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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 05/05/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 414 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio degli Parte_1
avvocati Bonora e Mondini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Bonora, Giorgio Mondini,
Paolo Flavio Mondini, Umberto Ambrosoli, Silvia Clara Mondini, Anna Carabelli e Francesca
Milani in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in riassunzione
attore in riassunzione
contro
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliati in Milano, presso lo studio degli avv.ti Luca Lo Giudice e Manuela
Floccari, dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
convenuti
la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in ottemperanza alle indicazioni della Corte di Cassazione, V Sezione Penale, che con sentenza n. 36826/2023 del 5 settembre 2023
ha disposto l'annullamento agli effetti civili della sentenza della Corte d'Appello, II Sezione Penale,
n. 581/2022 del 2 novembre 2022 e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via principale:
a) Accertare e dichiarare l'illiceità ai sensi degli artt. 2043 c.c., 2 e 3 Cost e 7 e 10 c.c. della condotta tenuta dalla Dott.ssa quale autrice dell'articolo del 12 aprile 2016 dal Controparte_3
titolo "Mr PO non paga i debiti", dal Dott. , quale direttore responsabile del Controparte_2
quotidiano Libero su cui tale articolo è stato pubblicato e da quale editore Controparte_1
del , con riferimento all'articolo Controparte_4
in questione, in quanto lesivo dell'onore, della reputazione personale e professionale, dell'immagine e dell'identità personale e professionale del Dott. , per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione;
Pt_1
b) Condannare i Dott.ri e e la in via Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
solidale, al risarcimento di ogni e qualunque danno, patrimoniale e non patrimoniale, dagli stessi causato al Dott. per i fatti indicati nell'atto di citazione, da quantificarsi, per quanto riguarda il Pt_1
danno patrimoniale, sulla base dei documenti versati in atti, e per quanto riguarda il danno non patrimoniale, in via equitativa secondo i parametri indicati nell'atto di citazione, in un importo comunque non inferiore a Euro 35.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
c) Condannare la Dott.ssa al pagamento di una somma a titolo di riparazione Controparte_3
pecuniaria ex art. 12 della L.
8.2.1948 n. 47, nella misura che codesta Corte riterrà di giustizia con valutazione equitativa secondo i parametri indicati nell'atto di citazione;
d) Ordinare la pubblicazione, a cura dell'attore e a spese dei convenuti, del dispositivo dell'emananda sentenza su "la Repubblica", " " ed il "Corriere della Sera", per due CP_5
volte e con caratteri doppi del normale;
In ogni caso: e) Con vittoria di spese e competenze di causa, di tutti i gradi e le fasi del giudizio, oltre a rimborso forfettario e accessori di legge.
Nell'interesse dei convenuti: piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Nel merito
- respingere le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte negli scritti difensivi in atti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, per tutte le ragioni esposte, si insiste per ottenere una liquidazione del danno in misura ridotta ovvero ricompresa nello scaglione della diffamazione di tenue gravità individuato nelle tabelle dell'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano.
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze e onorari di tutti i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, ex artt. 622 c.p.p. e 392 c.p.c., ha convenuto in Parte_1
giudizio, davanti a questa Corte, e la e, Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
premesso che la citazione è conseguenza della sentenza della Corte di Cassazione penale n.
36826/23, con la quale, limitatamente alle statuizioni civili, è stato disposto il rinvio al giudice competente in grado di appello, ha esposto quanto segue.
Sul quotidiano , nel numero del 12.4.2016, era stato pubblicato un articolo, a firma della CP_1
giornalista avente il seguente titolo in prima pagina: "Mr.PO non paga i debiti. Controparte_3
La società che ha gestito l'evento non salda i fornitori. Decine di aziende in crisi e c'è chi ha già
chiuso. Spiazzato da si butta a sinistra: canta Bandiera Rossa e racconta le sue canne"; Parte_2
il pezzo proseguiva, nelle successive pagine 2 e 3, con differente sottotitolazione: "Fallita la prima
azienda, strozzata da 2 milioni. La non ha visto un euro della commessa: libri tribunale CP_6
e 65 persone a casa. Ma gli impegni non onorati sono decine". L'articolo era incentrato sulle difficoltà, incontrate da alcune aziende, a vedersi corrisposti i dovuti emolumenti per le varie lavorazioni effettuate a favore di PO S.p.A.; la giornalista aveva CP_3
scritto che “Nonostante infatti il candidato sindaco di centrosinistra alle elezioni amministrative di
Milano ripeta come un ritornello che <<il bilancio di expo chiuder in positivo>>, Parte_3
sono diverse le imprese che oggi reclamano lavori non pagati per circa 4 milioni di euro;
in
particolare "La , a Barzana, impiegava, fino al dicembre 2015, sessantacinque persone. CP_6
Dopo una prima fase di tagli [...] la commessa di PO, dal valore di 2 milioni di euro, invece di
rappresentare una boccata d'ossigeno vitale è stata la mazzata finale. Il contratto, nello specifico, è
stato stipulato con PO [...] ha partecipato alla costruzione della galleria CP_6
sottoquota, della lunghezza di circa un chilometro, a Cascina Merlata.[...] I ritardi nei pagamenti
da parte di PO Spa hanno tuttavia dato la spallata, con l'epilogo drammatico dei libri tribunale
portati la scorsa settimana”.
fatica dai nostri avvocati>> - spiegano dall'azienda - <<ci siamo ritrovati davanti scatole vuote>
>>. <<quello che fa specie sono gli escamotage giuridici creati da expo con questa>
operazione>> ha accusato l'avvocato che opera per Distretto 33, un consorzio Controparte_7
aziende coinvolte nel giro di mancati pagamenti. <<questo trucco di subappaltare a societ prive>
cassa, per nostra fortuna, non ha retto al vaglio dei giudici ma ha avuto il risultato deleterio
trascinare i giudizi per molti mesi >>, e questo ha portato molte aziende al fallimento, come nel
caso della . <<le casse di expo sembrano essere vuote o almeno questa la versione cp_6>
che viene fornita dalla società>> ha continuato che vede il pignoramento come unica CP_7
soluzione. <<le casse di expo sembrano essere vuote o almeno questa la versione cp_6>
dovute - attacca -. In questo caso molte aziende partirebbero dalla richiesta di appropriazione delle
sedi delle aziende coinvolte e inadempienti (come la PO Spa e la Mantovani Spa, una delle più
grandi appaltatrici della piastra di PO 2015, ndr) fino ad arrivare alla richiesta di pignoramento
di beni fisici come automobili, mezzi da lavoro e addirittura scrivanie >>.
ritenendo detto articolo diffamatorio nei propri confronti, aveva sporto querela e il Parte_1
Tribunale penale di Cagliari, con sentenza n. 598/24, aveva ritenuto provata la penale responsabilità
della in qualità di autrice dell'articolo, e di , quale direttore responsabile CP_3 Controparte_2 del quotidiano , per il reato di cui agli artt. 595, commi 1, 2 e 3 c.p., nonché condannato CP_1
entrambi e la quale responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore Controparte_1
del , costituitosi parte civile, liquidando una provvisionale immediatamente esecutiva di € Pt_1
35.000,00.
