018 senza ottenere alcun riscontro.
Ritenendo che il decesso del sig. era stato causato o quantomeno concausato dalla malattia Pt_2 professionale BPCO, la ricorrente, in data 29/08/2018, tramite il patronato INCA di Pietrasanta, presentava all' domanda di rendita ai superstiti di non titolari di rendita che veniva, tuttavia, respinta CP_1 in data 21/03/2020. Avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva opposizione in data 06/04/2020, anch'esso senza riscontro.
A seguito del rigetto della domanda, la ricorrente adiva, dunque, il Tribunale di Lucca in funzione di
Giudice del Lavoro con le richieste sopra indicate.
CP_ L' si costituiva e, pur non contestando le mansioni svolte dal sig. nel periodo dal 1955 al 1990, Pt_2 contestava il ricorso in fatto e in diritto chiedendone il rigetto.
In primis eccepiva la prescrizione del diritto ex artt. 112 T.U. 1124/65, deducendo il carattere dirimente della conoscibilità della probabile origine professionale della malattia in base alla scienza medica, conoscibilità che sicuramente sussisteva nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda di riconoscimento della malattia professionale in oggetto (2017).
A sostegno della conoscenza, da parte del de cuius, del proprio stato di salute sotto l'aspetto bronco- polmonare e che questo potesse avere natura tecnopatica, l'Istituto rileva che il sig. nel corso degli Pt_2 anni ha presentato per tre volte (nel 1990, nel 1995 ed infine nel 2017) domanda per il riconoscimento di malattie professionali relative all'apparato respiratorio e, sottolinea che egli ne ha sicuramente avuto piena contezza nel 2007 quando è stato dichiarato “ultrasessantacinquenne invalido medio grave per enfisema polmonare in bronchilitico” .
2 L' evidenzia che: “La Cassazione ha più volte ribadito il concetto che “la manifestazione della malattia CP_1 professionale rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al DPR 30.6.1965 n.1124 art.
112, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale ed il suo grado invalidante, siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato”. Il riconoscimento di invalidità civile medio-grave per enfisema polmonare è sicuramente un fatto oggettivo, come del resto è un fatto oggettivo compilare dei CP_ moduli di richiesta di malattia professionale ed inviarli all' ”
Espone altresì che la ricorrente non ha provato i fatti costitutivi del suo diritto, nonché “Nulla sappiamo per CP_ tutto il periodo che va dal 1990 al 2017. Si tratta di 27 anni non coperti da assicurazione durante i quali il sgi. Pt_2 potrebbe essere stato esposto a miriadi di agenti nocivi, compreso il fumo di sigaretta (risulta infatti che il richiedente fumasse effettivamente 7/8 sigarette al dì vedi doc1). Quindi si contesta l'esposizione a rischio durante il periodo lavorativo e in ogni caso il nesso eziologico tra la sintomatologia addotta e l'attività lavorativa svolta fino al 1990.”, così contestando che vi sia stata l'esposizione al rischio specifico ed il diretto ed efficiente nesso causale con l'attività lavorativa svolta, tanto che il caso era stato esaminato dai propri medici i quali avevano escluso il nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia e tra la patologia e il decesso.
A tal proposito rinvia integralmente alla relazione medico legale della dott.ssa. . Controparte_5
Con note autorizzate del 27/10/2023, insisteva nell'eccepire la prescrizione del diritto, così come nelle note di trattazione scritta del 05/05/2025 si riportava alla memoria di costituzione e alle sopra indicate note autorizzate.
Parte ricorrente, a sua volta, con memoria autorizzata del 23/10/2023, contestava in toto l'eccezione di prescrizione sollevata da , rilevando che è onere di quest'ultimo provare gli elementi di fatto su cui si CP_1 fonda tale eccezione e che l' non ha provato la sussistenza dei requisiti per la decorrenza della CP_6 prescrizione;
con note di trattazione scritta del 04/06/2025, insistendo nella richiesta dello svolgimento dell'istruttoria, confermava quanto dedotto nel ricorso e nella memoria di cui sopra.
