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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 02/05/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 48/2023 R.G.
promossa
da
, c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti BOTTERO NICOLA e DE LORENZO FOSCOLO
FRANCESCA giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. DURNWALDER MEINHARD giusta delega in atti
- appellato -
Oggetto: Fideiussione
1 Causa trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento sez. dist. Bolzano,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa avversaria,
in riforma della sentenza n. 23/2023 emessa dal Tribunale di
Bolzano, dott. Laus, pubblicata il 12 gennaio 2023 nella causa
R.G. n. 2732/2021
In via principale: in riforma della sentenza impugnata:
confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto e accertare e
dichiarare per i motivi di cui al presente atto la decaduta CP_1
dalla garanzia fideiussoria del 5 luglio 2013 ai sensi dell'art.
1957 cod. civ. e per l'effetto mandare assolata la signora Pt_1
da ogni pretesa creditoria della CP_1
In via subordinata e con espressa riserva di gravame:
disporre il pagamento a favore della appellata della somma che
verrà accertata in corso di causa, e quindi al netto delle
anticipazioni eseguite da euro 60.000,00 di cui si è dato CP_2
atto e prova in giudizio e al netto dell'IVA sulle fatture oggetto di
garanzia come anche argomentato in atti.
In via istruttoria: ammettere tutte le istanze istruttorie
formulate dalla sig.ra nel corso del giudizio di primo Pt_1
grado R.g. n. 2732/2021 e, in particolare, quelle di cui alla
memoria ex art. 183 comma VI n. 2 del 2 febbraio 2022 che qui si
2 ritrascrivono: “Vero che il piano di riparto finale del fallimento n.
39/2015 della L.G.P. WO S.r.l. sarà esecutivo entro il 30
giugno 2022” - “Vero che il credito della è allo stato CP_1
rimasto insoddisfatto e tale risultare alla data del riparto finale”
(teste dott. , curatore del Fallimento n. Testimone_1
39/2015 della L.G.P. WO)
“Vero che la e la società avevano concordato che CP_1 CP_2
quest'ultima avrebbe ratealmente ripagato il debito della L.G.P.
WO a partire dal 1 aprile 2014 mediante un aumento delle
fatture della nei confronti della di un importo di CP_1 CP_2
euro 1.200,00 oltre iva (con causale “spese di viaggio”), come
risulta dal doc. 10 che si rammostra al teste” “Vero che il
complessivo percepito da titolo di accollo del debito della CP_1
LGP WO negli anni 2014 e 2015 è pari ad euro 60.000,00 come
risulta dai docc. 13, 14 e 15 che si rammostrano al teste” (teste
. Testimone_2
In ogni caso: con vittoria di spese e di onorari tutti di giudizio e
di patrocinio, di primo e secondo grado, oltre rimborso forfetario
come da tariffa professionale e oltre IVA e CPA”.
del procuratore di parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trento – Sezione distaccata di
Bolzano, contrariis reiectis e non accettando il contradditorio su eventuali domande nuove:
1. respingere in toto l'appello proposto dalla signora
[...]
e di conseguenza confermare la sentenza del Tribunale Pt_1
3 di Bolzano n. 23/2023 del 12.01.2023, pubblicata in data
12.01.2023;
2. con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e delle successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In primo grado il processo, secondo il resoconto datone nella sentenza impugnata, ha avuto svolgimento come segue:
“ Con ricorso per decreto ingiuntivo dd. 26/5/2021 la società
faceva valere nei confronti Controparte_1
della signora garante della società L.G. CK Parte_1
WO S.r.l. in forza di “dichiarazione di fideiussione omnibus”, la
pretesa al pagamento della somma di Euro 622.545,63, oltre
accessori, dal debitore principale dovuta a titolo di prezzo per
forniture di legname.
In data 27/5/2021 il Tribunale di Bolzano emetteva decreto
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per:
“1. l'importo di € 622545,63, a titolo di capitale
2. gli interessi come da domanda sull'importo capitale (interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo);
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in €
6.900,00 per compenso e spese generali, oltre c.p.a. al 4% ed
i.v.a. al 22%, € 870,00 per anticipazioni, e successive
occorrende”.
Con atto di citazione dd. 2/8/2021 proponeva Parte_1
4 opposizione, eccependo: a) l'intervenuta estinzione della
fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non avere la società
agito giudizialmente nei confronti della società L.G. CP_1
CK WO S.r.l. nei termini di legge;
b) la nullità della
fideiussione ex art. 1938 c.c. per mancanza dell'indicazione
dell'importo massimo garantito;
c) la sopravvenuta prescrizione
dell'obbligazione fideiussoria assunta e ciò in ragione del decorso
di oltre dieci anni ex art. 2946 c.c. dal momento in cui larga parte
del debito garantito è divenuto esigibile;
d) la non debenza degli
interessi moratori ai sensi dell'art. 1, D.lgs. n. 231 del 2002,
trattandosi di “debiti oggetto di procedure concorsuali” e stante
l'intervenuto fallimento del debitore principale L.G. CK WO
S.r.l. in data 16/2/2015; e) l'intervenuta estinzione parziale del
debito a seguito di accollo e pagamento di parte del debito
garantito ad opera della società Controparte_3
f) la non debenza di quella parte di somma rappresentata
[...]
dall'IVA versata da e suscettibile di essere portata CP_1
in detrazione ai sensi dell'art. 26 del dpr 633/1972, previsione
relativa al mancato pagamento del credito a causa di procedure
concorsuali.
Con comparsa di risposta dd. 10/11/2021 si costituiva in
giudizio la società opposta insistendo per CP_1
l'accoglimento della domanda già formulata in sede monitoria e
qualificando l'accordo intervenuto con l'opponente quale contratto
autonomo di garanzia a prima richiesta.
5 Con ordinanza dd. 22/09/2021 il Giudice istruttore,
sommariamente valutate le allegazioni e le prove offerte dalle
parti, sospendeva parzialmente la provvisoria esecutività del
decreto ingiuntivo n. 801/2021 limitatamente agli importi
eccedenti la somma di Euro 622.545,63, con la precisazione che
permaneva, quindi, la provvisoria esecutività per la sola predetta
somma di Euro 622.545,63. Risultava infatti “meritevole di
approfondimento il tema dell'entità e della debenza degli
interessi”. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c., ritenuta la causa sufficientemente istruita, il giudice
fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al
10/11/2022.
Concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva quindi
trattenuta in decisione.”
Con la qui impugnata sentenza il Tribunale ha respinto l'eccezione di intervenuta estinzione della fideiussione per inerzia del creditore ai sensi dell'art. 1957 c. 1 c.c., sollevata dall'opponente rilevando , come - a prescindere dalla presenza di una clausola di “pagamento a prima richiesta” che non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o fideiussione, potendo tale espressione riferirsi ad entrambe le fattispecie e quindi non essendo di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art.1957
c.c.- al momento dell'assunzione della garanzia il termine di sei mesi non poteva ritenersi decorso, considerato che la garanzia
6 veniva sottoscritta in data 05/07/2013 per obbligazioni scadute negli anni 2012/2011; sotto altro aspetto il Primo Giudice ha ritenuto tempestiva attivazione del creditore attraverso l'insinuazione al passivo del fallimento della società LG CK
WO s.r.l. ( in seguito semplicemente LGP WO) dichiarato con sentenza del 16.02.2015; ha respinto l'eccezione di prescrizione del credito avendo l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società garantita comportato l'interruzione del decorso della prescrizione;
ha respinto l'eccezione di pagamento parziale del debito garantito da parte del terzo Controparte_3
e la richiesta di riduzione dell'importo capitale
[...]
portato dal decreto ingiuntivo in relazione alla recuperabilità
dell'IVA da parte del creditore beneficiario, ai sensi dell'art. 23
DPR633/1972. Con riferimento agli interessi sull'importo capitale, il Primo Giudice ha ritenuto con richiamo alla giurisprudenza applicare gli interessi legali ex art.1284 c. 1 c.c.
dalla data dell'escussione della garanzia alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e a partire da tale data, gli interessi commerciali al saggio legale ex art. 1284 c. IV c.c..
