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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/06/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 581/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. (precedente codice fiscale Parte_1 C.F._1
modificato d'ufficio per soppressione comune ) e da C.F._2 Pt_2 Parte_3
(c.f. ), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Viale dei Flavi
[...] C.F._3
n. 15 presso lo studio dell'Avv. Francesca Morgante che li rappresenta e difende giuste procure allegate al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data13.01.1979 in Greccio (RI), matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Greccio Atto n. 2, anno 1979, parte II, serie A. ordinare al Comune di Greccio (RI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali. Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 9.4.2024 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Greccio
(RI) in data 13.01.1979, esponendo che: dalla loro unione coniugale nasceva in data 2.12.1983
maggiorenne ed economicamente indipendente;
i coniugi si sono separati Persona_1 consensualmente, giusto decreto di omologa del Tribunale di Rieti n. cronol. 823/2006 del
23/03/2006 RG n. 287/2006); dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra 1 i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 17.4.2024 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con decreto del
Tribunale di Rieti n. 823/2006 del 23/03/2006 RG n. 287/2006, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 da in Greccio (RI) in data 13.01.1979, trascritto nel Registro degli atti Parte_3 di matrimonio del detto Comune (anno 1979, parte II, Serie A, n. 2) alle condizioni di cui al ricorso;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Greccio (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. (precedente codice fiscale Parte_1 C.F._1
modificato d'ufficio per soppressione comune ) e da C.F._2 Pt_2 Parte_3
(c.f. ), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Viale dei Flavi
[...] C.F._3
n. 15 presso lo studio dell'Avv. Francesca Morgante che li rappresenta e difende giuste procure allegate al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data13.01.1979 in Greccio (RI), matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Greccio Atto n. 2, anno 1979, parte II, serie A. ordinare al Comune di Greccio (RI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali. Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 9.4.2024 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Greccio
(RI) in data 13.01.1979, esponendo che: dalla loro unione coniugale nasceva in data 2.12.1983
maggiorenne ed economicamente indipendente;
i coniugi si sono separati Persona_1 consensualmente, giusto decreto di omologa del Tribunale di Rieti n. cronol. 823/2006 del
23/03/2006 RG n. 287/2006); dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra 1 i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 17.4.2024 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con decreto del
Tribunale di Rieti n. 823/2006 del 23/03/2006 RG n. 287/2006, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 da in Greccio (RI) in data 13.01.1979, trascritto nel Registro degli atti Parte_3 di matrimonio del detto Comune (anno 1979, parte II, Serie A, n. 2) alle condizioni di cui al ricorso;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Greccio (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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