Il giudice penale rilevò che, dal complessivo tenore dell'articolo, si comprendeva chiaramente che,
con esso, era stata diffusa la notizia che la PO S.p.A., per la quale aveva ricoperto Parte_1
il ruolo di amministratore delegato prima e di commissario del Governo poi, non aveva corrisposto alle imprese appaltatrici e, a cascata, a decine di aziende subappaltatrici, quanto dovuto per le lavorazioni effettuate nell'ambito del progetto PO. In particolare, tali inadempimenti avevano cagionato il fallimento della e la sofferenza di decine di altre società, quali quelle CP_6
ricomprese nel “Distretto 33”; inoltre, il pezzo metteva in luce alcune condotte poco trasparenti poste in essere dalla stessa PO Spa, consistenti nel subappaltare a società prive di cassa, così da rendere impossibile anche tentare pignoramenti, in tal modo lasciando intendere il deliberato utilizzo di stratagemmi giuridici al fine di sottrarre, ai creditori, le proprie garanzie patrimoniali.
In particolare, la giornalista aveva evidenziato una diretta e personale responsabilità di Parte_1
("Mr. PO") nelle vicende concernenti la PO S.p.A., veicolando il messaggio che
[...]
l'amministratore non solo non avesse onorato i debiti, ma che si fosse altresì adoperato per Pt_1
rendere più difficoltoso il soddisfacimento delle aziende creditrici.
Peraltro, avuto riguardo alle risultanze processuali, doveva ritenersi provato che la con CP_3
riferimento al caso , aveva fornito un'informazione non veritiera, individuando la CP_6
stazione appaltante nella PO Spa anziché nella Infrastrutture Lombarde S.p.A., così attribuendo alla società guidata da , erroneamente, le responsabilità del fallimento dell'azienda Pt_1
subappaltatrice.
In merito alla vicenda delle aziende facenti capo al "Distretto 33", le deposizioni dell'avv. CP_7
loro legale, e dell'arch. presidente del , ne avevano fatto emergere la radicale Per_1 CP_8
diversità rispetto alla questione . CP_6
Pertanto, stante la mancanza del requisito della verità della notizia, non poteva ritenersi operante la scriminante del diritto di critica. A seguito di impugnazione degli imputati e della responsabile civile, la Corte d'Appello di Cagliari,
con sentenza n. 581/22, in riforma della sentenza del Tribunale, ritenuta invece la riconducibilità del contenuto dell'articolo nell'alveo del diritto di critica politica, e quindi nella sfera di operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p., pronunciò sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, revocando le statuizioni civili.
Su ricorso della parte civile , la Corte di Cassazione, con sentenza n. 36826/23, ha annullato ai Pt_1
soli effetti civili la sentenza impugnata, disponendo il rinvio al giudice civile competente in grado di appello.
Con l'atto di riassunzione, quindi, il ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei Pt_1
danni, patrimoniali e non patrimoniali.
La il e la costituitisi, hanno contestato il fondamento della CP_3 CP_2 Controparte_9
domanda, ribadendo il legittimo esercizio del diritto di critica, nella specie politica, e la rispondenza a verità dei fatti narrati;
hanno, in ogni caso, sostenuto la mancanza di prova del danno non patrimoniali, che non può ritenersi “in re ipsa”.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 36826/23 la Suprema Corte ha affermato che la scriminante del diritto di critica non è configurabile qualora manchi il requisito della verità del fatto riferito e costituente oggetto della valutazione critica, il quale sia, pertanto, privo di riscontro nella realtà; in particolare, ha rilevato che “è certo che «il fatto che costituisce il presupposto delle espressioni critiche debba
essere vero, perché non può essere assolutamente consentito attribuire ad una persona
comportamenti mai tenuti o frasi mai pronunciate e poi esporlo a critica come se quelle parole e
quei fatti fossero davvero a lui attribuibili» ….. la critica non può essere «fantasiosa o
astrattamente speculativa, svincolata cioè da qualsivoglia profilo di verità, ponendosi magari come
strumentale pretesto per attentati all'altrui reputazione”.
Ha, quindi, osservato che, nella specie, secondo il giudice di primo grado, il nucleo dei fatti concernenti il riportato dalla giornalista nell'articolo e da cui Parte_4 aveva poi preso le mosse la critica, si era rivelato "radicalmente falso"; si attribuiva, infatti, a PO
2015, e quindi a all'epoca in corsa per le elezioni comunali di Milano, la Parte_1
responsabilità del fallimento di , derivante dal mancato pagamento del corrispettivo dei CP_6
lavori effettuati da tale società; peraltro, PO 2015 non aveva avuto alcun rapporto, né diretto né
indiretto, con la , che aveva partecipato alla realizzazione della galleria di "Cascina CP_6
Merlata" in esecuzione di un contratto di subappalto ricevuto da PO, che a sua volta lo aveva ottenuto da Infrastrutture Lombarde S.p.A., una società di Regione Lombardia.
Quindi, diversamente da quanto riferito nell'articolo, la costruzione della galleria non rientrava,
sotto alcun profilo, nella competenza di PO S.p.A., che non aveva alcun titolo nella commessa a favore di per un valore di 2 milioni di euro. CP_6
La Corte di Appello, per contro, “con lapidarie affermazioni non supportate da reale apparato
argomentativo”, aveva relegato una simile rappresentazione dei fatti a mere imprecisioni, ritenendo irrilevante l'assenza di un rapporto contrattuale diretto tra PO 2015 e;
così facendo, CP_6
però, aveva trascurato che la questione involgeva non un profilo marginale, quanto, invece, un punto decisivo: l'effettiva esistenza o meno, tra PO spa e , di un qualunque legame CP_6
(giuridico, economico, finanziario, diretto, indiretto, per "interposizione soggettiva di altre imprese").
Tanto premesso, deve anzitutto rilevarsi che “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la
formula “perché il fatto non costituisce reato” non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero
apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel
giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche” (Cass.
15926/24; Cass. 11994/13).