Sulla scorta delle motivazioni qui sinteticamente riportate, il
Tribunale ha con l'impugnata sentenza revocato del decreto ingiuntivo opposto, condannato a pagare alla Parte_1
società l'importo di € 622.545,63, oltre agli CP_1
interessi legali, nella misura indicata dall'art. 1284, comma I,
c.c. dalla data del 25/5/2020 alla data del 25/5/2021 e nella
7 misura indicata dall'art. 1284, comma IV, c.c. dalla data del
26/5/2021 al saldo;
le spese della fase monitoria e del giudizio di opposizione sono state poste a carico dell'opponente
[...]
Pt_1
Avverso tale decisione propone appello deducendo Parte_1
a motivi di gravame “Impugnazione per errata e carente
motivazione sull'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art.
1957 c.c. “, in via subordinata “impugnazione per errata
motivazione con riferimento all'eccezione di parziale pagamento
del debito, per parziale pagamento dello stesso da parte della
società e sempre in via subordinata: impugnazione per CP_2
errata motivazione con riferimento alla detrazione dell'IVA
dall'importo capitale ex art. 26 del DPR 633/1972”.
Sulla scorta di tali motivi ha chiesto, previa Parte_1
conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, la declaratoria di decadenza dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., con conseguente assoluzione da ogni pretesa creditoria di In via subordinata e con espresso Controparte_1
riserva di gravame, l'appellante ha chiesto disporsi il pagamento in favore di dell'importo da accertare in corso di CP_1
causa al netto delle anticipazioni eseguite da ell'importo CP_2
di € 60.000,00.- e al netto di Iva. Ha formulato istanza istruttoria come da memoria ex art. 183 c. 6, n. 2 c.p.c..
Si è costituita nel giudizio di appello Controparte_1 [...]
contestando i motivi di gravame avversari sui quali CP_1
8 ha preso compiuta posizione;
ha chiesto la conferma dell'impugnata sentenza con il favore delle spese.
Con separato ricorso ha avanzato richiesta di Parte_1
sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
instaurato il contraddittorio, la Corte ha respinto il ricorso con ordinanza del 12.04.2023.
Le parti hanno depositato note scritte per l'udienza del
13.11.2024 , sostituita ex art.127 ter c.p.c., nelle quali hanno precisato le conclusioni;
con provvedimento del 13.11.2024 la
Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'impugnazione di verte sostanzialmente sulla Parte_1
pretesa decadenza della debitrice principale dalla CP_1
garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. nonché, in via subordinata, sulla pretesa riduzione dell'importo capitale portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Con il primo mezzo intitolato “Impugnazione per errata e carente
motivazione sull'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art.
1957 c.c.” l'appellante censura la gravata sentenza per aver individuato, richiamando la norma dell'art.55 LF, il dies a quo -
dal quale decorre per il creditore il termine di sei mesi per far valere le proprie istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957
c.c.- dalla data della sentenza di fallimento, senza tenere conto
9 del fatto che la fideiussione garantiva il pagamento di fatture del 2011 e 2012 già scadute al momento del rilascio della garanzia. Nella fattispecie, infatti, essendo già scadute le obbligazioni al momento del rilascio della garanzia, CP_1
avrebbe dovuto azionare il suo credito immediatamente ovvero nel termine di sei mesi dalla data del rilascio della fideiussione,
e quindi dal 05/07/2012.
Il Primo Giudice, invero, premettendo che secondo la giurisprudenza della S.C di Cassazione (Cass. n. 16825/2016)
l'inserimento nella fideiussione della clausola di “pagamento a prima richiesta” non assume rilievo ai fini della qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione e non può ritenersi di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art.1957 c.c., ha considerato non conforme a logica ritenere già decorso il termine semestrale al momento dell'assunzione della garanzia in ordine a obbligazioni già
scadute. Ciò posto, con richiamo all'art. 55 LF ai sensi del quale i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento, ha considerato tempestiva l'attivazione del creditore attraverso l'insinuazione al passivo del fallimento della società debitrice avvenuta entro sei mesi dalla dichiarazione di fallimento.
2. La risposta alle censure dell'impugnata sentenza necessita in primo luogo di chiarire la natura del negozio di cui alla scrittura privata del 05/07/2013. Parte appellante ritiene debba
10 qualificarsi come fideiussione alla quale trova applicazione l'art. 1957 c.c. senza che sia ravvisabile un'implicita deroga a tale disposizione e pertanto ritiene estinta la fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Parte appellata qualifica il negozio come contratto di garanzia autonomo, rappresentato dall'assenza di accessorietà rispetto alla obbligazione principale.
2.1 Di ausilio per il corretto inquadramento del negozio sono le indicazioni fornite dalla S.C. di Cassazione nella sentenza n.
3947 del 2010, delle Sezioni Unite che hanno chiarito i tratti
differenziali, sul piano morfologico, funzionale e interpretativo, tra
le fattispecie della fideiussione e del contratto autonomo di
garanzia, ossia:
a) il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale;
b) la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, indipendentemente dall'inadempimento colpevole del debitore principale, mentre nella fideiussione, connotata dall'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale;
c)
l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto
11 indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione,
essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché
non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr. Cass., sez. 6 -
3, 31/03/2021, n. 8874).
2.2 Può allora affermarsi che a differenza della fideiussione, il contratto autonomo di garanzia non è caratterizzato dall'accessorietà rispetto all'obbligazione principale essendo la prestazione dovuta dal garante diversa da quella dovuta dal debitore principale ed avendo la funzione di tenere indenne il beneficiario dalle conseguenze negative dell'inadempimento del debitore principale;
la causa del contratto autonomo di garanzia, invero, non risiede nella garanzia dell'adempimento dell'obbligazione, bensì nel trasferire il rischio economico relativo alla mancato adempimento del debitore in capo al garante. Mentre con la fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento dell'obbligazione principale, la garanzia autonoma indennizza il creditore insoddisfatto mediante la tempestiva corresponsione di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata prestazione del debitore.
2.3 Per quanto concerne l'inserimento di clausole di pagamento
12 con la dicitura "a prima richiesta e senza eccezioni" che attribuiscono al beneficiario il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale e di precludere al garante l'opponibilità al creditore garantito delle eccezioni spettanti al debitore principale, queste possono valere di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibili con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, “salva evidente, patente irredimibile
discrasia con l'intero contenuto “altro” della convenzione
negoziale” (SU 3947/2010).
Ed allora, pur rappresentando la presenza di formule di
“pagamento a prima o semplice richiesta” o “senza eccezione”
un serio elemento per la qualificabilità del negozio in termini di garanzia autonoma in quanto incompatibili con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione , ciò
non di meno occorre verificare la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia. Infatti, come detto, la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è
l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 13 1945 c.c..
2.4 Va allora indagata la volontà delle parti attraverso l'interpretazione del contratto secondo i canoni ermeneutici dettati dagli artt. 1362 ss. cc..
