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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/07/2024, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Civile
Il Tribunale di SI nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt iscritto al n. 83/2024 R.G. promosso da
), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Domenico Carello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in V.le Sardegna 14/C, SI
PARTE RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Claudia Bini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via della Sapienza 62, SI
PARTE CONVENUTA
1
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “AFFIDAMENTO E FREQUENTAZIONE DEI FIGLI
1. ed saranno affidati in modo condiviso a entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comun accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
2. Entrambi i genitori riconoscono il diritto dei figli ad avere il più ampio, sereno, gratificante e non colpevolizzante rapporto con entrambe le figure genitoriali e ciascun genitore assume, come proprio obbligo civile ed umano, quello di favorire l'affetto e il rispetto dei figli verso l'altro genitore, evitando di coinvolgerli in eventuali discussioni che possano, in futuro, insorgere tra di loro, al fine di evitare pregiudizievoli conflitti di lealtà.
3. I due ragazzi saranno collocati in via prevalente con la madre, fermo il diritto di avere un rapporto continuativo anche con il padre;
4. Il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì successivo quando li riaccompagnerà a scuola e durante la settimana, quando il fine settimana staranno con lui, il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì quando li riaccompagnerà a scuola, mentre nelle settimane in cui il fine settimana staranno con la madre, dal martedì all'uscita da scuola fino al giovedì quando li riaccompagnerà a scuola;
5. Per quanto concerne le vacanze natalizie, i figli trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze al 29 dicembre e con l'altro dal 30 dicembre al 6 gennaio;
6. I figli trascorreranno le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
2 7. Per le vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
8. Eventuali “ponti” scolastici, compleanni, onomastici e altre festività saranno trascorsi, salvo diverso accordo, con l'uno o con l'altro genitore, secondo il principio di alternanza.
9. Le parti, che fin da ora dichiarano la massima reciproca disponibilità per interagire nell'interesse dei figli, si danno reciprocamente atto che tali previsioni hanno natura indicativa per cui si riservano, se di comune accordo, di apportare ogni variazione che gli stessi ritengano opportuna nell'interesse dei figli e tenuto conto dei loro desideri e inclinazioni. I figli infatti potranno vedere il padre, sentirlo e stare con lui quando lo desiderano, salvo preavviso e nel rispetto degli impegni di tutti i membri della famiglia. A questo proposito dichiara espressamente che si rende disponibile a tenere con Parte_1 sè la prole a settimane alterne.
10. Le parti si danno reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto e della carta di identità e prestano entrambi il consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto e della carta di identità per i figli e . Per_1 Persona_2
MANTENIMENTO DEI FIGLI E SPESE STRAORDINARIE
11. Il Sig. a saldo e stralcio di tutti gli eventuali arretrati dovuti per Per_2 qualsiasi titolo e/o ragione alla corrisponderà a quest'ultima la somma CP_1 totale e onnicomprensiva pari ad € 3.000,00, con le seguenti modalità:
- € 2.500,00 verranno versati direttamente in favore di Parte_2 diminuendo, di detto importo, la quota capitale del mutuo fondiario di spettanza esclusiva della Sig.ra in forza di quanto pattuito nel seguente CP_1 punto 22;
- € 500,00 verranno versati al condominio al fine di pagare le quote condominiali arretrate di spettanza esclusiva della Sig.ra CP_1
12. , corrisponderà, a far data dal 5 luglio 2024, sul conto Parte_1 corrente della Sig.ra come contributo al mantenimento Controparte_1
3 ordinario, per ciascuno dei figli, e , la somma mensile di € 600,00. Per_2 Per_1
Tale somma sarà aggiornata annualmente secondo indici ISTAT e sarà corrisposta in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Come per legge
, che ha già compiuto 18 anni, potrà chiedere che l'assegno di Per_1 mantenimento le sia versato direttamente. Inoltre, il Sig. si impegna Per_2
a costituire, subito dopo la sottoscrizione del presente accordo, due fondi di accumulo, uno per ciascun figlio, i quali verranno alimentati esclusivamente dal Sig. per i prossimi cinque anni, che verserà su ciascun fondo una Per_2 somma non inferiore ad € 2.500,00 annui.
13. Le spese straordinarie extra assegno come stabilite e disciplinate nell'allegato B) al Protocollo/Linee Guida in materia di famiglia del Tribunale di
SI (che si considerano qui integralmente richiamate e trascritte) saranno sostenute a metà tra i genitori.