Nel caso in esame, quindi, si tratta di valutare il materiale probatorio in atti, segnatamente le risultanze del procedimento penale, al fine di accertare se quanto riportato nell'articolo in esame risponda al requisito della verità.
Tale elemento, infatti, come evidenziato dalla Suprema Corte con la sentenza di annullamento e rinvio a questo giudice, ha carattere dirimente, atteso che in tema di diffamazione a mezzo stampa l'esercizio del diritto di critica, pur assumendo necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili, richiede comunque che, unitamente al rispetto del limite della rilevanza sociale e della correttezza delle espressioni usate, le critiche trovino riscontro in una corretta e veritiera riproduzione della realtà fattuale e che, pertanto, esse non si concretizzino in una ricostruzione volontariamente distorta della realtà, preordinata esclusivamente ad attirare l'attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata.
Come per il diritto di cronaca, quindi, anche l'esercizio del diritto di critica giornalistica non è
assoluto ma, affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie od opinioni possa considerarsi lecita espressione di quel diritto e non comporti responsabilità per violazione dell'altrui onore e reputazione, è necessario che gli eventuali avvenimenti riferiti rispondano al requisito della verità
oggettiva, o anche soltanto putativa purché frutto di diligente lavoro di ricerca.
Ebbene, come peraltro già evidenziato dalla Suprema Corte, nel caso in esame l'articolo in questione riguardava due vicende distinte, ossia il caso del fallimento di e Parte_4
quello, del tutto differente, delle imprese del Distretto 33.
Dalle deposizioni dei testi escussi in sede penale, è emerso chiaramente che la vicenda CP_6
non aveva nulla a che fare con la PO 2015 S.p.A., e quindi tanto meno con il;
infatti, il teste Pt_1
aveva dichiarato che le opere realizzate dalla , in particolare la galleria Tes_1 CP_6
Cascina Merlata citata nell'articolo, non erano oggetto di un appalto di PO, quanto invece di
Infrastrutture Lombarde, società appaltante della Regione Lombardia.
Il teste avv. aveva riferito di aver avuto una “sbrigativa intervista” con la giornalista CP_7 CP_3
nel corso della quale egli aveva parlato solo delle imprese subappaltatrici comprese nel c.d.
Distretto 33, le quali avevano ricevuto l'incarico dalla Con PO Scarl, una società consortile di
10.000 euro di capitale sociale, costituita dalla ATI aggiudicataria dell'appalto; tale “escamotage”
aveva creato non poche difficoltà per le subappaltatrici ad ottenere il pagamento dei loro lavori, ma certamente la situazione di dette società era del tutto differente da quella di , che aveva CP_6
ricevuto l'incarico del subappalto da Ponte PO;
l'elemento di diversità con le imprese di Parte_5
[...
era costituito dalla mancanza, per , della Scarl intermedia e, quindi, “il fatto CP_6
dell'escamotage giuridico ovviamente no, non c'entra nulla con ”. Il teste CP_6 CP_7 quindi, aveva precisato di non aver parlato con la , della quale nulla sapeva, Parte_6 CP_6
ma solo delle imprese del Distretto 33, delle quali, come legale, aveva assunto la difesa.
Le predette circostanze erano state confermate dal teste il quale a propria volta aveva Per_1
dichiarato di essere stato contattato dalla pochi giorni prima della pubblicazione dell'articolo, CP_3
di averle parlato dei ritardi nei pagamenti delle imprese subappaltatrici del Distretto 33, e che invece non faceva parte di queste imprese. CP_6
Dalla documentazione del procedimento penale risulta anche una dichiarazione scritta della CP_3
con la quale la giornalista aveva esposto di aver trattato nell'articolo in questione “sia la notizia
relativa al fallimento della società , finita in sofferenza (e infine fallita) Parte_4
anche a causa del mancato pagamento delle prestazioni rese in virtù del contratto stipulato con la
PO, “sia la notizia, sotto certi profili analoga, concernente le azioni giudiziarie intentate da società afferenti al Distretto 33”; la stessa giornalista, dunque, era ben consapevole che le due vicende – e - erano diverse tra loro, tanto che aveva ammesso che il suo CP_6 Parte_5
scritto aveva riportato “in maniera imprecisa l'esistenza di un rapporto diretto tra e CP_6
PO 2015 S.p.A.”, pur sostenendo che tale imprecisione non poteva considerarsi lesiva della reputazione di . Parte_1
Peraltro, la vicenda relativa alla era quella alla quale era stata data maggiore risonanza CP_6
nel titolo e sottotitolo: "Mr PO non paga i debiti"; "Fallita la prima azienda, strozzata da 2
milioni"; "La non ha visto un euro della commessa: libri in Tribunale e 65 persone a CP_6
casa. Ma gli impegni non onorati sono decine".
L'articolo, dunque, era stato congegnato in modo tale da non evidenziare la differente posizione di e delle imprese rispetto ad PO 2015, anzi, dall'intero tenore e contenuto CP_6 Parte_5
dell'articolo tale diversità non si coglie affatto;
quel che invece si trae come notizia è che “Mister
PO” (ossia non pagava i debiti, non saldava i fornitori, con la conseguenza di Parte_1
“decine di aziende in crisi e c'è chi ha già chiuso”; ossia la , che non aveva visto un CP_6
euro dalla commessa ed era fallita. Va, in particolare, evidenziato il passaggio, nel corpo dell'articolo, ove si riporta che “I ritardi nei pagamenti da parte di PO hanno tuttavia dato la spallata, con l'epilogo drammatico dei libri in tribunale portati la scorsa settimana” . È evidente che l'articolo è incentrato sulle conseguenze nefaste del mancato pagamento dei fornitori da parte di PO 2015, e quindi del , nonostante questi “candidato sindaco di centrosinistra alle Pt_1
elezioni amministrative di Milano” ripetesse “come un ritornello” che il bilancio di PO avrebbe chiuso in positivo.
Va, in particolare, rilevato il risalto, volutamente negativo, dato alla vicenda nel titolo, CP_6
occhiello e nei sottotitoli dell'articolo, ossia in quelle parti che presentano una attitudine offensiva autonoma e anche una più insidiosa capacità diffusiva, essendo suscettibili di colpire l'attenzione anche del lettore frettoloso.
Deve, pertanto, ritenersi che le affermazioni sopra riportate erano, anzitutto, inveritiere, e la rappresentazione dei fatti era stata artatamente distorta.