Come noto, in tema di interpretazione del contratto, in base ai predetti criteri, occorre indagare in primo luogo l'intenzione delle parti, ossia lo scopo pratico che le stesse hanno inteso realizzare con la stipulazione del contratto valutando il loro comportamento complessivo anche dopo la conclusione dello stesso;
le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Orbene, nelle premesse della “dichiarazione di fideiussione omnibus” dd. 05/07/2013 viene dato atto che L.G.P. WO
s.r.l. e “hanno concordemente determinato in € CP_1
622.545,63.- l'ammontare delle fatture impagate alla data del
11.12.2012, comprensivi di interessi di dilazione, giusta distinta
firmata che si allega sub A”. In ulteriore premessa viene specificato che tale debito non risulta pagato se non in minima parte, che ha continuato a fornire merci a L.G.P. CP_1
WO emettendo le relative fatture che risultano parzialmente pagate, che L.G.P. WO intende conferire anche in futuro ulteriori ordini per la fornitura di merci a la quale si CP_1
impegna sin d'ora ad evadere tempestivamente tali ordini senza ritardo. Un tanto premesso, si costituisce Parte_1
14 fideiussore della L.G.P. WO “impegnandosi personalmente e
solidalmente con la ditta a pagare alla ditta CP_4 CP_1
1. Il debito di cui all'allegato A, 2. L'eventuale ed ulteriore
[...]
debito della ditta L.P.G. WO s.r.l. per le forniture sino alla data
odierna 3. L'eventuale ed ulteriore debito della ditta L.G. WO
s.r.l. per le future forniture che la ditta effettuerà alla CP_1
L.G. WO RL con riferimento al punto c in premessa”
Per quanto qui interessa, con specifico riferimento alla garanzia prestata per il pagamento dell'importo di € 622.545,63.- ( non essendo impugnata con appello incidentale la statuizione circa la nullità per mancata indicazione dell'importo massimo garantito della garanzia assunta per la parte eccedente tale importo, e quindi di cui ai numeri 2.e 3.), va rilevato che essa riguarda un debito già scaduto.
La previsione della clausola di impegno al pagamento “a prima
richiesta scritta, ogni e qualsiasi eccezione rimossa” ,
“rinunciando espressamente e formalmente al beneficio di
escussione di cui all'art.1944 c.c., e quindi accompagnata dall'espresso riferimento di rinuncia ad eccezioni, impegna il garante a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni né in ordine alla validità né in ordine all'efficacia del rapporto base, e si risolve in una clausola solve et repete ex art.1462 c.c., che,
essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, dimostra la volontà
delle parti di concludere un negozio autonomo di garanzia.
15 Che la garanzia prestata dall'opponente fosse svincolata da qualsiasi accessorietà rispetto all'obbligazione principale discende altresì in modo chiaro, come si evince dal testo della scrittura del 05/07/2013, dal fatto che la garante si impegna a pagare oltre al debito concordemente determinato in €
622.545,63.- quale ammontare delle fatture scadute ed impagate alla data del 11.12.2012, l'eventuale ed ulteriore debito di L.G.P. WO s.r.l. per le forniture effettuate sino alla data della scrittura e per le future forniture, tenuto presente che la ditta ER “ha continuato a fornire merci alla L.G.P.
WO RL emettendo le relative fatture parzialmente pagate”. La
garanzia valida riguarda dunque principalmente il pagamento di debito già scaduto e si inserisce nel complesso quadro di rapporti commerciali intrattenuti ed ancora in essere tra le parti, in cui a fronte dell'assunzione di garanzia da parte di per l'adempimento delle obbligazioni già scadute e Parte_1
a scadere ha acconsentito a proseguire nel fornire CP_1
la società garantita nonostante il mancato pagamento di debiti per forniture già scaduti. Risulta allora chiaro, in base alla volontà delle parti espressa nella scrittura del 05/07/2013, che la causa della garanzia prestata da per il debito Parte_1
scaduto sia riconducibile alla funzione di tipo cauzionale di indennizzare il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore e non anche alla funzione di assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto.
16 Può, in sostanza, affermarsi che l'interesse concreto perseguito dalle parti volto alla prosecuzione dei rapporti commerciali in essere, fosse dal lato del creditore fornitore quello di CP_1
cautelarsi verso l'inadempimento del debitore e dal lato LGP
WO di assicurarsi la continuità della fornitura.
Tali considerazioni portano a qualificare la garanzia prestata da quale garanzia autonoma caratterizzata da Parte_1
indipendenza dall'obbligazione principale e conseguentemente dalla inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale.
Ai fini della qualificazione del negozio, non porta a diverse conclusioni il nomen iuris “fideiussione omnibus” dato dalle parti alla convenzione negoziale in quanto, in base al tenore delle clausole inserite, la sua disciplina non appare, per quanto sin qui esposto, compatibile con il modello giuridico risultante da esse.
2.5 In conclusione, il negozio “dichiarazione di fideiussione omnibus” sottoscritto in data 05/07/2013 con il quale Pt_1
ha prestato garanzia per il pagamento dell'importo di €
[...]
622.545,63.- in favore di va qualificato come CP_1
contratto autonomo di garanzia.
A tale qualificazione consegue che, in difetto di diversa pattuizione, nella specie non presente, non trova applicazione la norma dell'art.1957 c.c., relativa all'onere del creditore garantito di far valere le sue ragioni nei confronti del debitore
17 principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, essendo collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria.
In questo senso può richiamarsi ancora Cass.SU 3947/2010:
“10.1. Così ricostruiti i caratteri strutturali ed effettuali del
contratto autonomo di garanzia, pare innegabile che, in difetto di
diversa previsione da parte dei contraenti, ad esso non possa
applicarsi la norma dell'art. 1957 cod. civ. sull'onere del creditore
garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei
confronti del debitore principale, poichè tale disposizione,
collegata al carattere accessorio della obbligazione fideiussoria
(così Cass. n. 3964/1999 cit., ancora in tema di polizza
fideiussoria; Cass. n. 11368/2002, in motivazione) instaura un
collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza
dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale,
e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del
vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione
di garanzia autonoma”.
L'inapplicabilità alla fattispecie del termine di sei mesi per il creditore garantito per far valere tempestivamente le sue pretese, comporta che nessuna decadenza dalla garanzia si è
verificata.
3. Venendo quindi all'esamina del secondo e terzo motivo di gravame posti in via subordinata aventi ad oggetto rispettivamente l'eccezione di parziale pagamento del debito da
18 parte di società terza e della detrazione dell'IVA dall'importo capitale ex art.26 DPR 633/1972, le sin qui esposte argomentazioni circa la qualificazione del negozio de quo come contratto autonomo di garanzia (Garantievertrag) portano alla reiezione delle relative domande.
Ed invero, si è detto che con il negozio de quo la garante si è
impegnata ad effettuare il pagamento a “prima richiesta scritta,
ogni e qualsiasi eccezione rimossa” rinunciando così ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale.
Il garante autonomo, invero, stante l'assenza di accessorietà
con l'obbligazione principale, non può contrastare la pretesa del beneficiario sollevando eccezioni rispetto al rapporto principale,
con la sola eccezione dell'escussione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante ha la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'”ecceptio doli”, e della nullità del contratto principale per contrarietà a norme imperative o per illiceità
della causa.
