Articolo 5 della Legge 6 febbraio 1985, n. 14
Articolo 4
Versione
1 marzo 1985
Art. 5.
All'onere globale derivante dall'applicazione della presente legge, pari a complessive lire 14 miliardi nel biennio 1984-1985, si provvede, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 8 miliardi, la voce "Nuove norme sull'organizzazione degli agenti di custodia" e, per lire 2 miliardi, la voce "Indennita' integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero"; e, quanto a lire 4 miliardi, mediante lo stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando la specifica voce "Contributi ad enti e associazioni".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 1 marzo 1985
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