È parimenti indubbio il carattere decisamente denigratorio e fortemente diffamatorio dell'articolo in esame, giacché era stato stravolto il fatto inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, assumendo un contenuto lesivo della dignità personale, dell'onore e della reputazione del . Pt_1
Tale è, appunto, l'articolo ove viene affermato che al tempo in corsa alle elezioni Parte_1
come sindaco di Milano, non pagava i debiti, aveva anche fatto ricorso ad escamotage giuridici per evitare i pagamenti dovuti, e che con siffatto comportamento aveva determinato il fallimento di una società e mandato a casa sessantacinque lavoratori;
con tali asserzioni, prive di riscontro alcuno, si insinuava che il fosse persona non corretta, anche poco limpida, e capace di tenere Pt_1
consapevolmente condotte idonee a causare la rovina di società che aveva partecipato ai lavori di
PO 2015. In altri termini, il contenuto e tenore complessivo dell'articolo era volto consapevolmente e complessivamente ad attirare in un giudizio di generale Parte_1
disvalore.
Quanto, poi, alla potenzialità diffamatoria, deve essere considerato che le affermazioni diffamatorie provenivano da un importante quotidiano, ed erano rivolte ad un soggetto che aveva ricoperto, ed era in corsa per ricoprire, importanti cariche pubbliche;
la diffusione, inoltre, non era limitata, posto che il quotidiano è a tiratura nazionale. CP_1 Il danno professionale all'onore ed alla reputazione del , pertanto, è innegabile. Pt_1
Ciò posto, per quanto riguarda la prova del danno, si richiama il consolidato orientamento della
Suprema Corte, secondo cui “In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio
all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è “in re ipsa”, identificandosi il
danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze
di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di
allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri
di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della
vittima” (Cass. 8861/21). Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di
risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non
patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come
idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione
sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e
professionale” (Cass. 34635/24).
Il ha allegato la lesione dell'onore e della propria reputazione, determinata dall'indiscriminata Pt_1
diffamazione posta in essere con l'articolo in oggetto, volto a minare la sua credibilità personale e professionale, nonché a mettere in dubbio la sua affidabilità, responsabilità e trasparenza;
elementi sui quali, invece, egli aveva basato tutta la propria carriera e, da ultimo, anche la campagna elettorale come candidato sindaco della città di Milano.
Ebbene, si ritiene che gli elementi allegati dal supportano il giudizio presuntivo dell'esistenza Pt_1
del danno all'onore ed alla reputazione.
Invero, la gravità dei fatti a lui addebitati da parte di un quotidiano nazionale, che lo screditava in ambito professionale, facendo dubitare anche a titolo personale del suo essere integerrimo, sono elementi concludenti ai fini di ritenere in via presuntiva la sussistenza del danno a fronte del quale è
stata proposta la domanda risarcitoria da parte del . Pt_1
La diffusione dello scritto, quindi, unitamente alla rilevanza ed alla posizione sociale e politica del sono nella specie elementi che consentono di presumere la sussistenza del danno da Pt_1
diffamazione; danno che, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, non può ritenersi escluso, o ridotto, sul rilievo che il non aveva chiesto la rettifica dell'articolo, atteso che “la Pt_1
pubblicazione di una rettifica, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 47 del 1948 non determina, quale
conseguenza automatica, la riduzione del danno, dovendosi procedere a una valutazione in
concreto della relativa incidenza sullo specifico pregiudizio già verificatosi, quale conseguenza
delle dichiarazioni offensive” (Cass. 1152/2022).
In relazione al profilo del quantum, deve farsi riferimento alle Tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano per la tipologia del danno in esame, aggiornate al 2024.
Si ritiene che, considerati la notorietà del diffamante, quella parimenti di rilievo del diffamato, la gravità del discredito, l'elevato pregiudizio, sotto il profilo personale, per il diffamato, debba ritenersi corretta la riconducibilità del caso di specie alle diffamazioni di media gravità (punto 3
della citata Tabella, danno liquidabile nell'importo da euro 23.498,00 ad euro 35.247,00); con liquidazione che, in via equitativa, nella specie, si ritiene di determinare nella somma di €
35.000,00, già attualizzata alla data della presente decisione, oltre interessi dalla presente decisione al saldo.
Per contro, non può essere riconosciuto il richiesto danno patrimoniale, consistente nelle le spese legali sostenute nel procedimento penale in qualità di parte civile, trattandosi di voce relativa appunto alle spese processuali, delle quali viene parimenti richiesta la liquidazione, e che come tali debbono essere determinate nel presente giudizio;
una ulteriore condanna al pagamento di tali spese a titolo di danno patrimoniale, dunque, si risolverebbe in una indebita duplicazione della medesima voce.
Deve essere invece accolta la domanda dell'attore di condanna della al pagamento della CP_3
riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 della L. 47/1948, applicabile all'esito del giudizio civile nel quale, come nella specie, si ritenga la sussistenza della condotta diffamatoria commessa a mezzo stampa (cfr. Cass. 29640/17); sanzione che si ritiene di determinare in € 1.500,00. Da ultimo, deve essere ordinata la pubblicazione, a cura del e a spese dei convenuti, del Pt_1
dispositivo della presente sentenza sul quotidiano Libero, per una volta e con i medesimi caratteri dell'articolo.