3.1 Senonché, lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di
garanzia non può spingersi fino a reputare indifferente rispetto all'obbligazione del garante anche l'inesistenza originaria o sopravvenuta del rapporto principale, posto che anche per la garanzia personale, l'estinzione della obbligazione garantita determina il difetto funzionale della causa di garanzia, da ravvisare nella funzione indennitaria della perdita patrimoniale derivante dalla mancata attuazione del rapporto principale
19 presupposto ( Cass. n. 8342/2017, n. 10652/2008)
Il garante, dunque, può sempre, al fine di paralizzare la pretesa del beneficiario, far valere l'estinzione dell'obbligazione garantita
(quand'anche nella condotta del creditore non ricorra la mala fede che legittima la cd. exceptio doli), posto che l'inesistenza
(originaria o sopravvenuta) del rapporto principale di valuta,
escludendo la stessa astratta verificabilità della perdita patrimoniale che dall'inadempimento sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua ragione giustificativa (Cass 23434/2024).
Incombe al garante il relativo onere, ossia di fornire la prova certa ed incontestata dell'esatto adempimento del debitore ovvero la nullità del contratto garantito o l'illiceità della sua causa.
3.2 Nella fattispecie l'appellante non fa valere l'”ecceptio doli”,
rimasta estranea al giudizio, ma neppure deduce l'inesistenza dell'obbligazione principale, limitandosi a sostenere una parziale estinzione del debito garantito, senza , però, fornire la relativa prova.
L'appellante produce la missiva dd. 03/06/2015 di
[...]
indirizzata a con la quale si Controparte_3 CP_1
dichiara che “la società a effettivamente estinto in parte i CP_2
debiti della LGPW, atteso che le parti si erano accordate per
l'accollo dei debiti della L.G.P. WO prevedendo che a partire dal
1 aprile 2014 le fatture emesse dalla nei confronti della CP_1
20 arebbero state aumentate di un importo di euro 1.200,00 CP_2
oltre iva da imputarsi ai pregressi debiti scaduti e non pagati
della L.G.P. WO, come confermato dalla comunicazione del 3
giugno 2015 (doc. n. 10) e con la seconda memoria ex art.183
c.p.c. le fatture emesse da a nelle quali viene CP_1 CP_2
indicato un addebito di € 1.200,00 per la causale “trasporto”.
contesta di aver mai ricevuto la dichiarazione CP_1
suddetta come anche che vi sia stato un accordo con in CP_2
ordine all'estinzione dei crediti vantati da nei confronti CP_1
di L.G.P. WO.
Orbene, le fatture dimesse non sono idonee a dimostrare che sia intervenuto un tale accordo, né dimostrano che tali eventuali pagamenti siano riferibili all'importo garantito con la convenzione negoziale del 05/07/2013 relativo al mancato pagamento delle fatture emesse negli anni 2011/2012 e non anche a forniture successive. Al riguardo va inoltre considerato che secondo la difesa dell'appellante l'importo di € 1.200,00.-
sarebbe stato addebitato a partire dall'01.04.2014 potendo dunque riguardare anche rapporti di debito - credito sorti in epoca successiva alla prestazione di garanzia da parte dell'appellante che reca la data del 05/07/2013.
Sulla scorta di tali considerazioni manca del tutto la prova dell'accordo tra e ma soprattutto la riferibilità CP_1 CP_2
degli importi esposti in fattura all'estinzione parziale del debito garantito nonché dell'effettiva attribuzione dell'importo a
21 pagamento parziale del debito di . C.F._2
Le prove orali offerte da parte appellante sul punto non appaiono in tal senso concludenti, vertendo su un preteso accollo del debito della LGP WO verso da parte di CP_1
negli anni 2014 e 2015 pari ad euro 60.000,00.-, senza CP_2
che sia specificato a quale debito eventualmente tale accollo si riferisca.
3.3 Neppure risulta fondata l'eccezione di parziale estinzione del debito per detrazione di IVA dall'importo capitale ai sensi dell'art.26 DPR 633/2072, perché fondamentalmente il debito garantito non risulta in parte quo estinto.
Ferme restando le dirimenti argomentazioni circa lo svincolo del rapporto di garanzia dal rapporto principale sottostante e conseguente limitazione del garante ad opporre le sole eccezioni derivanti dal rapporto di garanzia e alla exceptio doli generalis
seu praesentis” che si presenta qualora il creditore beneficiario si renda colpevole di frode tacendo situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa ed estintiva del diritto stesso ( Cass.
n.10864/1999), valga chiarire quanto segue.
L'art.26 c. 2 del DPR 633/1972 ratione temporis vigente prevedeva che “ Se un'operazione per la quale sia stata emessa
fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e
24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare
imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita',
22 annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per
mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure
concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste
infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi
dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio
decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in
conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo
25.
Va subito evidenziato che per previsione normativa (legge
106/2022 di conversione del D.L. 73/2021 le modifiche apportate all'art. 26 del DPR 633/72, trovano applicazione, per quel che qui interessa, alle sole procedure concorsuali avviate dopo il 26 maggio 2021, con la conseguenza che per i crediti vantati nei confronti di imprenditori assoggettati a procedure concorsuali aperte prima del 26 maggio 2021, la normativa prevede la possibilità di recupero dell'iva solamente a seguito di esito infruttuoso della procedura, procrastinando il recupero l'iva in fase di chiusura della stessa.
Va ad ogni modo sottolineato che l'attivazione della procedura di recupero dell'Iva attraverso l'emissione di note di variazione
23 non è obbligatoria, ma rappresenta una facoltà del cedente o prestatore.
Nella fattispecie il piano di riparto finale nella procedura fallimentare è stato depositato in data 16 gennaio 2023 ed il decreto di chiusura del fallimento della LGP WO è stato pronunciato in data 08/05/2023 con conseguente possibilità di recupero dell'iva da parte di solo da tale data, CP_1
successiva alla pronuncia della sentenza qui impugnata. Sotto
altro aspetto va evidenziato che per effetto del combinato disposto del comma 2 dell'articolo 26 e dell'articolo 19 del DPR
n. 633/72, le note di variazione devono essere emesse, al più
tardi con la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è
verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione, e dunque nello specifico alla presentazione della dichiarazione IVA 2024. Non risulta che abbia attivato CP_1
la procedura di recupero IVA entro il predetto termine, restando dunque preclusa ogni possibilità di detrazione dell'IVA.
Siffatte considerazioni portano ad affermare che manca la dimostrazione della, seppur parziale, estinzione del debito per il cui pagamento l'appellante ha prestato garanzia, attraverso la tempestiva attivazione della detrazione dell'IVA, ad ogni modo versata da quale soggetto passivo, sugli importi CP_1
delle fatture relative agli anni 2011/2012 non pagate, oggetto della garanzia de quo.
24 l'impugnata sentenza confermata, seppur con motivazione parzialmente differente.
Parte appellante va condannata, in forza del principio di soccombenza, alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata.
Nella determinazione delle spese di lite va tenuto conto dei criteri dettati dal DM 55/2014 per lo scaglione di valore da
€520.001 a 1.000.000; valori medi, ad eccezione della fase di trattazione che ha comportato un'attività processuale ridotta,
tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sull'appello avanzato da nei Parte_1
confronti di avverso la Controparte_1
sentenza n.23/2023 pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 12/01/2023,
respinge
l'appello,
condanna
25 a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio che si liquidano per l'intero in complessivi € 26.682,95.-- di cui € 5.706,00.- per la fase di studio, € 3.318,00.- per la fase introduttiva, € 3.822,00.-
per la fase di trattazione ed € 9.487,00.- per la fase decisionale,
oltre € 3.349,95.- per spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e Cap come per legge;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002 , della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Dispone che, per il caso di pubblicazione/riproduzione o diffusione del presente provvedimento, vengano omessi i dati personali e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati ai sensi dell'art.52 D.Lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 16 aprile 2025
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
Il Funzionario Giudiziario Dott. Frida Mazzuti
26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 L'appello va, per le sin qui esposte argomentazioni, respinto,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 48/2023 R.G.
promossa
da
, c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti BOTTERO NICOLA e DE LORENZO FOSCOLO
FRANCESCA giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. DURNWALDER MEINHARD giusta delega in atti
- appellato -
Oggetto: Fideiussione
1 Causa trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento sez. dist. Bolzano,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa avversaria,
in riforma della sentenza n. 23/2023 emessa dal Tribunale di
Bolzano, dott. Laus, pubblicata il 12 gennaio 2023 nella causa
R.G. n. 2732/2021
In via principale: in riforma della sentenza impugnata:
confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto e accertare e
dichiarare per i motivi di cui al presente atto la decaduta CP_1
dalla garanzia fideiussoria del 5 luglio 2013 ai sensi dell'art.
