Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7440/2024
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Caterina CANIATO Presidente rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice dott. Camilla FILA URO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 11/11/2024, assunto in decisione in data 17/12/2024 e vertente tra
C.F. 1 ) nata a [...] il [...], Parte 1 (C.F. residente in [...]; etra
C.F. 2 ) nato a [...] il [...], domiciliato Parte 2 (C.F. in Seregno (MB), Via Cadore n. 61, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Tagliabue Giulio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Seregno (MB), Via S. Pietro n. 16, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione a seguito di trattazione scritta, mediante il deposito di note ex art. 127ter
c.p.c., depositate nel termine del 17/12/2024 fissato in sostituzione dell'udienza, sottoscritte personalmente dalle parti le quali hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
dichiarare la separazione personale dei coniugi IZ FA UR e AI
•
SS;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati con il reciproco rispetto e dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
2)- La casa coniugale sita in Seregno, Via N. Sauro n. 27(ex 23) di proprietà di IZ
FA è assegnata allo stessa con tutto quanto l'arreda e correda.
SS AI ha già trasferito il domicilio presso la casa dei genitori in Seregno Via
Cadore n. 61/B e provvederà anche nelle prossime settimane a trasferire anche la residenza, asportando i propri effetti personali ad esclusione di tutti gli arredi ed elettrodomestici che resteranno assegnati alla moglie unitamente alla casa di abitazione.
3)- I figli minori AS e LE sono affidati ad entrambi i genitori che, nello spirito dell'affido condiviso, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale condividendo le decisioni di maggiore interesse per i figli, ai sensi dell'art. 337 ter c.c.; per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza del minore presso di sé.
I figli minori sono collocati, in via prevalente, presso la madre, nell'abitazione di
Seregno mantenendo quindi la residenza anagrafica.
4)- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli:
a)- a fine settimana alternati, dal venerdì prima dell'orario di cena sino alla domenica sera
(prima di cena);
b)- ogni settimana per due giorni: il lunedì dall'uscita da scuola sino a dopo la cena ed il giovedì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
c) durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando con la madre, di anno in anno, il periodo dal 26 dicembre (ore 10) al 31 dicembre (ore 18) ovvero il periodo dal 31 dicembre (ore 18) al 6 gennaio (ore 21.30). Ai fini della prevista alternanza, per le vacanze natalizie
2024/2025, il figli minori starà con il padre per il periodo dal 31 Dicembre al 6 Gennaio
2025.
d)- in aggiunta a ciò, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, ad anni alterni con la madre, dal 24 dicembre (ore 10) al 25 dicembre (ore 10) ovvero dal 25 dicembre (ore 10)
al 26 dicembre (ore 10). Ai fini della predetta alternanza, per le vacanze natalizie
2024/2025, i figli minori staranno con il padre dal 25dicembre (ore 10) al 26 dicembre (ore
10);
e)- durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni con la madre, per la metà dei giorni di vacanza e festività previsti ogni anno dal calendario scolastico e con accordi presi di volta in volta tra i genitori in base anche alle ferie lavorative;
f)- durante le vacanze scolastiche estive, per due settimane durante il mese di Agosto,
anche non consecutive, dandosi atto che la madre avrà un periodo di analoga durata sempre per il mese di Agosto. I rispettivi periodi di vacanza dovranno essere concordati,
tra i genitori stessi, entro il 30 maggio di ogni anno.
Nei restanti periodi di vacanze scolastiche estive, resteranno in vigore le frequentazioni ordinarie di cui ai punti a) e b) che precedono;
g)- per le ulteriori festività ed eventuali relativi ponti in alternanza con la madre.
Tutto quanto previsto nel presente punto 5), salvo ogni diverso accordo tra i genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni di lavoro, dei desideri dei figli e dei loro eventuali impegni, sportivi e relazionali.
Ove non previsto diversamente e salvo diverso accordo tra le parti, il padre preleverà e riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna.
Durante i rispettivi periodi di vacanza e salvo diverso accordo tra le parti, le frequentazioni cd ordinarie di cui ai punti a) e b) che precedono, saranno sospese.
In occasione dei periodi di vacanza che il figli trascorreranno con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalle residenze dei genitori, questi ultimi si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente le località in cui si recheranno con il minore. 5)- Il signor AI SS si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo alla signora IZ FA quale genitore collocatario, un assegno mensile di euro 500,00- per dodici mensilità sino al mese di ottobre 2025 compreso (mese di scadenza del finanziamento indicato in premessa) ed euro 600,00- mensili dal mese di novembre 2025; tale importo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario in via anticipata il giorno 5 di ciascun mese e sarà rivalutato annualmente in base agli indici
Istat costo vita.
6) L'assegno unico verrà suddiviso al 50% e le parti si recheranno presso gli uffici competenti per modificare l'attuale corresponsione al solo marito.
7)- Le due autovetture indicate in premessa resteranno intestate agli attuali proprietari ma coniugi continueranno ad utilizzarle entrambe e prescindere dalla proprietà, secondo le necessità famigliari.
8)- I coniugi continueranno a pagare i rispettivi finanziamenti in essere.
9) I coniugi suddivideranno, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese, da documentare, dei figli: a) Spese straordinarie erogabili senza il preventivo accordo a.1) Spese mediche ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco) nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc..) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); spese mediche urgenti.
a.2) Spese scolastiche e di istruzione iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio
-
anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richieste dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazioni a gite scolastiche senza pernottamento;
- frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori)
b) Spese per le quali è necessario il preventivo accordo b.1) Spese mediche
Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
b.2) Altre spese
- gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione frequenza, materiali didattici per corsi universitari o post universitari;
- alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata da un genitore all'altro in forma scritta, anche con mezzo di comunicazione telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), anticipatamente e in modo che sia ricevuta dal destinatario almeno 15 giorni prima rispetto al momento in cui deve essere compiuta l'attività dalla quale deriva la spesa.
Entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto;
in difetto la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità
di condizioni.
Ove possibile e, comunque, per spese pari o superiori a € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare, e quindi versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di spettanza. Al di fuori di tali ipotesi, il genitore anticipatario della spesa dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la richiesta di rimborso e la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il
rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
10)- Le parti si impegnano a richiedere, sussistendone i presupposti, eventuali agevolazioni economiche a sostegno del diritto allo studio (cosiddetta Dote Scuola) che andranno a beneficio del soggetto onerato.
11)- Le spese legali verranno suddivise tra le parti salvo diverso accordo.
Motivi della decisione
Premesso che:
Parte 1 e Parte_2 hanno contratto matrimonio in data
05/07/2014 a Cervesina (PV);
-Dall'unione sono nati Per 1 (il 29/08/2016) e Per 2 (il 21/09/2019);
- L'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 17/12/2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che: deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da
-
entrambe le parti. - Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese di lite vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 e Parte 2 con ricorso depositato in data 11/11/2024, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte 1 e Pt 2
[...] che hanno contratto matrimonio in Cervesina (PV) in data 05/07/2014 (Atto n. 10,
Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cervesina (PV)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cervesina (PV), affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 dicembre 2024 Il Presidente est.
Caterina Caniato