Le spese processuali relative ai tre gradi del procedimento penale e del presente giudizio vanno poste a carico dei convenuti;
per quanto riguarda il giudizio civile vanno liquidate secondo il
decisum, e quindi secondo lo scaglione delle cause di valore compreso tra euro 26.000 e euro
52.000, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, come espressamente richiesto nella nota spese;
non si ritiene, invece, di dover riconoscere alcun aumento per la particolare complessità della causa, come richiesto dall'attore con la medesima nota spese, non ravvisandosi nel caso in esame siffatta particolare complessità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Condanna e la società in solido tra Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
loro, al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € Parte_1
35.000,00, oltre interessi dalla presente decisione al saldo;
2. Condanna al pagamento, in favore del , a titolo di sanzione pecuniaria di cui Controparte_3 Pt_1
all'art. 12 Legge n. 47/1948, della somma di € 1.500,00;
3. Ordina la pubblicazione, a cura del e a spese dei convenuti, del dispositivo della presente Pt_1
sentenza sul quotidiano Libero, per una volta e con i medesimi caratteri dell'articolo;
4. Condanna la il e la alla rifusione, in solido tra loro, in CP_3 CP_2 Controparte_1
favore del , delle spese del giudizio, che liquida: in € 4.950,00 per il procedimento davanti al Pt_1
Tribunale penale di Cagliari, in € 4.254,00 per il procedimento davanti alla Corte d'Appello penale,
in € 3.591,00 per il procedimento davanti alla Corte di Cassazione, ed in € 6.946,00 per il presente giudizio, oltre spese per contributo unificato, spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 414 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio degli Parte_1
avvocati Bonora e Mondini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Bonora, Giorgio Mondini,
Paolo Flavio Mondini, Umberto Ambrosoli, Silvia Clara Mondini, Anna Carabelli e Francesca
Milani in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in riassunzione
attore in riassunzione
contro
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliati in Milano, presso lo studio degli avv.ti Luca Lo Giudice e Manuela
Floccari, dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
convenuti
la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in ottemperanza alle indicazioni della Corte di Cassazione, V Sezione Penale, che con sentenza n. 36826/2023 del 5 settembre 2023
ha disposto l'annullamento agli effetti civili della sentenza della Corte d'Appello, II Sezione Penale,
n. 581/2022 del 2 novembre 2022 e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via principale:
a) Accertare e dichiarare l'illiceità ai sensi degli artt. 2043 c.c., 2 e 3 Cost e 7 e 10 c.c. della condotta tenuta dalla Dott.ssa quale autrice dell'articolo del 12 aprile 2016 dal Controparte_3
titolo "Mr PO non paga i debiti", dal Dott. , quale direttore responsabile del Controparte_2
quotidiano Libero su cui tale articolo è stato pubblicato e da quale editore Controparte_1
del , con riferimento all'articolo Controparte_4
in questione, in quanto lesivo dell'onore, della reputazione personale e professionale, dell'immagine e dell'identità personale e professionale del Dott. , per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione;
Pt_1
b) Condannare i Dott.ri e e la in via Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
solidale, al risarcimento di ogni e qualunque danno, patrimoniale e non patrimoniale, dagli stessi causato al Dott. per i fatti indicati nell'atto di citazione, da quantificarsi, per quanto riguarda il Pt_1
danno patrimoniale, sulla base dei documenti versati in atti, e per quanto riguarda il danno non patrimoniale, in via equitativa secondo i parametri indicati nell'atto di citazione, in un importo comunque non inferiore a Euro 35.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
c) Condannare la Dott.ssa al pagamento di una somma a titolo di riparazione Controparte_3
pecuniaria ex art. 12 della L.
8.2.1948 n. 47, nella misura che codesta Corte riterrà di giustizia con valutazione equitativa secondo i parametri indicati nell'atto di citazione;
d) Ordinare la pubblicazione, a cura dell'attore e a spese dei convenuti, del dispositivo dell'emananda sentenza su "la Repubblica", " " ed il "Corriere della Sera", per due CP_5
volte e con caratteri doppi del normale;
In ogni caso: e) Con vittoria di spese e competenze di causa, di tutti i gradi e le fasi del giudizio, oltre a rimborso forfettario e accessori di legge.
Nell'interesse dei convenuti: piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Nel merito
- respingere le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte negli scritti difensivi in atti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, per tutte le ragioni esposte, si insiste per ottenere una liquidazione del danno in misura ridotta ovvero ricompresa nello scaglione della diffamazione di tenue gravità individuato nelle tabelle dell'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano.
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze e onorari di tutti i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, ex artt. 622 c.p.p. e 392 c.p.c., ha convenuto in Parte_1
giudizio, davanti a questa Corte, e la e, Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
premesso che la citazione è conseguenza della sentenza della Corte di Cassazione penale n.
36826/23, con la quale, limitatamente alle statuizioni civili, è stato disposto il rinvio al giudice competente in grado di appello, ha esposto quanto segue.
Sul quotidiano , nel numero del 12.4.2016, era stato pubblicato un articolo, a firma della CP_1
giornalista avente il seguente titolo in prima pagina: "Mr.PO non paga i debiti. Controparte_3
La società che ha gestito l'evento non salda i fornitori. Decine di aziende in crisi e c'è chi ha già
chiuso. Spiazzato da si butta a sinistra: canta Bandiera Rossa e racconta le sue canne"; Parte_2
il pezzo proseguiva, nelle successive pagine 2 e 3, con differente sottotitolazione: "Fallita la prima
azienda, strozzata da 2 milioni. La non ha visto un euro della commessa: libri tribunale CP_6
e 65 persone a casa. Ma gli impegni non onorati sono decine". L'articolo era incentrato sulle difficoltà, incontrate da alcune aziende, a vedersi corrisposti i dovuti emolumenti per le varie lavorazioni effettuate a favore di PO S.p.A.; la giornalista aveva CP_3
scritto che “Nonostante infatti il candidato sindaco di centrosinistra alle elezioni amministrative di
Milano ripeta come un ritornello che <<il bilancio di expo chiuder in positivo>>, Parte_3
sono diverse le imprese che oggi reclamano lavori non pagati per circa 4 milioni di euro;
in
particolare "La , a Barzana, impiegava, fino al dicembre 2015, sessantacinque persone. CP_6
Dopo una prima fase di tagli [...] la commessa di PO, dal valore di 2 milioni di euro, invece di
rappresentare una boccata d'ossigeno vitale è stata la mazzata finale. Il contratto, nello specifico, è
stato stipulato con PO [...] ha partecipato alla costruzione della galleria CP_6
sottoquota, della lunghezza di circa un chilometro, a Cascina Merlata.[...] I ritardi nei pagamenti
da parte di PO Spa hanno tuttavia dato la spallata, con l'epilogo drammatico dei libri tribunale
portati la scorsa settimana”.
fatica dai nostri avvocati>> - spiegano dall'azienda - <<ci siamo ritrovati davanti scatole vuote>
>>. <<quello che fa specie sono gli escamotage giuridici creati da expo con questa>
operazione>> ha accusato l'avvocato che opera per Distretto 33, un consorzio Controparte_7
aziende coinvolte nel giro di mancati pagamenti. <<questo trucco di subappaltare a societ prive>
cassa, per nostra fortuna, non ha retto al vaglio dei giudici ma ha avuto il risultato deleterio
trascinare i giudizi per molti mesi >>, e questo ha portato molte aziende al fallimento, come nel
caso della . <<le casse di expo sembrano essere vuote o almeno questa la versione cp_6>
che viene fornita dalla società>> ha continuato che vede il pignoramento come unica CP_7
soluzione. <<le casse di expo sembrano essere vuote o almeno questa la versione cp_6>
dovute - attacca -. In questo caso molte aziende partirebbero dalla richiesta di appropriazione delle
sedi delle aziende coinvolte e inadempienti (come la PO Spa e la Mantovani Spa, una delle più
grandi appaltatrici della piastra di PO 2015, ndr) fino ad arrivare alla richiesta di pignoramento
di beni fisici come automobili, mezzi da lavoro e addirittura scrivanie >>.
ritenendo detto articolo diffamatorio nei propri confronti, aveva sporto querela e il Parte_1
Tribunale penale di Cagliari, con sentenza n. 598/24, aveva ritenuto provata la penale responsabilità
della in qualità di autrice dell'articolo, e di , quale direttore responsabile CP_3 Controparte_2 del quotidiano , per il reato di cui agli artt. 595, commi 1, 2 e 3 c.p., nonché condannato CP_1
entrambi e la quale responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore Controparte_1
del , costituitosi parte civile, liquidando una provvisionale immediatamente esecutiva di € Pt_1
35.000,00.
