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1 marzo 1985
1 marzo 1985
Art. 5.
All'onere globale derivante dall'applicazione della presente legge, pari a complessive lire 14 miliardi nel biennio 1984-1985, si provvede, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 8 miliardi, la voce "Nuove norme sull'organizzazione degli agenti di custodia" e, per lire 2 miliardi, la voce "Indennita' integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero"; e, quanto a lire 4 miliardi, mediante lo stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando la specifica voce "Contributi ad enti e associazioni".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere globale derivante dall'applicazione della presente legge, pari a complessive lire 14 miliardi nel biennio 1984-1985, si provvede, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 8 miliardi, la voce "Nuove norme sull'organizzazione degli agenti di custodia" e, per lire 2 miliardi, la voce "Indennita' integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero"; e, quanto a lire 4 miliardi, mediante lo stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando la specifica voce "Contributi ad enti e associazioni".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Commentario • 1
- 1. L'obbligo di procedere al ripristino ambientale spetta solo al responsabile dellAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 14 giugno 2020 · 0.91993135
L'obbligo di procedere al ripristino ambientale spetta solo al responsabile dell'inquinamento. Una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica Amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento, non essendo configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile in ragione di tale sola qualità. T.A.R. Lazio, Roma Sez. stralcio, Sent., (ud. 24 aprile 2020) 2 maggio 2020, n. 4549 Art. 242, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (G.U. 14 aprile …
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