Stante la non contestazione delle mansioni da parte resistente, si è ritenuto non necessaria l'escussione dei testi, così come superflua, ai fini della decisione, la disposizione della CTU.
La causa è stata istruita documentalmente e disposta la trattazione cartolare previo deposito di note scritte è stata decisa con sentenza.
***
Il ricorso non è fondato.
Deve essere accolta l'eccezione di prescrizione avanzata da . CP_1
3 Ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965, l'azione per ottenere il riconoscimento della malattia professionale si prescrive nel termine di tre anni dal giorno della manifestazione della malattia professionale.
Punto focale è, perciò, l'individuazione del dies a quo dal quale decorre la prescrizione dell'azione per il riconoscimento della malattia professionale.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, enucleato, in argomento, i seguenti principi: “La manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, può ritenersi verificata (in un equilibrato rilievo tra l'elemento oggettivo della manifestazione e la consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore che non frustri lo scopo degli interventi della giurisprudenza costituzionale,
Corte Cost. n. 116 del 1969, n. 129 del 1986, n. 206 del 1988, n. 31 del 1991), quando la consapevolezza circa
l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato; Quanto, poi, alla “manifestazione”, quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112, questa Corte ha già da tempo avuto modo di evidenziare (cfr. Cass. n. 11790 del 2003; n. 16178 del 2004; n. 8249 del
2011, n. 12317 del 2011, n. 14281 del 2011) che essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto;
è, in definitiva, l'oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua “conoscibilità”; tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità; la conoscibilità, dunque, è cosa diversa dalla conoscenza ed altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie la origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento”(cfr. Cass. sez. L. n. 1661/2020); così nello stesso senso in precedenza: “La manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.p.r. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste la oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità, siano conoscibili in base alle conoscenze scientifiche del momento, senza che rilevi il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato.” (cfr. Cass. sez. L. sent.
n. 598/16), e ancora: “A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e
2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia sia riconoscibile per l'assicurato.” (cfr. Cass. sez. L sent. n. 2285/13).
Dunque, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra indicata, cui questo Giudice integralmente si
4 riporta, la “manifestazione” della malattia professionale, ai fini dell'individuazione del dies a quo, si può ritenere verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, nonché i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità siano “conoscibili” al soggetto interessato;
conoscibilità
(nozione che differisce dalla conoscenza) da intendersi quale possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento che consentivano certamente di collegare la malattia sofferta all'attività lavorativa.
Nel caso di specie, premesso che la malattia professionale BPCO risulta essere una malattia tabellata solo se la sua denuncia interviene entro quel lasso di tempo dalla cessazione dell'attività lavorativa così come previsto dalle relative tabelle, deve ritenersi che dalla presentazione, subito dopo la cessazione dell'attività lavorativa, delle domande di riconoscimento di malattie professionali attinenti all'apparato bronco- polmonare (precisamente: nel 1990 per pneumoconiosi da silice e nel 1995 per bronchite cronica), se ne deve far discendere che al de cuius fosse noto il rischio elettivo di contrarre tale malattia professionale, rischio insito nell'attività lavorativa svolta. E tutto ciò, come risulta dal ricorso, risulta avvalorato anche dalla consapevolezza di non aver indossato dispositivi di protezione.
Non è condivisibile l'argomentazione spesa dalla ricorrente che trattasi di domande (quella del 1990 e del
1995) relative a malattie professionali diverse rispetto a quella in oggetto, posto che trattasi, comunque, di patologie attinenti all'apparato bronco-polmonare e ciò fa presumere la consapevolezza che il proprio stato di salute e la sua evoluzione potesse essere correlato all'attività lavorativa svolta.
Va ricordato che la BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva) è patologia che include sia la diagnosi di bronchite cronica ostruttiva che l'enfisema polmonare.