1957 cod. civ. e per l'effetto mandare assolata la signora Pt_1
da ogni pretesa creditoria della CP_1
In via subordinata e con espressa riserva di gravame:
disporre il pagamento a favore della appellata della somma che
verrà accertata in corso di causa, e quindi al netto delle
anticipazioni eseguite da euro 60.000,00 di cui si è dato CP_2
atto e prova in giudizio e al netto dell'IVA sulle fatture oggetto di
garanzia come anche argomentato in atti.
In via istruttoria: ammettere tutte le istanze istruttorie
formulate dalla sig.ra nel corso del giudizio di primo Pt_1
grado R.g. n. 2732/2021 e, in particolare, quelle di cui alla
memoria ex art. 183 comma VI n. 2 del 2 febbraio 2022 che qui si
2 ritrascrivono: “Vero che il piano di riparto finale del fallimento n.
39/2015 della L.G.P. WO S.r.l. sarà esecutivo entro il 30
giugno 2022” - “Vero che il credito della è allo stato CP_1
rimasto insoddisfatto e tale risultare alla data del riparto finale”
(teste dott. , curatore del Fallimento n. Testimone_1
39/2015 della L.G.P. WO)
“Vero che la e la società avevano concordato che CP_1 CP_2
quest'ultima avrebbe ratealmente ripagato il debito della L.G.P.
WO a partire dal 1 aprile 2014 mediante un aumento delle
fatture della nei confronti della di un importo di CP_1 CP_2
euro 1.200,00 oltre iva (con causale “spese di viaggio”), come
risulta dal doc. 10 che si rammostra al teste” “Vero che il
complessivo percepito da titolo di accollo del debito della CP_1
LGP WO negli anni 2014 e 2015 è pari ad euro 60.000,00 come
risulta dai docc. 13, 14 e 15 che si rammostrano al teste” (teste
. Testimone_2
In ogni caso: con vittoria di spese e di onorari tutti di giudizio e
di patrocinio, di primo e secondo grado, oltre rimborso forfetario
come da tariffa professionale e oltre IVA e CPA”.
del procuratore di parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trento – Sezione distaccata di
Bolzano, contrariis reiectis e non accettando il contradditorio su eventuali domande nuove:
1. respingere in toto l'appello proposto dalla signora
[...]
e di conseguenza confermare la sentenza del Tribunale Pt_1
3 di Bolzano n. 23/2023 del 12.01.2023, pubblicata in data
12.01.2023;
2. con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e delle successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In primo grado il processo, secondo il resoconto datone nella sentenza impugnata, ha avuto svolgimento come segue:
“ Con ricorso per decreto ingiuntivo dd. 26/5/2021 la società
faceva valere nei confronti Controparte_1
della signora garante della società L.G. CK Parte_1
WO S.r.l. in forza di “dichiarazione di fideiussione omnibus”, la
pretesa al pagamento della somma di Euro 622.545,63, oltre
accessori, dal debitore principale dovuta a titolo di prezzo per
forniture di legname.
In data 27/5/2021 il Tribunale di Bolzano emetteva decreto
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per:
“1. l'importo di € 622545,63, a titolo di capitale
2. gli interessi come da domanda sull'importo capitale (interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo);
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in €
6.900,00 per compenso e spese generali, oltre c.p.a. al 4% ed
i.v.a. al 22%, € 870,00 per anticipazioni, e successive
occorrende”.
Con atto di citazione dd. 2/8/2021 proponeva Parte_1
4 opposizione, eccependo: a) l'intervenuta estinzione della
fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non avere la società
agito giudizialmente nei confronti della società L.G. CP_1
CK WO S.r.l. nei termini di legge;
b) la nullità della
fideiussione ex art. 1938 c.c. per mancanza dell'indicazione
dell'importo massimo garantito;
c) la sopravvenuta prescrizione
dell'obbligazione fideiussoria assunta e ciò in ragione del decorso
di oltre dieci anni ex art. 2946 c.c. dal momento in cui larga parte
del debito garantito è divenuto esigibile;
d) la non debenza degli
interessi moratori ai sensi dell'art. 1, D.lgs. n. 231 del 2002,
trattandosi di “debiti oggetto di procedure concorsuali” e stante
l'intervenuto fallimento del debitore principale L.G. CK WO
S.r.l. in data 16/2/2015; e) l'intervenuta estinzione parziale del
debito a seguito di accollo e pagamento di parte del debito
garantito ad opera della società Controparte_3
f) la non debenza di quella parte di somma rappresentata
[...]
dall'IVA versata da e suscettibile di essere portata CP_1
in detrazione ai sensi dell'art. 26 del dpr 633/1972, previsione
relativa al mancato pagamento del credito a causa di procedure
concorsuali.
Con comparsa di risposta dd. 10/11/2021 si costituiva in
giudizio la società opposta insistendo per CP_1
l'accoglimento della domanda già formulata in sede monitoria e
qualificando l'accordo intervenuto con l'opponente quale contratto
autonomo di garanzia a prima richiesta.
5 Con ordinanza dd. 22/09/2021 il Giudice istruttore,
sommariamente valutate le allegazioni e le prove offerte dalle
parti, sospendeva parzialmente la provvisoria esecutività del
decreto ingiuntivo n. 801/2021 limitatamente agli importi
eccedenti la somma di Euro 622.545,63, con la precisazione che
permaneva, quindi, la provvisoria esecutività per la sola predetta
somma di Euro 622.545,63. Risultava infatti “meritevole di
approfondimento il tema dell'entità e della debenza degli
interessi”. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c., ritenuta la causa sufficientemente istruita, il giudice
fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al
10/11/2022.
Concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva quindi
trattenuta in decisione.”
Con la qui impugnata sentenza il Tribunale ha respinto l'eccezione di intervenuta estinzione della fideiussione per inerzia del creditore ai sensi dell'art. 1957 c. 1 c.c., sollevata dall'opponente rilevando , come - a prescindere dalla presenza di una clausola di “pagamento a prima richiesta” che non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o fideiussione, potendo tale espressione riferirsi ad entrambe le fattispecie e quindi non essendo di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art.1957
c.c.- al momento dell'assunzione della garanzia il termine di sei mesi non poteva ritenersi decorso, considerato che la garanzia
6 veniva sottoscritta in data 05/07/2013 per obbligazioni scadute negli anni 2012/2011; sotto altro aspetto il Primo Giudice ha ritenuto tempestiva attivazione del creditore attraverso l'insinuazione al passivo del fallimento della società LG CK
WO s.r.l. ( in seguito semplicemente LGP WO) dichiarato con sentenza del 16.02.2015; ha respinto l'eccezione di prescrizione del credito avendo l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società garantita comportato l'interruzione del decorso della prescrizione;
ha respinto l'eccezione di pagamento parziale del debito garantito da parte del terzo Controparte_3
e la richiesta di riduzione dell'importo capitale
[...]
portato dal decreto ingiuntivo in relazione alla recuperabilità
dell'IVA da parte del creditore beneficiario, ai sensi dell'art. 23
DPR633/1972. Con riferimento agli interessi sull'importo capitale, il Primo Giudice ha ritenuto con richiamo alla giurisprudenza applicare gli interessi legali ex art.1284 c. 1 c.c.
dalla data dell'escussione della garanzia alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e a partire da tale data, gli interessi commerciali al saggio legale ex art. 1284 c. IV c.c..