DIVISIONE DELLA CASA FAMILIARE
14. Le parti hanno concordato e convenuto di avvalersi della presente procedura per definire anche tutti i loro interessi economici, e per procedere nell'interesse della famiglia a attribuzioni patrimoniali, come in appresso definite e descritte;
tali attribuzioni sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della funzionale ed indispensabile ai fini della sottoscrizione degli accordi contenuti nel presente atto. sottoscrizione degli accordi contenuti nel presente atto. Gli atti pubblici di trasferimento saranno stipulati dopo la pubblicazione dell'emanando provvedimento.
15. Conseguentemente le parti dichiarano sin da ora di volersi avvalere delle agevolazioni previste dalle vigenti norme in materia e di cui all'art. 19 della L.
74 del 6/3/1987, così come interpretato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n° 154 del 10/5/1999, nonché di quelle agevolazioni di cui all'art. 8, lett. F, del testo sull'imposta di registro e sue successive modificazioni. Ai fini fiscali, per quanto occorrer possa, al fine della valutazione dei beni e dei diritti che saranno oggetto di trasferimento, le parti dichiarano
4 sin da ora di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 12 L. 13/5/1988
n°154, se applicabili.
16. L'attuale casa familiare era originariamente composta da due unità abitative analoghe e contigue, che le parti hanno acquistato in ragione del 50% ciascuno. In particolare:
17. Con atto del notaio del 12.07.206 (rep. 181502, racc. 7064) Persona_3
e hanno acquistato per quote uguali indivise di Controparte_1 Parte_1
½ la porzione di fabbricato sita nel comune di Castelnuovo Berardenga, strada di Sestano 4, ivi descritta come appartamento composto da ingresso- soggiorno, disimpegno, cucina, bagno e antibagno al piano terreno;
e disimpegno, due camere, bagno e gabinetto al piano primo;
con annesso resede esclusivo di pertinenza, censito al Catasto dei fabbricati del Comune di
Castelnuovo Berardenga nel foglio 152, particella 33, subalterno 19 (resede esclusivo) e particella 38 subalterno 12 (appartamento), tra loro graffate, piani
T-1, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita catastale 557,77.
Successivamente, con decreto di trasferimento di beni immobili del Tribunale civile di SI del 18.04.2020 (rep. 201/2020, procedura esecutiva immobiliare n. 210/2015), e hanno acquistato Parte_1 Controparte_1 per quote uguali indivise di ½ altra porzione di fabbricato sita nel comune di
Castelnuovo Berardenga, strada di Sestano 4, ivi descritta come appartamento composto da soggiorno, cucina disimpegno, ripostiglio e bagno al piano terreno;
e due camere, con un bagno ed una loggia chiusa con finestre ad arco al piano primo;
con annesso resede esclusivo di pertinenza, censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Castelnuovo Berardenga nel foglio 152, particella
38, subalterno 13 categoria A/2 classe 2 vani 6 superficie 157 mq escluse aree scoperte mq. 148, rendita € 557,77 con particella graffata foglio 152 particella sub 17 e quanto al piccolo resede contiguo al sub. 17 rappresentato nel CT nel foglio 152 particella 33 sub 23 area urbana di mq. 16.
18. Con atto del notaio del 19.12.2019 e Persona_4 Parte_1 hanno contratto mutuo fondiario ventennale di originari 80.000 Controparte_1
5 € con garantito da ipoteca sull'immobile Controparte_2 oggetto di aggiudicazione.
19. Ciò premesso, le parti senza alcuno spirito di liberalità ed all'unico e precipuo fine di definire il riassetto dei propri rapporti patrimoniali, funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi familiare, concordano di dividere tra loro la casa familiare, in modo che ciascuno di loro rimanga proprietario esclusivo di una delle due unità abitative che la compongono.
20. trasferisce a che ne diventa piena Parte_1 Controparte_1 proprietaria, la propria quota di diritto di proprietà sulla porzione di fabbricato acquistata con decreto di trasferimento del 18.04.2020.