L'intervenuto riconoscimento di invalidità civile medio-grave per enfisema polmonare nel 2007 non può che far ritenere sussistente quell' “evento oggettivo ed esterno alla persona dell'assicurato” dal quale deriva la consapevolezza e conoscibilità della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalle sopra citate sentenze
(esistenza di malattia, nesso e presumibile indennizzabilità).
Pertanto, deve ritenersi verificata, già da quel momento, la manifestazione della malattia professionale proprio perché è venuta a sussistere la possibilità oggettiva che l'esistenza della malattia con i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità siano conoscibili dal soggetto interessato.
A seguito di quanto predetto, la domanda non può che essere rigettata dovendosi rilevare il decorso del termine triennale di prescrizione.
Spese compensate stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso.
- Spese compensate
Lucca, 14 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 339/2022 promossa da:
Parte_1 rappr. dall'avv. Genovali Carla
- Ricorrente -
contro
CP_1 rappr. dall'avv. Silvia Nannizzi
-Convenuta -
Oggetto: rendita superstiti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.04.2022 la sig.ra adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro affinché: “accertato, previa ammissione di CTU tecnica e medico-legale da eseguirsi sulla documentazione medica prodotta, che il Signor era affetto da BPCO, contratta nell'esercizio ed a causa Parte_2 dell'attività lavorativa svolta, che lo aveva reso permanentemente inabile al lavoro con postumi nella misura del 45% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
accertato, inoltre, che il decesso del Signor è stato causato Pt_2
o quantomeno concausato dalla predetta malattia da cui egli era affetto, dichiari il diritto della Signora a Parte_1 percepire l'indennizzo sotto forma di rendita o in capitale che sarebbe spettato al coniuge, nella misura di legge, ai sensi del D.
Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda al decesso, nonché la rendita ai superstiti nella misura spettante, con decorrenza dalla data del decesso, nonché l'assegno funerario una tantum ex art. 85 DPR 1124/1965, o in subordine denegato lo speciale assegno continuativo mensile, e conseguentemente condanni l' , in persona del suo legale CP_1
1 rappresentante pro tempore, a corrisponderle i relativi importi, nella misura di legge, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo.
Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario……
Chiede ammettersi prova per testi sui capitoli da 1 a 7 indicando i Signori legale rappresentante della Controparte_2 legale rappresentante ditta legale rappresentante CTU tecnica e medico-legale nominando CP_3 Controparte_4 sin d'ora quale CTP la Dott.ssa ” Persona_1
La ricorrente vedova del sig. , rappresenta che il decesso del marito è avvenuto in data Parte_2
06.06.2018 per enfisema, ipertensione polmonare, scompenso cardiaco, cachessia.
Rappresenta, altresì, che il de cuius aveva svolto dal 1952 al 1990 attività lavorativa in qualità di cavatore, presso varie ditte, per l'estrazione di marmo bianco, arabescato e bardiglio (senza l'utilizzo di DPI in quanto all'epoca non erano obbligatori) e rappresenta, in particolare, che in data 29.06.2017 questi aveva presentato domanda all' per il riconoscimento di malattia professionale BPCO. Domanda che CP_1 veniva respinta in data 08/11/2017, e per la quale veniva presentato ricorso il 09/01/2018 senza ottenere alcun riscontro.
Ritenendo che il decesso del sig. era stato causato o quantomeno concausato dalla malattia Pt_2 professionale BPCO, la ricorrente, in data 29/08/2018, tramite il patronato INCA di Pietrasanta, presentava all' domanda di rendita ai superstiti di non titolari di rendita che veniva, tuttavia, respinta CP_1 in data 21/03/2020. Avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva opposizione in data 06/04/2020, anch'esso senza riscontro.
A seguito del rigetto della domanda, la ricorrente adiva, dunque, il Tribunale di Lucca in funzione di
Giudice del Lavoro con le richieste sopra indicate.
CP_ L' si costituiva e, pur non contestando le mansioni svolte dal sig. nel periodo dal 1955 al 1990, Pt_2 contestava il ricorso in fatto e in diritto chiedendone il rigetto.