Sulla scorta delle motivazioni qui sinteticamente riportate, il
Tribunale ha con l'impugnata sentenza revocato del decreto ingiuntivo opposto, condannato a pagare alla Parte_1
società l'importo di € 622.545,63, oltre agli CP_1
interessi legali, nella misura indicata dall'art. 1284, comma I,
c.c. dalla data del 25/5/2020 alla data del 25/5/2021 e nella
7 misura indicata dall'art. 1284, comma IV, c.c. dalla data del
26/5/2021 al saldo;
le spese della fase monitoria e del giudizio di opposizione sono state poste a carico dell'opponente
[...]
Pt_1
Avverso tale decisione propone appello deducendo Parte_1
a motivi di gravame “Impugnazione per errata e carente
motivazione sull'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art.
1957 c.c. “, in via subordinata “impugnazione per errata
motivazione con riferimento all'eccezione di parziale pagamento
del debito, per parziale pagamento dello stesso da parte della
società e sempre in via subordinata: impugnazione per CP_2
errata motivazione con riferimento alla detrazione dell'IVA
dall'importo capitale ex art. 26 del DPR 633/1972”.
Sulla scorta di tali motivi ha chiesto, previa Parte_1
conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, la declaratoria di decadenza dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., con conseguente assoluzione da ogni pretesa creditoria di In via subordinata e con espresso Controparte_1
riserva di gravame, l'appellante ha chiesto disporsi il pagamento in favore di dell'importo da accertare in corso di CP_1
causa al netto delle anticipazioni eseguite da ell'importo CP_2
di € 60.000,00.- e al netto di Iva. Ha formulato istanza istruttoria come da memoria ex art. 183 c. 6, n. 2 c.p.c..
Si è costituita nel giudizio di appello Controparte_1 [...]
contestando i motivi di gravame avversari sui quali CP_1
8 ha preso compiuta posizione;
ha chiesto la conferma dell'impugnata sentenza con il favore delle spese.
Con separato ricorso ha avanzato richiesta di Parte_1
sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
instaurato il contraddittorio, la Corte ha respinto il ricorso con ordinanza del 12.04.2023.
Le parti hanno depositato note scritte per l'udienza del
13.11.2024 , sostituita ex art.127 ter c.p.c., nelle quali hanno precisato le conclusioni;
con provvedimento del 13.11.2024 la
Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'impugnazione di verte sostanzialmente sulla Parte_1
pretesa decadenza della debitrice principale dalla CP_1
garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. nonché, in via subordinata, sulla pretesa riduzione dell'importo capitale portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Con il primo mezzo intitolato “Impugnazione per errata e carente
motivazione sull'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art.
1957 c.c.” l'appellante censura la gravata sentenza per aver individuato, richiamando la norma dell'art.55 LF, il dies a quo -
dal quale decorre per il creditore il termine di sei mesi per far valere le proprie istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957
c.c.- dalla data della sentenza di fallimento, senza tenere conto
9 del fatto che la fideiussione garantiva il pagamento di fatture del 2011 e 2012 già scadute al momento del rilascio della garanzia. Nella fattispecie, infatti, essendo già scadute le obbligazioni al momento del rilascio della garanzia, CP_1
avrebbe dovuto azionare il suo credito immediatamente ovvero nel termine di sei mesi dalla data del rilascio della fideiussione,
e quindi dal 05/07/2012.
Il Primo Giudice, invero, premettendo che secondo la giurisprudenza della S.C di Cassazione (Cass. n. 16825/2016)
l'inserimento nella fideiussione della clausola di “pagamento a prima richiesta” non assume rilievo ai fini della qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione e non può ritenersi di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art.1957 c.c., ha considerato non conforme a logica ritenere già decorso il termine semestrale al momento dell'assunzione della garanzia in ordine a obbligazioni già
scadute. Ciò posto, con richiamo all'art. 55 LF ai sensi del quale i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento, ha considerato tempestiva l'attivazione del creditore attraverso l'insinuazione al passivo del fallimento della società debitrice avvenuta entro sei mesi dalla dichiarazione di fallimento.
2. La risposta alle censure dell'impugnata sentenza necessita in primo luogo di chiarire la natura del negozio di cui alla scrittura privata del 05/07/2013. Parte appellante ritiene debba
10 qualificarsi come fideiussione alla quale trova applicazione l'art. 1957 c.c. senza che sia ravvisabile un'implicita deroga a tale disposizione e pertanto ritiene estinta la fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Parte appellata qualifica il negozio come contratto di garanzia autonomo, rappresentato dall'assenza di accessorietà rispetto alla obbligazione principale.
2.1 Di ausilio per il corretto inquadramento del negozio sono le indicazioni fornite dalla S.C. di Cassazione nella sentenza n.
3947 del 2010, delle Sezioni Unite che hanno chiarito i tratti
differenziali, sul piano morfologico, funzionale e interpretativo, tra
le fattispecie della fideiussione e del contratto autonomo di
garanzia, ossia:
a) il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale;
b) la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, indipendentemente dall'inadempimento colpevole del debitore principale, mentre nella fideiussione, connotata dall'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale;
c)
l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto
11 indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione,
essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché
non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr. Cass., sez. 6 -
3, 31/03/2021, n. 8874).
2.2 Può allora affermarsi che a differenza della fideiussione, il contratto autonomo di garanzia non è caratterizzato dall'accessorietà rispetto all'obbligazione principale essendo la prestazione dovuta dal garante diversa da quella dovuta dal debitore principale ed avendo la funzione di tenere indenne il beneficiario dalle conseguenze negative dell'inadempimento del debitore principale;
la causa del contratto autonomo di garanzia, invero, non risiede nella garanzia dell'adempimento dell'obbligazione, bensì nel trasferire il rischio economico relativo alla mancato adempimento del debitore in capo al garante. Mentre con la fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento dell'obbligazione principale, la garanzia autonoma indennizza il creditore insoddisfatto mediante la tempestiva corresponsione di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata prestazione del debitore.
2.3 Per quanto concerne l'inserimento di clausole di pagamento
12 con la dicitura "a prima richiesta e senza eccezioni" che attribuiscono al beneficiario il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale e di precludere al garante l'opponibilità al creditore garantito delle eccezioni spettanti al debitore principale, queste possono valere di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibili con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, “salva evidente, patente irredimibile
discrasia con l'intero contenuto “altro” della convenzione
negoziale” (SU 3947/2010).
Ed allora, pur rappresentando la presenza di formule di
“pagamento a prima o semplice richiesta” o “senza eccezione”
un serio elemento per la qualificabilità del negozio in termini di garanzia autonoma in quanto incompatibili con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione , ciò
non di meno occorre verificare la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia. Infatti, come detto, la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è
l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 13 1945 c.c..
2.4 Va allora indagata la volontà delle parti attraverso l'interpretazione del contratto secondo i canoni ermeneutici dettati dagli artt. 1362 ss. cc..