21. trasferisce a titolo gratuito a , che ne diventa Controparte_1 Parte_1 pieno proprietario, la propria quota di diritto di proprietà sulla porzione di fabbricato acquistata il 12.07.2006 con atto del notaio . Persona_3
22. Il mutuo fondiario stipulato con Controparte_2 fermo restando quanto concordato al precedente punto n. 11, dovrà essere pagato in egual misura da entrambe le parti, con la precisazione che entrambe le parti avranno piena ed incondizionata facoltà di pagare il proprio 50% anche anticipatamente, estinguendo così la propria parte di mutuo;
in ogni caso le due posizioni, del Sig. e delle Sig.ra dovranno essere separate Per_2 CP_1 ed autonome e ciascuno delle parti dovrà accollarsi integralmente e in via esclusiva il proprio 50% di mutuo liberando da qualsiasi vicolo, garanzia, ipoteca e/o gravame l'altra parte;
23. Il conto corrente cointestato aperto presso Controparte_2 verrà estinto senza ritardo alcuno;
[...]
24. Le parti danno atto che gli avvocati ed il Giudice si limitano a ricevere le loro dichiarazioni attinenti al trasferimento di proprietà di cui ai precedenti punti, quale convenzione del procedimento pendente senza assumere responsabilità in relazione alle indicazioni relative: a) all'esattezza dei dati catastali;
b) alla titolarità dell'immobile c) all'esistenza di oneri e vincoli di qualsiasi genere: d) alla conformità urbanistica;
e) alla regolarità impiantistica.
6 25. La cessione si perfezionerà mediante atto notarile da stipulare entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza che definisce la causa.
26. Il Sig. si farà carico integralmente delle spese di realizzazione Per_2 della parete necessaria a dividere l'immobile in due unità, delle spese notarili per intestare i due immobili in via esclusiva a ciascuna parte e delle spese di accatastamento delle due unità.
27. La realizzazione della parete necessaria a dividere l'immobile in due unità immobiliari avranno inizio, improrogabilmente, subito dopo la sottoscrizione del presente accordo. Il Sig. avrà facoltà di individuare, a propria Per_2 discrezione, senza che sia necessaria alcuna ulteriore autorizzazione da parte da parte della Sig. sia la ditta edile e/o artigiano/i che il direttore dei CP_1 lavori;
28. Gli arredi presenti nell'abitazione manterranno la loro collocazione attuale divenendo di proprietà esclusiva dell'assegnatario delle realizzande unità immobiliari, con la precisazione che il tavolo e le sedie della sala da pranzo andranno alla Sig.ra CP_1
29. Le parti dichiarano definitivamente regolati i propri rapporti economici di natura civilistica cosicché qualsiasi altra posta e somma eventualmente dovuta non sarà oggetto di successiva richiesta, avendo inteso le parti regolare così definitivamente i propri rapporti economici e dichiarandosi con ciò, salvo il buon fine dei trasferimenti, integralmente soddisfatti.
30. Il reclamo pendente davanti alla Corte di Appello sarà estinto ex art. 309
c.p.c..
31. Le spese e competenze legali di causa sono integralmente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, premesso che ha depositato ricorso per la determinazione delle Parte_1 condizioni di affidamento dei figli minori , nata il [...] ed , nato Per_1 Per_2 il 11.1.2010, domandando: “a)
7 disporre l'affidamento condiviso tra i genitori dei figli minori ed Per_1 [...]
; Per_2
b) disporre l'ascolto dei minori ed in ordine alle loro Per_1 Persona_2 preferenze in merito alla loro collocazione prevalente presso un genitore e la definizione del relativo diritto di visita del genitore non collocatario ovvero la preferenza per una collocazione paritetica presso entrambi i genitori;
c) disporre, in ipotesi di collocazione paritetica dei figli presso entrambi i genitori, che i sig.ri e per il corrispondente periodo di Per_2 CP_1 permanenza dei figli, si faranno carico di tutte le relative spese ordinarie, ossia vitto, alloggio, abbigliamento ordinario. Le spese ordinarie a cadenza mensile e/o annuale (tipo abbonamenti, palestra etc…) saranno sostenute al 50% tra i genitori. Le spese straordinarie non urgenti dovranno essere previamente concordate tra i genitori e saranno anch'esse sostenute al 50% da entrambi i genitori. Assegnare il diritto di abitazione presso la casa famigliare ai figli e l'alternanza paritetica ai genitori per il relativo periodo di permanenza con i figli.
c-bis) disporre, in ipotesi di collocazione prevalente presso uno dei genitori, che la casa famigliare venga assegnata al genitore collocatario e stabilire il mantenimento dovuto dal genitore non collocatario.
d) disporre sulle vacanze e festività annuali in base al seguente calendario, salvo ogni diversa volontà dei figli:
- per quanto concerne le vacanze natalizie, i figli, ad anni alterni, trascorreranno con i genitori i giorni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre fino al 6 gennaio;
- per le vacanze scolastiche pasquali, i figli le trascorreranno ad anni alterni con i genitori, iniziando da Pasqua 2024 che trascorreranno unitamente al padre;
- per le vacanze estive, i figli trascorreranno con entrambi i genitori almeno quindici giorni consecutivi.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”;
8 che si è costituita contestando le avverse domande, Controparte_1 domandando: “- ed saranno affidati in modo condiviso Per_1 Persona_2
a entrambi i genitori, che dovranno concordare le decisioni di straordinaria amministrazione, mentre potranno decidere disgiuntamente le questioni ordinarie.
