TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/12/2025, n. 4035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4035 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6820/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'avv. Nicola Norfo che la rappresentata e difende, in virtù di procura speciale estesa in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
E in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata presso la sede legale di CP_1 CP_1 in Firenze, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Di Paola come da delega in calce al ricorso
[...] per ingiunzione;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: in via pregiudiziale: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della azione di recupero credito intrapresa da per carenza di interesse e difetto di CP_1 legittimazione in capo alla medesima e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1098/2020 pronunciato dal Tribunale di Firenze il 09.03.2020, mandando assolta Parte_1 da qualsivoglia pretesa;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione di
[...] recupero del credito o comunque del decreto ingiuntivo n. 1098/2020 pronunciato dal Tribunale di Firenze il 09.03.2020 per il mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di conciliazione;
in via principale e nel merito: - accertare e dichiarare la nullità, l'infondatezza ed inammissibilità della pretesa creditoria avanzata da e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. CP_1
1098/2020 ed in ogni caso accertare che alcuna somma è dovuta da a Parte_1 CP_1
in subordine: In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del procedimento.
[...]
Parte opposta: - in tesi, respingere l'opposizione proposta da contro Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1098/2020 emesso in data 08/03/2020 dal Tribunale di Firenze, perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
- in ogni caso, preso atto del sopravvenuto pagamento in favore di del CMOR nella misura di € 46.872,48, condannare CP_1 Parte_1 al pagamento in favore di della somma di € 10.396,87, oltre interessi
[...] CP_1 moratori ex D.Lgs 231/02, quale importo residuo ancora dovuto a seguito dell'indennizzo del
1 corrispettivo Cmor;
- in ipotesi, in caso di parziale accoglimento delle domande ed eccezioni avversarie, accertare l'ammontare delle somme in effetti dovute ad secondo quanto di CP_1 giustizia e per l'effetto condannare al pagamento suddette, oltre Parte_1 interessi moratori ex D.Lgs. 231/02. - In ogni caso con vittoria delle spese legali sia del presente giudizio che del monitorio, oltre accessori come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 09/03/2020 il Tribunale di Firenze emetteva il decreto ingiuntivo n. 1098 con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 57.269,35 oltre interessi, CP_1 accessori e spese, relativa a forniture fatturate, e non pagate, di energia elettrica.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato la società in epigrafe indicata proponeva tempestiva opposizione avverso il predetto decreto, premettendo di aver stipulato in data 14/02/2017 un contratto di fornitura di energia elettrica con . Fornitura che, in data CP_1
24/05/2018, E-Distribuzione s.p.a., a seguito di verifica sui consumi, aveva sospeso a causa di irregolarità relative alla misurazione delle erogazioni inerenti il punto di prelievo. A seguito di intervento del Tribunale di Cagliari il punto di prelievo era stato poi ripristinato in via di urgenza, e il relativo giudizio di merito era stato abbandonato su accordo delle parti.
Eccepiva in rito l'inammissibilità dell'azione di recupero per carenza di interesse e legittimazione attiva. Infatti in data 27/04/2020 Estra gas e luce s.p.a., attuale fornitore di energia elettrica della opponente, aveva emesso la fattura n. 1620004546 di € 46.872,48 a titolo di corrispettivo CMOR per i consumi maturati dal precedente venditore Ciò avrebbe potuto causare nei CP_1 confronti de una duplice richiesta di pagamento per lo stesso titolo atteso che, come Parte_1 attestato dal nuovo fornitore, aveva ricevuto l'indennizzo dalla del sistema, per CP_1 CP_2 cui in tal senso si trovava ad agire per un credito di cui non risultava più titolare.
Eccepiva, poi, l'improcedibilità dell'azione intrapresa da per la mancata CP_1 instaurazione della procedura di mediazione, obbligatoria in materia di controversie relative a contratti di fornitura.
Nel merito rilevava che la somma in contestazione aveva ad oggetto, per la quasi totalità, un conguaglio inerente al ricalcolo dei consumi così come quantificati nella comunicazione del 08/06/2018, per il periodo compreso tra il 01/05/2017 ed il 30/04/2018, a seguito dell'accertamento della situazione di irregolarità nella misurazione consumi. Tuttavia, tale verifica sarebbe invalida in quanto non operata in contraddittorio con il cliente, ed effettuata senza individuare con certezza il momento in cui si era verificata la manomissione del gruppo di misura, in violazione degli art. 9 e 10 della deliberazione n. 200/99 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nel caso di impossibilità di determinare con certezza il momento della manomissione, la ricostruzione avrebbe dovuto essere limitata ai 365 giorni precedenti la verifica del contatore. Rilevava, infine, che in caso di contestazione delle misurazioni, fosse onere del somministratore provare la correttezza della propria pretesa e, comunque, al netto di tale accertamento, la somma da corrispondere avrebbe dovuto essere ricalcolata secondo un periodo differente.