Come noto, in tema di interpretazione del contratto, in base ai predetti criteri, occorre indagare in primo luogo l'intenzione delle parti, ossia lo scopo pratico che le stesse hanno inteso realizzare con la stipulazione del contratto valutando il loro comportamento complessivo anche dopo la conclusione dello stesso;
le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Orbene, nelle premesse della “dichiarazione di fideiussione omnibus” dd. 05/07/2013 viene dato atto che L.G.P. WO
s.r.l. e “hanno concordemente determinato in € CP_1
622.545,63.- l'ammontare delle fatture impagate alla data del
11.12.2012, comprensivi di interessi di dilazione, giusta distinta
firmata che si allega sub A”. In ulteriore premessa viene specificato che tale debito non risulta pagato se non in minima parte, che ha continuato a fornire merci a L.G.P. CP_1
WO emettendo le relative fatture che risultano parzialmente pagate, che L.G.P. WO intende conferire anche in futuro ulteriori ordini per la fornitura di merci a la quale si CP_1
impegna sin d'ora ad evadere tempestivamente tali ordini senza ritardo. Un tanto premesso, si costituisce Parte_1
14 fideiussore della L.G.P. WO “impegnandosi personalmente e
solidalmente con la ditta a pagare alla ditta CP_4 CP_1
1. Il debito di cui all'allegato A, 2. L'eventuale ed ulteriore
[...]
debito della ditta L.P.G. WO s.r.l. per le forniture sino alla data
odierna 3. L'eventuale ed ulteriore debito della ditta L.G. WO
s.r.l. per le future forniture che la ditta effettuerà alla CP_1
L.G. WO RL con riferimento al punto c in premessa”
Per quanto qui interessa, con specifico riferimento alla garanzia prestata per il pagamento dell'importo di € 622.545,63.- ( non essendo impugnata con appello incidentale la statuizione circa la nullità per mancata indicazione dell'importo massimo garantito della garanzia assunta per la parte eccedente tale importo, e quindi di cui ai numeri 2.e 3.), va rilevato che essa riguarda un debito già scaduto.
La previsione della clausola di impegno al pagamento “a prima
richiesta scritta, ogni e qualsiasi eccezione rimossa” ,
“rinunciando espressamente e formalmente al beneficio di
escussione di cui all'art.1944 c.c., e quindi accompagnata dall'espresso riferimento di rinuncia ad eccezioni, impegna il garante a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni né in ordine alla validità né in ordine all'efficacia del rapporto base, e si risolve in una clausola solve et repete ex art.1462 c.c., che,
essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, dimostra la volontà
delle parti di concludere un negozio autonomo di garanzia.
15 Che la garanzia prestata dall'opponente fosse svincolata da qualsiasi accessorietà rispetto all'obbligazione principale discende altresì in modo chiaro, come si evince dal testo della scrittura del 05/07/2013, dal fatto che la garante si impegna a pagare oltre al debito concordemente determinato in €
622.545,63.- quale ammontare delle fatture scadute ed impagate alla data del 11.12.2012, l'eventuale ed ulteriore debito di L.G.P. WO s.r.l. per le forniture effettuate sino alla data della scrittura e per le future forniture, tenuto presente che la ditta ER “ha continuato a fornire merci alla L.G.P.
WO RL emettendo le relative fatture parzialmente pagate”. La
garanzia valida riguarda dunque principalmente il pagamento di debito già scaduto e si inserisce nel complesso quadro di rapporti commerciali intrattenuti ed ancora in essere tra le parti, in cui a fronte dell'assunzione di garanzia da parte di per l'adempimento delle obbligazioni già scadute e Parte_1
a scadere ha acconsentito a proseguire nel fornire CP_1
la società garantita nonostante il mancato pagamento di debiti per forniture già scaduti. Risulta allora chiaro, in base alla volontà delle parti espressa nella scrittura del 05/07/2013, che la causa della garanzia prestata da per il debito Parte_1
scaduto sia riconducibile alla funzione di tipo cauzionale di indennizzare il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore e non anche alla funzione di assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto.
16 Può, in sostanza, affermarsi che l'interesse concreto perseguito dalle parti volto alla prosecuzione dei rapporti commerciali in essere, fosse dal lato del creditore fornitore quello di CP_1
cautelarsi verso l'inadempimento del debitore e dal lato LGP
WO di assicurarsi la continuità della fornitura.
Tali considerazioni portano a qualificare la garanzia prestata da quale garanzia autonoma caratterizzata da Parte_1
indipendenza dall'obbligazione principale e conseguentemente dalla inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale.
Ai fini della qualificazione del negozio, non porta a diverse conclusioni il nomen iuris “fideiussione omnibus” dato dalle parti alla convenzione negoziale in quanto, in base al tenore delle clausole inserite, la sua disciplina non appare, per quanto sin qui esposto, compatibile con il modello giuridico risultante da esse.
2.5 In conclusione, il negozio “dichiarazione di fideiussione omnibus” sottoscritto in data 05/07/2013 con il quale Pt_1
ha prestato garanzia per il pagamento dell'importo di €
[...]
622.545,63.- in favore di va qualificato come CP_1
contratto autonomo di garanzia.
A tale qualificazione consegue che, in difetto di diversa pattuizione, nella specie non presente, non trova applicazione la norma dell'art.1957 c.c., relativa all'onere del creditore garantito di far valere le sue ragioni nei confronti del debitore
17 principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, essendo collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria.
In questo senso può richiamarsi ancora Cass.SU 3947/2010:
“10.1. Così ricostruiti i caratteri strutturali ed effettuali del
contratto autonomo di garanzia, pare innegabile che, in difetto di
diversa previsione da parte dei contraenti, ad esso non possa
applicarsi la norma dell'art. 1957 cod. civ. sull'onere del creditore
garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei
confronti del debitore principale, poichè tale disposizione,
collegata al carattere accessorio della obbligazione fideiussoria
(così Cass. n. 3964/1999 cit., ancora in tema di polizza
fideiussoria; Cass. n. 11368/2002, in motivazione) instaura un
collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza
dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale,
e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del
vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione
di garanzia autonoma”.
L'inapplicabilità alla fattispecie del termine di sei mesi per il creditore garantito per far valere tempestivamente le sue pretese, comporta che nessuna decadenza dalla garanzia si è
verificata.
3. Venendo quindi all'esamina del secondo e terzo motivo di gravame posti in via subordinata aventi ad oggetto rispettivamente l'eccezione di parziale pagamento del debito da
18 parte di società terza e della detrazione dell'IVA dall'importo capitale ex art.26 DPR 633/1972, le sin qui esposte argomentazioni circa la qualificazione del negozio de quo come contratto autonomo di garanzia (Garantievertrag) portano alla reiezione delle relative domande.
Ed invero, si è detto che con il negozio de quo la garante si è
impegnata ad effettuare il pagamento a “prima richiesta scritta,
ogni e qualsiasi eccezione rimossa” rinunciando così ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale.
Il garante autonomo, invero, stante l'assenza di accessorietà
con l'obbligazione principale, non può contrastare la pretesa del beneficiario sollevando eccezioni rispetto al rapporto principale,
con la sola eccezione dell'escussione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante ha la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'”ecceptio doli”, e della nullità del contratto principale per contrarietà a norme imperative o per illiceità
della causa.