In primis eccepiva la prescrizione del diritto ex artt. 112 T.U. 1124/65, deducendo il carattere dirimente della conoscibilità della probabile origine professionale della malattia in base alla scienza medica, conoscibilità che sicuramente sussisteva nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda di riconoscimento della malattia professionale in oggetto (2017).
A sostegno della conoscenza, da parte del de cuius, del proprio stato di salute sotto l'aspetto bronco- polmonare e che questo potesse avere natura tecnopatica, l'Istituto rileva che il sig. nel corso degli Pt_2 anni ha presentato per tre volte (nel 1990, nel 1995 ed infine nel 2017) domanda per il riconoscimento di malattie professionali relative all'apparato respiratorio e, sottolinea che egli ne ha sicuramente avuto piena contezza nel 2007 quando è stato dichiarato “ultrasessantacinquenne invalido medio grave per enfisema polmonare in bronchilitico” .
2 L' evidenzia che: “La Cassazione ha più volte ribadito il concetto che “la manifestazione della malattia CP_1 professionale rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al DPR 30.6.1965 n.1124 art.
112, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale ed il suo grado invalidante, siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato”. Il riconoscimento di invalidità civile medio-grave per enfisema polmonare è sicuramente un fatto oggettivo, come del resto è un fatto oggettivo compilare dei CP_ moduli di richiesta di malattia professionale ed inviarli all' ”
Espone altresì che la ricorrente non ha provato i fatti costitutivi del suo diritto, nonché “Nulla sappiamo per CP_ tutto il periodo che va dal 1990 al 2017. Si tratta di 27 anni non coperti da assicurazione durante i quali il sgi. Pt_2 potrebbe essere stato esposto a miriadi di agenti nocivi, compreso il fumo di sigaretta (risulta infatti che il richiedente fumasse effettivamente 7/8 sigarette al dì vedi doc1). Quindi si contesta l'esposizione a rischio durante il periodo lavorativo e in ogni caso il nesso eziologico tra la sintomatologia addotta e l'attività lavorativa svolta fino al 1990.”, così contestando che vi sia stata l'esposizione al rischio specifico ed il diretto ed efficiente nesso causale con l'attività lavorativa svolta, tanto che il caso era stato esaminato dai propri medici i quali avevano escluso il nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia e tra la patologia e il decesso.
A tal proposito rinvia integralmente alla relazione medico legale della dott.ssa. . Controparte_5
Con note autorizzate del 27/10/2023, insisteva nell'eccepire la prescrizione del diritto, così come nelle note di trattazione scritta del 05/05/2025 si riportava alla memoria di costituzione e alle sopra indicate note autorizzate.
Parte ricorrente, a sua volta, con memoria autorizzata del 23/10/2023, contestava in toto l'eccezione di prescrizione sollevata da , rilevando che è onere di quest'ultimo provare gli elementi di fatto su cui si CP_1 fonda tale eccezione e che l' non ha provato la sussistenza dei requisiti per la decorrenza della CP_6 prescrizione;
con note di trattazione scritta del 04/06/2025, insistendo nella richiesta dello svolgimento dell'istruttoria, confermava quanto dedotto nel ricorso e nella memoria di cui sopra.
Stante la non contestazione delle mansioni da parte resistente, si è ritenuto non necessaria l'escussione dei testi, così come superflua, ai fini della decisione, la disposizione della CTU.
La causa è stata istruita documentalmente e disposta la trattazione cartolare previo deposito di note scritte è stata decisa con sentenza.
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Il ricorso non è fondato.
Deve essere accolta l'eccezione di prescrizione avanzata da . CP_1
3 Ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965, l'azione per ottenere il riconoscimento della malattia professionale si prescrive nel termine di tre anni dal giorno della manifestazione della malattia professionale.