Si costituiva evidenziando di essere creditrice della somma ingiunta a seguito di CP_1 verifica del distributore locale E-distribuzione di irregolarità sul contatore relativo all'utenza
2 intestata alla società debitrice, da cui era emerso che il contatore era stato manomesso effettuando dei prelievi fraudolenti di energia. Al riguardo, non si era verificata alcuna violazione del contraddittorio e dell'art. 10 della deliberazione n. 200/99 dell'autorità, infatti la verifica era avvenuta alla presenza del legale rappresentante della opponente, il quale aveva anche sottoscritto il verbale redatto dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. In merito al secondo profilo, in realtà era stato determinato dai tecnici di E-Distribuzione s.p.a il momento preciso a partire dal quale aveva avuto inizio il prelievo fraudolento, senza che fosse stata evidenziata, nei due verbali redatti, alcuna problematica al riguardo. In ogni caso, le doglianze sul punto avrebbero dovuto essere rivolte al distributore locale in quanto soggetto che gestiva i contatori, mentre quale venditore CP_1 dell'energia elettrica, si limitava a fatturare i consumi sulla base dei dati che trasmessi dal distributore, unico soggetto nel mercato libero dell'energia a poter certificare i consumi degli utenti finali. Nel caso di specie, i dati dei consumi indicati nelle fatture corrispondevano appunto a quelli certificati dal distributore locale nella comunicazione relativa al prelievo fraudolento di energia elettrica, mentre per le mensilità non oggetto di prelievo fraudolento, erano state prodotte le certificazioni (D.D.T.) provenienti dal distributore, prova dell'effettiva erogazione della materia prima e, dunque, del credito vantato dalla società fornitrice.
Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione attiva osservava che, sebbene il nuovo gestore Estra gas e luce avesse emesso in data 27/04/2020 la fattura n. 1620004546 di € 46.872,48, avente ad oggetto il corrispettivo “CMOR”, per i consumi maturati dal precedente fornitore e non riscossi, tuttavia al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo aveva maturato un credito CP_1 pari ad € 57.269,35, che comprendeva anche i consumi ricostruiti dopo la manomissione. Infatti solo a seguito delle letture reali finali dell'energia realmente consumata aveva emesso le CP_1 fatture di conguaglio oggetto del decreto ingiuntivo opposto e, prima di procedere giudizialmente, aveva attivato con l'autorità di settore ARERA la richiesta di pagamento del c.d. corrispettivo CMOR al nuovo ed attuale fornitore della società ricorrente, che aveva attivato la relativa procedura conclusasi con esito positivo nel mese di giugno del 2020, con il pagamento del CMOR nella misura di € 46.872,48. Poiché nel gennaio del 2020 non aveva ancora ricevuto il pagamento CP_1 del CMOR e non sapeva se la procedura avrebbe avuto esito positivo e con quali tempi, legittimamente aveva presentato al Tribunale di Firenze il ricorso per ingiunzione di pagamento.
Riduceva, in ogni caso, la domanda alla differenza di € 10.396,87.
In merito alla eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione (previsto dalla delibera 209/2016/E/COM dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico), osservava che la doglianza fosse priva di fondamento alla luce della decisione delle SU n. 8240/2020, secondo cui non è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito.
È stata disposta la procedura di mediazione, che si è conclusa con esito negativo. La causa è stata quindi istruita mediante prova per testi e CTU. All'udienza del 16/09/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
3 Tanto premesso, pur nel quadro di un'opposizione nel complesso infondata, il decreto ingiuntivo opposto va in ogni caso revocato, per le ragioni di seguito indicate.
Parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e, correlativamente, dell'interesse ad agire dell'opposta, avendo essa già ricevuto il pagamento del dovuto tramite la cd. procedura CMOR. In realtà, al momento della proposizione del ricorso monitorio il credito non era stato ancora soddisfatto, neanche in parte. Nel gennaio del 2020, epoca di presentazione del ricorso, non aveva ancora ricevuto il pagamento dell'indennizzo dal nuovo gestore e, anche se CP_1 la procedura era stata già instaurata, non vi era in effetti ancora certezza circa l'accoglimento dell'istanza, e in merito a quanto tempo sarebbe stato necessario per ricevere una risposta. Non vi è dubbio, dunque, in merito al fatto che al momento della proposizione del ricorso fosse CP_1 ancora titolare per intero del credito, ed avesse l'interesse ad agire in giudizio per l'intero.
Tali presupposti sono certamente venuti meno in un momento successivo rispetto all'emissione del decreto ingiuntivo, come del resto ammesso dalla stessa opposta, ma solo in parte, essendo il pagamento tramite procedura CMOR avvenuto nella minor misura di € 46.872,48. Per tale parte del credito va dunque dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, residuando la domanda con riferimento alla differenza di € 10.396,87.
Venendo, dunque, all'esame del merito, la parte opponente contesta che vi sia stata una manomissione del contatore affermando, altresì, che E-Distribuzione abbia arbitrariamente retrodatato la presunta manomissione del punto di prelievo alla data del 01/11/2013, senza dimostrare di poter risalire con certezza al momento di essa. Lamenta, altresì, la violazione del contraddittorio in sede di verifica della manomissione.