3.1 Senonché, lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di
garanzia non può spingersi fino a reputare indifferente rispetto all'obbligazione del garante anche l'inesistenza originaria o sopravvenuta del rapporto principale, posto che anche per la garanzia personale, l'estinzione della obbligazione garantita determina il difetto funzionale della causa di garanzia, da ravvisare nella funzione indennitaria della perdita patrimoniale derivante dalla mancata attuazione del rapporto principale
19 presupposto ( Cass. n. 8342/2017, n. 10652/2008)
Il garante, dunque, può sempre, al fine di paralizzare la pretesa del beneficiario, far valere l'estinzione dell'obbligazione garantita
(quand'anche nella condotta del creditore non ricorra la mala fede che legittima la cd. exceptio doli), posto che l'inesistenza
(originaria o sopravvenuta) del rapporto principale di valuta,
escludendo la stessa astratta verificabilità della perdita patrimoniale che dall'inadempimento sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua ragione giustificativa (Cass 23434/2024).
Incombe al garante il relativo onere, ossia di fornire la prova certa ed incontestata dell'esatto adempimento del debitore ovvero la nullità del contratto garantito o l'illiceità della sua causa.
3.2 Nella fattispecie l'appellante non fa valere l'”ecceptio doli”,
rimasta estranea al giudizio, ma neppure deduce l'inesistenza dell'obbligazione principale, limitandosi a sostenere una parziale estinzione del debito garantito, senza , però, fornire la relativa prova.
L'appellante produce la missiva dd. 03/06/2015 di
[...]
indirizzata a con la quale si Controparte_3 CP_1
dichiara che “la società a effettivamente estinto in parte i CP_2
debiti della LGPW, atteso che le parti si erano accordate per
l'accollo dei debiti della L.G.P. WO prevedendo che a partire dal
1 aprile 2014 le fatture emesse dalla nei confronti della CP_1
20 arebbero state aumentate di un importo di euro 1.200,00 CP_2
oltre iva da imputarsi ai pregressi debiti scaduti e non pagati
della L.G.P. WO, come confermato dalla comunicazione del 3
giugno 2015 (doc. n. 10) e con la seconda memoria ex art.183
c.p.c. le fatture emesse da a nelle quali viene CP_1 CP_2
indicato un addebito di € 1.200,00 per la causale “trasporto”.
contesta di aver mai ricevuto la dichiarazione CP_1
suddetta come anche che vi sia stato un accordo con in CP_2
ordine all'estinzione dei crediti vantati da nei confronti CP_1
di L.G.P. WO.
Orbene, le fatture dimesse non sono idonee a dimostrare che sia intervenuto un tale accordo, né dimostrano che tali eventuali pagamenti siano riferibili all'importo garantito con la convenzione negoziale del 05/07/2013 relativo al mancato pagamento delle fatture emesse negli anni 2011/2012 e non anche a forniture successive. Al riguardo va inoltre considerato che secondo la difesa dell'appellante l'importo di € 1.200,00.-
sarebbe stato addebitato a partire dall'01.04.2014 potendo dunque riguardare anche rapporti di debito - credito sorti in epoca successiva alla prestazione di garanzia da parte dell'appellante che reca la data del 05/07/2013.
Sulla scorta di tali considerazioni manca del tutto la prova dell'accordo tra e ma soprattutto la riferibilità CP_1 CP_2
degli importi esposti in fattura all'estinzione parziale del debito garantito nonché dell'effettiva attribuzione dell'importo a
21 pagamento parziale del debito di . C.F._2
Le prove orali offerte da parte appellante sul punto non appaiono in tal senso concludenti, vertendo su un preteso accollo del debito della LGP WO verso da parte di CP_1
negli anni 2014 e 2015 pari ad euro 60.000,00.-, senza CP_2
che sia specificato a quale debito eventualmente tale accollo si riferisca.
3.3 Neppure risulta fondata l'eccezione di parziale estinzione del debito per detrazione di IVA dall'importo capitale ai sensi dell'art.26 DPR 633/2072, perché fondamentalmente il debito garantito non risulta in parte quo estinto.
Ferme restando le dirimenti argomentazioni circa lo svincolo del rapporto di garanzia dal rapporto principale sottostante e conseguente limitazione del garante ad opporre le sole eccezioni derivanti dal rapporto di garanzia e alla exceptio doli generalis
seu praesentis” che si presenta qualora il creditore beneficiario si renda colpevole di frode tacendo situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa ed estintiva del diritto stesso ( Cass.
n.10864/1999), valga chiarire quanto segue.
L'art.26 c. 2 del DPR 633/1972 ratione temporis vigente prevedeva che “ Se un'operazione per la quale sia stata emessa
fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e
24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare
imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita',
22 annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per
mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure
concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste
infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi
dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio
decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in
conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo
25.
Va subito evidenziato che per previsione normativa (legge
106/2022 di conversione del D.L. 73/2021 le modifiche apportate all'art. 26 del DPR 633/72, trovano applicazione, per quel che qui interessa, alle sole procedure concorsuali avviate dopo il 26 maggio 2021, con la conseguenza che per i crediti vantati nei confronti di imprenditori assoggettati a procedure concorsuali aperte prima del 26 maggio 2021, la normativa prevede la possibilità di recupero dell'iva solamente a seguito di esito infruttuoso della procedura, procrastinando il recupero l'iva in fase di chiusura della stessa.
Va ad ogni modo sottolineato che l'attivazione della procedura di recupero dell'Iva attraverso l'emissione di note di variazione
23 non è obbligatoria, ma rappresenta una facoltà del cedente o prestatore.
Nella fattispecie il piano di riparto finale nella procedura fallimentare è stato depositato in data 16 gennaio 2023 ed il decreto di chiusura del fallimento della LGP WO è stato pronunciato in data 08/05/2023 con conseguente possibilità di recupero dell'iva da parte di solo da tale data, CP_1
successiva alla pronuncia della sentenza qui impugnata. Sotto
altro aspetto va evidenziato che per effetto del combinato disposto del comma 2 dell'articolo 26 e dell'articolo 19 del DPR
n. 633/72, le note di variazione devono essere emesse, al più
tardi con la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è
verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione, e dunque nello specifico alla presentazione della dichiarazione IVA 2024. Non risulta che abbia attivato CP_1
la procedura di recupero IVA entro il predetto termine, restando dunque preclusa ogni possibilità di detrazione dell'IVA.
Siffatte considerazioni portano ad affermare che manca la dimostrazione della, seppur parziale, estinzione del debito per il cui pagamento l'appellante ha prestato garanzia, attraverso la tempestiva attivazione della detrazione dell'IVA, ad ogni modo versata da quale soggetto passivo, sugli importi CP_1
delle fatture relative agli anni 2011/2012 non pagate, oggetto della garanzia de quo.
24 l'impugnata sentenza confermata, seppur con motivazione parzialmente differente.
Parte appellante va condannata, in forza del principio di soccombenza, alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata.
Nella determinazione delle spese di lite va tenuto conto dei criteri dettati dal DM 55/2014 per lo scaglione di valore da
€520.001 a 1.000.000; valori medi, ad eccezione della fase di trattazione che ha comportato un'attività processuale ridotta,
tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sull'appello avanzato da nei Parte_1
confronti di avverso la Controparte_1
sentenza n.23/2023 pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 12/01/2023,
respinge
l'appello,
condanna
25 a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio che si liquidano per l'intero in complessivi € 26.682,95.-- di cui € 5.706,00.- per la fase di studio, € 3.318,00.- per la fase introduttiva, € 3.822,00.-
per la fase di trattazione ed € 9.487,00.- per la fase decisionale,
oltre € 3.349,95.- per spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e Cap come per legge;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002 , della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Dispone che, per il caso di pubblicazione/riproduzione o diffusione del presente provvedimento, vengano omessi i dati personali e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati ai sensi dell'art.52 D.Lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 16 aprile 2025
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
Il Funzionario Giudiziario Dott. Frida Mazzuti
26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 L'appello va, per le sin qui esposte argomentazioni, respinto,