Il giudice penale rilevò che, dal complessivo tenore dell'articolo, si comprendeva chiaramente che,
con esso, era stata diffusa la notizia che la PO S.p.A., per la quale aveva ricoperto Parte_1
il ruolo di amministratore delegato prima e di commissario del Governo poi, non aveva corrisposto alle imprese appaltatrici e, a cascata, a decine di aziende subappaltatrici, quanto dovuto per le lavorazioni effettuate nell'ambito del progetto PO. In particolare, tali inadempimenti avevano cagionato il fallimento della e la sofferenza di decine di altre società, quali quelle CP_6
ricomprese nel “Distretto 33”; inoltre, il pezzo metteva in luce alcune condotte poco trasparenti poste in essere dalla stessa PO Spa, consistenti nel subappaltare a società prive di cassa, così da rendere impossibile anche tentare pignoramenti, in tal modo lasciando intendere il deliberato utilizzo di stratagemmi giuridici al fine di sottrarre, ai creditori, le proprie garanzie patrimoniali.
In particolare, la giornalista aveva evidenziato una diretta e personale responsabilità di Parte_1
("Mr. PO") nelle vicende concernenti la PO S.p.A., veicolando il messaggio che
[...]
l'amministratore non solo non avesse onorato i debiti, ma che si fosse altresì adoperato per Pt_1
rendere più difficoltoso il soddisfacimento delle aziende creditrici.
Peraltro, avuto riguardo alle risultanze processuali, doveva ritenersi provato che la con CP_3
riferimento al caso , aveva fornito un'informazione non veritiera, individuando la CP_6
stazione appaltante nella PO Spa anziché nella Infrastrutture Lombarde S.p.A., così attribuendo alla società guidata da , erroneamente, le responsabilità del fallimento dell'azienda Pt_1
subappaltatrice.
In merito alla vicenda delle aziende facenti capo al "Distretto 33", le deposizioni dell'avv. CP_7
loro legale, e dell'arch. presidente del , ne avevano fatto emergere la radicale Per_1 CP_8
diversità rispetto alla questione . CP_6
Pertanto, stante la mancanza del requisito della verità della notizia, non poteva ritenersi operante la scriminante del diritto di critica. A seguito di impugnazione degli imputati e della responsabile civile, la Corte d'Appello di Cagliari,
con sentenza n. 581/22, in riforma della sentenza del Tribunale, ritenuta invece la riconducibilità del contenuto dell'articolo nell'alveo del diritto di critica politica, e quindi nella sfera di operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p., pronunciò sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, revocando le statuizioni civili.
Su ricorso della parte civile , la Corte di Cassazione, con sentenza n. 36826/23, ha annullato ai Pt_1
soli effetti civili la sentenza impugnata, disponendo il rinvio al giudice civile competente in grado di appello.
Con l'atto di riassunzione, quindi, il ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei Pt_1
danni, patrimoniali e non patrimoniali.
La il e la costituitisi, hanno contestato il fondamento della CP_3 CP_2 Controparte_9
domanda, ribadendo il legittimo esercizio del diritto di critica, nella specie politica, e la rispondenza a verità dei fatti narrati;
hanno, in ogni caso, sostenuto la mancanza di prova del danno non patrimoniali, che non può ritenersi “in re ipsa”.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 36826/23 la Suprema Corte ha affermato che la scriminante del diritto di critica non è configurabile qualora manchi il requisito della verità del fatto riferito e costituente oggetto della valutazione critica, il quale sia, pertanto, privo di riscontro nella realtà; in particolare, ha rilevato che “è certo che «il fatto che costituisce il presupposto delle espressioni critiche debba
essere vero, perché non può essere assolutamente consentito attribuire ad una persona
comportamenti mai tenuti o frasi mai pronunciate e poi esporlo a critica come se quelle parole e
quei fatti fossero davvero a lui attribuibili» ….. la critica non può essere «fantasiosa o
astrattamente speculativa, svincolata cioè da qualsivoglia profilo di verità, ponendosi magari come
strumentale pretesto per attentati all'altrui reputazione”.
Ha, quindi, osservato che, nella specie, secondo il giudice di primo grado, il nucleo dei fatti concernenti il riportato dalla giornalista nell'articolo e da cui Parte_4 aveva poi preso le mosse la critica, si era rivelato "radicalmente falso"; si attribuiva, infatti, a PO
2015, e quindi a all'epoca in corsa per le elezioni comunali di Milano, la Parte_1
responsabilità del fallimento di , derivante dal mancato pagamento del corrispettivo dei CP_6
lavori effettuati da tale società; peraltro, PO 2015 non aveva avuto alcun rapporto, né diretto né
indiretto, con la , che aveva partecipato alla realizzazione della galleria di "Cascina CP_6
Merlata" in esecuzione di un contratto di subappalto ricevuto da PO, che a sua volta lo aveva ottenuto da Infrastrutture Lombarde S.p.A., una società di Regione Lombardia.
Quindi, diversamente da quanto riferito nell'articolo, la costruzione della galleria non rientrava,
sotto alcun profilo, nella competenza di PO S.p.A., che non aveva alcun titolo nella commessa a favore di per un valore di 2 milioni di euro. CP_6
La Corte di Appello, per contro, “con lapidarie affermazioni non supportate da reale apparato
argomentativo”, aveva relegato una simile rappresentazione dei fatti a mere imprecisioni, ritenendo irrilevante l'assenza di un rapporto contrattuale diretto tra PO 2015 e;
così facendo, CP_6
però, aveva trascurato che la questione involgeva non un profilo marginale, quanto, invece, un punto decisivo: l'effettiva esistenza o meno, tra PO spa e , di un qualunque legame CP_6
(giuridico, economico, finanziario, diretto, indiretto, per "interposizione soggettiva di altre imprese").
Tanto premesso, deve anzitutto rilevarsi che “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la
formula “perché il fatto non costituisce reato” non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero
apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel
giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche” (Cass.
15926/24; Cass. 11994/13).