Punto focale è, perciò, l'individuazione del dies a quo dal quale decorre la prescrizione dell'azione per il riconoscimento della malattia professionale.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, enucleato, in argomento, i seguenti principi: “La manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, può ritenersi verificata (in un equilibrato rilievo tra l'elemento oggettivo della manifestazione e la consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore che non frustri lo scopo degli interventi della giurisprudenza costituzionale,
Corte Cost. n. 116 del 1969, n. 129 del 1986, n. 206 del 1988, n. 31 del 1991), quando la consapevolezza circa
l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato; Quanto, poi, alla “manifestazione”, quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112, questa Corte ha già da tempo avuto modo di evidenziare (cfr. Cass. n. 11790 del 2003; n. 16178 del 2004; n. 8249 del
2011, n. 12317 del 2011, n. 14281 del 2011) che essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto;
è, in definitiva, l'oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua “conoscibilità”; tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità; la conoscibilità, dunque, è cosa diversa dalla conoscenza ed altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie la origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento”(cfr. Cass. sez. L. n. 1661/2020); così nello stesso senso in precedenza: “La manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.p.r. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste la oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità, siano conoscibili in base alle conoscenze scientifiche del momento, senza che rilevi il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato.” (cfr. Cass. sez. L. sent.
n. 598/16), e ancora: “A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e
2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia sia riconoscibile per l'assicurato.” (cfr. Cass. sez. L sent. n. 2285/13).
Dunque, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra indicata, cui questo Giudice integralmente si
4 riporta, la “manifestazione” della malattia professionale, ai fini dell'individuazione del dies a quo, si può ritenere verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, nonché i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità siano “conoscibili” al soggetto interessato;
conoscibilità
(nozione che differisce dalla conoscenza) da intendersi quale possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento che consentivano certamente di collegare la malattia sofferta all'attività lavorativa.
Nel caso di specie, premesso che la malattia professionale BPCO risulta essere una malattia tabellata solo se la sua denuncia interviene entro quel lasso di tempo dalla cessazione dell'attività lavorativa così come previsto dalle relative tabelle, deve ritenersi che dalla presentazione, subito dopo la cessazione dell'attività lavorativa, delle domande di riconoscimento di malattie professionali attinenti all'apparato bronco- polmonare (precisamente: nel 1990 per pneumoconiosi da silice e nel 1995 per bronchite cronica), se ne deve far discendere che al de cuius fosse noto il rischio elettivo di contrarre tale malattia professionale, rischio insito nell'attività lavorativa svolta. E tutto ciò, come risulta dal ricorso, risulta avvalorato anche dalla consapevolezza di non aver indossato dispositivi di protezione.
Non è condivisibile l'argomentazione spesa dalla ricorrente che trattasi di domande (quella del 1990 e del
1995) relative a malattie professionali diverse rispetto a quella in oggetto, posto che trattasi, comunque, di patologie attinenti all'apparato bronco-polmonare e ciò fa presumere la consapevolezza che il proprio stato di salute e la sua evoluzione potesse essere correlato all'attività lavorativa svolta.
Va ricordato che la BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva) è patologia che include sia la diagnosi di bronchite cronica ostruttiva che l'enfisema polmonare.
L'intervenuto riconoscimento di invalidità civile medio-grave per enfisema polmonare nel 2007 non può che far ritenere sussistente quell' “evento oggettivo ed esterno alla persona dell'assicurato” dal quale deriva la consapevolezza e conoscibilità della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalle sopra citate sentenze
(esistenza di malattia, nesso e presumibile indennizzabilità).
Pertanto, deve ritenersi verificata, già da quel momento, la manifestazione della malattia professionale proprio perché è venuta a sussistere la possibilità oggettiva che l'esistenza della malattia con i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità siano conoscibili dal soggetto interessato.
A seguito di quanto predetto, la domanda non può che essere rigettata dovendosi rilevare il decorso del termine triennale di prescrizione.
Spese compensate stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso.
- Spese compensate
Lucca, 14 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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