- i due ragazzi continueranno a vivere nella casa coniugale con la madre;
- il diritto di abitazione nella casa coniugale in Castelnuovo Berardenga, loc.
Sestano 20, completa di arredi e corredi, sarà riservato a Controparte_1
- salvo diversi accordi e nel rispetto negli impegni dei genitori, Parte_1 terrà con sé i figli almeno un giorno alla settimana, dall'uscita di scuola sino all'ingresso a scuola il giorno seguente e, a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì all'ingresso a scuola il lunedì mattina;
- in ogni caso i figli potranno vedere il padre, sentirlo e stare con lui quando lo desiderano, salvo preavviso e nel rispetto degli impegni di tutti i membri della famiglia.
- vacanze e festività annuali saranno disciplinate in base al calendario indicato dal ricorrente, salvo diversa volontà dei figli e nel rispetto degli impegni di tutti i membri della famiglia:
- per quanto concerne le vacanze natalizie, i figli, ad anni alterni, trascorreranno con i genitori i giorni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre fino al 6 gennaio;
- per le vacanze scolastiche pasquali, i figli le trascorreranno ad anni alterni con i genitori, iniziando da Pasqua 2024 che trascorreranno unitamente alla madre;
- per le vacanze estive, i figli trascorreranno con entrambi i genitori almeno quindici giorni consecutivi. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, con almeno due mesi di preavviso, il periodo di vacanza che intende trascorrere con i figli.
9 - eventuali “ponti” scolastici, compleanni, onomastici e altre festività saranno trascorsi, salvo diverso accordo, con l'uno o con l'altro genitore, secondo il principio di alternanza.
- corrisponderà a come contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento ordinario dei figli e la somma mensile di € 1.400,00 Per_2 Per_1
(€ 700,00 per ciascuno), a far luogo dalla data di deposito del ricorso. Tale somma sarà corrisposta in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà aggiornata annualmente secondo indici ISTAT.
- inoltre corrisponderà direttamente a ciascuno dei figli, sulle Parte_1 carte ricaricabili intestate, come contributo al loro mantenimento la somma mensile di € 150,00 ciascuno per le piccole spese quotidiane.
- Le spese mediche e scolastiche/universitarie relative ai figli saranno a carico del padre per il 75% e della madre per il 25%, così come le spese straordinarie concordate tra i genitori o ritenute opportune dal giudice;
qualora una spesa venga anticipata interamente da uno dei genitori, l'altro dovrà rimborsare la propria quota entro e non oltre 30 giorni, il tutto secondo quanto previsto dalle linee guida approvate dal Tribunale di SI, che si considerano qui integralmente richiamate e trascritte.
- L'assegno unico universale per i figli, pari a € 100,00 € complessivi al mese, sarà percepito dalla madre.
Con vittoria di spese e competenze di causa”; dettati i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei minori ed esperita l'audizione della figlia maggiore, le parti nelle more del giudizio hanno raggiunto un accordo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
Rilevato, quanto al merito delle condizioni inerenti ai figli, che le stesse appaiono rispondenti al loro interesse morale e materiale;
preso atto altresì che nelle more del giudizio la primogenita è divenuta Per_1 maggiorenne e che, pertanto, le condizioni inerenti l'affidamento e il collocamento dei minori devono riferirsi solo ad;
Per_2
10 osservato altresì, quanto al punto 10) (“10. Le parti si danno reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto e della carta di identità e prestano entrambi il consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto e della carta di identità per i figli e ”), che, a seguito dell'entrata Per_1 Persona_2 in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 337 bis e ss. c.c.,
P.Q.M.
In accoglimento della domanda comune delle parti dispone in conformità alle conclusioni congiunte di cui in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Dispone, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 art. 52, co. 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Così deciso oggi in SI, 10/07/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
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