Nel caso in esame, quindi, si tratta di valutare il materiale probatorio in atti, segnatamente le risultanze del procedimento penale, al fine di accertare se quanto riportato nell'articolo in esame risponda al requisito della verità.
Tale elemento, infatti, come evidenziato dalla Suprema Corte con la sentenza di annullamento e rinvio a questo giudice, ha carattere dirimente, atteso che in tema di diffamazione a mezzo stampa l'esercizio del diritto di critica, pur assumendo necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili, richiede comunque che, unitamente al rispetto del limite della rilevanza sociale e della correttezza delle espressioni usate, le critiche trovino riscontro in una corretta e veritiera riproduzione della realtà fattuale e che, pertanto, esse non si concretizzino in una ricostruzione volontariamente distorta della realtà, preordinata esclusivamente ad attirare l'attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata.
Come per il diritto di cronaca, quindi, anche l'esercizio del diritto di critica giornalistica non è
assoluto ma, affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie od opinioni possa considerarsi lecita espressione di quel diritto e non comporti responsabilità per violazione dell'altrui onore e reputazione, è necessario che gli eventuali avvenimenti riferiti rispondano al requisito della verità
oggettiva, o anche soltanto putativa purché frutto di diligente lavoro di ricerca.
Ebbene, come peraltro già evidenziato dalla Suprema Corte, nel caso in esame l'articolo in questione riguardava due vicende distinte, ossia il caso del fallimento di e Parte_4
quello, del tutto differente, delle imprese del Distretto 33.
Dalle deposizioni dei testi escussi in sede penale, è emerso chiaramente che la vicenda CP_6
non aveva nulla a che fare con la PO 2015 S.p.A., e quindi tanto meno con il;
infatti, il teste Pt_1
aveva dichiarato che le opere realizzate dalla , in particolare la galleria Tes_1 CP_6
Cascina Merlata citata nell'articolo, non erano oggetto di un appalto di PO, quanto invece di
Infrastrutture Lombarde, società appaltante della Regione Lombardia.
Il teste avv. aveva riferito di aver avuto una “sbrigativa intervista” con la giornalista CP_7 CP_3
nel corso della quale egli aveva parlato solo delle imprese subappaltatrici comprese nel c.d.
Distretto 33, le quali avevano ricevuto l'incarico dalla Con PO Scarl, una società consortile di
10.000 euro di capitale sociale, costituita dalla ATI aggiudicataria dell'appalto; tale “escamotage”
aveva creato non poche difficoltà per le subappaltatrici ad ottenere il pagamento dei loro lavori, ma certamente la situazione di dette società era del tutto differente da quella di , che aveva CP_6
ricevuto l'incarico del subappalto da Ponte PO;
l'elemento di diversità con le imprese di Parte_5
[...
era costituito dalla mancanza, per , della Scarl intermedia e, quindi, “il fatto CP_6
dell'escamotage giuridico ovviamente no, non c'entra nulla con ”. Il teste CP_6 CP_7 quindi, aveva precisato di non aver parlato con la , della quale nulla sapeva, Parte_6 CP_6
ma solo delle imprese del Distretto 33, delle quali, come legale, aveva assunto la difesa.
Le predette circostanze erano state confermate dal teste il quale a propria volta aveva Per_1
dichiarato di essere stato contattato dalla pochi giorni prima della pubblicazione dell'articolo, CP_3
di averle parlato dei ritardi nei pagamenti delle imprese subappaltatrici del Distretto 33, e che invece non faceva parte di queste imprese. CP_6
Dalla documentazione del procedimento penale risulta anche una dichiarazione scritta della CP_3
con la quale la giornalista aveva esposto di aver trattato nell'articolo in questione “sia la notizia
relativa al fallimento della società , finita in sofferenza (e infine fallita) Parte_4
anche a causa del mancato pagamento delle prestazioni rese in virtù del contratto stipulato con la
PO, “sia la notizia, sotto certi profili analoga, concernente le azioni giudiziarie intentate da società afferenti al Distretto 33”; la stessa giornalista, dunque, era ben consapevole che le due vicende – e - erano diverse tra loro, tanto che aveva ammesso che il suo CP_6 Parte_5
scritto aveva riportato “in maniera imprecisa l'esistenza di un rapporto diretto tra e CP_6
PO 2015 S.p.A.”, pur sostenendo che tale imprecisione non poteva considerarsi lesiva della reputazione di . Parte_1
Peraltro, la vicenda relativa alla era quella alla quale era stata data maggiore risonanza CP_6
nel titolo e sottotitolo: "Mr PO non paga i debiti"; "Fallita la prima azienda, strozzata da 2
milioni"; "La non ha visto un euro della commessa: libri in Tribunale e 65 persone a CP_6
casa. Ma gli impegni non onorati sono decine".
L'articolo, dunque, era stato congegnato in modo tale da non evidenziare la differente posizione di e delle imprese rispetto ad PO 2015, anzi, dall'intero tenore e contenuto CP_6 Parte_5
dell'articolo tale diversità non si coglie affatto;
quel che invece si trae come notizia è che “Mister
PO” (ossia non pagava i debiti, non saldava i fornitori, con la conseguenza di Parte_1
“decine di aziende in crisi e c'è chi ha già chiuso”; ossia la , che non aveva visto un CP_6
euro dalla commessa ed era fallita. Va, in particolare, evidenziato il passaggio, nel corpo dell'articolo, ove si riporta che “I ritardi nei pagamenti da parte di PO hanno tuttavia dato la spallata, con l'epilogo drammatico dei libri in tribunale portati la scorsa settimana” . È evidente che l'articolo è incentrato sulle conseguenze nefaste del mancato pagamento dei fornitori da parte di PO 2015, e quindi del , nonostante questi “candidato sindaco di centrosinistra alle Pt_1
elezioni amministrative di Milano” ripetesse “come un ritornello” che il bilancio di PO avrebbe chiuso in positivo.
Va, in particolare, rilevato il risalto, volutamente negativo, dato alla vicenda nel titolo, CP_6
occhiello e nei sottotitoli dell'articolo, ossia in quelle parti che presentano una attitudine offensiva autonoma e anche una più insidiosa capacità diffusiva, essendo suscettibili di colpire l'attenzione anche del lettore frettoloso.
Deve, pertanto, ritenersi che le affermazioni sopra riportate erano, anzitutto, inveritiere, e la rappresentazione dei fatti era stata artatamente distorta.