In realtà in merito all'avvenuta manomissione non pare paiono esservi dubbi: dal verbale di verifica del 24/08/2018 risulta in modo chiaro che il contatore è stato “manomesso con due fori alla calotta” (doc. 7, all. 8, pag. 6), senza che legale rappresentante della società opponente, Persona_1 abbia negato a verbale la circostanza o comunque osservato alcunchè al riguardo. Tale circostanza esclude altresì qualsivoglia violazione del contraddittorio, di cui all'art. 10 della delibera n. 200/1999 dell'Autorità per l'energia e il gas, visto che la verifica del contatore è appunto avvenuta alla presenza legale rappresentante della società opponente, il quale ha non solo partecipato all'accertamento, ma anche sottoscritto il verbale redatto dai tecnici (doc. 7, all. 8, pag. 7).
Quanto alla lamentata arbitrarietà della retrodatazione, la opponente non ha interesse a muovere una simile doglianza, visto che i consumi oggetto di fatturazione (e quindi poi di ingiunzione) decorrono dal 1.5.17. Anche in merito a tale profilo, in ogni caso, il legale rappresentante della società non ha formulato all'epoca alcuna osservazione o contestazione.
Ad ulteriore conferma del credito, anche il CTU nominato in corso di causa ha accertato che i dati contenuti nelle fatture emesse da corrispondono a quelli certificati dal distributore in CP_1 seguito alla verifica e a quelli derivanti dalle certificazioni D.D.T. per i consumi fatturati dopo la sostituzione del contatore, e soprattutto che essi corrispondono ai consumi effettivi di energia elettrica effettuati dalla società (“dagli esiti degli accertamenti sopra riportati in maniera dettagliata si evince come ci sia corrispondenza tra gli importi e quindi tra i consumi di energia elettrica attiva di cui alle fatture emesse da in favore di con i CP_1 Parte_1 consumi di energia elettrica attiva effettuati da quest'ultima: pag. 18; “Il sottoscritto, da un'attenta 4 analisi delle fatture sopra citate e con i relativi chiarimenti ricevuti dal ct di parte opposta (cfr. allegato 17) ha potuto procedere, per ciascuna fattura, con la verifica puntuale...dall'analisi effettuata è risultato che tutti gli importi….fatturati, e relativi alle predette voci economiche sono stati correttamente determinati”: pag. 12; si rinvia in ogni caso, per ragioni di economicità, alla lettura dell'esaustivo elaborato peritale, da intendersi in questa sede integralmente richiamato).
Anche il teste sentito all'udienza dell'8/5/2023, ha confermato la correttezza della Testimone_1 procedura di accertamento della verifica sulla manomissione del contatore e del ricalcolo dei consumi reali di energia, nonché dei consumi rilevati dopo la sostituzione del contatore.
Può pertanto affermarsi che la società opposta abbia provato il fatto costitutivo del proprio credito, come era suo onere (Cassazione civile, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, 3 febbraio 2006, n. 2421), senza che nulla di minimamente specifico abbia replicato la società opponente. Infatti, anche nel presente giudizio, quest'ultima non ha fornito alcun circostanziato elemento volto a confutare l'accertamento effettuato dai tecnici Enel, ad esempio allegando e dimostrando il proprio consumo medio nell'epoca precedente la manomissione, sulla base degli impianti in concreto esistenti ed utilizzati, al fine di dimostrare che i precedenti consumi fossero inferiori a quelli fatturati dalla opposta sulla base della ricostruzione effettuata da E-distribuzione.
Nessuna contestazione poi, neanche generica, è stata effettuata dalla parte opponente con riferimento ai consumi (registrati e) fatturati, non oggetto di ricostruzione da parte del distributore locale E-distribuzione a seguito della verifica di irregolarità sul contatore.
La società opponente pertanto, previa revoca del d.i. opposto (cfr. Cass. n. 2404/2016; Cass. n. 21432/2011; Cass. n. 13085/2008) a seguito della parziale cessazione della materia del contendere, intervenuta in corso di causa quanto all'importo di € 46.872,48, va condannata al pagamento del residuo importo di € 10.396,87, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico de Parte_1
da considerarsi integralmente soccombente nonostante la revoca del decreto ingiuntivo. Anche
[...] in relazione all'importo di € 46.872,48 infatti, in relazione al quale si è detto essere cessata la materia del contendere, essa deve considerarsi virtualmente soccombente, atteso che al momento della proposizione della domanda quest'ultima era come si è detto fondata con riferimento all'intero importo oggetto di ingiunzione.
Alla stregua del medesimo criterio anche le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste in via definitiva a carico della società opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1098/2020, emesso dal Tribunale di Firenze in data 09/03/2020;
- condanna al pagamento in favore di della residua Parte_1 CP_1 somma di € 10.396,87 IVA inclusa, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02 dalla domanda al saldo;
5 - condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
14.000,00, oltre RGS, IVA e CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico della parte opponente.
Firenze, il 14/12/2025
Il giudice dr. Enrico D'Alfonso
6