È parimenti indubbio il carattere decisamente denigratorio e fortemente diffamatorio dell'articolo in esame, giacché era stato stravolto il fatto inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, assumendo un contenuto lesivo della dignità personale, dell'onore e della reputazione del . Pt_1
Tale è, appunto, l'articolo ove viene affermato che al tempo in corsa alle elezioni Parte_1
come sindaco di Milano, non pagava i debiti, aveva anche fatto ricorso ad escamotage giuridici per evitare i pagamenti dovuti, e che con siffatto comportamento aveva determinato il fallimento di una società e mandato a casa sessantacinque lavoratori;
con tali asserzioni, prive di riscontro alcuno, si insinuava che il fosse persona non corretta, anche poco limpida, e capace di tenere Pt_1
consapevolmente condotte idonee a causare la rovina di società che aveva partecipato ai lavori di
PO 2015. In altri termini, il contenuto e tenore complessivo dell'articolo era volto consapevolmente e complessivamente ad attirare in un giudizio di generale Parte_1
disvalore.
Quanto, poi, alla potenzialità diffamatoria, deve essere considerato che le affermazioni diffamatorie provenivano da un importante quotidiano, ed erano rivolte ad un soggetto che aveva ricoperto, ed era in corsa per ricoprire, importanti cariche pubbliche;
la diffusione, inoltre, non era limitata, posto che il quotidiano è a tiratura nazionale. CP_1 Il danno professionale all'onore ed alla reputazione del , pertanto, è innegabile. Pt_1
Ciò posto, per quanto riguarda la prova del danno, si richiama il consolidato orientamento della
Suprema Corte, secondo cui “In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio
all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è “in re ipsa”, identificandosi il
danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze
di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di
allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri
di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della
vittima” (Cass. 8861/21). Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di
risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non
patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come
idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione
sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e
professionale” (Cass. 34635/24).
Il ha allegato la lesione dell'onore e della propria reputazione, determinata dall'indiscriminata Pt_1
diffamazione posta in essere con l'articolo in oggetto, volto a minare la sua credibilità personale e professionale, nonché a mettere in dubbio la sua affidabilità, responsabilità e trasparenza;
elementi sui quali, invece, egli aveva basato tutta la propria carriera e, da ultimo, anche la campagna elettorale come candidato sindaco della città di Milano.
Ebbene, si ritiene che gli elementi allegati dal supportano il giudizio presuntivo dell'esistenza Pt_1
del danno all'onore ed alla reputazione.
Invero, la gravità dei fatti a lui addebitati da parte di un quotidiano nazionale, che lo screditava in ambito professionale, facendo dubitare anche a titolo personale del suo essere integerrimo, sono elementi concludenti ai fini di ritenere in via presuntiva la sussistenza del danno a fronte del quale è
stata proposta la domanda risarcitoria da parte del . Pt_1
La diffusione dello scritto, quindi, unitamente alla rilevanza ed alla posizione sociale e politica del sono nella specie elementi che consentono di presumere la sussistenza del danno da Pt_1
diffamazione; danno che, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, non può ritenersi escluso, o ridotto, sul rilievo che il non aveva chiesto la rettifica dell'articolo, atteso che “la Pt_1
pubblicazione di una rettifica, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 47 del 1948 non determina, quale
conseguenza automatica, la riduzione del danno, dovendosi procedere a una valutazione in
concreto della relativa incidenza sullo specifico pregiudizio già verificatosi, quale conseguenza
delle dichiarazioni offensive” (Cass. 1152/2022).
In relazione al profilo del quantum, deve farsi riferimento alle Tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano per la tipologia del danno in esame, aggiornate al 2024.
Si ritiene che, considerati la notorietà del diffamante, quella parimenti di rilievo del diffamato, la gravità del discredito, l'elevato pregiudizio, sotto il profilo personale, per il diffamato, debba ritenersi corretta la riconducibilità del caso di specie alle diffamazioni di media gravità (punto 3
della citata Tabella, danno liquidabile nell'importo da euro 23.498,00 ad euro 35.247,00); con liquidazione che, in via equitativa, nella specie, si ritiene di determinare nella somma di €
35.000,00, già attualizzata alla data della presente decisione, oltre interessi dalla presente decisione al saldo.
Per contro, non può essere riconosciuto il richiesto danno patrimoniale, consistente nelle le spese legali sostenute nel procedimento penale in qualità di parte civile, trattandosi di voce relativa appunto alle spese processuali, delle quali viene parimenti richiesta la liquidazione, e che come tali debbono essere determinate nel presente giudizio;
una ulteriore condanna al pagamento di tali spese a titolo di danno patrimoniale, dunque, si risolverebbe in una indebita duplicazione della medesima voce.
Deve essere invece accolta la domanda dell'attore di condanna della al pagamento della CP_3
riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 della L. 47/1948, applicabile all'esito del giudizio civile nel quale, come nella specie, si ritenga la sussistenza della condotta diffamatoria commessa a mezzo stampa (cfr. Cass. 29640/17); sanzione che si ritiene di determinare in € 1.500,00. Da ultimo, deve essere ordinata la pubblicazione, a cura del e a spese dei convenuti, del Pt_1
dispositivo della presente sentenza sul quotidiano Libero, per una volta e con i medesimi caratteri dell'articolo.
Le spese processuali relative ai tre gradi del procedimento penale e del presente giudizio vanno poste a carico dei convenuti;
per quanto riguarda il giudizio civile vanno liquidate secondo il
decisum, e quindi secondo lo scaglione delle cause di valore compreso tra euro 26.000 e euro
52.000, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, come espressamente richiesto nella nota spese;
non si ritiene, invece, di dover riconoscere alcun aumento per la particolare complessità della causa, come richiesto dall'attore con la medesima nota spese, non ravvisandosi nel caso in esame siffatta particolare complessità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Condanna e la società in solido tra Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
loro, al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € Parte_1
35.000,00, oltre interessi dalla presente decisione al saldo;
2. Condanna al pagamento, in favore del , a titolo di sanzione pecuniaria di cui Controparte_3 Pt_1
all'art. 12 Legge n. 47/1948, della somma di € 1.500,00;
3. Ordina la pubblicazione, a cura del e a spese dei convenuti, del dispositivo della presente Pt_1
sentenza sul quotidiano Libero, per una volta e con i medesimi caratteri dell'articolo;
4. Condanna la il e la alla rifusione, in solido tra loro, in CP_3 CP_2 Controparte_1
favore del , delle spese del giudizio, che liquida: in € 4.950,00 per il procedimento davanti al Pt_1
Tribunale penale di Cagliari, in € 4.254,00 per il procedimento davanti alla Corte d'Appello penale,
in € 3.591,00 per il procedimento davanti alla Corte di Cassazione, ed in € 6.946,00 per il presente giudizio, oltre spese per contributo unificato, spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu